ESITO DELLE CONSULTAZIONI

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1 ESITO DELLE CONSULTAZIONI COMUNICAZIONE CONTENENTE CHIARIMENTI DI NATURA APPLICATIVA IN MERITO AL REGOLAMENTO MERCATI DELLA CONSOB ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA MiFID 21 gennaio 2008 Nel novembre 2007 la Consob ha diffuso un documento di consultazione riguardante una Comunicazione contenente chiarimenti di natura applicativa in merito al Regolamento Mercati della Consob adottato in attuazione della direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). La Comunicazione che si ritiene necessario emanare è volta a fornire chiarimenti di natura interpretativa ed applicativa sulle seguenti questioni: A) Il sistema di comunicazione alla Consob da parte degli intermediari delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. sistema di transaction reporting ) (tale aspetto è affrontato nella Sezione I della Comunicazione). B) La pubblicazione ed il consolidamento delle informazioni pre-negoziazione e postnegoziazione (tale aspetto è affrontato nella Sezione II della Comunicazione). C) L avvio/cessazione dell attività di internalizzatore sistematico e regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati (tale aspetto è affrontato nella Sezione III della Comunicazione). D) Le misure per la continuità operativa di funzioni essenziali (tale aspetto è affrontato nella Sezione IV della Comunicazione). E) Le comunicazioni delle società di gestione dei mercati regolamentati (tale aspetto è affrontato nella Sezione V della Comunicazione). Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire come le materie afferenti al transaction reporting nonché la pubblicazione e il consolidamento delle informazioni siano state oggetto di apposite analisi da parte del CESR, il cui esito ha visto l emanazione di misure di III livello. Tali documenti del CESR non impongono obblighi addizionali a intermediari, sistemi multilaterali di negoziazione e mercati regolamentati, ma forniscono linee guida e raccomandazioni per consentire l uniforme predisposizione dei regimi in parola, nonché aiutare i soggetti a comprendere la visione e l interpretazione che le Autorità danno agli obblighi derivanti dalla MiFID. Con riferimento al menzionato documento di consultazione sono pervenute le osservazioni da parte di ABI, Assiom, Assogestioni, Assosim, Banca del Fucino S.p.A., Banca di Credito Popolare S.c.p.a., Borsa Italiana S.p.A., Kedrios S.p.A., Reuters, Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. e TLX S.p.A. Nella trattazione che segue si dà conto delle osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. * * *

2 Premessa Quale Premessa alla trattazione delle tematiche affrontate nelle Sezioni I-V, la Comunicazione in consultazione riferisce in merito all ambito di applicazione delle disposizioni nelle due aree del transaction reporting e degli obblighi di trasparenza post-negoziazione e, in particolare, relativamente alla definizione di transazione applicabile alle due aree. Il testo della Comunicazione in consultazione indica che sono oggetto di trasmissione all Autorità anche le informazioni sulle transazioni effettuate dagli operatori autorizzati nella gestione del portafoglio di proprietà. Al riguardo, l ABI ha chiesto di precisare se debbano essere incluse nelle segnalazioni anche le operazioni di proprietary trading che un soggetto abilitato effettua non direttamente, ma tramite un altro intermediario (c.d. broker ), ad esempio in un mercato regolamentato estero. In particolare, viene richiesto di confermare l interpretazione per cui, conformemente al principio generale che a segnalare è il soggetto che conclude effettivamente l operazione, la segnalazione deve essere effettuata dall intermediario che ha concluso l operazione (c.d. broker ) e non anche dal soggetto abilitato che, nel caso di specie, riveste il ruolo di mero cliente. Viene peraltro segnalato che laddove non fosse avvalorata questa tesi sorgerebbe l ulteriore problema per il soggetto abilitato dell utilizzo di un tracciato record per l invio delle segnalazioni non disegnato per il caso specifico. Si ribadisce che dovranno essere oggetto di trasmissione alla Consob soltanto le informazioni relative all esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla gestione del portafoglio di proprietà e non anche quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini. Pertanto, sono tenuti all obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni soltanto i soggetti abilitati autorizzati all esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche quando effettuano operazioni su strumenti finanziari finalizzate all attività di gestione del proprio portafoglio di proprietà e che effettuano direttamente tali operazioni. b) Osservazione L ABI ha richiesto un chiarimento relativamente all inapplicabilità degli obblighi di transaction reporting alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) quando tali soggetti concludono direttamente transazioni per la gestione del proprio portafoglio. Viene osservato come non può non considerarsi come la decisione di escludere dagli obblighi di segnalazione le SGR ha l effetto di trattare, ai fini del reporting, la stessa tipologia di operazioni (gestione del portafoglio di proprietà dell operatore autorizzato) in maniera diversa a seconda del soggetto autorizzato che le conclude. Viceversa, viene sostenuto che, per garantire il level playing field tra i partecipanti al mercato, un eventuale esonero dagli obblighi di segnalazione delle operazioni debba essere effettuato non per soggetti ma per tipologie di operazioni. In Italia gli intermediari tenuti al rispetto dell obbligo di comunicazione delle operazioni alla Consob sono i soggetti abilitati, di cui all articolo 1, comma 1, lett. r), del TUF, che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo quanto indicato all articolo 23 del Regolamento Consob n in materia di mercati. In particolare, rientrano nel novero degli intermediari tenuti al rispetto DMS ID: IST/MMo 2

3 dell obbligo di comunicazione delle operazioni alla Consob i soggetti abilitati autorizzati almeno ad uno dei servizi e attività di investimento di cui all articolo 1, comma 5, lett. a) o b), del TUF che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Non sono pertanto tenuti all obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni i soggetti abilitati che non sono autorizzati ad alcuno dei servizi e attività di investimento di cui all articolo 1, comma 5, lett. a) o b), del TUF. Ad esempio, rientrano in tale ultima casistica le SGR e le SICAV, che pertanto sono escluse dall obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni. Rientrano in tale casistica anche tutti gli altri soggetti abilitati (quali ad esempio banche e imprese di investimento, sia nazionali che estere con succursale in Italia) che non sono autorizzati ad alcuno dei servizi e attività di investimento di cui all articolo 1, comma 5, lett. a) o b), del TUF. Quanto sopra trova giustificazione nella circostanza che le SGR, le SICAV, nonché le banche e le imprese di investimento che non sono autorizzate ad alcuno dei servizi e attività di investimento di cui all articolo 1, comma 5, lett. a) o b) del TUF, non possono effettuare operazioni di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio. Queste saranno segnalate alla Consob dal soggetto abilitato autorizzato che ha effettuato per loro conto tali operazioni. c) Osservazione Dubbi interpretativi vengono rappresentati da Banca del Fucino S.p.A. in merito alle operazioni eseguite, per conto della clientela, su strumenti quotati nei mercati regolamentati dell Unione Europea, diversi dalla Borsa Italiana S.p.A. Perplessità emergono nel caso in cui, sotto il profilo formale, un soggetto abilitato trasmette l ordine per l esecuzione ad un intermediario terzo, il quale si avvale, a seconda dei casi, di diversi broker e/o procede ad internalizzare l ordine. All atto dell inoltro, il soggetto abilitato comunica all intermediario che trattasi di operazione per c/terzi. Tali operazioni sono segnalate: - nel caso di esecuzione sui mercati regolamentati dell UE, direttamente da parte del broker (e/o in subordine da parte dell intermediario incaricato), - nel caso di operazioni OTC, da parte del soggetto abilitato che trasmette l ordine. Tale convinzione deriverebbe dal fatto che, sebbene sotto il profilo sostanziale l operazione si configuri come un operazione in raccolta ordini (di fatto la banca non esegue direttamente OTC e, pertanto, non rientrerebbe tra quelle oggetto di segnalazione ex articolo 23 del Regolamento Consob in materia di mercati), formalmente l intermediario incaricato considera dette operazioni rientranti nell ambito del servizio di negoziazione per c/terzi. Coerentemente con quanto rappresentato nella Comunicazione in consultazione e sopra ricordato, si ribadisce che sono tenuti all obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni soltanto i soggetti che effettuano direttamente tali operazioni, indipendentemente dal luogo e dalla nazionalità di esecuzione di tali operazioni (mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione od OTC ( over the counter ). Pertanto, qualora un intermediario X trasmetta un ordine ad un altro intermediario Y e sia quest ultimo ad effettuare l operazione (su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione o bilateralmente con un terzo intermediario Z ), l obbligo di segnalazione alla Consob di tale operazione dovrà essere assolto esclusivamente dall intermediario Y che ha concluso direttamente l operazione. DMS ID: IST/MMo 3

4 d) Osservazione L Assosim ha osservato che per quanto attiene alla decisione assunta dalla Consob in relazione alla soluzione transitoria adottata dal CESR in materia di transaction reporting, si comprende che non sono soggetti agli obblighi di comunicazione in argomento gli ordini dei clienti trasmessi/eseguiti da un soggetto abilitato a/con un intermediario stabilito in un paese extracomunitario. Nel caso di specie, infatti, il soggetto abilitato non esegue l ordine direttamente su una sede di esecuzione, né si interpone con compravendite in conto proprio. Si ricorda che la Direttiva MiFID e le relative norme di I e II livello sono rilevanti ai fini del SEE (Spazio Economico Europeo) e, pertanto, si applicano agli Stati membri del SEE. Attualmente appartengono al SEE i 27 Paesi dell Unione Europea insieme all Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia. Tuttavia, per quanto attiene agli obblighi di transaction reporting sono 29 gli Stati membri rilevanti : i 27 Paesi dell Unione Europea, l Islanda e la Norvegia (i Paesi rilevanti ). Conseguentemente, gli obblighi di invio alle Autorità competenti (e quindi anche alla Consob) delle comunicazioni delle operazioni non possono essere estesi a soggetti che non hanno una succursale in almeno uno dei Paesi rilevanti. e) Osservazione In relazione alla definizione di transazione conclusa ai fini degli obblighi di trasparenza delle negoziazioni: i) Assogestioni ha rappresentato l esigenza di chiarimenti in merito all ambito di applicazione del regime di trasparenza post-negoziazione in termini di soggetti tenuti agli obblighi e servizi di investimento esercitati; ii) ABI ha segnalato l opportunità di esentare dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione i soggetti abilitati che, pur essendo autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all articolo 1, comma 5, lett. a) e b), non effettuano operazioni su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; iii) Assosim ha sottolineato la necessità di determinare il momento in cui un operazione eseguita fuori da un sistema automatizzato di negoziazione si considera conclusa, per la successiva diffusione in tempo reale delle informazioni post-negoziazione. La comunicazione precisa, in linea con quanto affermato dal CESR, che ai fini dell adempimento degli obblighi di trasparenza: il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione ha ad oggetto l operatività condotta per conto proprio, in esecuzione di ordini di clienti nonché l attività di gestione del portafoglio di proprietà; una operazione si considera conclusa quando gli ordini di acquisto e di vendita sono stati automaticamente riscontrati e confermati dal sistema di negoziazione; nel caso delle operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione (ovvero al di fuori del sistema automatizzato di negoziazione), un operazione si considera conclusa non appena i termini della negoziazione (prezzo e quantità) sono concordati e confermati da acquirente e venditore. In relazione alle osservazioni formulate, si ritiene opportuno chiarire che sono tenuti agli obblighi di trasparenza post-negoziazione i soggetti abilitati autorizzati all esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche quando DMS ID: IST/MMo 4

5 effettuano operazioni su strumenti finanziari finalizzate all attività di gestione del proprio portafoglio di proprietà. Ciò detto, in relazione a quanto osservato sub ii) in sede di consultazione, si ritiene di poter accogliere la richiesta secondo cui in linea con quanto previsto nell ambito del regime di transaction reporting un soggetto abilitato che non effettua operazioni su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato non è tenuto agli obblighi di trasparenza post-negoziazione nonostante che risulti autorizzato all esercizio dei servizi di investimento di cui all articolo 1, comma 5, lettere a) e/o b) del TUF, purché provveda a dare previa comunicazione scritta a Consob di tale circostanza. Si sottolinea al riguardo l importanza della dichiarazione che in tale contesto viene effettuata alla Consob e la delicatezza della situazione in cui tale soggetto abilitato si verrebbe a trovare nel caso in cui dovesse concludere transazioni su strumenti finanziari, per le quali non ha predisposto i canali di pubblicazione delle informazioni. Inoltre, si ritiene opportuno accogliere il suggerimento secondo il quale una transazione effettuata al di fuori di un sistema automatizzato di negoziazione si considera conclusa quando il soggetto tenuto alla comunicazione accetta l offerta della controparte (nel caso in cui risulti destinatario di una proposta contrattuale) ovvero ha conoscenza dell avvenuta accettazione della controparte (nel caso in cui la proposta contrattuale risulti originata dal soggetto stesso). Sezione I Il sistema di comunicazione alla Consob da parte degli intermediari delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. transaction reporting ) 1. Soggetti tenuti all obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni La Comunicazione in consultazione chiarisce che in Italia gli intermediari tenuti al rispetto dell obbligo di comunicazione delle operazioni alla Consob sono i soggetti abilitati che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo quanto indicato all articolo 23 del Regolamento Consob n in materia di mercati. Kedrios S.p.A. ha chiesto conferma del fatto che il novero degli intermediari abilitati tenuti all obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni è riconducibile a quanto specificato all articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF. Si conferma che i soggetti tenuti all obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni sono i soggetti abilitati, di cui all articolo 1, comma 1, lett. r), del TUF, che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo quanto indicato all articolo 23 del Regolamento Consob n in materia di mercati. DMS ID: IST/MMo 5

6 b) Osservazione Kedrios S.p.A. ha anche avanzato una richiesta di chiarimento del concetto di operazione e se esso debba essere associato alla mera negoziazione oppure a qualsiasi transazione effettuata a valere della propria clientela committente (raccolta ordini, portafoglio gestito individuale e collettivo). Si conferma che il concetto di operazione è associato soltanto alla mera negoziazione e non anche a transazioni quali ad esempio la raccolta ordini, la gestione individuale e/o collettiva di portafogli. c) Osservazione La Banca di Credito Popolare S.c.p.a. ha richiesto un chiarimento in merito all obbligo di segnalazione relativo ad una operazione su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su uno dei mercati regolamentati (mercati rilevanti) conclusa al di fuori di essi tra controparti qualificate nell ambito dell attività di investimento del patrimonio di proprietà e al fatto che esso possa ritenersi adempiuto nell ipotesi che sia uno solo dei due soggetti ad effettuare la comunicazione. Si ribadisce che l obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni deve essere sempre assolto da entrambi i soggetti abilitati dei Paesi rilevanti che hanno effettuato l operazione in parola, ovvero sia dal soggetto acquirente che da quello venditore. d) Osservazione Banca del Fucino S.p.A. ha rappresentato la necessità di un chiarimento in merito ad operazioni su strumenti finanziari relative a gestioni in delega di titoli di proprietà, in quanto l esenzione prevista per le SGR in materia pone il quesito in ordine al soggetto in capo al quale sorge l onere di eseguire le segnalazioni, con particolare riguardo alle transazioni OTC. Per tali fattispecie il soggetto segnalante dovrebbe coincidere con il/i broker incaricato dalla SGR per l esecuzione materiale delle operazioni. Infatti la banca delegante non è a diretta conoscenza delle informazioni necessarie ad assolvere agli adempimenti di segnalazione o, meglio, non lo è nei tempi richiesti dalla normativa. Inoltre, la Banca non esegue direttamente l operazione, né la dispone, essendo stata appunto affidata in delega la gestione di parte del portafoglio di proprietà. Infine, si conferma che per operazioni su strumenti finanziari relative a gestioni in delega di titoli di proprietà l obbligo di segnalazione alla Consob deve essere assolto dal soggetto abilitato incaricato dalla SGR che effettua direttamente l operazione e non dal soggetto abilitato delegante. 2. Esenzione dall obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni concluse in un mercato regolamentato italiano L articolo 25 della Direttiva MiFID prevede che l Autorità competente riceva i dettagli delle operazioni che hanno avuto ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia nel caso in cui esse siano state concluse in un mercato regolamentato sia qualora invece siano state concluse al di fuori di essi. Al riguardo, la Comunicazione in consultazione chiarisce che le comunicazioni delle operazioni DMS ID: IST/MMo 6

7 effettuate dagli intermediari sui mercati regolamentati italiani continueranno ad essere inviate alla Consob direttamente dalle rispettive società di gestione dei mercati nazionali, in quanto la Consob ha esercitato la facoltà, prevista dal paragrafo 5 dell articolo 25 della MiFID, di consentire agli intermediari l esenzione dall obbligo di comunicazione all Autorità competente delle operazioni concluse in un mercato regolamentato nazionale quando tali operazioni vengono comunicate all Autorità direttamente dal mercato regolamentato. Pertanto, nella Comunicazione in parola viene rappresentato che la Consob prevede di ricevere direttamente dagli intermediari soltanto le segnalazioni relative a tutte le altre operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati italiani. Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. ha richiesto un chiarimento in merito al comportamento che gli intermediari devono tenere quando accedono direttamente come membri ad un mercato regolamentato estero per il quale la relativa Autorità di Vigilanza si è avvalsa della facoltà di esenzione dall obbligo di comunicazione delle operazioni concluse. In particolare è stato chiesto se un intermediario italiano aderente diretto al mercato XETRA (per il quale l Autorità tedesca si è avvalsa della facoltà di non ricevere le operazioni ivi concluse dagli intermediari in quanto tali operazioni vengono comunicate direttamente all Autorità tedesca dal mercato XETRA stesso) dovrà comunque segnalare alla CONSOB le operazioni ivi concluse. Si ricorda che in base a quanto già chiarito nel testo della Comunicazione in consultazione, la Consob prevede di ricevere direttamente dagli intermediari le segnalazioni relative a tutte le operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati italiani. Ad esempio, la Consob dovrà ricevere dagli intermediari le comunicazioni relative alle operazioni concluse nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF, Multilateral Trading Facilities) sia nazionali che esteri, nei mercati regolamentati esteri nonché quelle relative alle operazioni concluse al di fuori sia dei mercati regolamentati sia dei sistemi multilaterali di negoziazione. Pertanto, dovranno essere inviate alla Consob anche le segnalazioni relative ad operazioni concluse su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione esteri per i quali la competente Autorità ha esercitato la facoltà, prevista dal paragrafo 5 dell articolo 25 della MiFID, di consentire agli intermediari l esenzione dall obbligo di comunicazione delle operazioni concluse in un mercato regolamentato nazionale quando tali operazioni vengono comunicate a tale Autorità direttamente dal mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione. b) Osservazione Kedrios S.p.A. ha richiesto un chiarimento relativamente a: (i) la natura di intermediario abilitato (e, quindi, tenuto a segnalare le operazioni) ovvero di semplice committente del soggetto abilitato italiano che trasmette un ordine (sia per conto proprio e sia in raccolta ordini) su un mercato regolamentato estero tramite un negoziatore locale; (ii) il soggetto cui ricade l obbligo della segnalazione nel caso in cui l intermediario abilitato di cui al punto (i) fosse qualificato come committente. DMS ID: IST/MMo 7

8 Si ricorda quanto già rappresentato nel testo della Comunicazione in consultazione, ovvero che dovranno essere oggetto di trasmissione alla Consob soltanto le informazioni relative all esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla gestione del portafoglio di proprietà e non anche quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini. Tale obbligo di trasmissione alla Consob prescinde dalla nazionalità del mercato regolamentato in cui vengono effettuate le operazioni. Pertanto, qualora un soggetto abilitato effettui direttamente un operazione su un mercato regolamentato estero, esso sarà tenuto all obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni. Viceversa, qualora un soggetto abilitato X trasmetta ad altro soggetto abilitato Y l ordine e quest ultimo effettui l operazione su un mercato regolamentato estero, in tal caso in capo al soggetto abilitato X non vi sarà alcun obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni. 3. Stati membri rilevanti per il sistema di transaction reporting e relativi mercati regolamentati rilevanti Nella Comunicazione in consultazione viene chiarito che per quanto attiene agli obblighi di transaction reporting sono 29 gli Stati membri rilevanti : i 27 Paesi dell Unione Europea, nonché l Islanda e la Norvegia (i Paesi rilevanti ). Conseguentemente, viene rappresentato che la Consob si attende di ricevere dagli intermediari le segnalazioni relative alle operazioni da essi concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione almeno in uno dei mercati regolamentati dei 29 Paesi rilevanti (i mercati regolamentati rilevanti ) ai fini del transaction reporting. Kedrios S.p.A. ha richiesto di fornire un chiarimento in merito al comportamento da tenere qualora un segmento di un mercato regolamentato (ad esempio, il LONDON STOCK EXCHANGE-SETS ) non fosse definito nell elenco dei mercati regolamentati rilevanti pubblicato dal CESR. In tale ipotesi e, nel caso l operazione fosse comunque da segnalare, viene sollevata la questione relativa al codice MIC da utilizzare. Nel testo della Comunicazione in consultazione viene chiarito che la Consob si attende di ricevere dagli intermediari le segnalazioni relative alle operazioni da essi concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione almeno in uno dei mercati regolamentati dei 29 Paesi rilevanti (i mercati regolamentati rilevanti ) ai fini del transaction reporting. Inoltre, viene rappresentato che il CESR pubblica sul proprio sito internet, in via continuativa e per conto di ciascuna Autorità di vigilanza, un elenco aggiornato dei codici di identificazione (MIC, Market Identifier Code) dei mercati regolamentati rilevanti, dei sistemi multilaterali di negoziazione dei Paesi rilevanti e dei soggetti che operano come controparte centrale di tali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Pertanto, poiché un segmento di un mercato regolamentato è una parte di mercato regolamentato, ne consegue che un operazione effettuata su uno strumento finanziario ammesso a negoziazione in un segmento di un mercato regolamentato rilevante dovrà essere comunicata all Autorità competente. In particolare, in tal caso il campo relativo alla tipologia di controparte dovrà essere valorizzato con il codice MIC del mercato regolamentato sul quale è stata effettuata tale operazione. DMS ID: IST/MMo 8

9 4. Tipologia di strumento finanziario soggetto ad obbligo di comunicazione alla Consob La Comunicazione in consultazione chiarisce che, in attuazione di quanto previsto dall articolo 25 della MiFID, la Consob si attende di ricevere dagli intermediari italiani o esteri con succursale in Italia le segnalazioni relative alle operazioni da essi conclusi aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario ammesso a negoziazione almeno in uno dei mercati regolamentati dei Paesi rilevanti ai fini del transaction reporting. Al riguardo, nella Comunicazione in parola vengono forniti esempi concreti di operazioni che dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob e di operazioni che invece non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob. Relativamente all operatività non oggetto di segnalazione, Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. ha chiesto se per operazioni relative al conto errori derivanti da sistemazioni di errata esecuzione di ordini dei clienti si intendono solo le operazioni concluse tra conto errori e cliente o tutte le operazioni relative al conto errori in generale. Si rileva che dovranno essere oggetto di segnalazione le operazioni relative al conto errori soltanto nel caso in cui esse modificano un informazione relativa al flusso informativo già inviato. b) Osservazione Per quanto attiene alla tipologia di operazioni esentate dalla segnalazione, Kedrios S.p.A. ha chiesto se eventuali esercizi di derivati OTC ( option call e option put ) con sottostante strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati rilevanti sono oggetto di comunicazione. In caso affermativo, viene chiesto se la modalità di determinazione del settlement (consegna fisica o per differenziale cash ) determina una discriminante nell obbligo di comunicazione. Nella Comunicazione in consultazione viene rappresentato che non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob, fra l altro, le movimentazioni nei conti titoli derivanti dall esercizio ovvero dalla scadenza di contratti derivati e/o di covered warrant. Pertanto, anche l eventuale esercizio di un opzione avente come sottostante uno o più strumenti finanziari ammessi a negoziazione in uno dei mercati regolamentati rilevanti non dovrà essere oggetto di comunicazione alla Consob. Parimenti, anche le movimentazioni nei conti titoli derivanti dalla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti a uno strumento finanziario derivato non dovranno essere oggetto di comunicazione alla Consob. c) Osservazione Per quanto attiene al concetto di strumento quotato contemporaneamente su diversi mercati regolamentati, l Assiom ha suggerito di specificare se strumenti con identiche caratteristiche ma codici ISIN diversi siano da ritenersi lo stesso strumento finanziario 1. 1 Ad esempio, nel caso di azioni quotate contemporaneamente su più mercati regolamentati si possono avere due codici ISIN diversi per due strumenti che non sono fungibili. In presenza di due codici ISIN diversi, ci troviamo in realtà in presenza di due strumenti finanziari diversi, nonostante siano titoli dello stesso tipo emessi dalla medesima società. DMS ID: IST/MMo 9

10 Si rappresenta che ai fini degli obblighi in materia di transaction reporting, strumenti finanziari con identiche caratteristiche ma codici ISIN diversi sono strumenti finanziari distinti in quanto non fungibili. Pertanto, un intermediario dovrà comunicare alla Consob soltanto le operazioni effettuate su strumenti finanziari il cui codice ISIN è relativo ad uno strumento finanziario ammesso a negoziazione in almeno uno dei mercati regolamentati rilevanti 2. d) Osservazione L Assiom ha anche richiesto un chiarimento in merito al caso di una riapertura di un emissione obbligazionaria quotata su un mercato regolamentato italiano, in quanto in tale circostanza, ai titoli della seconda tranche viene assegnato un codice ISIN diverso dai titoli della prima tranche ed essi rimangono distinti fino alla data di fungibilità. In tale data uno dei due codici ISIN viene annullato e i titoli di entrambe le tranche assumono un unico codice ISIN. Viene pertanto richiesto se le negoziazioni sui titoli emessi in riapertura debbano essere considerate negoziazione titoli quotati anche in presenza di codice ISIN e data di emissione diversa da quelli del titolo quotato. Analogamente a quanto sopra esposto nel caso di strumenti finanziari ammessi a negoziazione anche in mercati regolamentati diversi da quelli rilevanti, nel caso di una riapertura di un emissione obbligazionaria ammessa a negoziazione in un mercato regolamentato rilevante, se ai titoli della nuova tranche viene assegnato un codice ISIN diverso dai titoli già ammessi a negoziazione, essi dovranno essere considerati strumenti finanziari distinti. Pertanto, eventuali operazioni effettuate su titoli della nuova tranche dovranno essere comunicate alla Consob soltanto se anche i titoli con il nuovo codice ISIN sono ammessi a negoziazione in almeno uno dei mercati regolamentati rilevanti (al riguardo farà fede l eventuale prospetto informativo od offering circular ). Viceversa, qualora il codice ISIN dei titoli della nuova tranche non appartenga ad alcun titolo ammesso a negoziazione in almeno uno dei mercati regolamentati rilevanti, eventuali operazioni di compravendita non dovranno essere comunicate alla Consob. e) Osservazione L ABI ha richiesto un chiarimento in merito alle operazioni di mercato primario e/o di grey market su strumenti finanziari non ancora ammessi a negoziazione in uno dei mercati regolamentati rilevanti. Tali operazioni, secondo quanto indicato nel testo della Comunicazione in consultazione, non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob. Al riguardo, viene richiesto di chiarire se, ai fini del transaction reporting, possano essere considerate in tale categoria anche quelle operazioni che utilizzano strumenti tipici del mercato primario ma aventi ad oggetto strumenti finanziari già in parte ammessi a negoziazione. A titolo esemplificativo, vengono segnalate le riaperture delle aste di titoli di Stato o di altri titoli obbligazionari, i collocamenti di titoli presso investitori istituzionali e le operazioni di OPV con più tranche, nonché le operazioni di vendita di titoli effettuate con il meccanismo dell Accelerated Book Building Offering (ABBO). 2 Ad esempio, un operazione di acquisto al NYSE di azioni STMicroelectronics non dovrà essere comunicata alla Consob in quanto il codice ISIN di tale strumento finanziario (US ) è diverso da quello rappresentativo delle medesime azioni sia sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. sia su quello gestito da Euronext N.V. (NL ). DMS ID: IST/MMo 10

11 Per quanto afferisce alle operazioni tipiche del mercato primario effettuate su strumenti finanziari già in parte ammessi a negoziazione, qualora si tratti di riaperture di aste di titoli di Stato o di altri titoli obbligazionari, di collocamenti di titoli presso investitori istituzionali o di operazioni di OPV (offerte pubbliche di vendita) in più tranche, esse potranno non essere oggetto di segnalazione alla Consob. Viceversa, dovranno essere segnalate alla Consob le operazioni di vendita di titoli effettuate con il meccanismo dell Accelerated Bookbuilding Offering (ABO). f) Osservazione L ABI ha anche richiesto di chiarire se debbano essere oggetto di segnalazione le operazioni c.d. back to back, nelle quali l operatore abilitato conclude per conto proprio due operazioni speculari, una in vendita l altra in acquisto, al medesimo prezzo e per la stessa quantità. Qualora un intermediario ponga in essere due operazioni speculari, una in vendita l altra in acquisto, al medesimo prezzo e per la stessa quantità, esso dovrà effettuare due segnalazioni alla Consob, una per l operazione in cui esso è il venditore e l altra per l operazione in cui esso figura come acquirente. g) Osservazione Inoltre, l ABI ha richiesto di fornire precisazioni sulla sussistenza degli obblighi di transaction reporting per le operazioni effettuate su titoli che, pur ammessi a negoziazione, sono oggetto di sospensione non temporanea degli scambi. Si ribadisce che la Consob dovrà ricevere dagli intermediari le segnalazioni relative alle operazioni da essi concluse aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario ammesso a negoziazione almeno in uno dei mercati regolamentati dei Paesi rilevanti ai fini del transaction reporting. Pertanto, tali obblighi sono applicabili anche a eventuali operazioni effettuate su strumenti finanziari sospesi dalle negoziazioni, anche in via non temporanea, in quanto l eventuale sospensione non fa venire meno l ammissione a negoziazione. h) Osservazione L Assosim ha richiesto un chiarimento relativamente all eventuale estensione o meno dell ambito di applicazione degli obblighi di transaction reporting come definiti nella pronuncia del CESR ad opera degli esempi menzionati al paragrafo 4 della Comunicazione in consultazione. L obbligo di comunicazione contemplato negli esempi stessi troverebbe applicazione al solo caso in cui un soggetto abilitato ponga in essere un operazione in un mercato regolamentato extracomunitario in qualità di membro di tale mercato. Viceversa, nessuna comunicazione sarebbe dovuta nel caso in cui l ordine sia trasmesso dal soggetto abilitato ad un intermediario extracomunitario affinché quest ultimo lo esegua sul mercato extracomunitario. Per quanto attiene all obbligo di comunicazione alla Consob di una operazione, nella Comunicazione in consultazione viene chiarito che esso deriva unicamente dall ammissione o meno a negoziazione di uno strumento finanziario in uno dei mercati regolamentati rilevanti. Al riguardo, si ribadisce che tale obbligo è rivolto esclusivamente ad un soggetto X di uno dei Paesi rilevanti che effettua tale operazione e non anche ad un soggetto Y che trasmette un ordine ad un soggetto Z di uno Stato diverso da uno dei Paesi rilevanti. DMS ID: IST/MMo 11

12 i) Osservazione In merito alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati OTC (esentate dagli obblighi di transaction reporting ) l Assosim ha osservato che non si comprende quanto riportato in fondo al paragrafo 4 del documento di consultazione che sembrerebbe invece limitare l esenzione ai soli casi in cui l operazione OTC abbia ad oggetto strumenti finanziari derivati non ammessi a negoziazione, né standardizzati. In particolare, è stato rappresentato che le operazioni in argomento dovrebbero essere escluse anche qualora abbiano ad oggetto strumenti finanziari derivati OTC standardizzati. Ciò al fine di escludere dagli obblighi in argomento anche il contratto con il quale un soggetto abilitato trasferisce al proprio committente gli effetti economici di un contratto derivato concluso per conto di questi su un mercato regolamentato ( back-to-back ), nonché il contratto con il quale un soggetto abilitato stipula con un cliente, senza coprirsi sul mercato, un contratto derivato avente caratteristiche identiche ad un contratto negoziato su un mercato regolamentato ( look alike ). Si conferma che non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob le operazioni aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario derivato OTC, in quanto strumento finanziario non ammesso a negoziazione. j) Osservazione Sempre per quanto riguarda una ulteriore parte del paragrafo 4 della Comunicazione in consultazione, l Assosim ha richiesto di individuare i criteri in base ai quali è possibile integrare la casistica delle operazioni escluse dagli obblighi di reporting. Al riguardo, è stato osservato che si potrebbe, tra l altro, far riferimento a quanto disposto dall articolo 27, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento comunitario n. 1287/2006 con riferimento agli obblighi di trasparenza postnegoziazione, così da esentare dagli obblighi di reporting le operazioni in relazione alle quali lo scambio è determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato. La Comunicazione in consultazione chiarisce già che l elenco delle casistiche in cui un operazione non dovrà essere oggetto di segnalazione alla Consob non è da intendersi esaustivo, bensì soltanto uno strumento utile per gli intermediari in quanto include le situazioni che si presentano con una maggiore frequenza. Rimane fermo il principio generale che dovranno essere inviate alla Consob le segnalazioni relative alle operazioni effettuate aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario ammesso a negoziazione almeno in uno dei mercati regolamentati dei Paesi rilevanti. Da ultimo, si rappresenta che non si ritiene possibile estendere al regime in materia di transaction reporting quanto disposto in materia di trasparenza post-negoziazione dall articolo 27, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento comunitario n. 1287/2006 in quanto l articolo 25 della MiFID non prevede la possibilità di esenzione dagli obblighi di segnalazione all Autorità competente per particolari tipologie di operazioni, quali ad esempio quelle per le quali lo scambio è determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato. Quanto sopra trova peraltro giustificazione nel diverso ambito di riferimento delle disposizioni in materia di transaction reporting e di quelle in materia di diffusione e pubblicazione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione, nonché soprattutto nei diversi obiettivi perseguiti attraverso la predisposizione di un regime di transaction reporting e di un regime di trasparenza, peraltro già richiamati nella Premessa della Comunicazione in consultazione. DMS ID: IST/MMo 12

13 5. Applicazione del regime di transaction reporting alle succursali in Italia di banche e imprese di investimento estere La Comunicazione in consultazione affronta altresì la questione connessa all applicabilità alle succursali in Italia di intermediari esteri dell obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni. A tal fine, nella Comunicazione in parola viene richiamata una recente pronuncia del CESR nella quale esso ha riconosciuto che potrebbe essere gravoso per le succursali di intermediari esteri dover comunicare parte delle operazioni eseguite all Autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la succursale ( host Member State Authority ) e la restante parte all Autorità competente dello Stato membro dell intermediario ( home Member State Authority ). Pertanto, lo stesso CESR ha fornito una raccomandazione secondo la quale tutte le operazioni eseguite da una succursale di un intermediario estero potranno essere comunicate all Autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la succursale, purché ciò avvenga secondo le regole stabilite da tale Autorità competente. L eventuale scelta di una succursale di un intermediario estero di ripartire le comunicazioni dovute fra le due Autorità di vigilanza non potrà essere osteggiata dall Autorità dello Stato membro in cui ha sede la succursale. Ciò premesso, in analogia con le conclusioni a cui è giunto il CESR nelle sue linee guida, nella Comunicazione in consultazione viene rappresentato che le succursali di intermediari esteri (sia comunitari che extracomunitari) insediate in Italia dovranno comunicare alla Consob le informazioni relative alle operazioni eseguite in Italia, mentre per le informazioni relative alle operazioni eseguite al di fuori del nostro Paese avranno la facoltà di scegliere se comunicarle alla Consob o all Autorità dello Stato membro della propria casa madre. L Assosim ha richiesto di fornire una definizione di luogo di esecuzione di un operazione. Si conferma quanto rappresentato nella Comunicazione in consultazione, ovvero che la Consob ritiene di non discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il CESR nelle sue linee guida e, pertanto, non ritiene di fornire una definizione di luogo di esecuzione di un operazione. Tale posizione della Consob è da intendersi applicabile sia al regime di transaction reporting che a quello di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione. b) Osservazione L Assosim ha osservato che in relazione a quanto riportato al paragrafo 5 della Comunicazione in consultazione, risulta chiaro che una succursale italiana di una banca o impresa di investimento estera avrà facoltà di: (i) trasmettere alla Consob i dati relativi a tutte le operazioni da essa concluse; o, in alternativa (ii) trasmettere (a) alla Consob i dati relativi alle sole operazioni eseguite in Italia e (b) all Autorità del proprio Paese di origine i dati relativi alle operazione eseguite fuori dall Italia. Quanto sopra si riferisce, ovviamente, alle sole operazioni eseguite da una succursale in Italia o fuori dall Italia. Per le operazioni, viceversa, eseguite direttamente dalla casa madre, nulla dispone l accordo del CESR, lasciando quindi impregiudicato l obbligo di comunicare le stesse all Autorità del Paese di origine del soggetto abilitato. Come evidenziato in conclusione del paragrafo 5 della Comunicazione in consultazione, il luogo e, si dovrebbe ritenere, l organizzazione che ha eseguito la stessa dovranno essere determinati da ciascun intermediario DMS ID: IST/MMo 13

14 in base agli elementi tecnico-organizzativi propri di ciascuno di essi. Pertanto, secondo quanto osservato, non si potrà, ad esempio, ritenere eseguita in Italia un operazione posta in essere in remote membership su un mercato nazionale ad opera del desk di negoziazione posizionato presso la casa madre. Al fine di poter considerare un operazione come eseguita in Italia, dovrebbe quanto meno esser richiesto che la succursale sia dotata di una local execution capacity (effettivo svolgimento in Italia del servizio di negoziazione). Considerato peraltro che, indipendentemente dal canale utilizzato (i.e. Autorità home o host ), le informazioni di cui trattasi comunque alla fine dovranno pervenire all Autorità del mercato più pertinente, appare quanto meno sproporzionato voler imporre in ogni caso ad una succursale obblighi di notifica verso l Autorità del paese ospitante in relazione a dati relativi ad operazioni di dubbia localizzazione. Per assolvere a tali obblighi, si verrebbero a imporre duplicazioni delle strutture tecnico-organizzative dell intermediario con costi e, soprattutto, complessità operative che potrebbero pregiudicare la capacità stessa dell intermediario di gestire efficientemente i propri flussi informativi di vigilanza. Nella Comunicazione in consultazione viene chiarito che le succursali di intermediari esteri (sia comunitari che extracomunitari) insediate in Italia dovranno comunicare alla Consob le informazioni relative alle operazioni da essi eseguite in Italia, mentre per le informazioni relative alle operazioni eseguite al di fuori del nostro Paese avranno la facoltà di scegliere se comunicarle alla Consob o all Autorità dello Stato membro della propria casa madre. Ovviamente, in applicazione di quanto disposto dall articolo 25 della MiFID, le operazioni eseguite dalla casa madre della succursale non dovranno essere comunicate alla Consob, in quanto gli obblighi di comunicazione all Autorità italiana si applicano soltanto agli intermediari italiani e agli intermediari esteri con succursale nel territorio della Repubblica. Ad esempio, un operazione effettuata in remote membership da un desk di negoziazione situato negli uffici della casa madre non dovrà essere comunicata alla Consob. Pertanto, nella sopra citata Comunicazione la Consob ha soltanto fatto proprie le raccomandazioni emanate dal CESR, senza ampliare la portata regolamentare in materia di transaction reporting né imporre alcun obbligo aggiuntivo ad alcun soggetto. In particolare, si sottolinea la necessità per la Consob di disporre delle comunicazioni provenienti dalle succursali estere in Italia, in quanto analoghe informazioni non potrebbero essere veicolate dalle Autorità competenti delle rispettive case madri. Ciò in quanto - come evidenziato nella Premessa della Comunicazione - i contenuti delle informazioni inviate dagli intermediari alle Autorità competenti dei diversi Stati membri sono diversi ed incompatibili Contenuti di invio alla Consob delle comunicazioni Nella Comunicazione in consultazione viene ribadito che il contenuto informativo da comunicare alla Consob dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla Tabella 1 dell Allegato I del Regolamento comunitario 1287/2006. Infatti, le informazioni da comunicare all Autorità italiana sono quelle minime indispensabili previste dal Regolamento CE in quanto la Consob ha deciso di non richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nell Allegato I. 3 Si ricorda infatti che lo stesso CESR ha rilevato la necessità di evidenziare la distinzione esistente fra la esecuzione di un operazione e la ricezione e trasmissione di un ordine in quanto il sistema di transaction reporting di cui alla MiFID prevede l obbligo di comunicazione soltanto per le informazioni relative alle operazioni concluse e non anche per quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini. Tale chiarimento si è reso necessario in quanto, a causa delle differenze esistenti nella struttura dei mercati nei vari Stati membri, è molto sottile il confine fra la esecuzione di un operazione e la ricezione e trasmissione di un ordine. DMS ID: IST/MMo 14

15 Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. ha sollevato la questione relativa al comportamento che un intermediario deve tenere quando opera con una controparte che è essa stessa un intermediario ma che risulti sprovvista di codice BIC. Le considerazioni relative ai punti sub a) e b) sono trattate congiuntamente, pertanto si veda al successivo punto b). b) Osservazione Kedrios S.p.A. ha chiesto di avere conferma della circostanza se per operazioni effettuate fuori dai mercati regolamenti su strumenti finanziari negoziati in uno dei Paesi membri con un intermediario abilitato extracomunitario, quest ultimo riveste la figura di committente (cliente) ovvero di negoziatore locale. Nel testo della Comunicazione viene rappresentato che il campo relativo alla tipologia di controparte di un operazione deve essere valorizzato con: (i) il codice MIC ( Market Identifier Code ) proprio della controparte qualora essa sia un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, (ii) il codice BIC ( Bank Identifier Code ) proprio della controparte qualora essa sia un intermediario sottoposto ad obbligo di segnalazione delle operazioni ad una Autorità competente o un soggetto operante come controparte centrale, (iii) la lettera C, qualora la controparte non rientri in nessuno dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) 4. A seguito di quanto disposto dalla MiFID, tutti gli intermediari soggetti ad obbligo di comunicazione alla Consob o ad altra Autorità dei Paesi rilevanti dovrebbero possedere un codice BIC. Ne consegue che un intermediario X dovrebbe poter avere come controparte sprovvista di codice BIC soltanto un intermediario Y di uno Stato diverso da quelli dei Paesi rilevanti (ad esempio, con un intermediario svizzero o degli Stati Uniti d America). In tal caso l intermediario X dovrà valorizzare il campo alla tipologia di controparte dell operazione con la lettera C. Viceversa, qualora la controparte sprovvista di codice BIC sia un intermediario Z di uno dei Paesi rilevanti, allora l intermediario X dovrà: (i) chiedere alla controparte Z di attivarsi per l assegnazione di un codice BIC ; (ii) avvisare di tale circostanza la Consob mediante invio di un al seguente indirizzo: transaction.reporting@consob.it; (iii) valorizzare, in via provvisoria, il campo relativo alla tipologia di controparte dell operazione con la lettera C e inviare tale segnalazione alla Consob nel flusso informativo quotidiano di pertinenza; (iv) appena avuta notizia dell assegnazione alla controparte Z di un codice BIC, inserire l aggiornamento della controparte nel primo flusso informativo utile. 4 Ad esempio, tale campo dovrà essere valorizzato con il codice C nel caso in cui la controparte è una SGR oppure un cliente dell intermediario che esegue l operazione. DMS ID: IST/MMo 15

16 7. Tempistica di invio alla Consob delle comunicazioni Per quanto attiene alla tempistica del flusso delle informazioni, nella Comunicazione in consultazione è stato rappresentato che la Consob dovrà ricevere la segnalazione entro la fine della giornata lavorativa successiva al giorno in cui è stato concluso il contratto (ovvero, per i contratti conclusi il giorno g 0, le segnalazioni dovranno pervenire entro le ore del giorno g 1 ). A tal proposito, viene altresì specificato che verranno considerate giornate lavorative tutte le giornate di operatività del sistema Target con l aggiunta di eventuali giornate comuni in cui gli intermediari comunicheranno alla Consob di essere operativi. Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. ha osservato che attualmente non sembra possibile inviare alla Consob le operazioni effettuate oltre 5 giorni rispetto alla data di segnalazione corrente. E stato, quindi, chiesto di chiarire come un intermediario debba comportarsi nel caso effettui correzioni oltre tale limite temporale. Al riguardo, si rappresenta che attualmente eventuali segnalazioni omesse o da aggiornare possono essere inviate alla Consob mediante inserimento nel flusso informativo quotidiano fino a 30 giorni di calendario a partire dalla data effettiva di conclusione della transazione. Qualora un intermediario si accorga, oltre tale termine, di eventuali necessità di integrazione e/o modifica del flusso informativo inviato, esso dovrà informarne la Consob mediante invio di comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo: CONSOB, Divisione Mercati, Via G. B. Martini, 3, ROMA, oppure al seguente numero di fax: della Divisione Mercati della Consob. 8. Modalità di invio alla Consob delle comunicazioni L articolo 25 della MiFID consente agli intermediari di effettuare le comunicazioni dovute alle Autorità competenti, non soltanto direttamente, ma anche tramite un soggetto terzo che agisce per loro conto, che peraltro potrà anche non essere un intermediario. In particolare, nella Comunicazione in consultazione viene rappresentato che le segnalazioni potranno pervenire alla Consob attraverso le seguenti modalità: (a) direttamente dall intermediario, (b) da un soggetto terzo (un terzo intermediario) che agisce per conto dell intermediario, (c) da un sistema di confronto degli ordini ( trade matching system ) o di notifica approvato dall Autorità competente (c.d. canali di comunicazione delle operazioni ) o (d) dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione presso il quale è stata conclusa l operazione. Inoltre, nella Comunicazione in parola viene ricordato che soltanto i canali di comunicazione delle operazioni necessitano di un approvazione da parte della Consob. Da ultimo, viene altresì specificato che, coerentemente con quanto raccomandato dal CESR, precedenti approvazioni da parte di altre Autorità competenti verranno perse in considerazione dalla Consob in occasione della valutazione dei requisiti previsti dall articolo 12 del Regolamento comunitario 1287/2006. Non sono pervenute richieste di chiarimenti. Si ritiene di poter confermare quanto già espresso nel testo della Comunicazione posta in consultazione. DMS ID: IST/MMo 16

17 9. Informativa alla Consob in merito alla modalità prescelta di invio delle comunicazioni Da ultimo, nella Comunicazione in consultazione viene descritta la modalità con la quale i soggetti tenuti al rispetto dell obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi a negoziazione in un mercato regolamentato rilevante dovranno informare la Consob circa la modalità prescelta per la comunicazione delle operazioni in parola. Non sono pervenute richieste di chiarimenti. Si ritiene di poter confermare quanto già espresso nel testo della Comunicazione posta in consultazione. 10. Altre richieste di chiarimenti Kedrios S.p.A. ha chiesto con quali modalità la Consob comunicherà agli intermediari le situazioni di matched o unmatched con le relative controparti. Eventuali situazioni in cui non risulta un analoga operazione di verso opposto (c.d. operazioni unmatched ) verranno comunicate dalla Consob mediante invio di un ulteriore file di feedback riportante l identificativo dell operazione per la quale si richiedono degli approfondimenti. Sezione II La pubblicazione ed il consolidamento delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione Il testo della comunicazione, fermo restando il rinvio ai principi e alle raccomandazioni riportate nell ambito delle misure di livello III del CESR, intende riassumere le principali raccomandazioni e linee-guida in materia di pubblicazione e consolidamento delle informazioni, fornendo, laddove ritenuto necessario, alcuni chiarimenti relativi all ambito di applicazione. Al riguardo, viene chiarito che, in considerazione dell esercizio da parte dell Italia della facoltà di estendere il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni, le misure di livello III esposte rappresentano un punto di riferimento non solo per l adempimento degli obblighi di trasparenza per le azioni ma anche per il rispetto dei requisiti stabiliti per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Assosim e Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche Srl hanno sottolineato la necessità di chiarimenti in merito al soggetto sul quale ricade l obbligo di pubblicazione delle informazioni nel caso in cui l intermediario comunitario soggetto alle disposizioni della MiFID sia la parte acquirente DMS ID: IST/MMo 17

18 nell ambito della transazione e la parte venditrice: i) non risulti un soggetto abilitato (clientela corporate o privata); ii) risulti un intermediario extra UE non soggetto agli obblighi ex MiFID. Al riguardo, si ritiene utile sottolineare come l articolo 29, comma 5, del Regolamento Consob n in materia di mercati stabilisce che per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti. Ciò premesso, si ritiene che qualora la controparte venditrice dell operazione non rivesta la natura di soggetto abilitato ovvero non risulti obbligata al regime di trasparenza ex MiFID in quanto intermediario extra UE, gli obblighi di trasparenza post-negoziazione debbano essere adempiuti dal soggetto abilitato sottoposto al regime della MiFID, anche se controparte acquirente dell operazione. In tema di obblighi di pubblicazione delle informazioni, si ritiene importante ribadire lo stretto legame esistente fra l operatività su strumenti finanziari condotta da un soggetto abilitato e l individuazione di un canale di pubblicazione delle informazioni per il necessario adempimento degli obblighi di trasparenza. Pertanto, il soggetto abilitato potrà comunque raggiungere accordi con la controparte dell operazione conclusa per l adempimento da parte di quest ultima degli obblighi di pubblicazione. Tuttavia, qualora non si provveda all individuazione di detto canale di pubblicazione delle informazioni, il soggetto abilitato deve tenere conto del rischio connesso con l eventualità di non riuscire a raggiungere un accordo con la controparte dell operazione, con la conseguente limitazione alla stessa operatività del soggetto abilitato su strumenti finanziari soggette al regime di trasparenza. Peraltro, giova ricordare il fatto che la trasparenza delle informazioni è dovuta in tempo reale e, nel caso della post-trade transparency sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, entro tre minuti dalla conclusione del contratto. In tale quadro, non appare ipotizzabile la risoluzione di qualsivoglia difficoltà incontrata nel raggiungimento di un accordo fra le parti per la pubblicazione delle informazioni nei ristretti tempi previsti e, pertanto, il possibile mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dovrà essere preso in considerazione dal soggetto abilitato nella definizione e limitazione stessa della propria operatività. b) Osservazione ABI ed Assiom hanno richiesto di prevedere un esenzione dagli obblighi di trasparenza prenegoziazione e post-negoziazione per: i) le operazioni di mercato primario e/o di grey market su strumenti finanziari non ancora ammessi alla negoziazione nei mercati rilevanti; ii) le operazioni aventi ad oggetto le sottoscrizioni dei titoli di Stato da parte della clientela. Considerazioni Al riguardo, si ritiene di poter accogliere la richiesta di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per: (i) le operazioni di mercato primario e/o di grey market su strumenti finanziari non ancora ammessi alla negoziazione nei mercati rilevanti; (ii) le operazioni aventi ad oggetto le sottoscrizioni dei titoli di Stato da parte della clientela. Ciò in considerazione del fatto che: - nel periodo di grey market gli strumenti finanziari non sono ancora titoli ammessi a negoziazione nel mercato regolamentato; - l articolo 5 del regolamento comunitario n già prevede, nell ambito del regime di transaction reporting, l esclusione delle operazioni del mercato primario (quali l ammissione, l attribuzione o la sottoscrizione) relative a strumenti finanziari; DMS ID: IST/MMo 18

19 - nel caso specifico delle operazioni di sottoscrizione dei titoli di Stato da parte della clientela, quest ultima risulta assegnataria di titoli il cui prezzo è fissato in base ad un decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, è uguale per tutti i clienti ed è ampiamente pubblicizzato. c) Osservazione ABI ha chiesto conferma della correttezza dell interpretazione che vede le operazioni che derivano dall abbinamento di due ordini della clientela (cosiddetti cross-order ) dare origine ad una sola comunicazione a fini di trasparenza post-negoziazione. Considerazioni Si ritiene che le operazioni di incrocio di ordini pur derivando dall abbinamento di due diversi ordini della clientela debbano prevedere una sola comunicazione ai fini della trasparenza postnegoziazione. Ciò appare anche supportato da quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1287/2006 all articolo 27, comma 4 secondo il quale ( ) due operazioni esattamente compensate, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l interposizione di una stessa controparte, sono considerate come un operazione unica. d) Osservazione Assosim ha evidenziato la necessità di avere un chiarimento in merito al necessario riferimento al soggetto abilitato che ha concluso la transazione nell ambito delle informazioni postnegoziazione da pubblicare ovvero alla possibilità di procedere ad una pubblicazione in formato anonimo. In merito alla possibilità di procedere ad una pubblicazione in formato anonimo delle informazioni post-negoziazione, si ricorda come l articolo 27, comma 1 del regolamento comunitario n. 1287/2006 non preveda, fra le informazioni post-negoziazione da pubblicare, anche quella relativa al soggetto abilitato che ha concluso le operazioni. * * * Ciò detto, si ritiene di modificare il testo della comunicazione nella Sezione II per prevedere: l esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per: (i) le operazioni di mercato primario e/o di grey market su strumenti finanziari non ancora ammessi alla negoziazione nei mercati rilevanti; (ii) le operazioni aventi ad oggetto le sottoscrizioni dei titoli di Stato da parte della clientela; una sola comunicazione ai fini della trasparenza post-negoziazione nel caso di operazioni di incrocio di ordini; che, qualora la controparte venditrice dell operazione non rivesta la natura di soggetto abilitato ovvero non risulti obbligato al regime di trasparenza ex MiFID in quanto intermediario extra UE, gli obblighi di trasparenza post-negoziazione debbano essere adempiuti dal soggetto abilitato ovvero dall intermediario comunitario, anche se controparte acquirente dell operazione. DMS ID: IST/MMo 19

20 Sezione III Avvio/cessazione dell attività di internalizzatore sistematico e regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati 1. L avvio e la cessazione dell attività di internalizzazione sistematica L articolo 21, comma 1, del regolamento comunitario n. 1287/2006 fornisce i criteri di natura generale per determinare se un soggetto abilitato riveste le caratteristiche di internalizzatore sistematico su azioni. Inoltre, il medesimo regolamento comunitario chiarisce cosa debba intendersi per attività avente un ruolo commerciale rilevante. ABI, Assiom ed Assosim hanno sottolineato la necessità di pervenire ad una più chiara individuazione delle caratteristiche dell attività di internalizzazione sistematica. In via generale, si osserva che quanto previsto dal Regolamento Consob n in materia di mercati e nel testo della comunicazione in parola rappresenta quanto specificatamente previsto dalla MiFID e dal regolamento comunitario n. 1287/2006. Come noto, la definizione di internalizzatore sistematico non contiene riferimenti relativi all oggetto (strumento finanziario) dell attività svolta dal soggetto abilitato. Gli elementi identificativi dell attività di internalizzazione sistematica trovano pertanto applicazione sia al mondo delle azioni sia all attività avente ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni. Ciò detto, si riconoscono le difficoltà operative dovute alla genericità dei requisiti - insite nella valutazione richiesta ai soggetti abilitati per la riconducibilità della propria attività a quella di internalizzazione sistematica. Rileva, tuttavia, ricordare come l attività di internalizzazione sistematica per essere identificata come tale richieda la contemporanea presenza delle condizioni relative: i) al ruolo commerciale importante; ii) all esistenza e conduzione in base a regole e procedure non discrezionali; iii) allo svolgimento da parte di personale o mediante sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo; iv) all accessibilità ai clienti su base regolare e continua. b) Osservazione ABI ed Assiom hanno evidenziato l opportunità di circoscrivere il fattore identificativo dell attività di internalizzazione sistematica legato al ruolo commerciale rilevante, anche in relazione all operatività per conto proprio dell intermediario condotta nei confronti della propria clientela su strumenti finanziari non azionari di propria emissione. A tale riguardo, viene evidenziato come l attività di mercato secondario di riacquisto di emissioni obbligazionarie proprie non debba ricadere nelle attività aventi un ruolo commerciale rilevante per evitare che gli intermediari nel timore di doversi dichiarare internalizzatore sistematico abbandoni tale tipo di attività di servizio nei confronti della clientela che ha acquistato emissioni cosiddette branded. Viene richiesto, pertanto, che venga mantenuto un regime di trasparenza postnegoziazione in linea con quello delineato nella Comunicazione Consob n del 17 aprile DMS ID: IST/MMo 20

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