La condanna alle spese di lite comprende pure quelle per la registrazione della sentenza?
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- Agnolo Gattini
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1 Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2013 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). La condanna alle spese di lite comprende pure quelle per la registrazione della sentenza? Nella pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo. Tribunale de L'Aquila, sentenza del omissis Ragioni pregiudiziali e di merito ostano all'accoglimento dell'eccezione degli appellanti che tale interclusione hanno negato: con riferimento alle prime, non tanto per l'inammissibilità derivante dalla mancata espressa riformulazione delle istanze istruttorie sul punto con le conclusioni definitive in primo grado (la giurisprudenza di legittimità è tutt'altro che univoca in tal senso) e per la mancata contestazione delle risultanze della c.t.u. (avendo gli attuali appellanti già dedotto l'accessibilità del fondo costituendosi in giudizio e configurandosi un loro interesse ad aderire alle valutazioni del c.t.), quanto per la radicale inidoneità della prova medesima ad integrare dimostrazione del preteso acquisto per usucapione dell'asserita servitù di passaggio a causa di motivi cronologici connessi alla 1
2 previsione dell'art c.c. (l'esercizio del passaggio nel capitolo è fatto risalire al 1990), pur prescindendo dal rilievo processuale circa la mancata partecipazione al giudizio del terzo proprietario della porzione di immobile che sarebbe stata sottoposta al passaggio; a proposito di quest'ultimo argomento è il caso di evidenziare che ad escludere l'interclusione è necessario un vero e proprio diritto di servitù del proprietario del fondo dell'attore ex art c.c., risultando irrilevante il transito precario fondato su mera tolleranza altrui e ragioni di buon vicinato. Sotto il profilo del merito, devono brevemente richiamarsi le emergenze documentali (vedi le mappe catastali) e la univoca e dettagliata constatazione e descrizione del c.t.u. (vedi le pagg. 3 e 4 della relazione scritta), più che sufficienti a consentire di ritenere provato che il fondo rustico del D. è circondato nei quattro lati da terreni di altri proprietari e non ha uscita diretta sulla via pubblica. Accertata dunque positivamente la prima condizione dell'azione concessa dalla norma dell'art c.c., la ulteriore materia del contendere riguarda il corretto contemperamento del criterio del tragitto più breve per l'accesso alla via pubblica con quello del minor aggravio per il fondo asservito, secondo la previsione legislativa ed in conformità alla costante interpretazione della giurisprudenza della S.C.; residuano poi altre due doglianze, relative - rispettivamente - alla liquidazione dell'indennità e delle spese processuali. Come dianzi si è scritto, gli appellanti contestano che il Tribunale, disattendendo le conclusioni del c.t.u., abbia fatto buon governo dei suddetti principi ma - a giudizio di questa Corte - si tratta di censure che non meritano accoglimento come emerge dalla seguente sintetica disamina, esaustiva di tutti i profili del contenzioso: 1) riguardo al lamentato mancato adeguamento alla c.t.u., è sufficiente richiamare la più che consolidata giurisprudenza (vedi cass. nn /04, 333/99, 8240/97, 20821/06) secondo cui al giudice di merito che non aderisca alle conclusioni del c.t.u. si richiede di fornire congrua e logica motivazione delle ragioni del suo dissenso, senza alcun onere di analizzare e confutare le et. di parte né di rinnovare la c.t.u.: principi ai quali è innegabile che il primo giudice si sia uniformato, come è fatto palese dalla puntuale esposizione (in premessa della parte motiva di questa sentenza) delle argomentazioni su cui fonda il proprio convincimento sul punto relativo alla individuazione del percorso del passaggio; 2) a proposito della corretta interpretazione del concetto del "minor danno" per il fondo servente, merita consenso la valutazione (pag. 6 della sentenza impugnata) che attribuisce rilievo negativo alla necessità di asservire due 2
3 fondi di diversi proprietari (D.L. e C.) prospettata dal c.t.u., con preferenza accordata alla soluzione dell'asservimento di un solo fondo (quello Z.); 3) deve escludersi l'interesse degli attuali appellanti a dedurre, come ragione per sottrarre il proprio fondo alla servitù, gli elevati costi delle opere necessarie a rendere praticabile ed operativo il percorso indicato dal Tribunale (vedi pag. 9 dell'atto di appello), essendo le relative spese a carico del D.; 4) osta all'adozione del progetto redatto dal c.t.u. la destinazione della porzione del fondo C. (particella n. 4109, classificata come "ente urbano") che (vedi pag.6 della relazione peritale) si trova sul percorso delineato e che costituisce la "corte" di un costruendo (o allo stato già costruito) fabbricato: l'effetto giuridico che ne deriva è quello di escluderne l'assoggettamento alla servitù coattiva in ragione della sua "attinenza" (o pertinenza) alla casa, secondo la previsione del quarto comma dell'art c.c., formulata in termini di assolutezza e generalità e che quindi prescinde dal rilievo della distanza tra la porzione della pertinenza asservita ed il fabbricato; 5) al contrario, la stessa esenzione non può essere riconosciuta al fondo Z. - indicato dall'originario attore come servente - classificato "seminativo arborato", catastalmente distinto da quello su cui insiste il fabbricato di parte appellante (particella n. 232) che a sua volta dista ben 15 m. non dalla strada di tre metri che dovrebbe eliminare la interclusione del fondo D. ma dal confine della particella n. 398: ragioni queste più che sufficienti per negare la qualifica di "corte" del fabbricato alla porzione di terreno in questione, con conseguente inapplicabilità dell'art ultimo comma c.c.; 6) eventuali violazioni della riservatezza o di altri diritti personali degli appellanti, effetto dell'asservimento della proprietà Z., esulano dalla cognizione del giudice adito ex art c.c., attesa la natura "reale" dell'azione esercitata che vincola la decisione ai soli due parametri riferiti al fondo dominante ed a quello servente fin qui esaminati; 7) le affermazioni contenute in sentenza (pag. 6) e valutate dal giudice a quo circa il grave pregiudizio che il fondo D.L. subirebbe in caso di preferenza accordata al tracciato suggerito dal c.t.u., non sono neppure impugnate dagli appellanti; 8) le obiezioni sulle caratteristiche dell'accesso sulla pubblica via, nell'una o nell'altra ipotesi, sono state già efficacemente confutate dal Tribunale e comunque, in ragione dell'interpretazione data alla norma dell'art c.c., risultano marginali se non irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda del D.; 8) l'accertata maggiore brevità del percorso rispetto a quello indicato dal c.t.u. rappresenta un ulteriore elemento di conformità del caso in esame alla fattispecie astratta prevista dalla norma. 3
4 Ulteriore motivo dell'appello principale è quello avente per oggetto la determinazione dell'indennità dovuta dal proprietario del fondo dominante (Euro 510), quantificata nella stessa misura indicata dal c.t.u. per l'altro percorso, senza indicare i parametri di riferimento del calcolo ed in particolare non tenendo conto dello spazio superiore occupato dal passaggio sul terreno Z. rispetto al terreno D.L. per la necessità di realizzare muri di contenimento non occorrenti per il terreno del secondo, sul quale già esiste un passaggio, ed altresì ignorando il danno conseguente all'abbattimento di alberi da frutto ed alla trasformazione del fondo che non potrebbe più essere utilizzato come corte del fabbricato adiacente. Pur ribadita, per le ragioni dianzi spiegate, la infondatezza della pretesa di adibire a corte del fabbricato la diversa particella del fondo Z. assoggettata al passaggio, non può la Corte fare a meno di rilevare la erroneità ed insufficienza della motivazione espressa dal Tribunale sul punto con il solo riferimento alla "non contestazione", della quale non potevano certo ritenersi onerati gli appellanti principali atteso che la proposta del c.t.u. riguardava un accesso estraneo al loro fondo. Inoltre la sentenza non tiene conto del maggior danno, evidenziato dal c.t.u. (pag. 5), che il fondo avrebbe subito in conseguenza dell'accoglimento della domanda quantomeno per l'abbattimento degli alberi esistenti sul percorso (a prescindere dalla distruzione dei contestati ortaggi): per cui, valutata l'incidenza di tale privazione e considerato il deprezzamento del terreno causato dalla realizzazione dei muri di contenimento, ritiene la Corte - in parziale accoglimento del gravame e con la corrispondente riforma della sentenza di primo grado - che per tale titolo debba essere attribuita la maggior somma di Euro 1.000,00. Con l'ultimo motivo dell'appello principale si contesta che nella liquidazione delle competenze legali al procuratore di parte avversa il Tribunale abbia applicato uno scaglione superiore al valore dichiarato della causa (Euro 68,00), in violazione del D.M. n. 127 del La succinta prospettazione della doglianza palesa - ed è rilevante sotto il profilo dell'ammissibilità - la genericità dell'impugnazione (vedi, tra le tante, cass.n /09, secondo cui l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali non può essere accolta in difetto della specificazione delle singole voci su cui sarebbe caduto l'errore del giudice); né - si osserva per completezza - la sanzione processuale dell'inammissibilità può essere impedita con spiegazioni e specificazioni contenute in scritti difensivi successivi alla proposizione del gravame. 4
5 L'appello incidentale è intestato ad omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado e si articola in due punti: con il primo si lamenta la mancata condanna dei soccombenti Z. al rimborso delle spese (documentate) di registrazione della sentenza e con il secondo si riferisce l'omissione alle spese relative alle formalità catastali e di pubblicità immobiliare. I motivi sono ambedue infondati, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.: per il primo, valga il richiamo del principio di diritto (cui la Corte intende uniformarsi) secondo cui "nella pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo" (cass. n /10); per il secondo, si deve ritenere l'applicabilità della stessa regola anche alle spese catastali ed immobiliari, considerata l'eadem ratio e rilevata anche la mancata prova documentale del loro ammontare, che la parte avrebbe potuto agevolmente fornire. Ultima questione da risolvere rimane quella del regolamento delle spese processuali dei due gradi. Come è noto, nelle cause di costituzione delle servitù coattive esse sono a carico della parte attrice a meno che la controparte - come nel caso in esame -non si sia ingiustificatamente opposta (vedi cass. n. 1125/99), epperò il parziale accoglimento dell'appello principale, il totale rigetto di quello incidentale, la particolare delicatezza della controversia (caratterizzata dal contrasto tra le conclusioni dell'indagine tecnica e la decisione giudiziale) integrano altrettante valide ragioni di integrale compensazione (art. 92 secondo comma c.p.c.). p.q.m. la Corte, definitivamente pronunciando - in contraddittorio delle parti - nella causa di secondo grado tra Z.M., Z.R. e D.D., disattesa ogni diversa istanza, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, determina in Euro 1.000,00 l'importo dell'indennità dovuta dall'appellato agli appellanti principali; 2) conferma per il resto la statuizione di merito della sentenza medesima; 3) rigetta l'appello incidentale; 4) compensa le spese del doppio grado. Così deciso in L'Aquila, il 16 ottobre Depositata in Cancelleria il 8 giugno
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.05.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 18.5.2017 La Nuova Procedura Civile, 3, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI
Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.
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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 228-8693 Pubblicazione del 7.0.203 La Nuova Procedura Civile, 4, 203 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
Notifica di citazione in appello non seguita da iscrizione a ruolo: ammissibile una seconda impugnazione, ma attenzione ai termini.
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Giudicato e posizione del terzo litisconsorte necessario pretermesso.
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Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.12.2016 La Nuova Procedura Civile, 6, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI
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Dolo revocatorio processuale anche in caso di silenzio.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -
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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22884 Anno 2016 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2016 SENTENZA sul ricorso 3273-2013 proposto da: GALLUZZI CORRADO GLLCRD70D221726M,
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4256 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PARZIALE IPPOLISTO Data pubblicazione: 03/03/2015 SENTENZA sul ricorso 28497-2012 proposto da: HAJDERI SONILA HJD SNL 77C50
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13735 Anno 2015 Presidente: DI BLASI ANTONINO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/07/2015 SENTENZA sul ricorso 5624-2010 proposto da: COMUNE DI CARTIGLIANO in persona
SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
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N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23708 Anno 2014 Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE Data pubblicazione: 06/11/2014 a 2014 2063 SENTENZA sul ricorso 14696-2009 proposto da: Soc.
Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
Risarcimento in via equitativa ex at. 96 comma 3 c.p.c.: sì ai danni punitivi e senza prova.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 13.2.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 8.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014
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La legge Fornero non è retroattiva
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
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www.notaio.org Cassazione civile, sez. II Sentenza 18.12.2014 n 26765 Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 aprile 18 dicembre 2014, n. 26765 Presidente Petitti Relatore Correnti Fatto e diritto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti
Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto
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1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag. 9 2. L appello principale e l appello incidentale pag. 12 2.1. Tempestività e tardività dell appello incidentale pag. 12 2.1.1. Segue: alcune questioni
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Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.1.2017 La Nuova Procedura Civile, 6, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5042 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso 11500-2009 proposto da: FIDIA FARMACEUTICI SPA in persona
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