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1 IL REGIME PREVIDENZIALE DEL FONDO INPS GESTIONE SEPARATA La contribuzione previdenziale La legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un fondo di gestione separata presso l Inps per i lavoratori che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, l attività di lavoro autonomo (comma 1, art. 53 del Tuir - testo unico imposte sui redditi), per i collaboratori coordinati e continuativi (comma 1, lett. c-bis, art. 50 del Tuir - testo unico imposte sui redditi) e - dopo la legge 30/2003 anche per le collaborazioni a progetto e, infine, per gli incaricati della vendita a domicilio (art. 36, legge n. 426/1971). Sono esclusi dall obbligo di iscrizione al fondo della gestione separata le collaborazioni occasionali con reddito complessivo non superiore a euro annui. Oltre tale cifra scatta l obbligatorietà del contributo. Inoltre, dal 1 gennaio 2004 anche i venditori a domicilio devono iscriversi alla gestione separata Inps, solo in caso di reddito annuo superiore a Euro. Chi deve iscriversi al Fondo gestione separata Inps L obbligo di iscrizione al fondo è previsto per: i prestatori d opera non iscritti ad altre casse previdenziali e i liberi professionisti che svolgono attività che esulano da quella per cui sono iscritti alla cassa professionale di appartenenza; i collaboratori coordinati e continuativi; i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (mini co.co.co.); i lavoratori autonomi occasionali (nel caso di reddito annuo superiore a euro); i collaboratori a progetto; gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; i venditori porta a porta non occasionali; gli assegnatari di borse di studio relative a dottorati di ricerca; gli assegnisti di ricerca. Hanno l obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps anche: gli studenti universitari beneficiari di borse di studio integrative, erogate con finalità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti stessi; gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per insegnanti di scuola secondaria, ai dottorati di ricerca, percettori di assegni per attività di tutorato e per attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero. L obbligo di iscriversi alla gestione separata va eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell assegnazione della borsa di studio o dell assegno d incentivazione da parte dell ente erogatore. I soggetti in questione dovranno presentare domanda d iscrizione in qualità di collaboratori. Per iscriversi si potranno utilizzare gli appositi moduli disponibili presso la sede Inps competente (ossia nel territorio dove è ubicato l ente erogatore) oppure direttamente scaricabili in formato pdf sul sito sezione modulistica. Ricordiamo altresì che è possibile iscriversi anche tramite internet o chiamando il call-center dell Inps. Concluso il periodo di mobilità internazionale per cui è stata erogata la borsa di studio, o il periodo di durata del corso previsto, gli studenti che non avranno in essere contratti di collaborazione dovranno comunicare la data di cessazione dell attività. Le aliquote contributive dovute all Inps sono le stesse di tutti gli iscritti alla gestione separata, mentre le somme percepite dagli studenti sono esenti da Irpef (come d altra parte già previsto per assegni di ricerca e borse di studio per dottorato di ricerca). Il reddito imponibile, da considerare come base per il calcolo dei contributi dovuti, è costituito dall intero ammontare della borsa di studio integrativa o dell assegno (ulteriori chiarimenti e riferimenti giuridici sono pubblicati sul sito Come e dove ci si iscrive al fondo gestione separata Inps Nel caso di attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, di prestazione d opera senza altre casse previdenziali e di associazione in partecipazione, ci si iscrive alla gestione separata Inps con apposita domanda (mediante modello già predisposto e a disposizione presso le sedi dell Inps) da presentare alla sede Inps competente del territorio dov è ubicata l azienda committente. Nel caso di attività professionale, invece, la domanda deve essere presentata alla sede Inps in cui risiede il professionista. E data, comunque, la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede Inps se ciò è più comodo per gli interessati. L iscrizione alla gestione separata, inoltre, può essere effettuata telefonando al callcenter Inps Informa al numero 16464, oppure tramite internet al sito nella sezione servizi on line. Nel modello prestampato, il soggetto interessato dovrà indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, la data di inizio dell attività e i dati del committente.

2 Gli iscritti al fondo Inps della gestione separata senza altre coperture previdenziali obbligatorie Per questi lavoratori l aliquota è del 18 % per i redditi fino a , e del 19 % per i redditi superiori a e fino a Per questa categoria di lavoratori lo 0,5% del contributo previdenziale è destinato al finanziamento dell indennità di maternità, dell indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e degli assegni al nucleo familiare. Gli iscritti titolari di pensioni e gli iscritti ad altri fondi previdenziali Rimangono immutate le aliquote previdenziali per gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata: 15% per i titolari di pensione diretta; 10% per i titolari di pensione indiretta e per i lavoratori iscritti ad altri fondi previdenziali obbligatori (dipendenti, liberi professionisti, commercianti ecc.). Queste aliquote sono ripartite tra committente e collaboratore. Il committente versa i 2/3 e il collaboratore il restante terzo. ATTENZIONE: nelle aliquote riportate, relative ai titolari di pensioni o iscritti ad altri fondi previdenziali, non è compreso il contributo aggiuntivo dello 0,50% per maternità, assegno al nucleo familiare e malattia. Pertanto, non si ha diritto alle relative prestazioni. Gli iscritti con contratto gi associati in partecipazione I lavoratori con contratto di associazione in partecipazione non iscritti ad albi professionali e con apporto di solo lavoro, versano i contributi previdenziali nella gestione separata Inps nelle stesse percentuali previste per le collaborazioni ma con una diversa ripartizione del contributo dovuto. Infatti l associante (datore di lavoro) verserà il 55% del contributo mentre l associato (lavoratore) verserà il 45%. Per questa categoria di lavoratori lo 0,5% del contributo previdenziale è destinato al finanziamento dell indennità di maternità, dell indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e degli assegni al nucleo familiare. Gli iscritti con partita Iva Chi è in possesso di partiva Iva, è obbligato ad iscriversi alla Gestione separata Inps se esercita un attività che non prevede l iscrizione ad un albo o ad un ordine e, soprattutto, se non ha un fondo previdenziale obbligatorio in cui versare i contributi. Il lavoratore con partita Iva deve versare l intero contributo previsto per legge ( con un reddito fino a euro, e con un reddito superiore a euro e fino a euro. Oltre tale reddito non è dovuto nessun contributo). Anche se l intero contributo dovuto all Inps è carico del lavoratore, egli ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale. Il lavoratore con partita Iva, se svolge una collaborazione, è esente dall obbligo di versamento previdenziale nell eventualità che l attività svolta sia differente dalla sua attività professionale prevalente e se tale attività è di lavoro autonomo occasionale con compenso annuo non superiore a 5000 euro. Oltre tale cifra scatta l obbligatorietà del contributo. Per questa categoria di lavoratori lo 0,5% del contributo previdenziale è destinato al finanziamento dell indennità di maternità, dell indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e degli assegni al nucleo familiare. Nota bene: è previsto per legge (Finanziaria 2004) un aumento dell aliquota contributiva pari allo 0,2 % per ogni anno, fino al raggiungimento di un aliquota complessiva del. L art. 51, comma 1, della legge 488/99, ha stabilito che l aliquota di computo (aliquota che serve ad accantonare i contributi utili per la liquidazione della pensione e che, in ogni caso, non può superare il 20%), è maggiorata di due punti percentuali rispetto all aliquota contributiva. Le aliquote contributive 2005 per tutti gli iscritti al fondo Pubblichiamo di seguito una tabella riepilogativa di tutte le aliquote contributive del Fondo Inps gestione separata: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2005 DEL FONDO GESTIONE SEPARATA TIPOLOGIA DI LAVORO CO.CO.CO. senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito [vedi nota 1] [vedi nota 2] CO.CO.CO. con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta Aliquota contributiva qualsiasi reddito fino a ,00 10% CO.CO.CO. titolari di pensione diretta qualsiasi reddito fino a ,00 15%

3 CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito fino a ,00 oltre ,00 e fino a ,00 CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta qualsiasi reddito fino a ,00 10% CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) titolari di pensione diretta qualsiasi reddito fino a ,00 15% COLLABORATORI A PROGETTO senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito COLLABORATORI A PROGETTO con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolare di pensione indiretta qualsiasi reddito fino a ,00 COLLABORATORI A PROGETTO titolare di pensione diretta 10% qualsiasi reddito fino a ,00 15% PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito oltre 5.000,00 e fino a ,00 PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE con altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito oltre 5.000,00 e fino a ,00 PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE titolari di pensione diretta e con reddito 10 % oltre 5.000,00 e fino a ,00 15% PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE titolari

4 di pensione indiretta e con reddito oltre 5.000,00 e fino a ,00 10% ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE pensionati lavoratori o con altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito 17,50% 18,50% [1] collaborazioni coordinate e continuative ancora in essere dopo l entrata in vigore del Dlg. 276/03. [2] massimale di reddito imponibile ai fini contributivi per l anno ATTENZIONE: Per conoscere i cambiamenti dovuti ad eventuali nuove norme, visitate il nostro sito oppure contattate la sede territoriale NIdiL della vostra città. Chi versa il contributo previdenziale I collaboratori coordinati e continuativi, quelli a progetto; le mini co.co.co; gli associati in partecipazione e i lavoratori autonomi occasionali (con reddito annuo superiore a 5000 euro) Per questi lavoratori è l impresa committente che, attraverso l utilizzo del modello F24, deve versare l intero ammontare del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata, trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso. I professionisti: il contributo dovuto dai professionisti alla gestione separata è a loro totale carico e si calcola, in sede di dichiarazione dei redditi, sull ammontare del reddito prodotto nell anno. I professionisti, poi, hanno la possibilità di addebitare in fattura il 4% del compenso lordo, a titolo di rivalsa previdenziale. Il professionista, così come avviene per i versamenti Irpef, versa il contributo alla gestione separata Inps attraverso un meccanismo che prevede un acconto del 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro percepiti nell anno precedente e un saldo finale. Se al momento del saldo risultano versate a titolo di acconto somme superiori al contributo dovuto, il professionista può presentare richiesta di rimborso all Inps, oppure dedurre la somma eccedente da eventuali importi dovuti nell anno successivo. LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS La pensione e i requisiti per maturarla Il requisito anagrafico per poter percepire la pensione di vecchiaia può decorrere a partire dai 57 anni. La legge però prevede che, per poter essere liquidata prima dei 65 anni, la pensione debba risultare di importo superiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale in pagamento nell anno in corso (per il 2005 pari a 374,97 Euro). Naturalmente, tale requisito potrà essere raggiunto molto difficilmente dalla stragrande maggioranza dei collaboratori. L importo della pensione varia, crescendo in proporzione, dai 57 ai 65 anni d età. In ogni caso per ottenere la pensione è necessario aver maturato almeno 5 anni di contribuzione. Ai fini dell accreditamento dei contributi è preso a riferimento il reddito minimo dei commercianti (per il 2005 pari a ,00 Euro). In pratica, i contributi versati per il 2005 su un reddito da collaborazione non inferiore alla suddetta cifra, danno diritto alla copertura contributiva dell intero anno. Al contrario, nel caso di reddito inferiore al minimale saranno accreditate un numero di mensilità ridotte in proporzione alla somma versata. Dopo 40 anni di contribuzione si matura il diritto alla pensione, indipendentemente dall età. Sono possibili versamenti volontari nella gestione separata Inps, a patto di non aderire contemporaneamente ad altra assicurazione obbligatoria e di avere almeno un anno di contribuzione versato negli ultimi cinque anni, oppure 5 anni di contributi in qualsiasi periodo della vita lavorativa. E possibile riscattare gli anni della laurea (anche breve), facendo valere l aliquota in vigore al momento del riscatto e applicandola al valore medio mensile dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto.

5 La riforma delle pensioni Il 23 agosto 2004 è stata approvata la legge delega n. 243 che cambia il sistema pensionistico italiano. Nonostante la legge delega sia stata approvata nel 2004 (mancano ancora i decreti attuativi attualmente in discussione) i primi veri effetti si produrranno solo a partire dal 1 gennaio In ogni caso anticipiamo alcuni punti che riguardano il lavoro parasubordinato. Per i lavoratori iscritti al fondo Inps gestione separata varranno le stesse disposizioni previste per i lavoratori dipendenti nel sistema contributivo: l età pensionabile non sarà più flessibile e verrà elevata a partire dal 1 gennaio 2008 a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. In pratica chi ha iniziato a lavorare con il sistema contributivo (cioè dal 1996) potrà conseguire la pensione di vecchiaia soltanto a partire dai limiti di età suddetti e sempre che si abbiano almeno 5 anni di contributi versati. Ai fini dell importo di pensione, rimane soltanto per le donne la previsione per cui tale importo deve essere almeno pari o superiore all assegno sociale maggiorato del 20% prima dei 65 anni. Sempre dal 1 gennaio 2008 si potrà andare in pensione prescindendo dai limiti di età su indicati qualora si abbia un anzianità contributiva pari a 40 anni oppure 35 anni di contributi e 60 anni di età (che diventeranno 61 nel periodo e poi 62 nel 2014). È prevista poi una norma (da attuare con apposito decreto legislativo) che consentirà, fermo restando l obbligo contributivo nella gestione separata Inps, i versamenti volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria al fine di realizzare in queste ultime i requisiti contributivi utili a perfezionare il diritto alla pensione. Infine va segnalato che la legge 243/04 non prevede nessuna specifica disposizione sulla previdenza complementare dei lavoratori parasubordinati. Ciò è paradossale per il futuro pensionistico di questi lavoratori, già penalizzati dal sistema di calcolo contributivo, dalle aliquote contributive e di computo molto più basse rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti e da compensi che in media non superano i Euro l anno per gli uomini e i Euro per le donne. Insomma, un quadro preoccupante considerato che lo sviluppo di forme di previdenza integrativa non può prescindere da due condizioni: la consistenza dei flussi di finanziamento (ad esempio trattamento di fine rapporto) e la stabilità lavorativa. Condizioni queste ultime che la legislazione vigente non garantisce. Vanno pertanto trovate soluzioni che possano consentire lo sviluppo di forme di previdenza complementare divenute, oramai, urgenti e imprescindibili per assicurare una vecchiaia dignitosa a chi lavora con contratti di collaborazione. LA TUTELA DELLA MATERNITÀ Il periodo indennizzabile Le collaboratrici iscritte al fondo Inps gestione separata (in seguito alla legge n. 388/2000) hanno una tutela della maternità regolata nelle stesse forme e modalità previste per le lavoratrici dipendenti. Questa tutela spetta anche alle associate in partecipazione iscritte al fondo. Il diritto all indennità di maternità compete complessivamente per 5 mesi e tale limite vale anche in caso di parto prematuro. L interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180 giorno dall inizio della gestazione, è considerata parto a tutti gli effetti. Lo stesso vale nella malaugurata ipotesi in cui il bambino nasca morto o muoia dopo un breve lasso di tempo. L Inps per le collaboratrici non eroga l assegno di aborto. I requisiti contributivi per maturare il diritto all indennità di maternità Hanno diritto all indennità di maternità le iscritte alla gestione separata sia per collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, sia per attività libero- professionale, purché i soggetti non siano iscritti ad altri albi o casse previdenziali a condizione che: non abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria; non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità; risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto. Se quando inizia il periodo indennizzabile (due mesi prima del parto) la collaboratrice non è più iscritta alla gestione separata, ma ha maturato in precedenza almeno 3 mensilità di contribuzione, ha ugualmente diritto all indennità di maternità (a meno che non abbia diritto a una maggiore indennità derivante da attività lavorativa subordinata o autonoma). L ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE I casi in cui si ha diritto all assegno Gli iscritti alla gestione separata dell Inps hanno diritto all assegno al nucleo familiare (decreto ministeriale del 4/4/2002) a condizione che i nuclei familiari siano composti da: entrambi i genitori, o un solo genitore, con almeno un figlio minore (con o senza inabili); entrambi i genitori o un solo genitore senza figli minori, con almeno un figlio maggiorenne inabile; entrambi i coniugi, senza figli, con la presenza di un fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne); singolo richiedente (celibe/nubile, separato o divorziato, vedovo ecc.) che componga un nucleo familiare assieme ad almeno un fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne).

6 Quelle appena descritte sono le principali casistiche per avere il quadro completo degli aventi diritto è necessario rivolgersi al patronato Inca. Per verificare se spetta il diritto all assegno si utilizzano le tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti e si prende a riferimento il reddito del nucleo familiare percepito nell anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno. I requisiti per ottenere l assegno al nucleo familiare Per il diritto all assegno bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo della famiglia. Tale reddito è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, escludendo i redditi prodotti dai figli maggiorenni e dal coniuge legalmente ed effettivamente separato. Inoltre non vanno considerati i redditi derivanti da: rendite Inail; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento; trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio. Vanno, invece, considerati: tutti i redditi assoggettabili ad Irpef al netto dei contributi previdenziali obbligatori; i redditi esenti da imposta, come ad esempio le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni civili, interessi da Bot e i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenute alla fonte superiori a 1032,92 Euro. Per maturare il diritto all assegno, almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da attività soggette all obbligo di iscrizione alla gestione separata. Tuttavia nei nuclei familiari in cui siano presenti più tipi di reddito, al fine del raggiungimento del suddetto requisito

7 Le modalità di erogazione L indennità di disoccupazione è pari al 30% della retribuzione media percepita nell anno di riferimento e viene erogata per periodi di disoccupazione non superiori a 156 giornate. Tale indennità dà diritto al riconoscimento dei contributi figurativi (utili ai fini previdenziali). Infine, l indennità può essere richiesta anche se nell anno di presentazione della domanda si svolge un attività lavorativa. Si ringrazia per la collaborazione l Inca-Cgil nazionale L ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO: UN DIRITTO DEGLI ISCRITTI AL FONDO INPS GESTIONE SEPARATA Che cos è l estratto conto contributivo L Inps deve far pervenire periodicamente agli iscritti un estratto conto che descriva la loro situazione contributiva. Tale estratto conto, secondo una circolare Inps, doveva essere inviato a tutti i collaboratori nei primi sei mesi del Nota bene: nel momento in cui andiamo in stampa l Inps non ha ancora provveduto ad inviare agli iscritti alla gestione separata questo importante documento. Pertanto vi invitiamo a richiedere il vostro estratto conto per conoscere l attuale situazione dei contributi versati. L esatta cognizione della propria situazione è importante perché entro 5 anni si prescrivono, e quindi si perdono definitivamente, i contributi eventualmente non versati dal committente. L estratto conto non ha natura certificativa. LA CANCELLAZIONE DAL FONDO INPS GESTIONE SEPARATA E IL RIMBORSO DEI CONBTRIBUTI VERSATI Quando è possibile chiudere la propria posizione Inps La cancellazione, ad opera dell iscritto, non consente accrediti successivi. La cancellazione non è un obbligo, non è dettata da norma, ma è una facoltà che l Inps ha previsto, entro 30 giorni dalla cessazione dell attività, per i casi in cui non si ha interesse ad accrediti contributivi. Ovviamente è possibile riscriversi alla gestione separata dell Inps qualora vengano instaurati nuovi rapporti di collaborazione. Quando è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati La legge 335/95 aveva previsto che, solo per 5 anni, a decorrere dal 30 giugno 1996, i sessantacinquenni avessero la possibilità non l obbligo d iscrizione alla gestione separata dell Inps. Al raggiungimento dei sessantacinque anni di età, quindi, i lavoratori potevano decidere di cancellarsi dalla gestione separata. Visto il tempo fin qui trascorso, la norma è da considerare scaduta. La situazione oggi, risulta quindi la seguente: chi ha più di 65 anni ed inizia a svolgere un attività lavorativa di natura parasubordinata ha comunque e sempre l obbligo d iscriversi alla gestione separata. Chi ha compiuto i 65 anni di età durante il quinquennio di cui sopra, ovvero dal 1996 al 2001, e non ha chiesto nei termini la cancellazione dal Fondo, non può più chiedere la restituzione dei contributi versati. Gli iscritti al Fondo gestione separata che terminano l attività lavorativa senza aver raggiunto il diritto a pensione, non possono più chiedere la restituzione dei contributi versati. Il rimborso dei contributi versati può essere richiesto solo in alcuni precisi casi ben definiti: versamenti superiori al massimale(per il ,00 Euro); versamenti a titolo di acconto superiore a quanto realmente dovuto; per attività o redditi non più soggetti all obbligo contributivo presso la gestione separata a causa dell istituzione di specifiche altre casse (ad esempio collaboratori giornalisti ora iscritti ad apposita cassa presso l Inpgi).

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