Schengen/Dublino. Novembre 2016
|
|
- Vittoria Bosco
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Schengen/Dublino Novembre 2016 L Accordo di associazione a Schengen agevola la mobilità tra la Svizzera e l Unione europea (UE) grazie all abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne e migliora la cooperazione internazionale in materia di giustizia e polizia nella lotta contro la criminalità. L Accordo di associazione a Dublino garantisce che le richieste di asilo siano esaminate da un solo Stato nello spazio Dublino definendo i criteri che stabiliscono tale competenza. In tal modo consente di evitare che i richiedenti d asilo siano rinviati da uno Stato all altro. Cronologia entrata in vigore operativa (negli aeroporti dal 29 marzo 2009) entrata in vigore formale degli Accordi accettazione da parte del popolo (con il 54,6% di «Sì») firma degli Accordi (pacchetto di Accordi bilaterali II) Stato del dossier Dalla firma dei due accordi avvenuta il 26 ottobre 2004 sono stati notificati alla Svizzera 185 sviluppi dell acquis di Schengen e tre sviluppi dell acquis di Dublino/Eurodac (stato 17 novembre 2016). Gli sviluppi attuali sono illustrati con maggiore precisione nei rispettivi settori tematici. Contesto La cooperazione tra Stati europei in materia di giustizia, polizia, visti e asilo denominata Schengen/Dublino è stata avviata nel 1985 da cinque Stati membri dell ex Comunità europea. Oggi comprende quasi tutti gli Stati membri dell UE e i quattro Stati associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). La lotta alla criminalità internazionale e la gestione dei movimenti migratori in e verso l Europa sono problematiche comuni che possono essere affrontate più efficacemente collaborando. La Svizzera partecipa alla cooperazione pratica delineata da Schengen/Dublino dal 12 dicembre Schengen In linea di principio, tutti gli Stati membri dell UE sono anche Stati Schengen, con alcune eccezioni: la Danimarca, l Irlanda e il Regno Unito possiedono uno status particolare, mentre la Bulgaria, la Romania, la Croazia e Cipro (stato novembre 2016) non sono ancora membri. L Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono Stati associati. L Accordo di Schengen disciplina i settori fondamentali illustrati qui di seguito: Controlli alle frontiere Sostanzialmente, alle frontiere interne dello spazio Schengen non vengono più eseguiti i controlli sulle persone, salvo in caso di sospetti fondati. Rimangono Situazione attuale (stato novembre 2016): vista la persistente pressione migratoria, nell autunno del 2015 diversi Stati europei hanno provvisoriamente reintrodotto i controlli alle frontiere interne. Tali controlli, previsti dal codice frontiere Schengen (art ) per situazioni eccezionali che rappresentano una minaccia per l ordine pubblico e la sicurezza interna, non servono agli Stati in questione per tenere lontani i richiedenti l asilo, bensì per controllare le persone che entrano nei rispettivi territori. Nel maggio del 2016 il Consiglio dell UE ha permesso agli Stati interessati di mantenere i ripristinati controlli alle frontiere inizialmente per un periodo di sei mesi. Nel novembre 2016 ha deciso che i controlli possano essere mantenuti per ulteriori tre mesi. Queste misure non hanno tuttavia comportato la sospensione di Schengen, che viene tuttora applicato. Qualora fossero soddisfatte le condizioni previste a tale scopo, anche la Svizzera potrebbe decidere di ripristinare i controlli, tuttavia il Consiglio federale, che monitora costantemente la situazione, ritiene che al momento non sussistano i presupposti per una simile misura. In seguito al mutamento della situazione e, in particolare, alla minaccia terroristica, nel dicembre del 2015 la Commissione europea ha inoltre proposto un adeguamento del codice frontiere Schengen al fine di potenziare i controlli alle frontiere esterne. Ora si prevede di effettuare controlli sistematici alle frontiere esterne (inclusa la consultazione della banca dati) anche sui cittadini dell Unione e su quelli che hanno diritto alla libera circolazione. Il Consiglio dell UE ha approvato questo adeguamento nel febbraio del Una volta discussa dal Parlamento europeo e adottata dal Consiglio dell UE, la modifica del codice frontiere sarà notificata alla Svizzera come sviluppo dell acquis di Schengen. 1
2 Stati Schengen Stati non membri di Schengen con statuto speciale Stato Schengen con statuto speciale Futuri Stati membri Stati associati invece possibili i controlli doganali da parte del Corpo svizzero delle guardie di confine, il quale, in caso di sospetto di polizia, è autorizzato a svolgere un controllo sulle persone adeguato alle circostanze. In particolari situazioni di rischio (p. es. grandi eventi come il vertice del G8 o il Campionato europeo di calcio) è possibile reintrodurre i controlli sulle persone per un periodo limitato. Inoltre, vengono rafforzati, sulla base di standard uniformi, i controlli mobili nelle zone interne e vicine alla frontiera come pure la sorveglianza delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Le frontiere esterne Schengen della Svizzera sono situate negli aeroporti internazionali. Politica dei visti Un importante capitolo del sistema di sicurezza istituito da Schengen è la politica comune in materia di visti a breve termine. Tutti gli Stati che aderiscono a Schengen vagliano e rilasciano i visti secondo criteri omogenei. Il «visto Schengen» autorizza i cittadini di Paesi terzi a soggiornare in tutti gli Stati dello spazio Schengen per 90 giorni in un periodo complessivo di 180 giorni. Qualora sospetti il rilascio abusivo di visti, uno Stato Schengen può invocare il diritto di procedere all esame preliminare delle domande di visti presentate in uno Stato a rischio e, successivamente, opporre il proprio veto alla decisione di rilascio. Uno Stato ha inoltre la possibilità di mantenere il divieto d entrata sul proprio territorio nazionale nei confronti di una persona titolare di un visto Schengen. Tra l ottobre del 2011 e il dicembre del 2015, l introduzione progressiva del Sistema d informazione visti (VIS) è stata attuata nelle varie regioni del mondo. La banca dati permette di consultare le domande di visto respinte o annullate evitando quindi le domande multiple. La registrazione di una foto del viso e delle impronte digitali del richiedente nel VIS agevola l identificazione e aumenta la sicurezza in materia di contraffazioni. Cooperazione tra forze di polizia e Sistema d informazione Schengen (SIS) Nello spazio Schengen, lo scambio d informazioni di polizia e la cooperazione tra Stati avvengono con modalità standardizzate, all insegna della rapidità e dell efficienza. Il fulcro dell accordo è rappresentato dal Sistema d informazione Schengen (SIS), che nel 2013 è stato sostituito da un sistema di seconda generazione (SIS II). Il SIS è una banca dati in cui sono 2
3 registrate segnalazioni relative a ricerche di oggetti (auto, armi o passaporti) e persone (p. es. colpite da un divieto di entrata o da un mandato di cattura oppure scomparse). Con oltre 63 mio. di schede, il SIS rappresenta un importante strumento nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, tra cui le rapine organizzate e il traffico di esseri umani, droga e armi. Il SIS è operativo in Svizzera dal 14 agosto Al SIS aderiscono tra l altro le forze di polizia, le guardie di confine e le autorità preposte al rilascio dei visti negli Stati membri dell UE e negli Stati associati. Circa il 98% dei dati contenuti nel SIS riguarda oggetti e il restante 2% persone. L estensione e il contenuto di tali dati sono definiti con esattezza e, nel caso dei dati relativi alle persone, comprendono: dati personali, luogo e data di nascita, segni fisici particolari, fotografie e impronte digitali. Inoltre è possibile registrare informazioni sulle ragioni della segnalazione, sulle misure da prendere (p. es. arresto), sul carattere della persona (p. es. «violento») e su collegamenti con altre segnalazioni. Sono segnalate nel SIS anche le persone a cui è stato vietato di entrare in un Paese. Protezione dei dati La protezione dei dati e l accesso al SIS sono tutelati da severe regole, la cui osservanza è sorvegliata da organismi di controllo indipendenti nazionali e cantonali. Nel SIS è possibile registrare solo i dati sopraindicati, che sono accessibili esclusivamente a una cerchia ristretta di persone per lo scopo segnalato. Oltre che alle forze di polizia, l accesso è consentito al Corpo delle guardie di confine, alle rappresentanze svizzere all estero, agli uffici della migrazione, al ministero pubblico e ai servizi della circolazione stradale. Ogni utilizzo del SIS è sistematicamente registrato. I dati di una segnalazione appaiono solo se, quando si inserisce un nome, è presente una risposta pertinente (sistema «hit/no hit»). Inoltre, i dati vengono cancellati quando viene a mancare il motivo della segnalazione e dopo la scadenza di un determinato periodo. Le persone hanno diritto di ricevere informazioni su eventuali dati che le riguardano presenti nel SIS e possono chiederne la verifica di correttezza nonché presentare domanda di cancellazione. FRONTEX L Agenzia europea per le frontiere FRONTEX, che ha sede a Varsavia ed è stata fondata nell ottobre del 2004, coordina la collaborazione degli Stati Schengen nel settore della protezione dei confini esterni comuni. Poiché le persone possono sostanzialmente circolare liberamente nello spazio Schengen, è importante attuare un controllo esaustivo e coordinato delle frontiere esterne. A partire dal 2015, la situazione relativa ai flussi migratori ha evidenziato la necessità di migliorare le basi giuridiche esistenti. Alla fine del 2015, la Commissione europea ha quindi presentato una proposta per l istituzione di una nuova guardia di frontiera e costiera europea. La nuova agenzia, che ha la stessa personalità giuridica di FRONTEX e opera con lo stesso nome, è legalmente operativa dal 6 ottobre 2016 ed entrerà pienamente in funzione entro la fine di marzo Sono due le novità centrali dell agenzia: una riguarda la creazione di una riserva di rapido intervento costituita da 1500 guardie di frontiera che, in caso di necessità, vengono messe a disposizione dell agenzia nel giro di pochi giorni da parte degli Stati Schengen. La Svizzera ha fornito alla riserva di rapido intervento 16 esperti di protezione delle frontiere. La seconda novità consiste nel fatto che, qualora uno Stato Schengen dovesse rifiutarsi di collaborare con l agenzia in una situazione d emergenza alle sue frontiere esterne, il Consiglio potrà raccomandare ad altri Stati Schengen di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne. Infine l agenzia disporrà di competenze più ampie nel settore del rimpatrio (p. es. mediante il finanziamento di voli congiunti nell UE) per sostenere meglio gli Stati Schengen. Il regolamento per l istituzione della guardia costiera e di frontiera europea è stato notificato alla Svizzera alla fine di settembre 2016 come sviluppo dell acquis di Schengen. Il suo recepimento deve essere approvato dal Parlamento. Il regolamento originario di FRONTEX costituiva già uno sviluppo dell acquis di Schengen. Su questa base la Svizzera partecipa attivamente alle operazioni FRONTEX a livello finanziario e di personale. Le modalità e la portata di questa partecipazione (in particolare i contributi finanziari e i diritti di voto nel Consiglio d amministrazione) sono state definite in un accordo addizionale. Dal febbraio del 2011 e in base alle disponibilità, la Svizzera mette a disposizione di FRONTEX alcuni esperti. Nel 2015, 52 guardie di frontiera svizzere hanno prestato circa 1588 giorni di attività in operazioni FRONTEX. La Svizzera invia soprattutto esperti in documenti e veicoli nonché persone incaricate di condurre sondaggi tra i profughi per ottenere maggiori informazioni sulle rotte e sulle reti che gestiscono il traffico di 3
4 esseri umani (i cosiddetti «debriefer»). Per motivi di competenza, la Svizzera partecipa alle operazioni marittime di FRONTEX solo se le sue guardie di confine sono impiegate sulla terraferma e non in alto mare. Nel 2015 i costi di partecipazione della Svizzera sono stati di circa 4,7 mio. CHF. Assistenza giudiziaria L agevolazione dell assistenza giudiziaria (ossia lo scambio d informazioni tra le autorità giudiziarie) migliora la cooperazione giudiziaria nei processi penali. Le autorità giudiziarie possono p. es. comunicare direttamente tra di loro anziché passare tramite i ministeri (p. es. nel caso di una procedura di estradizione). In materia fiscale la Svizzera fornisce assistenza giudiziaria sulla base dell Accordo di Schengen nell ambito delle imposte indirette e dei dazi doganali. Affinché l assistenza si applichi in questo contesto, è sufficiente una sottrazione d imposta. Nel settore delle imposte dirette, le disposizioni vigenti di Schengen (art. 51 della Convenzione di applicazione dell Accordo di Schengen) non comportano per la Svizzera alcun nuovo obbligo in materia di assistenza giudiziaria. Qualora ciò dovesse cambiare in seguito a uno sviluppo dell acquis di Schengen, la Svizzera ha negoziato la possibilità di ottenere una deroga di durata indeterminata («opt out»): essa può pertanto rinunciare a recepire la modifica nella propria legislazione senza per questo rimettere in discussione la sua partecipazione alla cooperazione Schengen. Legislazione sulle armi Schengen promuove l osservanza di determinate norme minime per la lotta all abuso in materia di armi. Un importante modifica introdotta da Schengen riguarda l acquisto di armi da parte di privati, che deve Situazione attuale (stato novembre 2016): dopo i diversi recenti attentati terroristici in Europa, nel novembre del 2015 la Commissione europea ha proposto una revisione della direttiva Schengen sulle armi al fine di limitare il possesso delle categorie di armi da fuoco più pericolose. Il Consiglio dell UE è riuscito ad accordarsi su un testo di compromesso in giugno 2016, il Parlamento europeo ha avviato le consultazione l estate Durante le discussioni nel Consiglio dell UE, la Svizzera si è impegnata a favore di soluzioni pragmatiche che, da un lato, impediscano che armi pericolose finiscano nelle mani dei terroristi e, dall altro, tengano conto delle tradizioni svizzere del sistema di milizia (consegna dell arma di ordinanza dopo avere prestato il servizio militare obbligatorio) e in materia di tiro. Una volta approvato, la direttiva modificata costituirà per la Svizzera uno sviluppo dell acquis di Schengen. sottostare alle stesse norme previste per l acquisto in ambito commerciale. A seconda del tipo di armi, è necessario notificare l acquisto o richiedere un permesso di acquisto d armi. Schengen non prescrive un registro centrale e nazionale delle armi, ma unicamente la notifica. Stabilisce inoltre quali dati occorre dichiarare per l identificazione della persona e dell arma. Dublino Lo spazio Dublino comprende tutti gli Stati membri dell UE nonché i quattro Stati associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). La cooperazione Dublino si fonda sul principio che ogni domanda di Situazione attuale (stato novembre 2016): il forte inasprimento della situazione migratoria registrato nel 2015 ha messo alla prova il sistema di Dublino. Quest ultimo era infatti stato creato in condizioni completamente diverse e il suo compito originario non prevedeva né la gestione di un numero così elevato di richiedenti l asilo né una ripartizione degli oneri tra i diversi Paesi di accoglienza. Un adeguamento del sistema di Dublino si rivela pertanto necessario ed è attualmente oggetto di discussione sulla base di una proposta della Commissione europea del maggio Nella proposta viene mantenuto il criterio fondamentale per la definizione della competenza, ossia il primo ingresso, ma viene aggiunto anche un meccanismo correttivo volto a garantire una ripartizione degli oneri tra i vari Stati di Dublino. Questo meccanismo si attiva automaticamente nel momento in cui uno Stato di Dublino riceve un numero sproporzionato di richieste d asilo. Per un certo periodo di tempo lo Stato in questione non sarà più tenuto ad accogliere richiedenti l asilo poiché questi saranno ridistribuiti agli Stati che hanno ricevuto meno richieste. Le linee essenziali della proposta e il meccanismo di ridistribuzione rispondono alla richiesta, da sempre avanzata dalla Svizzera, di una più equa ripartizione degli oneri tra i vari Stati. Nel quadro del suo diritto di essere consultata, la Svizzera si impegna nell ambito delle discussioni relative a tale proposta. Una modifica del regolamento di Dublino costituirà per la Svizzera uno sviluppo dell acquis di Dublino. Vista la straordinaria situazione di emergenza migratoria in Italia e in Grecia, nell estate del 2015 l UE ha deciso, al di fuori del sistema di Dublino, di sgravare i due Paesi prevedendo il trasferimento, nell arco di due anni, di un totale di richiedenti l asilo in altri Stati UE, che si occuperanno poi della procedura di asilo per le persone interessate. Questi sforzi di trasferimento vanno sotto il nome di ricollocazione («relocation») e riguardano soltanto i richiedenti l asilo che godono in tutta Europa di un elevato tasso medio di riconoscimento di necessità di protezione, come i Siriani e gli Eritrei. Poiché la ricollocazione avviene al di fuori del sistema di Dublino, una partecipazione della Svizzera e degli altri Stati associati non è obbligatoria. Tuttavia, il 18 settembre 2015 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera parteciperà agli «sforzi di ricollocazione» accogliendo complessivamente 1500 richiedenti l asilo: entro l autunno del 2017 riceverà 900 richiedenti l asilo in provenienza dall Italia e 600 dalla Grecia, occupandosi anche della procedura d asilo. asilo presentata nello spazio Dublino sia anche effettivamente esaminata (diritto alla procedura di esame) e che un unico Stato sia competente per la sua elaborazione. Dublino regola pertanto la competenza, ma non armonizza le procedure nazionali di richiesta d asilo. Una volta stabilita la competenza di uno Stato, le altre domande della stessa persona (cosiddette domande doppie o multiple) non sono più elaborate da altri Stati. 4
5 La competenza è stabilita in funzione di diversi criteri, p. es.: Primo ingresso: lo Stato competente è il primo in cui è entrato il richiedente l asilo. Permesso d ingresso/visto: lo Stato competente è quello che ha rilasciato il permesso o il visto d ingresso. Domicilio dei familiari: lo Stato competente è quello nel quale risiedono già dei membri della famiglia del richiedente. La banca dati Eurodac, nella quale si registrano sostanzialmente le impronte digitali di tutti richiedenti l asilo e delle persone arrestate nel tentativo di varcare illegalmente le frontiere esterne o che hanno avviato una procedura di asilo, permette di identificare più facilmente le richieste di asilo multiple. Se dalla banca dati si evince che la competenza spetta a un altro Stato dello spazio Dublino, a tale Stato sarà chiesto di eseguire la procedura. Sviluppo dell acquis Schengen/Dublino Esperte ed esperti svizzeri partecipano ai Comitati misti Schengen del Consiglio dell UE e ai comitati che assistono la Commissione europea nell esercizio dei suoi poteri esecutivi. Non dispongono di un diritto di codecisione formale, ma possono partecipare ai dibattiti fornendo un contributo determinante. Pertanto svolgono un ruolo significativo in quanto le decisioni sono adottate per consenso. Dopo l approvazione, uno sviluppo dell acquis viene notificato alla Svizzera per iscritto. Dalla data di approvazione essa ha 30 giorni di tempo per esprimersi riguardo al recepimento, confermandolo nell ambito di uno scambio di note. Se l atto giuridico notificato introduce nuovi diritti o obblighi, lo scambio di note rappresenta per la Svizzera un trattato di diritto internazionale che richiede l approvazione del Consiglio federale o del Parlamento. In questo caso lo scambio di note ha luogo con riserva dell approvazione parlamentare, che può essere soggetta a referendum facoltativo. Il recepimento e l attuazione dello sviluppo devono avvenire entro due anni. La maggior parte (circa l 85%) degli sviluppi riguarda questioni tecniche o non ha carattere vincolante e il Consiglio federale può quindi approvarli o prenderne atto direttamente. Per gli altri sviluppi (circa il 15%) è necessaria l approvazione parlamentare. Finora il referendum è stato indetto unicamente per lo sviluppo Schengen relativo all introduzione del passaporto biometrico e dei documenti di viaggio Sviluppi attualmente soggetti a procedura di approvazione parlamentare Attualmente (stato novembre 2016) sono in corso di approvazione, o erano stati recentemente approvati dal Parlamento, due sviluppi Schengen/Dublino: sviluppo Schengen n 157 (regolamento (UE) n 515/2014): creazione di uno strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell ambito del Fondo per la sicurezza interna (confine ISF) sviluppo Schengen n 126 (regolamento (UE) n 1077/2011): creazione di un agenzia IT europea (eu-lisa) Non appena sarà adottato il relativo messaggio, anche lo sviluppo dell acquis di Schengen sulla guardia di frontiera e costiera europea sarà incluso nel processo di approvazione parlamentare: sviluppo Schengen n 183 (regolamento (UE) n 2016/1624): regolamento sulla guardia costiera e di frontiera europea Elenco esaustivo degli sviluppi notificati: per gli stranieri. Nella votazione popolare del 17 maggio 2009, la legge è stata approvata con il 50,1% di «Sì» ed è entrata in vigore il 1 marzo Se la Svizzera respinge un nuovo atto giuridico, scatta una procedura stabilita per giungere a una soluzione comune. La Svizzera può negoziare proposte di soluzione alternative ai massimi livelli ministeriali. Qualora nessun compromesso risulti possibile, nei casi estremi l Accordo decade e, di conseguenza, viene meno automaticamente anche l altro accordo (Accordo di associazione a Schengen o Dublino, a seconda del caso). Portata degli Accordi La Svizzera è un piccolo Paese situato nel cuore dell Europa e, in quanto tale, beneficia dell agevolazione della mobilità introdotta con Schengen grazie alle importanti interdipendenze sociali ed economiche che la legano agli altri Paesi europei. L abolizione dei controlli sistematici alle frontiere interne agevola i viaggi e favorisce il turismo grazie al visto Schengen rilasciato in base a criteri uniformi, in quanto i viaggiatori diretti in Svizzera non devono più avviare una procedura separata. Considerato che i criminali, i contrabbandieri e i passatori tendono ad agire a livello transfrontaliero, un efficiente cooperazione internazionale in materia di giustizia e polizia diventa sempre più importante. Il primo partner della Svizzera in questi settori è l UE. Nell ambito di Schengen e Dublino la cooperazione nel campo della sicurezza e della migrazione è promossa in modo mirato e determinato. 5
6 Negli scorsi anni la Svizzera ha maturato esperienze in gran parte positive anche nella cooperazione riguardante il regolamento di Dublino. Non essendo un classico Paese di primo asilo, gli oneri per il settore dell asilo sono diminuiti. Dal 2015, tuttavia, i flussi migratori e la situazione della sicurezza hanno messo alla prova i sistemi di Schengen e Dublino, che devono quindi essere rielaborati e adeguati per poter far fronte alle sfide attuali. Le discussioni sulle diverse proposte di modifica e l attuazione di queste ultime rappresentano un tema centrale nell ambito della collaborazione. Nel quadro del suo diritto di essere consultata, la Svizzera si impegna presso gli organi competenti a Bruxelles a favore di soluzioni solidali e comuni che tengano conto dei suoi interessi. Maggiori informazioni Schengen: Ufficio federale di giustizia UFG Tel , info@bj.admin.ch, Dublino: Segreteria di Stato della migrazione SEM Tel , info@sem.admin.ch, Informazioni generali: Direzione degli affari europei DAE Tel , europa@eda.admin.ch 6
Schengen/Dublino. Giugno 2017
Schengen/Dublino Giugno 2017 L Accordo di associazione a Schengen agevola la mobilità tra la Svizzera e l Unione europea (UE) grazie all abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne e
Schengen/Dublino. Ottobre 2017
Schengen/Dublino Ottobre 2017 L Accordo di associazione a Schengen agevola la mobilità tra la Svizzera e l Unione europea (UE) grazie all abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne e
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE. Schengen/Dublino. Marzo 2018
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE Schengen/Dublino Marzo 2018 Schengen/Dublino in breve Schengen 1. Facilitazione della mobilità grazie alla soppressione
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE. Schengen/Dublino. Ottobre 2016
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE Schengen/Dublino Ottobre 2016 Schengen/Dublino in breve Schengen 1. Facilitazione della mobilità grazie alla soppressione
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE. Schengen/Dublino. Marzo 2019
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE Schengen/Dublino Marzo 2019 Schengen/Dublino in breve Schengen 1. Facilitazione della mobilità grazie alla soppressione
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 111 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale
Le 4 libertà : Lo spazio e la cooperazione Schengen. Punto di partenza: trattato di Schengen (14 giugno 1985)
Punto di partenza: trattato di Schengen (14 giugno 1985) spazio Schengen = territorio in cui la libera circolazione delle persone si traduce anche in una abolizione fisica dei controlli alla frontiera
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell accordo tra l Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria dell accordo
Legge federale sugli stranieri
Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre
Riorganizzazione dell Ufficio della migrazione Rilascio di un permesso di lavoro
Rilascio di un permesso di lavoro Rivera, 20 marzo 2018 Momento informativo organizzato dall UCT in collaborazione con il Repubblica e Cantone Ticino Sezione della popolazione La riorganizzazione dell
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Doc. XVIII n. 205 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
IMMIGRAZIONE E IL SUO INQUADRAMENTO NEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Chiara Favilli
IMMIGRAZIONE E IL SUO INQUADRAMENTO NEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Chiara Favilli chiara.favilli@tin.it Competenza UE Adozione di atti in materia di frontiere, visti, asilo e immigrazione dal 1992 ma
del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)
Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 1 (LUC) 2 del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 dicembre 2015 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 dicembre 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 PROPOSTA Origine: Data: 15 dicembre 2015 Destinatario: n. doc.
Treviso, 18 novembre Avv. Elisa Chiaretto
Treviso, 18 novembre 2011 Avv. Elisa Chiaretto Il trattamento dei cittadini dell Unione e dei loro familiari La libera circolazione delle persone si realizza imponendo l obbligo della non discriminazione
Decreto federale. Disegno
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l «Eurodac» e che modifica
Decreto federale. del 26 settembre 2014
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l «Eurodac» e che modifica
Giugno 2017 Schengen/Dublino: domande e risposte
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE Giugno 2017 Schengen/Dublino: domande e risposte 1 Che cos è Schengen? 2 Come nasce Schengen e a cosa serve questo accordo?
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Doc. XVIII n. 206 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale
Schengen / Dublino. Dicembre 2008
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio dell integrazione DFAE/DFE Dicembre 2008 Schengen / Dublino La cooperazione Schengen permette di agevolare
SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Doc. XVIII n. 138 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale
Regolamento del Consiglio n. 377/ febbraio 2004
Regolamento del Consiglio n. 377/2004 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell immigrazione pubblicato in GUCE n. L64 del 2 marzo 2004 Il Consiglio
L EUROPA ED IL CONCETTO DI SICUREZZA: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE IN MATERIA DI SICUREZZA INTERNA
L EUROPA ED IL CONCETTO DI SICUREZZA: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE IN MATERIA DI SICUREZZA INTERNA 31/03/2011 Dott. Riccardo D Andrea DI COSA PARLEREMO? Sicurezza interna e sicurezza
(Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2017/458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 15 marzo 2017
18.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 74/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2017/458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 che modifica il regolamento
Bruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ALLEGATO. della
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 5 ALLEGATO della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.4.2016 COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119
ALLEGATI. alla. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 ALLEGATI alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e modifica
CONSILIUM. Schengen. La porta d accesso alla libera circolazione in Europa GENNAIO 2013
IT CONSILIUM Schengen La porta d accesso alla libera circolazione in Europa GENNAIO 2013 Indice INTRODUZIONE 1 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 2 COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE 2 Frontiere interne
Decreto federale. dell 11 dicembre 2009
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d informazione visti
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 6265 final - ANNEX 4.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 ottobre 2016 (OR. en) 12874/16 ADD 4 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 3 ottobre 2016 Destinatario: JAI 797 ASIM 131 CADREFIN 80 ENFOPOL 321 PROCIV 65 DELACT
Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)
Traduzione 1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco Concluso l 8 dicembre 2011 Approvato
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che dev essere adottata a nome dell Unione europea in sede di
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
Appunti sulla storia e le istituzioni dell Unione Europea
Appunti sulla storia e le istituzioni dell Unione Europea * DAL 1957, ANNO DELLA SUA CREAZIONE, L UNIONE EUROPEA È PASSATA DA 6 A 28 STATI MEMBRI, CHE HANNO UNITO LE LORO FORZE PER COSTRUIRE INSIEME UN
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio
Indice. principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino. un'ordinanza. Indice. In un articolo. Struttura dell'allegato
Indice Indice Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in un'ordinanza Osservazioni... preliminari Nell'ingresso... In un articolo... Modalità di citazione... dell insieme degli Accordi
Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 settembre 2018 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 settembre 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0145 (COD) 12040/18 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DAPIX 272 JAI 866 COMIX 482 CODEC
L Unione europea e le politiche migratorie
L Unione europea e le politiche migratorie I principi e gli obiettivi generali Nei Trattati istitutivi il tema dell immigrazione è inserito nel quadro Libertà, sicurezza e giustizia, delineando un preciso
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l avvio di negoziati per l adattamento dei seguenti accordi in vista dell allargamento
IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 157/49
21.6.2005 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 157/49 ALLEGATO II Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 15.12.2015 COM(2015) 670 final 2015/0307 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda
Decreto federale. Termine di referendum: 17 gennaio del 28 settembre 2018
Termine di referendum: 17 gennaio 2019 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) 142.209 del 24 ottobre 2007 (Stato 15 settembre 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 157 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale
Avv. Elisa Chiaretto Treviso, 19 maggio 2014
Avv. Elisa Chiaretto Treviso, 19 maggio 2014 Austria, Belgio, BULGARIA, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 184 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale
CONFERENZA PARLAMENTARE UNIONE EUROPEA PAESI DEL PATTO DI STABILITA TEMA III. La lotta contro la criminalità organizzata Combattere i traffici
CONFERENZA PARLAMENTARE UNIONE EUROPEA PAESI DEL PATTO DI STABILA TEMA III La lotta contro la criminalità organizzata Combattere i traffici Bruxelles, 17-18 settembre 2001 DT\441998.doc PE 302.064 PE 302.064
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 ottobre 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 ottobre 2017 (OR. en) 13490/17 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 19 ottobre 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017) 605 final Oggetto: CDN 6 DAPIX 337
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) 142.209 del 24 ottobre 2007 (Stato 1 dicembre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l
Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.4.2016 COM(2016) 192 final 2016/0097 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria dell accordo
LA CITTADINANZA DELL UNIONE EUROPEA
LA CITTADINANZA DELL UNIONE EUROPEA Chi ha diritto a fregiarsi del titolo di cittadino dell UE? Tutti coloro che hanno la cittadinanza di uno dei 27 Stati membri. (Ciascun Stato membro determina con proprie
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 166 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale
LO SAPEVI CHE... Permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Carta blu
LO SAPEVI CHE... Permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Carta blu PRINCIPALI FONTI DEL DIRITTO (c.d. multilivello ) A) CONVENZIONI INTERNAZIONALI In particolare: C.E.D.U. (Consiglio d'europa) del
Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia
Testo originale Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Conclusa il 17 novembre 2009 Entrata in vigore il 17 novembre 2009 Il Dipartimento Federale di
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
C 4/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.1.2015 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Informazioni ai sensi dell articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del
diritto di famiglia - UE
diritto di famiglia - UE Dott.ssa Luana Fierro DOTT.SSA LUANA FIERRO 1 Libertà di circolazione e di soggiorno nell UE e diritto al ricongiungimento familiare dott.ssa Luana Fierro DOTT.SSA LUANA FIERRO
Ambito 1 Linea 3 Azioni a supporto della partecipazione ai programmi comunitari a gestione diretta e al lavoro in rete
POAT PROGETTO OPERATIVO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL OBIETTIVO CONVERGENZA Ambito 1 Linea 3 Azioni a supporto della partecipazione ai programmi comunitari a gestione diretta e al lavoro in rete
NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA
NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA Bruxelles, 31 marzo 2005 (OR. en) AA 15/2/05 REV 2 TRATTATO DI ADESIONE: ALLEGATO II PROGETTO DI ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri
Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della
(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno
Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno
ALLEGATO. della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.3.2018 COM(2018) 250 final ANNEX 6 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sullo stato di attuazione
Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 agosto 1999 1 concernente
Indice. Titolo di uno scambio di note dell acquis Schengen/Dublino. Titolo abbreviato Cancelleria federale
2 Titolo ufficiale... dell'atto dell'ue notificato Titolo abbreviato... 4 Titolo ufficiale... abbreviato 5 6 1 Titolo di uno scambio di note dell acquis Schengen/Dublino 1.1 Titolo ufficiale dell'atto
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.6.2016 C(2016) 3347 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6.6.2016 che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
IMMIGRAZIONE E ASILO. Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione
Cod. ISTAT INT00058 Settore di interesse: STATISTICHE SOCIALI Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per l italia Titolare Dipartimento per le Libertà Civili
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20.12.2017 COM(2017) 811 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l avvio di negoziati per un accordo tra l Unione europea e la Repubblica algerina
La libera circolazione dei dati all interno della UE
La libera circolazione dei dati all interno della UE a cura di Patrizia Goffi e Antonella Roletti Dottori Commercialisti Per Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino Comitato Pari Opportunità Ordine dei
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Indice. Struttura dell'allegato Cancelleria federale
2 Accordi di associazione... alla normativa di Schengen Accordi di associazione... alla normativa di Dublino Accordi di associazione... a Schengen e Accordi di associazione a Dublino 6 . Accordi di associazione
Procedura Dublino Principi generali
Nel 2003 è stato approvato il Regolamento n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda
ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
[Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
Decreto federale. Art. 1
[Signature] [QR Code] Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 marzo 2016 (OR. en) 6798/16 ADD 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 4 marzo 2016 Destinatario: JAI 187 SCHENGEN 6 FRONT 115 ASIM 27 COMIX 185 Jordi AYET PUIGARNAU,
Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) ( 1 )...
Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 26 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 2 febbraio 2016 Sommario I Atti legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2016/93 del Parlamento europeo e
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali
INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali Laurea magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale Corso: Politiche per lo sviluppo rurale Lezione n. 1 del 2016 LE PRECONDIZIONI DELLA UE
Accordo. Testo originale
Testo originale Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari Concluso
Decreto federale Disegno
Decreto federale Disegno che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici
Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Stralcio di un espressione
Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 aprile 2011 1 sull organizzazione
La presente indagine è volta a presentare un quadro, il più possibile. completo, del rapporto tra il Primo e il Terzo Pilastro nell ambito del diritto
INTRODUZIONE La presente indagine è volta a presentare un quadro, il più possibile completo, del rapporto tra il Primo e il Terzo Pilastro nell ambito del diritto comunitario, alla luce dell azione svolta
***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre2018 in vista dell'adozione
Diritto d asilo Norme internazionale
Diritto d asilo Norme internazionale 16 ottobre 2012 Ulrich Stege Le Lezioni dell'occidente e le sue retoriche : convenzioni internazionali ed europei, regolamento Dublino, agenzia Frontex e respingimenti
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto