Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco CASI

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1 CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 27 gennaio 1994, n. 883 CORDA Pres. - BALDASSARRE Rel. LUPI P.M. Cantieri Navali Italiani s.p.a. - c. Marelli Elettromeccanica Generale s.p.a. La situazione giuridica che si realizza in seguito alla fusione per incorporazione di due società è pienamente assimilabile ad una successione a titolo universale, dalla quale derivano gli effetti tra loro indipendenti dell estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione della società incorporante nei rapporti giuridici, attivi e passivi, che in precedenza facevano capo alla prima. Ne consegue che, qualora la fusione abbia luogo nel corso del giudizio di primo grado, il difensore della società incorporata non può proporre impugnazione in nome della società incorporante che non gli abbia conferito espresso mandato, avvalendosi della procura precedentemente conferita dalla società estinta e ancorché tale estinzione non sia stata dichiarata nel corso del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Milano, con sentenza 8 maggio-23 giugno 1986, rigettava l opposizione allo stato passivo della Ercole Marelli Elettromeccanica Generale S.p.a., in amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 26/79, conv. in legge n. 95/79, proposta dalla Grandi Motori Trieste S.p.a. con ricorso del 19 maggio Contro tale sentenza produceva appello la Fincantieri - Cantieri Navali Riuniti S.p.a., succeduta alla società Grandi Motori a seguito di fusione per incorporazione. La Corte d appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l appello, dichiarando compensate per intero le spese del grado. Rilevava, a sostegno della decisione, che l impugnazione era stata proposta, per la Fincantieri, dagli avvocati Giulio Dimini e Mario Donzelli, in forza di mandato a liti loro conferito dalla Grandi Motori Trieste con atto autenticato dal notaio Poillucci di Trieste il 19 maggio 1983, mentre dalla documentazione acquisita risultava che, con atto rogato il 30 giugno 1984, la Grandi Motori Trieste si era fusa con la Società Finanziaria Cantieri Navali- Fincantieri S.p.a. per incorporazione in quest ultima società, la quale aveva assunto la denominazione Fincantieri - Cantieri Navali Italiani. Premesso che la fusione aveva comportato l estinzione della Grandi Motori Trieste S.p.a. e la successione a 1

2 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE Natura giuridica della fusione Cass., 27 gennaio 1994, n. 883 titolo universale (anche agli effetti processuali) della società incorporante alla società incorporata, la Corte milanese riteneva che sussistessero due motivi d inammissibilità del gravame: per avere i difensori promosso il giudizio d impugnazione avvalendosi della procura loro conferita da altro soggetto e, in ogni caso, perchè il mandato alle liti rilasciato dalla Grandi Motori si era estinto, trovando applicazione, anche nell ipotesi di estinzione della persona giuridica, la disposizione dell art n. 4 c.c.. Ricorrono per la cassazione la società Fincantieri con due mezzi, illustrati da memoria, e la società Ercole Marelli, in amministrazione straordinaria, che affida al controricorso un motivo di ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti, a norma dell art. 335 c.p.c.. La ricorrente principale, società Fincantieri, ascrive alla Corte d appello: 1) Violazione delle norme degli artt. 110 c.p.c. e 2504 e 1722 n. 4 c.c., per non avere considerato che nel particolare sistema del processo civile il principio dell ultrattività del mandato ai procuratori, principio che trova espressione nell art. 300 c.p.c., a norma del quale il processo è interrotto solo dal momento in cui il procuratore dichiara in udienza o notifica la morte o la perdita di capacità della parte costituita, il che nella specie non si era verificato per essere stata fatta menzione nell atto di appello dell avvenuta fusione, a solo scopo informativo. 2) Violazione dello stesso art n. 4, in quanto tale norma esclude l estinzione del mandato avente ad oggetto l esercizio dell impresa, se l esercizio è continuato, mentre il mandato in questione riguardava un processo relativo ad atti di gestione aziendale. I due motivi, che per connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati. Va subito detto che il mandato su cui si controverte è un mandato a liti in favore dei procuratori e difensori, a fini e con poteri meramente processuali, e, per tanto, non può determinarne la 2

3 sopravvivenza all estinzione della società mandante l asserita riferibilità ad atti di gestione aziendale, nei quali potrebbe ricercarsi, semmai, l oggetto del presente giudizio, non della procura ai difensori. Premesso poi che non sono controverse le circostanze di fatto riportate in narrativa, va notato che la ricorrente non pone in discussione il corretto principio di diritto, affermato dalla Corte territoriale, secondo cui all ipotesi della morte del mandante, considerata dalla citata norma, deve essere equiparata quella dell estinzione della persona giuridica. Nemmeno è (e non può essere) messo in dubbio che all atto della incorporazione in altra società la società incorporata si estingue e che la società incorporante assume diritti ed obblighi di quella estinta (art. 2504, ultimo comma, c.c.), succedendole a titolo universale (conf. sent. nn. 6404/84, 6612/83, 2871/71). Ne deriva che, come la Corte del merito ha ritenuto con congruo giudizio di fatto, l appello è stato proposto da soggetto diverso (FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.a. - divisione Grandi Motori), da quello (Grandi Motori Trieste S.p.a.) che aveva agito in primo grado e che aveva conferito il mandato ai difensori. Tanto appare chiaro dalla non equivoca intestazione dell atto di appello atto che, in quanto chiamata a decidere questione di natura procedurale, questa Corte di legittimità è abilitata ad esaminare ed interpretare in via diretta ed autonoma, là dove la (sola) Fincantieri è definita appellante, e dal contesto dell atto medesimo, nel quale sono specificati i dati (documentati dall allegato doc. n. 1) della intervenuta fusione per incorporazione. La diversità del soggetto che ha proposto l appello, rispetto a quello che era stato in giudizio in primo grado, esclude il ricorso alla figura della ultrattività del mandato, che potrebbe essere invocata, in tesi, per giustificare l impugnazione ad opera del difensore nominato dalla parte deceduta, estinta, o che ha perduto la capacità, a nome di questa stessa parte, sia pure nell interesse sostanziale del successore; in nessun caso a nome di quest ultimo, che, divenuto titolare dei rapporti attivi e 3

4 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE Natura giuridica della fusione Cass., 27 gennaio 1994, n. 883 passivi (anche processuali) compresi nella successione, può e deve disporne in via esclusiva ed autonoma a tutela di interessi che, ormai, a lui soltanto fanno capo. Invero la norma dell art. 300 c.p.c. opera nell ambito del grado in cui l evento interruttivo si è verificato e, soltanto in ragione del coordinamento di essa con i principi dell affidamento e del diritto di difesa, l omessa comunicazione o notifica ad opera del procuratore costituito determinano, rispetto alla controparte ed al giudice, l ultrattività del mandato conferito allo stesso procuratore, il quale non potrà giammai assumere di propria iniziativa la rappresentanza in giudizio dell attuale titolare della posizione giuridica controversa, senza che lo stesso abbia manifestato la volontà di agire o resistere nel giudizio ed effettuato la consequenziale scelta del professionista da investire della procura a liti. Del resto questa Corte (sent. n. 6404/84 cit.) ha già avuto modo di chiarire che l incorporazione di una società realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, del nuovo ente; che, pertanto, se tale evento si verifica nella fase di quiescenza ex art. 328 c.p.c. di un rapporto processuale in cui sia stata parte la società incorporata soltanto il nuovo ente, come successore a titolo universale, è legittimato, ai sensi dell art. 110 c.p.c., a proseguire il giudizio. Ciò vale a maggior ragione rispetto all analoga situazione, che qui ricorre, dell incorporazione verificatasi nel corso del pregresso grado di giudizio, senza che il procuratore costituito abbia dichiarato in udienza o notificato l estinzione della società rappresentata, potendo l omissione rilevare a salvaguardia della buona fede della controparte. L ammissibilità dell impugnazione in nome e per conto della società estinta costituisce tema estraneo alla presente controversia, stante l accertamento, in punto di fatto, della diversa situazione processuale. 4

5 Il ricorso principale deve essere, per le esposte ragioni, respinto. La stessa sorte è riservata all incidentale, con il quale si lamenta l omessa motivazione in ordine alla compensazione delle spese del giudizio d appello. Difatti, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Per tanto esula da tale sindacato e rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva, per altro, la censurabilità di ragioni illogiche o erronee, che siano poste a sostegno della compensazione. Il che nella specie non è avvenuto. Appare equo, a norma dell art. 92 c.p.c., compensare le spese del giudizio di cassazione in ragione di un terzo, gravando la ricorrente principale dei rimanenti due terzi. PER QUESTI MOTIVI La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna la ricorrente principale al rimborso di due terzi delle spese, liquidando detti due terzi in lire e di due terzi di onorario, due terzi che si liquidano in lire due milioni; dichiara compensato il terzo rimanente. 5

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