Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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1 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA Coordinamento Attività Tecnico Edilizia via M. Gonzaga 6 Milano tel fax SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE per contratti da stipulare a corpo LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO MEDICO LEGALE DELL AREA METROPOLITANA MILANESE presso lo stabile di VIA G.B.VICO N.1 MILANO LOTTO 2 ; CIG E importo complessivo dei lavori euro ,05, di cui euro ,62 oneri per la sicurezza PARTE PRIMA: Schema di contratto (pag.2) PARTE SECONDA: Capitolato speciale (pag.13)

2 SCHEMA DI CONTRATTO per l esecuzione dei Lavori di Realizzazione del nuovo centro medico legale dell area metropolitana milanese, presso lo stabile di Milano via G.B.Vico n.1 LOTTO 2. tra INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Regionale Lombardia (CF e PI ), con sede in Milano, via M. Gonzaga 6, nella persona del direttore pro tempore Giuliano Quattrone domiciliato presso l indirizzo di cui sopra e il signor... nato a. il residente a.. via in qualità di della.. con sede in.. codice fiscale partita IVA. In data., presso i locali della Direzione regionale Lombardia, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente accordo. PREMESSO a) che con determina n... del è stata approvata la spesa per l esecuzione dei lavori sopra citati; b) che con determina n...del.. è stata approvata l aggiudicazione nei confronti della ditta., che ha offerto un ribasso percentuale del..%; c) che il possesso dei requisiti dell appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del responsabile del procedimento n. in data., con la conseguente efficacia dell aggiudicazione definitiva; d) che ai sensi dell articolo 106, comma 3, del dpr 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data.., Le parti convengono e stipulano quanto segue: TUTTO CIO PREMESSO articolo 1 - Modalità di stipula del contratto e ammontare del contratto Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi di quanto previsto dall articolo 53 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.(d ora in poi codice dei contratti). L importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità e quantità dei lavori. I prezzi riportati nell elenco contrattuale, ove previsto, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell articolo 132 del codice dei contratti. La stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, secondo le modalità stabilite nell articolo 134 del codice dei contratti. L impresa aggiudicataria, a pena di nullità assoluta, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm. Gli appaltatori saranno inoltre tenuti a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alla sopra citata legge. L importo contrattuale ammonta a euro (in lettere ), di cui euro ,94 (quarantaseimilaseicentouno/novantaquattro) per oneri della sicurezza. pag. 2 di 54

3 articolo 2 Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: il capitolato generale d appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; lo schema di contratto e il capitolato speciale; gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; i piani di sicurezza; il computo metrico estimativo; il cronoprogramma; le polizze di garanzia. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare il codice dei contratti e il dpr 207/2010 e ss.mm. articolo 3 Disposizioni particolari riguardanti l appalto Tutti gli esecutivi di cantiere redatti dall appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all approvazione della direzione lavori; tali progetti o elaborati andranno allegati alla documentazione di collaudo. La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell ambito del cantiere per causa dei lavori appaltati o dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell appaltatore e dei suoi dipendenti. articolo 4 Domicilio e rappresentante dell appaltatore, direttore di cantiere Ai sensi e per gli effetti tutti dell articolo 2 del capitolato generale l appaltatore ha eletto domicilio nel comune di., all indirizzo.., presso ; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ai sensi dell articolo 3 del capitolato generale d appalto, i pagamenti a favore dell appaltatore saranno effettuati mediante.... e le persone autorizzate a riscuotere sono le seguenti... Si evidenzia inoltre che codesta ditta è tenuta, qualora non avesse già provveduto, a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell articolo 3, comma 7, della legge 136/2010 e ss.mm., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, ai sensi dell articolo 4 del capitolato generale, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d idoneità tecnici e morali, per l esercizio delle attività necessarie per l esecuzione dei lavori. L appaltatore rimane responsabile dell operato del suo rappresentante. L appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell appaltatore previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai paragrafi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall appaltatore alla stazione appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. L appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato ed iscritto all albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. pag. 3 di 54

4 articolo 5 Consegna e inizio lavori La consegna dei lavori, formalizzata da apposito verbale, avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell esecutore. Per le modalità e i termini della procedura di consegna si applicano le disposizioni contenute negli articoli 153, 154, 155, 156 e 157 del dpr 207/2010 e ss.mm. Per il programma di esecuzione lavori si rimanda all allegato capitolato speciale. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori (anch esso formalizzato da apposito verbale), la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta. All inizio del contratto l appaltatore dovrà inoltre produrre alla direzione lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente segnalata, anche per effetto dei subappalti autorizzati. L elenco di cui sopra dovrà essere corredato da una copia del libro unico del lavoro. articolo 6 Sospensioni e proroghe E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, l esecuzione o la realizzazione a regola d arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d opera, nei casi previsti dall articolo 132 del codice dei contratti. L appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al riconoscimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di personale nell edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e ss.mm. articolo 7 - Termini e ultimazione dei lavori Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili. per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere. In esito a formale comunicazione dell appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l appaltatore e redige il certificato di ultimazione dei lavori. In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla direzione lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la pen\ale per i ritardi prevista nel successivo articolo. articolo 8 - Presa in consegna dei lavori ultimati La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l ultimazione dei lavori. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. L appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere pag. 4 di 54

5 garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l ultimazione dei lavori, l appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo. articolo 9 - Penali in caso di ritardo Nel caso di mancato rispetto dei termini per l esecuzione degli interventi viene applicata una penale dello 0,8/1000 (Zerovirgolaottopermille) per ogni giorno di ritardo dalla data di fine lavori. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. articolo 10 - Termini per l accertamento della regolare esecuzione o del collaudo Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell emissione. Durante l esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Nel caso l importo dell appalto preveda il collaudo finale anziché il certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione ai sensi dell art. 141 codice dei contratti. articolo 11 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Ai sensi dell articolo 136 del codice dei contratti, qualora l esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell appaltatore, rispetto alle previsioni del programma, la direzione dei lavori assegnerà un termine che, salvo i casi di urgenza, non sarà inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo. Scaduto il termine assegnato la direzione lavori verificherà, in contraddittorio con l appaltatore, gli effetti dell intimazione impartita e compilerà processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Nel caso che l inadempimento permanga, la stazione appaltante potrà deliberare la risoluzione del contratto. Resta ferma l applicazione delle penali. L appaltatore sarà tenuto a risarcire la stazione appaltante per i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto. La mancata evasione degli ordini di esecuzione impartiti darà origine a formale richiamo; dopo due richiami per inosservanza dei termini fissati la stazione appaltante potrà disdettare il contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del codice dei contratti. articolo 12 - Anticipazione Non è dovuta alcuna anticipazione. articolo 13 Contabilità e pagamenti La direzione lavori emetterà stati avanzamento lavori con le seguenti modalità: Redazione S.A.L. N 1 al 10% dei lavori da contabilizzare Redazione S.A.L. N 2 al 30% dei lavori da contabilizzare Redazione S.A.L. N 3 al 50% dei lavori da contabilizzare Redazione S.A.L. N 4 al 70% dei lavori da contabilizzare Redazione S.A.L. N 5 al 100% dei lavori da contabilizzare In tale occasione saranno inoltre pagati in percentuale gli oneri della sicurezza. Prima della redazione dello stato di avanzamento lavori, la direzione lavori sottoporrà alle necessarie verifiche i lavori eseguiti per accertare la loro rispondenza al progetto, agli eventuali ordini emessi ed alla loro esecuzione a regola d arte. Lo stato di avanzamento lavori, con allegate le fatture, saranno liquidate dal responsabile del procedimento. I corrispettivi saranno subordinati: pag. 5 di 54

6 alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice sarà applicato il comma 2 dell articolo 4 del dpr 207/2010 e ss.mm.); alla verifica, ove previsto, di cui all articolo 48 bis del dpr 602/73. A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di conto finale. articolo 14 - Pagamenti a saldo e conto finale Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla direzione lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni; trascorso tale termine il conto finale si intende comunque come definitivamente accettato. La rata di saldo, unitamente alla ritenuta dello 0,50% di cui all articolo precedente, nulla ostando, sarà pagata dopo l avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice dei contratti, e non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente dovrà essere rilasciata secondo lo schema di polizza tipo 1.4, di cui al decreto ministeriale 123 del 12 marzo 2004, e cesserà la propria efficacia due anni dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio dei lavori. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. articolo 15 - Revisione prezzi E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile. articolo 16 - Cessione del contratto E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell articolo 117 del codice dei contratti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. articolo 17 - Garanzia fideiussoria A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante. emessa da per un importo di. L efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La cauzione viene prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante potrà valersi della cauzione per l eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell appaltatore. La stazione appaltante potrà altresì valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. pag. 6 di 54

7 La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo originario. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all articolo 123 del dpr 207/2010 e ss.mm. articolo 18 Assicurazione a carico dell impresa Ai sensi dell articolo 129, comma 1, del codice dei contratti e dell articolo 125 del dpr 207/2010 e ss.mm. l esecutore dei lavori assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo l esecutore dei lavori ha stipulato la seguente polizza assicurativa... l con i seguenti importi garantiti: sezione A: partita 1 = importo di aggiudicazione (opere) partita 2 = euro ,00 (opere preesistenti) partita 3 = euro ,00 (demolizione e sgombero) sezione B = euro ,00 (responsabilità civile) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. articolo 19 - Subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La categoria prevalente è subappaltabile in misura non superiore al 30%, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell articolo 122 del codice dei contratti. L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che i concorrenti all atto dell offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare; b) che l appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l appaltatore trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti generali di cui all articolo 38 del codice dei contratti, nonché altra dichiarazione di cui alla successiva lettera d); d) che l affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti in materia di qualificazione delle imprese (dpr 207/2010 e successive modificazioni), salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire i lavori pubblici l iscrizione alla C.C.I.A.A.; e) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l appaltatore trasmetta la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell articolo 2359 del codice civile con l impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; f) che non sussista, nei confronti dell affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall articolo 67 del decreto legislativo 159/2011. Insieme al contratto e alla documentazione di cui sopra l appaltatore dovrà produrre anche dichiarazione dei subappaltatori che attesti la presa visione e l accettazione del piano della sicurezza della stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza dell appaltatore. L appaltatore di opere è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ed è altresì responsabile in solido dell osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito dei subappalti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva pag. 7 di 54

8 applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante prima dell inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm. articolo 20 Responsabilità in materia di subappalto L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all esecuzione di lavori subappaltati. La direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l esecuzione in materia di sicurezza di cui all articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell importo dell appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discrezionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del ). Non è peraltro ammissibile l autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rapporto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del ). articolo 21 Pagamento dei subappaltatori La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisti. E fatto obbligo all appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli aggiudicatari. articolo 22 Danni L appaltatore risponde di tutti gli eventuali danni che le proprie maestranze e/o attrezzature dovessero provocare a terzi o alla stazione appaltante, e sarà pertanto obbligato a risarcire, sostituire o riparare a sua cura e spese quanto danneggiato o asportato. articolo 23 Variazione dei lavori La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell appalto quelle varianti che ritenga opportune, senza che perciò l appaltatore possa pretendere compensi all infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del dpr 207/2010 e ss.mm. e dall'articolo 132 del codice dei contratti. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell appalto e che non comportino un aumento dell importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l esecuzione dell opera. In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nell articolo 132 del codice dei contratti. Salvo i casi di cui sopra è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. pag. 8 di 54

9 I lavori in economia, a termine di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l importo delle somministrazioni al netto del ribasso d asta, per quanto riguarda i materiali. Per la manodopera, trasporto e noli sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili, e con applicazione del ribasso d asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. articolo 24 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale. Se tra i prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all articolo 163 del dpr 207/2010 e ss.mm. articolo 25 Norme di sicurezza generale e adempimenti preliminari in materia di sicurezza I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene. L appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate. L appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L appaltatore è responsabile dell applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, e sarà altresì responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene in dipendenza dell esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell ambito del cantiere dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell appaltatore e dei suoi dipendenti. Ai sensi dell articolo 90, comma 9, e dell allegato XVII al decreto legislativo 81/2008, l appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall aggiudicazione definitiva: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'inps, all'inail e alle Casse Edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; Entro gli stessi termini l appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l esecuzione/direttore lavori il nominativo ed i recapiti: a) del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all articolo 31 del decreto legislativo 81/2008; b) del proprio medico competente di cui all articolo 38 del medesimo decreto. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti dall appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori. Detti obblighi devono essere assolti anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. articolo 26 Piani di sicurezza L appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante. L obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento, l appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza redatto inizialmente, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- pag. 9 di 54

10 tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo. articolo 27 Piano operativo di sicurezza L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla direzione lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell articolo 131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti, dell articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 81/2008 e del punto 3.2 dell allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell inizio dei lavori, deve consegnare all appaltatore il piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, e l impresa affidataria è tenuta a trasmette il piano alla direzione lavori. articolo 28 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza L appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all allegato XV al decreto legislativo 81/2008 e seguendo le indicazioni contenute nella letteratura tecnica in materia. L appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. articolo 29 Riserve e controversie Qualsiasi reclamo o riserva che l appaltatore ritenga di avanzare, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell esecuzione dell opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell inizio dell opera oggetto di tali richieste. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l appaltatore ha l onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, fissato dall articolo 190, comma 3, del dpr 207/2010 e ss.mm. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all importo iscritto. Qualora a seguito dell iscrizione di riserve sui documenti contabili, l importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all importo contrattuale in misura uguale o superiore al 10 per cento si pag. 10 di 54

11 applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall articolo 240 del codice dei contratti. Ai sensi dell articolo 239 del codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Nelle more della risoluzione delle controversie l appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. articolo 30 Risoluzione del contratto La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata all appaltatore, con adeguato preavviso, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: frode nell'esecuzione dei lavori; inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione dei lavori; inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell opera; mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008, o dei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al riguardo dalla direzione lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all articolo 6 del dpr 207/2010 e ss.mm.; violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.; in tutti i casi previsti dall articolo 135 del codice dei contratti. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nel caso di risoluzione l appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per tutte le ipotesi di risoluzione del contratto si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del codice dei contratti. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall articolo 132, comma 6, del codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell importo del contratto. articolo 31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera L appaltatore è tenuto all esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. In caso di inadempienze riguardanti uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto si applicheranno le disposizioni di cui all articolo 4 del dpr 207/ 2010 e ss.mm. Ai sensi dell articolo 5 del medesimo dpr, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell appaltatore o dei subappaltatori, qualora l appaltatore non ottemperi all invito di provvedervi entro 15 giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all appaltatore in esecuzione del contratto. pag. 11 di 54

12 articolo 32 Danni da forza maggiore Non verrà accordato all appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in caso di forza maggiore. I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall articolo 166 del dpr 207/2010 e ss.mm.. La segnalazione deve essere effettuata dall appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l evento. Articolo 33 - Spese contrattuali, imposte, tasse Ai sensi dell articolo 139 del dpr 207/2010 e ss.mm. sono a carico dell appaltatore, senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali, inerenti e conseguenti; b) le tasse e gli altri oneri per l ottenimento di tutte le licenze di installazione e di esercizio occorrenti per l esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all esecuzione dei lavori. Sono altresì a carico dell appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti riguardanti la gestione del lavoro, dall aggiudicazione all emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Il contratto è soggetto all imposta sul valore aggiunto; l IVA è regolata dalla legge e sarà rimborsata in occasione dei pagamenti. Letto, confermato e sottoscritto data il rappresentante della stazione appaltante l appaltatore pag. 12 di 54

13 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 34 - Oggetto dell appalto Lavori di realizzazione del Nuovo Centro Medico Legale dell Area Metropolitana Milanese articolo 35 Ammontare dell appalto L importo posto a base dell affidamento è definito dalla seguente tabella: Importi in euro 1 importo totale dei lavori a corpo ,05 2 oneri per l attuazione del piano di sicurezza lavoro a corpo ,62 soggetti a ribasso non soggetti a ribasso 1 importo dei lavori a corpo ,43 2 oneri per la sicurezza ,62 articolo 36 Categorie dei lavori Le lavorazioni di cui si compone l intervento, sono indicate nella seguente tabella: declaratoria: categoria S.O.A. pertinente importo incidenza %sul totale Edifici civili e industriali OG ,57 78,66% Impianti termici e di condizionamento OS ,48 10,001% Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS ,00 11,34% Per quanto riguarda le lavorazioni con incidenza inferiore al 10% si applica quanto disposto dall articolo 109, del dpr 207/2010 e ss.mm. articolo 37 - Gruppo di lavorazioni omogenee Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all articolo 132, comma 3, del codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del dpr 207/2010 e ss.mm. sono indicate nella seguente tabella: Importi in euro n. cat. Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee Lavori Importo totale lavori (1) oneri sicurezza (3) Totale senza o.s. (4)=(1)-(3) Incidenza % 1 OG1 Edifici civili e industriali , , ,60 78,66 2 OS28 Impianti termici e di condizionamento , , ,97 10,001 pag. 13 di 54

14 3 OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi , , ,86 11,34 TOTALE DEI LAVORI A CORPO , , ,43 100,0 I lavori individuati ai nn.2 e 3 della tabella precedente devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. articolo 38 - Programma di esecuzione lavori L intervento oggetto di appalto si svilupperà nei lavori secondo due fasi generali distinte e successive alla preparazione dell area di cantiere. In parte tali fasi si sovrapporranno per la contemporaneità di alcune categorie di lavorazioni, nello specifico: - I fase: realizzazione dei lavori edili-impiantistici e di finitura da realizzare al piano terra del fabbricato; - II fase: realizzazione dei lavori edili-impiantistici e di finitura da realizzare al piano interrato del fabbricato. La eventuale consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dell impresa e non lede o modifica i patti contrattuali stipulati; è fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi in corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilità dell appaltatore in merito ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna anticipata di parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vincolate fino all emissione del certificato di collaudo. Resta inteso che la presa in consegna anticipata di parti dell opera non costituisce accettazione dei lavori e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna crono programma Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei tempi e dei costi, come stabilito dall articolo 40 del dpr 207/2010 e ss.mm. Il cronoprogramma è suscettibile di variazioni temporali qualora se ne verificasse la necessità. Ogni eventuale variazione sarà stabilita a cura della Direzione Lavori, portandone a conoscenza la Ditta esecutrice i lavori. articolo 39 - Orario di servizio Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore e le ore dei giorni feriali. Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a più riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al personale, o per non compromettere la produttività degli uffici, l appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potrà esigere particolari ed ulteriori compensi. Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per l esecuzione delle opere in lotti, stabilendone modalità e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato. articolo 40 - Accettazione dei materiali I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del dpr 207/2010 e ss.mm. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se già installati o posati. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnicoamministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione. pag. 14 di 54

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