REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE
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1 COMUNE DI CARATE BRIANZA REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del
2 Art. 1 OGGETTO E FINALITA' 1. II presente regolamento disciplina le procedure di vendita del patrimonio immobiliare del Comune secondo criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, ai sensi dell'art.12 - comma 2 - della Legge 15 maggio 1997, a 127 e pertanto in deroga alle norme di cui alia Legge 783/1908, nonchè a! Regolamento approvato con R.D. n.454/ Ove necessità, le stesse norme si applicano per le alienazioni di beni mobili comunali disponibili per la vendita. Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. I beni patrimoniali del Comune, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita,"' saranno alienati secondo le norme del presente regolamento, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile. 2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica verranno alienati secondo le modalità stabilite dalla legge 560/93 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Art. 3 LA VALUTAZIONE DEI BENI DA ALIENARE 1. II valore dei beni da alienare è, di norma, indicato nel Bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di una stima di massima effettuata dagli Uffici Comunali. 2. Se opportuno, i beni possono essere valutati con una perizia giurata di un tecnico esterno abilitato all'uopo incaricato. Art. 4 LA DELIBERAZIONE PREVENTIVA 1. L'alienazione dei beni di cui al primo comma dell'art.1 e la relativa stima sono deliberate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della Legge n. 142/1990, salvo che non siano già previste in atti fondamentaii del Consiglio, con le relative motivazioni. 2. L'alienazione dei beni di cui al secondo comma dell'art.1 e la relativa stima sono deliberate dalla Giunta Comunale. Art. 5 INDIVIDUAZIONE DEL PRE2Z0 1. II valore di vendita dell'immobile, ad eccezione dei beni di cui al comma 2 dell'art.2 del presente regolamento, è determinato con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologle e delle tecniche estimative più confacenti alla natura del bene da valutare. 2. La perizia estimativa, redatta da un tecnico abilitato dell'u.t.e., deve espressamente specificare: - L identificazione catastale degli immobili con relativi accessori, pertinenze, servitù e quanto necessario per meglio individuare il bene; - i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell immobile; - il gradi di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente, all'acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale o regionale, locale e particolare al fine di individuare le scelta della procedura di pubblicità di cui al successivo art II valore determinate in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'i.v.a. se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte.
3 4. A tale prezzo saranno aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamenti, aggiornamenti catastali, costi delle perizie, ecc.). amministrative e finanziarie necessarie per la redazione e la stipuia degli atti conseguenti la gara, nonchè le spese relative all espletamento della gara stessa (tecniche, amministrative, pubblicazione, ecc.), spese ed onorari notarili nonchè le spese di registrazione e trascrizione. Art.6 BENI VINCOLATI 1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o usufruenti di contributi, a qualsiasi titolo concessi, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo, qualora occorrente. Art. 7 VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE 1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e I'aggiudicazione dovr essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia. 2. Per gli immobili non assoggettati per Legge a diritto di prelazione, è facoltà dell Amministrazione Comunale consentirne I'esercizio. Tale circostanza dovrà essere indicata negli avvisi di gara. 3. Ogni qualvolta esista il diritto di prelazione, il prezzo per il quale pu6 essere esercitato tale diritto è quello corrispondente alla migliore offerta pervenuta in seguito alla gara (aggiudicazione provvisoria). 4. II diritto di prelazione dovrà essere esercitato dagli aventi diritto entro 30 giomi dalla comunicazione dell'espletamento dell'asta che I'Amministrazione Comunale dovrà inviare, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi vigenti Art.8 MODALITA' DI VENDITA 1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante asta pubblica o trattativa privata, secondo le modalità procedurali stabilite dalla legge per I'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvata con R.D. del n.2440 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. del n II sistema ordinario di alienazione è l asta pubblica, salvo i casi di cui al successivo art. 12. Art.9 L'ASTA PUBBLICA 1. L'asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in miglioramento del prezzo base ai sensi dell'art.73, lettera c) del R.D , n Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara (art.69 R.D n.827). 3. Nel caso di aumenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827/ L'esito della gara deve risultare dal relativo processo verbale dal quale si deve evincere: - I'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo in cui si svolge la gara; - il nome, cognome e qualifica del Presidente e dei dipendenti comunali che assistono alla gara; - il valore sulla base del quale è aperta la gara; - le offerte fatte ed il prezzo offerto - se I'offerta è fatta a nome proprio, o per procura, o per persona da nominare - I'aggiudicazione del bene al migliore offerente con I'indicazione del prezzo offerto e dei relativi patti e condizioni stabilite dal presente regolamento e dal bando di gara. - L'eventuale aggiudicazione prvvisoria in presenza del diritto di prelazione verso terzi e le modalità di esecuzione di tale diritto. Art.10 3
4 I CONTENUTI DEL BANDO DI GARA 1. L'apertura dell'asta è resa nota al pubblico mediante apposito bando nel quale sono indicati: - i beni da vendere, la loro situazione e provenienza; - il prezzo estimativo sul quale si apre I'incanto ed i termini di pagamento; - i diritti ed i pesi inerenti al fondo; - l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede alia gara; - l'anno, il mese, il giorno e l'ora entro cui deve essere presentata l'offerta al protocollo a pena di esclusione dalla gara; - il luogo presso cui si terra la gara; - gli uffici presso i quali sono visionabili i documenti relativi ed il capitolato d'asta; - l'ammontare della cauzione da farsi a garanzia delle offerte; - l'avvertenza espressa che l'aggiudicazione e definitiva e che sul prezzo non sono ammessi successivi aumenti; - le principali condizioni di vendita di cui, secondo i cast, fosse opportuno che il pubblico avesse cognizione; - il modo con cui si procede alla gara; - l'indicazione identificativa della gara da riportare sul plico da inoltrare al protocollo; - l'elenco dei documenti da produrre unitamente ah'offerta. Art. 11 LE MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA 1. L'offerta stesa su carta legale e sottoscritta dall'offerente deve indicare in cifre ed in lettere l importo offerto. 2. In caso di discordanza tra i due importi varrà quello più favorevole per I'Amministrazione. 3. L'offerta, redatta come sopra, dovrà essere inserita da sola, in apposita busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura. 4. I documenti di seguito indicati o comunque richiesti dal bando di gara e la busta contenente l'offerta dovranno essere inseriti in altra busta più grande che dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi e sulla quale dovrà essere apposta in maniera ben visibile I'indicazione richiesta dal bando, il nominativo e I'indirizzo del mittente. 5. Oltre alla documentazione richiesta dal bando, nella busta grande dovranno essere inseriti i seguenti documenti: - documento attestante la presentazione delia cauzione; - certificato sostitutivo reso con atto di notorietà in carta legale contenente le seguenti dichiarazioni: a) nome, cognome, paternità, codice fiscale e residenza o domicilio di ciascun offerente; b) di aver preso visione del bene in vendita e di assumere, in caso di aggiudicazione, tutte le spese dirette ed accessorie contrattuali e fiscali connesse o comunque relative all'acquisto; c) se 1'offerta è per conto proprio, per procura, per persona da nominate; d) di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal bando di gara e dal presente regolamento. Art.12 LA TRATTATIVA PRIVATA 1. I beni oggetto del Presente Regolamento, qualora I'Amministrazione Comunale lo ritenga conveniente, possono essere alienati a trattativa privata, esclusivamente nei seguenti casi: a) quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nella relativa deliberazione di cui al precedente art. 4 e comunque purchè il valore di stima non superi per i beni immobili e nel caso di alienazione di un bene mobile. b) allorchè sia avvenuta una diserzione d'asta, sempre che non siano variati, se non a tutto vantaggio del Comune, il prezzo e le condizioni di vendita; 4
5 c) quando I'immobile da alienare è in possesso e/o locazione per oltre 15 anni da parte di un soggetto interessato all'acquisto; d) allorchè l alienazione risulti all'intemo di una permuta di beni promossa dall'amministrazione Comunale; e) allorchè l alienazione risulti all'intemo di una convenzione urbanistica, sempre che dall iniziativa risultino preminenti interessi pubblici. 2. Per I'ipotesi di cui alla lett. b) del presente articolo, si applicano quando compatibili, le disposizioni di cui all art.14. Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) l'amministrazione Comunale, ai fini della contrattazione, comunicherà le forme, le modalità e le cautele che, relativamente ai casi concreti, riterrà opportune. Art. 13 PUBBLICITA' 1. A seconda della natura, del potenziale interesse all'acquisto del bene, della sua potenziale utilizzazione e/o del valore venale, riconducibile ad un mercato più o meno vasto a livello nazionale o internazionale, si adottano le forme di pubblicità di volta in volta ritenute opportune. 2. Le condizioni minime che, comunque, nell ottica di cui al punto precedente, devono essere osservate, valutate le circostanze, le prerogative e le possibilità, sono le seguenti: a) Asta pubblica: pubblicazione in forma integrate all'albo Pretorio del Comune di Carate Brianza e dei Comuni limitrofi almeno trenta giorni prima delia data fissata per Pincanto; pubblicazione per estratto sul B.U.R.L. e sul F.A.L. della Provincia di Milano almeno trenta giorni prima della data fissata per l incanto; pubblicazione su almeno un organo di stampa locale o nazionale in relazione al probabile interessadi mercato. b) Trattativa privata in seguito a diserzione d'asta: poichè la volontà dell'amministrazione Comunale è già stata resa nota mediante la pubblicità esperita per la vendita con asta pubblica, si richiede!a pubblicazione per almeno 30 giomi all'albo Pretorio del Comune di Carate Brianza e su almeno un organo di stampa locale o nazionale in relazione al probabile interesse di mercato; c) Permuta: ai fini della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione l'a.c. assoggetterà la bozza di permuta - con indicazione dell'oggetto, valore e modalità della permuta - alla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giomi al fine di permettere eventuali osservazioni in merito, che dovranno per venire entro il perentorio termine dei successivi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione stessa. ART. 14 MODALITA E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 1. L'immobile sarà venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della gara, con tutte le servitù attive e passive, note ed ignote, apparenti e non, continue e discontinue, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze, eccezioni, oneri quali dall'ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso e quali risultanti anche dalla relazione di perizia tecnica allo scopo effettuata. L'immobile viene garantito libero da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli. 2. II termine per la presentazione delle offerte è il giomo successivo alla scadenza di pubblicazione del relativo bando. Saranno ammesse dunque, a partecipare alla gara tutte le offerte valide pervenute al protocollo del Comune entro e non oltre la data anzidetta. 3. Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno costituire prima della presentazione dell'offerta un deposito cauzionale pari al 10% dell importo del bene posto a base di gara. Tale deposito dovrà essere effettuato nei modi stabiliti dal bando. 5
6 4. L'aggiudicazione è definitiva. Essa non è soggetta ad alcun ulteriore passaggio, se non per eccezionali e comprovate ragioni. Della stessa l Amministrazione Comunale prenderà atto con propria deliberazione. 5. II prezzo d'acquisto dovrà essere versato in contanti o tramite assegni circolari entro il termine perentorio fissato e comunicato dall'amministrazione Comunale e comunque entro 90 giomi dalla data di approvazione del verbale di aggiudicazione definitiva. II versamento del deposito avrà carattere di caparra confirmatoria e acconto prezzo per l aggiudicatario. La cauzione, per i concorrenti non aggiudicatari, sarà svincolata con sollecitudine e comunque entro e non oltre 130 giorni dall'espletamento dell'asta. 6. Nel caso in cui I'aggiudicatario risulti inadempiente, risultando di fatto impossibile la valida formalizzazione del trasferimento, l Amministrazione Comunale ha la facoltà di trattenere la caparra versata e senza ulteriori formalità procedere alla rivendita del bene a seguito di nuovo incanto, oppure, a parità di offerta, ad assegnare il bene oggetto del trasferimento al secondo classificato nell'asta. Restano comunque a carico dell'aggiudicatario inadempiente I'eventuale risarcimento danni e interessi e resta salva la facoltà, per l Amministrazione Comunale, di richiedere allo stesso la differenza in meno tra il prezzo della prima vendita e il prezzo effettivamente realizzato dalla seconda vendita. 7. E' fatto salvo per I'Amministrazione il diritto di agire, nelle opportune sedi, per il risarcimento di altri eventuali danni. Art. 15 ESPERIMENTI DI GARA IN RIDUZIONE 1. Qualora, sia l asta pubblica in prima istanza e l'eventuale trattativa privata in seconda istanza, siano andate deserte, l'amministrazione Comunale può diminuire il prezzo indicato nella perizia di stima fino ad un massimo del 20%. 2. Tale gara sarà esperita mediante asta pubblica a meno che nei frattempo non siano intervenute le condizioni di cui al comma 1 lett. b) e c) del precedente art. 10. Art. 16 DISERZIONE DI GARA 1. Con diserzione si intende il caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta e non invece il caso in cui siano state presentate offerte irregolari o non valide. 2. In quest'ultimo caso - stante I'interesse di potenziali acquirenti - occorre ribadire la gara secondo il sistema ordinario di vendita. Art. 17 FORO COMPETENTE 1. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Monza. Art. 18 ENTRATA IN VIGORE 1. II presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte dell'organo Regionale di Controllo. 6
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