Presidenti dei Consigli, consiglieri e consigliere comunali tra gestioni associate e legge 56/2014. Sabato 23 e sabato 30 maggio 2015

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Presidenti dei Consigli, consiglieri e consigliere comunali tra gestioni associate e legge 56/2014. Sabato 23 e sabato 30 maggio 2015"

Transcript

1 Presidenti dei Consigli, consiglieri e consigliere comunali tra gestioni associate e legge 56/2014 Sabato 23 e sabato 30 maggio maggio 2015 traccia intervento di Luca Uguccioni, Segretario generale del Comune di Bologna IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AGLI ATTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE Premessa Nell'ambito dei servizi pubblici locali la presenza di soggetti gestori privati, strutturalmente e funzionalmente collegati a diverso titolo agli enti locali di riferimento, ha posto la questione di verificare se la forma societaria sia di per sé idonea a sottrarre i medesimi soggetti dall'applicazione delle regole pubblicistiche relative al diritto di accesso. Sul punto il legislatore è intervenuto nel 2005, modificando la legge n. 241/1990, per affermare espressamente l'accessibilità degli atti dei soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art. 22, comma 1, lett. e). E' inoltre stabilito, ai sensi dell'art. 23, che il diritto di accesso si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi. Risulta dunque acclarato che la forma privatistica del soggetto, partecipato dalla pubblica amministrazione e/o gestore di un servizio pubblico locale, non è di ostacolo all'applicazione della disciplina sul diritto di accesso. In tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 gennaio 2015, n. 166, per la quale una S.p.A. totalmente partecipata dal Comune, che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, deve sottostare alle regole dettate in materia di accesso agli atti amministrativi. Con specifico riferimento agli enti locali, la disciplina del diritto di accesso presenta una specificità, costituita dalla presenza di soggetti qualificati, i consiglieri comunali, cui l'art. 43, comma 2, del TUEL attribuisce il diritto di ottenere dalle "aziende ed enti dipendenti" tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. In via generale, il diritto previsto dall'art. 43, comma 2, del TUEL ha natura più ampia e finalità profondamente diverse dal diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990, poiché esso è connesso alla funzione pubblica esercitata dall'amministratore locale, alle competenze che la legge attribuisce al Consiglio comunale e, in ultima analisi, al corretto funzionamento del sistema di governo locale, secondo principi di rappresentatività politica e democrazia. La giurisprudenza ha affermato che il diritto (soggettivo pubblico) dei Consiglieri comunali di accedere agli atti dell ente locale, previsto dall art. 43, comma 2, del TUEL, è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività e, in quanto tale, è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del Consigliere, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito. Ai sensi dell art. 43, comma 2, citato, i Consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo 1

2 elettorale locale. Il Consigliere comunale può accedere non solo ai "documenti" formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, a qualsiasi "notizia" od "informazione" utile ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari. Il Consigliere comunale - a differenza dei soggetti privati - non è tenuto a motivare la richiesta di accesso, né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato; opinando diversamente, gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato. Il diritto del Consigliere comunale ad avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione: nè derivante dall'utilizzo del termine "utili" (in quanto esso comporta l'estensione del diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato), nè derivante dalla natura riservata degli atti, in quanto il Consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 20 ottobre 2005 n. 5879). Gli unici limiti all'esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l esercizio del diritto stesso avvenga in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non si sostanzi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto di accesso dei Consiglieri (Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 12 febbraio 2013 n. 846). Orientamenti giurisprudenziali Per quanto riguarda il diritto di accesso dei Consiglieri comunali ad atti e informazioni relativi ad aziende ed enti dipendenti, risulta ormai certo l'orientamento in materia di società a totale partecipazione pubblica o a partecipazione pubblica maggioritaria. In tali casi, l'entità della partecipazione pubblica è di per se indice della riconducibilità dell'attività della società alla più generale attività del Comune, che giustifica e legittima la richiesta di documentazione dei Consiglieri, senza che la natura di società di capitale possa precludere l esercizio dell'attività di controllo (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4472/2002). E' stato anche chiarito che la costituzione di una società mista, per la gestione di servizi pubblici locali, qualora si renda opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale, costituisce un modello organizzativo e gestionale alternativo a quello dell'azienda speciale, ma non per questo alieno a connotati e finalità sostanzialmente pubblici, perché, ai fini dell'identificazione di un soggetto pubblico, la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è di per sé in contraddizione con il fine societario lucrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 settembre 2010, n. 7083; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9 dicembre 2004, n. 7900). Secondo il TAR Campania, Napoli, Sez. V, sentenza 28 gennaio 2010, n. 448, se è vero che i Consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato ( ), è altrettanto vero che queste ragioni speciali che giustificano il sindacato dei Consiglieri comunali sugli atti comunali devono valere parimenti anche allorquando le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il tramite di appositi strumenti societari partecipati. ( ) La natura di società di capitale non preclude, pertanto, l'esercizio del diritto de quo, atteso che la proprietà della medesima è in parte imputabile al Comune; dalla partecipazione pubblica discende l'esercizio di attività certamente rientranti nella più generale attività dell'ente locale, che giustifica e legittima quindi la richiesta documentazione. In conclusione, risulta evidente, anche alla luce di recenti indici normativi, che le società partecipate pubbliche, siano esse strumentali agli enti partecipanti o concessionarie o affidatarie di servizi pubblici locali, restano assoggettate alle regole di buona amministrazione imparziale, 2

3 secondo il principio di legalità, di cui all art. 97 Cost. e al capo I della legge n. 241 del Finché questi strumenti societari impiegano soldi pubblici per lo svolgimento di funzioni pubbliche o per l erogazione di servizi pubblici, non è consentito che il rivestimento formale privatistico possa consentire ad essi di sottrarsi alle regole di trasparenza e di controllabilità che indefettibilmente caratterizzano la funzione e il servizio pubblici. E così come è consentito al Consigliere comunale di controllare l operato dell ente di appartenenza, così deve essergli consentito di controllare il modo in cui operano gli strumenti societari di cui l ente di appartenenza intende avvalersi per il perseguimento (ancorché indiretto) di quelle stesse finalità pubblicistiche (di funzione o di servizio) appartenenti al suo ambito di competenza". Più problematico appare il caso relativo all'accesso dei Consiglieri ad atti e informazioni di società partecipate in misura minoritaria dal Comune. In tali casi, l'entità della partecipazione pubblica non è tale da determinare automaticamente la riconducibilità dell'attività della società all'alveo delle attività del Comune ed impone di verificare, caso per caso, la rilevanza pubblica dell'attività esercitata. In un caso, è stata negata la qualifica di ente "dipendente" ad una società in cui l'ente locale deteneva una quota del capitale sociale inferiore o pari al 50%, in quanto la partecipazione non è stata ritenuta idonea a far rientrare la società integralmente nell'ambito istituzionale e amministrativo del Comune (T.A.R. Toscana, sentenza n del 7/6/2005). Il Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza n del 4/9/2013) ha escluso che il Consigliere comunale possa esercitare l accesso nei confronti di società mista, sia pure a prevalente partecipazione di capitale pubblico, della quale il Comune di appartenenza detenga limitata quota di capitale sociale, tale da non poterne assicurare il controllo. Nel caso di specie, si è ritenuto che Autostrada del Brennero S.p.A. non sia società controllata dal Comune di Trento, che ne detiene il 4,2319% del capitale sociale, né operi in sfera d attività di competenza comunale, non esercendo alcun servizio pubblico locale e svolgendo, invece, attività in concessione relativa alla costruzione e gestione di reti autostradali e quindi di reti infrastrutturali. Essa quindi non può qualificarsi in alcun modo come ente o azienda dipendente dal Comune. In altra fattispecie, a fronte di una partecipazione minoritaria del Comune (20%) e della natura privata degli altri soci (imprenditori turistici), ritenendo che la natura dell'attività svolta dalla società (promozione del turismo) non sia strumentale per lo svolgimento di un servizio pubblico, il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 200/2014 ha qualificato la società come soggetto privato, non assoggettato ai poteri di controllo dei Consiglieri comunali. Tale diritto era stato, invece, riconosciuto dal giudice di primo grado (TAR Emilia- Romagna, Bologna, Sez. II n. 169/2013, annullata), anche se limitatamente ad alcuni documenti. Alcune pronunce di tribunali amministrativi ammettono l'accesso dei Consiglieri nei confronti di società partecipate in via minoritaria, ritenendo che la partecipazione pubblica sia comunque indice della rilevanza pubblica dell'attività svolta dalla società partecipata. Il T.A.R. Lombardia (Sez. Milano, n. 147 del 31/1/2007) ha ammesso l'ostensibilità degli atti di una s.p.a. partecipata in via minoritaria dal Comune, sulla base del rilievo che l'impegno finanziario da parte dell'amministrazione comunale in un'attività aziendale fa sì che l'attività cui è diretta l'ostensione acquisti rilevanza pubblica. Secondo il giudice amministrativo lombardo, la società per azioni partecipata, anche non prevalentemente, dall'ente locale va considerata azienda del Comune, in virtù dell'interesse pubblico patrimoniale da salvaguardare. Il TAR Piemonte, Torino (Sez. I, sentenza 15 febbraio 2010, n. 934) ha precisato che sono soggette al diritto d accesso de consiglieri comunali ex art. 43 del TUEL tutte le società di cui si avvalgono gli enti locali per la gestione dei servizi gestione di servizi, a prescindere dalla misura della partecipazione del Comune al capitale sociale e dalla qualità di società partecipata dall ente o di mero concessionario della 3

4 gestione dei servizi e che è pertanto da ritenersi riduttiva la linea interpretativa accreditata dall Amministrazione...secondo cui la richiesta di accesso dei consiglieri comunali riguardo gli atti delle società partecipate non sfugga al disposto degli art e 2403 c.c. in forza dei quali l accesso va negato ai soggetti estranei agli organi della società e non può esercitarsi al di fuori dell assemblea. Tale esegesi oblitera l ineludibile contrassegno delle società di gestione dei pubblici servizi, rappresentato dal vincolo della funzionalizzazione dell attività della società agli scopi di pubblico interesse sottesi alla gestione di servizi di pubblica utilità. Il TAR Piemonte ha ulteriormente precisato che il diritto di accesso dei consiglieri comunali si estende anche agli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal Comune, non richiedendosi che le stesse integrino la figura dell'in house providing. Invero, quando il legislatore del TUEL del 2000 adoperava l'espressione "aziende o enti dipendenti" del Comune, non poteva riferirsi agli organismi in house, allora ancora sconosciuti. Non può trascurarsi che la ratio dell'estensione del diritto d'accesso dei consiglieri, operata dall'art. 43 del TUEL, anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti del Comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti sono quelli che gestiscono pubblici servizi locali. La figura della società in house, pertanto, è solo uno dei possibili soggetti legittimati passivi della richiesta di accesso dei consiglieri, dovendo includere anche le società partecipate dal Comune che gestiscano servizi pubblici locali per conto dello stesso ente. In sostanza, a parere del Tribunale, il discrimine ai fini dell assoggettamento al diritto di accesso dei Consiglieri comunali ex art. 43 TUEL, è contrassegnato dall essere, l azienda o l Ente affidatario della gestione di un pubblico servizio locale per conto del Comune, non rilevando il modello di gestione. Cenni di dottrina In dottrina (BERTOLAZZI, COZZOLINO, DE LUCA, "Il Diritto di accesso dei Consiglieri comunali", Diritto.it, 2013; BARDELLE, Il Diritto di accesso alle società partecipate dall'ente locale, Diritto dei servizi pubblici.it, 2009) è stata proposta la tesi secondo cui il diritto informativo del Consigliere nei confronti di una società partecipata dal Comune coinciderebbe con quello del socio comune, modulato a seconda del tipo di società. In questi termini il diritto informativo dell'amministratore locale risulterebbe circoscritto. Infatti, se la misura del diritto di cui trattasi deve ricercata nella disciplina del codice civile, si può desumere un generale obbligo degli amministratori della società di preservare la riservatezza della gestione dell'impresa azionaria, a tutela dell'efficienza della stessa e a presidio della competitività del sistema economico, che ha in tale tipo societario la forma elettiva di esercizio delle più importanti attività imprenditoriali. Secondo tale impostazione, quindi, la funzione svolta dai Consiglieri non potrebbe portare ad attribuire loro un diritto di accesso superiore a quello che l'attuale quadro normativo permette di riconoscere all'ente pubblico azionista e agli stessi consiglieri da questo nominati all'interno dell'organo amministrativo della società partecipata. Ciò, per non alterare la disciplina dettata dal codice civile, posta a presidio dell'impresa azionaria, degli investimenti effettuati dallo stesso ente pubblico e del mercato e per non determinare una disparità di posizioni tra azionista pubblico e privato, suscettibile di ledere il principio di parità di trattamento tra azionisti. Tali esigenze vengono meno nell'ipotesi di società per azioni di cui l'ente locale possegga l'intero pacchetto azionario, ipotesi che conduce a configurare il rapporto tra società per azioni e ente pubblico proprietario in termini di stretta dipendenza o controllo analogo". L'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa. L'ipotesi della società in house è pertanto più 4

5 facilmente riconducibile agli enti dipendenti, ai quali si riferisce il secondo comma dell'art. 43 del TUEL. Proseguendo nell'ipotesi della coincidenza tra la posizione dell'amministratore locale e quella di socio comune, occorre considerare anche il caso in cui il modello societario utilizzato dall'ente locale sia quello della società a responsabilità limitata. Nella società a responsabilità limitata i diritti attribuiti al socio che non partecipa all'amministrazione della società comprendono l'acquisizione di notizie sullo svolgimento dei singoli affari sociali, la consultazione diretta o attraverso professionisti di fiducia dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione. Si tratta di diritti conoscitivi certamente più ampi di quelli riconosciuti al socio azionista. Commissione nazionale per l'accesso La Commissione per l'accesso ai Documenti Amministrativi è stata chiamata ad esprimersi su una questione relativa all'accesso agli atti di una società a responsabilità limitata partecipata in modo maggioritario dal Comune. Essa ha affermato che non può essere negato al Consigliere comunale il diritto di ottenere informazioni e documenti concernenti gli affari sociali, esprimendo l'avviso che, al fine di valutare l'accessibilità ai documenti, non sia decisivo il richiamo all'art cod. civ., quanto piuttosto la caratterizzazione in senso pubblicistico dell'attività svolta e la riferibilità della maggioranza del capitale ad un soggetto pubblico (Parere n del ). Profili penali Il diritto di accesso dei consiglieri comunali presenta anche risvolti penalistici. La violazione del limite posto a carico del Consigliere dall'art. 43, 2 comma del TUEL - l'obbligo, cioè, di rispettare il segreto nei casi previsti dalla legge - è penalmente sanzionata ai sensi dell art. 326 c.p. Riguardo alla sussistenza di tale reato, a fronte della divulgazione di notizie da parte dei Consiglieri, sono individuabili due distinti orientamenti giurisprudenziali. Un primo indirizzo (Cass. Pen, sez. VI, sent n. 8201/2010 in CED Cassazione, 2009) afferma che l oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d ufficio (art. 326 c.p.) sono solo le notizie d ufficio coperte da segreto e cioè quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque per legge, per regolamento o per la natura stessa della notizia, la cui divulgazione possa recare danno all amministrazione, non anche quelle indebitamente diffuse in violazione delle norme sul diritto di accesso agli atti della P.A. in quanto svelate a chi non è titolare di tale diritto o senza il rispetto delle modalità previste. Ciò perché la legge 7 agosto 1990 n. 241, che racchiude la disciplina generale sull accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, contiene soltanto la regolamentazione del relativo diritto e non anche di un parallelo obbligo di segretezza, disciplinando siffatto diritto unicamente in base all interesse del richiedente, ovvero alla giustificazione addotta dallo stesso. In tale contesto è stato altresì precisato che non può estendersi ai consiglieri la disciplina sancita per gli impiegati civili dello Stato dall art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che impone a tale categoria l obbligo del segreto di ufficio sui provvedimenti o operazioni amministrative in corso o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle funzioni. Altro indirizzo ritiene che il contenuto dell obbligo del segreto d ufficio, la cui violazione è penalmente sanzionata, non sia limitato alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma si estenda anche alle informazioni la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perchè effettuata senza il rispetto delle modalità previste, ovvero nei 5

6 confronti di soggetti non titolari del relativo diritto (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent., n /2009, in CED Cassazione, 2009; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n.30148/2007, in CED Cassazione, 2007; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 7483/1998, in CED Cassazione, 1998). In base a tale indirizzo la rilevazione da parte del consigliere delle informazioni acquisite esercitando il diritto d accesso, potrebbe risultare punibile ex art 326 c.p. 6

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE

Dettagli

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

COMUNE DI OLIVETO CITRA (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE

COMUNE DI OLIVETO CITRA (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE COMUNE DI OLIVETO CITRA (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 31.01.2011 in vigore dal 31.01.2011 1 Art.

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE C O M U N E P R O V I N C I A DI D I S E N N O R I S A S S A R I REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 69 DEL 20.12.2011 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

art. 14,32 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 Fermo quanto previsto dall art. 3,27-29 legge 244/2007 i Comuni con popolazione < 30.000 abitanti non possono costituire società Liquidazione o cessione quote entro

Dettagli

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale

Dettagli

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Deliberazione n. 1/2009/PAR

Deliberazione n. 1/2009/PAR Deliberazione n. 1/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia dott.

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 AGENZIA PER LE ONLUS ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alle partecipazione di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi

Dettagli

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2013 Premessa Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di amministrazione

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI

Dettagli

PROVA PRESELETTIVA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA 3 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

PROVA PRESELETTIVA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA 3 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROVA PRESELETTIVA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA 3 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Prova B 02.12.2015 QUESTIONARIO n. 35 QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA Rispondere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Approvato con delibera A.G. n. 9 del 28/10/2013

Approvato con delibera A.G. n. 9 del 28/10/2013 MODIFICA REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA IN HOUSE PROVIDING. Approvato con delibera A.G. n. 9 del 28/10/2013 Sommario Sommario... 2 Art. 1 - Istituzione del

Dettagli

Accesso ai documenti amministrativi informatici

Accesso ai documenti amministrativi informatici Accesso ai documenti amministrativi informatici Circolo Giuristi Telematici 1 Definizione di documento amministrativo art. 22 l. 241/90: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica

Dettagli

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA ART. 1 Disposizioni generali La Provincia di Trieste, valorizza e favorisce lo sviluppo della funzione del volontariato allo scopo di promuovere

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso?

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso? 1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? L accesso alla documentazione amministrativa costituisce uno degli strumenti di attuazione del principio di trasparenza nell attività della pubblica amministrazione,

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE Seduta del N. = Indirizzi per la realizzazione, sul sito internet del Comune di Venezia www.comune.venezia.it, di uno spazio informativo denominato "Anagrafe Pubblica del Patrimonio Immobiliare del Comune

Dettagli

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA STATUTO Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA Articolo 1 Denominazione E costituita la società per azioni denominata SVILUPPO TOSCANA S.p.A.. Articolo 2 Sede 1.La società ha sede legale e amministrativa

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 06/10/2005. PREMESSA E DEFINIZIONI

Dettagli

All Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA

All Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA All Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA dei Signori Davide BARILLARI, nato a Milano il 26.02.1974, Devid PORRELLO, nato a Civitavecchia

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Il conferimento di partecipazioni e la riorganizzazione di gruppi societari e familiari

Il conferimento di partecipazioni e la riorganizzazione di gruppi societari e familiari Operazioni straordinarie di Fabio Giommoni * Il conferimento di partecipazioni e la riorganizzazione di gruppi societari e familiari Con la C.M. n.33/e del 17 giugno 2010 l Agenzia delle Entrate ha fornito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Fondazione Luca Pacioli

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

ART.1 OGGETTO ART.2 PRINCIPI

ART.1 OGGETTO ART.2 PRINCIPI REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA DI PUBBLICAZIONE NEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. ART.1 OGGETTO 1.

Dettagli

GESTIONE SOCIETARIA DELLA PROFESSIONE CON LE ATTUALI NORMATIVE. avv. silvia stefanelli

GESTIONE SOCIETARIA DELLA PROFESSIONE CON LE ATTUALI NORMATIVE. avv. silvia stefanelli CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO LAZIALE in collaborazione con ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRO DI ROMA Roma 25 ottobre 2008 GESTIONE SOCIETARIA DELLA PROFESSIONE CON LE ATTUALI NORMATIVE avv. silvia

Dettagli

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,

Dettagli

COMUNE DI MARRADI Provincia di Firenze

COMUNE DI MARRADI Provincia di Firenze REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/CC in data 18.12.2014 Pagina 1 di 7

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing

ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing Premessa. ANSALDO STS S.p.A. (di seguito la Società ) ha adottato il presente Codice di Internal Dealing ( Codice ) in conformità a quanto disposto dall art.

Dettagli

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23. ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo

N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23. ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23 ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo Cattaneo Comune e provincia Compenso incentivante a funzionari tecnici per progettazione

Dettagli

Repubblica Italiana Assemblea Regionale Siciliana

Repubblica Italiana Assemblea Regionale Siciliana Repubblica Italiana Assemblea Regionale Siciliana Ambito dell'accesso REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (G.U.R.S. n. 28 del 20/06/2008)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

Deliberazione n. 6/2009/PAR

Deliberazione n. 6/2009/PAR Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

L ALTRA PA. STRATEGIE DI INNOVAZIONE PER LA QUALITA NELL ENTE LOCALE

L ALTRA PA. STRATEGIE DI INNOVAZIONE PER LA QUALITA NELL ENTE LOCALE Convegno L ALTRA PA. STRATEGIE DI INNOVAZIONE PER LA QUALITA NELL ENTE LOCALE Catania, 5 dicembre 2002 SINTESI INTERVENTO DR. GAETANO SCOGNAMIGLIO Corporate Governance tradotto letteralmente significa

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento.

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento. Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine Regolamento. Approvato con deliberazione di C.C.n. 81 del 07/11/2005 1 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 Istituzione del Registro De.C.O.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto

Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica Il Consiglio D Istituto Visto l art.50 del Decreto n 44 del 1/2 2001 che attribuisce all Istituzione scolastica la facoltà di concedere a

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

Associazione Regionale del Piemonte QUESITO È CORRETTO POTER NON ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI UNA DIPENDENTE

Associazione Regionale del Piemonte QUESITO È CORRETTO POTER NON ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI UNA DIPENDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Associazione Regionale del Piemonte QUESITO È CORRETTO POTER NON ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI UNA DIPENDENTE ALLA FRUIZIONE DI UN'ASPETTATIVA PER 30 GG. AI SENSI DELLA

Dettagli

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi Titolo XII Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi CAPO I IL SISTEMA DI VALUTAZIONE MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE Art. 63 Le disposizioni contenute nel presente

Dettagli

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 del 07.08.2014 INDICE

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli