Br OGGETTO: Oneri concessori, ritardi e sanzioni, ai sensi dell art. 72 L.R. 11/1998.
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1 Torino, 3 agosto 2011 Egr. Direttore CELVA Patrick THÉRISOD P.zza Narbonne AOSTA Br OGGETTO: Oneri concessori, ritardi e sanzioni, ai sensi dell art. 72 L.R. 11/ ) Il Comune di Saint-Vincent ha rilasciato in data 15/12/2006 una concessione edilizia per ristrutturazione di immobile residenziale, liquidando oneri concessori per complessivi euro ,98, da pagarsi in quattro rate semestrali. 2) Il proprietario dell immobile ha consegnato al Comune polizza fideiussoria di pari importo, a garanzia dell adempimento. 3) Dopo il saldo della prima rata, precedente al rilascio della concessione, il Comune non ha più ricevuto alcun pagamento, ma non ha provveduto alla messa in mora del debitore fino a quando, il 21/6/2010, avvalendosi dell art. 72 comma 1 lett. c) della L.R. 11/1998, ha richiesto il pagamento di tutte le rate in unica soluzione, oltre alla sanzione pari al doppio dell importo dovuto. 1
2 4) L intestatario della concessione ha provveduto a saldare il capitale dovuto, ma si rifiuta di pagare la sanzione, sostenendo che l inerzia dell Amministrazione, che non lo ha messo in mora alla scadenza delle singole rate e non ha escusso la fideiussione, non legittimerebbe l applicazione della sanzione. 5) Si chiede se il proprietario sia comunque tenuto al pagamento della sanzione, o se il Comune avesse l onere di consegnare al creditore, contestualmente al rilascio della concession,e gli appositi avvisi per il pagamento presso la Tesoreria Comunale e di mettere poi in mora il debitore ed escutere la fideiussione, a fronte del mancato pagamento di ogni singola rata. Si chiede, altresì, se sia eventualmente possibile concedere la rateizzazione della sanzione e in quanto tempo si prescriva il diritto dell Amministrazione di pretendere maggior importi a titolo di oneri concessori, in caso di errore nel relativo computo. 6) Innanzi tutto non ritengo che la mancata consegna degli avvisi di pagamento contestualmente al rilascio della concessione possa essere motivazione sufficiente per consentire al debitore di liberarsi da un obbligazione che sarebbe stata comunque estinguibile a mezzo bonifico o, nel caso di scelta di pagamento presso la Tesoreria, con la semplice preventiva richiesta degli avvisi non consegnati. 2
3 D altra parte, come ha precisato la sentenza n del Tar Lombardia, Brescia, del 11/9/2009, per effettuare un pagamento a favore di un ente pubblico non è necessaria alcuna reversale di incasso predisposta dagli uffici. In base al principio contenuto ancora nell'art. 197, comma 2, del RD n. 297 (in seguito nuovamente codificato nell'art. 24, comma 4, del Dlgs n. 77 e ora nell'art. 180, comma 4, del Dlgs n. 267) il tesoriere deve, infatti, accettare la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo di incasso. 7) Non c è dubbio, poi, che l erronea determinazione della somma dovuta per oneri dia diritto all Amministrazione a richiedere eventuali conguagli nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data di rilascio della concessione, in cui il relativo credito diviene certo, facilmente liquidabile ed esigibile (cfr. Tar Marche, 28/12/2009 n. 1475; Tar Sardegna 8/6/2011 n. 550) (da non confondere con il termine quinquennale per applicare la sanzione). 8) Ciò premesso, più complessa, appare, invece, la questione degli effetti della mancata messa in mora del debitore e della preventiva escussione del fideiussore. A tal proposito si rilevano due orientamenti contrapposti: 3
4 a) Secondo un primo orientamento, l inerzia o il ritardo dell amministrazione sarebbero contrari sia all obbligo di correttezza ex art cod.civ., sia all obbligo incombente sul creditore di limitare le conseguenze del danno ex art cc. (cfr. Consiglio Stato 5/2/2003 n. 585; TAR Napoli Sez. II 21 maggio 2008 n. 4856, Tar Lombardia, Brescia, 22/10/2009 n. 1760). Sarebbe, quindi, illegittima l eventuale applicazione delle sanzioni per il ritardo nel versamento degli oneri nel caso in cui il titolare della concessione, a garanzia del pagamento, avesse stipulato fideiussione contenente rinuncia al beneficio di preventiva escussione ( o fideiussione a prima richiesta ) e l Amministrazione, invece, a fronte dell inadempimento del debitore, non avesse proceduto all immediata escussione del fideiussore. L obbligo del Comune di attivarsi per recuperare il dovuto dal garante sorgerebbe, comunque, soltanto allorché fosse spirato il termine per il pagamento e il debitore principale rimanesse inadempiente, mentre fino alla scadenza il Comune non è tenuto ad alcun adempimento, perché, trattandosi di obbligazione portable, che deve essere adempiuta al domicilio del creditore (art del codice civile), per tali obbligazioni non è necessaria la costituzione in mora del 4
5 debitore quando, essendo stabilito un termine, lo stesso è scaduto inutilmente (art del codice civile). Secondo la suesposta tesi, ove il debitore principale non rispettasse il termine previsto per il pagamento, dovrebbe, quindi, quanto meno, essergli accollato l inevitabile, limitato ritardo nella riscossione derivante dall eventuale immediata escussione del garante a termine scaduto, con l applicazione almeno della sanzione prevista per il ritardo nell'adempimento protratto per i primi 120 giorni (art. 3 L.47/1985 e, nella fattispecie, art. 72 lett. a) L.R.11/1998). b) Nel caso invece si sia di fronte ad una normale polizza fideiussoria (senza rinuncia al beneficium excussionis), l orientamento attualmente prevalente afferma, invece che la garanzia fideiussoria, se vale certamente a rafforzare la posizione della Pubblica Amministrazione quale creditore pecuniario, non impone però a quest ultima la preventiva escussione del fideiussore né esclude un attenuazione dell obbligo del debitore principale e neppure vale a trasformare l obbligazione di quest ultimo in una sorta di obbligazione sussidiaria rispetto a quella del fideiussore (cfr. Tar Lombardia, Milano 22/6/2011 n e 22/11/2010 n. 7308; Tar Lombardia Brescia 2/2/2010 n. 519, in tal senso anche 5
6 Consiglio di Stato, sez. IV, , n e n. 4419/2007). E stato, quindi, escluso si possa configurare un obbligo dell Amministrazione di escutere la fideiussione allo scadere del termine di pagamento (cfr., oltre alle già citate sentenze, Tar Lombardia, Milano 21/7/2009 n con la giurisprudenza ivi richiamata; Tar Lombardia, Milano,6/7/2010 n. 2777; Tar Toscana 1/7/2010 n. 2252; Tar Abruzzo, L Aquila 15/2/2011 n. 69). c) La tesi, attualmente predominante, è stata di recente estesa anche alla polizza fideiussoria con rinuncia espressa al beneficium excussionis, dalla sentenza Consiglio Stato sez. V, 8/2/2011 n. 841, ai sensi della quale, è stato ritenuto non ravvisabile nel sistema di cui agli artt ss. cod. civ. alcun principio di preventiva doverosa escussione del fideiussore alla scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione garantita, principio il quale peraltro colliderebbe con le finalità dell'istituto, inteso a rafforzare la garanzia del credito in funzione di un interesse proprio e specifico del creditore, concludendosi nel senso che, in materia di obbligazioni "portable" quali quelle pecuniarie, dotate di termine di adempimento il quale esonera dalla costituzione in mora del debitore, il creditore è soltanto facultato ad 6
7 attivare la solidale responsabilità del fideiussore, senza che possa invece ritenersi tenuto ad escutere il coobbligato piuttosto che attendere il pagamento, ancorché tardivo, salva l'esistenza di apposita clausola in tal senso, accettata dall'amministrazione (cfr. anche Cons. St., Sez. V, 16 luglio 2007 n. 4025). In questa prospettiva, si è escluso l obbligo (o l onere) del Comune di attivare la garanzia fideiussoria in presenza di un mero ritardo, prima del verificarsi di un inadempimento tale da determinare la riscossione coattiva del credito complessivo nella misura massima prevista(cfr. Tar Lombardia Milano 2777/2010 cit.; Cons. Stato V, n. 2072; Cons. Stato 2^, n. 7683) e si è conseguentemente escluso che la garanzia fideiussoria renda illegittima l applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima (cfr. TAR Milano 2^, n e n. 1006, Tar Lombardia, Milano 2777/2010 cit.). 9) Alla luce di quanto sopra e di questo orientamento attualmente predominante, ritengo che sia sostenibile anche nel caso in cui la polizza a mani del Comune di Saint-Vincent fosse di quelle a prima richiesta - il diritto dell Amministrazione, ai sensi dell art. 72 comma 4 L.R. 11/1998 di attivarsi per ottenere la riscossione coattiva delle sanzioni previste dal comma 1 7
8 lett. c), a prescindere da preventivi atti di messa in mora, nel termine prescrizionale di cinque anni di cui all art. 28 L. 689/1981. Tale termine decorre, in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, dal giorno dell intervenuto pagamento degli oneri (cfr. Tar Sardegna 30/1/2008 n. 70), o, secondo una tesi più recente, dal termine di decorrenza per il pagamento dei relativi oneri, stante la natura accessoria delle sanzioni (cfr. Tar Lombardia 1627/2011 cit.)(sempre tenendo conto, nella fattispecie, dell intervenuta interruzione della prescrizione in data 21/6/2010). 10) Infine, nell ottica di indubbio favore espresso dall ordinamento verso la rateizzazione della sanzioni di qualsivoglia natura sia in fase pre-ruolo, sia in fase coattiva, ritengo sia possibile concedere la rateizzazione anche sulle sanzioni in oggetto. ***** Resto a disposizione per eventuali necessari chiarimenti e porgo cordiali saluti. Avv. Giorgio Santilli 8
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