DELITTI CONTRO LA PERSONA 2^ parte Prostituzione minorile (art. 600-bis)

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1 DELITTI CONTRO LA PERSONA 2^ parte Prostituzione minorile (art. 600-bis) Soggetto attivo: Chiunque (reato comune); Oggetto giuridico: Tutela della libertà individuale della persona; Elemento Oggettivo: prima ipotesi- indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorirne o sfruttare la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto. Il legislatore ha usato una formula generica per poter ricomprendere nel reato tutte le condotte di induzione, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione minorile. Seconda ipotesi- Salvo che il fatto costituisca più grave reato (es. violenza sessuale), compiere atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica. Il reato è aggravato nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici. Costituisce circostanza attenuante se l'autore del fatto è persona minore di anni diciotto. Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà del fatto con consapevolezza della minore età del soggetto passivo; Consumazione e tentativo: I delitti si consumano nella prima ipotesi con l indurre, con il compimento di ogni atto di favoreggiamento o sfruttamento. Nella seconda ipotesi con il compimento dell atto sessuale. Il tentativo è configurabile. Arresto: obbligatorio per la prima ipotesi; non consentito nella seconda ipotesi salvo nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici: in tal caso è facoltativo; Fermo: consentito nella prima ipotesi; non consentito negli altri casi. Impiego di minori nell accattonaggio (Art. 600-octies) L impiego di minori nell accattonaggio è stato trasformato da contravvenzione a delitto con conseguente inasprimento delle pene dalla legge 15 luglio 2009, n.94: la novella abroga l art. 671 c.p. e inserisce in nuovo art. 600-octies inserendo quella fattispecie tra i delitti contro la libertà individuale. «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell accattonaggio). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni». Quando si procede per questo reato il Procuratore della repubblica deve darne comunicazione al Tribunale dei minori, ai sensi dell art 609-decies modificato dalla legge in esame. Soggetto attivo: Chiunque (reato comune) nella prima ipotesi; colui che è rivestito di autorità, vigilanza nei confronti del minore nella seconda ipotesi; Oggetto giuridico: Tutela della libertà individuale della persona; Elemento Oggettivo: prima ipotesi- salvo che il fatto costituisca più grave reato, avvalersi per mendicare di una persona minore degli anni 14 o di persona comunque non imputabile. Seconda ipotesi- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, permettere alla persona minore di anni 14 o comunque non imputabile, se sottoposta alla propria autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza di mendicare o che altre persone se ne avvalgano per mendicare. Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà del fatto con consapevolezza della minore età del soggetto passivo e del suo stato di incapacità;

2 Consumazione e tentativo: I delitti si consumano nella prima ipotesi con l avvalersi in qualsiasi modo del minore o della persona incapace nell attività di accattonaggio. Nella seconda ipotesi nel lasciare il minore e/o l incapace mendicare e/o altri lo utilizzino per mendicare senza attivarsi venendo meno all obbligo di cura e custodia. Il tentativo è configurabile. Arresto:non consentito; Fermo: non consentito. Altri delitti contro la libertà individuale introdotti dalla legge 2 febbraio 2006 n. 38 e dalla legge 3 agosto 2008 n.269 1)Art. 600-ter. Pornografia minorile. Prima ipotesi-chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Seconda ipotesi-chi fa commercio del materiale pornografico con minori. Terza ipotesi- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico con minori, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Quarta ipotesi -Chiunque, al di fuori delle ipotesi indicate, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico con minori. Nei casi previsti dalla terza e quarta ipotesi, la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Arresto: obbligatorio per la prima e seconda ipotesi; Facoltativo per la terza e quarta; Fermo: consentito nella prima e seconda ipotesi; non consentito negli altri casi. 2) Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è aumentata ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Si applica solo se il reo non ha commesso il reato di cui all art. 600-ter. Arresto: non consentito; Art. 600-quater bis. Pornografia virtuale. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate

3 utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Arresto: obbligatorio; Fermo: consentito. 3) Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Disposizioni comuni per i reati contro la personalità individuale (da art ) e norme che tutelano i minori o soggetti deboli 1) 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà. Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600- septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell imputato che si adopera per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

4 Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 2) Art. 600-septies. Confisca e pene accessorie. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. 3) 602-bis. Pene accessorie. La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall esercizio della potestà del genitore; 2) l interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. 4) Art Fatto commesso all'estero. Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Sequestro di Persona e altri reati che limitano la libertà personale (art ) Commette il reato di sequestro di persona di cui all art. 605, chiunque priva taluna della liberta personale.

5 Soggetto attivo: Chiunque (reato comune); se il reato è commesso da un Pubblico Ufficiale abusando dei poteri si applica la più grave pena prevista al comma 2 n.2; Oggetto giuridico: Tutela della libertà di agire intesa come libertà di movimento, di locomozione e fisica; Elemento Oggettivo: la condotta punita consiste nel privare taluno della libertà personale intesa come libertà di movimento, in modo che il soggetto passivo non possa compiere secondo la sua volontà quelle azioni e movimenti che ritiene di dover effettuare. Non è necessario che la libertà di movimento sia del tutto esclusa. E sufficiente che il soggetto passivo per riacquistare una piena libertà debba porre in essere mezzi straordinari e non prontamente attuabili. Quindi il reato è configurabile sia nel caso in cui la vittima venga legata ad un letto sia nel caso in cui venga rinchiusa in un ampio locale con una certa libertà di movimento. Soggetto passivo può essere anche una persona che si trovi già in stato di privazione della libertà, quando venga ulteriormente limitata la sfera dei movimenti consentiti. La condotta privativa della libertà può essere realizzata in ogni modo: con violenza o minaccia; con inganno; tenendo una condotta omissiva. E necessario che la privazione della libertà si protragga per un apprezzabile lasso di tempo. Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di menomare l altrui libertà di movimento. Il movente è generalmente irrilevante salvo che il legislatore sulla base di esso configuri altre ipotesi delittuose: art. 289 bis- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; art sequestro di persona a scopo di estorsione ect. Consumazione e tentativo: si tratta di un reato necessariamente permanente. Si consuma al momento in cui ha inizio la privazione della libertà e cessa con il termine dello stato in cui è stata posta la vittima. Il tentativo è ammissibile. Circostanze: Il reato è aggravato se il fatto è commesso: 1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; 2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Al fine di dare una risposta concreta ad una serie di condotte, emerse anche dalle cronache degli ultimi anni, alle quali l impianto normativo in vigore si era dimostrato inadeguato ed insufficiente, la novella, nell ottica di maggior tutela nei confronti dei minori e dei genitori l art. 605, in materia di sequestro di persona semplice, è stato modificato dalla legge 15 luglio 2009, n.94: dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell imputato che si adopera concretamente: 1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore». Rapporti con altri reati: Il reato di sequestro di persona concorre con il reato di rapina se la privazione della libertà dura per un tempo apprezzabile successivo alla rapina: se la privazione della libertà avviene solo per il tempo necessario al compimento della rapina, i due reati non concorrono in quanto il sequestro di persona costituisce sola modalità di attuazione della rapina. Il sequestro di persona commesso dal Pubblico ufficiale con abuso dei poteri differisce dal reato di arresto illegale di cui all art. 606 in quanto in quest ultimo caso il fatto è commesso di porre il soggetto passivo a disposizione dell autorità competente; invece nell ipotesi aggravata di cui all art. 605 il Pubblico Ufficiale non è animato da tale volontà. Arresto: facoltativo;

6 Altre figure criminose Art Arresto illegale Commette questo reato Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni. Si tratta di un reato proprio: è necessario che il Pubblico Ufficiale esegua un arresto (o un fermo) con la consapevolezza dell illegalità (mancanza delle condizioni richieste dalla legge) dell arresto; se il fatto viene commesso per negligenza, imprudenza, eccesso di zelo, imperizia ect, non si risponde a titolo di reato perché non è prevista la punibilità a titolo di colpa, salvo le eventuali azioni disciplinari nei confronti dell agente. Arresto: non consentito; Art Indebita limitazione di libertà personale. Commette questo reato Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di un reato proprio. Le condotte punite sono tre: la prima quando si riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente; la seconda quando non si obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità; la terza quando indebitamente si protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Arresto: non consentito; Art Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Commette questo reato Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente o se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita. Sono misure d rigore non consentite sia quelle punitive non previste dalla legge sia quelle che, pur essendo previste vengono applicate fuori dai casi previste e modificano in peggio lo stato di limitazione della libertà personale a cui dette persone sono già sottoposte. Se tali misure integrano altre fattispecie criminose (es.lesioni; percosse; atti di libidine ect) l agente risponderà dei reati in concorso tra loro.

7 Arresto: non consentito; Art Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Commette questo reato il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale. Anche in questo caso è necessario il dolo, coscienza e volontà di compiere il fatto con la consapevolezza di violare le norme che stabiliscono limiti e condizioni della perquisizione e ispezione personale. Arresto: non consentito; Delitti di violenza sessuale (art. 609 bis-609 decies) Il delitto di violenza sessuale è previsto dall art. 609 bis c.p. il quale indica che chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. La legge 15 febbraio del 1996 n. 66 ha modificare sostanzialmente le ipotesi incriminatici in materia, disponendo lo spostamento dei delitti sessuali all interno del codice penale dagli artt. 519 ss. agli artt. da 609 bis a 609 decies, e dal libro nono riservato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume al libro secondo dedicato ai delitti contro la persona. Una delle maggiori novità introdotte dalla legislatore del 1996 è l eliminazione della distinzione tra prevista nel testo originario del codice tra la violenza carnale, che aveva come presupposto necessario una qualsiasi forma di compenetrazione carnale, e quello di atti di libidine violenti, unificando le condotte ivi previste nel nuovo reato di violenza sessuale. Lo scopo prefissato con questa modifica era quello di evitare al giudice indagini ed accertamenti sul corpo della persona offesa molto spesso umilianti e di scarso buon gusto. Soggetto attivo: Chiunque (reato comune) nelle ipotesi di atti sessuali violenti previsti da comma 1 e abusivi o fraudolenti previsti dal comma 2; reato proprio nel caso di atti sessuali abusivi previsti dal comma 1; Oggetto giuridico: Tutela della libertà sessuale; Elemento Oggettivo: L elemento oggettivo consiste nel compimento volontario del reo di atti, non necessariamente di congiunzione carnale, nei confronti di una persona assolutamente contraria ad ogni contatto, i quali offendano il bene giuridico della libertà personale. Rientrano nella nozione di atti sessuali non sono i comportamenti che riguardano l apparato genitale ma tutte le altre parti del corpo considerate erogene ed in grado di stimolare l istinto sessuale. Vi rientrano sia gli atti di congiunzione carnale, che si hanno, come insegna la Cassazione, ogni qualvolta avvenga una qualsiasi compenetrazione, anche abnorme, tra organi genitali, ovvero tra organo genitale ed un altro organo (coito anale e coito orale) sia gli atti di libidine, che si concretizzano in ogni forma di

8 contatto corporeo diversa delle penetrazione che per le modalità con cui vengono effettuati costituiscono inequivocabile manifestazione di ebbrezza sessuale (palpazioni, carezze, pacche su particolari parti del corpo, pizzicotti, baci a scopo lascivo ect). La condotta prevista dal primo comma dell art. 609 bis richiede la violenza, minaccia o abuso di autorità poste in essere per costringere la vittima al compimento di un atto sessuale non voluto. Per violenza si intende l esercizio di qualsiasi forza fisica diretta a vincere la resistenza opposta dalla vittima. Per minaccia s intende la prospettazione di un male futuro, rivolto alla vittima, ad altre persone o alle cose, al fine di coartare la volontà della vittima e farle accettare la proposta sessuale. L abuso di autorità ha come presupposto che l agente si avvalga di una posizione di superiorità formale e/o di preminenza nei confronti di un soggetto: vi rientra sia l abuso di pubblica autorità (es. nei confronti di un soggetto comunque privato della libertà) sia l abuso di autorità privata (si pensi ai rapporti di lavoro; ai rapporti docente allievo ect). Il comma 2 dell art. 609 bis disciplina due fattispecie di violenza sessuale mediante induzione: la prima si ha quando si abusa di condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto. Secondo la giurisprudenza il legislatore del 1996 volendo tutelare il diritto alle relazioni sessuali anche delle persone affette da inferiorità fisica o psichica, non punisce il mero rapporto con l infermo di mente, ma bensì quello caratterizzato da un differenziale di potere connotato, cioè, dall induzione del soggetto forte e da abuso delle qualità del soggetto debole.pertanto la violenza non è più presunta ma va valutata caso per caso. La seconda ipotesi fa riferimento al caso già previsto dall abrogato art. 519 comma 2: in tal caso l agente ha tratto in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. In relazione al soggetto passivo non vi nessuna restrizione: deve essere un essere umano vivente, uomo o donna o transessuale. Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di compiere la violenza sessuale. Si ricorda come ai sensi dell Art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. Consumazione e tentativo: Il reato si consuma con il compimento dell atto sessuale. Il tentativo è configurabile. Circostanze Aggravanti: Ai sensi dell art. 609-ter, La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. Circostanza attenuante: l art. 609 bis comma 3 prevede che Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Rapporti con altri reati: Il delitto di violenza sessuale non prevede ai fini della commissione il concorso materiale di altri soggetti perché tale condotta integrerebbe la figura autonoma del reato di violenza sessuale di gruppo disciplinata dall art. 609 octies c.p., la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all art. 609 bis. Può invece configurasi il concorso morale per tutte quelle persone che hanno in qualche modo contribuito all organizzazione materiale e alla propaganda del reato.

9 Gli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale favoriscono il rapporto con numerose altre ipotesi criminose penalmente sanzionate che concorrono. Il reato di lesioni di cui all art. 582 c.p., procurate alla persona offesa nel tentativo di vincerne la resistenza, concorre con la violenza sessuale quando queste siano state volontariamente cagionate; qualora le lesioni si verificassero accidentalmente, il reo ne risponderebbe a titolo di colpa non venendo meno la sua responsabilità. Procedibilità: a querela; l art. 609-septies prevede che i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma; Arresto: facoltativo; Fermo: consentito. Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne. Questa norma prevede che Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. La fattispecie prevista dall art quarter rispetto a quella prevista dall art. 609-bis. Essa, infatti, si applica solo nel caso in cui la vittima sia consenziente. Il primo comma prevede una ipotesi di violenza sessuale presunta: il legislatore considera infatti il minore di anni 14 (e il minore di anni 16 se l agente è una delle persone indicate nel n.2) incapace di prestare una consapevole prestazione del consenso al compimento di atti sessuale. Pertanto qualora ricorrano le condizioni indicate nel

10 comma 1 vi è sempre violenza sessuale: si badi bene se non c è il consenso della vittima si ricade nell ipotesi di cui all art. 609 bis. Analoga incapacità di disposizione in materia sessuale è prevista dal comma 2 per il minore che ha compiuto gli anni sedici quando l atto sessuale è compiuto con l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione. Una speciale causa di non punibilità è prevista dal terzo comma dell art quarter. Infatti, il legislatore ha previsto che al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis (violenza, minaccia, abuso di autorità, induzione) Non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Attraverso questa disposizione il legislatore riconosce la legittimità ai rapporti affettivi e sessuali tra coetanei minori ma è necessario che nessuno dei patners deve avere meno di 13 anni e il soggetto più adulto deve essere comunque minore d età (infradici ottenne) e deve avere un età di non oltre tre anni superiore rispetto al suo compagno. Si ricorda come ai sensi dell Art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. Procedibilità: a querela; l art. 609-septies prevede che i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma; Arresto: facoltativo; Fermo: consentito. Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne. Per quest articolo commette corruzione di minorenni Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. Si tratta di un reato comune caratterizzato dalla necessità del dolo specifico: non è sufficiente la semplice presenza del minore, ma è necessario che il soggetto agente abbia agito al fine di fare assistere il minore al compimento degli atti sessuali. Arresto: non consentito; Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

11 Ai sensi del citato articolo, La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. La crescente frequenza dei fatti di stupro collettivo ha indotto il legislatore del 1996 ad prevedere una autonoma fattispecie di reato: essa consiste nella partecipazione da parte di più persone ad atti di violenza sessuale di cui all art. 609 bis. Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo. Non è necessario che tutti i concorrenti usino violenza sessuale; non è necessario che la vittima avverta la presenza delle persone. E sufficiente la presenza di due o più persone nel luogo e nel momento del fatto. Si nota come la legge faccia riferimento solo all art. 609-bis. Arresto: facoltativo; Fermo: consentito. Disposizioni comuni Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609- octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Art. 609-decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

12 Violenza privata (art. 610) Commette questo reato Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. Soggetto attivo: Chiunque (reato comune); Oggetto giuridico: Tutela della libertà morale intesa come libertà di prendere decisioni senza l influenza di alcuno; Elemento Oggettivo: Usare violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. Per violenza s intende l uso di energia fisica sulla persona o sulle cose. Per minaccia s intende la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante. Entrambe devono essere tali da coartare la volontà della vittima. Si tratta di un reato sussidiario, essa si applica solo quando la violenza e/o la minaccia non sia specificamente previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di compiere il fatto accompagnato dalla consapevolezza del dissenso della vittima; Consumazione e tentativo: Il reato si consuma con il compimento della violenza e/ minaccia. Il tentativo è configurabile. Circostanze Aggravanti: Il reato è aggravato se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339: se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Arresto: facoltativo; Fermo: consentito. Minaccia (art. 612) Tale delitto consiste nel fatto di Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno. Soggetto attivo: Chiunque (reato comune); Oggetto giuridico: Tutela della tranquillità d animo; Elemento Oggettivo:Prospettare un male futuro ad una persona il cui avverarsi dipende dalla volontà dell agente. La minaccia deve essere tale da turbare la tranquillità di una persona. L idoneità va valutata ex ante: si tratta di un reato formale di pericolo. Oggetto della minaccia deve essere un danno ingiusto: violazione di un bene e/o interesse della vittima contro legge. Anche questo è un reato sussidiario, essa si applica solo quando la minaccia non sia specificamente previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di minacciare. Consumazione e tentativo: Il reato si consuma con la percezione da parte della vittima della minaccia. Il tentativo non è configurabile, trattandosi di reato di pericolo. Circostanze Aggravanti: Il reato è aggravato se Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339: se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Competenza:Giudice di Pace nell ipotesi semplice; Tribunale nell ipotesi aggravata; Procedibilità: querela nell ipotesi semplice; d ufficio nell ipotesi aggravata; Arresto: non consentito;

13 Violazione di domicilio (art. 614) Sono previste due ipotesi per questo reato: 1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno; 2. chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Soggetto attivo: Chiunque (reato comune); Oggetto giuridico: Tutela della libertà domestica ossia il diritto dell individuo di vivere tranquillamente nella propria abitazione, senza intrusioni o interferenze arbitrarie. Elemento Oggettivo: Introdursi e/o trattenersi in uno dei luoghi indicati invito domino (senza l autorizzazione del padrone). Ad esso è equiparata l introduzione e/o il trattenimento clandestino, ossia senza essere visto, o con inganno, traendo cioè in errore il dominus. Soggetto passivo è il titolare del diritto di escludere altri dalla propria dimora. Per abitazione si intende il luogo dove normalmente la persona conduce la sua vita domestica: palazzo, casa, villa, baracca, capanna, camper, tenda ect; Per privata dimora è ogni luogo, anche diverso dall abitazione, ove si svolge qualsiasi attività della vita privata: studio professionale, camera d albergo, cabina vagone letto nave o treno, circolo privato, ufficio privato ect; Per appartenenze si intendono tutti quei luoghi che si presentano come accessori rispetto alla abitazione ed alla privata dimora con finalità di un miglior loro godimento e servizio: cantina, garages, box, fienile, legnaie ect. Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà del fatto. Consumazione e tentativo: Il reato si consuma con l introduzione e/o il trattenimento invito domino o clandestinamente o con inganno. Il tentativo è configurabile. Circostanze Aggravanti: se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Procedibilità: querela nell ipotesi semplice; d ufficio nell ipotesi aggravata; Arresto: facoltativo. La legge 15 luglio 2009, n.94, oltre ad aggravare le pene, inserendo la lettera f- bis) all art. 381, comma 2, il legislatore ha previsto l arresto facoltativo per il reato di violazione di domicilio: «f-bis) violazione di domicilio prevista dall articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale»; Art Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Questo reato prevede che Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno. Si tratta di un forma speciale di violazione di domicilio. Infatti il soggetto attivo può essere solo un Pubblico ufficiale (reato proprio). Il fatto deve essere commesso abusando dei poteri inerenti le sue funzioni. Il secondo comma dell art. 615 prevede un ipotesi attenuata quando l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge. In entrambi i

14 casi è richiesto il Dolo (generico) ossia che il pubblico ufficiale sappia di abusare dei suoi poteri o nella ipotesi attenuata sappia di violare le formalità di legge e deve volere tale violazione. Arresto: facoltativo; non consentito nell ipotesi attenuata;

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