Servizio di documentazione tributaria

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1 Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIR.CENTRALE: FISCALITA' LOCALE Circolare del 25/03/1994 n. 13 Oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province. Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, recante disposizioni correttive al decreto 507/93. Sintesi: La circolare fornisce istruzioni circa le modalita' di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui ai decreti legislativi 15/11/1993, n.507 e 28/12/1993, n.566. Testo: Nel supplemento alla G.U. n. 288 del 9 dicembre 1993, e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 566 del 28 dicembre 1993, pubblicato nella G.U. n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente la revisione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Facendo seguito alla circolare n. 1 del 15 gennaio 1994, concernente le prime indicazioni di carattere operativo relative all'applicazione della tassa, si forniscono qui di seguito alcuni ulteriori chiarimenti sulla nuova normativa in materia. L'articolo 38 del decreto in esame individua, in via generale, il presupposto dell'imposizione nella sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettivita' per il vantaggio specifico di singoli soggetti e nella occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio. Sono, dunque, per definizione escluse dall'area impositiva le utilizzazioni particolari di fabbricati o porzioni di fabbricati appartenenti ai comuni o alle province, fatta eccezione di quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di "area mercatale". In particolare, il primo comma dell'articolo 38, stabilisce che sono soggette alla tassazione le occupazioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, in ogni caso, sui beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni o delle province. La disposizione si completa con quelle recate dai commi 4 e 5 dello stesso articolo che, rispettivamente, attribuiscono ai comuni, con popolazione superiore a diecimila abitanti il potere impositivo su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il proprio centro abitato ed escludono espressamente dall'ambito dell'imposizione le occupazioni effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni e delle province o al demanio statale. In proposito si fa presente che, per la individuazione del centro abitato dei Comuni occorre far riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del codice della strada. In buona sostanza le disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 38, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, tendono a delimitare l'ambito di esercizio della potesta' impositiva dei comuni e delle province alle sole occupazioni che insistono su beni di utilizzazione diretta della collettivita' escludendo, invece, quelle che riguardano beni patrimoniali disponibili, suscettibili, come tali, unicamente di rapporti di natura privatistica, o beni del demanio statale sui quali,fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 4, non hanno alcun potere impositivo. Il comma 2 dell'articolo 38, confermando la previgente disciplina in materia, assoggetta alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e Pagina 1

2 sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle effettuate con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; esclude tuttavia dall'imposizione, come elemento di novita', le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. In proposito e' opportuno precisare che nel concetto di "simili infissi di carattere stabile" va compreso qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzione analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione; detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ma non puo' estendersi anche alle tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali. Nel primo caso,infatti, l'esclusione risponde alla stessa logica contenuta nella disposizione agevolativa, nel secondo, invece, l'occupazione,anche se sostanzia una funzione analoga, e' in diretta ed immediata correlazione con il beneficio economico ritraibile dall'utilizzazione dell'area sottostante. Il successivo comma 3 stabilisce, in conformita' con quanto previsto dalla previgente disciplina, la tassabilita' delle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio: aggiunge, pero', come condizione essenziale per l'imposizione, che la servitu' deve essere costituita nei modi e nei termini di legge. La disposizione, in realta', riprende un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la servitu' non nasce immediatamente per il semplice fatto di consentire il passaggio indiscriminato sull'area privata - circostanza questa che potrebbe, peraltro, concretizzare un atto di mera tolleranza - ma occorre che l'inerzia del proprietario dell'area si protragga per il periodo di tempo fissato dalla legge. Ne consegue che: a) in assenza di titolo costitutivo ed al di fuori delle ipotesi di destinazione all'uso pubblico di beni di proprieta' privata - c.d. "dicatio ad patriam" - nel qual caso la servitu' nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente una cosa propria a disposizione della collettivita' e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo od un atto negoziale od un procedimento espropriativo - il proprietario di un'area privata soggetta a pubblico passaggio puo' essere assoggettato al tributo per l'occupazione dell'area medesima solo da quando si sia verificata l'acquisizione della servitu' pubblica per usucapione; b) non possono essere assoggettate a tributo le occupazioni di suolo privato gravato da servitu' di pubblico passaggio,ne' le occupazioni dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitu' pubblica,in quanto tale servitu' deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente. L'art. 39 introduce il concetto di soggetto attivo e passivo del tributo, non previsto in forma espressa nella previgente disciplina. A tal fine, stabilisce che la tassa e' dovuta al comune o alla provincia, sul cui territorio insiste l'occupazione, dal titolare dell'atto di concessione o dell'atto di autorizzazione, che e' colui che pone in essere materialmente l'occupazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico. La norma ha evidentemente l'intento di dissipare le incertezze interpretative sorte nel vigore della precedente disciplina, escludendo dall'imposizione soggetti, come ad esempio inquilini utilizzatori di passi carrabili di pertinenza di fabbricati, che per tali occupazioni non sono destinatari del relativo atto di concessione. Inoltre, espressamente prevede l'obbligo della tassazione delle occupazioni abusive, riconosciuto in precedenza solo in via interpretativa. L'art. 40 prevede una serie di adempimenti a carico dei comuni e delle province che si sostanziano nell'approvazione dei regolamenti e delle tariffe ai fini dell'applicazione della tassa. In particolare, premesso che, ai sensi del comma 2 del successivo art. 56, i regolamenti o le variazioni del regolamento devono essere adottati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n.507/93, il comma 2 dell'articolo 40 individua genericamente il contenuto dei regolamenti medesimi, stabilendo che le relative norme devono prevedere Pagina 2

3 criteri di applicazione della tassa sulla base delle disposizioni che regolano il tributo nonche' le modalita' per la richiesta,il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. Cio' significa che gli enti impositori sono tenuti a disciplinare analiticamente tutte le ipotesi di occupazione espressamente previste dal decreto legislativo, avendo cura di far corrispondere ad ognuna di esse la misura di tariffa deliberata. In sostanza, volendo, a titolo orientativo, indicare il contenuto di un regolamento tipo, si puo' dire che esso deve fondarsi sulle seguenti linee direttrici: a) previsione della disciplina generale delle occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, con la determinazione di eventuali aumenti o riduzioni di tariffa in corrispondenza di singole ipotesi stabilite dalla legge; b) disciplina concernente la richiesta, il rilascio e la revoca di atti di concessione o di autorizzazione; c) classificazione delle strade e aree comunali in categorie secondo la loro importanza; d) determinazione, in relazione ad ogni fattispecie impositiva prevista in via generale o particolare dal regolamento, delle misure di tariffa, tenendo conto che quelle corrispondenti alle occupazioni temporanee devono essere espressamente rapportate ai tempi di occupazione indicati nel regolamento medesimo; e) obblighi dei contribuenti; f) disciplina dell'accertamento, della riscossione e del rimborso del tributo. I commi 3 e 4 dell'art. 40 prevedono, rispettivamente, i termini per l'adozione e l'entrata in vigore delle tariffe per gli anni successivi al 1994 e le conseguenze connesse ad una eventuale omissione o tardivita' di tale adempimento. Dette disposizioni stabiliscono, infatti, che le delibere di variazione delle misure di tariffa, in precedenza adottate, devono essere approvate nel termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno ed hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera e' divenuta esecutiva a norma di legge. Stabiliscono, altresi', che l'omesso o ritardato adempimento di tale formalita' comporta l'automatica applicazione delle tariffe adottate dall'ente impositore per l'anno precedente, sempreche' queste rientrino nei limiti previsti dalla legge, ovvero di quelle minime fissate dalla legge per la classe di appartenenza dell'ente medesimo. L'art. 41 dispone che la revoca delle concessioni o delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, le cui ipotesi, come innanzi precisato, devono essere espressamente previste nel regolamento, da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi. Ovviamente, gli enti impositori dovranno avere cura di indicare nel regolamento medesimo anche le modalita' e i termini per la effettuazione della relativa richiesta. L'art. 42 reca, in via generale, i criteri di distinzione tra le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche e di determinazione della tassa. In particolare, il comma 1, lett.a) di detto articolo stabilisce che, ai fini della tassa medesima, sono da considerare permanenti quelle occupazioni di spazi ed aree pubbliche con carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Da tale formulazione si ricava: a) che l'occupazione permanente, qualora non risulti abusiva, e' sempre fondata su un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attivita' del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico, nonche' la durata della concessione medesima; b) che il carattere della stabilita' dell'occupazione non e' di per se' una condizione richiesta ai fini della individuazione delle ipotesi di "occupazione permanente" ma concorre unicamente alla formazione di tale concetto, avendo la funzione precipua di richiamare l'attenzione sul fatto che, per il periodo indicato nella concessione, l'occupazione si sostanzia nella piena disponibilita' dell'area o dello spazio pubblico a favore del singolo; c) che condizione necessaria e sufficiente per l'attribuzione alle Pagina 3

4 occupazioni del carattere permanente e' che la loro durata non sia, comunque, inferiore all'anno; d) che l'occupazione permanente dell'area o dello spazio pubblico non e' collegata necessariamente alla costruzione di un'opera visibile, ma puo' consistere nella semplice disponibilita' dell'area o dello spazio medesimi o anche nel non permettere ad altri che, in qualche modo, se ne disponga. La successiva lettera b) del comma 1 definisce genericamente le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, stabilendo che sono da considerarsi tali quelle la cui durata e' inferiore all'anno. Da tale disposizione si ricava che le occupazioni temporanee, pur implicando, sostanzialmente, la concessione di spazi ed aree pubbliche, non sono connesse al rilascio di un tale specifico atto da parte dell'ente; cio', pero', non significa che dette occupazioni non debbano essere, comunque, collegate ad un provvedimento amministrativo che le autorizzi e ne disciplini l'effettuazione e la durata. Il provvedimento puo' conseguire ad una specifica istanza del singolo, con efficacia nei confronti dello stesso, oppure ad una iniziativa della stessa amministrazione locale intesa a creare una utilita' generale, con efficacia nei confronti di una determinata categoria di soggetti, come nell'ipotesi di predisposizione di aree di parcheggio destinate alla sosta temporanea di autovetture. Il comma 2 dell'art. 42 disciplina l'ipotesi di occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono, di fatto, oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno e dispone, per detta ipotesi, che le tariffe applicabili ai fini della tassazione sono quelle previste per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento. Detta disposizione, a fronte di una violazione che da' luogo ad una occupazione abusiva, dispone il carattere temporaneo dell'occupazione medesima, anche se il periodo di tempo in cui essa si attua e' uguale o superiore all'anno. In sostanza, sia che l'occupazione, nonostante il superamento del periodo consentito dall'atto di concessione o di autorizzazione, rimanga d i carattere temporaneo sia che si trasformi concettualmente in permanente, si avra' come conseguenza che alla stessa si applicano le tariffe previste per le occupazioni temporanee, con l'aumento nella misura percentuale del 20 per cento. Il comma 3 dello stesso articolo 42, come modificato ed integrato dalla disposizione di cui all'art.1, lett.b), punto 1) del d.lgt. 28 dicembre 1993, n. 566, prevede, richiamando sostanzialmente la precedente normativa contenuta nel t.u. per la finanza locale, la ripartizione del territorio comunale in zone di diversa importanza ai fini dell'applicazione della tassa. Elemento di novita' rispetto alla disciplina previgente e' che il territorio medesimo deve essere, comunque, suddiviso in almeno due categorie, al fine di garantire una esatta corrispondenza tra il beneficio economico ritraibile dall'occupazione e l'importanza dell'area occupata. Il medesimo comma 3 aggiunge, nulla innovando in proposito, che l'elenco di classificazione delle aree e strade pubbliche, oggetto di riferimento del tributo, deve essere deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia ed e' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. Detto elenco,come innanzi precisato, deve essere allegato al regolamento e ne forma parte integrante. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 42 recano i criteri di determinazione della tassa, consistenti, sostanzialmente, in un'operazione di commisurazione della superficie occupata o di quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, alle misure di tariffa previste per la specifica fattispecie impositiva. In particolare, per quanto concerne la disposizione di cui al comma 4, va precisato che l'unita' di misura delle occupazioni, effettuate sia in superficie che negli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, e' il metro quadrato, mentre per quanto concerne il metro lineare ( piu' correttamente chilometro lineare ) il riferimento si pone esclusivamente per le occupazioni di cui agli artt. 46 e 47, concernenti i cavi, le condutture e gli impianti in genere soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonche' le seggiovie e le funivie. Pagina 4

5 Di notevole interesse, sempre in relazione al comma 4, e' la disposizione secondo la quale le frazioni inferiori al metro quadrato sono arrotondate alla misura superiore; essa, infatti, rappresenta un elemento di novita' rispetto alla disciplina precedente, in quanto deroga al principio dell'esatta corrispondenza della tariffa alla superficie occupata. In sostanza, la norma interviene per evitare difficolta' di carattere operativo connesse a misure minime di tassazione. Collegate a detta disposizione sono quelle successive concernenti, rispettivamente, la tassazione di piu' occupazioni, anche della stessa natura, inferiori al metro quadrato e delle occupazioni temporanee effettuate ai fini dell'art. 46. Nel primo caso, la pluralita' delle occupazioni, anche della stessa natura, comporta, fermo restando il principio di arrotondamento al metro quadrato superiore, la tassazione autonoma per ciascuna di esse; nel secondo caso, invece, la determinazione della tassa va effettuata cumulando le superfici utilizzate, sempreche' le occupazioni insistano su aree appartenenti alla medesima categoria prevista dal regolamento e, ovviamente, si riferiscano allo stesso provvedimento autorizzativo e al periodo di tempo in esso indicato. Per quanto concerne il comma 5, come integrato dalla disposizione di cui all'art.1, lett.b), punto 2, del gia' citato decreto n. 566, va precisato che, ai fini del calcolo della superficie tassabile, deve tenersi conto, sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee, della parte di suolo pubblico (anche soprassuolo o sottosuolo) rientrante nel limite massimo di mille metri quadrati; l'eventuale occupazione eccedente detto limite puo' essere calcolata nella misura del 10 per cento. Esempio: superficie occupata = mq superficie tassabile: mq ( % di 4000). Naturalmente, la facolta' di riduzione della superficie occupata oltre il limite di mille metri quadrati deve essere esercitata dall'ente impositore mediante delibera e indicata espressamente nel regolamento. Un particolare criterio di commisurazione della superficie tassabile e' quello previsto per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Per tali occupazioni il comma 5, infatti, stabilisce che le superfici tassabili devono essere calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. Esempio: superficie occupata = mq superficie tassabile = mq.525 (per i primi 1000 mq.: 100 mq. = 50 mq.;900 mq. = 225 mq. - totale 275 mq.;per i restanti 2500 mq. = 250 mq.). Di notevole rilevanza, ai fini dell'applicazione del tributo, e' la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 42, secondo la quale la tassa va determinata in base alle misure minime e massime di tariffa e di tassazione previste dai successivi artt. 44, 45, 47 e 48. Dette misure, in virtu' di quanto espressamente previsto dallo stesso articolo, rappresentano unicamente il campo di variazione dell'imposizione riferibile a zone del territorio comunale o provinciale classificate di prima categoria nel regolamento. Ovviamente, come innanzi precisato in relazione al comma 3 dello stesso articolo, le misure di tariffa o di tassazione deliberate per le zone di prima categoria vanno graduate in rapporto al numero delle categorie stabilito nel regolamento, non inferiore, comunque, a due. Tale graduazione, ai sensi del medesimo comma 6, non puo' essere operata oltre il limite rappresentato dall'importo corrispondente al 30 per cento della misura deliberata per la prima categoria. A titolo esemplificativo, si riporta una ipotesi deliberativa di un comune appartenente alla classe I: Occupazioni permanenti Occupazioni temporanee cat I œ cat I œ " II " " II " " III " " III " " IV " " IV " Con riferimento all'esemplificazione innanzi effettuata, va ricordato che non e' necessario mantenere un rapporto costante nella graduazione delle misure e che l'importo corrispondente all'ultima categoria puo' essere determinato anche in misura superiore al limite minimo consentito. L'art. 43 stabilisce che, ai fini della tassa in argomento, i comuni sono ripartiti in cinque classi determinate sulla base della popolazione Pagina 5

6 residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica. Detta ripartizione, che sostituisce quella recata in materia dal t.u. per la finanza locale articolata in nove classi, e' diretta, sostanzialmente, ad evitare una polverizzazione della tassazione attraverso una accentuata diversificazione delle misure di tariffa. In particolare, il primo comma dell'articolo in questione stabilisce, ai fini della determinazione delle tariffe, un meccanismo automatico di ripartizione del territorio nazionale connesso allo sviluppo demografico rilevabile solo in periodi di tempo prestabiliti. Cio', ovviamente, significa che, anche se il passaggio alla nuova classe e' automatico, e', comunque, necessario un atto deliberativo diretto alla rideterminazione delle tariffe sulla base dei limiti corrispondenti alla diversa classe di appartenenza e che, ai fini della tassazione, non producono alcun effetto eventuali rilevazioni al di fuori di tale meccanismo. Il secondo comma dispone che, in ogni caso, i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe III. La disposizione, in pratica, si riferisce solo a quei comuni che hanno una popolazione inferiore a trentamila abitanti e che, pertanto, dovendosi collocare nella classe III, devono applicare le misure di tariffa corrispondenti. Di notevole portata sono le disposizioni di cui all'art. 44, concernenti la disciplina e le tariffe relative alle occupazioni permanenti e i criteri di determinazione dei passi carrabili. Il primo comma di detto articolo stabilisce che la tassa e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; cio' significa che l'obbligazione tributaria, per tale fattispecie impositiva, deve essere riferita necessariamente ad un periodo di disponibilita' degli spazi e delle aree pubbliche non inferiore all'anno e che la stessa, ancorche' l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata non in via continuativa, non e' suscettibile di frazionamento. Con un esempio, si puo' ipotizzare la seguente situazione: concessione di un posto fisso di vendita in un'area destinata e attrezzata a mercato per tre volte la settimana. Data di rilascio della concessione: 15 maggio 1994, data di scadenza : 10 febbraio Periodo di riferimento della tassazione : 5 anni. Il medesimo primo comma stabilisce che la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, e si applica in base alle misure di tariffa di cui alla lettera a), differenziate per le cinque classi di comuni indicate all'art. 43, e a quella unica prevista alla lettera b) per le occupazioni del suolo provinciale. In proposito, non sembra superfluo ribadire quanto gia' fatto presente in relazione alla disposizione di cui all'art. 42, comma 6, e, cioe', che le misure corrispondenti ai limiti minimi e massimi di ogni classe di comune o delle province rappresentano unicamente gli ambiti entro i quali devono essere deliberate le tariffe concernenti le occupazioni di prima categoria, dovendo,poi, dette misure essere graduate in diminuzione in rapporto alle altre categorie previste dal regolamento. Il criterio di tassazione e', dunque, il seguente : entita' della superficie o dello spazio occupati (risultante dall'atto di concessione), espressa in metri quadrati, per la misura di tariffa deliberata dal comune o dalla provincia in relazione alla categoria dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Il risultato di tale operazione costituisce la tassa complessivamente dovuta per l'anno di riferimento della stessa. Esempio: ipotizziamo la seguente situazione in un comune di seconda classe che abbia deliberato per le occupazioni permanenti in zone del territorio comunale considerate di prima categoria la misura di tariffa di lire al metro quadrato (limite minimo : œ limite massimo : œ ): concessione di un'area di 30 mq. rilasciata il 10 marzo 1994; scadenza della concessione: il 31 dicembre Applicando il suddetto criterio si avra' che: 30 mq. per lire al mq. = lire che rappresenta la tassa dovuta per ciascun anno dal 1994 al Sempre con riferimento al primo comma dell'art. 44, va precisato che la lettera c) reca una disposizione agevolativa, consentendo ai comuni e alle province la possibilita' di moderare l'imposizione di cui alle precedenti lett.a) e b) fino al massimo di un terzo della tariffa Pagina 6

7 deliberata in via ordinaria, nell'ipotesi di occupazioni realizzate in spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. Ovviamente, la misura di riduzione della tariffa deve essere deliberata ed indicata nel regolamento; essa va computata in modo uniforme su tutte le tariffe ordinarie fissate in corrispondenza delle categorie deliberate dal comune o dalla provincia. Il comma 2 dell'art. 44 prevede la tassazione delle occupazioni permanenti di spazi pubblici realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per questa specifica ipotesi, la disposizione in esame consente una riduzione della tariffa ordinaria fissata per le singole categorie al 30 per cento. Ad esempio: comune classe III - tariffa deliberata per la I categoria: œ mq. - la misura di tariffa per le tende sara' di œ mq. per anno. In proposito, e' opportuno far presente che detta riduzione non e' cumulabile con quella di cui al comma 1,lett.c), essendo la fattispecie agevolativa in esame espressamente disciplinata dalla legge. Va, altresi', fatto presente che la tassazione in parola, come innanzi precisato, non si estende alle tende poste a copertura dei balconi,dovendosi ritenere le stesse rientranti nella logica del provvedimento agevolativo recato dal comma 2 dell'art.38. Ancora in relazione all'art. 44, di notevole importanza sono le disposizioni recate dai commi da 3 a 11 in materia di tassazione dei passi carrabili; esse, infatti, contengono una disciplina della fattispecie impositiva piu' ampia e articolata rispetto a quella previgente, allo scopo di evitare, ove possibile, dubbi interpretativi nell'applicazione del tributo. In particolare, premesso che la disposizione di cui al comma 3 stabilisce per dette occupazioni una riduzione fissa della tariffa ordinaria pari al 50 per cento, non confermando la facolta' per gli enti impositori di concedere ulteriori riduzioni, come previsto dalla previgente normativa, e' opportuno richiamare l'attenzione sulla qualificazione del passo carrabile che, ai fini della tassa occupazione reca il comma 4. Detto comma dispone, infatti, che sono da considerare passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra e da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. Analizzando tale concetto, occorre subito precisare che, ai fini della tassazione, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile. Va, altresi', precisato che l'occupazione deve avere come caratteristica essenziale l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. Cio' significa, che non sussiste il presupposto impositivo, ove non sia possibile individuare, da un punto di vista strutturale, una tale occupazione. Ad esempio: ampiezza dell'accesso che non consente il transito di autoveicoli, gradino di accesso alla proprieta', ecc.. Va, ancora, aggiunto che, ai fini della tassazione, per manufatto deve intendersi un'opera costruita con la specifica finalita' di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. Detto manufatto, l a cui finalita', peraltro, deve essere oggettivamente individuabile, deve ovviamente insistere su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitu' di pubblico passaggio. Da quanto innanzi esposto, discende che non danno luogo ad applicazione della tassa le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresi', luogo ad applicazione della tassa le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettivita' generalizzata; sono, invece, tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unita' immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui sopra; in questo caso, ovviamente, il manufatto tassabile e' solo lo smusso. Quanto ai criteri di determinazione della tassa dovuta per tale ipotesi di occupazione l'art. 44, comma 5, stabilisce che la stessa va commisurata Pagina 7

8 alla superficie occupata che e' data dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede o del manufatto. In sostanza, l'entita' della tassa e' costituita dalla risultante di una semplice operazione di moltiplicazione della misura di tariffa applicabile alla fattispecie impositiva per la consistenza effettiva dell'occupazione, espressa, naturalmente, in metri quadrati. Una deroga al principio della effettivita' della superficie, in materia di tassazione dei passi carrabili, e' quella prevista dal successivo comma 6 allo scopo di assicurare un trattamento piu' equo per le occupazioni necessitate. La disposizione, infatti, introduce una moderazione nel computo di dette superfici e stabilisce che, nell'ipotesi di passi costruiti direttamente dal comune o dalla provincia senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente tale misura va calcolata in ragione del 10 per cento. Rilevante in tema di individuazione e tassazione dei passi carrabili e' il combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 44. In particolare, stabilisce il comma 7 che per i semplici accessi, siano essi carrabili o pedonali, la tassa in parola non e' dovuta quando gli stessi siano a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. La chiave di lettura della norma e' che nel caso specifico degli accessi "a raso" manca il presupposto e, dunque, la ragione dell'imposizione. In sostanza, non esiste alcuna occupazione del suolo pubblico che attribuisca al proprietario dell'accesso una posizione differenziata rispetto alla generalita' dei cittadini. Al contrario, applicare la tassa a una simile fattispecie significherebbe, in pratica, sottoporre a tassazione il semplice accesso alla proprieta' privata che e' un diritto prioritario e assoluto per tutti. Non solo, ma si verificherebbe anche un'aperta violazione al principio di cui all'art. 42, comma 4, innanzi menzionato, secondo il quale la tassa va commisurata alla superficie occupata. La individuazione degli accessi "a raso" e' sicuramente agevole ove si tiene presente quanto si e' avuto gia' occasione di precisare, a proposito degli elementi caratterizzanti il passo carrabile. Si puo', comunque, aggiungere che la figura tipica e' quella dei portoni e dei cancelli che si aprono direttamente sulla via pubblica, ma sono anche abbastanza frequenti i casi di accessi arretrati su area privata e raccordati all via pubblica con semplici innesti di materiale bituminoso. Il comma 8 reca una disposizione integrativa di quella contenuta nel precedente comma 7; in realta', detta disposizione non disciplina una vera e propria ipotesi di occupazione del suolo pubblico, ma e' diretta ad assicurare, con la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, l'esercizio di un diritto, che e' quello di accesso alla proprieta' privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso. Stabilisce, infatti, detto comma che i comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita' esistenti sul territorio, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata dei veicoli sull'area antistante gli accessi medesimi. Aggiunge ancora che il divieto di utilizzazione dell'area imposto alla collettivita' a vantaggio del proprietario dell'accesso non puo', comunque, estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario medesimo. La tassazione di tale area di rispetto va operata applicando la tariffa ordinaria prevista per la specifica categoria cui l'area stessa appartiene, ridotta fino al 10 per cento. La disposizione di cui al comma 8, per la sua particolare rilevanza e per il suo carattere di sostanziale deroga ai principi che regolano l'applicazione del tributo, rende necessarie le seguenti precisazioni: a) l'occupazione, in questo caso, non consiste in un "facere" dell'occupante che si concretizza nella costruzione e nel mantenimento sul suolo pubblico di un'opera o, comunque, nel tenere nella propria disponibilita' un'area pubblica, ma nell'impedire ad altri un eventuale "facere" costituente la violazione o il disturbo del suo diritto; Pagina 8

9 b) la tassazione dell'occupazione prescinde dalla disciplina prevista per passi carrabili; la tariffa applicabile e' la risultante della riduzione, comunque, apportata alla misura ordinaria entro il limite massimo del 90 per cento. Per la tassazione dei passi carrabili, particolare rilievo meritano le disposizioni agevolative previste dai commi 9 e 10. Il comma 9 stabilisce la riduzione fino al 10 per cento della tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione, nella ipotesi in cui il passo carrabile, costruito direttamente dal comune o dalla provincia, non sia utilizzabile sulla base di elementi di carattere oggettivo e, di fatto, non sia utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela o di affinita' o da qualsiasi altro rapporto. Analizzando la suddetta disposizione emerge, in primo luogo, che le condizioni per potersi applicare l'agevolazione sono : a) che il passo carrabile costituisca, come innanzi si e' detto, una occupazione necessitata, cioe' effettuata direttamente dall'ente impositore, senza previo consenso del proprietario dell'immobile servito; cio' significa che, ai fini dell'agevolazione, non assumono alcuna rilevanza i passi carrabili costruiti, direttamente o indirettamente, dal proprietario a seguito di richiesta avanzata dallo stesso al comune o alla provincia; b) che il passo carrabile non possa essere oggettivamente utilizzato (ad esempio, non possesso di alcun veicolo) e, di fatto, non sia utilizzato da alcuno, se non in via del tutto occasionale, per accedere alla proprieta' cui afferisce. Ovviamente, se si tratta di passo carrabile in uso condominiale, l'applicazione dell'agevolazione va risolta solo a vantaggio di colui che, obbligato al pagamento della tassa (perche' in possesso nell'ambito del fabbricato condominiale di un box o di un posto macchina ) si trovi nelle condizioni innanzi descritte. In secondo luogo, sempre a proposito del comma 9, occorre far presente che la misura di riduzione della tariffa al 10 per cento si cumula con quella ordinaria prevista in via generale per tutti i passi carrabili dal sopracitato comma 3 dell'articolo 44, nel senso che, in tale specifica ipotesi, la riduzione di tariffa, comunque, deve essere del 50 per cento e puo' arrivare fino ad un massimo del 90 per cento. Il comma 10 prevede la riduzione della tariffa ordinaria fino al 30 per cento per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti. In particolare, per quanto concerne tale disposizione, va precisato che anche la riduzione di tariffa stabilita per questa ipotesi di occupazione si cumula con la misura di cui al precedente comma 3 dell'articolo in esame. Quanto poi alla disposizione di cui al comma 11, concernente l'affrancazione dal tributo su richiesta del contribuente, e secondo la quale la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili puo' essere definitivamente assolta con il pagamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo, va fatto presente quanto segue: a) la norma che regola detta affrancazione dal tributo ha indubbiamente carattere oggettivo, come si evince non solo dall'uso della parola "definitivamente", ma anche da una interpretazione logica della norma medesima. Cio' significa, quindi, che essa e' in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile cui afferisce; b) l'affrancazione consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che naturalmente segue le sorti dell'immobile; c) l'affrancazione e' un diritto del contribuente; come tale, quindi, e' sottratto alla discrezionalita' delle singole amministrazioni e puo' essere esercitato in qualsiasi momento; d) l'esercizio del diritto nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quanto dovuto per detto anno. Oltre alla possibilita' di esercizio del diritto di affrancazione,il comma 11 prevede, per i contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, la facolta' di ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta al comune o alla provincia. Come condizione, Pagina 9

10 pero', la norma pone a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale. A tale riguardo e' opportuno aggiungere che, come l'affrancazione, anche l'abolizione del passo carrabile e' un diritto che il contribuente puo' esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore, con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, oppure dallo stesso contribuente, previo rilascio di apposito atto di concessione da parte del predetto ente. Anche in tale ipotesi, ovviamente, e' dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione. Sempre in materia di passi carrabili va, infine, fatto presente che anche i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici sono soggetti a tassazione con le medesime modalita' innanzi esposte, non essendo stata reiterata nel decreto legislativo in esame la norma che ne consentiva l'esonero. L'ultimo comma dell'art. 44, il 12, disciplina le occupazioni di suolo pubblico realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle province e stabilisce che la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Diversamente dalla previgente disciplina che prevedeva un meccanismo d'imposizione correlato anche alla tassa di possesso degli autoveicoli, la determinazione del tributo rientra nelle regole ordinarie di tassazione, consistenti nell'applicazione della misura di tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione, alla superficie risultante dall'atto di concessione. Dal disposto del comma 12 discende quanto segue: a) qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attivita' di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto; b) qualora il posto sia concesso ad un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile e' quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se piu' sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, piu' sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente; c) qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o piu' posti siano occupabili da piu' soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti. L'art. 45 reca la disciplina delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche. Il comma 1, pur mantenendo fermi i principi generali della commisurazione della tassa alla superficie occupata e della graduazione della tariffa in rapporto all'importanza dell'area di riferimento dell'occupazione, introduce in materia un sostanziale elemento di novita' rispetto alla previgente normativa in quanto elimina il criterio di tassazione riferito a giorno e inserisce quello della determinazione del tributo in rapporto ai tempi di occupazione. In particolare, il comma 1 dispone che la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni. Aggiunge inoltre che i tempi di occupazione e le tariffe corrispondenti sono deliberati dal comune o dalla provincia ed esposti nel regolamento. Aggiunge, altresi', che, in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa va ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento di quella fissata in via ordinaria. Il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa indicate nel comma medesimo in corrispondenza delle singole classi di comuni o con riferimento al suolo provinciale. Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 emerge quanto segue: a) che il tempo di occupazione, indipendentemente dal periodo complessivo risultante dall'atto di autorizzazione, va determinato nell'arco di un giorno, essendo la misura di tariffa rapportata a tale durata massima; b) che il tempo di occupazione va espresso in ore o in fasce orarie, tenendo conto, ovviamente, del beneficio economico ritraibile dall'occupazione medesima; Pagina 10

11 c) che, sulla base di quanto precisato nelle precedenti lettere, la tariffa puo' essere determinata, oltre che in via generale, anche per specifiche ipotesi di occupazione; d) la disciplina dei tempi di occupazione con le misure di tariffa corrispondenti deve essere espressamente prevista dal regolamento. A titolo esemplificativo si individuano alcuni criteri che possono essere tenuti presenti nella predisposizione del regolamento. Comune di 1 classe che abbia deliberato una misura di tariffa giornaliera di œ al mq. per le occupazioni realizzate in strade di prima categoria, œ per le strade di seconda categoria e œ per le strade di terza categoria. 1 ipotesi di carattere generale: determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione ripartendo, rispettivamente, le tariffe di œ 6.000, œ e œ nelle 24 ore: quindi, la tariffa corrispondente a un'ora di occupazione sarebbe d œ. 250 al mq. per una strada di prima categoria, di œ. 166,666 per una strada di seconda categoria e œ. 75 per una strada di terza categoria. 2 ipotesi di carattere generale riferita alla determinazione delle misure di tariffa per fasce orarie: - occupazioni di prima categoria: fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12: misura di tariffa per complessive quattro ore: œ al mq.; fascia oraria dalle 12 alle ore 16: misura di tariffa per complessive quattro ore: œ al mq.; fascia oraria dalle ore 16 in poi: misura di tariffa complessivamente applicabile: œ al mq.; - occupazioni di seconda categoria: fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12: misura di tariffa per complessive quattro ore: œ al mq.; fascia oraria dalle ore 12 alle ore 16; misura di tariffa per complessive quattro ore: œ al mq.; fascia oraria dalle ore 16 in poi: misura di tariffa complessivamente applicabile: œ. 5.00; - occupazioni di terza categoria: fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12: misura di tariffa per complessive quattro ore: œ al mq.; fascia oraria dalle ore 12 alle ore 16; misura di tariffa per complessive quattro ore: œ. 600 al mq.; fascia oraria dalle ore 16 in poi: misura di tariffa complessivamente applicabile: œ. 300 al mq.. 3 ipotesi di carattere specifico riferita alla determinazione delle misure di tariffa per fasce orarie. Occupazioni realizzate da - bar, ristoranti, alberghi, ambulanti, esercizi commerciali: a) fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 12; tariffa per complessive quattro ore: 1 categ. œ al mq.; 2 categ. œ al mq.; 3 categ. œ. 900 al mq. b) fascia oraria compresa tra le ore 12 e le ore 16; tariffa per complessive quattro ore: 1 categ. œ al mq.; 2 categ. œ al mq.; 3 categ. œ. 600 al mq. c) fascia oraria dalle ore 16 in poi: tariffa complessivamente applicabile: 1 categ. œ al mq.; 2 categ. œ. 500 al mq., 3 categ. œ 300 al mq.. Ovviamente, sulle misure di tariffa indicate nelle esemplificazioni sopra riportate vanno applicate tutte le riduzioni e gli aumenti previsti dalla normativa in materia. Occupazioni di altro genere: a) fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 12: tariffa per complessive quattro ore: 1 categ. œ al mq.; 2 categ. œ al mq., 3 categ. œ 800 al mq. b) fascia compresa tra le ore 12 e le ore 16: tariffa per complessive quattro ore: 1 categ. œ al mq.; 2 categ. œ al mq., 3 categ. œ 600 al mq. c) fascia oraria dalle ore 16 in poi: 1 categ. œ. 800 al mq.; 2 categ. œ. 700 al mq., 3 categ. œ 400 al mq.. Naturalmente, i criteri di determinazione delle tariffe adottati nelle Pagina 11

12 esemplificazioni sopra riportate non hanno carattere esaustivo, potendo gli enti impositori procedere ad una determinazione delle misure in forma piu' analitica in rapporto a particolari situazioni esistenti sul proprio territorio. Sempre con riferimento al comma 2 dell'art. 45, si ritiene, infine, opportuno far presente che, l'adozione delle tariffe e per le riduzioni di cui alla lettera c) del medesimo articolo, valgono i chiarimenti forniti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 44. Il comma 3 dell'art. 45 disciplina le occupazioni temporanee realizzate con tende e simili per le quali prevede l'applicazione di una misura di tariffa ridotta al 30 per cento. Al riguardo, va innazitutto precisato che la riduzione di tariffa prevista per tale ipotesi di occupazione non si cumula con quella di cui alla lettera c) del medesimo art. 45, avendo la stessa carattere particolare. Occorre, inoltre, far presente che nel concetto di "simili" vanno ricomprese quelle strutture mobili che assolvono sostanzialmente la stessa funzione delle tende. In ordine alla determinazione dello spazio pubblico da assoggettare ad imposizione, il medesimo comma 3 stabilisce che, ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa va applicata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Cio', evidentemente, si giustifica con il fatto che l'area sottostante e' gia' sottratta all'uso pubblico e pertanto, assoggettata ad imposizione; quindi la tassazione per le tende deve limitarsi alla porzione di esse che si proietta sul suolo occupato. I commi 4 e 5 recano, rispettivamente, disposizioni concernenti ipotesi di aumento e riduzione delle tariffe in rapporto a specifiche fattispecie impositive. In particolare, il comma 4 dispone che la misura ordinaria di tariffa stabilita in relazione alle singole categorie puo' essere aumentata fino al 50 per cento in occasione di fiere e festeggiamenti, con la sola esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. A tale proposito non e' superfluo sottolineare che l'esercizio della suddetta facolta', nei limiti innanzi previsti, deve concretizzarsi espressamente nel regolamento e che sulla misura di tariffa risultante dall'applicazione della percentuale di aumento stabilita possono computarsi le agevolazioni previste per specifiche fattispecie impositive. Il comma 5 prevede a favore degli ambulanti, dei pubblici esercizi e dei produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, una riduzione della tariffa ordinaria, stabilita per le singole categorie, nella misura del 50 per cento. Prevede, altresi', una riduzione della tariffa ordinaria nella misura rispettivamente dell'80 e del 50 per cento per le occupazioni temporanee poste in essere con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni realizzate per i fini di cui all'art. 46. In relazione a detta disposizione va precisato innanzitutto che il termine "ambulante" e' un refuso della previgente normativa ed, ovviamente, nel nuovo contesto normativo intende riferirsi a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante. Come emerge dalla legge n. 112/91, che disciplina la materia, per l'esercizio di tale attivita' sono ora previsti tre tipi di autorizzazione: - tipo a) valevole per l'uso quotidiano in posteggi siti nel territorio del comune che la rilascia; - tipo b) valevole per i posteggi (mercati) indicati nella stessa che si svolgono nel territorio dei comuni posti nell'ambito della Regione che la rilascia; - tipo c) valevole per svolgere l'attivita' in forma itinerante e al domicilio dei compratori, nell'ambito territoriale della Regione che la rilascia. Analizzando i tre tipi di autorizzazione ai fini della tassabilita' delle occupazioni che ne derivano, si osserva che: 1) l'autorizzazione di tipo a) puo' dar luogo a due tipi di occupazioni: la prima all'interno di aree mercatali attrezzate, la seconda su Pagina 12

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