COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO
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- Alice Poletti
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1 ESTRATTO COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 OGGETTO: REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). MODIFICA. L anno duemiladieci addì diciannove del mese di febbraio alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori: N. Cognome e nome Presente Assente 1. GAGLIARDI Claudio Sindaco X 2. AIRES Emiliano Consigliere X 3. VALLERO Stefano Consigliere X 4. FASSINO Marco Consigliere X 6. AGAGLIATI Emilio Consigliere X 7. VALFRE Marina Consigliere X 8. GIORDANA Aldo Consigliere X 9. VIGNOLINI Romano Consigliere X 10. TORBAZZI Giancarlo Consigliere X 11. GENOVA Fernando Consigliere X 12. MENARDO Giovanni Consigliere X 13. BRUNO Stefano Consigliere X 14. ROSSO Giorgio Consigliere X 15. GRAVINESE Claudio Consigliere X 16. CASTELLO Antonio Consigliere X 17. ROMEO Enzo Consigliere X 18. VIRANO Virgilio Consigliere X 19. SCAFIDI Rosario Consigliere X 20. LA ROSA Barbara Consigliere X 21. BLANDINO Roberto Consigliere X Assume la presidenza Il Signor GAGLIARDI Claudio nella sua qualità di Sindaco Assiste il Segretario Generale: LAURIA Laura. Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza dichiara aperta la seduta.
2 Il Presidente mette in trattazione l argomento in oggetto la cui proposta è del seguente tenore ed invita l Assessore Rosso Giorgio a relazionare sull argomento: Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE - con propria deliberazione n. 12 in data 27 febbraio 2007 venne approvato il Regolamento per l applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.); - con proprie deliberazioni n. 46 del 27/9/2007, n. 14 del 20/03/2008 e n. 20 del 6/4/2009 è stato modificato e riapprovato il sopraccitato Regolamento; - l art. 5 del citato Regolamento prescrive che per ragioni di equità, l applicazione dell I.S.E.E. per l ottenimento di prestazioni agevolate, servizi e agevolazioni economiche varie, è ammessa esclusivamente nel caso in cui il richiedente o un componente del nucleo familiare, come definito dall art. 4: - sia proprietario esclusivamente dell abitazione principale e relativo box di appartenenza di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e non deve essere proprietario di altri immobili anche in quota, o usufruttuario e non deve essere proprietario o usufruttuario di altri immobili per una quota di valore catastale superiore a ; - non sia proprietario di un autovettura di cilindrata superiore a cc. e immatricolata negli ultimi 5 anni o di n camper; Preso atto delle problematiche risultanti dal monitoraggio effettuato, così come stabilito nella predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/09/2007 di modifica al presente Regolamento, sulle casistiche presentatesi in sede di prima applicazione dello stesso; Ritenuto pertanto opportuno venire incontro alle esigenze di tali utenti e quindi concedere loro le agevolazioni economiche previste e di modificare l art. 5 comma 1 nel modo seguente: Art. 5 Requisiti di accesso alle agevolazioni economiche 1. Per ragioni di equità, l applicazione dell ISEE per l ottenimento di prestazioni sociali agevolate, servizi e agevolazioni economiche varie, è ammessa esclusivamente nel caso in cui il richiedente o un componente del nucleo familiare, come definito dall art. 4 del presente regolamento: - sia proprietario esclusivamente dell abitazione principale e relativo box di appartenenza di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e non deve essere proprietario o usufruttuario di altri immobili per una quota di valore catastale superiore a ; - non sia proprietario di un autovettura di cilindrata superiore a cc. alimentata a benzina e a cc. alimentata a diesel, immatricolata negli ultimi 5 anni, o di un camper. 2. Il requisito di non essere proprietario di un autovettura di cilindrata superiore a cc. o cc. e immatricolata negli ultimi 5 anni non si applica ai nuclei familiari composti da genitore/genitori e tre o più figli che utilizzano contemporaneamente i servizi e nel caso di certificazione relativa alla presenza di patologie mediche riferite a componenti del nucleo familiare tali da dover prevedere l utilizzo di un mezzo attrezzato. Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
3 Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi responsabili; DELIBERA 1. Di apportare le seguenti modifiche all art. 5 al Regolamento di applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 febbraio 2007, e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 27/09/2007, n. 14 del 20/03/2008 e n. 20 del 6/4/2009: Art. 5 Requisiti di accesso alle agevolazioni economiche 1. Per ragioni di equità, l applicazione dell ISEE per l ottenimento di prestazioni sociali agevolate, servizi e agevolazioni economiche varie, è ammessa esclusivamente nel caso in cui il richiedente o un componente del nucleo familiare, come definito dall art. 4 del presente regolamento: - sia proprietario esclusivamente dell abitazione principale e relativo box di appartenenza di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e non deve essere proprietario o usufruttuario di altri immobili per una quota di valore catastale superiore a ; - non sia proprietario di un autovettura di cilindrata superiore a cc. alimentata a benzina e a cc. alimentata a diesel, immatricolata negli ultimi 5 anni, o di un camper. 2. Il requisito di non essere proprietario di un autovettura di cilindrata superiore a cc. o cc. e immatricolata negli ultimi 5 anni non si applica ai nuclei familiari composti da genitore/genitori e tre o più figli che utilizzano contemporaneamente i servizi e nel caso di certificazione relativa alla presenza di patologie mediche riferite a componenti del nucleo familiare tali da dover prevedere l utilizzo di un mezzo attrezzato. 2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento in oggetto così come allegato alla presente deliberazione, integrato con le modifiche sopra descritte. 3. Di dare un ulteriore mandato alla Giunta Comunale di monitorare l applicazione del Regolamento e di proporre altre eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie. 4. Di dare atto che la modifica in oggetto non influirà sull ordine di accesso ai servizi già definito dagli uffici sulla base della data di presentazione delle domande.
4 Il Presidente, al termine della relazione dell Assessore Rosso Giorgio, invita gli astanti alla discussione. Tutti gli interventi verranno successivamente allegati così come trascritti dai nastri di registrazione. Successivamente, il Presidente, pone ai voti la proposta. Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato: Presenti n.20 Votanti n.20 Voti contrari n.7 (gruppo cons. Insieme per Pianezza: Gravinese-Castello-Virano-Scafidi- La Rosa Blandino; gruppo cons.indip.pianezzesi:giordana) Voti a favore n.13 (gruppo cons. Unione per Pianezza: Gagliardi-Aires-Vallero-Fassino- Agagliati-Valfrè-Vignolini-Torbazzi- Genova-Murialdo-Menardo-Bruno-Rosso) Pertanto, a maggioranza, la proposta è approvata. = = =
5 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). ART. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina l attribuzione di vantaggi economici ai richiedenti di prestazioni sociali agevolate nonché, ove previsto dai rispettivi regolamenti, per l applicazione di agevolazioni sul pagamento di tasse, imposte e tariffe comunali, al fine di concorrere all eliminazione di situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno e di emarginazione. 2. Il presente Regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica del richiedente al fine di stabilire l accesso a determinati interventi ed i criteri relativi alle tariffe dei servizi sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate e di determinare le modalità di accesso alle agevolazioni sul pagamento di tasse, imposte e tariffe comunali. ART. 2 Servizi disciplinati e destinatari 1. Allo scopo di consentire al cittadino residente di disporre di prestazioni che ne facilitino l integrazione sociale, il Comune di Pianezza eroga, tra gli altri, gli interventi e i servizi a domanda individuale, qui elencati a titolo indicativo, in riferimento ai quali la tariffa a carico dell utente è collegata alla situazione economica del suo nucleo familiare,così come definita dal presente Regolamento: - refezione scolastica; - trasporto scolastico; - pre e/o post scuola; - scuola dell infanzia estiva; - asilo nido; - contributo per frequenza asili nido privati; - contributo per frequenza centri estivi; - eventuali altri servizi o agevolazioni che potranno essere successivamente individuati. 2. I servizi sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno. 3. L accesso è regolato da una espressa domanda dell utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche del richiedente, il quale è tenuto a contribuire al costo dei servizi stessi mediante il pagamento di una tariffa secondo un criterio di capacità economica. ART. 3 Tasse, Imposte e Tariffe disciplinate e destinatari 1. I Regolamenti comunali relativi a tasse, imposte e tariffe potranno stabilire agevolazioni sul pagamento delle stesse, basate sui criteri previsti dal presente regolamento.
6 ART. 4 Definizione del nucleo familiare 1. Al fine dell applicazione del presente regolamento, per la definizione di nucleo familiare si rinvia a quanto stabilito dal DPCM 7/05/1999, n. 221, come modificato dal DPCM 04/04/2001, N I coniugi che hanno una diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, tranne nei casi previsti dalle lett. a), b), c), d) ed e) del c. 4 dell art. 1 bis del DPCM 7/05/1999, N. 221, come modificato dal DPCM 04/04/2001, n ART. 5 Requisiti di accesso alle agevolazioni economiche 1. Per ragioni di equità, l applicazione dell ISEE per l ottenimento di prestazioni sociali agevolate, servizi e agevolazioni economiche varie, è ammessa esclusivamente nel caso in cui il richiedente o un componente del nucleo familiare, come definito dall art. 4 del presente regolamento: - sia proprietario esclusivamente dell abitazione principale e relativo box di appartenenza di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e non deve essere proprietario o usufruttuario di altri immobili per una quota di valore catastale superiore a ; - non sia proprietario di un autovettura di cilindrata superiore a cc. alimentata a benzina e a cc. alimentata a diesel, immatricolata negli ultimi 5 anni, o di un camper. 2. Il requisito di non essere proprietario di un autovettura di cilindrata superiore a cc. o cc. e immatricolata negli ultimi 5 anni non si applica ai nuclei familiari composti da genitore/genitori e tre o più figli che utilizzano contemporaneamente i servizi e nel caso di nuclei in cui sia presente un componente diversamente abile. ART. 6 Criteri generali per la determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale 1. La partecipazione degli utenti al costo dei servizi è determinata sulla base della analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relative ai servizi pubblici a domanda individuale, e nel rispetto del principio di gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive dei richiedenti. 2. La Giunta Comunale approva ogni anno, anche in relazione al costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa piena, le tariffe ridotte rispetto alla tariffa piena, modulate su fasce di ISEE, le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento nonché in altri atti del Consiglio Comunale. 3. Ai nuclei familiari non residenti sarà applicata una tariffa superiore a quella piena, comunque non superiore al costo, diretto e indiretto del servizio. 4. La Giunta Comunale, tenuto conto dei requisiti previsti dall art. 5, nello stabilire tariffe ridotte, rispetto alla tariffa piena, modulate su fasce di ISEE, potrà diversificare le stesse tra famiglie composte esclusivamente da lavoratori dipendenti, pensionati o disoccupati e famiglie composte anche o solo da lavoratori autonomi. 5. Per i singoli servizi la Giunta Comunale potrà prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 20% nel caso di utenti che usufruiscono dello stesso servizio e che appartengono allo stesso nucleo familiare. 6. La Giunta Comunale potrà prevedere agevolazioni tariffarie per famiglie con un solo genitore e mono redittuali.
7 7. Per i minori in affidamento a famiglie residenti in Pianezza, qualunque sia la residenza dei minori stessi, verrà applicata la massima riduzione per le prestazioni sociali agevolate, eccetto i casi in cui la famiglia affidataria abbia diritto all esenzione sulla base della relazione dei servizi sociali. L affidamento dovrà essere autocertificato dal richiedente. 8. L esenzione totale dal pagamento delle tariffe viene concesso esclusivamente su specifica e motivata segnalazione scritta del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, per famiglie prive di reddito o in gravi difficoltà economiche. 9.La Giunta Comunale potrà, su segnalazione dei servizi sociali, valutare ulteriori ipotesi di deroga ai requisiti prescritti dal presente regolamento. ART. 7 Criteri generali per la determinazione di altre agevolazioni economiche 1. I criteri per la definizione delle agevolazioni economiche sono definite dalle singole deliberazioni istitutive o da specifici regolamenti in materia di tasse, imposte e tariffe. ART. 8 Richiesta di agevolazione economica e procedure applicative 1. La richiesta di agevolazione economica dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000, che attesti che al momento di presentazione della stessa il richiedente, o alcun componente il nucleo familiare, si trovi in una delle condizioni di cui all art. 5 del presente regolamento e da una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell ISEE del nucleo familiare, così come calcolato da un CAF autorizzato, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18/5/2001, in corso di validità. 2. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere presentata, di norma, nel mese di dicembre, corredata da un ISEE valido al momento della presentazione e avrà efficacia per: - riduzione tariffe servizi scolastici, per il periodo successivo gennaio dicembre; - riduzione tariffa asilo nido convenzionato ed erogazione del contributo per la frequenza di asili nido privati, per il successivo anno scolastico; - riduzione tariffa scuola dell infanzia estiva ed erogazione contributi per la frequenza ai centri estivi, per l estate successiva; - applicazione agevolazione ICI, per l anno di competenza del tributo; - applicazione agevolazione TIA, per la tariffazione dell anno successivo. 3. La richiesta, corredata da ISEE valido, potrà essere presentata successivamente: - per i servizi scolastici, in qualunque momento dell anno scolastico, ma avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo; - per asilo nido convenzionato in qualunque momento, ma avrà effetto secondo le tempistiche previste dal regolamento del servizio convenzionato; - per le altre prestazioni sociali agevolate entro i termini ordinariamente stabiliti per la richiesta di accesso al servizio dalle rispettive discipline istitutive del servizio; 4. Per gli stessi servizi elencati al comma 3 è altresì possibile, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, presentare una nuova dichiarazione per variazioni della situazione economica e familiare, corredata del nuovo valore ISEE e la medesima avrà la decorrenza di cui al comma In linea generale, chi non richiede agevolazioni non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione. 6. Il richiedente dichiarerà, di essere a conoscenza che, nel caso di concessione della agevolazione economica, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
8 Art. 8 bis Variazioni del reddito per sopravvenuto disagio economico 1. Nel caso in cui un nucleo familiare subisca una significativa riduzione del reddito, non risultante dal calcolo Isee in corso di validità, ha diritto a chiedere il riesame della situazione economica tramite un Calcolo provvisorio simulato dell Isee, determinato sulla base della proiezione annuale del reddito reale contingente, precisando che: - sono ammessi a tale diritto esclusivamente le situazioni relative a licenziamento, cassa integrazione ordinaria per almeno il 51% delle giornate lavorative del trimestre precedente alla richiesta di riesame, cassa integrazione straordinaria, aspettativa non indennizzata e mobilità; - verrà attestato, attraverso apposita autocertificazione, il nuovo reddito del nucleo familiare e i motivi che l hanno indotto; - verrà rideterminato l Isee tramite un Calcolo provvisorio simulato, sulla base della proiezione annuale della nuova situazione economica creatasi; - il valore così determinato avrà validità fino alla rideterminazione dell Isee sulla base dei nuovi redditi o fino alla variazione della situazione descritta; - con cadenza trimestrale l interessato dovrà presentare per iscritto conferma della situazione economica precedentemente attestata; in caso contrario lo stesso perderà i benefici conseguiti a seguito della rideterminazione dell Isee; - la decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione viene fissata al primo giorno del mese successivo. 2. Sono esclusi dall applicazione dei requisiti di cui all art. 5 c. 1 i richiedenti in situazione di disagio economico, così come individuati ai sensi del precedente comma 1, per i quali si procede alla rideterminazione dell Isee. ART. 9 Controlli 1. Ai fini dell accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l Amministrazione comunale effettua controlli anche a campione sulla situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione. 2. L Amministrazione comunale provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 3. I controlli di cui ai commi precedenti sono effettuati dal servizio competente, con le modalità approvate dalla Giunta Comunale. ART. 10 Acquisizione e Trattamento dei Dati Personali 1. L acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni rese ai fini dell ottenimento delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento devono avvenire nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, delle disposizioni in materia di misura minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da autorità competenti.
9 ART. 11 Decorrenza 1. Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza: - settembre 2007, per i servizi scolastici, per asilo nido convenzionato e per le prestazioni sociali agevolate relative all asilo nido; - da estate 2007, per la scuola dell infanzia estiva e per le prestazioni sociali agevolate relative ai centri estivi; - per l anno di imposta 2007, per ICI ; - per la tariffazione 2008, per TIA. ART. 12 Norme Finali 1. Le norme contenute nel presente regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla normativa di riferimento, che dovesse eventualmente essere emanata in materia.
10 Del che si è redatto il presente verbale. IL PRESIDENTE F.to GAGLIARDI Claudio IL SEGRETARIO GENERALE F.to LAURIA Laura CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia conforme all originale, un estratto del quale è in pubblicazione all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04 marzo 2010 il 04 marzo 2010 IL SEGRETARIO GENERALE o o ESECUTIVITA Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs , n.267 Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell art comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. IN DATA 15 marzo 2010 IL SEGRETARIO GENERALE
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