Gazzetta ufficiale L 294. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 28 ottobre 2016.
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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 28 ottobre 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.
2 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1821 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2016 che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), e in particolare l articolo 9, paragrafo 1, e l articolo 12, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC» che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell Unione e di altre politiche unionali relative all importazione o all esportazione di merci. (2) La versione completa della NC dovrebbe rispecchiare gli impegni internazionali assunti dall Unione. In particolare, è necessario tenere conto delle ultime modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, approvata a nome dell Unione con decisione 87/369/CEE del Consiglio ( 2 ), delle modifiche apportate a seguito della decisione 2010/314/UE ( 3 ), nonché delle modifiche apportate in seguito all accordo in forma di dichiarazione sull ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell informazione (ITA), approvata a nome dell Unione con decisione (UE) 2016/971 del Consiglio ( 4 ). (3) È inoltre necessario modificare la NC per tener conto, ad esempio, delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, degli sviluppi tecnologici e commerciali e della necessità di adeguare o chiarire i testi o le modifiche ai riferimenti a seguito dell entrata in vigore del codice doganale dell Unione ( 5 ). (4) L allegato 1 della sezione I (Allegati agricoli) della parte terza (Allegati tariffari) della NC contiene la tabella I per il calcolo degli elementi agricoli (EA), dei dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dei dazi addizionali sulla farina (AD F/M). Considerando che la determinazione del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio per i prodotti contenenti fruttosio può essere interpretata in modo diverso nella pratica, è opportuno inserire un testo per chiarire il calcolo di cui alla nota 3 della tabella 1. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, ( 1 ) (GU L 256 del , pag. 1). ( 2 ) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del , pag. 1). ( 3 ) Decisione 2010/314/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma e all applicazione provvisoria dell accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell accordo sul commercio delle banane tra l Unione europea e gli Stati Uniti d America (GU L 141 del , pag. 1). ( 4 ) Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell informazione (ITA) (GU L 161 del , pag. 2). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell Unione (GU L 269 del , pag. 1).
3 L 294/2 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo figurante nell allegato del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio Articolo 2 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER
4 L 294/176 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea CAPITOLO 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103); b) l'acqua di mare (voce 2501); c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853); d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915); e) i medicamenti delle voci 3003 o 3004; f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33). 2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 C. 3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce Nota di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce , per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar. Note complementari 1. La sottovoce comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda. 2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e , secondo il caso, si intende per: a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura; b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura; c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali; d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento; e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico. 3. Per l'applicazione della sottovoce , si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale. 4. Per l'applicazione delle sottovoci , e : A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate. La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 C con il metodo densimetrico. B. a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da a , a e da a delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4: 1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro; 2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
5 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/ prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro; 4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro. I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci , e ; b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci e Le sottovoci da a , a e da a comprendono in particolare: a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto: avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol; b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto: avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol, ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l; c) il vino liquoroso, cioè il prodotto: avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol: mediante concentrazione a freddo, o mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione: di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 (GU L 193 del , pag. 60) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o di una miscela di tali prodotti. Tuttavia, taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/ 2009 (GU L 193 del , pag. 60) relativo alle categorie di prodotti, alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol. 6. Per l'applicazione delle sottovoci , , e : a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali; b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali; c) si considerano come «vini prodotti nell'unione europea» i vini conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671), nonché alle disposizioni dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (GU L 193 del , pag. 60). 7. Ai fini delle sottovoci e , per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
6 L 294/178 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol. 9. Per l'applicazione della sottovoce , si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate. 10. Per l'applicazione delle sottovoci e , si considerano come spumanti: le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci, le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 C. 11. Per l'applicazione delle sottovoci e , si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l. 12. La sottovoce comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze: a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228); b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE); c) osside di terz-butile e metile (MTBE); d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA); e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo); f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo). I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma. 13. Ai sensi delle sottovoci e , il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ( 1 ), per il fattore 6, Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: Acque minerali e acque gassate: Acque minerali naturali: senza diossido di carbonio esenzione l altre esenzione l altre esenzione l altre esenzione 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti ,6 l altre: Birra analcolica ,6 l altre: ( 1 ) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del , pag. 1).
7 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/179 non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso 9,6 l Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8, di cereali di cui al capitolo 10 o di semi di cui al capitolo ,6 l altre ,6 l altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: inferiore a 0,2 % ,4 + 13,7 /100 kg/ net uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % ,5 + 12,1 /100 kg/ net uguale o superiore a 2 % ,4 + 21,2 /100 kg/ net l l l Birra di malto: in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri: presentata in bottiglie esenzione l altra esenzione l in recipienti di capacità superiore a 10 litri esenzione l 2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: Vini spumanti: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP): Champagne /hl l Cava /hl l Prosecco /hl l Asti spumante /hl l altri /hl l Vini a indicazione geografica protetta (IGP) /hl l altri vini varietali /hl l altri /hl l altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle): in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) /hl l Vini a indicazione geografica protetta (IGP) /hl l altri vini varietali /hl l
8 L 294/180 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea altri /hl l altri: prodotto nell'unione europea: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol: Vini a denominazione d origine protetta (DOP): Vini bianchi: Alsace ( 1 ) l Bordeaux ( 1 ) l Bourgogne ( 1 ) l Val de Loire (Valle della Loira) ( 1 ) l Mosel ( 1 ) l Pfalz ( 1 ) l Rheinhessen ( 1 ) l Tokaj ( 2 ) l Lazio ( 1 ) l Toscana ( 1 ) l Trentino-Alto Adige e Friuli ( 1 ) l Veneto ( 1 ) l Sicilia ( 1 ) l Vinho Verde ( 1 ) l Penedès ( 1 ) l Rioja ( 1 ) l Valencia ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Bordeaux ( 1 ) l Bourgogne ( 1 ) l Beaujolais ( 1 ) l Vallée du Rhône (Valle del Rodano) ( 1 ) l Languedoc-Roussillon ( 1 ) l Val de Loire (Valle della Loira) ( 1 ) l Sicilia ( 1 ) l Piemonte ( 1 ) l ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 14,8 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,8 /hl.
9 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/ Toscana ( 1 ) l Trentino e Alto Adige ( 1 ) l Veneto ( 1 ) l Dão, Bairrada e Douro ( 1 ) l Navarra ( 1 ) l Penedès ( 1 ) l Rioja ( 1 ) l Valdepeñas ( 1 ) l altri ( 1 ) l Vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vino di Madera e moscatello di Setúbal ( 2 ) l Vino di Xeres ( 2 ) l Vino di Marsala ( 3 ) l Vino di Samos e moscato di Lemnos ( 3 ) l Vino di Porto ( 2 ) l altri ( 3 ) l altri ( 3 ) l altri: ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 14,8 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8 /hl. ( 3 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl.
10 L 294/182 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l In recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri: Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar /hl l altri: prodotto nell'unione europea: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP): Bordeaux ( 2 ) l Bourgogne ( 2 ) l Beaujolais ( 2 ) l Vallée du Rhône (Valle del Rodano) ( 2 ) l Languedoc-Roussillon ( 2 ) l Val de Loire (Valle della Loira) ( 2 ) l Piemonte ( 2 ) l Tokaj ( 2 ) l altri: Vini bianchi ( 2 ) l altri ( 2 ) l Vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 2 ) l altri ( 2 ) l ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl.
11 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/183 altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vino di Madera e moscatello di Setúbal ( 2 ) l Vino di Xeres ( 2 ) l Vino di Samos e moscato di Lemnos ( 3 ) l altri ( 3 ) l altri ( 3 ) l altri: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 4 ) l altri ( 4 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 4 ) l altri ( 4 ) l altri: Vini bianchi ( 4 ) l altri ( 4 ) l altri: Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar /hl l altri: ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 /hl. ( 3 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl. ( 4 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl.
12 L 294/184 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea prodotto nell'unione europea: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP): Bordeaux ( 1 ) l Bourgogne ( 1 ) l Beaujolais ( 1 ) l Vallée du Rhône (Valle del Rodano) ( 1 ) l Languedoc-Roussillon ( 1 ) l Val de Loire (Valle della Loira) ( 1 ) l Piemonte ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l Vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol: Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vino di Madera e moscatello di Setúbal ( 2 ) l Vino di Xeres ( 2 ) l Vino di Samos e moscato di Lemnos ( 3 ) l altri ( 2 ) l altri ( 3 ) l altri: ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl. ( 2 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 /hl. ( 3 ) Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl.
13 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/185 Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP): Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri vini varietali: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri: Vini bianchi ( 1 ) l altri ( 1 ) l altri mosti di uva: parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole l altri: con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm 3 a 20 C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol: concentrati ( 2 ) l altri ( 2 ) l altri: concentrati ( 2 ) l altri ( 2 ) l 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol ,9 /hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol ,9 /% vol/ hl + 6,4 /hl altri: l con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol /hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol ,9 /% vol/hl l Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: Vinello ,3 /% vol/hl MIN 7,2 /hl l altri: spumanti: Sidro e sidro di pere ,2 /hl l ( 1 ) Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 /hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 /hl. ( 2 ) Cfr. allegato 2.
14 L 294/186 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea altri ,2 /hl l non spumanti, presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri: Sidro e sidro di pere ,7 /hl l altri ,7 /hl l superiore a 2 litri: Sidro e sidro di pere ,76 /hl l altri ,76 /hl l 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol ,2 /hl l Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo ,2 /hl l 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: Acquaviti di vino o di vinacce: presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: Cognac esenzione l alc. 100 % Armagnac esenzione l alc. 100 % Grappa esenzione l alc. 100 % Brandy de Jerez esenzione l alc. 100 % altri esenzione l alc. 100 % presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri: Distillato greggio esenzione l alc. 100 % altri: Cognac esenzione l alc. 100 % Armagnac esenzione l alc. 100 % Grappa esenzione l alc. 100 % Brandy de Jerez esenzione l alc. 100 % altri esenzione l alc. 100 % Whisky: Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Whisky detto «Scotch»: Whisky detto «single malt» esenzione l alc. 100 % Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 %
15 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 294/ superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altri, presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati: presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %). altri: 0,6 /% vol/ hl + 3,2 /hl l alc. 100 % di valore superiore a 7,9 per litro di alcole puro esenzione l alc. 100 % altri ,6 /% vol/ hl + 3,2 /hl l alc. 100 % presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %). 0,6 /% vol/hl l alc. 100 % altri: di valore superiore a 2 per litro di alcole puro esenzione l alc. 100 % altri ,6 /% vol/hl l alc. 100 % Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): Gin, presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Vodka: con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 %
16 L 294/188 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Liquori: presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altri: Arak, presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri: Ouzo esenzione l alc. 100 % altri: Acquaviti: di frutta: Calvados esenzione l alc. 100 % altre esenzione l alc. 100 % altre: Tequila esenzione l alc. 100 % altre esenzione l alc. 100 % altre bevande contenenti alcole di distillazione esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri: Acquaviti: di frutta esenzione l alc. 100 % Tequila esenzione l alc. 100 % altre esenzione l alc. 100 % altre bevande contenenti alcole di distillazione esenzione l alc. 100 % Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri /% vol/hl + 6,4 / hl l alc. 100 % superiore a 2 litri /% vol/hl l alc. 100 % Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico: Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri ,4 /hl l superiore a 2 litri ,8 /hl l altri, presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri ,12 /hl l superiore a 2 litri ,84 /hl l
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