A.I.A. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO. A cura di Walter Formenton
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1 A.I.A. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO A cura di Walter Formenton
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3 INDICE Relazione di riferimento IED La direttiva IED Il D. Lgs. 46/2103 di recepimento della direttiva IED Soggetti obbligati o interessati a presentare la relazione di riferimento Elaborazione della relazione di riferimento Strategia di campionamento Analisi e determinazione dei risultati dei campioni Stesura della relazione di riferimento Allegati Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) DM 272 del 13/11/
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5 Relazione di riferimento IED La direttiva IED Un importante novità introdotta dalla direttiva 2010/75/UE1 del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento), cosiddetta IED2, è l introduzione di disposizioni relative alla chiusura e alla bonifica del sito ove è insediata l installazione 3 industriale soggetta alla disciplina dell AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). La direttiva mira a ridurre e, ove possibile, eliminare le attività d inquinamento 4 dei siti produttivi. A tal fine, la direttiva disciplina le emissioni industriali, compresa la riabilitazione dei siti industriali alla fine dell'attività. È necessario assicurare che l esercizio di un installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo 5 e delle acque sotterranee 6. È pertanto opportuno che le condizioni di autorizzazione prevedano anche misure adeguate per prevenire emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, nonché la periodica verifica di tali misure per evitare che abbiano luogo perdite, fuoriuscite, inconvenienti o incidenti durante l uso di attrezzature e durante lo stoccaggio. Al fine di rilevare precocemente un eventuale inquinamento del suolo e delle acque sotterranee e, di conseguenza, adottare adeguate misure correttive prima che l inquinamento si diffonda, è altresì necessario procedere al monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee per verificare la presenza di sostanze pericolose 7 pertinenti. In sede di determinazione della frequenza del monitoraggio si può tener conto del tipo di misure di prevenzione e della portata e della cadenza della loro verifica 8. 1 GUUE, L 334 del 17/12/ Industrial Emission Directive. 3 «installazione»: l unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell allegato I o nell allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull inquinamento; 4 «Inquinamento»: l introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell aria, nell acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell ambiente o ad altri suoi legittimi usi. 5 «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. 6 «acque sotterranee»: acque sotterranee quali definite all articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l azione comunitaria in materia di acque. 7 «sostanze pericolose»: sostanze o miscele pericolose come definite all articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele; 8 IED,considerando
6 A tale scopo è prescritta, nel contesto della domanda di autorizzazione, la redazione di una relazione di riferimento 9 : Al fine di assicurare che l esercizio di un installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee è necessario stabilire lo stato della contaminazione 10 del suolo e delle acque sotterranee attraverso una relazione di riferimento. La relazione di riferimento dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra lo stato del sito descritto in tale relazione e lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo 11 dell inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. La relazione di riferimento dovrebbe pertanto contenere informazioni che si avvalgano dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, nonché dei dati storici relativi agli usi passati del sito. 12 La relazione di riferimento deve contenere le informazioni necessarie per determinare lo stato del suolo e delle acque sotterranee prima dell inizio dell attività, se nuova, o per le attività esistenti, alla prima revisione dell autorizzazione dopo il 7 gennaio Le informazioni necessarie sono: Informazioni sul presente uso e, se disponibile, dei passati usi del sito; in tale contesto, se disponibile può essere definito come accessibile all operatore dell installazione senza un significativo onere dovuto ai costi e con riguardo all affidabilità dei dati sugli usi pregressi; Informazioni sulla concentrazione nel suolo e nelle acque sotterranee di quelle sostanze pericolose che saranno prodotte o utilizzate nel sito o che potranno essere usate, prodotte o rilasciate da un noto sviluppo futuro del sito, al momento della stesura della relazione di riferimento. Se tali informazioni non esistono, si devono effettuare nuove misure, quando ciò sia possibile. Alla cessazione dell attività sarà effettuato un confronto fra lo stato del suolo e delle acque sotterranee in quel momento e lo stato descritto nella relazione di riferimento 13. Se si scopre, alla fine di questo confronto, che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, rispetto allo stato constatato e descritto nella relazione di riferimento, l'operatore deve intervenire necessariamente per ovviare all'inquinamento 14. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall installazione. Se l installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2 15, il gestore adotta le misure necessarie per 9 «relazione di riferimento»: informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti. 10 Non esiste una definizione armonizzata di contaminazione stabilita dall Unione Europea e tale termine deve essere considerato, al momento, come sinonimo di inquinamento per gli scopi della IED. 11 Da intendersi in senso statistico, ad esempio mediante il test di student. 12 IED, considerando IED, art. 22, comma Art. 22, comma 3 15 richiede che i dati relativi alla portata e al grado di contaminazione consentano il confronto tra la situazione descritta nella relazione di riferimento e quanto rilevato al momento della cessazione - 5 -
7 rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure. In altre parole, la relazione di riferimento (o Baseline Report) è uno strumento utile che serve come punto di riferimento, alla cessazione dell'attività dell installazione, per valutare se il sito abbia subito una contaminazione a causa dell attività dell impianto durante il suo ciclo di vita e determinare quindi, la necessità di ripristino o di bonifica secondo le disposizioni della normativa nazionale sulla bonifica dei siti inquinati. Le modalità per la redazione della relazione di riferimento sono riportate nell articolo 22, comma 2 della direttiva IED: La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3. La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni: a) informazioni sull uso attuale e, se disponibili 16, sugli usi passati del sito; b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall installazione interessata 17. La Commissione può fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento. Le linee guida sono state pubblicate il 6/5/ a uso degli stati membri ed esse sono ritenute applicabili a tutte le installazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva IED (v. allegato). Tuttavia, al momento di decidere le modalità di elaborazione della relazione di riferimento per una singola installazione, è importante far sì che tale relazione sia il più possibile esaustiva. È nell interesse del gestore garantire che lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee descritto nella relazione sia sufficientemente dettagliato, poiché tali informazioni verranno utilizzate per determinare la contaminazione imputabile all esercizio dell installazione interessata prodottasi dal momento in cui è stato stabilito il livello di riferimento. 19 definitiva delle attività. Pertanto questo termine, così come utilizzato nell articolo 22, paragrafo 2, esclude il confronto puramente qualitativo. È nell interesse del gestore garantire che i dati quantitativi siano sufficientemente accurati e precisi per consentire un raffronto significativo al momento della cessazione definitiva delle attività. 16 significa che trattasi di informazioni accessibili per il gestore dell installazione, tenuto conto dell affidabilità delle informazioni sugli usi passati; 17 informazioni sulle concentrazioni nel suolo e nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose pertinenti che verranno usate, prodotte o rilasciate dall installazione. Se i progetti di sviluppo del sito già noti al momento dell elaborazione della relazione possono comportare l uso, la produzione o il rilascio di ulteriori sostanze pericolose, è consigliabile includere nella relazione anche informazioni sulle concentrazioni di tali sostanze nel suolo e nelle acque sotterranee. Se tali informazioni non sono ancora disponibili, dovranno essere effettuate nuove misurazioni laddove esista la possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose che verranno usate, prodotte o rilasciate dall installazione 18 GUUE C 136 del 6/5/2014 Comunicazione della Commissione: linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. 19 Nota
8 La raccolta dei dati necessari per la stesura della relazione di riferimento è utile anche per capire se vi sia una contaminazione storica presente nel sito. La disponibilità di dettagliate e affidabili informazioni è importante per stabilire un confine fra la storia nel contesto dell attività autorizzata e la storia nel contesto del sito. Tali informazioni sono inoltre molto utili, al di là degli scopi per i quali la relazione di base viene effettuata: l identificazione dell inquinamento del suolo o delle acque sotterranee può essere di aiuto al gestore per determinare quali fra le misure adottabili, se possibili, possono essere applicate per ridurre il rischio di ulteriori contaminazioni prima della cessazione finale dell attività e studiare strategie per controllare l ulteriore degrado ambientale nel corso dell attività, limitando quindi gli interventi al termine della stessa. Il D. Lgs. 46/2103 di recepimento della direttiva IED Le nuove disposizioni sono state recepite dal D. Lgs. 46/ , che ha introdotto nel TUA 21 gli obblighi descritti tenendo parzialmente conto di eventuali sovrapposizioni contenute nel titolo V parte quarta del TUA, relativo alla bonifica dei siti contaminati. La definizione di relazione di riferimento 22 è data all art. 5 del TUA: v-bis) relazione di riferimento : informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; L'articolo 29-ter del TUA, come modificato, stabilisce che la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere: m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. IED definisce sostanze pericolose: sostanze o miscele pericolose come definite all articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE)n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e 20 GU Serie Generale n.72 del 27/3/ Suppl. Ordinario n TUA, Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006 s.m.i. 22 La definizione IED della relazione di riferimento è: informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti
9 delle miscele 23 (cosiddetto CLP), riportata anche all art.5 del TUA, comma 1. Lettera v-octies che aggiunge: ai fini della parte terza 24 si applica la definizione di cui all articolo 74, comma 2, lettera ee) 25. E l art. 29-sexies riporta: 9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza e al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore: a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure; d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari a eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; e) se non è tenuto a elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari a eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. Il contenuto della relazione di riferimento non viene precisato, nelle sue linee essenziali, come riportato all art. 22 della direttiva e si rimanda a uno o più decreti ministeriali per stabilirlo: 9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine e alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda. Il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 13/11/2014 ha emanato il Decreto n recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all art. 5, comma v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n GU L 353 del , 24 PARTE TERZA - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche 25 sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe
10 È stato pubblicato in GU n.4 del 7 gennaio 2015 il comunicato del Ministero dell'ambiente che rende nota l'emanazione del Decreto Ministeriale. Poiché la direttiva IED fa obbligo al gestore, al termine dell attività, di riportare il sito allo stato dichiarato nella relazione di base, se il sito è stato oggetto, in precedenza, di un inquinamento significativo, è interesse del gestore stabilire il più accuratamente possibile lo stato fotografato dalla relazione di riferimento in modo da avere la migliore piattaforma per la valutazione del sito al momento della cessazione. Nel caso che durante l attività il gestore abbia provocato un aumento dell inquinamento, ha l obbligo di riportalo alla condizione dello stato di riferimento sempre che le misure da intraprendere siano fattibili. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall installazione. Se l installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure 27. Conformemente al principio «chi inquina paga», in sede di valutazione del livello di significatività dell inquinamento del suolo e delle acque sotterranee causato dal gestore che farebbe scattare l obbligo di ripristinare il sito allo stato descritto nella relazione di riferimento, è opportuno che gli Stati membri tengano conto delle condizioni di autorizzazione applicate nel corso dell attività interessata, delle misure di prevenzione dell inquinamento adottate per l installazione e dell aumento relativo dell inquinamento rispetto al carico di contaminazione indicato nella relazione di riferimento. La responsabilità per l inquinamento non causato dal gestore è disciplinata dalla pertinente normativa nazionale e, se del caso, da altra pertinente normativa dell Unione 28. Se il sito risulta contaminato e la contaminazione è pregressa all insediamento dell installazione, la responsabilità della contaminazione ricade sui precedenti soggetti, che hanno operato sul sito sia con la stessa o diversa attività, e pertanto l attuale gestore ha tutto l interesse a far emergere tale situazione in modo da non venir responsabilizzato della contaminazione che emergerà dagli accertamenti che dovrà effettuare entro cinque anni per le acque sotterranee ed entro dieci per il suolo 29, o anche in tempi più brevi se prescritti dall autorizzazione. Se la contaminazione risultasse aumentata, l attuale gestore sarà responsabilizzato solo per la quota in aumento a lui attribuibile. Poiché la contaminazione è certo che emergerà, con la relazione di riferimento il gestore ha uno strumento per tutelarsi dalla chiamata di responsabilità che avverrà, con certezza, al massimo entro dieci anni. In questo senso la relazione di riferimento è un atto di autotutela e per tale motivo sia il gestore, sia l autorità che autorizza l installazione o la prosecuzione, hanno interesse a evidenziare lo stato del suolo e della falda, così come si presentano al momento IED, art. 22, comma 3 28 IED, considerando TUA art. 29-sexies, comma 6.bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli
11 Soggetti obbligati o interessati a presentare la relazione di riferimento Sono escluse, ai sensi dell art. 1 del DM 272/2014, le installazioni in mare, per propria natura. Hanno l obbligo di presentare la relazione di riferimento: 1. i gestori degli impianti elencati nell allegato XII 30 alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 con esclusione delle centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate a gas metano. 2. nel caso di attività elencate nell allegato VIII 31 alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, in gestore esegue la procedura per la verifica della sussistenza dell obbligo di presentare la relazione di riferimento e, nel caso, la presenta. La presentazione della relazione di riferimento non è un obbligo generalizzato per tutte le attività che ricadano nell ambito di applicazione dell AIA regionale, ma esclusivamente per quelle installazioni che comportino l utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e che vi sia,anche soltanto, la «possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell installazione» 32, ma non all esterno dello stesso, comprese le discariche 33. La prima condizione si riferisce alle sostanze o miscele definite all articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e 30 Installazioni di competenza statale 31 Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13 del D. lgs. 152/2006: L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma; 32 nella relazione di riferimento si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione. 33 Le discariche rappresentano un particolare tipo di attività ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali (allegato I, attività 5.4), poiché sono disciplinate al contempo anche dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (direttiva Discariche). L articolo 1, paragrafo 2, della direttiva Discariche precisa che i requisiti tecnici pertinenti per le discariche soggette alla direttiva 2008/1/CE (direttiva IPPC) sono contenuti nella medesima direttiva Discariche e che i requisiti tecnici pertinenti della direttiva IPPC sono soddisfatti se lo sono quelli della direttiva Discariche. Poiché le disposizioni dell articolo 22 della direttiva non erano incluse nella precedente direttiva IPPC, non si può ritenere che nel caso delle discariche non sia richiesta una relazione di riferimento. Le disposizioni della direttiva Discariche, in particolare il punto 3 dell allegato I (requisiti generali riguardanti la protezione del suolo e delle acque sotterranee), mirano a impedire che materiali pericolosi penetrino nel suolo e nelle acque sotterranee. Inoltre, la direttiva Discariche contiene vari elementi utili per la redazione di una relazione di riferimento, da integrare caso per caso. Per quantificare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, possono essere necessari metodi e procedure specifici che consentano di tenere conto delle caratteristiche particolari di una discarica (rivestimento). L eventuale compresenza, nel sito di una discarica, di altre attività direttamente associate potrebbe di per sé richiedere l elaborazione di una relazione di riferimento. Il DM stabilisce, al comma 3 dell art. 5,che per le attività di cui alla categoria 5.4, dell allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/1006 (Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti) gli elementi utili per la redazione della relazione di riferimento sono quelli specificati nel D. Lgs. 36/
12 delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall installazione. La definizione di sostanza pericolosa non comprende i rifiuti, definiti nella direttiva 2006/12/EC sui rifiuti, i quali non sono una sostanza, miscela o articolo rilevanti ai fini del CLP, come precisato dall art. 1, comma 3 del regolamento 34 e pertanto i rifiuti non vanno presi in considerazione ai fini dell applicazione dell art. 22 della IED, anche se possono presentare aspetti rilevanti di pericolosità se contenessero sostanze pericolose formatesi nel corso della produzione del rifiuto, ma non utilizzate dall azienda, e che potrebbero venire scaricate e contaminare il sito o la falda. La seconda condizione richiede una valutazione della possibilità (come anche della probabilità) che il sito possa venire contaminato. In primo luogo il gestore non deve considerare quelle sostanze per le quali la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee non esiste (o, nel caso di installazioni esistenti, non è esistita). Quest onere di prova esiste già, ma solo nella valutazione dei siti contaminati e viene ora esteso anche ai siti non contaminati ove vi sia possibilità di contaminazione da parte di attività soggette ad AIA. La valutazione della possibilità di contaminazione è materia dell analisi del rischio, che è una valutazione quantitativa del rischio. Al limite ci sono pochi scenari per i quali sia chiaramente possibile stabilire con assoluta certezza che un evento possa non accadere. Considerato letteralmente esiste in quasi tutti i casi la possibilità, per quanto piccola, che una contaminazione sia originata dalle attività industriali che usano o rilasciano sostanze pericolose. Se non viene precisata una linea netta di demarcazione per l accettabilità del rischio, ad esempio basandosi su limiti ai quantitativi di sostanze pericolose prodotte o utilizzate (soglie che esonerano dalla presentazione della relazione fissate dal DM e riportate più avanti), a parecchi siti verrà richiesto di presentare la relazione di riferimento persino se utilizzano le più appropriate misure di contenimento, sicurezza e protezione dall inquinamento. Resta sempre la possibilità da parte del gestore di redigere una relazione giustificativa del non assoggettamento che dovrà comunque essere validata dall autorità. Riteniamo tuttavia che non ci sia un ben definito valore soglia su cui basarsi per affermare che sopra tale livello la possibilità è presente e sotto no. Tali giudizi sono molto complessi e variano da caso a caso dipendendo da numerosi fattori e richiedono una valutazione di esperti. In ogni caso sarà necessario un dialogo aperto e trasparente con l autorità preposta per determinare se una relazione di base sia richiesta. Ciò comporterà in ogni caso oneri aggiuntivi, spesso sproporzionati ai rischi realmente posti per l azienda, sia che presenti la relazione di riferimento sia che non la presenti. Al momento, considerando anche che la relazione di riferimento costituisce un atto di autotutela probabilmente è opportuna presentarla, a meno che non esistano condizioni tali da poter escludere qualunque rischio di contaminazione e non ci si voglia accollare l onere della fideiussione 35. Si ritiene, vista la generica formulazione della norma, che l obbligo di presentare la relazione sia da interpretare cautelativamente in modo non troppo restrittivo, e l onere di dimostrare in concreto che essa eventualmente non ricorra grava in primo luogo (e caso per caso) sul gestore, fermo restando che come si è visto l autorità competente può espressamente prescrivere in sede di rilascio dell AIA l elaborazione della predetta relazione (prescrizione che, se del caso, potrà comunque essere contestata dal gestore, anche mediante specifico ricorso al TAR nei termini di legge). Se il gestore non è tenuto alla presentazione della relazione di riferimento deve essere presentata almeno una relazione giustificativa di non sottomissione all obbligo stabilito dalla direttiva europea e dalla norma nazionale. 34 I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. 35 art. 29-sexies TUA, punto 9-septies
13 La relazione di riferimento, contenente le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee rispetto all eventuale presenza di sostanze pericolose si deve presentare prima di avviare l attività o prima del primo aggiornamento dell autorizzazione ai sensi dell art. 19- sexies, comma 9-quinques, lettera a), come riportato in precedenza a pag. 3. Anche se la relazione di riferimento può limitarsi solo allo stato del suolo e delle acque sotterranee esclusivamente per le sostanze pericolose, poiché all atto degli accertamenti da effettuarsi obbligatoriamente ogni cinque e dieci anni, potranno emergere situazioni di contaminazione delle acque sotterranee e del suolo anche per sostanze non pericolose, è opportuno che la relazione di riferimento prenda in considerazione tutte quelle sostanze prodotte, utilizzate o scaricate elencate nell allegato 5 alla parte IV del TUA, tabelle 1 e 2 che stabiliscono la soglia di contaminazione nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee. Sotto quest aspetto, se anche l installazione utilizza, produce o scarica sostanze non considerate pericolose dal CLP o non persistenti e bioaccumulabili, ma contenute nell allegato V alla parte IV del TUA, relativo alla bonifica dei siti contaminati, è opportuno che venga presentata una relazione su queste sostanze, in sede di aututela, come specificato in precedenza. Tale relazione non è comunque la relazione di riferimento e non comporta obblighi come la fideiussione, la quale si applica solo alle sostanze pericolose. Sotto questo punto di vista si può dire che la relazione di riferimento interessa comunque tutti gli insediamenti AIA, ad esclusione di quelli che possano dimostrare, in qualsiasi momento, l impossibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Alla cessazione definitiva dell attività, si dovrà raffrontare lo stato del suolo e delle acque sotterranee con quello fotografato nella relazione di riferimento e se l impianto ha causato una contaminazione significativa scatteranno gli obblighi di riportarlo alla situazione di riferimento con spese a carico del gestore o, eventualmente, della pubblica Amministrazione che utilizzerà a tale scopo la fideiussione prevista dall art. 29-sexis, comma 9-septies. 9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie. Al momento i criteri non sono stati emanati e pertanto le garanzie finanziarie dovranno essere prestate solo dopo che saranno pubblicati e l autorità competente avrà determinato, sulla base degli stessi, l importo da corrispondere. Attualmente solo le ditte che gestiscono impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti hanno l obbligo de prestare le garanzie finanziarie che vengono ora estese anche a tutte le installazioni soggette ad AIA e che hanno l obbligo di presentare la relazione di riferimento. I valori riportati nella relazione di riferimento sono concentrazioni di contaminanti nel suolo e nelle acque reperiti o misurati durante le investigazioni eseguite per predisporre la relazione. A questi valori bisognerà riportare il sito se i livelli di contaminazione da parte delle sostanze pericolose sono significativamente più elevati alla cessazione dell attività. Tali valori possono essere anche inferiori a quelli posti dalle norme sulla bonifica dei siti contaminati (concentrazioni soglia di contaminazione o concentrazioni soglia di rischio). Vi è pertanto un obbligo di ripristino, se fattibile, dei luoghi dove il gestore ha esercitato l attività e che risultano alterati dalla stessa, anche senza che sussista un rischio alla salute umana o ai recettori ambientali. Sotto questo profilo l obbligo s inquadra genericamente con il principio di non provocare un aumento dell inquinamento
14 La relazione di riferimento si deve presentare prima della messa in servizio dell installazione, oppure, dopo il 7 gennaio , prima che l autorizzazione rilasciata per l installazione sia aggiornata per la prima volta. Tempistica per la presentazione della relazione di riferimento Per le installazione sottoposte ad AIA in sede statale la tempistica è stabilita dall art. 4 del DM 272/2014 citato e riportati nella seguente tabella: AIA STATALE Gestori in possesso di AIA, impianti elencati 7: gennaio 2016 in allegato XII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 Comma 1 e 3 art. 3 DM) Procedura di verifica dell obbligo di 7 aprile 2015 presentazione (comma 2, art.3 DM) Gestori senza autorizzazione La richiesta di autorizzazione deve contenere anche la relazione di riferimento. Per quanto riguarda le installazioni sottoposte ad AIA in sede regionale, ed elencate nell Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, è prevista l esecuzione della procedura di cui all Allegato 1 del D.M. 272/2014 per verificare la sussistenza dell obbligo di presentazione della relazione di riferimento. In questo caso il decreto non stabilisce però i termini entro i quali tale attività dovrà essere eseguita, demandando di fatto la definizione delle scadenze alle singole Regioni. La Regione Veneto, con delibera della Giunta Regionale n. 395 del 31 marzo , predisposto le seguenti scadenze: ha AIA REGIONE VENETO Nuove autorizzazioni AIA Installazioni per le quali era in corso il procedimento di AIA alla data del 3/4/2015 Tutti gli altri casi Alla presentazione della domanda Verifica della sussistenza (comma 2, art.3 DM): 90 giorni dal rilascio dell AIA. Relazione di riferimento (comma 3, art. 3 DM): 1 anno dal rilascio dell AIA. Verifica della sussistenza: 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Relazione di riferimento: 1 anno dalla data di avvio del procedimento. 36 installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014 (art. 5 TUA). 37 BUR n. 32del 3/4/
15 Elaborazione della relazione di riferimento Nella preparazione della relazione di riferimento vanno tenuti in considerazione prioritariamente i seguenti punti: Aspetti contestuali a quelli richiesti come, ad esempio, l utilizzo della relazione di riferimento nel contesto delle norme della parte IV, titolo V del TUA per la bonifica dei siti contaminati; metodi per definire una strategia di investigazione e di campionamento che tenga conto dei vari fattori influenzanti il sito, come il tipo di installazione, le sostanze pericolose impiegate e le condizioni sito-specifiche del suolo e delle acque sotterranee; altri criteri per soddisfare gli scopi della relazione di base come la tossicità, l ecotossicità, le caratteristiche di dispersione e il comportamento nell ambiente delle sostanze pericolose pertinenti interessanti il sito; la sensibilità dei recettori ambientali e la presenza delle vie di dispersione degli inquinanti; l efficacia delle procedure e delle misure di prevenzione impiegate; la strategia di campionamento determinerà il livello statistico di confidenza della conoscenza della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee nel sito sia al momento della redazione della relazione di base sia alla cessazione dell attività. La strategia dovrà essere progettata in modo che i dati raccolti siano rappresentativi per un determinato grado di significatività statistica, ad esempio 5%. Ciò risulta molto importante, particolarmente alla luce della comparazione con i dati futuri rilevati dal monitoraggio periodico e al termine dell attività. Qualunque variazione riscontrata fra i dati futuri e quelli della relazione di riferimento deve essere considerata per decidere se rappresenta un aumento delle concentrazioni, probabilmente attribuibili alle operazioni condotte nel sito o semplicemente una variazione entro i limiti statistici per la serie di dati nella sua interezza. Poiché ciò è rilevante ai fini degli interventi, conseguentemente la chiave della valutazione è che i dati della relazione di riferimento siano accurati e comparabili con quelli delle valutazioni future. La strategia di campionamento è determinante sotto questo profilo. Quando i dati sullo stato del suolo e delle acque sotterranee non esistono o sono di qualità insufficiente per accuratezza e comparabilità, è necessario il campionamento del suolo e delle acque sotterranee. La scelta della tecnica di campionamento richiede considerazioni sito specifiche. Considerazioni vanno fatte anche per le analisi e i tests da eseguire in ogni campione e sui limiti di rivelabilità. Attenzione deve essere posta alla qualità dei dati che debbono essere sufficienti per descrivere adeguatamente il sito secondo il modello concettuale adottato, tenendo in conto gli usi attuali e storici, l eterogeneità e la stratigrafia. Il campionamento localizzato può essere effettuato secondo due approcci: campionamento mirato, che si focalizza su punti sospettati di contaminazione con un beneficio di un rapporto costi-benefici inferiore per la valutazione dell area e più elevate probabilità di scoprire una contaminazione. I dati sono tuttavia influenzati da una tendenza in quanto le concentrazioni più elevate possono essere rappresentative solo dell area di campionamento e nessuna inferenza può essere fatta per aree più vaste. Tuttavia un denso campionamento agli hot-spot produce livelli di accuratezza più elevati rispetto a un campionamento non mirato, che copre aree più vaste del sito ma tipicamente con una densità di campionamento inferiore. Campionamento non mirato o casuale che caratterizza lo stato di contaminazione di una definita area o volume del sito. Questo produce dati più rappresentativi per aree vaste,
16 tuttavia può omettere punti discreti di contaminazione, come piccole zone concentrate di contaminazione. Ciò comporta una maggiore densità di campionamento con conseguenti oneri più elevati. In tal caso il gestore e l autorità debbono bilanciare l efficacia dei costi rispetto al rischio di raccogliere dati non interamente rappresentativi del sito. Gli intervalli di confidenza sono importanti per stabilire se questi dati sono in accordo con quelli determinati nel passato, specialmente da parte delle autorità competenti. Benché il campionamento casuale possa fornire dati più rappresentativi del sito nella sua interezza, la presenza nel sito di ostacoli come servizi e strutture impiantistiche unita ai maggiori costi per ottenere campioni su area vasta, può, nella pratica, condurre a una strategia di campionamento mirata. Se la modellizzazione del sito indica aree di impieghi diversi, con diversa possibilità di contaminazione, è possibile effettuare una zonizzazione del sito e applicare alle diverse zone anche diverse strategie di campionamento. L elaborazione dei dati utilizzando appropriati metodi statistici possono aiutare a identificare valori anomali o risultati che non sono rappresentativi del sito nella sua interezza. Valori rappresentativi con i prescritti intervalli di confidenza possono permettere di migliorare il modello concettuale del sito. Altri punti ritenuti rilevanti per la strategia di campionamento sono: Anche con un programma di campionamento ben formulato impiegando sia campionamenti mirati, sia casuali o una combinazione dei due, altri fattori possono influenzare il livello di precisione e accuratezza delle misure, come le vie preferenziali di contaminazione e l eterogeneità della distribuzione dei contaminanti nel suolo o nelle acque sotterranee, il tempo e la manipolazione dei campioni fra il loro reperimento e le misure in laboratorio, oltre all analisi per se stessa; È difficoltoso misurare accuratamente il suolo di riferimento a causa della natura eterogene di molti suoli, dato che non è possibile campionare lo stesso suolo due volte poiché la ripetizione del campionamento sarà comunque spostata di uno o più metri dal punto originale per evitare campionamenti disturbati del suolo. Ciò potrebbe rendere difficoltosa la comparazione fra le condizioni di partenza e quelle alla fine dell attività. Pertanto un attenta strategia di campionamento deve tenere in conto che le misure fatte per la relazione di riferimento siano il più possibile replicabili al termine dell attività; I punti di campionamento possono essere limitati per i siti esistenti, o anche per i nuovi edificati, in termini di possibilità di accesso, ad esempio per la possibilità di accesso ai carotaggi, la presenza di impianti, tubazioni e costruzioni, costi di sospensione dell attività per permettere il campionamento, pericolo ambientali, servizi interrati e altro; Al fine di poter ripetere i campionamenti nel tempo negli stessi posti si deve trovare un sistema di riferimento fisso che non cambi nel tempo; La strategia di campionamento per la relazione di riferimento determina la strategia per quella di comparazione alla fine dell attività. Se si è utilizzato un campionamento casuale (come quello delle maglie di una griglia) questo deve essere utilizzato anche alla cessazione dell attività. Questo potrebbe rappresentare un serio problema se il sito può subire variazioni durante il ciclo di vita dell attività; nuove strutture, infrastrutture o servizi interrati possono creare difficoltà per la replicazione e ciò comporta un rischio per una comparazione accurata; I metodi di laboratorio cambiano nel tempo e ciò potrebbe comportare risultati diversi senza che vi sia stato un incremento della contaminazione; I piezometri e i punti di carotaggio possono venire distrutti e l area riutilizzata per costruzioni addizionali. L installazione di nuovi piezometri può condurre alla raccolta di campioni diversi così da rendere impossibile una comparazione diretta. Anche se si tiene conto di ciò tuttavia una precisa comparabilità al termine dell attività sarà definitivamente compromessa;
17 L ispezione del sito per la relazione di riferimento non è idonea per predire se l area sarà influenzata da un trasferimento di contaminanti provenienti da aree esterne al sito, non ispezionate al momento della stesura della relazione di riferimento e ciò potrebbe richiedere, per proteggersi dal rischio di vedersi attribuire una contaminazione commessa da altri, un ampliamento delle investigazioni anche al di fuori del sito, che risulteranno, nella maggior parte dei casi impraticabili. Tale ampliamento, con conseguente aumento dei costi, sarà necessario comunque sia eseguito nel caso si accerti, durante il monitoraggio periodico un aumento della contaminazione e si sospetti che provenga dall esterno del sito e ragionevolmente non possa essere attribuito all attività. Poiché la relazione di riferimento deve essere valutata e le informazioni contenute validate dall autorità competente, è consigliabile concordare con l autorità la strategia, prima dello sviluppo della relazione e delle attività richieste per produrla, come ad esempio la strategia di campionamento. In caso contrario si corre il rischio che la relazione non venga validata e vengano richieste ulteriori informazioni che potrebbero comportare costi e tempo notevoli, come, ad esempio, il rifacimento di parte o di tutti i campionamenti. L approccio è di utilizzare la stessa metodologia utilizzata per la caratterizzazione del sito nell ambito della bonifica dei siti contaminati, per i quali l approvazione del piano della caratterizzazione e la possibilità da parte dell autorità di presenziare alle operazioni, rappresenta una garanzia per l approvazione del piano di bonifica e così per la relazione di riferimento. Si raccomanda pertanto di concordare prima con l autorità competente le modalità per lo sviluppo della relazione di riferimento, ottenendo, se possibile, un assenso formale e invitare l autorità ad assistere alle operazioni informando delle date e dei luoghi ove verranno effettuate. Per la stesura della relazione di riferimento, in accordo con gli scopi della direttiva IED, devono essere disponibili dati sufficienti sulle condizioni del sito per identificare : Quali sostanze pericolose sono o saranno utilizzate presso l installazione, e i dati di tossicità e di comportamento se rilasciate nell ambiente, come persistenza e bioaccumulabilità; Quali misure di prevenzione sono o saranno adottate (secondo le BAT o oltre le stesse); Quali monitoraggi e ispezioni fra le misure di prevenzione sono o saranno effettuati durante l attività. L accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni sull uso, produzione o scarico di sostanze pericolose come pure le caratteristiche del sito sono di fondamentale importanza per un investigazione affidabile e di qualità. Si dovranno considerare in particolare: Una completa e accurata caratterizzazione delle condizioni del sito; Dettagli delle attività, processi e sostanze impiegate, prodotte o scaricate; Valutazione della probabilità di eventi che possano rilasciare sostanze pericolose provocando contaminazione del suolo o delle acque sotterranee impiegando metodologie basate sull analisi dei rischi, approccio solido e scientificamente corretto
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