AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli"

Transcript

1 AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli Applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di condizionalità e requisiti minimi sul territorio della Regione Piemonte. Anno (recepimento Circolare AGEA ACIU del 17/09/2008 e Addendum ACIU del 15/10/2008). Revisione. 1

2 TITOLO DEL DOCUMENTO AREA OPERATIVA Applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di condizionalità e requisiti minimi sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2008 (recepimento Circolare AGEA ACIU del 17/09/2008 e Addendum ACIU del 15/10/2008). Revisione. Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli PRIMA APPROVAZIONE DATA DETERMINA NUMERO DETERMINA 4/12/2008 4/12/ REVISIONE N. DATA DETERMINA NUMERO DETERMINA 1 2/3/

3 Premessa ATTO A4 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole REQUISITI MINIMI relativi all uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO) vale a dire non vulnerabile da nitrati NORMA Gestione delle stoppie e dei residui colturali Allegato 1 - Schema di classificazione delle aziende zootecniche Allegato 2 - Matrice degli elementi di verifica controllabili nella campagna Allegato 3 Impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie

4 Premessa Il presente atto acquisisce la Circolare AGEA n. ACIU del 17/09/2008, specificando gli Atti recepiti integralmente a livello regionale e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, le deroghe rispetto a quanto previsto dal DM 13286/2007 e dalla normativa piemontese ed i vincoli aziendali corrispondenti. Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l altro l obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). La Circolare AGEA n. ACIU del 17/09/2008 e il successivo addendum prot. n. ACIU del 15/10/08 applica la condizionalità in Italia. L addendum riguarda i Requisiti minimi ai sensi del regolamento (CE) 1698/05 e in coerenza con le norme quadro nazionali previste nel regime di condizionalità della PAC di cui al D.M. 21 dicembre 2006 n , D.M. 18 ottobre 2007 e D.M. 20 marzo 2008, si applica un quadro comune a livello nazionale per gli ulteriori requisiti minimi obbligatori definiti nel Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, in particolare per quanto attiene ai requisiti ulteriori relativi ai Pagamenti agro ambientali (misura 214) art. 39, par. 3, Reg (CE) 1698/05. La D.G.R. della Regione Piemonte del 28 dicembre 2007 n , Decreto 18 ottobre 2007 n del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n , recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre Attuazione adempimenti previsti dall art. 1 - Revoca della DGR n del acquisisce tutta la condizionalità in Piemonte confermando l applicazione a livello nazionale anche sul Piemonte e specifica a livello regionale la disciplina relativa all atto A4 per i CGO e alla norma 2.1 per le BCAA. I Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all ambiente e al benessere degli animali, mentre l obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più utilizzate a fini di produzione. Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell agricoltore inadempiente ai sensi dell art. 6 del citato regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni. In tale contesto normativo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n del 5 agosto 2004, all articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l Agea è responsabile dell attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III). L elenco degli obblighi, applicabili ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e delle indennità di cui all articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) 1698/05, è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n 13286, del 18 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 253 del 30/10/07, che 4

5 integra il DM del 21 dicembre 2006, Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre Il Decreto è consultabile sul sito web: ove è anche disponibile una raccolta delle disposizioni legislative nazionali e regionali inerenti la condizionalità. Il D.M /2007, consta di n. 2 articoli e dei seguenti allegati: a) Allegato A, recante l elenco A dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2005 e tuttora validi, l elenco B dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2006 e tuttora validi e l elenco C dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2007 e tuttora validi (art. 4 Reg. (CE) 1782/03 e allegato III); b) Allegato B, recante l elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV). Il Decreto in questione, nel confermare la necessità del rispetto degli obblighi di condizionalità imposti dalla citata normativa comunitaria, stabilisce, all art. 7, che i criteri di gestione obbligatori indicati nell Allegato A, elenchi A (da A1 a A8bis), B (da B9 a B15), C (da C16 a C18) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all Allegato B, si applicano a decorrere dal 1 gennaio Il D.M /06 prevede che l Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell art. 13 d. lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti, da adottarsi sentite le Regioni, le Province autonome ed il Comitato Paritetico di cui all art. 6 del D.M. stesso, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del D.M., nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità. Con il presente documento si acquisisce interamente la Circolare AGEA n. ACIU del 17/09/2008 e il successivo addendum ACIU del 15/10/08 ad eccezione dell Atto A4 GCO e della Norma 2.1 BCAA, specificate nello stesso, al fine di: a) verificare il rispetto degli impegni previsti in capo all agricoltore; b) acquisire, nel corso dei controlli, da parte dell Organismo Pagatore scrivente, le informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti. Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria e nazionale e regionale di riferimento. Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento. La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare: - portata dell infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell impatto dell infrazione stessa, che può essere limitato all azienda oppure più ampio; - gravità dell infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; 5

6 - durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l effetto e dalla possibilità di eliminarne l effetto con mezzi ragionevoli. Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal Decreto MiPAAF n del 20 marzo Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente documento verrà pubblicato sul sito web dell ARPEA all URL: 6

7 ATTO A4 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Base giuridica Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii. D.M. del 19 aprile 1999, Approvazione del codice di buona pratica agricola (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del ) Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del ) Decreto del Mi.P.A.F. del 18 ottobre 2007 n Modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n , recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 D.P.G.R. della Regione Piemonte del 18 ottobre 2002, n. 9/R, Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d azione D.P.G.R. della Regione Piemonte del 15 marzo 2004, n. 2/R, Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R D.P.G.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007, n. 10/R, Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) D.P.G.R. della Regione Piemonte del 28 dicembre 2007, n. 12/R, Regolamento regionale recante: Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) D.G.R. della Regione Piemonte del 28 dicembre 2007 n , Decreto 18 ottobre 2007 n del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n , recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre Attuazione adempimenti previsti dall art. 1 - Revoca della DGR n del D.P.G.R. della Regione Piemonte del 19 maggio 2008, n. 8/R, Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) D.G.R. della Regione Piemonte del 9 settembre 2008, n , Disciplina del regime di condizionalità 2008 (Politica Agricola Comune) - Adeguamento dei criteri di 7

8 gestione obbligatori riguardanti l Atto A4 (Direttiva nitrati), individuati all Allegato 2 della D.G.R. 28 dicembre 2007, n Circolare AGEA ACIU del 17/09/2008, Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2008 Addendum AGEA ACIU del 15/10/2008, Addendum alla circolare ACIU del 17/09/2008 in materia di condizionalità (relativa ai Requisiti minimi) Descrizione degli impegni In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le seguenti disposizioni, in relazione alle tipologie d impegno a carico delle aziende agricole piemontesi: A. Obblighi amministrativi; B. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. Obblighi relativi al rispetto dei massimali di apporto azotato; D. Obblighi agronomici rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all utilizzazione degli effluenti. I controlli relativi alla campagna 2008 interesseranno due gruppi di aziende agricole, in base alla loro epoca di individuazione come ricadenti in Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola: Aziende agricole TIPO 1: aziende ricadenti in ZVN per 9/R del 2002 che non hanno avuto un ampliamento dell allevamento dopo il (variazione del carico zootecnico in UBA < 20%); Aziende agricole TIPO 2: aziende ricadenti in ZVN per 9/R del 2002 che hanno avuto un ampliamento dell allevamento dopo il (variazione del carico zootecnico in UBA > 20%); aziende ricadenti in ZVN per 12/R del 2007; aziende ricadenti in ZVN di nuova costituzione create dopo il 1/1/2008. A maggiore chiarezza di quanto indicato, si specifica che vale la seguente definizione, come da DGR regionale: Azienda ricadente in ZVN: l azienda con più del 25% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Al fine di poter valutare l eventuale ampliamento aziendale (variazione del carico zootecnico in UBA) occorrerà acquisire i dati relativi al numero di capi in azienda dai registri zootecnici in tre momenti dell anno 2008 (gennaio, giugno, dicembre), ricavarne un valore medio e convertire il numero medio di capi in UBA facendo riferimento all Allegato V del Reg. CE 1974/

9 Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende agricole, esse sono inoltre suddivise in classi in funzione della produzione di azoto al campo, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell allevamento (cfr. Allegato 1 Schema di classificazione delle aziende zootecniche ). Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione. Elementi di verifica Per quanto attiene all evidenza delle violazioni ed al calcolo dell eventuale riduzione, deve essere rilevato l adempimento degli impegni di seguito elencati. Gli obblighi controllabili nel corso della campagna 2008 sono indicati nell Allegato 2 Matrice degli elementi di verifica controllabili nella campagna A Obblighi amministrativi Gli impegni cui devono adempiere le aziende agricole sono dipendenti dall epoca di individuazione come ricadenti in ZVN e dalla classe di appartenenza definitiva in base all azoto al campo prodotto (Kg/anno) (Allegato 1). Aziende agricole TIPO 1 e Aziende agricole TIPO 2: a. Le aziende zootecniche ricadenti in ZVN, che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno superiore a kg sono tenute a redigere: la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici in formato cartaceo, depositata presso il fascicolo aziendale cartaceo, entro il 30 giugno 2008; la stessa Comunicazione deve essere inserita, a carico del CAA, nel fascicolo aziendale informatico, nell ambito dell Anagrafe agricola piemontese, entro il 30 luglio 2008; la Comunicazione completa degli eventuali restanti contenuti (es: elenco delle particelle sottoposte ad asservimento) deve essere inserita nel fascicolo aziendale informatico, nell ambito dell Anagrafe agricola piemontese, entro il 31 dicembre b. Le aziende non zootecniche e le piccole aziende agroalimentari sono tenute a redigere: la Comunicazione completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte: entro il 31 dicembre Di conseguenza, i controlli sulla Comunicazione completa non sono applicabili nel corso della campagna Aziende agricole TIPO 1: Premesso che: in base al Regolamento n. 9/R del 2002, le aziende con più del 30% delle superfici aziendali in ZVN e con una produzione di kg N/anno erano tenute a presentare il PUAs (Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato). 9

10 le aziende con più del 10% in ZVN e con una produzione di kg N/anno erano tenute a presentare il PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica). le aziende che avevano verificato di non essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 9/R in merito allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e/o di superare il limite di apporto azotato al terreno hanno potuto presentare un Piano di Adeguamento, finalizzato al raggiungimento dei nuovi requisiti, entro il 30 giugno Tutto ciò premesso, tali aziende sono oggetto di controllo nell ambito della campagna 2008 relativamente alla presenza del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) o del PUAs (Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato) e del Programma di Adeguamento, qualora tenute. Aziende agricole TIPO 2: Il Piano di utilizzazione agronomica, previsto dall Allegato V del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, è escluso dai controlli relativi a tali aziende per la campagna 2008, in conformità con quanto stabilito all art. 4 dell Allegato 2 della D.G.R. della Regione Piemonte del 9/9/2008, n Disciplina del regime di condizionalità 2008 (Politica Agricola Comune) - Adeguamento dei criteri di gestione obbligatori riguardanti l Atto A4 (Direttiva nitrati), individuati all Allegato 2 della D.G.R. 28 dicembre 2007, n , di seguito riportato: Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall art. 32, così come modificato dal regolamento regionale 8/R 2008, e cioè che le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Ai fini del regime di condizionalità 2009, si deve inoltre tenere conto dei contenuti tecnici di dettaglio al Piano di Utilizzazione Agronomica, stabiliti dall Allegato alla DGR del 3 marzo Di conseguenza, per questa tipologia di aziende, i controlli sul Piano di utilizzazione agronomica non sono applicabili nel corso della campagna B Obblighi relativi agli stoccaggi Tutte le aziende agricole ( Aziende agricole TIPO 1 e TIPO 2 ) sono oggetto di controllo relativamente ai seguenti elementi: 1. presenza del o degli impianti necessari allo stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti; 2. stato di funzionalità dell impianto: a. stato di manutenzione; b. impermeabilità dell impianto e assenza di perdite. Le sole Aziende agricole TIPO 1 ricadenti nelle seguenti tipologie: aziende che non erano tenute a realizzare adeguamenti, aziende che hanno realizzato gli adeguamenti entro 1/1/2008, 10

11 possono essere oggetto di controllo anche relativamente al corretto dimensionamento degli stoccaggi, in relazione alla produzione di effluenti e al periodo di autonomia da garantire, verificato in conformità con i valori riportati nel D.P.G.R. della Regione Piemonte del 18 ottobre 2002, n. 9/R, Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d azione. C Obblighi relativi al rispetto dei massimali di apporto azotato Aziende agricole TIPO 1: Gli obblighi relativi al rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti all interno delle ZVN, relativamente al regime di condizionalità per l anno 2008, sono verificabili su base documentale dalla consultazione del PUAs/PUA aziendale. In base all Allegato B della D.P.G.R. della Regione Piemonte del 18 ottobre 2002, n. 9/R, le aziende zootecniche tenute alla presentazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici erano tenute a redigerlo in base alle linee guida di cui al paragrafo 4 del Regolamento stesso. Il piano aveva validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali. Il calcolo della quantità massima applicabile di cui al paragrafo era effettuato sulla base dei valori di azoto al campo contenuti nella Tabella 2 dell Allegato B della D.P.G.R. del 18 ottobre 2002, n. 9/R. I PUAs/PUA sono consultabili, ai fini dei controlli e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy, sulle pagine web della Regione Piemonte all indirizzo: Aziende agricole TIPO 2: In conformità con la normativa regionale vigente, la quantità di effluente zootecnico applicato al terreno non deve determinare, in ogni singola azienda, un apporto di azoto superiore a 170 kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l applicazione degli effluenti zootecnici, in terreni ricadenti in ZVN. Premesso che: tale quantitativo viene calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I del D.P.G.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007 n. 10/R o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso. le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel Piano di utilizzazione agronomica. ai fini dei controlli relativi al regime di condizionalità per l anno 2008, vengono applicate le precisazioni di cui all art. 32 comma 2 dell Allegato 2 della D.G.R. della Regione Piemonte del 9/9/2008 n , di seguito riportato: Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. 11

12 Tutto ciò premesso, gli obblighi relativi al rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti all interno delle ZVN non sono verificabili e risultano quindi esclusi dai controlli relativi al regime di condizionalità per l anno D Obblighi agronomici rispetto dei divieti spaziali e temporali di utilizzazione degli effluenti Tutte le aziende agricole ( Aziende agricole TIPO 1 e TIPO 2 ) sono sottoposte a controllo relativamente ai divieti di utilizzazione spaziali e temporali per le sole superfici ricadenti in ZVN di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dalla D.G.R. del 9 settembre 2008, n , di seguito riportati. NB: La Regione Piemonte ha comunicato con lettera (prot. n 23925/DA10.00 del 29/10/2008) alle Province piemontesi i criteri per la temporanea sospensione dei periodi di divieto di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, specificando che, fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio, le Province possono eventualmente disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui all articolo 25, comma 1 del regolamento regionale 10/R del 2007, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati: 1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento; b) nei boschi; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua classificati ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque; e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati; h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; i) sui terreni di cui non si ha titolo d uso. 12

13 2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate. 3. Distribuzione di concimi chimici azotati in zone con pendenza (DGR del 3/3/2008): al fine di contenere i fenomeni di trasporto dei fertilizzanti attraverso il ruscellamento superficiale, nelle zone vulnerabili da nitrati, la distribuzione di concimi chimici azotati su terreni privi di coltura e con pendenza superiore al 20% è vietata, fatta eccezione per il caso in cui si verifichino in modo simultaneo le seguenti condizioni: nel terreno interessato siano presenti sistemazioni idraulico-agrarie; nei tre giorni successivi la distribuzione in campo non vengano effettuate irrigazioni e non siano previsti, dal servizio agrometeorologico della Regione Piemonte, fenomeni piovosi di una certa rilevanza: venga effettuata una tempestiva incorporazione dei concimi, comunque entro la giornata seguente. Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi: 1. L utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento; b) nei boschi; c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada: 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati. f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell insediamento abitativo: 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento; g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; 13

14 i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; k) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; m) sui terreni di cui non si ha titolo d uso. 2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate. 3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento; tale limite può essere incrementato, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulicoagrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e almeno nel rispetto delle seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione: a) dosi di liquami e di fanghi frazionate in più applicazioni; b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le dodici ore sui seminativi in prearatura; c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative; d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto. 4. Nel caso di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le province possono individuare i territori per i quali i limiti di pendenza stabiliti al comma 3 possono essere superati, fino ad un massimo del 25 per cento; tale possibilità è ammessa solo in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e purché siano garantiti: a) il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3; b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 chilogrammi per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici, comunque non superiori a 170 di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici. Determinazione dell infrazione Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi amministrativi (A), di stoccaggio (B), di rispetto dei massimali di apporto azotato (C) oppure il non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D). 14

15 Indici di verifica Portata dell infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione dell influenza diretta sull estensione degli effetti che hanno le infrazioni, rilevate a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, ai diversi elementi d impegno. Sarà inoltre oggetto di valutazione l influenza delle infrazioni rispetto al complesso della Zona vulnerabile. modalità di rilevazione: classi di violazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione. livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie inferiore al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari; livello medio: si verifica nei seguenti casi: o o non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della superficie soggetta a vincolo o uguale o superiore a 2 ettari, oppure infrazione agli impegni sullo stato di funzionalità del o degli impianti di stoccaggio (B2a o B2b); livello alto: si verifica nei seguenti casi: o o presenza di entrambi i parametri d infrazione previsti per il livello medio, oppure mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C);, oppure o infrazione agli impegni B1. Gravità dell infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto e del livello di appartenenza alle ZVN, in termini % ed in valore assoluto. modalità di rilevazione: parametri di valutazione: analisi della documentazione e verifica in azienda. quantità di effluenti prodotte (classificazione come da Tabella 1); appartenenza dell azienda alle ZVN (in % e valore assoluto). Classificazione delle aziende suddivise per Categoria dimensionale: Superficie catastale in ZVN = Y (ha) Y < 10% e Y < 1 ha 10% <= Y < 30% e 1 ha <= Y < 3 ha 30% <= Y e 3 ha <= Y Azoto zootecnico al campo = X (kg) 0 <= X <= Categoria dimensionale: 1 A B C

16 1.000 < X <= Categoria dimensionale: < X <= Categoria dimensionale: 3 X > Categoria dimensionale: 4 Aziende ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Categoria dimensionale: classi di violazione: basso: presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 1 o 2; medio: nei seguenti casi: o presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 3, 4, o 5; o presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 1 o 2; alto: nei seguenti casi: o presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 3, 4, o 5; o presenza di infrazioni ed appartenenza alla classe 6. Durata dell infrazione: l incidenza dell indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Casi particolari 1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.) in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all obbligo B1) per le aziende di classe da 1 a 4 (Allegato 1) l infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata; 2. nei casi in cui venga riscontrata l assenza della Comunicazione di utilizzazione agronomica, l infrazioni assumerà valore di portata, gravità e durata: a. medio, per le aziende di classe 2 e 3 (vedi Allegato 1); b. alto, per le aziende di classe 4 e 5 (vedi Allegato 1). Per le stesse aziende, nel caso in cui l unica infrazione rilevata sia quella relativa all impegno relativo agli Obblighi relativi agli stoccaggi, punto 1.b: corretto dimensionamento (degli impianti esistenti) in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire, vale quanto stabilito dal Ministero dell Ambiente nella nota 12049/QdV/I del 6 maggio 16

17 2007, che stabilisce che le aziende abbiano tempo fino al 31 dicembre 2008 per l adeguamento degli impianti. Alle aziende sulle quali sia riscontrata questa non conformità, sarà inviata una segnalazione, alla quale seguirà una verifica successiva, di tipo amministrativo o in loco, alla scadenza del termine fissato. Inadempienze di importanza minore L inadempienza commessa è considerata di natura minore in caso di infrazioni dovute al non rispetto degli obblighi amministrativi, per le sole aziende di categoria dimensionale 2. Azioni correttive Per questo Atto l azione correttiva prevista è l adeguamento delle aziende di categoria dimensionale 2 agli obblighi amministrativi che le competono. N.B.: nel caso in cui sia prescritta all azienda un azione correttiva e l azienda non la realizzi nei termini previsti, l infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Intenzionalità Oltre a quanto già stabilito dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall art. 4, comma 3 del D.M /06 e successive integrazioni, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente: riscontro di un infrazione a tutti gli obblighi applicabili all azienda; impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all obbligo di cui all elemento di verifica B1a), per le aziende di classe 5 (Allegato 1). 17

18 REQUISITI MINIMI relativi all uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO) vale a dire non vulnerabile da nitrati Base giuridica D.M. 19 aprile 1999, Approvazione del codice di buona pratica agricola (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del ) Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del ) Decreto legislativo n. 99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo) Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 Articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 Circolare AGEA ACIU del 17/09/2008, Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2008 Addendum AGEA ACIU del 15/10/2008, Addendum alla circolare ACIU del 17/09/2008 in materia di condizionalità (relativa ai Requisiti minimi) D.G.R. della Regione Piemonte del 28 dicembre 2007 n , Decreto 18 ottobre 2007 n del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n , recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre Attuazione adempimenti previsti dall art. 1 - Revoca della DGR n del D.P.G.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007, n. 10/R, Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) D.G.R. della Regione Piemonte del 9 settembre 2008, n , Disciplina del regime di condizionalità 2008 (Politica Agricola Comune) - Adeguamento dei criteri di gestione obbligatori riguardanti l Atto A4 (Direttiva nitrati), individuati all Allegato 2 della D.G.R. 28 dicembre 2007, n Descrizione degli impegni I Requisiti minimi si applicano in un quadro comune a livello nazionale, in particolare per quanto attiene ai Pagamenti agro ambientali (misura 214) art. 39, par. 3, Reg. (CE) 1698/05. In sostituzione degli impegni previsti per l Atto A4, per le aziende per le quali siano applicabili i Requisiti minimi, è previsto l obbligo del rispetto delle disposizioni concernenti le zone ordinarie previste dal decreto interministeriale 7 aprile 2006 e dai provvedimenti regionali attuativi a norma dell articolo 1 comma 3 del medesimo decreto (applicabili al di fuori delle ZVN). A maggiore chiarezza di quanto indicato, si specifica che valgono le seguenti definizioni: 18

19 Azienda ricadente in ZVN: l azienda con più del 25% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Tale azienda è controllabile relativamente al rispetto dell Atto A4; Azienda non ricadente in ZVN: l azienda con superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola inferiore o uguale al 25%. Tale azienda è controllabile relativamente al rispetto dei Requisiti minimi. In conformità con le determinazioni regionali suddette, gli impegni aggiuntivi sono suddivisi nelle seguenti categorie: A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali; D. obblighi e divieti relativi all utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali). Elementi di verifica Per quanto attiene all evidenza delle violazioni ed al calcolo dell eventuale riduzione, rileva l adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano: A Obblighi amministrativi Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di azoto al campo, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell allevamento vedi tabella seguente: Azoto al campo prodotto (Kg/anno) Minore o uguale a 1000 Da 1001 a 3000 Da 3001 a 6000 Maggiore di 6000 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 59/2005 Obblighi amministrativi esonero dalla Comunicazione (art. 3, com. 5 bis, lett. b, dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n del 9/9/2008) esonero dalla Comunicazione (art. 3, com. 5 bis, lett. b, dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n del 9/9/2008) Comunicazione (art. 3 e 32 dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n del 9/9/2008) Comunicazione (art. 3 e 32 dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n del 9/9/2008) Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del d. lgs. 59/2005 e la Comunicazione (art. 3 e 32 dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n del 9/9/2008) 19

20 Per definire la corrispondenza tra azoto al campo prodotto e dimensione e tipologia dell allevamento (presenza media annuale e tipo di capi in stabulazione) si fa riferimento alla Tabella 2 dell Allegato I del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R del 29 ottobre In relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza, si fa obbligo di presentare: a. Per aziende zootecniche: la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici in formato cartaceo, depositata presso il fascicolo aziendale cartaceo, entro il 30 giugno 2008; la stessa Comunicazione deve essere inserita nel fascicolo aziendale informatico, nell ambito dell Anagrafe agricola piemontese, entro il 30 luglio 2008; la Comunicazione completa degli eventuali restanti contenuti (es: elenco delle particelle sottoposte ad asservimento) deve essere inserita nel fascicolo aziendale informatico, nell ambito dell Anagrafe agricola piemontese, entro il 31 dicembre b. Per aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari: la Comunicazione completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte: entro il 31 dicembre Di conseguenza, i controlli sulla Comunicazione completa non sono applicabili nel corso della campagna Il Piano di utilizzazione agronomica, previsto dall Allegato V del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, è escluso dai controlli relativi a tali aziende per la campagna 2008, in conformità con quanto stabilito all art. 4 dell Allegato 2 della D.G.R. della Regione Piemonte del 9/9/2008, n Disciplina del regime di condizionalita 2008 (Politica Agricola Comune) - Adeguamento dei criteri di gestione obbligatori riguardanti l Atto A4 (Direttiva nitrati), individuati all Allegato 2 della D.G.R. 28 dicembre 2007, n , di seguito riportato: Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall art. 32, così come modificato dal regolamento regionale 8/R 2008, e cioè che le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Ai fini del regime di condizionalità 2009, si deve inoltre tenere conto dei contenuti tecnici di dettaglio al Piano di Utilizzazione Agronomica, stabiliti dall Allegato alla DGR del 3 marzo Di conseguenza, per questa tipologia di aziende, i controlli sul Piano di utilizzazione agronomica non sono applicabili nel corso della campagna Per gli allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 59/2005 (aziende di classe dimensionale 5), viene verificato il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Dlgsl 59/05. 20

21 B Obblighi relativi agli stoccaggi Le aziende agricole sono oggetto di controllo relativamente ai seguenti elementi: 1. presenza del o degli impianti necessari allo stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti; 2. stato di funzionalità dell impianto: stato di manutenzione; impermeabilità dell impianto e assenza di perdite. Il corretto dimensionamento degli stoccaggi, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire, può essere verificato attraverso il confronto con il PUA, che deve essere presentato entro il 31 luglio Di conseguenza, per questa tipologia di aziende, i controlli sul corretto dimensionamento degli stoccaggi non sono applicabili nel corso della campagna Gli impegni di stoccaggio e movimentazione di effluenti in Zone Ordinarie sono riassunti all Allegato 3, che riporta i giorni di autonomia di stoccaggio e la possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda, distinti per tipo di effluente. C Obblighi relativi al rispetto dei massimali In conformità con la normativa regionale vigente (art. 14, com. 3 4, Regolamento Regione Piemonte n. 10/R del 29/10/2007), la quantità di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici non deve comunque superare il valore di: 340 kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l applicazione degli effluenti zootecnici, in terreni non ricadenti in ZVN; 250 kg/ha/anno, su terreni caratterizzati, sulla base delle informazioni e dei criteri resi disponibili dal sistema informativo collegato all Anagrafe unica, da capacità protettiva bassa o moderatamente bassa, nel caso di nuovi allevamenti o di aumenti della capacità zootecnica degli allevamenti esistenti che comportino un incremento nella quantità di azoto al campo uguale o superiore al 30 per cento. Premesso che: tale quantitativo viene calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I del D.P.G.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007 n. 10/R o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso. le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel Piano di utilizzazione agronomica. ai fini dei controlli relativi al regime di condizionalità per l anno 2008, vengono applicate le precisazioni di cui all art. 32 comma 2 dell Allegato 2 della D.G.R. della Regione Piemonte del 9/9/2008 n , di seguito riportato: Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line 21

22 messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Tutto ciò premesso, gli obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti di apporto di azoto (media aziendale) dovuti agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti al di fuori delle ZVN non sono verificabili e risultano quindi esclusi dai controlli relativi al regime di condizionalità per l anno D Obblighi e divieti agronomici Le aziende agricole sono sottoposte a controllo relativamente ai divieti di utilizzazione spaziali e temporali per le superfici non ricadenti in ZVN, di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007, n. 10/R, di seguito riportati. NB: La Regione Piemonte ha comunicato con lettera (prot. n 23925/DA10.00 del 29/10/2008) alle Province piemontesi i criteri per la temporanea sospensione dei periodi di divieto di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, specificando che, fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio, le Province possono eventualmente disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui all articolo 25, comma 1 del regolamento regionale 10/R del 2007, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. Divieti di utilizzazione dei letami 1. L utilizzo dei letami è vietato: a) sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento; b) nei boschi; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 10 metri di distanza dall inizio dell arenile per le acque lacuali; e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; f) in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l uomo e per la difesa dei corpi idrici; g) sui terreni di cui non si ha titolo d uso. Divieti di utilizzazione dei liquami 1. L utilizzo dei liquami è vietato: 22

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 Misura 11 Agricoltura biologica Sottomisura 11.1 Introduzione dell agricoltura biologica Descrizione della sottomisura La sottomisura vuole sostenere nelle aziende

Dettagli

FOA/SOA-BUONE PRATICHE AGRONOMICHE

FOA/SOA-BUONE PRATICHE AGRONOMICHE Buone pratiche agronomiche? Norme stabilite per la tutela/risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola individuate nel PTA della Regione Emilia-Romagna

Dettagli

DECRETO N Del 27/10/2015

DECRETO N Del 27/10/2015 DECRETO N. 8921 Del 27/10/2015 Identificativo Atto n. 521 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA Oggetto INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI FERTILIZZANTI

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33 DELIBERAZIONE 4 agosto 2015, n. 805

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33 DELIBERAZIONE 4 agosto 2015, n. 805 DELIBERAZIONE 4 agosto 2015, n. 805 Approvazione degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (GCO), Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) ai sensi del DM 23 gennaio 2015 Disciplina

Dettagli

Sommario. L Atto A4 e il Requisito Minimo Fertilizzanti:

Sommario. L Atto A4 e il Requisito Minimo Fertilizzanti: Il sistema dei controlli sui nitrati e il quadro sanzionatorio generale Workshop Il punto sui controlli di condizionalità: nitrati, prodotti fitosanitari, pacchetto igiene Paolo Tosi - SIN Roma, 29 luglio

Dettagli

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 9977 28/10/2014 Identificativo Atto n. 592 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI FERTILIZZANTI AZOTATI DI CUI AL D.M.

Dettagli

RAPPORTO L APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN PUGLIA

RAPPORTO L APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN PUGLIA RAPPORTO L APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN PUGLIA Maggio 2011 Centro studi Confagricoltura Puglia Via Amendola 166/5 Executive Center 70126 Bari Tel/fax +39 080 5484573 info@confagricolturapuglia.it

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n 10805 del 05/09/2013 Proposta: DPG/2013/11337 del 05/09/2013 Struttura proponente: Oggetto:

Dettagli

BOLLETTINO NITRATI. ALLEGATO A Bollettino Nitrati. Riferimenti normativi

BOLLETTINO NITRATI. ALLEGATO A Bollettino Nitrati. Riferimenti normativi BOLLETTINO NITRATI per la regolamentazione, nei mesi di novembre e di febbraio, dei divieti temporali di utilizzo di letami, liquami e materiali ad essi assimilati, fanghi, acque reflue e altri fertilizzanti

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 7 marzo 2013, n recante indicazioni applicative sulla gestione sanitaria dello stallatico;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 7 marzo 2013, n recante indicazioni applicative sulla gestione sanitaria dello stallatico; 11924 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 03-04-2013 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale

Dettagli

CITTA DI ERACLEA PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

CITTA DI ERACLEA PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CITTA DI ERACLEA PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE Approvato con delibera di C.C.n. 88 del 23.12.2008 SOMMARIO Art. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA Provincia di Rovigo REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA Provincia di Rovigo REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA Provincia di Rovigo REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Elenco degli Elementi di Controllo associati

REPUBBLICA ITALIANA. Elenco degli Elementi di Controllo associati REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA Servizio 1 Agricoltura e Ambiente-Agricoltura

Dettagli

Regione Piemonte Azione 214.3/1 Provincia/Comunità Montana Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora

Regione Piemonte Azione 214.3/1 Provincia/Comunità Montana Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora Regione Piemonte Azione 214.3/1 Provincia/Comunità Montana. REGOLAMENTO (CE) 1698/2005 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013: AZIONI AGROAMBIENTALI Azione 214.3 Incremento del carbonio organico del suolo

Dettagli

Requisiti minimi per l uso di fertilizzanti

Requisiti minimi per l uso di fertilizzanti Requisiti minimi per l uso di fertilizzanti Buone pratiche agronomiche Atto A4 RM: elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all uso dei fertilizzanti. Ambiti di interesse I beneficiari

Dettagli

Il Sistema dei Controlli Atto B9 e Atto B11

Il Sistema dei Controlli Atto B9 e Atto B11 WORKSHOP IL PUNTO SUI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA RELATIVI ALLA DIRETTIVA NITRATI, ALL UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL PACCHETTO IGIENE Il Sistema dei Controlli Atto B9 e Atto B11 Maurizio Piomponi

Dettagli

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia Piazza Mazzini, 1 - Tel 041/5139928 - Fax 041/5139938 C.F. 00662440270-30010 CAMPONOGARA (Venezia) Allegato sub lett. A) alla deliberazione di C.C. N. 57 del

Dettagli

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III) ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III) ELENCO A : CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA A PARTIRE DALL 1/1/2005 A

Dettagli

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N. 3

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N. 3 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N. 3 Sviluppo rurale, Zootecnia, Credito, Riordino e Trasformazione Fondiaria DECRETO DIRIGENTE GENERALE

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n 16920 del 28/10/2016 Proposta: DPG/2016/17750 del 28/10/2016 Struttura proponente: Oggetto:

Dettagli

Visto il Regolamento di funzionamento dell' ARPEA approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n ;

Visto il Regolamento di funzionamento dell' ARPEA approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n ; ARPEA- ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE PIEMONTE DECRETO N 11 del 26/05/2016 - Domanda Unica Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013; REGOLAMENTO

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg. delib. n. 1280 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO TIPO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

REGOLAMENTO TIPO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE TESTO DEGLI ALLEGATI DA B AD H ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 2439. ALLEGATO B ALLA DGR n. 2439 DEL 7.8.2007 REGOLAMENTO TIPO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI

Dettagli

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE. DETERMINAZIONE N. 7308/254 DEL 16 aprile 2010

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE. DETERMINAZIONE N. 7308/254 DEL 16 aprile 2010 DETERMINAZIONE N. 7308/254 DEL 16 aprile 2010 Oggetto: PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 169/2005. Misura 214 Pagamenti Agroambientali Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

LA GIUNTA REGIONALE. VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune; DGR N.584 DEL 5 DICEMBRE 2012 OGGETTO: Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 724/2008 recante disposizioni regionali

Dettagli

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III) ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III) ELENCO A : CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA A PARTIRE DALL 1/1/2005 A

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

REGOLAMENTO SUGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI REGOLAMENTO SUGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 24/05/2013 1 INDICE Art.1 Principali riferimenti normativi 3 Art.2 Definizioni 3 Art.3 Campo di applicazione.3

Dettagli

TITOLO II. Zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

TITOLO II. Zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola < p> Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. "Regolamento regionale recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione

Dettagli

TITOLO II. Zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

TITOLO II. Zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola Pagina 1 di 48 Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. "Regolamento regionale recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE Direzione generale dell Agricoltura Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze DETERMINAZIONE N. 15134/608 DEL 28 LUGLIO

Dettagli

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N.3

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N.3 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N.3 Sviluppo rurale, Zootecnia, Credito, Riordino e Trasformazione Fondiaria DECRETO DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; del 15.05.2017 Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 Misura 10, Misura 13 e Misura 15. Reg. (UE) n. 2017/807 della Commissione dell 11 maggio 2017. Proroga dei termini per la presentazione delle

Dettagli

Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l appartenenza dell Italia all Unione europea;

Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l appartenenza dell Italia all Unione europea; DECRETO 16 marzo 2005 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto

Dettagli

Unità Operativa 92 SOAT di Castiglione di Sicilia

Unità Operativa 92 SOAT di Castiglione di Sicilia Unità Operativa 92 SOAT di Castiglione di Sicilia LA CONDIZIONALITÀ IN AGRICOLTURA COME NASCE LA CONDIZIONALITÀ? Con la riforma della PAC ed il regime di pagamento unico, introdotto con il reg. CE 1782/03,

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Direzione generale dell agricoltura Servizio produzioni DETERMINAZIONE N. 12181/382 DEL 9 giug ugno 20112 Oggetto: PSR 2007-2013. 2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Misura 215 Pagamenti per il benessere degli

Dettagli

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI Allegato 10 alla deliberazione n. 67 del 24/04/13 ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI (art. 39, paragrafo 3, Reg (CE) n.

Dettagli

A.V.E.P.A. Via N. Tommaseo, Padova. FinPiemonte Via Bogino, Torino

A.V.E.P.A. Via N. Tommaseo, Padova. FinPiemonte Via Bogino, Torino AREA COORDINAMENTO Via Torino, 45 00184 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. ACIU.2007.517 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 06/07/07 All All All All All A All All AGEA Ufficio Monocratico Area Autorizzazione

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 46/10 DEL

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 46/10 DEL 46/10 3.9.2008 Oggetto: D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento

Dettagli

Dott. Carlo Cosentino. Direttiva Nitrati

Dott. Carlo Cosentino. Direttiva Nitrati Dott. Carlo Cosentino Direttiva Nitrati I cambiamenti climatici, il degrado ambientale e le soluzioni per contrastarli, raforzano la funzione strategica dell agricoltura, sostenibile e di qualità, quale

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga SOMMARIO

IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga SOMMARIO Pagina 1 di 5 L.R. 23 Novembre 2006, n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all utilizzazione agronomica degli effluenti di

Dettagli

L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN ITALIA

L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN ITALIA Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN ITALIA Dr.ssa Caterina Sollazzo Ing. Francesco Mundo Divisione I - Direzione Generale per la Qualità

Dettagli

Delibera di Giunta Regionale n. 269 del 18/03/2011

Delibera di Giunta Regionale n. 269 del 18/03/2011 REGIONE LIGURIA REPUBBLICA ITALIANA COMMISSIONE EUROPEA Delibera di Giunta Regionale n. 269 del 18/03/2011 Regolamento n. 1698/05, Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013: bando di apertura presentazione

Dettagli

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-04-2013 (punto N 15 ) Delibera N 223 del 02-04-2013 Proponente GIANNI SALVADORI DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

Dettagli

SETTORE DIRETTIVE EUROPEE NORMATIVA NAZIONALE NORMATIVA REGIONALE NOTE

SETTORE DIRETTIVE EUROPEE NORMATIVA NAZIONALE NORMATIVA REGIONALE NOTE R.D. n. 1443/27 (ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle acque termali e minerali) R.D. n. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) DIR 75/440/CEE

Dettagli

DECRETO 18 febbraio 2004

DECRETO 18 febbraio 2004 DECRETO 18 febbraio 2004 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di

Dettagli

Maria Rosaria Ingenito Assessorato regionale all Agricoltura Settore SIRCA

Maria Rosaria Ingenito Assessorato regionale all Agricoltura Settore SIRCA Maria Rosaria Ingenito Assessorato regionale all Agricoltura Settore RCA Reflui zootecnici la nuova disciplina tecnica regionale I nitrati NO3- Cosa sono i nitrati (NO3 - ) Sono una forma minerale solubile

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE 2 MARZO 2016, N. 2/R testo integrato

REGOLAMENTO REGIONALE 2 MARZO 2016, N. 2/R testo integrato REGOLAMENTO REGIONALE 2 MARZO 2016, N. 2/R testo integrato Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni

Dettagli

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 10588 13/11/2014 Identificativo Atto n. 612 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA DETERMINAZIONI IN MERITO AI TEMPI ED ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E/O AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2015, DELLA COMUNICAZIONE PER

Dettagli

Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; DECRETO N. 138/DecA/11 Oggetto: PSR 2007/2013 Misure 211 e 212: direttive per l emanazione del bando per annualità 2014 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/32 del 31.01.2014. Lo statuto

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 8418 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 04 03 2014 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2014, n. 144 Protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 140 del 31 dicembre 2015

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 140 del 31 dicembre 2015 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE Decreto n. 140 del 31 dicembre 2015 Oggetto : Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 2020 Misura 10 - Pagamenti Agro Climatici Ambientali - Sub Misura 10.01 Pagamenti per impegni Agro Climatici Ambientali Intervento

Dettagli

Presentazione della domanda e rinnovo. Entro il 15 febbraio 2014 nuova domanda o rinnovo con presentazione della comunicazione completa

Presentazione della domanda e rinnovo. Entro il 15 febbraio 2014 nuova domanda o rinnovo con presentazione della comunicazione completa Presentazione della domanda e rinnovo Entro il 15 febbraio 2014 nuova domanda o rinnovo con presentazione della comunicazione completa Aziende ammesse alla deroga anno 2012 Provincia Aziende con allevamento

Dettagli

Prot. n 455 Salerno, lì 23 Maggio 2013

Prot. n 455 Salerno, lì 23 Maggio 2013 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; DETERMINAZIONE PROT.N. 5810 REP.N. 90 Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013. Misura 214 Pagamenti Agroambientali - Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell

Dettagli

Maria Rosaria Ingenito Assessorato regionale all Agricoltura Settore SIRCA

Maria Rosaria Ingenito Assessorato regionale all Agricoltura Settore SIRCA Maria Rosaria Ingenito Assessorato regionale all Agricoltura Settore SIRCA Reflui zootecnici la nuova disciplina tecnica regionale I nitrati NO3- Cosa sono i nitrati (NO3 - ) Sono una forma minerale solubile

Dettagli

Per le colture non elencate in tabella si applicano gli apporti massimi di azoto di colture simili appartenenti alla stessa categoria.

Per le colture non elencate in tabella si applicano gli apporti massimi di azoto di colture simili appartenenti alla stessa categoria. A LLEGATO X APPORTI MASSIMI STANDARD DI AZOTO EFFICIENTE ALLE COLTURE (MAS) Il quantitativo massimo di azoto apportabile per anno alle singole colture è riportato nella tabella 1; Per il calcolo della

Dettagli

L esperienza della Regione Veneto nell utilizzo delle informazioni sui suoli nella programmazione agroambientale

L esperienza della Regione Veneto nell utilizzo delle informazioni sui suoli nella programmazione agroambientale L esperienza della Regione Veneto nell utilizzo delle informazioni sui suoli nella programmazione agroambientale Parleremo di Valutazione Ambientale Strategica del PSR 2007-2013 Definizione del rischio

Dettagli

Allegato tecnico. Allegato A

Allegato tecnico. Allegato A DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO DI CUI ALL ART. 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006, DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE DI CUI ALL ART.

Dettagli

COMUNE DI SONA REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

COMUNE DI SONA REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE REGIONE VENETO PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE (Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola) Deliberazione

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Serie Ordinaria - Mercoledì 08 aprile 2015 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Serie Ordinaria - Mercoledì 08 aprile 2015 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Anno XLV N. 087 Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1

Dettagli

INQUINAMENTO DA NITRATI

INQUINAMENTO DA NITRATI INQUINAMENTO DA NITRATI 1 QUALITA DELLE ACQUE SOTTERRANEE Il sistema acquifero della Pianura Padana rappresenta la fonte principale sia per l approvvigionamento idropotabile (>90%), sia per l agricoltura

Dettagli

La normativa vigente per la protezione degli animali negli allevamenti ai fini della condizionalità

La normativa vigente per la protezione degli animali negli allevamenti ai fini della condizionalità Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Dr. Ugo Santucci Direttore Ufficio VI Benessere animale La normativa vigente per la protezione degli animali negli

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali Decreto n. 445 del 13/04/2016 Oggetto: Reg. UE n. 1308/2013

Dettagli

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 7322 10/08/2012 Identificativo Atto n. 588 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA MODIFICA DEL DECRETO N. 6034 DEL 06 LUGLIO 2012 DETERMINAZIONI IN MERITO AI TEMPI DI PRESENTAZIONE E ALLE MODALITA DI AGGIORNAMENTO,

Dettagli

Regione Toscana Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Regione Toscana Diritti Valori Innovazione Sostenibilità Regione Toscana Diritti Valori Innovazione Sostenibilità Regione Toscana Diritti Valori Innovazione Sostenibilità Cos è la Direttiva Nitrati? È la Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa

Dettagli

Organismo Pagatore AGEA Via Torino, ROMA

Organismo Pagatore AGEA Via Torino, ROMA AREA COORDINAMENTO Via Torino, 45 00184 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2006. 563 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 02.08.2006 All All All All A All All All A.R.T.E.A. Via S. Donato

Dettagli

Attività di controllo presso le Aziende zootecniche soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale Flusso nitrati e gestione dei reflui

Attività di controllo presso le Aziende zootecniche soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale Flusso nitrati e gestione dei reflui Attività di controllo presso le Aziende zootecniche soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale Flusso nitrati e gestione dei reflui Work shop: Attività di controllo nelle aziende zootecniche soggette

Dettagli

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI NELLE ZONE VULNERABILI. Il Programma d Azione della Regione Toscana Regolamento n. 32/2006

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI NELLE ZONE VULNERABILI. Il Programma d Azione della Regione Toscana Regolamento n. 32/2006 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI NELLE ZONE VULNERABILI Il Programma d Azione della Regione Toscana Regolamento n. 32/2006 Divieto di utilizzo di Azoto nella Stagione autunno-invernale (1 dicembre-28

Dettagli

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche Obiettivo 1: Erosione del suolo Proteggere il suolo mediante misure idonee NORMA: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Decreto n. 61 del 25 gennaio 2017

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Decreto n. 61 del 25 gennaio 2017 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato Decreto n. 61 del 25 gennaio 2017 Oggetto: Reg. (CE) n. 1307/13 - Regimi

Dettagli

DELIBERAZIONE N X / 4985 Seduta del 30/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 4985 Seduta del 30/03/2016 DELIBERAZIONE N X / 4985 Seduta del 30/03/2016 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA

Dettagli

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; DECRETO N. 781/DecA/26 DEL 28.03. 03.2008 2008_ Oggetto: Disposizioni per l attuazione del PSR 2007/2013. VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; VISTA la Legge Regionale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE ********** Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22.04.2009 Pubblicato nel

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Decreto n del 21 settembre 2017

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Decreto n del 21 settembre 2017 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato Decreto n. 1169 del 21 settembre 2017 Oggetto: Reg. (CE) n. 1307/13

Dettagli

COMUNE DI MONFUMO (TREVISO) REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

COMUNE DI MONFUMO (TREVISO) REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE COMUNE DI MONFUMO (TREVISO) REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE Comune non designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola ART. 1. PREMESSE

Dettagli

GESTIONE DEI CONCIMI AZOTATI IN CEREALICOLTURA

GESTIONE DEI CONCIMI AZOTATI IN CEREALICOLTURA GESTIONE DEI CONCIMI AZOTATI IN CEREALICOLTURA Orientamenti della Pubblica Amministrazione per scelte di fertilizzazione sostenibile Giancarlo Bourlot REGIONE PIEMONTE Cosa si intende per agricoltura sostenibile?

Dettagli

Capitolo 3 Caratterizzazione delle aree protette

Capitolo 3 Caratterizzazione delle aree protette Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Bacino dello slizza Capitolo 3 I INDICE 3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE... 1 3.1. AREE PER L ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO

Dettagli

9953 31/10/2013. Identificativo Atto n. 641 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

9953 31/10/2013. Identificativo Atto n. 641 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 9953 31/10/2013 Identificativo Atto n. 641 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI FERTILIZZANTI AZOTATI PER LA STAGIONE

Dettagli

SETTORE INTERVENTI COMUNITARI PER LA PESCA.FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE OPERATORI RURALI.INCREMENTO IPPICO.

SETTORE INTERVENTI COMUNITARI PER LA PESCA.FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE OPERATORI RURALI.INCREMENTO IPPICO. REGIONE TOSCANA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE SETTORE INTERVENTI COMUNITARI PER LA PESCA.FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE OPERATORI RURALI.INCREMENTO IPPICO. Il Dirigente Responsabile:

Dettagli

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N. 8 AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI SETTORE N. 10 PSR 14/20 Sviluppo aree rurali, Prevenzione calamità, Sistema irriguo DECRETO DIRIGENTE GENERALE (assunto

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 DELIBERAZIONE 8 ottobre 2003, n. 171

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 DELIBERAZIONE 8 ottobre 2003, n. 171 DELIBERAZIONE 8 ottobre 2003, n. 171 Articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall inquinamento. Individuazione delle aree sensibili del bacino regionale

Dettagli

Parte seconda - N. 41 Euro 2,46. Anno marzo 2008 N. 52

Parte seconda - N. 41 Euro 2,46. Anno marzo 2008 N. 52 Parte seconda - N. 41 Euro 2,46 Anno 39 31 marzo 2008 N. 52 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 4 marzo 2008, n. 2184 Circolare esplicativa Attuazione del Programma

Dettagli

Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole U.O. Supporto alla gestione sostenibile delle aziende zootecniche e ittiche

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA. I Segretari Daniela Lastri Gian Luca Lazzeri

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA. I Segretari Daniela Lastri Gian Luca Lazzeri 8.8.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA con la maggioranza prevista dall articolo 26 dello Statuto. DELIBERAZIONE 24 luglio 2012, n. 63 Il Presidente

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 marzo 2014. Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l analisi dei campioni prelevati durante i controlli

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 13 dicembre 2004 Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola

Dettagli

Allegato 4 NORME TECNICHE AGRONOMICHE PER LE PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE DELLA REGIONE TOSCANA

Allegato 4 NORME TECNICHE AGRONOMICHE PER LE PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE DELLA REGIONE TOSCANA Allegato 4 NORME TECNICHE AGRONOMICHE PER LE PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE DELLA REGIONE TOSCANA (Regolamento CE 1257/1999 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Misura 6 azione 6.2 Agricoltura integrata

Dettagli

Autorizzazione Integrata Ambientale - ALLEVAMENTI INTENSIVI - Pescara, 24 novembre 2016

Autorizzazione Integrata Ambientale - ALLEVAMENTI INTENSIVI - Pescara, 24 novembre 2016 Autorizzazione Integrata Ambientale - - Pescara, 24 novembre 2016 CODICE IPPC 6.6 ALLEVAMENTI PERCHE GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI? Secondo la Direttiva europea IED relativa alle emissioni industriali "Lo

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE DI PONZANO VENETO Provincia di Treviso R E G O L A M E N T O PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE. Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 39

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Anno XLV Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 43 del 29.10.2014 Supplemento n. 121 mercoledì, 29 ottobre 2014 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità

Dettagli

Le superfici agricole e le pratiche locali tradizionali: fra l eleggibilità e gli impegni di mantenimento. Paulilatino, 7 Maggio 2015

Le superfici agricole e le pratiche locali tradizionali: fra l eleggibilità e gli impegni di mantenimento. Paulilatino, 7 Maggio 2015 Le superfici agricole e le pratiche locali tradizionali: fra l eleggibilità e gli impegni di mantenimento Paulilatino, 7 Maggio 015 Superficie agricola "Superficie agricola": qualsiasi superficie occupata

Dettagli

Criteri e norme tecniche per l utilizzazione agronomica degli effluenti d allevamento. U.O. Agroambiente - Arborea Alberto Manca

Criteri e norme tecniche per l utilizzazione agronomica degli effluenti d allevamento. U.O. Agroambiente - Arborea Alberto Manca Criteri e norme tecniche per l utilizzazione agronomica degli effluenti d allevamento U.O. Agroambiente - Arborea Alberto Manca RIFERIMENTI NORMATIVI Direttiva 91/676/CEE e, più in generale, la Dir. 2000/60/CE

Dettagli

Deliberazione n. 583 del 2 agosto 2010

Deliberazione n. 583 del 2 agosto 2010 A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore 01 - Deliberazione n. 583 del 2 agosto 2010 DGR n. 120/07: "Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina

Dettagli

AV V I S O P U B B L I C O P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 14 2020

AV V I S O P U B B L I C O P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 14 2020 AV V I S O P U B B L I C O P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 14 2020 Misura 10 - Pagamenti Agro Climatici Ambientali - Sub Misura 10.01 Pagamenti

Dettagli

Metodologia per la stima dei carichi di azoto (N) di origine agricola della Regione Veneto

Metodologia per la stima dei carichi di azoto (N) di origine agricola della Regione Veneto Metodologia per la stima dei carichi di azoto (N) di origine agricola della Regione Veneto La stima dei carichi azotati di origine agricola derivanti dagli apporti delle concimazioni organiche e minerali

Dettagli

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR. DETERMINAZIONE. Estensore BRONCHINI GUIDO

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR. DETERMINAZIONE. Estensore BRONCHINI GUIDO REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR. DETERMINAZIONE N. G04210 del 27/04/2016 Proposta n. 5856 del 26/04/2016

Dettagli

Regolamento per l utilizzo agronomico di letami, liquami, digestato, compost e fanghi

Regolamento per l utilizzo agronomico di letami, liquami, digestato, compost e fanghi Comune di Gazzuolo Regolamento per l utilizzo agronomico di letami, liquami, digestato, compost e fanghi Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2016. Art.1 Ambito di applicazione

Dettagli

Regione Umbria Giunta Regionale

Regione Umbria Giunta Regionale Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI Servizio Agricoltura sostenibile e gestione procedure P.S.R. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Dettagli

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n

Dettagli