AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
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1 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA (L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40) Sede legale: Via Roma, PISA Tel Dipartimento di Area Tecnica U.O. Patrimonio, Lavori Pubblici e Gestione Contratti Assicurativi e Sinistri AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI Allegato alla deliberazione n. 281 del Modificato con deliberazione n. 533 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI A.O.U.P.
2 Indice - art. 1: oggetto e finalità - art. 2: contenuti e destinatari della sponsorizzazione - art. 3: definizioni - art. 4: individuazione delle iniziative e procedura di sponsorizzazione - art. 5: affidamento diretto - art. 6: realizzazione di opere pubbliche - art. 7: interventi su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale - art. 8: diritto di rifiuto - art. 9: contratto di sponsorizzazione - art. 10: recesso - art 11: corrispettivo della sponsorizzazione - art. 12: aspetti fiscali - art. 13: controlli - art. 14: trattamento dei dati - art. 15: rinvio - art. 16: entrata in vigore
3 ART. 1: OGGETTO E FINALITA Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione gestite dall Azienda Ospedalero- Universitaria Pisana, di seguito denominata AOUP, in attuazione delle disposizioni di cui all art. 43 della Legge 449/1997, dell art. 120 D. Lgs. 42/2004 e dell art. 26 D. Lgs. 163/2006. L attività di sponsorizzazione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, è diretta a favorire l innovazione dell organizzazione amministrativa e l ottimizzazione delle risorse, nonché una miglior qualità dei servizi, prefiggendo la realizzazione di interessi pubblici attraverso un risparmio di spesa. ART. 2: CONTENUTI E DESTINATARI DELLA SPONSORIZZAZIONE I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono volti a realizzare o acquisire a titolo gratuito e senza oneri da parte dell AOUP interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nel programma di spesa ordinario, denaro o ogni altra utilità. Tali contratti possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati, cittadini, fondazioni e associazioni ed in generale chiunque svolga la propria attività non in conflitto con l interesse pubblico. Tuttavia sono inammissibili le offerte presentate da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. Sono infine esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con l AOUP. Ai fini del presente regolamento si intende: ART. 3: DEFINIZIONI a) Per contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione : contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l AOUP (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo o i propri prodotti in appositi e predefiniti spazi e luoghi nell ambito delle strutture aziendali in cambio di predeterminate prestazioni a titolo gratuito; b) Per sponsorizzazione e/o collaborazione : ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (individuando un apposito capitolo di bilancio in entrata) provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale; c) per sponsor : il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione; d) per sponsee : l AOUP; e) per spazio pubblicitario : lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dalla AOUP per la pubblicità dello sponsor. ART. 4: INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE E PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE
4 La sponsorizzazione è avviata su iniziativa dell AOUP in base agli interventi programmati nel bilancio o su proposta spontanea da parte di altri soggetti pubblici o privati. In tal caso L AOUP, nel rispetto del presente regolamento, deve valutarne l opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi. Salvo i casi previsti al successivo articolo 5, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, la scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva a evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione tramite inserimento nel sito istituzionale dell AOUP e in altre forme pubblicitarie ritenute di volta in volta più convenienti ed opportune di un apposito avviso che preveda, eventualmente, come importo minimo quello offerto dal soggetto promotore e un diritto di prelazione dello stesso. L avviso deve contenere i seguenti dati: a) l oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor; b) i requisiti di partecipazione, l esatta determinazione dell offerta e il costo presunto per la realizzazione dell iniziativa; c) l offerta degli spazi pubblicitari e dei luoghi a tal fine utilizzabili; d) la durata del relativo contratto di sponsorizzazione; e) le modalità e i termini di presentazione dell offerta di sponsorizzazione ed i criteri di scelta dello sponsor; f) l eventuale diritto di prelazione. L offerta deve essere presentata in forma scritta ed indicare: a) il bene, il servizio, l attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; b) l accettazione delle condizioni previste nel bando e l impegno a sottoscrivere il relativo contratto di sponsorizzazione e ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario tra cui le relative autorizzazioni e il pagamento di eventuali tributi o canoni. L offerta deve essere accompagnata dalle autocertificazioni e dichiarazioni richieste di volta in volta nell avviso di riferimento. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate da un apposita commissione di gara, nel rispetto dei criteri definiti nel bando e del presente regolamento. Qualora la procedura sia stata avviata su iniziativa spontanea di soggetti terzi, terminata la selezione è riconosciuto al soggetto promotore un diritto di adeguare la propria proposta a quella selezionata come più conveniente entro un termine congruo prestabilito, al fine di vedersi dichiarato aggiudicatario. In caso di nessuna offerta pervenuta entro il termine fissato, si procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto promotore.
5 ART. 5: AFFIDAMENTO DIRETTO L AOUP può procedere all affidamento diretto nei seguenti casi: a) Siano state esperite senza esito le procedure di cui all art. 4. b) In casi eccezionali, adeguatamente motivati, per l urgenza o per la natura dell evento per cui la negoziazione è limitata ad un soggetto determinato; c) Per sponsorizzazioni o accordi di collaborazione di valore inferiore a ,00 (IVA esclusa). ART. 6: REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE Ai sensi dell art. 26 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, per la realizzazione di opere pubbliche, la scelta dello sponsor avviene nel rispetto dei principi del Trattato Comunitario, nonché secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Gli sponsor individuati e che effettuano direttamente i lavori stabiliti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di sponsor non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto. Nel caso che il soggetto esecutore sia individuato dallo sponsor, questo dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici. L AOUP resta estranea a tutti i rapporti dello Sponsor con i suoi eventuali esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere. Restano comunque sempre a carico dell Azienda Ospedaliera: La verifica, validazione e l approvazione del progetto nelle sue varie fasi; L approvazione delle varianti se e qualora si rendessero necessarie; Le prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione e all esecuzione dei lavori; L approvazione del collaudo; La nomina dei collaudatori. ART. 7: INTERVENTI SU BENI SOTTOPOSTI A TUTELA ARTISTICA, ARCHITETTONICA E CULTURALE Alle sponsorizzazioni di lavori servizi o forniture aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale, oltre all attuazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all art. 199 bis del d. lgs. 163/2006.
6 Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di sponsor non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto. Nel caso che il soggetto esecutore sia individuato dallo sponsor, questo dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici. L AOUP resta estranea a tutti i rapporti dello Sponsor con i suoi eventuali esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere. In ogni caso, l ufficio competente dell AOUP impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione ed all esecuzione dei lavori ed esercita i poteri di alta sorveglianza procedurale al fine di garantire il rispetto della normativa di settore. I contratti di sponsorizzazione riguardanti beni culturali devono essere preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che l esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. ART. 8: DIRITTO DI RIFIUTO L AOUP, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare la sponsorizzazione, o di recedere dal contratto eventualmente già sottoscritto, qualora: a) ritenga che via sia un reale o potenziale conflitto di interesse tra l attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative e dignità; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale o per ragioni di pubblico interesse; d) venga ritenuto che i fini della sponsorizzazione siano contrari alla legge, compresa l ipotesi di concorrenza sleale prevista dagli artt e ss. C.C., e al buon costume; e) sia proposta la collocazione di banner pubblicitari nei seguenti spazi: i locali del Pronto Soccorso, le Rianimazioni, le oncologie, le radioterapie, le camere mortuarie, la cappella, i luoghi di culto, le sale del commiato; f) venga altresì proposto quale spazio pubblicitario le autovetture dell Azienda che svolgono compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di prodotti farmaceutici, tabacco, sigarette elettroniche, gioco d azzardo, armi, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, servizi di onoranze funebri e prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
7 c) nonché pubblicità di cartomanzia e occultismo, prodotti e/o servizi collegati a strumenti di finanziamento (anche mediante acquisto di preziosi: es. compro-oro), strumenti di risarcimento per attività sanitaria; d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. ART. 9: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dallo sponsor e dal Direttore Amministrativo della AOUP, su delega del Direttore Generale, è un contratto atipico, oneroso e a prestazioni corrispettive disciplinato dalle norme generali sui contratti. Ogni contratto deve contenere: a) L oggetto della sponsorizzazione; b) La determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione; c) Il diritto dello sponsor all utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione dallo sponsee; d) gli impegni dello sponsee; e) Gli obblighi e le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor; f) Eventuale clausola di esclusiva, espressamente prevista nel contratto, al fine di conseguire maggiori risorse o un risultato migliore dal punto di vista qualitativo: l AOUP riserva allo specifico sponsor contraente una determinata fornitura, attività o servizio. g) La durata; h) Previsione di un eventuale rinnovo del contratto; i) Le clausole di tutela rispetto eventuali inadempienze e le cause di risoluzione del contratto; j) L indicazione della competenza esclusiva del foro di Pisa in caso di controversie; k) La disciplina delle spese contrattuali. I contratti aventi ad oggetto lavori e/o opere pubbliche devono altresì contenere: a) Le modalità di verifica e controllo; b) La rispondenza e la conformità dei lavori al progetto e/o altri parametri e indicatori di qualità che l Azienda intende inserire; c) La disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione; d) Le garanzie e le assicurazioni richieste nell avviso. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda ai singoli contratti. ART. 10: RECESSO
8 In ogni contratto deve essere prevista clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo dell Azienda, rechi danni all immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l azienda deve attenersi, fermo restando l eventuale risarcimento del danno. Inoltre, deve prevedersi la facoltà dell AOUP di recedere prima della scadenza, previa tempestiva comunicazione allo sponsor. Il corrispettivo può consistere in: ART 11: CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE a) Somme di denaro. Le somme incassate dall AOUP quale corrispettivo della sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità specificate nel bando e definite nei singoli contratti. Tali introiti sono sempre diretti al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi e alla riduzione delle spese. Le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione, pertanto, saranno destinate al finanziamento di altre iniziative, secondo gli accordi interni cui si fa rinvio e di cui sarà data apposita rendicontazione. A garanzia di detto importo, e quale condizione per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, può essere richiesto allo sponsor di costituire apposita garanzia, a favore dell AOUP, prima della sottoscrizione del contratto. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno e il diritto di rivalsa dell AOUP sulle eventuali somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia. b) Servizi, interventi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor. Lo sponsor può individuare, secondo i requisiti previsti dalla legge, degli esecutori, che deve provvedere a pagare direttamente. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo. ART. 12: ASPETTI FISCALI Il trattamento fiscale delle sponsorizzazioni è regolato dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dalla disciplina sull IVA ai sensi del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni, nonché dei regolamenti, pareri e circolari espressi dall Agenzia delle Entrate in materia. ART. 13: CONTROLLI L ufficio competente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all esecuzione del contratto, vigila sul suo adempimento e controlla periodicamente sulla correttezza sotto il profilo normativo, tecnico, organizzativo e finanziario. L AOUP si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici, tramite il Direttore della U.O. Area Tecnica o di un suo delegato, al fine di accertare la
9 correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari o secondo le modalità definite nel contratto. Le difformità eventualmente emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto. ART. 14: TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs n. 196/2003 ai sensi dell art. 7 e ss. Titolare del trattamento dei dati è l AOUP, nella persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica in via Roma n 67 a Pisa, ( che può nominare uno o più responsabili del trattamento, in conformità alla legge precitata). I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti ( art. 11 d. Lgs 196/03) dal personale degli uffici tenuti all applicazione del regolamento. I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento. ART. 15: RINVIO Per ogni aspetto afferente la materia e l oggetto contrattuale che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio: - alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia di contratti; - alle disposizioni del Codice degli appalti (d. lgs. 163/2006) in riferimento alla procedura; - per l utilizzo di marchi e dei segni distintivi, al D. Lgs 30/2005 nonché ad altra normativa specifica in materia. ART. 16: ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
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