PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno PROGETTO DI PARERE. della commissione giuridica e per il mercato interno

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno PROGETTO DI PARERE. della commissione giuridica e per il mercato interno"

Transcript

1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione giuridica e per il mercato interno PROVVISORIO 2003/0252(COD) 5 febbraio 2004 PROGETTO DI PARERE della commissione giuridica e per il mercato interno destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (rifusione) (COM(2003) 621 C5-0610/ /0252(COD)) Relatore per parere: Enrico Ferri PA\ doc PE

2 PA_Leg PE /12 PA\ doc

3 PROCEDURA Nella riunione del 22 gennaio 2004 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Enrico Ferri. Nella riunione/nelle riunioni del... ha esaminato il progetto di parere. In quest'ultima riunione/nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con... voti favorevoli,... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione... (presidente/presidente f.f.),... (vicepresidente),... (vicepresidente), Enrico Ferri (relatore per parere),...,... (in sostituzione di...),... (in sostituzione di..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento),... e.... PA\ doc 3/12 PE

4 BREVE GIUSTIFICAZIONE La presente proposta è una rifusione della direttiva 91/439/CEE sulla patente di guida. Essa si basa su due principi fondamentali: facilitare la libera circolazione dei cittadini comunitari e contribuire al miglioramento della sicurezza stradale sulla scia della comunicazione della Commissione del "Programma di azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa. Gli obiettivi principali della proposta sono i seguenti: 1. ridurre le possibilità di frode; 2. garantire la libera circolazione dei cittadini; 3. contribuire ad una maggiore sicurezza stradale. É da accogliere in positivo la proposta di limitare il numero di modelli di patente in circolazione (oltre 80 modelli) e di migliorare il grado di protezione antifrode attraverso l'abolizione graduale del modello comunitario cartaceo della patente di guida in favore dell'introduzione di un modello unico di patente plastificata caratterizzata, inoltre, dall'introduzione facoltativa di un microchip con l'obiettivo di aumentare il livello di protezione antifrode. Tuttavia, si ritiene opportuno che tale microchip non si limiti a contenere gli stessi dati indicati sulla parte plastificata ma che contenga altri dati rilevanti, relativi al profilo del titolare della patente. La proposta di direttiva contribuirà, come già menzionato, al miglioramento della libertà di movimento dei titolari di patente. Infatti la validità delle patenti sarà armonizzata, non esisteranno ulteriori limitazioni derivanti dall applicazione di periodi di validità nazionali o dall imposizione di controlli medici periodici diversi da Paese a Paese; tutto questo contribuirà ad assicurare maggiore certezza giuridica. Circa la questione della periodicità degli esami medici, si ritiene opportuno intervenire sulla proposta della Commissione sottolineando l'aspetto psichico di tali controlli spesso decisivo in molto incidenti stradali. Gli esami medici, al momento previsti negli Stati membri, sono troppo superficiali e non prevedono un accertamento dello stato psichico del candidato o di colui che rinnova la propria patente. L'esame medico, non accompagnato da un'accertamento dello stato psichico del titolare di una patente di guida, non é sufficiente a valutare la sua idoneità alla guida, inoltre la previsione di esami periodici solo all'atto del rilascio o rinnovo amministrativo periodico non é di per se sufficiente. Alla luce della proposta di direttiva, i limiti di età per le categorie A1 e B1 restano invariati; per la categoria AM (ciclomotori) invece si propone la soglia dei 16 anni. Tale previsione appare eccessiva in quanto renderebbe estremamente difficile la libertà di movimento dei giovani, ad esempio per raggiungere il proprio posto di lavoro. Sono tanti giovani che al termine della scuola dell'obbligo sono costretti a percorrere brevi distanze per raggiungere il luogo di lavoro; l'uso del ciclomotore in seguito a rilascio di patente di guida non può essere loro negato fino all'età di 16 anni, soprattutto in quei Paesi in cui l'uso del ciclomotore è molto diffuso.una buona educazione stradale presso gli istituti d'istruzione secondaria e la frequenza di un corso per il rilascio della patente di guida possono conferire la conoscenza e la maturità necessaria e sufficiente per la guida di un ciclomotore anche ad un soggetto con età inferiore a PE /12 PA\ doc

5 16 anni. Quindi si propone di indicare la soglia di 14 anni con la possibilità di deroga per gli Stati membri che intendano elevarla. Si ritiene opportuno intervenire sulla proposta di direttiva chiedendo alla Commissione Europea di valutare l'introduzione nell'ue della c.d. "patente a punti." Tale strumento unitamente ad un sistema di riconoscimento reciproco, nell'unione Europea delle sanzioni comminate, contribuirebbe anche ad assicurare maggiore certezza giuridica. La patente a punti rappresenta un sistema misto in quanto possiede sia aspetti di natura preventiva nei confronti degli incidenti stradali (attraverso la misure sanzionatorie), sia di natura rieducativa attraverso i corsi per il recupero dei punti. Infatti, al meccanismo dell'accumulo dei punti di demerito che può determinare la sospensione della patente, è associata la possibilità di recuperare il punteggio tramite la frequenza di appositi corsi di recupero. Si ritiene opportuno, quindi, effettuare uno studio su tale sistema diffuso già in 5 Stati membri (Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda). Quanto alla formazione degli esaminatori di guida si ritiene opportuno proporre che un buon esaminatore debba essere a conoscenza ed in grado di poter spiegare le tecniche fondamentali di pronto soccorso che possono, in caso di incidenti stradali, ridurre sensibilmente il numero di decessi sulle nostre strade. EMENDAMENTI La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: Testo della Commissione 1 Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 4 (4) L introduzione di un periodo di validità amministrativa permetterà di rinnovare periodicamente le patenti al fine di applicare le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre all atto del rinnovo periodico gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri, quali corsi di aggiornamento teorici o pratici. (4) L introduzione di un periodo di validità amministrativa permetterà di rinnovare periodicamente le patenti al fine di applicare le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre all atto del rinnovo periodico gli esami medici e psicologici o le altre misure previste dagli Stati membri, quali corsi di aggiornamento teorici e pratici. É opportuno sottolineare l'aspetto psicologico spesso decisivo in molto incidenti stradali. Gli esami medici, al momento previsti negli Stati membri, sono troppo superficiali e non 1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. PA\ doc 5/12 PE

6 prevedono un accertamento dello stato psichico del candidato o di colui che rinnova la propria patente. Emendamento 2 Considerando 5 (5) Gli Stati membri possono imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime di idoneità fisica e mentale alla guida dei veicoli a motore. Per motivi di trasparenza, nel caso in cui sia imposto un esame medico, tale periodicità deve coincidere con il rinnovo della patente ed è, pertanto, determinata dalla durata di validità della patente stessa. (5) Gli Stati membri sono tenuti ad imporre esami medici e psicolgici al fine di garantire il rispetto delle norme minime di idoneità fisica e mentale alla guida dei veicoli a motore. Per motivi di trasparenza, nel caso in cui sia imposto un esame medico-psicologico, tale periodicità deve coincidere con il rinnovo della patente ed è, pertanto, determinata dalla durata di validità della patente stessa. É opportuno sottolineare l'aspetto psicologico spesso decisivo in molto incidenti stradali. Gli esami medici, al momento previsti negli Stati membri, sono troppo superficiali e non prevedono un accertamento dello stato psichico del candidato o di colui che rinnova la propria patente. Emendamento 3 Considerando 6 (6) Il rispetto delle norme minime relative all idoneità fisica e mentale alla guida di un veicolo a motore per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci, appartenenti a talune categorie, deve essere controllato nel quadro di un esame medico all atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente, in ossequio alle disposizioni normative nazionale; è necessario armonizzare la periodicità di tali esami medici al fine di contribuire alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, di evitare distorsioni della concorrenza e di tenere conto della responsabilità dei conducenti di tali veicoli. (6) Il rispetto delle norme relative all idoneità fisica e mentale alla guida di un veicolo a motore per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci, appartenenti a talune categorie, deve essere controllato nel quadro di un esame medico-psicologico all atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente, in ossequio alle disposizioni normative nazionale; è necessario armonizzare la periodicità di tali esami medico-psicologici al fine di contribuire alla realizzazione della libera circolazione delle persone, di evitare distorsioni della concorrenza e di poter accertare la responsabilità dei conducenti coinvolti in procedimenti amministrativi e giudiziari anche in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sia stata rilasciata la patente di guida. Gli PE /12 PA\ doc

7 esami medico-psicologici devono essere effettuati dagli Stati membri non solo all'atto del primo rilascio o rinnovo periodico della patente di guida, ma anche nel caso in cui il conducente risulti coinvolto, a titolo o meno di colpa, in un incidente stradale di rilievo affinché possano essere accertate le sue condizioni psicofisiche in seguito a tale evento, indipendentemente dal fatto che l'evento preveda o meno il ritiro della patente di guida. A tale proposito gli Stati membri dovrebbero istituire, in conformitá alla normativa comunitaria vigente in materia di protezione dei dati, una banca dati che contenga informazioni sull'esito degli esami medico-psicologici affinché possa essere valutato, anche in uno Stato membro diverso da quello in cui sia stata rilasciata la patente, il possesso dell'idoneità psicofisica del conducente in ogni circostanza. Le statistiche attestano che una percentuale degli incidenti stradali sono causati da stato di ebbrezza e da turbe psichiche causate dall'assunzione di farmaci, alcol e sostanze stupefacenti. L'esame medico non accompagnato da un'accertamento dello stato psichico del titolare di una patente di guida non é sufficiente a valutare la sua idoneità alla guida; inoltre la previsione di esami periodici solo all'atto del rilascio o rinnovo amministrativo periodico non é di per sé sufficiente. In molto casi un incidente stradale, in cui vi sia "in toto" o in parte una partecipazione colposa del conducente, può generare una serie di scompensi psicologici che possono menomare lo stato psichico del conducente, quindi la sua idoneità deve essere valutata anche in questi casi. In un tale contesto, l'istituzione di una banca dati a livello nazionale consentirebbe una valutazione dello stato del conducente, coinvolto in un incidente in altro Stato membro facilitando e tutelando in questo modo la libera circolazione delle persone e l'accertamento giudiziario della responsabilità. Emendamento 4 Articolo 1, paragrafo 2 2. Gli Stati membri hanno diritto di inserire un microchip nelle patenti che rilasciano, a partire dal momento in cui le disposizioni tecniche saranno fissate dalla Commissione con la procedura di cui all articolo 10. La 2. Gli Stati membri hanno diritto di inserire un microchip nelle patenti che rilasciano, apartire dal momento in cui le disposizioni tecniche saranno fissate dalla Commissione con la procedura di cui all articolo 10. La PA\ doc 7/12 PE

8 Commissione garantisce che le disposizioni tecniche relative al microchip da inserire nella patente di guida prevedano un omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione deidati. Il microchip contiene esclusivamente i dati della patente di guida e non può avere funzioni diverse da quelle legate direttamente alla patente stessa. Commissione garantisce che le disposizioni tecniche relative al microchip da inserire nella patente di guida prevedano un omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati. Il microchip contiene i dati della patente di guida e le informazioni amministrative piú significative quali le sanzioni eventualmente applicate del ritiro e/o della sospensione della patente. La patente di guida non può avere funzioni diverse da quelle legate direttamente alla patente stessa. É opportuno che il microchip contenga anche una scheda del conducente e che non si limiti quindi all' indicazione degli stessi dati indicati sulla parte plastificata della patente, é opportuno che il microchip contenga anche informazioni di rilievo sul titolare della patente affinché sia di immediato accesso una scheda del soggetto coinvolto in un incidente stradale. Emendamento 5 Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) a) 16 anni: a) 14 anni: - per la categoria AM; - per la categoria AM; - per la categoria A1 - per la categoria B1; La previsione dell'obbligo di patente per la guida di ciclomotori a due e tre ruote, categoria AM, é sufficiente a tutelare l'accesso dei giovani alla guida dei ciclomotori, tuttavia l'innalzamento del limite d'età a 16 anni, nonostante la possibilità di deroga degli Stati membri, appare eccessiva in quanto renderebbe estremamente difficile la libertà di movimento dei giovani ad esempio per raggiungere il posto di lavoro. Sono tanti giovani che al termine della scuola dell'obbligo sono costretti ad effettuare breve distanze per raggiungere il luogo di lavoro, l'uso del ciclomotore in seguito a rilascio di patente di guida non può essere loro negato fino all'etá di 16 anni. Una buona educazione stradale presso gli istituti d'istruzione secondaria e la frequenza di un corso per il rilascio della patente di guida possono conferire la conoscenza e la maturità necessaria per la guida di un ciclomotore anche ad un soggetto con età inferiore a 16 anni, si propone inoltre l'inversione della deroga, agli Stati membri é consentito prevedere un limite superiore a i 14 anni d'etá. PE /12 PA\ doc

9 Emendamento 6 Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) bis (nuova) a bis) 16 anni: - per la categoria A1 - per la categoria B1; La previsione dell'obbligo di patente per la guida di ciclomotori a due e tre ruote, categoria AM, é sufficiente a tutelare l'accesso dei giovani alla guida dei ciclomotori, tuttavia l'innalzamento del limite d'età a 16 anni, nonostante la possibilità di deroga degli Stati membri, appare eccessiva in quanto renderebbe estremamente difficile la libertà di movimento dei giovani ad esempio per raggiungere il posto di lavoro. Sono tanti giovani che al termine della scuola dell'obbligo sono costretti ad effettuare breve distanze per raggiungere il luogo di lavoro, l'uso del ciclomotore in seguito a rilascio di patente di guida non può essere loro negato fino all'etá di 16 anni. Una buona educazione stradale presso gli istituti d'istruzione secondaria e la frequenza di un corso per il rilascio della patente di guida possono conferire la conoscenza e la maturità necessaria per la guida di un ciclomotore anche ad un soggetto con età inferiore a 16 anni, si propone inoltre l'inversione della deroga, agli Stati membri é consentito prevedere un limite superiore a i 14 anni d'etá. Emendamento 7 Articolo 7, paragrafo 2, comma 2 Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per la categoria AM e rilasciare tale categoria a partire da 14 anni. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida della categoria AM il cui titolare non abbia ancora compiuto 16 anni. Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per la categoria AM e rilasciare tale categoria ad un'etá superiore ai 14 anni. La previsione dell'obbligo di patente per la guida di ciclomotori a due e tre ruote, categoria AM, é sufficiente a tutelare l'accesso dei giovani alla guida dei ciclomotori, tuttavia l'innalzamento del limite d'età a 16 anni, nonostante la possibilità di deroga degli Stati membri, appare eccessiva in quanto renderebbe estremamente difficile la libertà di movimento dei giovani ad esempio per raggiungere il posto di lavoro. Sono tanti giovani che al termine della scuola dell'obbligo sono costretti ad effettuare breve distanze per raggiungere il luogo di lavoro, l'uso del ciclomotore in seguito a rilascio di patente di guida PA\ doc 9/12 PE

10 non può essere loro negato fino all'etá di 16 anni. Una buona educazione stradale presso gli istituti d'istruzione secondaria e la frequenza di un corso per il rilascio della patente di guida possono conferire la conoscenza e la maturità necessaria per la guida di un ciclomotore anche ad un soggetto con età inferiore a 16 anni, si propone inoltre l'inversione della deroga, agli Stati membri é consentito prevedere un limite superiore a i 14 anni d'etá. Emendamento 8 Articolo 8, paragrafo 2, comma 2 A partire dal [data fissata dall articolo 17.2.], le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, hanno una validità di cinque anni. Le patenti di tali categorie hanno una validità di un anno quando sono rilasciate a conducenti che hanno raggiunto l età di sessantacinque anni. A partire dal [data fissata dall articolo 17.2.], le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, hanno una validità di cinque anni. Le patenti di tali categorie hanno una validità di tre anni quando sono rilasciate a conducenti che hanno raggiunto l età di settanta anni. L'etá media dei cittadini in Europa é aumentata, non si ritiene opportuno costringere un cittadino di sessantacinque anni ad effettuare il rinnovo ogni anno considerando le lungaggini amministrative cui questi andrebbe incontro, inoltre l'etá di sessantacinque anni é troppo bassa per essere considerata giá come etá a rischio per il titolare di una patente di guida. Risulta, dunque, piú realista aumentare l'etá a settant'anni e prevedere un periodo di validitá triennale. Emendamento 9 Articolo 12, paragrafo 5 5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale. 5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento, furto o deterioramento può essere ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale. É opportuno indicare anche tale eventualitá riconosciuta giuridicamente nella gran parte degli Stati membri. PE /12 PA\ doc

11 Emendamento 10 Articolo 17 bis (nuovo) Articolo 17 bis Comunicazione Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione europea presenterà una comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio contenente le proprie valutazioni e raccomandazioni in merito all'introduzione di un modello unico di patente a punti, sulla base dell'esperienza degli Stati membri che hanno adottato tale sistema: Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda. Tale comunicazione avrá l'obiettivo di valutare gli effetti della patente a punti sulla libera circolazione delle persone e sul riconoscimento reciproco delle sanzioni comminate al titolare della patente di guida in un Paese diverso da quello che abbia rilasciato la patente. L'introduzione dello strumento della patente a punti ha contribuito a diminuire il numero degli incidenti stradali e del numero di decessi e feriti nell'unione Europea. Tale strumento se introdotto assieme ad un sistema di riconoscimento reciproco nell'unione Europea delle sanzioni comminate e, quindi, dei punti accumulati dal titolare della patente, contribuirebbe ad assicurare maggiore certezza giuridica all'interno dell'unione Europea. La patente a punti rappresenta un sistema misto in quanto possiede aspetti di natura preventiva nei confronti degli incidenti stradali (attraverso la misure sanzionatorie) sia di natura rieducativa attraverso i corsi per il recupero dei punti. Infatti, al meccanismo dell'accumulo dei punti di demerito, fino alla sospensione della patente, é associata la possibilità di recuperare il punteggio tramite la frequenza di appositi corsi di recupero. Si ritiene opportuno, quindi, effettuare uno studio su tale sistema diffuso giá in 5 Stati membri. Emendamento 11 Allegato IV, punto 2.1.1, lettera g) bis (nuova) g bis) aspetti e tecniche relative alla guida notturna. PA\ doc 11/12 PE

12 É opportuno inserire nel programma della formazione gli aspetti e le tecniche relative alla guida notturna o in condizioni di oscurità visto che le statistiche confermano che un'altra percentuale degli incidenti si verificano nelle ore successive al tramonto o in condizioni di oscurità causate da condizioni atmosferiche svantaggiose. Emendamento 12 Allegato IV, punto 2.1.2, lettera b) b) conoscenze didattiche e pedagogiche b) conoscenze didattiche, pedagogiche e conoscenza delle tecniche di primo soccorso sanitario in caso di incidenti. Un buon esaminatore deve essere a conoscenza ed in grado di poter spiegare le tecniche fondamentali di pronto soccorso che possono, in caso di incidenti stradali, ridurre sensibilmente il numero di decessi sulle nostre strade. I soccorsi non sono sempre sempre tempestivi soprattutto sulle autostrade, un intervento tempestivo dell'automobilista può contribuire a salvare vite umane. Emendamento 13 Allegato IV, punto 3 bis (nuovo) 3 bis. L'istituto abilitato ad effettuare la formazione degli esaminatori di guida deve essere un ente pubblico o istituto privato autorizzato da un ente pubblico purché sia previsto e posto in essere un controllo costante sotto la responsabilità di quest'ultimo. É opportuno che della formazione degli esaminatori di guida sia responsabile un ente pubblico sotto la responsabilità del Ministero dei Trasporti o che questi deleghi un istituto privato che rispetti una serie di requisiti e che sia sotto la vigilanza dell'ente pubblico. PE /12 PA\ doc

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno PROGETTO DI PARERE. della commissione giuridica e per il mercato interno

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno PROGETTO DI PARERE. della commissione giuridica e per il mercato interno PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione giuridica e per il mercato interno PROVVISORIO 2003/0179(CNS) 24 ottobre 2003 PROGETTO DI PARERE della commissione giuridica e per il mercato interno destinato

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

Dettagli

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2014. (15G00129) (GU Serie Generale n.178 del 3-8-2015)

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1352 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2007 Istituzione della patente a punti e del patentino nautico

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO PROGETTO DI PARERE. Commissione giuridica PROVVISORIO 2004/0097(COD) della commissione giuridica

PARLAMENTO EUROPEO PROGETTO DI PARERE. Commissione giuridica PROVVISORIO 2004/0097(COD) della commissione giuridica PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««Commissione giuridica 2009 PROVVISORIO 2004/0097(COD) 22.2.2005 PROGETTO DI PARERE della commissione giuridica destinato alla commissione per i problemi economici e

Dettagli

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) Articolo 7 5. Si può essere titolari di un'unica patente di

Dettagli

Audizione Commissione di Sanità del Senato

Audizione Commissione di Sanità del Senato Audizione Commissione di Sanità del Senato Intervento del Direttore del Servizio Polizia Stradale Dott. Giuseppe Bisogno 5 aprile 2017 Incidenti stradali anno 2001 2015 Dati ISTAT Morti 8000 7.096 7000

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno PROGETTO DI PARERE. della commissione giuridica e per il mercato interno

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno PROGETTO DI PARERE. della commissione giuridica e per il mercato interno PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione giuridica e per il mercato interno PROVVISORIO 15 maggio 2001 PROGETTO DI PARERE della commissione giuridica e per il mercato interno destinato alla commissione

Dettagli

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO. per i trasporti terrestri

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO. per i trasporti terrestri Decr. 7-2-2007 Rilascio della carta di qualificazione del conducente. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80, S.O. Decr. 7 febbraio 2007 (1). Rilascio della carta di qualificazione del conducente

Dettagli

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 20 novembre 2002 PROVVISORIO 2002/0198(CNS) PROGETTO DI PARERE della commissione per l'ambiente,

Dettagli

Insegnante di autoscuola

Insegnante di autoscuola Standard formativo relativo alla formazione iniziale propedeutica per il conseguimento dell abilitazione e formazione periodica Insegnante di autoscuola ai sensi Decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n.

Dettagli

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI * PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI * Con la modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2) sono

Dettagli

MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA MARIA GRAZIA PACCINI - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA MARIA GRAZIA PACCINI - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE Sede di Mantova Incidenti stradali e sicurezza: Analisi delle circostanze e proposte operative per la riduzione degli infortuni stradali in occasione di lavoro ed in itinere MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE L 358/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.12.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1579 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FALLICA, FLORESTA, ANGELINO ALFANO, GERMANÀ, GIU- DICE, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO, MISURACA,

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100, L 225/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 8. 98 DIRETTIVA 98/59/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per il trasporto stradale e per l intermodalità DECRETO

Dettagli

Parlamento europeo 2016/0284(COD) PROGETTO DI PARERE

Parlamento europeo 2016/0284(COD) PROGETTO DI PARERE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0284(COD) 22.3.2017 PROGETTO DI PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 31 maggio 2017 Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 19.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 48/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 29.12.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 346/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2005 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2005 recante

Dettagli

ESTRATTO DA REGOLAMENTO (CE) 1071/2009 OMISS.. Articolo 2 Definizioni

ESTRATTO DA REGOLAMENTO (CE) 1071/2009 OMISS.. Articolo 2 Definizioni ESTRATTO DA REGOLAMENTO (CE) 1071/2009 OMISS.. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un impresa

Dettagli

Accordo del 21 giugno 1999

Accordo del 21 giugno 1999 Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n 2/2004 del Comitato dei trasporti

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 6408-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata

Dettagli

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI di M. MASSAVELLI V. Com. Polizia Municipale Druento (TO) Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, l Unione

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 DELIBERAZIONE 20 gennaio 2014, n. 31

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 DELIBERAZIONE 20 gennaio 2014, n. 31 DELIBERAZIONE 20 gennaio 2014, n. 31 Delibera G.R. 430/2000. Sostituzione allegati A e B relativi alle modalità tecniche di effettuazione degli esami di abilitazione alla ricerca e raccolta tartufi e alle

Dettagli

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO DICHIARAZIONE COMUNE SUL CONTEMPORANEO ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Le Parti contraenti sottolineano l'importanza

Dettagli

Excursus normativo nell ultimo decennio

Excursus normativo nell ultimo decennio Excursus normativo nell ultimo decennio 01/07/2003 Patente a punti 01/07/2004 CIG ciclomotore per minorenni 01/10/2005 CIG ciclomotore per maggiorenni 10/09/2008 CQC per trasporto persone 10/09/2009 CQC

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.11.2011 COM(2011) 710 definitivo 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento

Dettagli

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina www.lex24.ilsole24ore.com Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Circolare 9 gennaio 2013, n.636 Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n.

Dettagli

P er frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della

P er frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso N u mero programmato Il corso di laurea magistrale

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica SOMMARIO Presentazione... V Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica 1. Decoro delle strade, pubblicità sulle strade e sui veicoli e pertinenze delle strade... 3 1.1. Atti vietati (artt.

Dettagli

Esami di revisione delle patenti di guida e della carta di qualificazione dei conducenti. Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Esami di revisione delle patenti di guida e della carta di qualificazione dei conducenti. Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. D.M. 15 febbraio 2016. Esami di revisione delle patenti di guida e della carta di qualificazione dei conducenti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2016, n. 92. Emanato dal Ministero delle infrastrutture

Dettagli

Sede Operativa Centrale Via Aquileia, 2/S 2/T Jesolo (VE)

Sede Operativa Centrale Via Aquileia, 2/S 2/T Jesolo (VE) Sede Operativa Centrale Via Aquileia, 2/S 2/T 30016 Jesolo (VE) Carta di Qualificazione del Conducente: ecco le nuove scadenze La Gazzetta ufficiale sta pubblicando il decreto che modifica le date di scadenza

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287 PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione

Dettagli

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente. DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio 2007 - CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente. MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 7 febbraio 2007 Gestione dei punti della carta di qualificazione

Dettagli

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 1 Non assume l aspetto di un corpo normativo unitario Interessa molti settori del diritto (amministrativo, civile, penale) Codice della strada (DPR 285/1992) e Regolamento di esecuzione (DPR 495/92) Regolamenti

Dettagli

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 17.12.2009 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino austriaco, sul riconoscimento della formazione

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 15 febbraio 2016 Esami di revisione delle patenti di guida e della carta qualificazione dei conducenti. (16A03048) di (GU n.92 del 20-4-2016) IL MINISTRO

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE) 23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati

Dettagli

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT 2013/0371(COD) della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT 2013/0371(COD) della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 20.1.2014 2013/0371(COD) PROGETTO DI PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione

Dettagli

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) N.B. LA PATENTE AM E RICOMPRESA IN OGNI ALTRA CATEGORIA CATEGORIA (Età minima) VEICOLI AM (14 anni) ciclomotori a due ruote (cat. L1e) con velocità massima

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 30.5.2000 COM(2000) 346 definitivo 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 185/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1136 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 16.11.2016 L 308/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2002 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2016 che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE

Dettagli

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 47/10 24.2.2016 DECISIONE (UE) 2016/255 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2016 che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'unione europea e lo Stato della Città del Vaticano LA COMMISSIONE

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 301/22 18.11.2015 REGOLAMENO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del arlamento europeo e del Consiglio, i requisiti

Dettagli

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 Dopo l articolo., inserire il seguente: Art.1. Il comma 1 quater, dell articolo 29, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con

Dettagli

Alcol e Guida. Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze Trieste Marzo 2009 VALENTINO PATUSSI

Alcol e Guida. Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze Trieste Marzo 2009 VALENTINO PATUSSI Alcol e Guida Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze Trieste 12-14 Marzo 2009 VALENTINO PATUSSI INFORTUNISTICA STRADALE (DATI POLIZIA STRADALE-I CONFERENZA NAZIONALE SULL ALCOL) Nei primi 9 mesi

Dettagli

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle

Dettagli

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE L 65/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.3.2006 DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 156/2 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2015 che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo

Dettagli

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Con Decreto del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2006, n. 265, pubblicato

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

Dettagli

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per il commercio internazionale 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione

Dettagli

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** Per quanto riguarda le «modifiche in materia di scadenza della validità delle

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee COMMISSIONE L 77/13 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2000 relativa alla procedura per l'attestazione di dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE

Dettagli

Regolamento. Per il trattamento dei dati personali (legge , n. 675)

Regolamento. Per il trattamento dei dati personali (legge , n. 675) COMUNE DI SERRENTI Provincia di Cagliari Regolamento Per il trattamento dei dati personali (legge 31.12.1996, n. 675) Approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 50 del 27.9.2000 Approvato dal Comitato

Dettagli

Guida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 123.

Guida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 123. Guida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 123. Nella gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2011 n. 298, è stato pubblicato il decreto del ministero delle

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 28 novembre 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D035899/03

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DIVISIONE 5 Via G. Caraci, 36-00157

Dettagli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 23-12-2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30. D.M. 23 dicembre 2003 (1). Uso, destinazione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI

Dettagli

Tossicodipendenza e lavoro

Tossicodipendenza e lavoro Tossicodipendenza e lavoro Dott. Giorgio SERAFINI Direttore S.Pre.S.A.L. A.S.L. TO3 Art. 125 del D.P.R. 309/1990 Prevede l adozione di un Decreto volto ad individuare le mansioni che comportano rischi

Dettagli

Parlamento europeo

Parlamento europeo Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2016)0086 Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento

Dettagli

APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ

APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ Articolo a 2, par. 2 Autorità Liquidity Coverage Requirement Deroga all applicazione

Dettagli

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304) PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304) Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli. (Provvedimento n. 2136) L ISTITUTO

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.4.2016 COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */ Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */ Gazzetta ufficiale n. C 369 del 07/12/1996 pag. 0010 Proposta di regolamento (CE) del

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS) GAF 21 FIN 516 UEM 208 EUROPOL 79 DROIPEN 95 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Dettagli

FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA

FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Regolamento del Corso di Laurea in Requisiti di accesso Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata

Dettagli

ORDINANZA 21 luglio 2009

ORDINANZA 21 luglio 2009 ORDINANZA 21 luglio 2009 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei

Dettagli

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici

Dettagli

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NASTRI Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 12.8.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 207/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE dell 11 agosto 2011 che modifica il regolamento

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 109/14 REGOLAMENTO (UE) n. 372/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l'individuazione

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSE GENERALI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSE GENERALI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA Introduzione... XI CAPITOLO 1 PREMESSE GENERALI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA 1.1. Note introduttive... 1 1.1.1. Dalle origini al primo significativo intervento riformatore del 2003... 1 1.1.2.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Art. 1 (Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale)

DISEGNO DI LEGGE. Art. 1 (Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale) Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge intende introdurre, quale autonoma fattispecie di reato, la figura dell'omicidio e delle lesioni personali conseguenti alle violazioni delle norme sulla

Dettagli

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus. DM TRASPORTI 23_12_03.doc Pag: 1 DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus. in G.U. n. 30 del 6-2-2.004 sommario Art. 1. Campo

Dettagli

Settore conducenti N. PROCEDIMENTO TERMINE R.P.

Settore conducenti N. PROCEDIMENTO TERMINE R.P. Allegato OdS n.4 2012 Agg.to 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n 225 e 3 marzo 2011, n 72 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRECO Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo

Dettagli

DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO

DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO DM 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/06/2012

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/06/2012 Direzione Centrale Pensioni Roma, 06/06/2012 Circolare n. 77 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

EBA/GL/2015/ Orientamenti

EBA/GL/2015/ Orientamenti EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Orientamenti sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all efficacia dello strumento per la

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1290 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DIVINA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2007 Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 6 settembre 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 6 settembre 2011 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 settembre 2011 Istituzione di abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera nonche' per il settore di macchina per unita' con

Dettagli

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.3.2010 COM(2010)99 definitivo 2008/0192 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO Testo http://www.gazzettaufficiale.it/guri/attocompleto?datagazzetta=2007-... di 4 30/03/2007 19.31 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed

Dettagli

UNIONE DELLA SABINA ROMANA

UNIONE DELLA SABINA ROMANA UNIONE DELLA SABINA ROMANA Monteflavio Montorio Romano Nerola REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI E DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AGLI INVALIDI (Approvato con Delibera

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di Comitato misto

Dettagli