REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEI

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1 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NON PAGATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 215/2010 Approvato con deliberazione del Consiglio della Camera di commercio di Rimini n. 11 del 7 ottobre 2014

2 Articolo 1 - Definizioni e oggetto del Regolamento 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a. "DPR": il D.P.R. n. 20 ottobre 2010, n. 215, Regolamento di semplificazione del procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati al Registro delle Imprese"; b. "CAD": il D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"; c. "PEC": la posta elettronica certificata regolata dal DPR n. 68 del 11/2/2005; d. "adempimento": l'adempimento amministrativo che costituisce oggetto del procedimento amministrativo o del servizio per la cui tenuta la Camera di commercio deve percepire i diritti di segreteria non versati; e. "destinatario della procedura": il soggetto, persona fisica o collettiva, iscritto o meno nel Registro delle Imprese, tenuto al pagamento alla Camera di commercio di somme a titolo di diritti di segreteria previsti dalla legge per atti compiuti e servizi prestati dall'ente; f. "domicilio elettronico": la casella di PEC iscritta nel Registro Imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del DL 185/2008; g. "collegio dei revisori": il collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di cui all'art. 17 della legge 580/ Il presente regolamento dà attuazione e disciplina puntualmente, per quanto non già previsto nel predetto decreto, la procedura di recupero coattivo dei diritti di segreteria come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. b del DPR, dovuti ai sensi di legge e non pagati, per atti compiuti e servizi prestati dalla Camera di Commercio, in relazione a procedimenti avviati su istanza di parte o su iniziativa d'ufficio, e conclusi con un provvedimento di accoglimento o di diniego. 3. Quando il mancato pagamento dei diritti di segreteria rappresenta l unica irregolarità rilevata durante l istruttoria, l Ufficio competente conclude comunque il procedimento con un accoglimento, se è in grado di avviare contestualmente una procedura di recupero coattivo ai sensi dell articolo 5, commi 1 e Il presente regolamento non si applica: a. ai procedimenti attivati dall ufficio del registro delle imprese ai sensi dell art sesto comma del codice civile; b. ai procedimenti attivati su apposita determinazione, adottata dal dirigente competente ai sensi del DPR 247/2004. Articolo 2 - Identificazione del destinatario della procedura 1. Di norma, la procedura di recupero è attivata nei confronti del soggetto, iscritto nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo, alle cui chiavi identificative (codice fiscale e numero REA) è associato l'adempimento. Da ciò discende che, in attuazione dell'art. 3 del DPR, l'invio dell'intimazione a pagare e delle ulteriori comunicazioni relative alla procedura di recupero, sia rivolto unicamente al domicilio elettronico del soggetto; e che l'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva avvenga a carico del medesimo. 2. Il dirigente competente può, in relazione alla particolare natura dell'adempimento, alle norme che determinano l'obbligo o la legittimazione a richiedere la sua esecuzione, e agli interessi alla cui tutela esso è preordinato, disporre in modo motivato che la procedura di recupero sia attivata nei confronti di persone fisiche o di soggetti collettivi diversi da quello indicato nel comma 1. In tal caso, la procedura può essere rivolta al solo firmatario della domanda o della denuncia, oppure estesa a tutte le persone obbligate per legge ad eseguire l'adempimento, sempre subordinatamente alla valutazione di convenienza economica di cui all'art. 5.

3 3. Nei confronti di società cancellate la procedura si svolge a norma dell'articolo 7 del presente regolamento. Articolo 3 - Quantificazione del credito per diritti di segreteria e accessori 1. La Camera di Commercio determina il credito per diritti di segreteria con riferimento agli importi stabiliti, in relazione all'adempimento, dalle norme vigenti al momento della presentazione della pratica o della emanazione del provvedimento d'ufficio, ed al netto dei parziali versamenti eventualmente effettuati. 2. L importo del credito determinato ai sensi del comma 1 è maggiorato di interessi calcolati con riferimento al saggio di interesse legale di tempo in tempo vigente e con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno della presentazione della pratica o della emanazione del provvedimento d'ufficio, fino alla data dell effettivo pagamento ovvero di emissione del ruolo esattoriale. 3. Gli interessi sono arrotondati al centesimo di euro con arrotondamento matematico al secondo decimale (se il terzo decimale è minore uguale a 4, si procede all arrotondamento per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all arrotondamento per eccesso). 4. Per la determinazione del credito, agli importi dei diritti di segreteria non pagati, maggiorati degli interessi secondo il comma 2 del presente articolo, si sommano le spese sostenute dalla Camera per la notifica ai destinatari della procedura dell'intimazione a pagare e degli eventuali altri atti di costituzione in mora. L ammontare della spesa di notifica è inizialmente determinato nei limiti fissati dalla società Poste Italiane SPA per il recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento atti giudiziali, a meno che la notificazione non avvenga tramite PEC, nel qual caso non comporta alcun obbligo di rimborso a carico del destinatario della procedura. 5. La Giunta camerale può, con propria deliberazione, determinare ulteriori importi accessori, da recuperare a norma del comma 1 dell'art. 3 del DPR, a titolo di rimborso pro quota delle spese di personale e delle spese generali sostenute dall'ente in relazione alla tenuta della procedura. 6. Non si procede ad alcun recupero di spese, e non sono applicati interessi di mora se il mancato pagamento dei diritti di segreteria è dipeso da errore facilmente riconoscibile dal personale della Camera di commercio. Articolo 4 - Tutela dell'affidamento e della buona fede 1. I rapporti tra contribuente e la Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono richiesti interessi moratori ed altri eventuali oneri accessori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio. Articolo 5 - Avvio della procedura di recupero 1. Il dirigente competente dispone con proprio provvedimento l avvio della procedura coattiva di recupero del credito ovvero l archiviazione della pratica e può interromperla in qualsiasi momento, fino all iscrizione a ruolo, qualora ricorrano i presupposti per l esercizio del potere di autotutela di cui all articolo 10 ovvero quando la valutazione di convenienza di cui al successivo comma debba essere rivista sulla base di elementi in precedenza non conosciuti o non correttamente considerati. Per la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, è consentita

4 la riunione delle decisioni relative a più procedure in un unica determinazione dirigenziale, sempre che non vi siano ragioni di urgenza che richiedono un immediato avvio per alcuna delle procedure riunite. 2. L'avvio della procedura è subordinato al positivo esito della valutazione di convenienza economica di cui all'art. 3, comma 1 del DPR. Nella valutazione di convenienza si considerano le prevedibili spese di recupero del credito e le concrete possibilità di recuperarlo, tenuto conto della figura del trasgressore, dei suoi comportamenti precedenti, e delle informazioni in possesso della Camera di commercio circa la sua reperibilità. 3. Non si procede al recupero per importi complessivamente inferiori alla soglia minima di iscrivibilità nei ruoli esattoriali di tempo in tempo vigente, ovvero quando le spese di recupero risultano più elevate dei diritti da riscuotere. 4. Le decisioni del dirigente sono comunicate tramite posta elettronica al collegio dei revisori a norma dell'art. 3, comma 2, del DPR. Articolo 6 - Svolgimento della procedura di recupero 1. La procedura di recupero coattivo del credito per diritti di segreteria inizia con la trasmissione dell'intimazione a pagare di cui al comma 3 dell'art. 3 del DPR ai destinatari individuati a norma dell'articolo 2. In caso di trasmissione via PEC, il termine di 30 giorni decorre dal giorno della consegna, in conformità all'art. 14 comma 1 del DPR 445/2000 e dell'art. 6 del DPR 68/ La trasmissione su supporto cartaceo a mezzo posta, ai sensi dell art. 14 della Legge n. 20 novembre 1982, n. 890, di qualsiasi comunicazione relativa alla procedura è ammessa solo ove non sia disponibile, o non sia valido, il domicilio elettronico del destinatario o altra casella di PEC, utilizzabile a norma degli artt. 6 e 48 del CAD. 3. L'intimazione contiene almeno i seguenti dati: - estremi dell'adempimento (in particolare, numero di protocollo della domanda o denuncia o del provvedimento d'ufficio); - ammontare dei diritti non pagati; - metodo di calcolo degli interessi da applicare all importo omesso; - spese di notifica eventualmente a carico del destinatario; - ufficio presso cui ottenere informazioni relative all atto notificato ed al quale inviare memorie o documentazione ovvero presso cui è possibile promuovere un riesame in sede di autotutela; - responsabile del procedimento; - disposizioni normative che disciplinano la procedura di recupero coattivo del credito per diritti di segreteria; - termine, pari a 30 giorni dalla ricezione della nota, per provvedere al pagamento; - avviso che, in caso di non ottemperanza, si procederà alla riscossione coattiva dell importo mediante iscrizione a ruolo; - modalità di pagamento delle somme complessivamente dovute. 5. È ammesso il pagamento delle somme dovute attraverso i seguenti strumenti: - presso le sedi della Camera di Commercio, secondo le modalità di pagamento ivi ammesse; - mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio; - mediante bonifico sul conto bancario intestato alla Camera di Commercio; - mediante pagamento online, non appena sarà disponibile la relativa procedura telematica.

5 6. Data l esigua incidenza degli interessi di mora e l assenza di sanzioni, si considerano comunque utilmente effettuati i pagamenti eseguiti oltre il termine assegnato dalla Camera di Commercio ed entro i successivi trenta giorni, purché siano corrisposti integralmente almeno i diritti di segreteria e le eventuali spese di notifica. In caso contrario, l interessato ha la possibilità di richiedere il rimborso di quanto versato, e l intero importo dovuto è iscritto a ruolo. 7. La procedura termina nel momento in cui gli importi dovuti sono integralmente versati, tenuto conto di quanto previsto al precedente comma. 8. Decorsi i termini di cui al primo e al quinto comma, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Per la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, è consentita la riunione di più procedure in un'unica emissione di ruolo, sempre che ciò non comporti, per alcuna delle procedure riunite, la prescrizione del diritto a riscuotere. Articolo 7 - Procedura di recupero nei confronti di società cancellate dal Registro delle Imprese 1. Il presente articolo si applica alle procedure di recupero di diritti di segreteria quando il destinatario, individuato a norma del comma 1 dell articolo 2, è una società cancellata dal Registro delle Imprese prima dell avvio della procedura stessa o durante il suo svolgimento. 2. I destinatari della procedura sono i liquidatori nelle seguenti ipotesi: a. se erano i soggetti obbligati per legge all'esecuzione dell'adempimento, come definito all'articolo 1 del presente regolamento; b. se erano già in carica al momento della notifica dell'intimazione a pagare di cui al comma 3 dell'art. 3 del DPR, salvo che la liquidazione si concluda con l'accertamento di un passivo; c. se erano a conoscenza del debito nei confronti della Camera di commercio prima della cancellazione della società, salvo che la liquidazione si concluda con l'accertamento di un passivo. 3. Quando non è attivata nei confronti dei liquidatori, la procedura si svolge nei confronti: a. dei soci di società di capitali o accomandanti di società semplici, esclusivamente se risulta dagli atti in possesso dell ufficio che i soci hanno ottenuto una quota di capitale in sede di riparto finale; b. dei soci illimitatamente responsabili di società di persone o di società in accomandita per azioni. 4. Se al momento della cancellazione la procedura è già stata avviata, il dirigente competente ne dispone la prosecuzione nei confronti delle persone di cui ai commi 2 e 3, ricorrendone le condizioni e subordinatamente ad una nuova valutazione di convenienza ai sensi dell'articolo 5. In caso contrario, è disposta l'archiviazione della procedura. 5. Resta ferma la possibilità, per il dirigente competente, di identificare con proprio provvedimento i destinatari della procedura a norma dell'art. 2, secondo comma del presente regolamento. 6. Successivamente alla cancellazione, le notifiche relative alla procedura di riscossione coattiva sono effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a. entro un anno dalla cancellazione, presso la sede della società estinta; b. decorso tale termine, nei confronti dei singoli soci, amministratori o liquidatori, presso il loro domicilio.

6 Articolo 8 - Rateazione del pagamento 1. Per importi complessivi non inferiori a 250,00 e fino alla emissione del ruolo esattoriale, la Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto, fino ad un massimo di dieci rate mensili. 2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di oggettiva difficoltà economica. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall' articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n Le condizioni di difficoltà economica devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione e sono valutate dalla Camera di Commercio a suo insindacabile giudizio. 4. Entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, la Camera di commercio comunica all'interessato le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa, ovvero gli inoltra il preavviso di diniego della dilazione richiesta, ai sensi dell art. 10-bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine prescritto provoca la perdita del beneficio. In tal caso il debitore deve provvedere al versamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine, la Camera di Commercio procede ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 6 del presente regolamento. Articolo 9 - Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale 1. Il destinatario dell'intimazione a pagare, di cui all'art. 3 comma 3 del DPR, può, entro i termini in essa indicati: a. versare integralmente l importo contestato; b. presentare alla Camera di Commercio deduzioni difensive avverso l atto di contestazione. 2. Esaminate le deduzioni difensive, il dirigente competente può: a. accogliere - in tutto o in parte - le argomentazioni addotte dall interessato, archiviando la procedura ovvero riducendo l'ammontare delle somme richieste; b. respingere le argomentazioni difensive, e disporre senz'altro l iscrizione a ruolo delle somme dovute, applicando il comma 7 dell'articolo 6 del presente regolamento. 3. Dopo la notificazione della cartella esattoriale, il destinatario della procedura può, entro i termini per la proposizione del ricorso: a. versare gli importi indicati nella cartella esattoriale notificata; b. presentare memorie difensive nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela; c. presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria. 4. La presentazione delle memorie difensive di cui al punto b) non interrompe il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria. 5. Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Commissione Tributaria, pari a 60 giorni dalla notifica, è soggetto a sospensione nel periodo feriale (01 agosto 15 settembre) di cui all art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n Il contribuente che propone ricorso può presentare domanda di sospensione alla

7 Commissione Tributaria Provinciale (art. 47 D.Lgs. 546/92), ricorrendone i presupposti di legge. Articolo 10 - Potere di autotutela 1. Il dirigente può procedere all annullamento totale o parziale degli atti di recupero coattivo emessi, qualora gli stessi si dimostrino illegittimi o infondati. 2. Il potere di autotutela è esercitato, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, d ufficio oppure su istanza di parte, resa in forma scritta, motivata e corredata dai documenti che ne comprovano i presupposti. 3. Il potere di autotutela è tra l altro esercitato per i seguenti motivi: a. errore di persona, logico, di calcolo, di ricostruzione dei versamenti eventualmente eseguiti, b. doppia imposizione, c. decesso della persona fisica individuata come destinatario della procedura a norma dell'articolo 2, e mancata accettazione dell eredità da parte degli aventi diritto, d. parere negativo eventualmente espresso dal collegio dei revisori sulla valutazione di convenienza comunicata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR, e. quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 3 comma 6, in relazione alle sole somme contestate a titolo di interessi di mora e di rimborso delle spese di notifica. 4. Il potere di annullamento in autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio. 5. La presentazione di istanza di riesame in autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è possibile anche una volta che sia decorso il termine medesimo. 6. L eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di riesame sono comunicati al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza, e l eventuale annullamento dell atto in autotutela è comunicato al Concessionario per la riscossione in caso di iscrizione a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l eventuale cessazione della materia del contendere. Articolo 11 - Decadenza e prescrizione 1. L atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, come determinato dal comma 1 dell'articolo Il diritto alla riscossione delle somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni. Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità 1. Le disposizioni contenute nel DPR si applicano alle violazioni commesse a far data dalla entrata in vigore del predetto decreto. 2. Il presente regolamento trova applicazione per i procedimenti di accertamento delle violazioni in materia di diritti di segreteria che avranno inizio a partire dal 1 giorno del mese successivo alla sua approvazione. 3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio.

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