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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 31/03/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 8935 Consiglio Regionale del Veneto N del 31/03/2016 Prot.: Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede oggetto: Progetto di legge n. 102 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Massimiliano Barison, Elena Donazzan e Massimo Giorgetti relativa a: "Modifiche all articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche". Si comunica che con note pervenute il 24 marzo 2016, i Consiglieri Riccardo Barbisan, Nicola Finco, Marino Finozzi, Alessandro Montagnoli, Sonia Brescacin, Gabriele Michieletto, Silvia Rizzotto e Luciano Sandonà hanno sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. GVisd pdlipdi 102 nuova sottoscitione SERVIZIO ATTIVITA Unità E RAPPORTI atn isntuzionali ISTITUZIONALI San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tel fax uai@consiglioveneto.it

2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 102 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei Consiglieri Barison, Giorgetti, Donazzan, Riccardo Barbisan, Finco, Finozzi, Montagnoli, Brescacin, Michieletto, Rizzotto e Sandonà * MODIFICHE ALL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, N. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 dicembre * Con nota del 24 marzo 2016, prot i consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Finozzi e Montagnoli hanno sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del 24 marzo 2016, prot i consiglieri Brescacin, Michieletto, Rizzotto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

3 MODIFICHE ALL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, N. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE Relazione: PREMESSA La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 detta le "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali". La citata norma definisce quindi i vari aspetti della materia, dalle finalità alla competenza dell iniziativa, dalle procedure agli atti (delibere comunali e Leggi), fino all iter dei procedimenti legislativi. A proposito dei procedimenti, articolo 2 - comma 1, chiarisce che "la variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo Il". Con riguardo ai referendum consultivi, l articolo 6 definisce le "Procedure per l individuazione delle popolazioni interessate al referendum". Vale ricordare che l articolo è stato oggetto di una recente integrazione, con l introduzione del comma 5 bis con legge regionale 24 settembre 2013, n. 22, allo scopo di eliminare il quorum previsto per il referendum consultivo delle popolazioni interessate alla fusione. È evidente, in questo comma 5 bis, I intenzione del legislatore di favorire al massimo i processi di fusione e di evitare i fallimenti di tali progetti, anche a fronte di una "limitata" partecipazione popolare alla consultazione. Come detto più sopra la legge regionale 25/1992 dejìnisce ogni fase e procedura. Vi è però un evidente vuoto normativo relativamente ai limiti per lo svolgimento della consultazione referendaria. Ci si riferisce in particolare al termine ultimo per fissare il referendum nel caso in cui uno o più comuni, interessati dalla fusione, siano prossimi alla fine del mandato amministrativo. Varrà la pena ricordare che molte altre regioni hanno invece legiferato sul punto come, a solo titolo d esempio, la Regione Emilia Romagna. Quest ultima, al comma 5 dell articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni", dispone "il rinvio di 6 mesi" nel caso di "elezioni per rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati". MOTIVAZIONI 11 progetto di fusione, per avere successo nella fase referendaria, necessita di ampia condivisione tra tutte le forze politiche, economiche e sociali del territorio e quindi di relativi tempi di ordine medio-lunghi. Per tutte le componenti sociali che sono parte del processo, e principalmente per i cittadini che saranno chiamati ad esprimersi nel referendum consultivo, è quindi necessario assicurare i tempi e modi necessari per comprenderne e assimilare tutte le ragioni formali, civiche, economiche o di opportunità storica, culturale, sociale che ne stanno alla base. Senza questa attenzione il processo è destinato inesorabilmente a fallire con un doppio danno. Innanzitutto di tipo economico, con risorse sprecate in studi, progetti e nella stessa consultazione referendaria. Ma un danno derivante anche dal fatto che il processo non potrà essere più ripreso a breve ma si dovrà 1

4 anzi attendere che sia trascorso almeno cinque anni, come previsto dallo Statuto articolo 26 comma 6. Vale la pena rilevare che in Veneto vi sono state diverse esperienze di referendum consultivi in tema di fusioni. Alcuni, piuttosto datati nel tempo, hanno avuto successo dando vita a nuovi Comuni: Porto Viro a Rovigo nel 1994, Due Carrare a Padova nel Più recentemente a Belluno, Quero Vas nel 2013 e Longarone nel Diversi, specialmente in tempi assai prossimi a noi, sono stati i casi Per la costituzione del nuovo Comune denominato Lia Piave a Treviso era stato indetto il referendum nel gennaio 2014 nei comuni di Ormelle e San Polo di Piave; per Civitanova Polesine a Rovigo, nel febbraio 2014, sono andati a referendum i comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana, Villanova del Ghebbo. E ancora, per la costituzione del nuovo comune di Terralta Veneta a Treviso, nel marzo 2014, si è svolto il referendum nei comuni di Povegliano e Villorba. Anche alla luce di queste esperienze è quindi doveroso considerare prioritarie le condizioni citate più sopra per una effettiva riuscita del processo: ampia condivisione e partecipazione, coinvolgimento di tutte le parti politiche, sociali ed economiche e tempi adeguati. Tutti questi sono quindi elementi essenziali non accessori. Dette condizioni non possono certo trovare il migliore terreno per svilupparsi nell approssimarsi di scadenze amministrative, quando naturalmente il dibattito si accende e le differenze si marcano. Non possiamo certo sostenere quindi che un referendum tanto delicato, come dimostrano le passate esperienze, possa aver successo quando si sia giunti alle porte di una campagna per le elezioni amministrative. Non si deve inoltre trascurare ilfatto che anche il Consiglio regionale, per la ristrettezza dei tempi, si potrebbe trovare nelle condizioni di non svolgere con la dovuta perizia e serenità tutte le fasi istruttorie per esprimere "il giudizio di meritevolezza" di cui all articolo 5 della legge regionale 25/1992. Si dovrà inoltre evidenziare che, nel caso in cui il referendum consultivo per la "fusione di due o più comuni in uno nuovo" si svolga in un tempo troppo prossimo alla naturale scadenza amministrativa, può portare, a una certa "incertezza". Potrebbe verificarsi inftuti la condizione, in caso di successo della consultazione, che, ai sensi della legge del 7 giugno 1991, n. 182, venga nominato un commissario prefettizio per l impossibilità di far svolgere le elezioni alla naturale scadenza. CONTENUTO La presente proposta di legge mira quindi a favorire le condizioni perché i referendum si svolgano nelle migliori condizioni di serenità e obiettività delle comunità locali. I processi di fusione vanno infatti sostenuti in ogni fase e aspetto, non solo quindi nelle pur utili forme di sostegno economico - di cui alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18. Per questi motivi, con I introduzione del comma 5 ter all articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", nei casi in cui nel progetto di fusione siano interessati uno o più coinuni prossimi alla naturale scadenza amministrativa, si consente lo svolgimento dei referendum entro il 15 gennaio dell anno di scadenza naturale 2

5 dell amministrazione. Tenuto conto che "le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed 15 giugno", come previsto dall articolo 1, comma 1 della legge 182/1991, significa anche assicurare il tempo minimo di novanta giorni per l organizzazione delle elezioni amministrative. 3

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7 MODIFICHE ALL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, N. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE Art. 1 - Modifica all articolo 6 recante procedure per l individuazione delle popolazioni interessate al referendum della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali". 1. All articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" dopo il comma 5 bis è inserito seguente: "5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi dell articolo 3, comma 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 15 gennaio dell anno di scadenza naturale dell amministrazione. ". 5

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9 INDICE Art. 1 - Modifica all articolo 6 recante procedure per l individuazione delle popolazioni interessate al referendum della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" 5 7

10 PDLR n. 102 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 1 Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992) NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1) Art. 6 Procedure per l individuazione delle popolazioni interessate al referendum. 1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell articolo 3, l individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l insieme dell ente locale. 2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l intera popolazione dei comuni interessati. 3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria. (2) 4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell intero comune. 5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, "Norme sull iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge. (3) 5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. (4) 1

11 (1) L art. 68 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede che nell ambito delle finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 sia istituito presso la Segreteria generale della programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare di supporto e di aiuto ai comuni per le proposte di variazione, fusione e unione comunali. (2) Comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 che ha inserito in fine le parole nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria". (3) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2001, n. 21. In precedenza la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimi con sentenza n. 94/2000 i commi 1 e 2 e la legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 con gli articoli 3 e 4 aveva rispettivamente abrogato il comma 4 e sostituito il comma 5. (4) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 24 settembre 2013, n

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