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1 !!" " #!$! " % ""!#&!# " # " '$ $$ ()$ #! (*$ Prot. n. (APC/07/2763) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamati: la Legge 24 febbraio 1992 n 225 Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile ed in particolare gli artt.12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile; il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile; la legge 10 agosto 2000 n 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"; la Legge 18 agosto 2000 n 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; la legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali; il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

2 la Legge Regionale 21 aprile 1999 n 3 " Riforma del sistema regionale e locale" e in particolare gli artt.176 e 177 concernenti la protezione civile; la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile e in particolare: i commi 4 e 5 dell' art. 4, che così recitano: "4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del La Regione favorisce ed incentiva: a) a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell ambito territoriale di ciascuna provincia, un apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all articolo 17, comma 5; b) b) l organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza. - l'art. 5, comma 2, che così recita: 2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare: Ý all individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n

3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001); il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale; la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 1996 e successive integrazioni; la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile. Specificamente per il rischio di inondazione del bacino del fiume Po" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del marzo 1999; la propria deliberazione n 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico"; la propria deliberazione n 1166 del 21 giugno 2004 Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile ; la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 Linee guida per l individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile ; il "Manuale per la gestione dell'attività tecnica dei COM" redatto dal "Servizio Sismico Nazionale"; il documento "Modello integrato per le principali aree sismogenetiche" redatto dal Dipartimento della protezione civile; il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali; Rilevato che: per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che Province e Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile; dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture 3

4 operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile; le tipologie e le caratteristiche devono di norma corrispondere a quanto specificato nell all.1 parte integrante al presente atto; Dato atto che: con proprie precedenti deliberazioni n.2343/2000, n.3078/2001,n. 996/2002, n. 2283/2002, n.1387/2003, n. 1661/2004, n.1533/2005 n.2246/2005, n.1185/2006 si è provveduto a finanziare con fondi statali e regionali le diverse fasi del programma di realizzazione della rete regionale delle strutture di protezione civile; Considerato: che la quota 2006 del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della L. n. 388/2000 assegnata alla Regione Emilia-Romagna è pari ad Euro , come da tabella allegata allo schema di riparto concordato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28/11/06, acquisita agli atti della Agenzia Regionale di Protezione Civile; che con nota prot. AMB/PTC/06/90148 del 15/12/06, indirizzata al Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e a firma congiunta dell'assessore alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile e del Direttore dell Agenzia regionale di protezione civile la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il programma di massima per l utilizzo dei fondi di cui al punto precedente; che con nota prot. DPC/SAPE/ del 15/1/07 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile indirizzata al Presidente della conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e, per conoscenza, alla Regione Emilia- Romagna, il programma di massima di cui sopra è stato valutato positivamente; che il 20 febbraio 2007, in una apposita riunione, l'assessore Regionale "Difesa del suolo e della costa - Protezione civile" e gli assessori provinciali con delega alla protezione civile hanno provveduto ad articolare il predetto programma di massima tra le diverse specifiche finalità di spesa ed hanno definito, in particolare, il programma delle strutture di protezione civile da finanziare con le risorse derivanti dalla annualità 2006 del Fondo Regionale di Protezione Civile di cui all'art. 138, comma 16 della L. 388/2000; Richiamate: la propria deliberazione n.393 del 3 aprile 2007 con la quale è stata disposta la variazione di bilancio a seguito del 4

5 trasferimento della somma di Euro ,28 alla Regione Emilia-Romagna e in particolare è stata iscritta sul Cap del Bilancio regionale "Contributi in conto capitale all' Agenzia Regionale di Protezione Civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti de sistema regionale di Protezione Civile appartenenti alla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di strutture operative territoriali finalizzate al potenziamento del sistema (art 138 comma 16 L. 23/12/00 n 388 e art. 4 L.R. 7/2/05 n 1) - mezzi statali" la somma di euro da destinare alle suindicate finalità ; la Determinazione del Direttore della Agenzia Regionale della Protezione Civile n 4592 del 13/4/07 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio dell' Agenzia conseguenti alla richiamata Deliberazione n 393/07 e, in particolare, la somma di euro è stata iscritta nel capitolo di spesa U23004 "Contributi ai soggetti componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di strutture operative di Protezione Civile, nonché per il potenziamento, l'aggiornamento tecnologico, l'ampliamento, il miglioramento e l' incremento delle capacità funzionali delle strutture operative territoriali di Protezione Civile (art 138 comma 16 L388/00 ; artt. 3, 4, 14, 15, 18, 20, e 22 L.R. 1/05)"per essere utilizzata per le finalità sopra richiamate; Ritenuto pertanto di approvare la settima fase del programma pluriennale degli interventi di potenziamento del sistema di protezione civile, disponendo la concessione, per il tramite della Agenzia Regionale di Protezione civile di contributi a favore degli Enti Locali che provvederanno alla realizzazione delle strutture di protezione civile specificate nell all.2 parte integrante del presente atto, nel limite complessivo di euro ,00; Preso atto che la concessione dei contributi sopra richiamati è conforme al piano annuale delle attività approvato con la richiamata propria deliberazione n. 1964/2006; Preso atto che la somma complessiva di Euro ,00 trova copertura, per le motivazioni precedentemente illustrate, sul capitolo U23004 del bilancio dell Agenzia Regionale di Protezione Civile; Valutato che sotto il profilo giuridico contabile all assegnazione delle risorse di cui sopra a favore dell Agenzia Regionale si provvederà con successivo proprio provvedimento, in considerazione della tempistica attuativa degli interventi di seguito illustrata ed in conformità alle determinazioni assunte in ordine alle modalità di assegnazione delle risorse finanziarie all Agenzia Regionale di Protezione Civile; Preso atto che all attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all impiego delle relative risorse finanziarie l Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti 5

6 disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione e in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità, al verificarsi delle condizioni analiticamente descritte nella parte dispositiva del presente atto, secondo le tempistiche sottoindicate: 1) 1) entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione il soggetto beneficiario è tenuto a presentare all Agenzia Regionale la seguente documentazione relativa all'intera struttura da realizzare: progetto definitivo o equipollente corredato del quadro economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici; atto di approvazione delle specifiche tecniche e del quadro economico per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi; 2) 2) in esito alla verifica di conformità di quanto sopra, il Direttore dell Agenzia Regionale dispone la concessione ai soggetti beneficiari dei contributi in questione; in mancanza lo stesso Direttore comunica a questa Giunta Regionale i contributi da stralciare dal programma di assegnazione approvato col presente atto; 3) 3) i lavori e/o le forniture descritti dalla documentazione di cui al precedente punto 1) devono iniziare entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al precedente punto 2); a dimostrazione di ciò i soggetti beneficiari inviano all' Agenzia Regionale di Protezione Civile, entro tredici mesi dalla concessione dei contributi: verbale di consegna dei lavori per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici; atto di aggiudicazione della fornitura per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi; in mancanza il Direttore dell' Agenzia Regionale comunica il fatto a questa Giunta Regionale per le determinazioni conseguenti; 4) 4) entro tredici mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione di cui al precedente punto 2), gli enti beneficiari possono richiedere all all Agenzia Regionale la corresponsione del 40% del contributo concesso producendo, oltre alla documentazione di cui sopra, una la dichiarazione dell'ente beneficiario attestante il proprio impegno a restituire la quota di finanziamento già ottenuta ed eventualmente non spesa entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione; 5) 5) in esito alla verifica di conformità di quanto sopra il Direttore dell Agenzia provvede all assunzione del relativo impegno di spesa e, non appena acquisite dalla Regione le 6

7 risorse finanziarie necessarie, alla liquidazione di un primo acconto, stabilito nella misura del 40% del contributo concesso; 6) 6) i lavori e/o le forniture descritti dalla documentazione di cui al precedente punto 1) devono essere ultimati entro tre anni dal provvedimento di concessione del finanziamento di cui al precedente punto 2); a dimostrazione di ciò i soggetti beneficiari inviano all Agenzia Regionale di Protezione Civile la rendicontazione di cui al punto seguente nei termini ivi descritti ; in mancanza il Direttore dell Agenzia revoca, anche parzialmente, la concessione del contributo di cui al precedente punto 2), recupera le somme già ricevute e non spese dall ente beneficiario e comunica il fatto a questa Giunta Regionale per le determinazioni conseguenti; 7) 7) entro tre anni dalla data dalla concessione del finanziamento di cui al precedente punto 2), il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di tutto quanto descritto dalla documentazione di cui al precedente punto 1); 8) 8) in esito alla verifica di conformità di quanto sopra il Direttore dell Agenzia provvede all assunzione del relativo impegno di spesa ove non abbia già provveduto come previsto al precedente punto 4 e liquida, non appena acquisite dalla Regione le risorse finanziarie necessarie, il saldo del contributo concesso, nella misura effettivamente spettante; Ritenuto di procedere all assegnazione, concessione, impegno e liquidazione delle somme suddette come di seguito illustrato, nel rispetto delle determinazioni già assunte in ordine alle modalità di assegnazione delle risorse finanziarie all Agenzia Regionale: a seguito della richiesta del Direttore dell Agenzia Regionale comunicante l avvenuta realizzazione di quanto previsto al punto 2) del precedente paragrafo, la Regione provvederà, con deliberazione della Giunta Regionale, all assegnazione all Agenzia Regionale delle somme di cui trattasi; a seguito della comunicazione del Direttore dell Agenzia comunicante l avvenuta assunzione degli impegni di spesa, di cui al punto 4) del precedente paragrafo, il dirigente regionale competente provvederà, con propria determinazione, alla concessione all Agenzia delle somme di cui trattasi, all assunzione del corrispondente impegno di spesa ed alla liquidazione delle somme necessarie per l erogazione degli acconti ai soggetti beneficiari nella misura stabilita del 40%; a seguito della comunicazione del Direttore dell Agenzia comunicante l esito favorevole della verifica di conformità delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari, di cui al punto 6) del paragrafo precedente, il dirigente regionale competente provvederà, con propria determinazione, alla 7

8 liquidazione delle somme necessarie per l erogazione dei saldi ai soggetti beneficiari nella misura spettante; Dato atto: che le risorse del Fondo regionale di protezione civile, ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome, sono destinate, oltre che al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, anche agli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti connesse agli eventi calamitosi di cui all art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, ovvero agli eventi di rilievo regionale; che con propria deliberazione n. 1565/2004 sono state approvate due direttive disciplinanti rispettivamente le procedure per la concessione, a valere sulle risorse del Fondo regionale di protezione civile, di contributi finalizzati al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, di interesse o fruizione pubblica danneggiate e di contributi a favore di soggetti privati e attività produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi di rilievo regionale; Ritenuto di stabilire che i riferimenti, nell ambito della citata deliberazione n. 1565/20004 e delle relative direttive, al Servizio regionale di protezione civile preposto all espletamento dei compiti ivi previsti e diventato operativo dal 2007 come Agenzia regionale di protezione civile, si intenderanno effettuati d ora in poi all Agenzia regionale medesima; Richiamate: la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia- Romagna"; la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007, recante ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE 1057/2006 E 1663/2006. MODIFICHE AGLI INDIRIZZI APPROVATI CON DELIBERA 447/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ; la deliberazione della Giunta regionale n del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l attivazione dell Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1", con la quale l'ing. Demetrio Egidi è stato nominato Direttore dell Agenzia regionale di protezione civile; la deliberazione della Giunta regionale n del 11 dicembre 2006 Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità; Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore dell Agenzia regionale di protezione civile, Ing. Demetrio Egidi, ai sensi dell art. 37, quarto comma, della legge 8

9 regionale n. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 450/2007 e n. 1769/2006; Su proposta dell'assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile"; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate: di approvare, la settima fase del programma pluriennale degli interventi di potenziamento del sistema di protezione civile disponendo la concessione, per il tramite dell Agenzia Regionale di Protezione Civile di un contributo complessivo di EURO ,00 a favore degli Enti Locali che provvederanno alla realizzazione delle strutture di protezione civile, aventi le caratteristiche di cui all allegato 1, elencate nell allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente atto; di dare atto che all attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all impiego delle relative risorse finanziarie l Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione e in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità, al verificarsi delle condizioni e secondo le tempistiche sottoindicate: a) a) entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione gli enti beneficiari presentano all Agenzia Regionale la seguente documentazione relativa all intera struttura da realizzare: progetto definitivo o equipollente corredato del quadro economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici; atto di approvazione delle specifiche tecniche e del quadro economico per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi; b) b) in esito alla verifica di conformità di quanto sopra, il Direttore dell Agenzia Regionale dispone la concessione ai soggetti beneficiari dei contributi in questione; in mancanza lo stesso Direttore comunica a questa Giunta Regionale i contributi da stralciare dal programma di assegnazione approvato con il presente atto; c) c) i lavori e/o le forniture descritti dalla documentazione di cui al precedente punto a) devono iniziare entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al precedente punto b); a dimostrazione di ciò i soggetti beneficiari inviano all Agenzia Regionale di Protezione Civile, entro tredici mesi dalla concessione dei finanziamenti di cui al precedente punto b): 9

10 verbale di consegna dei lavori per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici; atto di aggiudicazione della fornitura per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi; in mancanza, il Direttore dell Agenzia Regionale comunica il fatto a questa Giunta Regionale per le determinazioni conseguenti; d) d) entro tredici mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione di cui al precedente punto b), gli enti beneficiari possono richiedere all all Agenzia Regionale la corresponsione del 40% del contributo concesso producendo, oltre alla documentazione di cui sopra, una la dichiarazione dell ente beneficiario attestante il proprio impegno a restituire la quota di finanziamento già ottenuta ed eventualmente non spesa entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione; e) e) in esito alla verifica di conformità di quanto sopra il Direttore dell Agenzia provvede all assunzione del relativo impegno di spesa e, non appena acquisite dalla Regione le risorse finanziarie necessarie, alla liquidazione di un primo acconto, stabilito nella misura del 40% del contributo concesso; f) f) i lavori e/o le forniture relative agli interventi di cui all allegato 2 devono essere ultimati entro tre anni dal provvedimento di concessione del finanziamento di cui al precedente punto b); a dimostrazione di ciò i soggetti beneficiari inviano all Agenzia Regionale di Protezione Civile la rendicontazione di cui al punto seguente nei termini ivi descritti; in mancanza il Direttore dell'agenzia revoca, anche parzialmente, la concessione dei contributi di cui al precedente punto b), recupera le somme già ricevute e non spese dall ente beneficiario e comunica il fatto a questa Giunta Regionale per le determinazioni conseguenti; g) g) entro tre anni dalla concessione dei contributi di cui al precedente punto b), il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di tutto quanto descritto dalla documentazione di cui al precedente punto a); h) h) in esito alla verifica di conformità di quanto sopra il Direttore dell Agenzia provvede all assunzione del relativo impegno di spesa ove non vi abbia già provveduto come previsto al precedente punto d) e, non appena acquisite dalla Regione le risorse finanziarie necessarie, liquida il saldo del contributo concesso, nella misura effettivamente spettante; di stabilire che all assegnazione, concessione, impegno e liquidazione delle somme suddette in conformità alle norme di gestione dettate dalla L.R. 40/01 e dalle determinazioni assunte in ordine alle modalità di assegnazione delle risorse 10

11 finanziarie all Agenzia Regionale si procederà come di seguito specificato, anche in considerazione della tempistica di attuazione del programma sopra illustrata: a seguito della richiesta del Direttore dell Agenzia Regionale comunicante l avvenuta realizzazione di quanto previsto al punto b) del precedente paragrafo, la Regione provvederà, con deliberazione della Giunta Regionale, all assegnazione all Agenzia Regionale delle somme di cui trattasi; a seguito della comunicazione del Direttore dell Agenzia comunicante l avvenuta assunzione degli impegni di spesa, di cui al punto d) del precedente paragrafo, il dirigente regionale competente provvederà, con propria determinazione, alla concessione all Agenzia delle somme di cui trattasi, all assunzione del corrispondente impegno di spesa ed alla liquidazione delle somme necessarie per l erogazione degli acconti ai soggetti beneficiari nella misura stabilita del 40%; a seguito della comunicazione del Direttore dell Agenzia comunicante l esito favorevole della verifica di conformità delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari, di cui al punto f) del paragrafo precedente, il dirigente regionale competente provvederà, con propria determinazione, alla liquidazione delle somme necessarie per l erogazione dei saldi ai soggetti beneficiari nella misura spettante; 4) 4) di stabilire che i Comuni e le Comunità Montane beneficiari dei finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema provinciale e regionale di protezione civile; 5) 5) di dare atto: che le risorse del Fondo regionale di protezione civile, ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome, sono destinate, oltre che al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, anche agli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti connesse agli eventi calamitosi di cui all art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, ovvero agli eventi di rilievo regionale; che con propria deliberazione n. 1565/2004 sono state approvate due direttive disciplinanti rispettivamente le procedure per la concessione, a valere sulle risorse del Fondo regionale di protezione civile, sia di contributi finalizzati al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, di interesse o fruizione pubblica danneggiate sia di contributi a favore di soggetti privati e attività produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi di rilievo regionale; 11

12 6) 6) di stabilire che i riferimenti, nell ambito della citata deliberazione n. 1565/20004 e delle relative direttive, al Servizio regionale di protezione civile preposto all espletamento dei compiti ivi previsti e diventato operativo dal 2007 come Agenzia regionale di protezione civile, si intenderanno effettuati d ora in poi all Agenzia regionale medesima; 7) 7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 12

13 ALLEGATO 1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE a) a) CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE (CUP ) I Centri Operativi debbono: essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente costituita da uffici della Provincia e del o dei Comuni che realizzano questa struttura insieme con la Provincia; essere centro di coordinamento delle associazioni del volontariato provinciale e/o locale di protezione civile; essere base delle colonna mobile operativa provinciale e regionale; essere centro di gestione della protezione civile a livello provinciale in emergenza e in tempo di pace; essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali; disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le seguenti caratteristiche: Il luogo deve essere: ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale; servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi; sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali; non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio; servito dalle reti di acqua, fogne, elettricità, telefonia fissa e cellulare; L'area deve: consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici; contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale; 13

14 consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container; essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri; L'edificio civile deve: Avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile, comprendere spazi adatti a contenere: uffici protezione civile della Provincia, uffici protezione civile del o dei Comuni che realizzano questa struttura insieme con la Provincia, uffici del volontariato protezione civile, una segreteria attrezzata con centralino telefonico, una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza, una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per l attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio ; la sala operativa potrà essere costituita da diversi ambienti opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala decisioni comprendere eventualmente spazi adatti a contenere: l'ufficio provinciale del Corpo Forestale dello Stato, l'ufficio della polizia provinciale, l'ufficio della polizia urbana del capoluogo, l'ufficio delle strutture operative del comune capoluogo, la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi, la foresteria per eventuali ospiti Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a: consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili; consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc. consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc. b) b) AREE DI AMMASSAMENTO ( AA ) 14

15 Le Aree debbono: essere adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione di campi base per le operazioni di emergenza; essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali; avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito descritte: Il luogo deve essere individuato nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 Linee guida per l individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile e deve essere: ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale; servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi; sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali; servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare; L'area deve: consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici; consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container; essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri; Gli eventuali edifici debbono avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile; c) c) STRUTTURE DI PRIMA ASSISTENZA ( SPA ) (sostituisce la denominazione Centri di Ricovero CR utilizzata nei precedenti programmi) Le Strutture di Prima Assistenza debbono: fornire un primo ricovero a persone evacuate perché vittime di calamità o sottoposte a grave rischio; offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale; 15

16 essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali; avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito descritte: Il luogo deve essere individuato nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 Linee guida per l individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile e deve essere: ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale; servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi; sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali; servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare; L'area di pertinenza del Centro deve: - - consentire la sosta di autobus, camion, automobili; - - contenere edifici adatti al ricovero anche temporaneo di persone e/o consentire la realizzazione di una tendopoli, il tutto per ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione; - - essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri; Gli eventuali edifici debbono: avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile; essere capaci di ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione ; in particolare si fa notare che secondo la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 nel caso di grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente nel centro storico del ; d) d) CENTRI OPERATIVI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE ( ) 16

17 I Centri Operativi Sovracomunali debbono: essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente di protezione civile; essere possibilmente centro di coordinamento delle associazioni del volontariato di protezione civile; corrispondere eventualmente con la sede del Centro Operativo Misto o del Centro Operativo Comunale di cui ai punti seguenti; essere possibilmente sede di un distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari; essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali; disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le seguenti caratteristiche: Il luogo deve essere: ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale; servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi; sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali; non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio; servito dalle reti di acqua, fogne, elettricità, telefonia fissa e cellulare; L'area deve: consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici; contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale; consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container; essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri; L'edificio civile deve: avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile, 17

18 comprendere spazi adatti a contenere gli uffici e i locali tecnici del distaccamento dei Vigili del Fuoco e/o delle associazioni del Volontariato di Protezione Civile e/o dei servizi di Protezione Civile degli enti locali, comprendere spazi eventualmente adatti a contenere il Centro Operativo Misto o del Centro Operativo Comunale di cui ai punti seguenti, Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a: consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili; consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc.; consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.; e) e) CENTRI OPERATIVI MISTI ( COM ) I Centri Operativi Misti debbono: dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile di un gruppo di comuni; offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio dei comuni di cui sopra; essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali; avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte: Il luogo deve essere: ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri più periferici che verso le linee di comunicazione nazionali; servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi; sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali; non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie; servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare; prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto, ammassamento, sosta; 18

19 2. 2. L'edificio civile deve essere: dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile, facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria, dotato di parcheggi, dotato di spazi almeno adatti a contenere: una segreteria attrezzata con centralino telefonico, una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza, una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per l attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio; la sala operativa potrà essere costituita da diversi ambienti opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala decisioni Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di seguito esemplificate: 2 PC desktop 1 PC portatile 1 Stampante A3 1 Stampante portatile 2 Fax con funzionalità di fotocopiatrice 1 Fotocopiatrice 1 Scanner 2 Cellulare GSM 1 Cellulare-modem applicabile al PC portatile 1 RadioRT VHF fissa 2 RadioRT VHF portatile 1 RadioRT CB fissa 1 Gruppo di continuità Deve essere disponibile attrezzatura informatica software e hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e dalla Regione. f) f) CENTRI OPERATIVI COMUNALI (COC) I Centri Operativi Comunali debbono: 19

20 dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile del comune; offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio del comune; avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte: Il luogo deve essere: ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri più periferici che verso le linee di comunicazione nazionali; servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi; sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali; non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie; servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare; prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto, ammassamento, sosta; L'edificio civile deve essere: dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità di protezione civile, facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria, dotato di parcheggi, dotato di spazi adatti a contenere: una segreteria attrezzata con centralino telefonico, una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza, una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per l attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio ; la sala operativa potrà essere costituita da diversi ambienti opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala decisioni Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di seguito esemplificate: 2 PC desktop 1 Stampante A3 1 Fotocopiatrice 1 Scanner 20

21 2 Cellulari GSM 1 RadioRT VHF fissa 2 RadioRT VHF portatile 1 RadioRT CB fissa 1 Gruppo di continuità Deve essere disponibile attrezzatura informatica software e hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e dalla Regione. 21

22 ALLEGATO 2 Settima fase del programma pluriennale degli interventi di potenziamento del sistema di protezione civile. Elenco degli enti attuatori, delle strutture e delle risorse assegnate. Prov POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE - PROGRAMMA Finanz. Beneficiario Strutt Luogo. BO BAZZANO BAZZANO BO BO BO BO BO CALDERARA DI RENO CASTEL DEL RIO CASTEL MAGGIORE FONTANELICE GAGGIO MONTANO CALDERARA DI RENO CASTEL DEL RIO CASTEL MAGGIORE FONTANELICE GAGGIO MONTANO COC COC BO IMOLA IMOLA BO BO FC FC MONZUNO SALA BOLOGNESE FORLI' FORLIMPOPOLI MONZUNO SALA BOLOGNESE Provincia FORLI'- CESENA FORLIMPOPOLI COC Totali BO CUP COC FC GALEATA GALEATA AA FC FC FC FC FC FC LONGIANO MODIGLIANA MONTIANO PREMILCUORE ROCCA SAN CASCIANO ROCCA SAN CASCIANO LONGIANO MODIGLIANA MONTIANO PREMILCUORE ROCCA SAN CASCIANO ROCCA SAN CASCIANO COC COC AA AA COC Totali FC NOTE FE FE ARGENTA BONDENO Provincia FERRARA Provincia FERRARA AA SPA

23 FE BONDENO BONDENO FE CENTO Provincia FERRARA SPA FE COMACCHIO COMACCHIO FE COPPARO COPPARO Totali FE MO FIUMALBO FIUMALBO MO FRASSINORO FRASSINORO MO GUIGLIA Provincia MODENA SPA MO MARANO SUL PANARO Provincia MODENA COC MO MODENA Provincia MODENA CUP MO MONTEFIORINO Provincia MODENA SPA MO PALAGANO Provincia MODENA SPA MO POLINAGO Provincia MODENA COC MO SAVIGNANO SUL PANARO Provincia MODENA COC MO SPILAMBERTO Provincia MODENA COC MO ZOCCA Provincia MODENA AA Totali MO PC BOBBIO BOBBIO PC BOBBIO Comunità Montana Appennino Piacentino COM PC FIORENZUOLA D'ARDA FIORENZUOLA D'ARDA AA PC FIORENZUOLA D'ARDA FIORENZUOLA D'ARDA SPA PC MONTICELLI D'ONGINA MONTICELLI D'ONGINA COM PC RIVERGARO Provincia PIACENZA COM PC ZERBA ZERBA Totali PC PR BEDONIA BEDONIA

24 PR CALESTANO Provincia PARMA COC PR COLLECCHIO Provincia PARMA AA PR MONCHIO DELLE CORTI Provincia PARMA COC PR PALANZANO Provincia PARMA AA PR PALANZANO Provincia PARMA SPA PR PALANZANO PALANZANO PR ROCCABIANCA Provincia PARMA SPA PR ROCCABIANCA ROCCABIANCA PR SOLIGNANO Provincia PARMA COC PR TERENZO Provincia PARMA COC PR TRECASALI TRECASALI Totali PR RA RA RA BAGNACAVALLO CASOLA VALSENIO CASTEL BOLOGNESE BAGNACAVALLO CASOLA VALSENIO CASTEL BOLOGNESE COM RA CERVIA CERVIA RA RAVENNA Provincia RAVENNA CUP Totali RA RE ALBINEA ALBINEA COC RE BORETTO BORETTO COC RE RE RE RE CARPINETI CIANO D'ENZA GUASTALLA MONTECCHIO EMILIA CARPINETI CIANO D'ENZA GUASTALLA MONTECCHIO EMILIA COC COC AA SPA RE QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA COC RE REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA CUP RE SANT'ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA Totali RE

25 RN CATTOLICA Provincia RIMINI SPA RN MISANO Provincia RIMINI COC RN RIMINI Provincia RIMINI COM RN SALUDECIO Provincia RIMINI COC RN SAN CLEMENTE Provincia RIMINI AA RN SAN CLEMENTE Provincia RIMINI COC RN SANTARCANGELO SANTARCANGELO RN TORRIANA Provincia RIMINI COC RN VERUCCHIO Provincia RIMINI SPA Totali RN Totale generale Legenda CUP Centro Operativo Unificato Provinciale di protezione civile AA Area di Ammassamento Centro Sovracomunale di protezione civile SPA Struttura di Prima Assistenza COM Centro Operativo Misto COC Centro Operativo Comunale 25

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