per gli iscritti di LIBERO/Sinfub ITALBROKERS
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1 Guida alle POLIZZE 2013 per gli iscritti di LIBERO/Sinfub ITALBROKERS Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi. Art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190 DECORRENZA GENNAIO 2013 by Centro Studi -Insurance Department LIBERO/Sinfub Edizione dicembre 2012
2 INDICE Polizze ITALBROKERS Pag. 3 Quadro Normativo Pag. 4 Considerazioni Pag. 5 Cosa assicura Pag. 6 Esclusioni Pag. 7 Spese Legali - Validità Pag. 8 Premi Opzione 7 Pag. 9 Premi Opzione 8 Pag. 10 Premi Opzione 9 Pag. 11 Premi Opzione 10 Pag. 12 Premi Opzione 11 Pag. 13 Adesione Pag. 14 Obblighi Pag. 15 Informazioni
3 AVVERTENZE RC PATRIMONILE Quadro Normativo Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi. Art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n In relazione a quanto previsto dall art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi ivi comprese le eventuali connesse spese legali conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo. Art. 39 del CCNL 7 dicembre 2007 come rinnovato il 19 gennaio È utile precisare che la disposizione di legge è immediatamente precettiva, cioè non rinvia ad altra fonte (quale ad esempio il CCNL) per la sua attuazione (come invece avviene per il CCNL), e non contiene alcuna autorizzazione a deroghe in peius da parte della contrattazione collettiva. La distinzione prevista dal CCNL fra colpa lieve e colpa grave non serve quindi per escludere quest ultima dagli obblighi di assicurazione imposti dalla legge al datore di lavoro ma ha il solo scopo di consentirgli di pagare direttamente gli oneri derivanti da colpa lieve, assicurando il dipendente per i soli casi di colpa grave: qualora la previsione contrattuale fosse diversamente interpretata, ovvero se si volesse attribuirle il significato di escludere la colpa grave dall obbligo assicurativo, essa sarebbe nulla in quanto contenente una disciplina contrastante e peggiorativa rispetto a una norma di legge inderogabile, pertanto COLPA LIEVE: il rischio derivante da colpa lieve può essere tenuto direttamente a carico del datore di lavoro. COLPA GRAVE: il rischio derivante da colpa grave deve essere coperto da assicurazione fornita al lavoratore dal datore di lavoro oppure gli eventuali danni dovranno essere risarciti dal datore di lavoro che si sia reso inadempiente rispetto all obbligo di assicurazione previsto dalla legge; DOLO: il rischio derivante da dolo resta ovviamente a carico del dipendente, anche in relazione al principio generale stabilito dall art del codice civile che non consente l assicurazione per fatti dolosi. Pagina 3
4 AVVERTENZE RC PATRIMONIALE Considerazioni PERCHE ASSICURARSI Nel clima di concorrenza globale e di pubblicità ingannevole che ci circonda fioriscono le offerte di assicurazioni tanto costose quanto molto spesso inutili (e questo accade a volte anche con la complicità interessata di qualche organizzazione sindacale). Considerato il quadro normativo di riferimento e le considerazioni ad esso riferite, risulta fuor di dubbio l inutilità di polizze assicurative per la colpa lieve dei lavoratori. Per quanto riguarda la colpa grave emerge chiaramente l obbligo del datore di lavoro di sostenere il costo dell assicurazione oppure, in caso di inadempimento, di risarcire il lavoratore per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. L unica motivazione di un eventuale spesa per assicurarsi rimarrebbe quella di tenere indenne l assicurato dal rischio di dover risarcire danni per responsabilità patrimoniale nei confronti di terzi, compresa la Banca o società di appartenenza. Sul punto è evidente che il datore di lavoro (Banca) ha interesse a chiedere una refusione dei danni principalmente (se non esclusivamente) nel caso in cui, da eventuali colpe del lavoratore, sia derivato un danno economico al medesimo datore di lavoro e cioè (pressoché nella totalità dei casi) se eventuali terzi abbiano ottenuto un risarcimento da parte della Banca o Società di appartenenza del lavoratore. In questo caso, però, il datore di lavoro avrebbe sostenuto l onere in dipendenza di una propria scelta (quella di non assicurare il lavoratore per la colpa lieve) consentitagli dal contratto collettivo oppure di una propria negligenza (quella di non aver assicurato il lavoratore per la colpa grave). Conseguentemente non avrà diritto ad alcuna azione di regresso nei confronti del lavoratore. PERCHE ALLORA PROPORRE UNA POLIZZA RC PATRIMONIALE? Perché alcuni colleghi potrebbero preferire di evitare frizioni con il datore di lavoro, rinunciando di fatto a far valere i propri diritti. Pagina 4
5 R.C. PATRIMONIALE Cosa assicura COSA ASSICURA Perdite Patrimoniali La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza riferito all opzione di copertura scelta, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, di perdite patrimoniali, involontariamente cagionate a terzi, compreso l Istituto di Credito di appartenenza, in relazione all espletamento e all adempimento di compiti d ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti. L assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi: nella negoziazione titoli, nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR INPS e altre imposte), nella compravendita di titoli mobiliari, nel taglio di cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nel pagamento (eseguito a norma di legge) di titoli trafugati (assegni, travellers chèques, depositi a risparmio ed altri valori assimilati), nei mancati richiami di o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti, concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni. Danni La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di Legge di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati. Se sui rischi garantiti dalla presente polizza esistono altre coperture assicurative, la presente opererà esclusivamente in secondo rischio, ovvero in eccedenza ai massimali previsti negli eventuali altri contratti. Pagina 5
6 R.C. PATRIMONIALE Esclusioni ESCLUSIONI Non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine. L assicurazione non vale per i sinistri: Da furto, rapina e incendio a cose Da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi e alle cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato nelle definizione Perdite Patrimoniali Conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative, e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, il tutto inflitto direttamente al dipendente dalle autorità dello Stato per responsabilità derivanti da reati Conseguenti ad ammanchi relativi ad attività di cassa Attività svolta dall Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Entri o Società Conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale Azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio dell Istituto di Credito di appartenenza e/o chiunque altro Attività connessa all assunzione o gestione del personale Perdite patrimoniali derivanti dal cattivo e/o difettoso funzionamento dei sistemi di elaborazione dati o computers, salvo che sia prodotta dichiarazione dell ufficio che ha in gestione il servizio informatico, che attesti che il disservizio non può essere la causa del danno Perdite patrimoniali derivanti da comportamento doloso e/o situazioni note al dipendente assicurato al momento dell adesione alla presente copertura. Pagina 6
7 R.C. PATRIMONIALE Spese Legali - Validità SPESE LEGALI La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, fino alla concorrenza di 5.165,00 per sinistro ed anno assicurativo, l onere relativo alle spese per l assistenza legale in ogni stato e grado, sia civile che penale sostenute dall Assicurato in conseguenza di un sinistro liquidabile a termini di polizza. VALIDITA DELLA GARANZIA La copertura vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi colposi posti in essere non oltre DUE anni prima dell efficacia della copertura stessa. Pagina 7
8 R.C. PATRIMONIALE Premi Opzione 7 MASSIMALE per anno ,00 per sinistro ,00 SCOPERTO 10% minimo 155,00 massimo ,00 PREMIO ANNUO 45,00 dopo il 30 giugno ,00 Pagina 8
9 R.C. PATRIMONIALE Premi Opzione 8 MASSIMALE per anno ,00 per sinistro ,00 SCOPERTO 10% minimo 155,00 massimo ,00 PREMIO ANNUO 50,00 dopo il 30 giugno ,00 Pagina 9
10 R.C. PATRIMONIALE Premi Opzione 9 MASSIMALE per anno ,00 per sinistro ,00 SCOPERTO 10% minimo 155,00 massimo ,00 PREMIO ANNUO 60,00 dopo il 30 giugno ,00 Pagina 10
11 R.C. PATRIMONIALE Premi Opzione 10 MASSIMALE per anno ,00 per sinistro ,00 SCOPERTO 10% minimo 155,00 massimo ,00 PREMIO ANNUO 210,00 dopo il 30 giugno ,00 Pagina 11
12 R.C. PATRIMONIALE Premi Opzione 11 MASSIMALE per anno ,00 per sinistro ,00 SCOPERTO 10% minimo 155,00 massimo ,00 PREMIO ANNUO 290,00 dopo il 30 giugno ,00 Pagina 12
13 R.C. PATRIMONIALE ADESIONE MODALITA ADESIONE compilare e sottoscrivere il modulo di adesione Polizza Convenzione Globale BANCARIO effettuare un bonifico per l importo relativo alla polizza prescelta a favore di: ITAL BROKERS S.P.A. IBAN: IT 77 U causale: cognome nome, R.C.Patrimoniale Professionale opzione n., convenzione Libero/SINFUB Venezia anno 2013 inviare via fax a Ital Brokers s.p.a , oppure alla casella di posta elettronica polizzabancario2013@italbrokers.it, copia del modulo di adesione e del bonifico conservare copia dei documenti perché richiesti dall Assicurazione in caso di sinistro. Pagina 13
14 R.C. PATRIMONIALE OBBLIGHI OBBLIGHI dell ASSICURATO in caso di SINISTRO Deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dalla data del sinistro alla Spettabile ITAL BROKERS S.p.A. con sede in GENOVA Via XX settembre 5/9 (tel fax ) l inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. La Società mette a disposizione dell Assicurato l importo dallo stesso pagato all Istituto di Credito di appartenenza entro il limite massimo convenuto, dedotta la franchigia e gli scoperti convenuti. Nel caso di terzi responsabili il pagamento del sinistro avverrà dopo che l Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile. Dopo aver ricevuto la denuncia verranno richiesti i documenti in relazione all evento. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere, ove lo ritenga opportuno, ulteriore documentazione. Pagina 14
15 Nel sito web R.C. PATRIMONIALE INFORMAZIONI è consultabile e scaricabile la seguente documentazione: Estratto Condizioni di Polizza Modulo di ADESIONE Modulo di DENUNCIA SINISTRO Nota Informativa per denunciare un sinistro Pagina 15
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