REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

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1 SERVIZIO TRIBUTI - Piazzale Marconi, 1 - Novellara COMUNE DI NOVELLARA (Provincia di Reggio nell'emilia) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 46 del 24/07/2014

2 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani Art. 4 Presupposto per l applicazione del tributo Art. 5 Soggetto attivo Art. 6 Soggetti passivi Art. 7 Locali ed aree oggetto del tributo Art. 8 - Esclusioni dal tributo Art. 9 - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali Art. 10 Riduzioni ed esenzioni Art. 11 Agevolazioni Art. 12 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni Art Categorie di utenza Art. 14 Scuole Statali Art. 15 Tariffe del tributo Art. 16 Tributo Provinciale Art. 17 Riscossione Art. 18 Dichiarazioni Art. 19 Tributo giornaliero Art Rimborsi e compensazione Art. 21 Attività di controllo e sanzioni Art Dilazione del pagamento Art Riscossione coattiva Art Entrata in vigore del regolamento Allegato A

3 Art. 1 Oggetto del regolamento 1) Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà prevista dall articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa l applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni. 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti. 3) La gestione dei rifiuti nel Comune di Novellara è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio. Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull intero territorio comunale. 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4 Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore. 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili. 5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il triplo del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all allegato A. Art. 4 Presupposto per l applicazione del tributo 1) Presupposto per l applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell area dove vi è presenza di persone fisiche. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di un area si realizza con l attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell acqua, del gas o dell energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finchè queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Art. 5 Soggetto attivo Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o proporzionalmente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della proporzione si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

5 Art. 6 Soggetti passivi 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o persona giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo: a) Per le utenze domestiche, in solido, l intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 18 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori; b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci. 3) Per le parti comuni condominiali di cui all articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 4) L amministratore del condominio o il proprietario dell immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. 5) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. 6) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonchè di quelle utilizzate in forma esclusiva. Art. 7 Locali ed aree oggetto del tributo 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale; b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche; c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell anno; d) tettoie, balconi, terrazze, dancing, campeggi, cinema all aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche; e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

6 2) Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all 80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile. 3) La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta. 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche. 5) Per le aree di cui alla lettera C del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale. 6) Ai fini dell applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo art. 16, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. Art. 8 Esclusioni dal tributo. 1 - Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: Locali: Locali inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività; centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all essicazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana; vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5; di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

7 fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici; balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all art. 7; locali comuni condominiali di cui all'art del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ; locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali Aree: impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate; in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire. adibite all accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti; le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani; zone in cui si svolge l attività agonistica degli impianti sportivi; aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 2 - Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private: a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all allegato A del presente regolamento. 3 - Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all accesso e all uscita dei veicoli dall area di servizio e dal lavaggio; b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per il locali adibiti a magazzini e uffici, nonchè l area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione. 4 - Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l intero anno solare. 5 - Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato

8 per l intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione. Art. 9 Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali 1 - Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate: ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%; strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%; lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%; officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%; elettrauto: 65%; caseifici e cantine vinicole: 55%; macellerie e pescherie: 75%; autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%; officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%; tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%; laboratori fotografici o eliografici: 75%; produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%; lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%; 2 - Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l attività ad essa più similare sotto l aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 3 - Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all esercizio dell attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell area dove vi è presenza di persone fisiche. 4 - La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER; b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. Art Riduzioni ed esenzioni

9 1) Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti di natura stradale sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, anche di solo indifferenziato, superi i 1000 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. 2) L interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione. 3) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell anno successivo, di apposita dichiarazione all ente gestore del servizio, che potrà verificare l effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. 4) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali per un periodo complessivo nel corso dell anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l esercizio dell attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione, pari al 30%, rapportato al periodo di conduzione e risultante dall atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio. 5) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. 6) Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non né possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell immobile medesimo, è prevista l applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (euro/mq) prevista per un componente, qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l effettivo e permanente stato di non occupazione. Tale riduzione si applica anche nel caso di utenza domestica residente in cui il numero di occupanti sia uguale a zero per effetto delle dichiarazioni di cui all art. 13 comma 2 lettera a). Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l attività di recupero, entro il 31 gennaio dell anno successivo, comprovi di aver avviato al recupero medesimo sostenendo delle spese. A questo proposito è stabilito che: a) La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. b) La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 40% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. 7) E concessa un ulteriore riduzione per le utenze non domestiche, a consuntivo, in proporzione alla quantità di rifiuti da imballaggi che possono dare luogo alle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti che il produttore dimostri di aver conferito nell anno di riferimento al servizio pubblico, mediante specifica attestazione rilasciata dal gestore del servizio. A tal proposito è stabilito che: a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 30% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità attestata dal gestore, rapportata alla quantità complessiva calcolata in base ai coefficienti di produzione per la specifica categoria e alla metratura dell utenza;

10 b) la riduzione deve essere richiesta annualmente dall interessato, compilando l apposito modulo, entro il 31 gennaio dell anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso 8) la riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell eccedenza pagata o la compensazione all atto di successivi pagamenti;per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l autorizzazione all attività limitata nell anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l attività è esclusa. 9) Limitatamente all anno 2014, il termine di presentazione della richiesta di riduzione è entro il 31/10/2014. Art Agevolazioni 1) Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. 2) Il tributo è ridotto del 10%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa nei casi in cui sia attivato il servizio di gestione dei rifiuti porta a porta ibrido ma la distanza dal punto più vicino di raccolta stradale di carta, plastica o vetro, superi i 1000 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. 3) E facoltà del Comune istituire, con apposito atto della giunta comunale, un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo. 4) Il termine di presentazione della richiesta di agevolazione è entro il 31 ottobre di ogni anno. Art. 12 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto Art. 13 Categorie di utenza 1) - Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell utenza fra domestica e non domestica, intendendosi: a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione; b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi. 2) - Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall anagrafe del Comune. Il numero dei

11 componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi: documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero; attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza; Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti. Nel caso in cui l abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico (quali ad esempio badanti e colf), questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l alloggio. b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 3) - La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4) - Nel caso di più attività svolte nell ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall una o dall altra, la tariffa si applica con riferimento all attività prevalente. 5) - La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l esercizio dell attività stessa presentano diversa destinazione d uso. Art. 14 Scuole statali 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n ) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti. Art Tariffe del tributo 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera. 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

12 a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione. 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata: a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n ) - La tariffa per le utenze non domestiche è determinata: a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, del D.P.R 27 aprile 1999, n ) - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all adozione della delibera tariffaria. 6) - Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d ambito competente, dei costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate. 7) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall art. 4 del DPR 27/04/1999 n. 158, a favore delle utenze domestiche. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore. Art. 16 Tributo Provinciale 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n ) - Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

13 Art. 17 Riscossione Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente, di cui all articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: a) 30 settembre: è liquidato l eventuale saldo, positivo o negativo, dell anno precedente e l acconto relativo al periodo gennaio giugno; b) 31 marzo: è liquidato saldo ed eventuale conguaglio relativo all anno precedente. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua e non alle singole rate, salvo quanto previsto all art. 19, se la singola rate è d importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Art. 18 Dichiarazioni I soggetti individuati all articolo 6 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla TARI, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui: a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo; b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate All atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell evento dichiarato. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno. L applicazione delle percentuali di riduzione di cui all art. 9 nonché l esenzione di superfici determinate ai sensi dell art. 4 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.

14 E facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio. L applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell art. 10 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell anno precedente, nonchè l indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell eccedenza pagata o la compensazione all atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell esenzione deve presentare documentazione attestante l attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico). L agevolazione prevista al comma 1 dell art. 11 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente: a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività; b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica; c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l accesso alle agevolazioni tariffarie; Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare. Per le superfici già soggette al TARES e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo. Art. 19 Tributo giornaliero Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%. L obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di. 2,50. Art. 20 Rimborsi e compensazione La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell interessato di provare l insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

15 Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. Non si rimborsano le somme inferiori ad.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all art. 19 non si rimborsano le somme inferiori ad. 2,50. Art. 21 Attività di controllo e sanzioni L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell importo non versato o tardivamente versato. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

16 Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento. Per incentivare l attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertare a titolo definivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che partecipate a tale attività. Art Dilazione del pagamento Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro ,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. La rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. In caso di mancato pagamento di una rata: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato. Art. 23 Riscossione coattiva La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

17 Art Entrata in vigore del regolamento Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

18 ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani- Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze: rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; imballaggi primari; imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e simil - pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; accessori per l informatica. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private: 30

19 i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani; la spazzatura; indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'àmbito delle strutture sanitarie; i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

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