CONSIGLIO REGIONiVLE DEL VENETO Prima Commissione consiliare
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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 05/10/ CONSIGLIO REGIONiVLE DEL VENETO Prima Commissione consiliare S Consiglio Regionale del Veneto N del 05/10/2016 Prot.; Titolano 2.6 CRV CRV spc-upa 1= ì Al Signor PRESIDENTE del Consiglio regionale SEDE X LEGISLATURA oggetto: progetto di legge n. 8 d'iniziativa popolare: "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre" GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA Si comunica che la Prima commissione consiliare, nella seduta del 13 settembre 2016, ha esaminato il progetto di legge in oggetto ed ha espresso parere favorevole a maggioranza in ordine al giudizio di meritevolezza da assumersi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25. Distinti saluti. ILPRESIDENTE ^ino FINGI Proposta di provvedimento Scheda di certificazione Politicbe istituzionali, politiche dell'unione Europea e relazioni intemazionali, politiche di bilancio e di programmazione San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tei >x com.coml.segreteria@consiglioveneto.it
2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO X LEGISLATURA Seduta pubblica n. Deliberazione n. OGGETTO: PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE RELATIVA A "SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE" GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA (progetto di legge n. 8) IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO VISTA la proposta di legge di iniziativa popolare relativa a "Suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre" (pdl n. 8); CONSIDERATO che il presente progetto di legge è soggetto al giudizio di meritevolezza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; VISTA la deliberazione n. 32 del 9 giugno 2016 del Consiglio comunale di Venezia; VISTA la comunicazione n del 29 giugno 2016 della Città metropolitana di Venezia; PRESO ATTO dei rilievi contenuti nella scheda di inquadramento normativo redatta dal Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio regionale del Veneto in data 6 giugno 2016; VISTI gli articoli 114 e 133, comma 2, Cost.; la legge n. 56/2014; la legge regionale n. 25/1992; UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Gabriele MICHIELETTO, nel testo che segue:
3 "Signor Presidente, colleghi consiglieri, il progetto di legge d'iniziativa popolare n. 8 ripresenta nell'attuale legislatura il tema della separazione di Venezia e Mestre, argomento che è già stato oggetto di discussione in passato, dando vita a quattro referendum nel 1979, 1989, 1994 e Sono trascorsi più di due anni quando, sul finire della. nona legislatura, venne depositato il pdl n. 448, sul quale la Prima Commissione espresse parere favorevole in ordine alla meritevolezza in data 11 dicembre 2014; in seguito, pur calendarizzato dal 16 dicembre 2014, il Consiglio regionale non lo esaminò. Non potendo decadere in base a quanto previsto dall'articolo 20 del nostro Statuto, il pdl è stato riassunto di diritto, appunto con il n. 8, tra le iniziative della presente legislatura. Le condivisibili ragioni circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e dì opportunità storica, culturale, sociale, economica a fondamento della divisione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992, sono ben tratteggiate nella relazione introduttiva alla proposta - firmata da oltre persone - cui faccio rinvio. Va pur detto che il Consiglio comunale di Venezia, nel parere deliberato il 9 giugno 2016, si è espresso differentemente in merito alle suddette ragioni, con argomentazioni relative al profilo istituzionale, economico, culturale, turistico e dei servizi di area vasta. Si ritiene, tuttavia, che tali argomentazioni non inficino le motivazioni tratteggiate nella relazione introduttiva. Particolare attenzione è stata tuttavia dedicata alle questioni di carattere ordinamentale. In particolare, è stato rilevato che occorre tener conto di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", cd. legge Delrio. Tale legge ha istituito, come noto, nove città metropolitane tra cui quella di Venezia, con un territorio corrispondente a quello della precedente provincia. La legge contempla, altresì, al comma 22 dell'artìcolo 1, la possibilità per tutti ì capoluoghi delle città metropolitane di proporre la propria articolazione in più comuni, con apposita procedura. L'obiettivo del pdl 8 di dividere l'attuale Comune di Venezia in due comuni autonomi è sembrato dunque confliggere con le previsioni della legge Delrio. Tale legge, peraltro, è stata impugnata da molte regioni (tra cui la Regione del Veneto) dinanzi alla Corte costituzionale; si dirà a breve cos 'ha deciso al riguardo il giudice delle leggi. Occorre riconoscere che la questione è controversa: da una parte l'articolo 133, comma 2, della Costituzione attribuisce alle regioni la competenza in materia di modificazione delle circoscrizioni comunali - tra cui anche quella del Comune di Venezia -, dall'altra la procedura di suddivisione in più comuni del capoluogo delle città metropolitane - tra cui, appunto, Venezia - è soggetta alla procedura disciplinata dalla legge Delrio, qualificata come norma speciale. Relativamente a quanto prevede la Costituzione - "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni" - la dottrina è concorde nel ritenere che possa trattarsi sia di leggi generali sia di leggi provvedimento. Nel medesimo senso la riforma costituzionale di quindici anni fa ha ricompreso la materia delle circoscrizioni
4 comunali tra quelle soggette alla competenza legislativa residuale ed esclusiva, da esercitare al di fuori dei principi fondamentali della materia nel solo rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi intemazionali. La legge 56/2014, tuttavia, stabilisce al comma 22 che lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano a condizione che, entro la data di indizione delle elezioni, si sia proceduto a suddividere il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal riguardo, il Consiglio comunale di Venezia - nel citato parere - ritiene che l'iniziativa legislativa intrapresa ai sensi della legge regionale n. 25/1992 precluda la procedura di elezione diretta di cui sopra, la quale presuppone che l'articolazione del comune capoluogo in più comuni avvenga con deliberazione del Consiglio comunale, attraverso una consultazione referendaria estesa a tutti i cittadini della Città metropolitana. Ritenendo inoltre che non paiano sussistere i presupposti ed i requisiti per avviare una procedura referendaria, che si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali e con la normativa statale, rileva "l'illegittimità costituzionale di un'eventuale legge regionale approvata in esito al procedimento di cui alla l.r. 25/1992 nonché... di ogni ulteriore provvedimento amministrativo adottato nell'ambito del procedimento in oggetto ". In questa sede si reputa invece plausibile sposare le argomentazioni di chi ritiene che la scissione dell'attuale comune di Venezia non debba necessariamente seguire le procedure della Delrio, che ha ad oggetto una fattispecie del tutto particolare (l'elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, appunto), e che la disciplina della legge 56 non interferisca con la procedura prevista dalla Costituzione e dalla legge regionale n. 25/1992 per l'istituzione di nuovi comuni. Per addivenire a tale conclusione occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del Vi si può leggere (v. "considerato in diritto", paragrafo ) che, "il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica... Ciò giustifica la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell'art. 133 Cost., che risultano riferibili solo ad interventi singolari". Con specifico riferimento al comma 22, la Corte chiarisce (v. paragrafo 3.4.4) che esso "non viola l'art. 133, secondo comma, Cost., non comprimendo in alcun modo le prerogative del legislatore regionale e non eliminando il coinvolgimento, nel procedimento, delle popolazioni interessate - atteso che la «proposta del Consiglio comunale dev'essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana su base delle rispettive leggi regionali» -, né contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essendo il presupposto, di cui si discute, comunque, riconducibile alla competenza statuale esclusiva in materia dì «legislazione elettorale... dì... città metropolitane»". I Dunque, la fattispecie disciplinata dalla Delrio e quella disciplinata dall'art. 133 non sembrano coincìdere: la prima sì focalizza, come detto, sulle modalità dì elezione degli organi metropolitani; al dì fuori dì tale circoscritta finalità, continuano ad applicarsi le procedure ordinarie fissate dal secondo, rimesse alle leggi regionali.
5 In definitiva, si ritiene di dover privilegiare un 'interpretazione che tenga maggiormente conto della possibilità, per la collettività, dì esprìmersi e dì applicare l'artìcolo 133 Cost, e la legge regionale 25/1992, che ne costituisce l'attuazione. Un 'interpretazione diversa lederebbe le prerogative in ordine alla costituzione di nuovi comuni, assegnate alle regioni dal suddetto artìcolo. Ripercorro ora velocemente i passaggi salienti intercorsi nel corrente anno: - il 4 aprile il Presidente della Prima Commissione consiliare ha richiesto al Consìglio comunale dì Venezia e al Consìglio metropolitano di esprìmere, entro 90 giorni, il parere sul pdl previsto dall'articolo 5 della l.r. 25/1992; - il 29 giugno è stata acquisita una comunicazione del Consiglio metropolitano che ritiene esclusa l'iniziativa legislativa regionale laddove riguardi la speciale materia dello scorporo territoriale afferente il comune capoluogo di città metropolitana; - il 1 luglio è stata acquisita la deliberazione n. 32 del 9 giugno, divenuta esecutiva il 24 giugno; - il 22 luglio il Presidente del Consiglio ha chiesto alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di esprimere il parere sul pdl 8, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 20/1997; - il 13 settembre la Prima Commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla meritevolezza del pdl 8. Tenuto conto di tutte le osservazioni acquisite, sìa di quelle favorevoli, che dì quelle contrarie alla prosecuzione dell'iter della presente proposta di legge, e alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio regionale ritiene che dì fronte al dubbio interpretativo debba prevalere la partecipazione democratica. Per questi motivi. DELIBERA di ritenere meritevole, ai fini della prosecuzione dell'iter legislativo, il progetto di legge n. 8 d'iniziativa popolare avente ad oggetto: "Suddivisione del Comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre".
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