ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
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1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAL ALLEGATO 4 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO PER ANNI 3 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Cig E69 Via Appia Nuova n Roma Tel Fax
2 Art. 1 (PREMESSA) Le prescrizioni del presente Capitolato disciplinano il servizio di brokeraggio assicurativo presso l Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato. Art. 2 (AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA-DURATA DEL CONTRATTO) La Ditta fornitrice sarà informata dell affidamento della fornitura, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo fax/ trasmessa all indirizzo trascritto nel disciplinare di gara. L avvio dell esecuzione dovrà risultare da apposito verbale redatto dal direttore dell esecuzione ai sensi del disposto di cui all art. 304 del D.P.R. 207/2010. Il servizio ha una durata di anni 3 decorrenti dalla data di avvio del servizio stesso, fissata nel giorno 1 ottobre 2015, data di decorrenza dei nuovi contratti assicurativi di questo ente. Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal direttore dell esecuzione ai sensi dell art. 309 del D.P.R. 207/2010. Art. 3 (ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA) La Ditta aggiudicataria, con la notifica dell affidamento della fornitura in suo favore, dovrà provvedere al seguente adempimento: a) costituzione della cauzione, secondo quanto disposto di seguito. Art. 4 (OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE) Per la durata del presente contratto, il fornitore assicura l erogazione del servizio e svolge le attività necessarie alla regolare esecuzione del contratto, impegnandosi nell espletamento delle mansioni definite nei documenti di gara. In presenza di eventi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, il fornitore è obbligato comunque a garantire il servizio, secondo le modalità concordate con l Istituto. Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall Istituto in relazione alle proprie esigenze funzionali ed il broker non potrà impegnare in alcun modo l Istituto se non preventivamente autorizzato dallo stesso. Il broker deve garantire il rispetto di tutte le disposizioni che l Istituto riterrà opportuno impartire al fine di garantire le necessarie esigenze funzionali dell ente. Il broker deve svolgere le seguenti prestazioni: analisi e valutazione dei rischi cui l Istituto è soggetto; analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale; formulazione del piano assicurativo ottimale confacente alle esigenze dell ente; redazione dei capitolati di gara, strutturati sulla base delle reali necessità dell Istituto, dei bandi di gara e valutazione delle offerte pervenute, fermo restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell ente di tutte le fasi di contrattazione ed assegnazione delle polizze alle Compagnie Assicurative; gestione amministrativa delle polizze per l intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri, la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l assistenze tecnica per le vicende relative ai contratti stipulati,, con relazione periodica sulla gestione tecnico-amministrativa delle polizze e predisposizione di report annuali relativi allo stato dell intero pacchetto assicurativo dell ente con prospettazione di
3 eventuali iniziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e lungo termine; assistenza ai sinistri attivi dell Istituto al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni; assistenza e consulenza nei sinistri passivi previo ottenimento di informazioni dalla Compagnia Assicuratrice; trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni degli enti pubblici ed eventuale formazioni di personale dipendente dall Istituto delegato alla gestione delle attività inerenti le prestazioni assicurative; svolgimento di servizi gratuiti aggiuntivi offerti in sede di gara. Art. 5 (OBBLIGHI DELL ISTITUTO) L Istituto si impegna a coordinare le attività di trasporto, nel pieno rispetto del presente contratto e di quanto riportato nei documenti di gara. L Istituto provvederà alla verifica di conformità nel rispetto del D.P.R. 207/2010. L Istituto si impegna a prescrivere alle Compagnie Assicurative, in occasione del bando di gara, l inserimento nella polizza della clausola broker, avente la seguente dicitura: L Istituto dichiara, e la Compagnia ne prende atto per accettazione, che l incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker pagato dall assicurazione stessa, il quale è deputato a curare ogni conseguente rapporto per conto dell Ente, secondo le modalità definite in sede di procedura di gara per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. L Istituto si impegna inoltre a rilasciare regolare quietanza emessa dalla Compagnia Assicurativa, a comunicare al broker qualsiasi accadimento che rappresenti sinistro attivo e che possa comportare variazioni di rischio. Art. 6 (RESPONSABILITA DEL FORNITORE) Il fornitore risponde dei fatti dei propri dipendenti. Art. 7 (DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA) Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da parte di persone o beni dipendenti da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche eseguite da terzi. Il fornitore presenta polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Tale polizza tiene indenne l Istituto per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare all Istituto, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi nell esecuzione delle prestazioni contrattuali. Art. 8 (VIGILANZA) L Istituto provvede con propri dipendenti alla verifica della regolare esecuzione del contratto. Art. 9 (PERSONALE IMPIEGATO) Entro giorni 10 dalla data di stipula del contratto, il fornitore deve comunicare all Istituto per iscritto i nominativi del personale impiegato, con le complete generalità, le rispettive qualifiche ed il numero di ore giornaliere che ciascun dipendente deve espletare. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel caso di variazioni del personale impiegato entro giorni 5, decorrenti dalla variazione.
4 L Istituto si riserva il diritto di chiedere la sostituzione a mezzo raccomandata A/R di dipendenti del fornitore non graditi. La sostituzione dovrà avvenire entro giorni 5 dalla ricevuta della raccomandata. Durante lo svolgimento del servizio, il personale deve essere munito di apposito distintivo riportante le generalità e la denominazione del fornitore. Art. 10 (CAUZIONE) A garanzia delle obbligazioni assunte con l accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell intera documentazione sottoscritta, la Ditta fornitrice è tenuta a costituire, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di affidamento della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell Amministrazione aggiudicatrice di importo pari al 10% (dieci per cento) dell ammontare complessivo del contratto I.V.A. esclusa, in conformità con quanto disposto dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia fideiussoria verrà restituita, dietro espressa richiesta della Ditta, solo a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare e completo adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione del contratto, la Ditta fornitrice incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione. Art. 11 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI) L incarico di cui al presente capitolato non comporta alcun onere diretto per l ente, in quanto la ditta aggiudicataria del servizio sarà remunerato dalle Compagnie Assicurative con cui verrano sottoscritti contratti di assicurazione stipulati a seguito di procedure di gara. Ad ogni buon fine la Ditta è comunque informata che in esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, a far data dal 31 marzo 2015 questa Amministrazione accetterà esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito Il codice univoco inserito nell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 13 (PENALI) Nel caso in cui, a seguito di controlli di cui agli articoli precedenti, l Istituto verifichi una violazione delle norme contenute nei documenti di gara, saranno applicate al fornitore sanzioni pari ad 30,00 per ciascun inadempimento. L applicazione delle penali non impedisce l applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.
5 Art. 14 (FORO) Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente il Foro di Roma. Art. 15 (RISOLUZIONE) Ai sensi degli artt e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti con il presente contratto, l Istituto potrà risolvere il contratto stesso, previo un termine di giorni sette per porre fine all inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata A/R inviata dall Istituto al fornitore per intimare l adempimento della prestazione. L Istituto potrà procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno. Resta salva la facoltà dell Istituto di procedere all esecuzione del contratto in danno del fornitore. Il rapporto si intende altresì risolto qualora venga meno l iscrizione del broker al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui il broker stesso si impegna a dare comunicazione all Istituto. L Istituto si riserva inoltre, sulla base di proprie insindacabili valutazioni, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, inoltrata sei mesi prima della data del recesso. Art. 16 (RECESSO) Ai sensi dell articolo 1373 del Codice Civile, l Istituto ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura o a differenti modalità di acquisizione dei servizi assicurativi o di parte di essi. L Istituto comunica al fornitore di recedere dal contratto a mezzo raccomandata A/R in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30. Art. 17 (SUBAPPALTO) E fatto divieto di subappaltare la fornitura in toto od in parte, salvo che il concorrente abbia indicato espressamente nell offerta presentata in gara le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile. Il fornitore è obbligato a deposito presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore. Per prestazioni eventualmente subappaltabili, si intendono unicamente quelle più prettamente specialistiche. In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all Istituto dei servizi subappaltati. Art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO) E fatto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di mancato adempimento da parte del fornitore, l Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. Art. 19 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI) 1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all Istituto per legge.
6 Art. 20 (SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP) L Istituto si riserva di recedere dal presente contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall affidatario, nel caso in cui l impresa non sia disposta ad una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Art. 21 (TRATTAMENTO DEI DATI) Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l esecuzione del presente contratto. Art. 22 (CLAUSOLA FINALE) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
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