Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia

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1 N. di Doc. 9 N. della deliberazione 5 Data della deliberazione 27/08/2015 Allegati n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI CONGLIERI DELL'UNIONE N. 22 Convocazione 1^ Seduta pubblica OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE AI SEN DELL ART. 2, COMMA 2, DELLO STATUTO DELL UNIONE. L anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di agosto, alle ore 18,15, c/o il e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 21/08/2015 notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio dell'unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia in seduta pubblica. Al momento della trattazione dell argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: Albertini Mariangela Arduini Baldassarri Fabrizio Banzato Sabrina Paola Bettini Alessandro Bassi Edda Bettini Alessandro Coraducci Gerardo Foronchi Franca Fraternali Francesca Ferri Mauro Girolomoni Marila Lisotti Cristian Presenti n. 21 P A Manenti Davide Muratori Massimo Pantucci Solindo Pascuzzi Domenico Perugini Marco Ricci Matteo Rossi Carlo Signorotti Milena Tagliabracci Aroldo Vichi angelo Vitali Giulia Assenti n. 1 Presiede il Presidente dell'unione dei Comuni Mariangela Albertini Assiste alla seduta il Vice Segretario del f.f. Dott. Gianni L.M. Galdenzi Scrutatori Sigg.ri: Vitali Tagliabracci - Bettini Piazza del Popolo n (PU) P A

2 In apertura di seduta Il Presidente dell Unione, dott. Pascuzzi, chiede al Presidente del Consiglio di poter anticipare l esame della proposta di deliberazione riguardante l approvazione delle modifiche statutarie iscritta al punto 3) dell odg. Il Presidente, ai sensi dell art. 81, comma 3, del Regolamento del Consiglio, dopo un breve scambio di opinioni con alcuni consiglieri e, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta e pone in esame l argomento iscritto al n. 3 dell odg ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: Il Consiglio dell Vista la seguente proposta di deliberazione trasmessa dal Presidente dell Unione: PREMESSO: - con atto costitutivo sottoscritto in data 23 marzo 2015 i Comuni di,, e, in attuazione delle sottoindicate deliberazioni, hanno costituito l Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia, ai sensi dell art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 così come sostituito dall'art. 19, comma 3, della L. 135/2012: -, deliberazione C. C. n. 10 del ; -, deliberazione C. C. n. 4 del ; -, deliberazione C. C. n. 7 del ; -, deliberazione C. C. n. 3 del ; - con le predette deliberazioni le varie Amministrazioni Comunali hanno approvato lo Statuto dell'unione, individuando le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente; RILEVATO che nel corso della discussione in seno ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, ed anche successivamente, esponenti dei gruppi di minoranza hanno richiesto una maggior rappresentanza in seno al Consiglio dell'unione delle minoranze rispetto alle previsioni dell'art. 13, oltre all'esigenza che lo Statuto indichi specificamente all'art. 8 le funzioni comunali oggetto di conferimento all'unione; DATO ATTO che quanto rappresentato ha trovato formalizzazione, per il, in un ordine del giorno approvato con verbale n. 81 del ; RITENUTO che le rappresentate esigenze meritino considerazione ed accoglimento, in quanto: con la specificazione delle funzioni da conferire, si rende maggiormente concreta e si attua la prima fase di una previsione statutaria generale; con l'incremento dei Consiglieri di minoranza, si dà un valore ancora maggiore alla dialettica e al confronto; Piazza del Popolo n (PU)

3 ATTESA l'opportunità di precisare, conformemente ai principi generali, che l'elezione di ulteriori Consiglieri non ha conseguenze sulle elezioni già effettuate; VALUTATA inoltre la necessità di indicare un termine entro il quale i Consigli Comunali dei Comuni aderenti dovranno provvedere all'elezione dei nuovi Consiglieri dell'unione, con una previsione statutaria che possa valere per ogni esigenza di nuova elezione; VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n.267/2000; VISTO lo Statuto dell'unione dei Comuni del S. Bartolo e del Foglia; PROPONE 1. DI PROCEDERE alle seguenti modifiche ed integrazioni dello Statuto dell Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia: a) all'art. 8, rubricato Funzioni dell'unione, viene aggiunto un quarto comma, del seguente tenore letterale: In fase di prima attuazione, costituiscono oggetto di conferimento dell' Unione le seguenti funzioni: - Polizia locale; - Servizi statistici; - Protezione civile; - Servizi informativi; b) all'art. 13 c. 1: - nel primo periodo, dopo le parole è composto da, il numero 22 viene sostituito con il numero 25 ; - nel secondo periodo, all'inizio, la parola cinque viene sostituita con la parola sei ; - nel secondo periodo, dopo le parole il Sindaco e n., il numero 4 è sostituito con il numero 5 ; - nel secondo periodo, all'interno della parentesi, il numero 1 è sostituito con il numero 2, e la parola esponente con la parola esponenti ; - nel quarto periodo, all'inizio, la parola dieci viene sostituita con la parola dodici ; - nel quarto periodo, dopo le parole il Sindaco e n., il numero 9 viene sostituito con il numero 11 ; - nel quarto periodo, all'interno della parentesi, il numero 2 viene sostituito con il numero 4 ; c) all'art. 13 c. 2, dopo la parola Statuto viene sostituito il punto con la virgola, e aggiunto il seguente periodo: o dall'efficacia dell'atto/provvedimento che costituisce presupposto dell'elezione ; 2) DI DARE ATTO che il testo degli articoli 8 e 13 dello Statuto dell'unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia, in virtù delle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente atto, è il seguente: Art. 8 Funzioni dell Unione Piazza del Popolo n (PU)

4 1. I Comuni possono conferire all Unione l esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. 2. I Comuni possono conferire all Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati. 3. I Comuni possono altresì conferire all Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell interesse dei Comuni aderenti. 4. In fase di prima attuazione, costituiscono oggetto di conferimento dell'unione le seguenti funzioni: - Polizia locale; - Servizi statistici; - Protezione civile; - Servizi informativi; Art. 13 Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio dell Unione dei Comuni è composto da 25 membri, compreso il Presidente, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti all Unione, secondo il seguente schema: - sei per il : il Sindaco e n. 5 membri (di cui 2 esponenti della minoranza); - quattro per il : il Sindaco e n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza); - tre per il : il Sindaco e n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza); - dodici per il : il Sindaco e n. 11 membri (di cui 4 esponenti della minoranza). 2. L elezione dei Consiglieri dell Unione avviene entro 30 giorni dall approvazione dello Statuto, o dall'efficacia dell'atto/provvedimento che costituisce presupposto dell'elezione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, se un Comune non ha provveduto all elezione dei propri rappresentanti, fino all elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di Consiglieri del Comune, i Consiglieri comunali di maggioranza e i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. 4. L elezione dei Consiglieri dell Unione viene effettuata in ciascun Consiglio Comunale con votazione separata dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti viene eletto il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. 5. Il Consigliere eletto in qualità di Consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all altro. Tale decadenza opera a far data dall adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima. 6. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell Unione durano in carica fino all elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali. 7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo Commissario. 8. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade ipso iure anche dalla carica presso l Unione Piazza del Popolo n (PU)

5 ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto. 3) DI PRECISARE che l'elezione degli ulteriori Consiglieri esponenti della minoranza in seno ai singoli Consigli Comunali, effettuata in virtù del presente atto, non incide sulla validità ed efficacia delle elezioni già svolte. Ritenuto opportuno provvedere in merito; Ritenuta sussistente la propria competenza a deliberare ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2, comma 2, dello Statuto dell Unione; Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL emanato con D.lgs. n. 267/2000, del Vice Segretario Generale del in qualità di f.f. del Segretario dell'unione: Si attesta la regolarità tecnica del presente atto ; DELIBERA 1) DI APPROVARE le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto dell Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia: a) all'art. 8, rubricato Funzioni dell'unione, viene aggiunto un quarto comma, del seguente tenore letterale: In fase di prima attuazione, costituiscono oggetto di conferimento dell' Unione le seguenti funzioni: - Polizia locale; - Servizi statistici; - Protezione civile; - Servizi informativi; b) all' art. 13 c. 1: - nel primo periodo, dopo le parole è composto da, il numero 22 viene sostituito con il numero 25 ; - nel secondo periodo, all'inizio, la parola cinque viene sostituita con la parola sei ; - nel secondo periodo, dopo le parole il Sindaco e n., il numero 4 è sostituito con il numero 5 ; - nel secondo periodo, all'interno della parentesi, il numero 1 è sostituito con il numero 2, e la parola esponente con la parola esponenti ; - nel quarto periodo, all'inizio, la parola dieci viene sostituita con la parola dodici ; - nel quarto periodo, dopo le parole il Sindaco e n., il numero 9 viene sostituito con il numero 11 ; - nel quarto periodo, all'interno della parentesi, il numero 2 viene sostituito con il numero 4 ; c) all'art. 13 c. 2, dopo la parola Statuto viene sostituito il punto con la virgola, e aggiunto il seguente periodo: o dall'efficacia dell'atto/provvedimento che costituisce presupposto dell'elezione ; 2) DI DARE ATTO che il testo degli articoli 8 e 13 dello Statuto dell'unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia, in virtù delle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente atto, è il seguente: Piazza del Popolo n (PU)

6 Art. 8 Funzioni dell Unione 1. I Comuni possono conferire all Unione l esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. 2. I Comuni possono conferire all Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati. 3. I Comuni possono altresì conferire all Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell interesse dei Comuni aderenti. 4. In fase di prima attuazione, costituiscono oggetto di conferimento dell'unione le seguenti funzioni: - Polizia locale; - Servizi statistici; - Protezione civile; - Servizi informativi; Art. 13 Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio dell Unione dei Comuni è composto da 25 membri, compreso il Presidente, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti all Unione, secondo il seguente schema: - sei per il : il Sindaco e n. 5 membri (di cui 2 esponenti della minoranza); - quattro per il : il Sindaco e n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza); - tre per il : il Sindaco e n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza); - dodici per il : Il Sindaco e n. 11 membri (di cui 4 esponenti della minoranza). 2. L elezione dei Consiglieri dell Unione avviene entro 30 giorni dall approvazione dello Statuto, o dall'efficacia dell'atto/provvedimento che costituisce presupposto dell'elezione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, se un Comune non ha provveduto all elezione dei propri rappresentanti, fino all elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di Consiglieri del Comune, i Consiglieri comunali di maggioranza e i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. 4. L elezione dei Consiglieri dell Unione viene effettuata in ciascun Consiglio Comunale con votazione separata dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti viene eletto il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. 5. Il Consigliere eletto in qualità di Consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all altro. Tale decadenza opera a far data dall adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima. 6. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell Unione durano in carica fino all elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali. 7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i Piazza del Popolo n (PU)

7 rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo Commissario. 8. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade ipso iure anche dalla carica presso l Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto. 3) DI PRECISARE che l'elezione degli ulteriori Consiglieri esponenti della minoranza in seno ai singoli Consigli Comunali, effettuata in virtù del presente atto, non incide sulla validità ed efficacia delle elezioni già svolte. Ha la parola il Presidente dell'unione, dott. Pascuzzi, per la relazione. Durante la relazione entra il consigliere Perugini; i presenti sono ora n. 22. Quindi il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione ed informa che sulla proposta di deliberazione in esame sono pervenuti alla Presidenza due emendamenti rispettivamente il primo a firma del consigliere Muratori ed il secondo a firma dei consiglieri Bettini e Muratori che provvede a far distribuire. Intervengono: i consiglieri Bettini, Baldassarri, l'assessore Foronchi, i consiglieri Banzato, Bassi, l'assessore Ricci, il consigliere Muratori e, per domanda, il consigliere Bassi. Terminato il dibattito generale il Presidente pone in discussione gli emendamenti. Ha la parola il consigliere Muratori che illustra il primo emendamento di cui è unico firmatario. Interviene, di seguito, l'assessore Vichi che esprime il parere favorevole della giunta sull emendamento a firma del consigliere Muratori. Quindi ha la parola il consigliere Bettini per l illustrazione del secondo emendamento di cui è primo firmatario insieme al consigliere Muratori. Seguono gli interventi dell'assessore Foronchi, del consigliere Banzato e, a chiusura della discussione, del Presidente dell Unione Pascuzzi che esprime il parere contrario della giunta dell Unione sul secondo emendamento a firma dei consiglieri Bettini e Muratori. Quindi il Presidente passa, ai sensi dell art. 90, comma 4, del Regolamento del Consiglio, alla fase della votazione degli emendamenti ponendo per primo ai voti l emendamento soppressivo a firma dei consiglieri Bettini e Muratori che di seguito si trascrive: EMENDAMENTO ALLA DELIBERA SULLE MODIFICHE STATURATIRE I sottoscritti Consiglieri propongono di modificare l art. 13 comma 1 nel seguente modo: tre per il : il Sindaco e n. 2 membri (di cui un esponente della minoranza). Piazza del Popolo n (PU)

8 La votazione, svoltasi per alzata di mano con l assistenza degli scrutatori, dà il seguente risultato: - Presenti - Votanti - Voti favorevoli - Voti contrari n. 22 n. 22 n. 2 n. 20 (Albertini, Baldassarri, Banzato, Bassi, Coraducci, Foronchi, Fraternali, Ferri, Girolomoni, Lisotti, Manenti, Pantucci, Pascuzzi, Perugini, Ricci, Rossi, Signorotti, Tagliabracci, Vichi, Vitali) Il Presidente proclama l esito della votazione dichiarando che l emendamento è respinto. Quindi il Presidente passa alla votazione dell emendamento aggiuntivo a firma del consigliere Muratori che di seguito si riporta: Sostituire l ultimo periodo del comma 4 dell art. 13 dello Statuto dell Unione dei Comuni del S. Bartolo e del Foglia con il seguente: In caso di parità di voti, viene eletto: per i consiglieri di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza; per i Consiglieri di minoranza il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in subordine il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza A seguito della modifica il comma 4 dell art. 13 dello statuto dell Unione dei Comuni del S. Bartolo e del Foglia è il seguente 4. L elezione dei Consiglieri dell Unione viene effettuata in ciascun Consiglio Comunale con votazione separata dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti, viene eletto: per i consiglieri di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza; per i Consiglieri di minoranza il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in subordine il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza. La votazione, svoltasi per alzata di mano con l assistenza degli scrutatori, dà il seguente risultato: - Presenti - Votanti - Voti favorevoli - Voti contrari n. 22 n. 22 n. 19 n. 3 (Baldassarri, Banzato, Bassi) Piazza del Popolo n (PU)

9 Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando che l emendamento è approvato. Quindi il Presidente, non avendo prenotazioni di interventi, passa subito alla votazione della proposta di deliberazione così come modificata nella sua parte dispositiva a seguito dell approvazione dell emendamento aggiuntivo sopratrascritto, riguardante una ulteriore modifica all art. 13 e, precisamente, all ultimo periodo del comma 4 dell articolo. La votazione, svoltasi per alzata di mano con l assistenza degli scrutatori, dà il seguente risultato: - Presenti - Votanti - Voti favorevoli - Voti contrari n. 22 n. 22 n. 17 n. 5 (Baldassarri, Banzato, Bassi, Bettini, Muratori) Al momento della dichiarazione dell esito della votazione da parte del Presidente, alcuni consiglieri manifestano di non aver compreso che il Presidente avesse messo ai voti la deliberazione nel suo complesso, ma bensì di aver inteso che la votazione riguardasse il solo art. 13 modificato (adducendo a sostegno che il Presidente, dopo la chiusura della fase di votazione degli emendamenti, non era passato alla fase delle dichiarazioni di voto). Esce l assessore Ricci; i presenti sono ora n. 21. Il Presidente, quindi, pur in mancanza al momento di prenotazioni di intervento, prende atto delle incomprensioni manifestate dai consiglieri e volendo garantire la più ampia espressione ai consiglieri stessi e la trasparenza delle loro volontà che si esprime attraverso il voto, fa mettere a verbale che, non essendoci manifestazioni contrarie da parte del Consiglio, la votazione appena effettuata è annullata e verrà ripetuta dopo aver dato la parola ai consiglieri che hanno espresso la volontà di fare la dichiarazione di voto. Intervengono, per dichiarazioni di voto, i consiglieri Bassi, Banzato e Baldassarri che dichiarano che non parteciperanno alla votazione dell atto, ed infine l assessore Vichi. Durante le dichiarazioni di voto risulta rientrato l assessore Ricci; i presenti sono ora n. 22. Tutti gli interventi, unitamente alla relazione iniziale, vengono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti. Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente mette a i voti la proposta di deliberazione in oggetto così come emendata nella parte dispositiva che di seguito si ritrascrive: IL CONGLIO DELL UNIONE DEI COMUNI DEL SAN BARTOLO E DEL FOGLIA omissis Piazza del Popolo n (PU)

10 DELIBERA 1) DI APPROVARE le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto dell Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia: a) all'art. 8, rubricato Funzioni dell'unione, viene aggiunto un quarto comma, del seguente tenore letterale: In fase di prima attuazione, costituiscono oggetto di conferimento dell' Unione le seguenti funzioni: - Polizia locale; - Servizi statistici; - Protezione civile; - Servizi informativi; b) all'art. 13 c. 1: - nel primo periodo, dopo le parole è composto da, il numero 22 viene sostituito con il numero 25 ; - nel secondo periodo, all'inizio, la parola cinque viene sostituita con la parola sei ; - nel secondo periodo, dopo le parole il Sindaco e n., il numero 4 è sostituito con il numero 5 ; - nel secondo periodo, all'interno della parentesi, il numero 1 è sostituito con il numero 2, e la parola esponente con la parola esponenti ; - nel quarto periodo, all'inizio, la parola dieci viene sostituita con la parola dodici ; - nel quarto periodo, dopo le parole il Sindaco e n., il numero 9 viene sostituito con il numero 11 ; - nel quarto periodo, all'interno della parentesi, il numero 2 viene sostituito con il numero 4 ; c) all'art. 13 c. 2, dopo la parola Statuto viene sostituito il punto con la virgola, e aggiunto il seguente periodo: o dall'efficacia dell'atto/provvedimento che costituisce presupposto dell'elezione ; d) all art. 13, l ultimo periodo del comma 4 In caso di parità di voti viene eletto il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza., viene così sostituito: In caso di parità di voti, viene eletto: per i consiglieri di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza; per i Consiglieri di minoranza il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in subordine il Consigliere che nelle lezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza. 2) DI DARE ATTO che il testo degli articoli 8 e 13 dello Statuto dell'unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia, in virtù delle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente atto, è il seguente: Art. 8 Funzioni dell Unione 1. I Comuni possono conferire all Unione l esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. 2. I Comuni possono conferire all Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati. 3. I Comuni possono altresì conferire all Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell interesse dei Comuni aderenti. 4. In fase di prima attuazione, costituiscono oggetto di conferimento dell'unione le seguenti funzioni: Piazza del Popolo n (PU)

11 - Polizia locale; - Servizi statistici; - Protezione civile; - Servizi informativi; Art. 13 Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio dell Unione dei Comuni è composto da 25 membri, compreso il Presidente, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti all Unione, secondo il seguente schema: - sei per il : il Sindaco e n. 5 membri (di cui 2 esponenti della minoranza); - quattro per il : il Sindaco e n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza); - tre per il : il Sindaco e n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza); - dodici per il : il Sindaco e n. 11 membri (di cui 4 esponenti della minoranza). 2. L elezione dei Consiglieri dell Unione avviene entro 30 giorni dall approvazione dello Statuto, o dall'efficacia dell'atto/provvedimento che costituisce presupposto dell'elezione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, se un Comune non ha provveduto all elezione dei propri rappresentanti, fino all elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di Consiglieri del Comune, i Consiglieri comunali di maggioranza e i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. 4. L elezione dei consiglieri dell Unione viene effettuata in ciascun Consiglio Comunale con votazione separata dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti, viene eletto: per i consiglieri di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza; per i Consiglieri di minoranza il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in subordine il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza. 5. Il Consigliere eletto in qualità di Consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all altro. Tale decadenza opera a far data dall adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima. 6. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell Unione durano in carica fino all elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali. 7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo Commissario. 8. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade ipso iure anche dalla carica presso l Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto. 3) DI PRECISARE che l'elezione degli ulteriori Consiglieri esponenti della minoranza in seno ai singoli Piazza del Popolo n (PU)

12 Consigli Comunali, effettuata in virtù del presente atto, non incide sulla validità ed efficacia delle elezioni già svolte. Escono i consiglieri Bassi, Banzato e Baldassarri; i presenti sono ora n. 19. La votazione, svoltasi per alzata di mano con l assistenza degli scrutatori, dà il seguente risultato: - Presenti - Votanti - Voti favorevoli - Voti contrari n. 19 n. 19 n. 17 n. 2 (Bettini, Muratori) Il Presidente dichiara che l atto di modifica dello Statuto dell Unione, come emendato, è approvato. Rientrano i consiglieri Baldassarri, Banzato e Bassi; i presenti sono ora n. 22. Piazza del Popolo n (PU)

13 Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente del Consiglio dell'unione Mariangela Albertini Il Vice Segretario Generale del f.f. Dott. Gianni L.M. Galdenzi Piazza del Popolo n (PU)

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