Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/12/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Loro sedi

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1 1`2:51- Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/12/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Consiglio Regionale del Veneto U del 11/12/2015 Prot.: Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 90 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Sergio Berlato, Fabrizio Boron, Sonia Brescacin, Francesco Calzavara, Roberto Ciambetti, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianluca Forcolin, Nazzareno Gerolimetto, Franco Gidoni, Gabriele Michieletto, Alessandro Montagnoli, Gianpiero Possarnai, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Alberto Semenzato e Stefano Valdegamberi relativa a: "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N. 12 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO - ALIMENTARI DI QUALITÀ". Ai sensi dell articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall articolo 42 del Regolamento. SERVIZIO ATTIVITÀ Unità atti E RAPPORTI istiruzionali ISTITUZIONALI San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tel _firx uai@consiglioveneto.it

2 2 La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell articolo 51 comma 3. La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE GV/sd pdi \pdt C9O

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 90 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei Consiglieri Barbisan Fabiano, Gerolimetto, Michieletto, Finozzi, Finco, Riccardo Barbisan, Gidoni, Montagnoli, Semenzato, Possamai, Sandonà, Brescacin, Rizzotto, Forcolin, Boron, Valdegambri, Ciambetti, Berlato e Calzavara MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N. 12 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ" Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 novembre 2015.

4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N. 12 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ" Relazione: Signor Presidente colleghi Consiglieri, il settore della zootecnia da carne bovina è stato ancora una volta interessato da una situazione di crisi determinatasi con la pubblicazione dell ultimo rapporto dell Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (MRC) dell OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sul legame tra consumo di carne el insorgenza di tumori. Il rapporto dell OMS non ha tenuto conto sulla qualità dei prodotti Made in Italy e in particolare della filiera zootecnica veneta che rappresentano un eccellenza sia sotto il profilo delle abitudini alimentari sia della produzione. Nel nostro Paese i modelli di consumo di carne si collocano perfettamente all interno della dieta mediterranea fondata su una alimentazione basata su prodotti locali, stagionali e freschi. Al rapporto dell OMS si aggiunge, inoltre, le conseguenze dell embargo russo che ha fatto dirottare in Italia carni estere (+ 27% dalla Polonia, + 25% dall Irlanda) con prezzi al ribasso grazie anche all anonimato con cui viene venduta la carne. Anche altri settori dell agroalimentare hanno avuto, nell ultimo periodo, inevitabili ripercussioni negative dovute in particolare per le conseguenze dell embargo russo che ha causato danni al Veneto per circa 100 milioni di euro. Solo nell ultimo anno i settori agroalimentare e settore lattiero-caseario hanno vistol aggravarsi di una crisi che sembra non avere fine e che negli ultimi 10 anni ha causato la scomparsa di 66 mila stalle italiane. Il crollo della domanda dovuto a crisi cinese e sanzioni russe ha portato un abbassamento generalizzato dei prezzi all origine sia del latte bovino che dell agroalimentare, mettendo in ginocchio numerose imprese italiane che non riescono più a coprire i costi di produzione. Veneto è la prima Regione d Italia per la produzione di bovini da carne e per numero di macellazioni: n vitelloni (maschi e femmine), n vitelli a carne bianca, n vacche a fine carriera ed un fatturato complessivo di circa 700 milioni di euro; la terza Regione per produzione di latte con allevamenti ed 11 milioni di quintali di latte prodotto, con un valore di oltre 440 milioni di euro; la quinta Regione italiana per produzione di fi-utta, con un fatturato di 237 milioni di euro I anno; la terza Regione per produzioni suinicole con oltre 200 milioni di fatturato. C è un "minimo comun denominatore" per tutti i settori: ranonimato dei prodotti che non potendo fregiarsi dei marchi europei Dop, Igp e Stg, sono costretti a confi-ontarsi con le produzioni estere che, in molti casi, vengono importate a prezzi notevolmente inferiori facendo concorrenza, al ribasso, alle nostre produzioni. Da segnalare che le merci che arrivano dall estero, spesso non hanno gli stessi standard qualitativi imposti dalla normativa italiana, in termini di sicurezza alimentare, uso del farmaco, uso di fitofarmaci e pesticidi, benessere 1

5 animale, controlli sanitari, conservazione e qualità dell alimentazione degli animali. C è quindi la necessità di mettere in condizione i consumatori di poter scegliere con maggiore consapevolezza i prodotti da acquistare anche attraverso il marchio regionale "Qualità Verificata" che identifica i prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione istituiti con la legge regionale n. 12/2001. Diventa pertanto fondamentale individuare specifiche azioni che siano in grado di rilanciare e dare prospettiva al settore, attraverso la costituzione tra i concessionari del marchio di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari di qualità superiore per i quali siano stati approvati dalla Giunta regionale i disciplinari di produzione ed i relativi piani dei controlli. Nel dettaglio il progetto di legge: - all articolo 1 viene modificato il comma 2 dell articolo 2 prevedendo un apposito regolamento d uso del marchio e ne definisce i criteri e le modalità d utilizzo ; - all articolo 2 viene modificato i articolo 5 con I inserimento dei commi 2 bis (iscrizione di un elenco dei concessionari del marchio) e 2 ter (costituzione di apposita fidejussione da parte dei concessionari del marchio); - all articolo 3 viene inserito i articolo 5 bis relativo alla costituzione del Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti a marchio definendone compili e.finalità. 2

6 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N. 12 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ" Art. 1 - Modifica all articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità". 1. Il comma 2 dell articolo 2 della legge regionale 31 maggio2001, n. 12 è così sostituito: "2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall approvazione della presente legge, approva il regolamento d uso sulla base del progetto di regolamento predisposto dal Consorzio di cui al comma 3 dell articolo 5 bis. regolamento d uso: a) determina la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografìche; b) disciplina le modalità di concessione del marchio; c) disciplina lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la regione e i soggetti a cui è concesso il marchio; d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.". Art. 2 - Modifiche e integrazioni all articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità". 1. Al comma 2, dell articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono eliminate le parole "o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione," 2. Dopo il comma 2, dell articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi: "2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la Giunta regionale. 2 ter. I concessionari del marchio dovranno rilasciare a favore della Regione del Veneto una fidejussione il cui importo e modalità di escussione, in caso di inadempienze, saranno stabilite dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 2 dell articolo 2. ". 3. Al comma 3 dell articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 sono eliminate le parole "dell uso del marchio e" Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità". 1. Dopo l articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis - Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio. 1. La Regione promuove la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile dai concessionari di cui all articolo Lo statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere la rappresentanza dei produttori agricoli e agroalimentari singoli o associati 3

7 concessionari del marchio interessati nella composizione degli organi del Consorzio medesimo. 3. Il Consorzio ha le seguenti finalità: a) predispone il progetto di regolamento d uso di cui al comma 2 dell articolo 2 e cura la proposizione delle eventuali modifiche; b) cura le attività connesse alla concessione d uso del marchio nonché l istruttoria per la formazione dell elenco dei soggetti di cui al comma 2 bis, dell articolo 5; c) concorre con la Regione per gli interventi a sostegno della diffusione del marchio di cui all articolo 9; d) concorre con la Regione al controllo sull utilizzo del marchio da parte delle imprese consorziate; e) predispone la relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale, sull attività del Consorzio in adempimento della presente legge. 4. Il Consorzio esercita, con la collaborazione della Giunta regionale, la vigilanza sulle attività svolte dai concessionari del marchio secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento d uso.". Art. 4 - Neutralità finanziaria. 1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione 4

8 INDICE Art. 1 - Modifica all articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" 3 Art. 2 - Modifiche e integrazioni all articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" 3 Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" 3 Art. 4 - Neutralità finanziaria 4

9 PDLR n. 90 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 1 Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO- ALIMENTARI DI QUALITA Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale. 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all arficolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" (1) e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio". 1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agroalimentari ottenute nell ambito di un sistema di qualità alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti: a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente; c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori; d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti; e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili; f) il rispetto dell applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. (2) 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento: a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche; b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio; c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio; d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze. 1

10 3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari. 3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto. (3) (1) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole "regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 "Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati" con le parole "decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273". (2) Comma inserito da comma 2 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. (3) Comma inserito da comma 3 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9. Nota all articolo 2 Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO- ALIMENTARI DI QUALITÀ Art. 5 - Uso del marchio. 1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell immagine del prodotto. 2. L uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive. 3. Il controllo dell uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo (1) 3 bis. omissis (2) (1) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha aggiunto alla fine le parole sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2

11 ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.". (2) Comma abrogato da comma 2 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 ; in precedenza aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, cui comma 2 disponeva che gli effetti del cornma fossero subordinati all acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 3

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