Gazzetta ufficiale L 294. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 28 ottobre 2016.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Gazzetta ufficiale L 294. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 28 ottobre 2016."

Transcript

1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 28 ottobre 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1821 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2016 che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), e in particolare l articolo 9, paragrafo 1, e l articolo 12, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC» che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell Unione e di altre politiche unionali relative all importazione o all esportazione di merci. (2) La versione completa della NC dovrebbe rispecchiare gli impegni internazionali assunti dall Unione. In particolare, è necessario tenere conto delle ultime modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, approvata a nome dell Unione con decisione 87/369/CEE del Consiglio ( 2 ), delle modifiche apportate a seguito della decisione 2010/314/UE ( 3 ), nonché delle modifiche apportate in seguito all accordo in forma di dichiarazione sull ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell informazione (ITA), approvata a nome dell Unione con decisione (UE) 2016/971 del Consiglio ( 4 ). (3) È inoltre necessario modificare la NC per tener conto, ad esempio, delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, degli sviluppi tecnologici e commerciali e della necessità di adeguare o chiarire i testi o le modifiche ai riferimenti a seguito dell entrata in vigore del codice doganale dell Unione ( 5 ). (4) L allegato 1 della sezione I (Allegati agricoli) della parte terza (Allegati tariffari) della NC contiene la tabella I per il calcolo degli elementi agricoli (EA), dei dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dei dazi addizionali sulla farina (AD F/M). Considerando che la determinazione del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio per i prodotti contenenti fruttosio può essere interpretata in modo diverso nella pratica, è opportuno inserire un testo per chiarire il calcolo di cui alla nota 3 della tabella 1. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, ( 1 ) (GU L 256 del , pag. 1). ( 2 ) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del , pag. 1). ( 3 ) Decisione 2010/314/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma e all applicazione provvisoria dell accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell accordo sul commercio delle banane tra l Unione europea e gli Stati Uniti d America (GU L 141 del , pag. 1). ( 4 ) Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell informazione (ITA) (GU L 161 del , pag. 2). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell Unione (GU L 269 del , pag. 1).

3 L 294/2 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo figurante nell allegato del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio Articolo 2 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

4 L 294/176 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea CAPITOLO 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103); b) l'acqua di mare (voce 2501); c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853); d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915); e) i medicamenti delle voci 3003 o 3004; f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33). 2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 C. 3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce Nota di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce , per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar. Note complementari 1. La sottovoce comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda. 2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e , secondo il caso, si intende per: a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura; b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura; c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali; d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento; e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico. 3. Per l'applicazione della sottovoce , si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale. 4. Per l'applicazione delle sottovoci , e : A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate. La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 C con il metodo densimetrico. B. a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da a , a e da a delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4: 1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro; 2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

5 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/ prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro; 4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro. I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci , e ; b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci e Le sottovoci da a , a e da a comprendono in particolare: a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto: avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol; b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto: avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol, ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l; c) il vino liquoroso, cioè il prodotto: avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol: mediante concentrazione a freddo, o mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione: di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 (GU L 193 del , pag. 60) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o di una miscela di tali prodotti. Tuttavia, taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/ 2009 (GU L 193 del , pag. 60) relativo alle categorie di prodotti, alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol. 6. Per l'applicazione delle sottovoci , , e : a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali; b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali; c) si considerano come «vini prodotti nell'unione europea» i vini conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671), nonché alle disposizioni dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (GU L 193 del , pag. 60). 7. Ai fini delle sottovoci e , per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.

6 L 294/178 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol. 9. Per l'applicazione della sottovoce , si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate. 10. Per l'applicazione delle sottovoci e , si considerano come spumanti: le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci, le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 C. 11. Per l'applicazione delle sottovoci e , si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l. 12. La sottovoce comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze: a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228); b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE); c) osside di terz-butile e metile (MTBE); d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA); e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo); f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo). I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma. 13. Ai sensi delle sottovoci e , il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ( 1 ), per il fattore 6, Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: Acque minerali e acque gassate: Acque minerali naturali: senza diossido di carbonio esenzione l altre esenzione l altre esenzione l altre esenzione 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti ,6 l altre: Birra analcolica ,6 l altre: ( 1 ) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del , pag. 1).

7 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/179 non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso 9,6 l Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8, di cereali di cui al capitolo 10 o di semi di cui al capitolo ,6 l altre ,6 l altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: inferiore a 0,2 % ,4 + 13,7 /100 kg/ net uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % ,5 + 12,1 /100 kg/ net uguale o superiore a 2 % ,4 + 21,2 /100 kg/ net l l l Birra di malto: in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri: presentata in bottiglie esenzione l altra esenzione l in recipienti di capacità superiore a 10 litri esenzione l 2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: Vini spumanti: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP): Champagne /hl l Cava /hl l Prosecco /hl l Asti spumante /hl l altri /hl l Vini a indicazione geografica protetta (IGP) /hl l altri vini varietali /hl l altri /hl l altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle): in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) /hl l Vini a indicazione geografica protetta (IGP) /hl l altri vini varietali /hl l

8 L 294/180 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea altri /hl l altri: prodotto nell'unione europea: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol: Vini a denominazione d origine protetta (DOP): Vini bianchi: Alsace ( 1 ) l Bordeaux ( 1 ) l Bourgogne ( 1 ) l Val de Loire (Valle della Loira) ( 1 ) l Mosel ( 1 ) l Pfalz ( 1 ) l Rheinhessen ( 1 ) l Tokaj ( 2 ) l Lazio ( 1 ) l Toscana ( 1 ) l Trentino-Alto Adige e Friuli ( 1 ) l Veneto ( 1 ) l Sicilia ( 1 ) l Vinho Verde ( 1 ) l Penedès ( 1 ) l Rioja ( 1 ) l Valencia ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Bordeaux ( 1 ) l Bourgogne ( 1 ) l Beaujolais ( 1 ) l Vallée du Rhône (Valle del Rodano) ( 1 ) l Languedoc-Roussillon ( 1 ) l Val de Loire (Valle della Loira) ( 1 ) l Sicilia ( 1 ) l Piemonte ( 1 ) l ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 14,8 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,8 /hl.

9 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/ Toscana ( 1 ) l Trentino e Alto Adige ( 1 ) l Veneto ( 1 ) l Dão, Bairrada e Douro ( 1 ) l Navarra ( 1 ) l Penedès ( 1 ) l Rioja ( 1 ) l Valdepeñas ( 1 ) l altri ( 1 ) l Vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vino di Madera e moscatello di Setúbal ( 2 ) l Vino di Xeres ( 2 ) l Vino di Marsala ( 3 ) l Vino di Samos e moscato di Lemnos ( 3 ) l Vino di Porto ( 2 ) l altri ( 3 ) l altri ( 3 ) l altri: ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 14,8 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8 /hl. ( 3 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl.

10 L 294/182 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l In recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri: Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar /hl l altri: prodotto nell'unione europea: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP): Bordeaux ( 2 ) l Bourgogne ( 2 ) l Beaujolais ( 2 ) l Vallée du Rhône (Valle del Rodano) ( 2 ) l Languedoc-Roussillon ( 2 ) l Val de Loire (Valle della Loira) ( 2 ) l Piemonte ( 2 ) l Tokaj ( 2 ) l altri: Vini bianchi ( 2 ) l altri ( 2 ) l Vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 2 ) l altri ( 2 ) l ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl.

11 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/183 altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vino di Madera e moscatello di Setúbal ( 2 ) l Vino di Xeres ( 2 ) l Vino di Samos e moscato di Lemnos ( 3 ) l altri ( 3 ) l altri ( 3 ) l altri: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 4 ) l altri ( 4 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 4 ) l altri ( 4 ) l altri: Vini bianchi ( 4 ) l altri ( 4 ) l altri: Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar /hl l altri: ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 /hl. ( 3 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl. ( 4 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl.

12 L 294/184 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea prodotto nell'unione europea: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP): Bordeaux ( 1 ) l Bourgogne ( 1 ) l Beaujolais ( 1 ) l Vallée du Rhône (Valle del Rodano) ( 1 ) l Languedoc-Roussillon ( 1 ) l Val de Loire (Valle della Loira) ( 1 ) l Piemonte ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l Vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vino di Madera e moscatello di Setúbal ( 2 ) l Vino di Xeres ( 2 ) l Vino di Samos e moscato di Lemnos ( 3 ) l altri ( 2 ) l altri ( 3 ) l altri: ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 /hl. ( 3 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl.

13 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/185 Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri mosti di uva: parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole l altri: con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm 3 a 20 C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol: concentrati ( 2 ) l altri ( 2 ) l altri: concentrati ( 2 ) l altri ( 2 ) l 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol ,9 /hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol ,9 /% vol/ hl + 6,4 /hl altri: l con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol /hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol ,9 /% vol/hl l Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: Vinello ,3 /% vol/hl MIN 7,2 /hl l altri: spumanti: Sidro e sidro di pere ,2 /hl l ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl. ( 2 ) Cfr. allegato 2.

14 L 294/186 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea altri ,2 /hl l non spumanti, presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri: Sidro e sidro di pere ,7 /hl l altri ,7 /hl l superiore a 2 litri: Sidro e sidro di pere ,76 /hl l altri ,76 /hl l 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol ,2 /hl l Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo ,2 /hl l 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: Acquaviti di vino o di vinacce: presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: Cognac esenzione l alc. 100 % Armagnac esenzione l alc. 100 % Grappa esenzione l alc. 100 % Brandy de Jerez esenzione l alc. 100 % altri esenzione l alc. 100 % presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri: Distillato greggio esenzione l alc. 100 % altri: Cognac esenzione l alc. 100 % Armagnac esenzione l alc. 100 % Grappa esenzione l alc. 100 % Brandy de Jerez esenzione l alc. 100 % altri esenzione l alc. 100 % Whisky: Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Whisky detto «Scotch»: Whisky detto «single malt» esenzione l alc. 100 % Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 %

15 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/ superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altri, presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati: presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %). altri: 0,6 /% vol/ hl + 3,2 /hl l alc. 100 % di valore superiore a 7,9 per litro di alcole puro esenzione l alc. 100 % altri ,6 /% vol/ hl + 3,2 /hl l alc. 100 % presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %). 0,6 /% vol/hl l alc. 100 % altri: di valore superiore a 2 per litro di alcole puro esenzione l alc. 100 % altri ,6 /% vol/hl l alc. 100 % Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): Gin, presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Vodka: con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 %

16 L 294/188 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Liquori: presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altri: Arak, presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri: Ouzo esenzione l alc. 100 % altri: Acquaviti: di frutta: Calvados esenzione l alc. 100 % altre esenzione l alc. 100 % altre: Tequila esenzione l alc. 100 % altre esenzione l alc. 100 % altre bevande contenenti alcole di distillazione esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri: Acquaviti: di frutta esenzione l alc. 100 % Tequila esenzione l alc. 100 % altre esenzione l alc. 100 % altre bevande contenenti alcole di distillazione esenzione l alc. 100 % Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri /% vol/hl + 6,4 / hl l alc. 100 % superiore a 2 litri /% vol/hl l alc. 100 % Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico: Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri ,4 /hl l superiore a 2 litri ,8 /hl l altri, presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri ,12 /hl l superiore a 2 litri ,84 /hl l

TA20 - Tabella Prodotti alcoli

TA20 - Tabella Prodotti alcoli TA20 - Tabella Prodotti alco Codifica ACCISE CPA NC TARIC Dettago denominazione Uova di volati sgusciate e tuor Malto Zuccheri Cioccolata e altre preparazioni amentari contenenti cacao Prodotti della panetteria,

Dettagli

Lettura DEFINIZIONI DI MOSTI E VINI - OIV

Lettura DEFINIZIONI DI MOSTI E VINI - OIV Lettura DEFINIZIONI DI MOSTI E VINI - OIV Mosti Mosto d uva (18/73) Prodotto liquido ottenuto da uva fresca, sia spontaneamente sia mediante processi fisici, quali: pigiatura (*), diraspatura (*), sgrondatura

Dettagli

IT Prezzo: Gazzetta ufficiale. C 115 dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. 51 o anno. Edizione in lingua italiana.

IT Prezzo: Gazzetta ufficiale. C 115 dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. 51 o anno. Edizione in lingua italiana. Gazzetta ufficiale ISSN 1725-2466 C 115 dell Unione europea Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 51 o anno 9 maggio 2008 Numero d informazione Sommario Pagina 2008/C 115/01 Versione

Dettagli

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle bevande alcoliche è modificata come

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 8 marzo 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 29 agosto 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della

Dettagli

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani 2008-2010 i vini Direzione Dipartimento Promozione NOTA INTRODUTTIVA Le elaborazioni statistiche si propongono di fornire al Lettore uno strumento per

Dettagli

Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande

Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali Ultimo aggiornamento: 26.09.2017 Valide da: 01.01.2018 (con la riserva

Dettagli

Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande

Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2016 Valide da: 01.01.2017 (con

Dettagli

Regolamento recante norme in materia dì produzione e commercializzazione d acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori.

Regolamento recante norme in materia dì produzione e commercializzazione d acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori. D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297. Regolamento recante norme in materia dì produzione e commercializzazione d acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 213 del 12 settembre 1997).

Dettagli

Decisione n. 1/2017 del Comitato misto UE-Svizzera

Decisione n. 1/2017 del Comitato misto UE-Svizzera Decisione n. 1/2017 del Comitato misto UE-Svizzera dell 8 febbraio 2017 che modifica le tabelle II, III e IV b) del protocollo n. 2 dell accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera

Dettagli

1 - VINI AROMATIZZATI. A) Il regolamento n. 1601/91 prevede che, per la preparazione dei. vini aromatizzati, possono essere impiegati i vini definiti

1 - VINI AROMATIZZATI. A) Il regolamento n. 1601/91 prevede che, per la preparazione dei. vini aromatizzati, possono essere impiegati i vini definiti 1 - VINI AROMATIZZATI. A) Il regolamento n. 1601/91 prevede che, per la preparazione dei vini aromatizzati, possono essere impiegati i vini definiti nell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87, punti

Dettagli

NOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008

NOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008 NOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008 Art 1 La denominazione di origine controllata Noto è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI L 54/16 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE DEL COMATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2017 dell'8 febbraio 2017 che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Titolo del provvedimento: DIRETTIVA CEE DEL CONSIGLIO relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31/10/1992)

Dettagli

Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4.

Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4. L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto una specifica disciplina ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/331 ALLEGATI

Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/331 ALLEGATI 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/331 ALLEGATI 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/333 ALLEGATO I ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO

Dettagli

Secondo la normativa vigente (legge n del 16 agosto 1962 modificata dalle leggi 329/74 e 141/89, dal DL 109/92 e dal DPR n.

Secondo la normativa vigente (legge n del 16 agosto 1962 modificata dalle leggi 329/74 e 141/89, dal DL 109/92 e dal DPR n. QUADRO NORMATIVO Secondo la normativa vigente (legge n. 1354 del 16 agosto 1962 modificata dalle leggi 329/74 e 141/89, dal DL 109/92 e dal DPR n. 272/98): "la denominazione birra è riservata al prodotto

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1987R2658 IT 01.06.2016 003.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87 DEL CONSIGLIO del 23 luglio

Dettagli

Quadro C Prodotti detenuti (PRODUZIONE VINO)P RODUZIONE

Quadro C Prodotti detenuti (PRODUZIONE VINO)P RODUZIONE Rif. quadro C1 C2 C3 C4 C5 Quadro C Prodotti detenuti (PRODUZIONE VINO)P RODUZIONE PRODOTTO Vini (compresi Vini con indicazione della varietà (compresi liquorosi, frizzanti, Vini I.G.P. (compresi Vini

Dettagli

ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio

ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA ------------------------------ VII LEGISLATURA ----------------------------- (N. 1266) DISEGNO D I LEGGE d iniziativa dei senatori FORMA, TALAMONA, ARIOSTO, OCCHIPINTI e BERTONE

Dettagli

L export dell industria alimentare nel Export industria alimentare: le dinamiche in valuta. Variazioni % ANNO GRAFICO 1

L export dell industria alimentare nel Export industria alimentare: le dinamiche in valuta. Variazioni % ANNO GRAFICO 1 GRAFICO 1 L export dell industria alimentare nel 2017 Altre Ind. Alimentari 9.6% Caffè 4.7% Acque minerali e gassose 2,6% Alcool etilico 0.1% Acquaviti e Liquori 2.5% Riso 1.8% Molitorio 1.2% Pasta 7.8%

Dettagli

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Etichettatura - Indicazioni facoltative

Etichettatura - Indicazioni facoltative Articolo 64 - Indicazione del tenore di zucchero 1. Salvo diversa disposizione prevista all articolo 58 del presente regolamento, il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell allegato

Dettagli

Due chiacchiere sulle bollicine

Due chiacchiere sulle bollicine Due chiacchiere sulle bollicine Categories : Anno 2014, N. 198-15 ottobre 2014 di Ezio Casali I vini con le bollicine rappresentano una parte importante del vastissimo ventaglio di proposte che il mondo

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2012R0873 IT 02.10.2012 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 873/2012 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 748 del 7 luglio 2017 Disposizioni applicative dell art. 24, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 21.6.2018 L 158/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti

Dettagli

DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ************ IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il

Dettagli

val d aosta piemonte veneto

val d aosta piemonte veneto val d aosta piemonte veneto alto adige friuli venezia giulia trentino friuli venezia giulia emilia romagna champagne blanquette de limoux franciacorta champagne metodo classico spumanti metodo charmat

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE L 254/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

Dettagli

CIRCOLARE - AGENZIA DOGANE - 11 giugno 2009, n. 14/D

CIRCOLARE - AGENZIA DOGANE - 11 giugno 2009, n. 14/D CIRCOLARE - AGENZIA DOGANE - 11 giugno 2009, n. 14/D OGGETTO: Regime comunitario delle franchigie doganali. Decreto 6 marzo 2009, n. 32- Regolamento recante norme per l esenzione dall imposta sul valore

Dettagli

ALTRI ATTI COMMISSIONE EUROPEA

ALTRI ATTI COMMISSIONE EUROPEA C 322/22 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 12.9.2018 ALTRI ATTI COMMISSIONE EUROPEA AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA Menzioni del Mercosur da proteggere come menzioni tradizionali di vini nell

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 maggio 2013 (07.06) (OR. en) 9706/13 ADD 15. Fascicolo interistituzionale: 2013/0155 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 maggio 2013 (07.06) (OR. en) 9706/13 ADD 15. Fascicolo interistituzionale: 2013/0155 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 maggio 2013 (07.06) (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0155 (NLE) 9706/13 ADD 15 COEST 115 NIS 21 PESC 550 JAI 391 WTO 112 ENER 192 PROPOSTA Mittente:

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 12 luglio 2017 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio,

Dettagli

DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 500 DEL 15 SETTEMBRE 2017

DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 500 DEL 15 SETTEMBRE 2017 DETERMINAZIONE PROT. N. 17244 REP. N. 500 DEL 15 SETTEMBRE 2017 Oggetto: Autorizzazione all aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2017 destinati a dare vini, vini

Dettagli

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C.

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Moscato di Pantelleria è riservata al vino che risponde alle condizioni

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLIC SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA (N. 13)4) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (DONAT-CATTIN) di concerto col Ministro delle Finanze (MALFATTI)

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 27 maggio 2016 Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.6.2017 C(2017) 3631 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda

Dettagli

Le dinamiche del commercio agro-alimentare e il Made in Italy. Renato Pieri Milano, 5 marzo 2015

Le dinamiche del commercio agro-alimentare e il Made in Italy. Renato Pieri Milano, 5 marzo 2015 Le dinamiche del commercio agro-alimentare e il Made in Italy Renato Pieri Milano, 5 marzo 2015 FONTE DEI DATI I dati utilizzati sono di fonte ISTAT nella classificazione: SH6 (a sei cifre) in ambito regionale

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 ottobre 2008 (OR. en) 13198/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0179 (ACC)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 ottobre 2008 (OR. en) 13198/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0179 (ACC) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 8 ottobre 2008 (OR. en) 13198/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0179 (ACC) WTO 168 AMLAT 75 AGRI 279 UD 164 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 260. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 10 ottobre 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 260. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 10 ottobre 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 260 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 10 ottobre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1833 della

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 16 aprile 2014 (OR. en) 2014/0090 (COD) LEX 1505 PE-CONS 73/1/14 REV 1 ADD 3 WTO 99 COEST 80 NIS 9 UD 85 CODEC 778

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 16 aprile 2014 (OR. en) 2014/0090 (COD) LEX 1505 PE-CONS 73/1/14 REV 1 ADD 3 WTO 99 COEST 80 NIS 9 UD 85 CODEC 778 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Strasburgo, 16 aprile 2014 (OR. en) 2014/0090 (COD) LEX 1505 PE-CONS 73/1/14 REV 1 ADD 3 WTO 99 COEST 80 NIS 9 UD 85 CODEC 778 ALLEGATO I AL REGOLAMENTO

Dettagli

Indice. Accordo CH-Isole Feroe. Articolo Articolo Articolo Articolo 4...2

Indice. Accordo CH-Isole Feroe. Articolo Articolo Articolo Articolo 4...2 Indice Protocollo 2...2 Articolo 1...2 Articolo 2...2 Articolo 3...2 Articolo 4...2 Allegato 1 al protocollo 2...3 Allegato 2 al protocollo 2...4 Articolo 1...4 Articolo 2...4 Articolo 3...4 Articolo 4...5

Dettagli

DETERMINAZIONE N /898 DEL 7 SETTEMBRE 2015

DETERMINAZIONE N /898 DEL 7 SETTEMBRE 2015 DETERMINAZIONE N. 14401/898 DEL 7 SETTEMBRE 2015 Oggetto: autorizzazione all aumento del titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia 2015, destinati a dare vini, vini spumanti,

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 2.2.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0112 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 156/2 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2015 che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo

Dettagli

Settore vitivinicolo (Regolamento CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 e successive modifiche e integrazioni) Rinnovo autorizzazione

Settore vitivinicolo (Regolamento CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 e successive modifiche e integrazioni) Rinnovo autorizzazione Mod. 02 vino Ministero delle Politiche Agricole e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Divisione QPA III - Via XX Settembre n.

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 327/44 2.12.2016 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2106 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilendo condizioni particolari per l'importazione

Dettagli

Il vino. Legislazione. Definizione

Il vino. Legislazione. Definizione Il vino Legislazione www.webalice.it/stefano_sancassani 1 Definizione Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche (o non), pigiate o non,

Dettagli

Esportazioni di prodotti agroalimentari italiani. Periodo Le esportazioni dei prodotti agroalimentari italiani Periodo

Esportazioni di prodotti agroalimentari italiani. Periodo Le esportazioni dei prodotti agroalimentari italiani Periodo Esportazioni di prodotti agroalimentari italiani Periodo 2005 2007 Le esportazioni dei prodotti agroalimentari italiani Periodo 2005 2007 LE PASTE ALIMENTARI I VINI NOTA INTRODUTTIVA Le elaborazioni statistiche

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 17 maggio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D050363/02

Dettagli

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali 195 2014 ha presentato alla Regione Toscana

Dettagli

TA13 - Tabella prodotti energetici - Ambiente reale

TA13 - Tabella prodotti energetici - Ambiente reale Oli vegetali o animali E200 15000000 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale Oli vegetali o animali E200 15050090

Dettagli

IL REGOLAMENTO (CE) N DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA :

IL REGOLAMENTO (CE) N DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA : APPENDICE 1 ATTIVITA ESCLUSE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA : A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (sezione A

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 17.12.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 370/19 REGOLAMENTO (CE) N. 2147/2004 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2004 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Dettagli

DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 440 DEL 6 SETTEMBRE 2016

DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 440 DEL 6 SETTEMBRE 2016 DETERMINAZIONE PROT. N. 13073 REP. N. 440 DEL 6 SETTEMBRE 2016 Oggetto: Autorizzazione all aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2016 destinati a dare vini, vini

Dettagli

L 47/56 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 47/56 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 47/56 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.2.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 13.1.2016 L 8/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/24 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 2016 che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal

Dettagli

del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Oggetto e campo d applicazione volumico effettivo superiore allo 0,5 % in volume.

del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Oggetto e campo d applicazione volumico effettivo superiore allo 0,5 % in volume. Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche 817.022.110 del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 nonché

Dettagli

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani. Periodo: 2006-2008 I VINI

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani. Periodo: 2006-2008 I VINI Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani Periodo: 2006-2008 I VINI NOTA INTRODUTTIVA Le elaborazioni statistiche si propongono di fornire al Lettore uno strumento per l immediata interpretazione

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2002 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2002 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata L 75/13 REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2002 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato

Dettagli

Classe 33 Classificazione di Nizza Bevande alcoliche

Classe 33 Classificazione di Nizza Bevande alcoliche Classe 33 Classificazione di Nizza Bevande alcoliche Classe 33 Classificazione di Nizza prodotti in ordine alfabetico Bevande alcoliche (escluse le birre). Nota esplicativa Questa classe non comprende

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla sospensione dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni oli pesanti

Dettagli

RISOLUZIONE OIV-OENO

RISOLUZIONE OIV-OENO RISOLUZIONE OIV-OENO 466-2012 MODIFICA DEL METODO DI VALUTAZIONE DEL TENORE ZUCCHERINO DEI MOSTI, DEI MOSTI CONCENTRATI E DELLO ZUCCHERO D UVA TRAMITE RIFRATTOMETRIA (OENO 21/2004) L ASSEMBLEA GENERALE

Dettagli

UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA

UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA I Laboratori Chimici dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituiscono dal 1886 l Organo tecnico dell Amministrazione finanziaria e doganale italiana L Agenzia delle Dogane è nata dalla riorganizzazione

Dettagli

01-Carni e preparazioni di carne Prodotti lattieri e uova di volatili

01-Carni e preparazioni di carne Prodotti lattieri e uova di volatili Interscambio commerciale Italia-Costa Rica 'CTCI'- 2011 (Valori in Euro, dati cumulati) Divisioni IMP2011 EXP2011 01-Carni e preparazioni di carne 0 164.484 02-Prodotti lattieri e uova di volatili 0 519.461

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.7.2018 C(2018) 4349 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.7.2018 recante modifica del regolamento (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme

Dettagli

(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.

(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri. L 162/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 luglio 2009 (15.07) (OR. en) 12102/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0093 (ACC)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 luglio 2009 (15.07) (OR. en) 12102/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0093 (ACC) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 14 luglio 2009 (15.07) (OR. en) 12102/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0093 (ACC) WTO 143 AMLAT 69 AGRI 311 UD 150 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data:

Dettagli

ASPETTI CHIMICI E LEGALI DELL'ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE DEI VINI

ASPETTI CHIMICI E LEGALI DELL'ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE DEI VINI ASPETTI CHIMICI E LEGALI DELL'ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE DEI VINI Fonti principali GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA -Regolamento (CE) n. 479/2008 -Regolamento(CE) n. 606/2009 Prof. Vincenzo

Dettagli

Classificazione doganale di bevande alcoliche

Classificazione doganale di bevande alcoliche Classificazione doganale di bevande alcoliche Corte di giustizia UE, Sez. I 12 maggio 2016, in cause riunite C-532/14 e C-533/14 - Silva de Lapuerta, pres.; Rodin, est.; Campos Sánchez-Bordona, avv. gen.

Dettagli

PROGETTO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DI RAPPORTI ECONOMICI TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA FEDERAZIONE RUSSA

PROGETTO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DI RAPPORTI ECONOMICI TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA FEDERAZIONE RUSSA PROGETTO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DI RAPPORTI ECONOMICI TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA FEDERAZIONE RUSSA Il mercato dei generi alimentari nella Federazione Russa con particolare riguardo

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1993R3199 IT 29.01.2008 006.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 52/8 IT 22.2.2001 REGOLAMENTO (CE) N. 347/2001 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 221. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 31 agosto 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 221. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 31 agosto 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 221 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 31 agosto 2018 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI Informazione relativa alla data di

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 22 aprile 2009 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO (G.U. n 110

Dettagli

SEZIONE 1 ADDETTO DI SALA E VENDITA

SEZIONE 1 ADDETTO DI SALA E VENDITA SEZIONE 1 ADDETTO DI SALA E VENDITA MODULO 1 CLASSIFICAZIONE DEI RICONOSCIMENTI DI QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE dop: denominazione di origine protetta igp: indicazione geografica protetta stg:

Dettagli

- Autorità competente: l'ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. - Partita (cuvée):

- Autorità competente: l'ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. - Partita (cuvée): DECRETO 14 dicembre 1998 n.120 REPUBBLICA DI SAN MARINO VINO SPUMANTE Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la delibera del Congresso di Stato in data 9 dicembre 1998 n.58;

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 settembre 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 settembre 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 9 settembre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento delegato (UE) 2017/1533 della Commissione,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.2.2017 IT L 44/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/307 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2017 relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 267. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 18 ottobre 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 267. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 18 ottobre 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 267 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 18 ottobre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della

Dettagli

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 44856 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 9 settembre 2016, n. 117 Legge 82/06, art. 9 - Autorizzazione all aumento del titolo alcolometrico volumico minimo

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE IT L 129/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 14.5.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2013 che modifica e rettifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 193. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 25 luglio 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 193. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 25 luglio 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 193 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 25 luglio 2017 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI Informazione riguardante l'entrata

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 49/55

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 49/55 22.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 49/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 162/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 che modifica l allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo

Dettagli

Capitolo 22. Bevande, liquidi alcolici e aceti. Considerazioni generali

Capitolo 22. Bevande, liquidi alcolici e aceti. Considerazioni generali 2201 Capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti Considerazioni generali I prodotti compresi in questo capitolo formano una categoria ben distinta dalle preparazioni alimentari comprese nei capitoli

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI 23.7.2018 IT L 185/9 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1032 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2018 che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.

Dettagli

SEZIONE 1 ADDETTO DI SALA E VENDITA

SEZIONE 1 ADDETTO DI SALA E VENDITA SEZIONE 1 ADDETTO DI SALA E VENDITA MODULO 1 CLASSIFICAZIONE DEI RICONOSCIMENTI DI QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE dop: denominazione di origine protetta igp: indicazione geografica protetta stg:

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI A NNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI Articolo 1 (denominazione e vini) La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 19.7.2018 IT L 183/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1018 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2018 che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato

Dettagli

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 51641 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 agosto 2018, n. 150 Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione all arricchimento. Aumento del titolo alcolometrico

Dettagli

Le acquaviti e i liquori

Le acquaviti e i liquori Le acquaviti e i liquori PRODUZIONE Per la produzione di qcquaviti distinguiamo: - fase di fermentazione - fase di distillazione - fase di rettificazione - fase di maturazione 1 Fermentazione È la fase

Dettagli

Articolo 1 Denominazioni e vini. Articolo 3 Zona di produzione delle uve. I vini della denominazione di origine controllata «ValdadigeTerradeiforti»

Articolo 1 Denominazioni e vini. Articolo 3 Zona di produzione delle uve. I vini della denominazione di origine controllata «ValdadigeTerradeiforti» appendice 149 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Decreto Ministeriale del 7 novembre 2006 Articolo 1 Denominazioni e vini La denominazione d origine controllata

Dettagli