I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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1 I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00245 dell , così composto: PRESENTE ASSENTE POMPILI Massimo PRESIDENTE X CONTI Flavio VICE PRESIDENTE X IACOBUCCI Marco CONSIGLIERE X nella seduta N. 1 del giorno con il voto FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO POMPILI Massimo X CONTI Flavio X IACOBUCCI Marco X con l assistenza del Segretario Generale, Cons. Sergio Basile, ha adottato la seguente: DELIBERAZIONE N. 1 OGGETTO: TRANSAZIONE CON LA FONDAZIONE SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR RELATIVAMENTE AL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEGLI ISMA DENOMINATO PALAZZO RIVALDI : SOTTOSCRIZIONE ACCORDO. Premesso: - che gli ISMA, in forza del contratto sottoscritto in data 21 dicembre 1990, hanno concesso in locazione alla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor il complesso immobiliare di proprietà composto da un edificio principale denominato Palazzo Rivaldi e da alcune dipendenze site in Roma, Via del Colosseo n. 44/59/60/61 e Via del Tempio della Pace n. 18, nonché da un alloggio di servizio sito in Via del Colosseo n. 42/43; - che sin dal mese di aprile 1996 la stessa Fondazione non ha provveduto a corrispondere agli ISMA i corrispettivi dei canoni di locazione derivanti dal predetto contratto, situazione per la quale gli ISMA hanno ottenuto e notificato alla Fondazione in parola n. 2 Decreti Ingiuntivi, rubricati, rispettivamente, sub. n /98 (RG /98) e sub. n. 3308/99 (RG /99); - che la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor ha proposto un opposizione a precetto (R.G. n /08), basato sul Decreto Ingiuntivo n /98, definita con sentenza n /08 e con il rigetto dell opposizione della stessa Fondazione, e un opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3308/99, definita con sentenza n /07, che ha rigettato l opposizione della Fondazione in parola; - che tra gli ISMA e la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor era inoltre pendente, alla data di presentazione della dichiarazione di credito, un giudizio presso la Corte di Cassazione (R.G. n /2008), avente ad oggetto l impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3842/2007, che ha accolto le eccezioni formulate dall Ente, annullando il Lodo ottenuto dalla
2 Fondazione in danno degli ISMA, su questioni connesse a quelle decise con i giudizi di opposizione conclusi con sentenze favorevoli agli ISMA stessi; - che in data 12 maggio 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Fallimenti, ha omologato la domanda di Concordato Preventivo e ha disposto la messa in Liquidazione della Fondazione; - che gli ISMA, in forza dei Decreti Ingiuntivi, ormai passati in giudicato, hanno provveduto a precisare alla Fondazione la propria dichiarazione di credito e, nello specifico, hanno comunicato di essere creditori della Fondazione per l importo complessivo di Euro ,60; - che, nell ambito del concordato preventivo della Fondazione, i Commissari Giudiziali, in seguito alla sopra citata dichiarazione di credito, hanno iscritto gli ISMA nell elenco dei creditori ammessi al voto ; - che, tuttavia, nella fase della liquidazione i Liquidatori hanno escluso il credito degli ISMA dal primo e secondo e terzo piano di riparto, in quanto risultava pendente, innanzi alla Corte di Cassazione, il procedimento di impugnazione della sentenza n. 3842/07 della Corte di Appello di Roma avente ad oggetto l impugnazione del lodo arbitrale emesso in data su questioni che la Fondazione ritiene connesse alla debenza delle somme portate dai Decreti Ingiuntivi; - che la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, nel corso della lunga negoziazione intervenuta con gli ISMA per una possibile risoluzione stragiudiziale della insorgente controversia, ha formalmente eccepito che il diritto di credito derivante dal Decreto Ingiuntivo n /98 sarebbe prescritto e in contrasto con altro giudicato successivo, eccezione, quest ultima, contestata dagli ISMA in quanto ritenuta priva di fondamento; - che la Fondazione de qua, inoltre, con comunicazione dell aprile 2015, ha ribadito la propria pretesa economica nei confronti degli ISMA per oltre 1,9 milioni di Euro a titolo di risarcimento danni e ha comunicato la propria intenzione di iniziare un giudizio di cognizione ordinaria per ottenere dagli stessi ISMA l importo in questione, pretesa, quest ultima, analogamente contestata dall Ente perché ritenuta priva di fondamento; - che la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, ha emesso sentenza conclusiva del giudizio R.G /2008, promosso per l impugnazione della sentenza n. 3842/07 della Corte di Appello di Roma avente ad oggetto l impugnazione del lodo arbitrale emesso in data 27 luglio 2000 tra le parti, decidendo per l accoglimento delle domande degli ISMA e il rigetto delle domande della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, oltre alla liquidazione delle spese legali in favore degli ISMA; - che, alla luce di tale ultima suprema determinazione, sia gli ISMA sia la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor hanno manifestato la volontà e la disponibilità a definire in via transattiva la controversia in argomento e, in generale, a definire ogni controversia pendente o potenziale, senza che questo comporti riconoscimento alcuno delle avverse pretese; - che, dopo lunghe trattative intercorse tra i legali incaricati dalle parti volte ad una transazione tombale dell annoso contenzioso, si è recentemente addivenuti ad un accordo che, qualora sottoscritto, prevedrà il riconoscimento, da parte della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, di un credito nei confronti degli ISMA pari a ,00 Euro (da falcidiare per la pendenza della procedura concordataria), la transazione di ogni pretesa (presente o futura) di dare e avere tra le parti e altre significative condizioni meglio dettagliate nello stesso documento; - che l accettazione di tale accordo comporterà, tra l altro, un pagamento immediato da parte della stessa Fondazione, in favore degli ISMA, di circa Euro ,00;
3 - che la convenienza alla definizione della ipotesi transattiva tombale con l accettazione da parte degli ISMA della somma di Euro ,00 (oggetto comunque di falcidia) è stata illustrata e dettagliatamente motivata dal parere trasmesso dal Legale dell Ente incarico con mail in data 29 dicembre 2015, unitamente al testo dell eventuale atto transattivo; - che è pertanto interesse dell Ente procedere alla sottoscrizione di detto atto transattivo, come anche valutato positivamente dal legale incaricato nel merito dagli ISMA, tenuto conto dello stato attuale dei fatti, realisticamente di non facile diversa definizione se non traducendosi in un appesantimento delle procedure giudiziali di incerto esito; - che, quindi, nell interesse degli ISMA si ritiene opportuno procedere ad una transazione tombale con la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor relativamente al complesso immobiliare di proprietà degli ISMA denominato Palazzo Rivaldi, dando mandato al Presidente dell Ente di sottoscrivere il relativo accordo, allegato al presente dispositivo formandone parte integrante e sostanziale, ivi compresi qualsiasi altro atto o documentazione finalizzati alla sua definizione; - tutto ciò premesso, - all unanimità: DELIBERA - di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto richiamato in narrativa; - di procedere, per le motivazioni dettagliatamente delineate in premessa, alla sottoscrizione di un Accordo con la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor volta alla transazione tombale del contenzioso instauratosi relativamente alla locazione del complesso immobiliare di proprietà degli ISMA denominato Palazzo Rivaldi ; - di dare pertanto mandato al Presidente di sottoscrivere l Accordo de quo, la cui versione in bozza elaborata dal Legale dell Ente e condivisa dai Liquidatori della Fondazione, viene allegata al presente dispositivo, formandone parte integrante e sostanziale. Roma, F.TO Il Presidente Massimo Pompili F.TO Il Consigliere Flavio Conti F.TO Il Consigliere Marco Iacobucci F.TO Il Segretario Generale Sergio Basile F.TO L Istruttore Amministrativo Angela Petrella con le funzioni di Segretario Verbalizzante
4 ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Spett.le Fondazione Monte Tabor in Liquidazione e in Concordato Preventivo Via Olgettina, n. 60, 20132, Milano (MI) C.a. Gent.le Sig. Avv. Tommaso Lang Raccomandata a.r. anticipata via Oggetto: Proposta di accordo transattivo Egregi Signori, facciamo seguito ai colloqui sin qui intercorsi, per proporvi quanto segue: * * * TRANSAZIONE Articolo 1 - Parti 1.1 Il presente accordo transattivo ( Transazione ), è concluso tra: -Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (IPAB) Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA), con sede in Roma, Via della Guglia, n. 69/b, C.F. n ( ISMA ), in persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. Massimo Pompili - da una parte - -Fondazione Monte Tabor in Liquidazione e in Concordato Preventivo con sede legale in Milano, Via Olgettina, n. 60, C.F. n , (la Fondazione ), in persona dei Commissari Liquidatori, Prof. Avv. Emanuele Rimini, Dott. Claudio Macchi, Dott. Francesco Perrini - dall altra parte - Articolo 2 - Premesse 2.1 in data , la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (da ora la Fondazione ) sottoscriveva con ISMA un contratto di locazione; 2.2 in forza del suddetto contratto, ISMA concedeva in locazione alla Fondazione il complesso immobiliare composto da un edificio principale denominato Palazzo Rivaldi e da alcune dipendenze site in Roma, Via del Colosseo n. 44/59/60/61 e Via del Tempio della Pace n. 18, nonché da un alloggio di servizio sito in Via del Colosseo n. 42/43; 2.3 poiché, sin dal mese di Aprile 1996, Fondazione non procedeva a corrispondere a ISMA i corrispettivi dei canoni di locazione derivanti dal predetto contratto, ISMA otteneva e notificava alla Fondazione n. 2 decreti ingiuntivi (di seguito, i Decreti Ingiuntivi ) rubricati, rispettivamente, sub. N /98 (RG /98) e sub. N. 3308/99 (RG /99). Fondazione ha proposto:
5 - un opposizione a precetto (R.G. n /08), basato sul decreto ingiuntivo 15933/98 definita con sentenza n /08 e con il rigetto dell opposizione di Fondazione; - un opposizione al decreto ingiuntivo n. 3308/99, definita con sentenza n /07, che ha rigettato l opposizione di Fondazione. Tra le Parti, inoltre, era pendente, alla data di presentazione della dichiarazione di credito, un giudizio presso la Corte di Cassazione (RG 21679/2008), avente ad oggetto l impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n 3842/2007 (che ha accolto le eccezioni formulate da Isma, annullando il Lodo ottenuto dalla Fondazione in danno dell Isma, su questioni parzialmente analoghe a quelle decise con i giudizi di opposizione conclusi con sentenze favorevoli ad Isma). 2.4 in data 12 maggio 2012, con decreto del G.D. Dott. Filippo Lamanna, il Tribunale di Milano, Sezione Fallimenti, ha omologato la domanda di Concordato Preventivo e ha disposto la messa in Liquidazione della Fondazione; 2.5 ISMA, in forza dei Decreti Ingiuntivi, ormai passati in giudicato, provvedeva a precisare alla Fondazione la propria dichiarazione di credito e, nello specifico comunicava di essere creditrice della Fondazione per l importo complessivo di Euro ,60; 2.6 nell ambito del concordato preventivo della Fondazione, i Commissari Giudiziali, Dott. Rolando Brambilla, Avv. Salvatore Sanzo, Dott. Luigi Giovanni Saporito, in seguito alla sopra citata dichiarazione di credito, iscrivevano ISMA nell elenco dei creditori ammessi al piano di riparto ; 2.7 nella fase della liquidazione, i liquidatori, Avv. Emanuele Rimini, Dott. Claudio Macchi, Dott. Francesco Perrini, procedevano tuttavia ad escludere il credito di ISMA dal primo e secondo piano di riparto, in quanto: - risultava pendente, innanzi alla Corte di Cassazione, il procedimento di impugnazione della sentenza n. 3842/07 della Corte di Appello di Roma avente ad oggetto l impugnazione del lodo arbitrale emesso in data su questioni che la Fondazione ritiene connesse alla debenza delle somme portate dai Decreti Ingiuntivi Nel corso dei contatti successivi tra ISMA e Fondazione, quest ultima ha formalmente eccepito che il diritto di credito derivante dal Decreto Ingiuntivo n /98 sarebbe prescritto e in contrasto con altro giudicato successivo. Eccezione, questa, contestata da ISMA, in quanto ritenuta priva di fondamento. Fondazione, inoltre, con comunicazione dell aprile 2015, ha ribadito la propria pretesa economica nei confronti di ISMA per oltre 1,9 milioni di Euro a titolo di risarcimento danni e ha comunicato la propria intenzione di iniziare un giudizio di cognizione ordinaria per ottenere da ISMA l importo in questione. ISMA ha contestato anche questa pretesa, ritenendola priva di fondamento La Suprema Corte di Cassazione, I Sezione civile, ha emesso sentenza conclusiva del giudizio R.G /2008, promosso per l impugnazione della sentenza n. 3842/07 della Corte di Appello di Roma avente ad oggetto l impugnazione del lodo arbitrale emesso in data tra le parti. La Corte ha deciso per l accoglimento delle domande di ISMA e il rigetto delle domande di Fondazione, oltre alla liquidazione delle spese legali in favore di ISMA Entrambe le parti hanno manifestato la volontà e disponibilità a definire in via transattiva la controversia esposta sopra e in generale a definire, tra loro, ogni controversia pendente o potenziale, senza che questo comporti riconoscimento alcuno delle avverse pretese Con istanza n. XXX del XXX, i Liquidatori hanno chiesto ai Componenti del Comitato dei Creditori di Fondazione di esprimere il loro consenso alla definizione in via transattiva della controversia insorgente e delle posizioni pendenti tra Fondazione e ISMA. In data XXXX, i Commissari giudiziali esprimevano parere favorevole alla predetta istanza, che quindi veniva trasmessa al Comitato dei Creditori i quali, all'unanimità, autorizzavano i liquidatori a definire il contenzioso e tutte le posizioni pendenti alle condizioni indicate oltre. In data XXX, il Giudice Delegato apponeva il proprio visto all'istanza corredata di tutti i pareri favorevoli.
6 Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. Articolo 3 - Pattuizioni 3.1 Efficacia delle Premesse Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Transazione. 3.2 Oggetto della Transazione La Fondazione riconosce che il credito di ISMA nei confronti di Fondazione ammonta ad Euro ,00 (di seguito, il Credito ) e si impegna quindi ad ammettere integralmente il Credito nella procedura concordataria, corrispondendo immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla firma del presente accordo, un primo acconto per l ammontare di Euro ,00, quale somma dei tre riparti ad oggi effettuati, impegnandosi altresì ad includere ISMA nei prossimi riparti e nella liquidazione finale, e quindi a pagare il dovuto che risulterà da detti riparti Resta inteso tra le Parti che, con la firma del presente accordo, Fondazione riconosce di non vantare alcuna pretesa, né diritto di credito, anche di natura risarcitoria, nei confronti di ISMA a qualsiasi titolo o ragione, ivi inclusi eventuali crediti derivanti dai canoni di locazione pagati dalla Fondazione a ISMA e contestati, in passato, da Fondazione (ci si riferisce, a mero titolo esemplificativo, alla locazione di palazzo Rivaldi, in relazione all importo di Euro ,26) Con la sottoscrizione del presente accordo ISMA parimenti riconosce di non vantare alcuna pretesa, né diritto di credito nei confronti di Fondazione, diverso dal Credito Fondazione si impegna a corrispondere l importo della tassa di registrazione della sentenza della Corte di Cassazione resa nel procedimento R.G. n /2008 quando essa sarà liquidata dal competente ufficio. Articolo 4 - Foro esclusivo Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, risoluzione o efficacia del presente Accordo Transattivo, nonché di sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano. * * * Qualora intendiate accettare la suestesa proposta di accordo transattivo, vorrete ritrasmetterci una copia di questa lettera debitamente sottoscritta, a margine ed in calce, in segno di Vostra integrale ed incondizionata accettazione. Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA), Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (IPAB) Fondazione Monte Tabor in Liquidazione e in Concordato Preventivo
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