Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom

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1 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS ANNO 2006 JAHR 2006 PARTE PRIMA ERSTER TEIL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO T051 P030 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n /Leg. Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n pag. 8 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO I100 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 ottobre 2006, n. 57 Adeguamento dell allegato «B», punto 32 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 «Norme per la tutela della qualità dell aria» pag. 16 [BO I080 D040 ] DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 16 novembre 2006, n. 195 Conferimento di funzioni di messo notificatore provinciale... pag. 17 [AM I100 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 16. Oktober 2006, Nr. 57 Anpassung des Anhanges «B», Punkt 32 des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8 «Bestimmungen zur Luftreinhaltung» Seite 16 [AM I080 D040 ] DEKRET DES GENERALDIREKTORS vom 16. November 2006, Nr. 195 Zuweisung der Funktion eines Zustellungsbeamten des Landes... Seite 17 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO P016 ] 9 ottobre 2006, n Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s.m. - art. 12 ter - patto territoriale dell'alta Valle di Non: aggiornamento del protocollo d'intesa e approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di progettualità privata... pag. 17 [BO C056 A030 ] 20 ottobre 2006, n Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n del , già modificata con deliberazione n. 76 del 20 gennaio 2006, «Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo a misure di sostegno allo sviluppo rurale - piano di sviluppo rurale - termini, modalità attuative ed ulteriori condizioni di ammissibilità»... pag. 25

2 2 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO C090 ] 3 novembre 2006, n Legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento» - modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 339 e 340 di data 16 febbraio 2001, da ultimo modificate con deliberazione n. 379 di data 20 febbraio 2004, concernenti rispettivamente «Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita» e «Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale»... pag. 25 [BO A030 ] 3 novembre 2006, n Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 301 del 16 febbraio 2004 a- vente ad oggetto «Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» - articolo 3 - termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità»... pag. 28 [BO E020 ] 24 novembre 2006, n Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. - art individuazione di unità immobiliari destinate ad uso non abitativo da cedere in proprietà a privati... pag. 29 [BO S120 V015 ] DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA 13 novembre 2006, n. 31 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Lavori di allargamento della retta di Ospedaletto tra loc. Barricata d Agnedo e loc. Barricata di Sotto - SS 47 della Valsugana» - Screening n. 24/2006S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale... pag. 31 [BO V015 ] DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA 16 novembre 2006, n. 32 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Realizzazione di una nuova centrale di cogenerazione a ciclo combinato e teleriscaldamento - Comune di Riva del Garda» - Screening n. 32/2006S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale... pag. 32

3 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO E020 ] COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA Legge provinciale 18 giugno 1990, n articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «generalità» - approvazione della «quarta graduatoria definitiva» per il settimo biennio delle domande presentate nel primo semestre pag. 34 [BO E020 ] COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA Legge provinciale 18 giugno 1990, n articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «immigrati stranieri» - approvazione della «quarta graduatoria definitiva» per il settimo biennio delle domande presentate nel primo semestre pag. 38 Comune di ARCO [BO C110 C090 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 novembre 2006, n. 67 Piano commerciale del Comune di Arco.. pag. 40 COMUNE DI LEVICO TERME [BO P025 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 novembre 2006, n. 36 Art. 42 bis LP 22/91 e s.m: rettifiche per errori materiali del piano regolatore generale del Comune di Levico Terme... pag. 42 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO V015 ] 9 ottobre 2006, n Progetto per la costruzione di un centro tecnico di guida sicura in località «Ischia Frizzi» nei Comuni di Vadena e Laives - parziale approvazione di alcune varianti.. pag. 44 [BO T040 ] 9 ottobre 2006, n Determinazione dei criteri per l agevolazione della fusione di associazioni turistiche - proroga termine (LP , n. 33)... pag. 45 [BO P025 ] 9 ottobre 2006, n Comune di Varna: inserimento di una variante alla SP 33 (Novacella) e cancella- [AM V015 ] vom 9. Oktober 2006, Nr Projekt für den Bau eines technischen Zentrums für sicheres Fahren in der Örtlichkeit «Frizzi Au» in den Gemeinden Pfatten und Leifers - Teilweise Genehmigung einiger Varianten... Seite 44 [AM T040 ] vom 9. Oktober 2006, Nr Festlegung der Kriterien zur Förderung des Zusammenschlusses von Tourismusverein - Terminverlängerung (LG vom , Nr. 33)... Seite 45 [AM P025 ] vom 9. Oktober 2006, Nr Gemeinde Vahrn: Eintragung einer Variante zur LS 33 (Neustift) und Streichung ei-

4 4 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom zione di una pista ciclabile nonché strada pedonale - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva... pag. 45 [BO P025 ] 23 ottobre 2006, n Comune di Corvara: rettifica di errori materiali effettuati con la rielaborazione del piano urbanistico e revoca della propria delibera n del 2 ottobre pag. 46 [BO P025 ] 30 ottobre 2006, n Comune di Dobbiaco: approvazione di modifiche al piano urbanistico... pag. 48 [BO P025 ] 30 ottobre 2006, n Comune di San Martino in Badia: rigetto di una modifica al piano urbanistico... pag. 49 [BO S020 ] 30 ottobre 2006, n Definizione dei tetti di spesa per l anno pag. 50 [BO S020 ] 30 ottobre 2006, n Determinazione delle rette omnicomprensive per la riabilitazione cardiologica presso il Centro di riabilitazione «Salus Center Srl» - Prissiano a partire dall pag. 55 [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Tirolo: circonvallazione nordovest di Merano con collegamento della Val Passiria con la MEBO - variante - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva... pag. 56 [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comuni di Bressanone e Varna: inserimento di una variante alla circonvallazione - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva... pag. 57 [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Funes: approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d ufficio... pag. 58 nes Rad- bzw. Fußweg - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung... Seite 45 [AM P025 ] vom 23. Oktober 2006, Nr Gemeinde Corvara: Richtigstellung materieller Fehler bei der Überarbeitung des Bauleitplanes und Widerruf des eigenen Beschlusses Nr vom 2. Oktober Seite 46 [AM P025 ] vom 30. Oktober 2006, Nr Gemeinde Toblach: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan... Seite 48 [AM P025 ] vom 30. Oktober 2006, Nr Gemeinde St. Martin in Thurn: Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan... Seite 49 [AM S020 ] vom 30. Oktober 2006, Nr Festlegung der Ausgabenhöchstgrenzen für das Jahr Seite 50 [AM S020 ] vom 30. Oktober 2006, Nr Festlegung der allumfassenden Tagessätze für die kardiologische Rehabilitation im Rehabilitationszentrum «Salus Center GmbH» - Prissian ab Seite 55 [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Tirol: Nordwestumfahrung Meran mit Anbindung des Passeiertales an die MEBO - Variante - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung... Seite 56 [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinden Brixen und Vahrn: Eintragung einer Variante zur Umfahrungsstraße - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung... Seite 57 [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Villnöss: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen von Amts wegen... Seite 58

5 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Ortisei: approvazione di una modifica al piano urbanistico con prescrizioni d ufficio... pag. 60 [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Nova Ponente: approvazione di modifiche al piano urbanistico... pag. 62 [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Castelrotto: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico... pag. 63 [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Marlengo: approvazione di una modifica al piano urbanistico... pag. 65 [BO L015 C080 ] 13 novembre 2006, n Ricostituzione della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Brunico... pag. 66 [BO L015 C080 ] 13 novembre 2006, n Ricostituzione della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Merano... pag. 68 [BO L015 C080 ] 13 novembre 2006, n Ricostituzione della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l'ufficio servizio lavoro di Bolzano... pag. 69 [BO L015 C080 ] 13 novembre 2006, n Ricostituzione della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Bressanone... pag. 70 [BO A030 ] 13 novembre 2006, n Introduzione di nuove misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo... pag. 72 [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde St. Ulrich: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Vorschriften des Amtes... Seite 60 [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan... Seite 62 [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Kastelruth: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Seite 63 [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Marling: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan... Seite 65 [AM L015 C080 ] vom 13. November 2006, Nr Neueinsetzung der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Bruneck... Seite 66 [AM L015 C080 ] vom 13. November 2006, Nr Neueinsetzung der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Meran... Seite 68 [AM L015 C080 ] vom 13. November 2006, Nr Neueinsetzung der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen... Seite 69 [AM L015 C080 ] vom 13. November 2006, Nr Neueinsetzung der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Brixen... Seite 70 [AM A030 ] vom 13. November 2006, Nr Einführung von neuen phytosanitären Maßnahmen zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht... Seite 72

6 6 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO C240 ] 13 novembre 2006, n Istituto per l educazione musicale in lingua italiana - sostituzione di un membro del Consiglio d amministrazione... pag. 74 [BO T020 A110 ] 13 novembre 2006, n Aggiornamento della quota base per l anno 2007 e delle tariffe per il pagamento delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari con decorrenza , ai sensi del «Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali», e- manato con DPGP 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni... pag. 74 [BO T050 ] 20 novembre 2006, n Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Braies... pag. 78 Comune di SAN LORENZO DI SEBATO [BO S110 C110 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 novembre 2006, n. 44 Modifica dello Statuto del Comune di San Lorenzo di Sebato - inserimento di una disposizione sulla rappresentanza del Comune in società commerciali... pag. 84 [AM C240 ] vom 13. November 2006, Nr Institut für Musikerziehung in italienischer Sprache - Ersetzung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates... Seite 74 [AM T020 A110 ] vom 13. November 2006, Nr Neufestsetzung des Grundbetrages für das Jahr 2007 und der Tarife für die Bezahlung der ambulanten Dienste und Hausdienste ab , im Sinne der «Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste» laut DLH vom 11. August 2000, Nr. 30, in geltender Fassung... Seite 74 [AM T050 ] vom 20. November 2006, Nr Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde Prags... Seite 78 GEMEINDE ST. LORENZEN [AM S110 C110 ] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 21. November 2006, Nr. 44 Änderung der Satzung der Marktgemeinde St. Lorenzen - Einfügung einer Bestimmung über die Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften... Seite 84 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO E020 A090 P016 ] ERRATA CORRIGE Errata corrige relativa all attibuzione dei decreti del Presidente della Provincia di Trento nn /Leg. del 4 ottobre 2006, 18-71/Leg. del 18 ottobre 2006 e 103 del 27 ottobre 2006, pubblicati in BU n. 45/I-II, Suppl. 1, del 7 novembre pag. 85

7 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 ANNO 2006 JAHR 2006 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [S T030 T050 A090 C240 F060 C090 ] LEGGE PROVINCIALE Ripubblicazione del testo della legge provinciale 18 ottobre 2006, n. 11, recante «Modifiche di leggi provinciali in vari settori», corredato delle relative note (Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione n. 44/I-II del ) [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 5 ottobre 2006, n. 720/29.6 Deposito preliminare (D15) per conto terzi, recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13), ricondizionamento preliminare (D14), riciclo/recupero (R4) dei metalli o dei composti metallici, scambio (R12), messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Centro raccolta veicoli fuori uso, F.lli Santini Srl, Bolzano [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 17 ottobre 2006, n. 750/29.6 Deposito preliminare (D15) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non e cernita - Lamafer di Tomelini Giancarlo, Bolzano. [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 19 ottobre 2006, n. 760/29.6 Autorizzazione per il deposito preliminare (con cernita e divisione) (D15) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non presso il deposito di rifiuti urbani pericolosi della discarica «Ischia Frizzi» di Vadena - Hafner & Co. Snc, Bolzano [B T030 T050 A090 C240 F060 C090 ] LANDESGESETZ Neuerliche Veröffentlichung des Textes des Landesgesetzes vom 18. Oktober 2006, Nr. 11, «Änderungen von Landesgesetzen in verschiedenen Bereichen», versehen mit den entsprechenden Anmerkungen (Das Gesetz wurde im Amtsblatt der Region Nr. 44/I-II vom veröffentlicht) [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 5. Oktober 2006, Nr. 720/29.6 Zwischenlagerung (D15) für Dritte, Wiederverwertung (R3), Ansammlung (D13), Rekonditionierung (D14), Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen, Austausch (R12), Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Sammelzentrum für Autowracks, F.lli Santini GmbH, Bozen [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 17. Oktober 2006, Nr. 750/29.6 Zwischenlagerung (D15) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen und Sortierung - Lamafer di Tomelini Giancarlo, Bozen [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 19. Oktober 2006, Nr. 760/29.6 Ermächtigung zur Zwischenlagerung (mit Sortierung und Trennung) (D15) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen für das Schadstoffzwischenlager auf dem Areal der Mülldeponie «Frizzi Au» in Pfatten - Hafner & Co. OHG, Bozen

8 8 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom ANNO 2006 JAHR 2006 PARTE PRIMA ERSTER TEIL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO T051 P030 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n /Leg. Registrato alla Corte dei conti il , reg. n. 1, fgl. n. 17 Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; - vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e in particolare l'art. 11; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 8 settembre 2006, avente ad oggetto: "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10."; il seguente regolamento: emana Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento detta le disposizioni per l'applicazione ai piani e programmi di competenza della Provincia Autonoma di Trento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n In particolare, il presente regolamento disciplina la valutazione strategica di cui al comma 1, quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi. 3. Per quanto riguarda la disciplina della valutazione strategica dei piani e programmi degli enti locali si rinvia alle disposizioni di revisione della legge provinciale urbanistica. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) "piani e programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione, comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati dalla Provincia Autonoma di Trento, nonché le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente, indicati all'articolo 3; b) "valutazione strategica": attività di autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi, ivi compreso il monitoraggio degli effetti, nel rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dal presente regolamento; c) "rapporto ambientale": la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 4 e nell'allegato I;

9 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom d) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone; e) "soggetto competente": l'organo della Provincia Autonoma di Trento al quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione del piano o del programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma; f) "struttura ambientale": il dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente. Art. 3 Ambito di applicazione 1. Sono sottoposti a valutazione strategica: a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti: 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli; 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale; b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, eccettuati i piani e i programmi direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di cui agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n Sono inoltre sottoposti alla valutazione strategica i piani e i programmi della Provincia Autonoma di Trento, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente. 3. Sono parimenti sottoposti a valutazione strategica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente: a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2; b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, purché non comportino variante agli strumenti urbanistici. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni. 5. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni. 6. Non sono comunque soggetti a valutazione strategica: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, nonché il programma di sviluppo provinciale. 7. Con deliberazione di Giunta provinciale possono essere definiti in via ricognitiva i piani e programmi di competenza provinciale da sottoporre a valutazione strategica. Art. 4 Rapporto ambientale 1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica, prima dell'adozione e ai fini della stessa, il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma. 2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

10 10 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Nell'allegato I sono riportate le informazioni da fornire, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. 4. La Giunta provinciale, con il supporto della struttura ambientale, emana apposite linee guida concernenti le informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio in relazione alle varie tipologie di piani e di programmi. 5. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate informazioni pertinenti per valutare gli effetti del piano o del programma oggetto di valutazione strategica comunque disponibili ed ottenute anche nell'ambito di altre procedure e livelli decisionali, o altrimenti acquisite in base alle leggi vigenti. In particolare, sono utilizzati i dati e le informazioni reperibili nel Sistema informativo ambiente e territorio (SIAT) e nel Sistema informativo sulla sensibilità ambientale (SISA). 6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano e del programma e del rapporto ambientale stesso. Art. 5 Pubblicità e consultazioni 1. La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione del pubblico in osservanza delle disposizioni procedurali previste dalle norme vigenti concernenti la fase di pubblicità dei piani o dei programmi in corso di formazione. 2. In ogni caso la proposta e il rapporto di cui al comma 1 sono inviati in copia alla struttura ambientale. 3. Qualora le norme vigenti non prevedano la fase di pubblicità richiamata al comma 1, il soggetto competente cura la pubblicazione su almeno un quotidiano locale di un avviso relativo alla proposta di piano o di programma e al rapporto ambientale, indicando il luogo in cui tali atti sono depositati per la consultazione del pubblico e il termine utile - comunque non inferiore a trenta giorni - per la presentazione di osservazioni. Si applicano anche in tale ipotesi le disposizioni del comma Nei casi previsti dal comma 3 il procedimento di formazione del piano o del programma previsto dalle norme vigenti è sospeso per il periodo corrispondente alla fase di pubblicità. 5. La struttura ambientale può formulare osservazioni al soggetto competente entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 o comunque entro il termine più lungo eventualmente previsto dalla fase di pubblicità di cui al presente articolo. Art. 6 Fase decisionale 1. Il soggetto competente adotta il piano o il programma considerando il rapporto ambientale di cui all'articolo 4 e le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo Il provvedimento di adozione deve essere accompagnato dalla sintesi non tecnica del rapporto ambientale e delle osservazioni espresse ai sensi dell'articolo Le informazioni in ordine all'adozione finale del piano o del programma previste dall'articolo 9 della direttiva 2001/42/CE sono assicurate nell'ambito delle ordinarie procedure di pubblicazione del piano o del programma previste dalla normative vigenti. Art. 7 Monitoraggio dei piani e dei programmi 1. Il soggetto competente effettua il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi dallo stesso adottati al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive. 2. Il soggetto competente definisce d'intesa con la struttura ambientale le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati per il monitoraggio, ricorrendo ove occorra alle funzioni di controllo attribuite dalle norme vigenti alle strutture provinciali. 3. I dati significativi derivanti dal monitoraggio sono inseriti nel Sistema informativo ambiente e territorio.

11 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Art. 8 Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale 1. Per i progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o di programmi sottoposti a valutazione strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di valutazione strategica. 2. I piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica possono determinare i casi, i criteri e le condizioni, anche generali, per l'esclusione della procedura di verifica disciplinata dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n Ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ai progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi sottoposti a valutazione strategica, si applicano le riduzioni dei termini previste dall'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"). Art. 9 Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di incidenza 1. Per i piani o i programmi soggetti a valutazione strategica, la valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è ricompresa nell'ambito della valutazione strategica, che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei piani o dei programmi sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. 2. A tal fine, il rapporto ambientale di cui all'articolo 4 deve recare anche i contenuti indicati dagli articoli 9, comma 12, lettera d), e 10, comma 3, della legge provinciale n. 10 del Per l'adozione del piano o del programma il soggetto competente acquisisce inoltre il parere del struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. Art. 10 Sperimentazione della contabilità ambientale 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale adotta con propria deliberazione un programma per la contabilità ambientale, finalizzato alla predisposizione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte della Provincia Autonoma di Trento e di altri enti pubblici che partecipano alla sperimentazione. 2. Il programma di cui al comma 1 definisce i criteri di selezione degli enti che partecipano alla sperimentazione, i tempi, i criteri e le modalità di formazione dei bilanci ambientali e dei relativi rendiconti, secondo i seguenti principi: a) miglioramento dell'attività di governo attraverso la trasparenza e la responsabilità dei decisori nel loro rapporto con i cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio; b) specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e provinciali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare nei settori di competenza della Provincia e degli altri enti, rilevanti a tali fini, che partecipano alla sperimentazione; c) configurazione dei bilanci ambientali e relativi rendiconti come "bilanci satellite" e/o "rendiconti satellite", cioè documenti sulla sostenibilità dello sviluppo, separati e al tempo stesso confrontabili con il bilancio e/o rendiconto, e comunque da adottare entro 4 mesi dall'approvazione del bilancio e/o rendiconto medesimi; d) eventuale integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo della Provincia e degli altri enti che partecipano alla sperimentazione. Art. 11 Valutazione preliminare dei progetti normativi 1. Con riferimento ai disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale che possono avere effetti significativi sul territorio, la struttura di merito competente alla predisposizione dell'atto normativo redige una relazione illustrativa recante la valutazione preliminare in ordine alla coerenza rispetto ai contenuti del Piano urbanistico provinciale.

12 12 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento della valutazione di cui al comma 1, al fine di assicurarne il coordinamento con le altre fasi di verifica preventiva cui sono sottoposti i disegni di legge in base alle direttive vigenti. 3. La deliberazione indicata al comma 2 può definire un programma di sperimentazione della valutazione di cui al comma 1 per il primo biennio di applicazione del presente regolamento. 4. Non formano oggetto della valutazione di cui al comma 1 gli emendamenti ai disegni di legge nonché i disegni di legge presentati dai consiglieri provinciali. Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono in conformità alle disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 14 settembre 2006 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI Allegato I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI CUI ALL ARTICOLO 4 Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 4, comma 3, fatto salvo l'articolo 4, commi 4 e 5, sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) analisi di coerenza con le esigenze di sviluppo sostenibile e valutazione della ricaduta del piano o programma sull ambiente, tenendo anche conto dei fattori economici e sociali; c) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; d) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; e) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; f) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; g) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; i) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni richieste; j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 7; l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. (1) Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

13 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Allegato II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale; - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; - carattere cumulativo degli effetti; - natura transfrontaliera degli effetti; - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale); - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; c) dell'utilizzo intensivo del suolo; - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. NOTE ESPLICATIVE Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota all art. 1 - L articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recita: Art. 11 Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario 1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie: a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso); c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo. 3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Lgs. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso. 4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.

14 14 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento. 6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 1, lettera c), assicurano che la valutazione ambientale dei piani e dei programmi prevista dall'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE sia armonizzata, sotto l'aspetto procedurale, con la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 9, e che le relative analisi tecniche e istruttorie siano svolte dall'autorità ambientale. Note all art. 3 - L art. 9 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recita: Art. 9 Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, di seguito indicata "direttiva 92/43/CEE", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto non previsto da quest'articolo, trovano applicazione le definizioni e le disposizioni stabilite dalla direttiva 92/43/CEE. 2. La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed individuati da: a) la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE; b) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia); c) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 di quest'articolo nonché del comma 7 dell'articolo La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta provinciale, con apposite deliberazioni, individua le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). Le ZPS possono anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti di importanza comunitaria. 5. Le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE: a) dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla medesima legge, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b); b) dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986: 1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali; 2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali. 6. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). 7. Il corpo forestale provinciale, gli enti di gestione dei parchi provinciali e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi svolgono attività di sorveglianza sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat previsti dal presente articolo, con particolare attenzione a quelli prioritari. Il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura svolge, ai medesimi fini, attività di monitoraggio, di studio e di proposta. Sono fatte salve le competenze del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. 8. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE è effettuata dall'autorità competente in via principale all'adozione del provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma La valutazione di incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE: a) è ricompresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura; b) è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura - sentiti gli enti di gestione dei parchi provinciali o del Parco nazionale dello Stelvio, qualora territorialmente interessati - con riferimento ai progetti, diversi da quelli indicati alla lettera a), che interessino in tutto o in parte siti o zone ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale o nelle riserve naturali; c) effettuata, in tutti gli altri casi, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento urbanistico-edilizio o, comunque, del provvedimento amministrativo finale che consente la realizzazione del progetto, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, anche nell'ambito delle conferenze di servizi ai sensi delle leggi vigenti.

15 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom La valutazione di incidenza dei progetti prevista dal comma 9, lettere b) e c), è resa entro sessanta giorni dal deposito della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La partecipazione pubblica è assicurata nello svolgimento dei procedimenti indicati dal comma 8 e per i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline. 11. Qualora la valutazione di incidenza sui progetti - esperita nell'ambito della proceduta di verifica prevista dal comma 9, lettera a), ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c) - dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente del Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 12. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti: a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da quest'articolo; b) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza significativa; c) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione di incidenza; d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti; e) la disciplina relativa all'istituzione, presso il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione di quest'articolo. Gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti. - L art. 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recita: Art. 10 Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 9, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 1. Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'articolo 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nel territorio dei parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del Nelle more dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie. 2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La medesima deliberazione può estendere le misure di tutela da essa previste anche ai siti e alle zone previsti dal comma 1, primo e secondo periodo. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 12, alla valutazione di incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Parimenti, la relazione per la valutazione di incidenza dei piani e dei progetti è formulata in conformità ai contenuti prescritti dall'allegato G al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del Nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 9, comma 12, lettera b), il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura verifica, su richiesta dei soggetti interessati, se il progetto debba essere sottoposto o meno alla procedura di valutazione di incidenza. 5. Alla valutazione di incidenza disciplinata dall'articolo 9 sono assoggettati i piani e i progetti che non siano stati approvati o autorizzati in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, relativamente ai progetti approvati o autorizzati in via definitiva nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina individuati dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE e la data di entrata in vigore di questa legge, in assenza della preventiva valutazione di incidenza, le autorità competenti all'emanazione del provvedimento finale che consente la realizzazione degli interventi comunicano al servizio provinciale preposto alla conservazione della natura l'elenco dei progetti approvati o autorizzati, unitamente ad una relazione illustrativa di ciascun progetto. La comunicazione è inoltrata entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. Il medesimo servizio effettua entro i novanta giorni successivi la verifica di cui al comma 4, determinando in quali casi si renda necessario attivare la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 9; il termine per la verifica può essere prorogato di ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità. 7. Al fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la Giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'articolo 9, comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. 8. La Giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 7, nonché alle valutazioni di incidenza effettuate, può proporre al ministero competente e alla Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di revisione previste dall'articolo 9 della direttiva 92/43/CEE. Nota all art. 6 - L art. 9 della direttiva 2001/42/CE, recita: Articolo 9 Informazioni circa la decisione 1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione: a) il piano o il programma adottato;

16 16 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e; c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1. Nota all art. 8 - Il comma 8 dell art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della LP 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme a tutela dell'ambiente"), prevede: 8. Qualora l agenzia provinciale per la protezione dell ambiente decida la sottoposizione del progetto presentato a procedura di via, si applica la disciplina concernente il procedimento di via stabilita dalla legge provinciale e dal presente regolamento. Tuttavia, in tal caso, i sottoindicati termini previsti dalla legge provinciale sono ridotti nelle seguenti misure: a) articolo 4, comma 3: da sessanta a quaranta giorni; b) articolo 5, comma 3: da sessanta a quaranta giorni; c) articolo 5, comma 4: da ottanta a cinquantacinque giorni; d) articolo 5, comma 5: da cento a settanta giorni; e) articolo 5, comma 6: da duecento a centoquaranta giorni; f) articolo 10, comma 4: da sessanta a quaranta giorni; g) articolo 10, comma 5: da duecento a centoquaranta giorni. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO I100 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 ottobre 2006, n. 57 (Registrato alla Corte dei conti il , registro 1, foglio 35) Adeguamento dell allegato «B», punto 32 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 «Norme per la tutela della qualità dell aria» [AM I100 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 16. Oktober 2006, Nr. 57 (Registriert beim Rechnungshof am , Register 1, Blatt 35) Anpassung des Anhanges «B», Punkt 32 des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8 «Bestimmungen zur Luftreinhaltung» IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale n del il seguente regolamento: emana DER LANDESHAUPTMANN hat den Beschluss der Landesregierung Nr vom zur Kenntnis genommen und folgende Verordnung: erlässt Art Il punto 32 dell allegato B della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito: 32. Autoparcheggi pubblici in locali chiusi con una capienza superiore a 300 posti. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Art Der Punkt 32 des Anhanges B des Landesgesetzes 16. März 2000, Nr. 8, erhält folgende Fassung: 32. Öffentliche Parkgaragen in geschlossenen Räumen mit einer Parkkapazität größer als 300 Stellplätze. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Bolzano, 16 ottobre 2006 Bozen, 16. Oktober 2006 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN

17 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO I080 D040 ] DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 16 novembre 2006, n. 195 Conferimento di funzioni di messo notificatore provinciale [AM I080 D040 ] DEKRET DES GENERALDIREKTORS vom 16. November 2006, Nr. 195 Zuweisung der Funktion eines Zustellungsbeamten des Landes IL DIRETTORE GENERALE DER GENERALDIREKTOR omissis... decreta 1. Al dipendente provinciale Michael Köhl sono conferite, a partire dal 1 gennaio 2007, le funzioni di messo notificatore provinciale ai sensi dell articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL DIRETTORE GENERALE verfügt 1. Mit Wirkung vom 1. Januar 2007 wird die Funktion eines Zustellungsbeamten des Landes dem Landesbediensteten Michael Köhl laut Artikel 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zugewiesen. 2. Diese Verfügung wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. DER GENERALDIREKTOR PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO P016 ] 9 ottobre 2006, n Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s.m. - art. 12 ter - patto territoriale dell'alta Valle di Non: aggiornamento del protocollo d'intesa e approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di progettualità privata omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare i criteri di coerenza per la selezione della progettualità privata, allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare il bando per la presentazione delle domande di agevolazione per la progettualità privata, allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di aggiornare la progettualità pubblica contenuta nel Protocollo d intesa del patto territoriale dell Alta Valle di Non sostituendo l opera Palestra di roccia artificiale indicata al n. 7 della tabella 1 - allegato A della deliberazione n. 368 del , con l opera Progetto per area di sosta attrezzata con tettoia in legno e punti fuoco, riconfermando lo strumento di finanziamento e l importo a carico della PAT; 4. di dare atto che alle domande pattizie sono applicate le disposizioni previste dalla deliberazione n del e s.m. così come modificate dalla deliberazione n. 829 del ed in particolare che alle iniziative private si applicano le normative vigenti all atto di presentazione della domanda;

18 18 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom di approvare le seguenti fattispecie derogatorie necessarie per perseguire gli obiettivi di sviluppo del territorio, nel rispetto della disciplina comunitaria e delle disposizioni della legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2003 Sostegno dell economia agricola, disciplina dell agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati : l equiparazione delle aziende iscritte alla sezione II dell APIA alle aziende iscritte alla sezione I dell APIA per gli interventi previsti alle azioni 2.6, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14; la deroga al requisito della proprietà dell immobile oggetto dell investimento, limitatamente per spese inferiori ad euro ,00, per gli interventi previsti all azione 2.6 nel caso di ristrutturazione ai fini agrituristici; si ammettono gli investimenti in: - attrezzature/tecnologie per trattamenti antiparassitari a basso impatto ambientale; - attrezzature/tecnologie per la manutenzione dell inerbimento controllato dei frutteti esclusivamente mediante metodi meccanici, efficaci sia sull interfila che sulla fila. In sostanza macchine la cui operatività ed automazione consenta di escludere l uso di un controllo chimico delle infestanti; per le suddette fattispecie si fissa al 40% il livello di agevolazione; 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta direttamente spese a carico del bilancio provinciale che saranno impegnate con successivi separati provvedimenti; 7. di disporre la pubblicazione dei criteri per la selezione della progettualità privata (allegato A) e del bando (allegato B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI Criteri generali di ammissibilità dei progetti Allegato A In questo paragrafo sono presentati i criteri generali che sottendono i criteri di ammissibilità dei progetti al patto territoriale. Secondo quanto previsto dalla Commissione Europea in tema di patti territoriali, i criteri generali che stabiliscono il filo conduttore per la progettazione operativa, devono avere i caratteri seguenti: - Integrazione: i progetti, per essere approvati, dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali e settoriali del patto territoriale e dovranno contribuire alla valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio e alla qualità di vita in generale. - Innovazione: i progetti presentati dovranno portare un contributo all innovazione sia questa di prodotto, di processo, o riguardante le competenze del saper fare, valorizzando il più possibile le risorse poco utilizzate. - Concertazione: i progetti dovranno essere in grado di rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione locale e dovranno essere la risultante di un confronto tra pubblico e privato. - Occupazione: i progetti dovranno favorire in modo diretto o indiretto l incremento e la qualificazione dei livelli occupazionali dell area, così da favorire la permanenza della popolazione sul territorio del patto. Il patto dell Alta Valle di Non, nella sua funzione di strumento di programmazione dello sviluppo del territorio, coerentemente con quanto definito dalle leggi della Provincia di Trento, poggia su alcuni principi fondamentali. Il primo è quello della necessità di condivisione da parte di tutti gli attori presenti sul territorio, privati e pubblici, delle linee di sviluppo definite operativamente dalle Azioni. Il secondo principio prevede che il patto promuova un nuovo rapporto tra soggetti pubblici e privati, che non sia di antagonismo o di indifferenza, ma di complementarietà e sussidiarietà, in cui ognuno assume i ruoli e le competenze che gli sono propri. Per ottenere questo, i progetti dovranno esprimere una valenza territoriale, cioè dovranno partecipare alla creazione o al rafforzamento dell intero territorio, inteso come sistema di parti ben definite interagenti tra loro. In questo senso la valenza territoriale riguarda: - i progetti pubblici (in particolare) e privati, che includono anche quelli presentati dal mondo associativo e dalle organizzazioni no profit, che partecipano alla creazione o al rafforzamento del sistema territorio, alla sua valorizzazione, alla sua qualità sia dal punto di vista economico sia da quello sociale, culturale e sportivo e che promuovano un immagine unitaria del territorio stesso;

19 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom i progetti pubblici che hanno carattere sovracomunale o che possano essere integrati tra loro in modo da raggiungere gli obiettivi del patto; - i progetti privati che presentano dei legami sinergici con la progettualità pubblica; - i progetti pubblici e privati che promuovono un immagine unitaria del territorio anche dal punto di vista dell impatto visivo (elementi del decoro urbano) e dei suoi prodotti, siano questi turistici, agricoli, agroalimentari e artigianali. I progetti dovranno poi essere in grado di rafforzare la competitività complessiva del territorio, contribuendo a creare un ritorno economico (favorendo la nascita di nuove imprenditorialità o di nuove attività e riqualificando quelle esistenti), sociale (agevolando la nascita di integrazione e di attività che consentano di aumentare la realizzazione personale al di là del mondo del lavoro e della scuola), occupazionale (creando nuovi posti di lavoro in loco che mitighino il fenomeno del pendolarismo e dell abbandono delle zone di montagna), culturale (incoraggiando la nascita di un senso di appartenenza e di identità locale a partire anche delle tradizioni del luogo stesso) e ambientale (migliorando le condizioni esistenti e riqualificando). I progetti possono riguardare l innovazione in tutte le sue forme: - nel campo dell innovazione tecnologica e del suo adeguamento anche ai fini della sicurezza; - nel campo della crescita delle conoscenze o delle competenze dei settori presenti; - nei prodotti o nei processi, quando questi portano ad un incremento della competitività in termini di redditività e di gestione, di capacità di rispondere al meglio alle esigenze del mercato, della qualità di vita e della sicurezza della manodopera, anche attraverso processi di certificazione; - nell integrazione della nuova manodopera nella comunità del territorio del patto; - nel recupero o nella valorizzazione dell ambiente quale fattore di sviluppo, in particolar modo attraverso progetti indirizzati: o a forme di manutenzione del paesaggio o al miglioramento qualitativo dell ambiente naturale e urbanizzato (smaltimento di inquinanti, disinquinamento, riduzione delle varie forme di inquinamento, ecc.), o alla riallocazione di aziende al di fuori dei centri urbani in aree produttive attrezzate, utilizzando il patrimonio edilizio esistente o in disuso (evitando l utilizzo di nuove aree), o all incremento della qualità dell offerta turistica, la quale costituisce il vero punto debole dell economia del territorio del patto, anche in considerazione del fatto che i settori del commercio, i pubblici esercizi e parte dell artigianato sono indirettamente legati al suo rilancio. Infine i progetti dovranno rispondere ai criteri previsti per uno sviluppo sostenibile, cioè: - dovranno rispondere ai criteri di sostenibilità sociale, economica e ambientale agendo sulle tre componenti in modo che non si creino nuovi squilibri non gestibili o si peggiorino quelli esistenti; - dovranno dimostrare in quale misura essi mantengono o incrementano il valore di coesione territoriale e l equilibrio tra le tre componenti; - i progetti di strutture o infrastrutture pluriuso dovranno essere a basso impatto ambientale e dovranno risultare concepiti su basi naturali e in grado di preservare la qualità dei siti. Pertanto saranno escluse le nuove attività che producono, in modo pregiudizievole, inquinamento del suolo, dell acqua, dell aria o acustico o che richiedano alti consumi d acqua per le loro lavorazioni. Criterio di utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili per il secondo bando, si ricorre al seguente criterio di ripartizione B), articolato per quote: A. - INVESTIMENTO TOTALE DEL PATTO PER DOMANDE COERENTI (5 volte l investimento pubblico pattizio) euro ,00 - INVESTIMENTO DELLE DOMANDE COERENTI CON IL PRIMO BANDO euro ,51 B. - INVESTIMENTI PER DOMANDE COERENTI CON IL SECONDO BANDO euro ,49 QUOTA 1: 7,5 % di B per gli investimenti coerenti con l azione 1.4 del presente allegato A); QUOTA 2: 12,5% di B per gli investimenti coerenti con le azioni del presente allegato A); QUOTA 3: 12,5% di B per gli investimenti coerenti con le azioni del presente allegato A); QUOTA 4: pari al residuo a disposizione per gli investimenti coerenti con tutte le altre azioni del presente allegato A).

20 20 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom L ultimo progetto in ordine cronologico rientrante in ciascuna delle quote 1, 2 e 3 sarà ammesso integralmente ai benefici pattizi, attingendo alla quota 4 purché: - l importo dell investimento esuberante la quota sopra indicata non sia superiore al 50% dello specifico investimento; - cronologicamente la domanda sia precedente a quella che risulta non finanziata sulla quota 4 per effetto di tale accoglimento. Qualora l ammontare degli investimenti valutati coerenti non raggiungesse l ammontare previsto dalle quote 1, 2 e 3, l ammontare residuo va a rimpinguare la Quota 4 a disposizione per gli investimenti coerenti con tutte le altre azioni del presente allegato A). Criteri specifici di ammissibilità dei progetti ASSE 1: TERRITORIO, PAESAGGIO E QUALITÀ DI VITA L obiettivo generale dell Asse è l incremento della qualità del territorio e della sua vivibilità, in modo da contribuire alla creazione delle condizioni per il rafforzamento e lo sviluppo di tutte le attività economiche al fine di creare un sistema di unità interrelate, che cooperino in vista di un fine comune, e che siano in grado di agire in un ottica di sostenibilità sociale, culturale, economica e ambientale. Le Azioni individuate sono: Azione 1.1 Interventi volti ad incrementare il valore ambientale, quali, ad esempio, il recupero delle aree degradate e la prevenzione e/o gestione di fenomeni di inquinamento. Azione 1.2 Interventi per un efficace gestione del patrimonio forestale, la valorizzazione della risorsa legno ed un rilancio del lavoro del boscaiolo in una chiave più moderna, legata a programmi di utilizzo pluriennali e all introduzione di nuove tecnologie. Azione 1.3 Interventi per la promozione e il sostegno della diffusione delle certificazioni ambientali (Iso EMAS) sul territorio del patto. Azione 1.4 Interventi volti a favorire il miglioramento e la valorizzazione delle attività sociali, sportive, ricreative e culturali: Interventi di sostegno alle attività culturali e sportive quali: o Costituzione di archivi su tematiche riguardanti la storia, l arte, le tradizioni dell Alta Valle di Non. Realizzazione progetti di sostegno e risposta alle problematiche sociali di giovani, ragazzi ed anziani anche attuate dal volontariato. Interventi volti a migliorare i servizi di natura ludica (attività di tipo ludico, spettacolo, intrattenimento e svago [cod. ISTAT ]). Interventi di sostegno alle attività sociali e socioassistenziali, anche attuate dal volontariato. Interventi volti al sostegno delle giovani generazione ed alla prevenzione delle problematiche quali: o Progetto di prevenzione ai fenomeni di devianza. o Progetti di sostegno alla studio. o Progetti di sostegno e stimolo alle collaborazione fra giovani di diversi paesi europei. o Progetti di promozione di attività musicali e teatrali finalizzati al sostegno dei giovani. o Progetti di formazione degli operatori dello sport in ordine agli aspetti di educazione dei giovani. o Progetti di sostegno alle famiglie cono ragazzi e giovani in difficoltà. o Progetti volti a favorire la nascita di centri di aggregazione giovanile.

21 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom ASSE 2: SVILUPPO DEL TURISMO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE L obiettivo generale di quest Asse è ricollegato allo sviluppo del turismo estivo, alla delineazione di una stagione invernale significativa, all allungamento delle stagioni, con riferimento ad una clientela familiare, ai giovani ed ai club di prodotto. Le Azioni individuate sono: Azione 2.1 Interventi di recupero, ammodernamento, adeguamento strutturale, riqualificazione delle strutture alberghiere esistenti, con minimo di euro per intervento, che prevedano l incremento o il miglioramento di servizi complementari consentendo l eventuale aumento dei posti letto. È ammessa a coerenza anche l acquisizione dell immobile solo se congiunta ad interventi di ristrutturazione purché si tratti di immobili a destinazione alberghiera. Per gli investimenti che si rendano necessari per l acquisizione della certificazione di qualità e ambientale, la soglia minima per gli investimenti è posta a euro La coerenza è vincolata all adesione ad un Protocollo d intesa stipulato fra Azienda per il turismo Valle di Non e produttori finalizzato alla promozione e commercializzazione del prodotto locale sia esso agricolo che artigianale. Gli eventuali acquisti di attrezzatura sono ammessi a coerenza solo se connessi ad interventi di ristrutturazione e nella misura massima del 50% dei costi di ristrutturazione. Azione 2.2 Realizzazione di nuovi alberghi con classifica di almeno 3 stelle e di alberghi garnì. Le eventuali nuove strutture dovranno essere realizzate nel rispetto della pianificazione urbanistica vigente all atto di stipula del protocollo. Per eventuali nuove strutture al di fuori della pianificazione in atto non è comunque prevista l attivazione della variante pattizia. La coerenza è vincolata all adesione ad un Protocollo d intesa stipulato fra Azienda per il turismo Valle di Non e produttori finalizzato alla promozione e commercializzazione del prodotto locale sia esso agricolo che artigianale. Azione 2.3 Interventi su esercizi extralberghieri per affittacamere ed ostelli per la gioventù sia per la realizzazione di nuovi esercizi, sia per il recupero, ammodernamento, adeguamento strutturale e riqualificazione delle strutture extralberghiere esistenti. È considerato coerente colui che s impegna per la durata di almeno di dieci anni ad aderire alle iniziative promozionali e di commercializzazione predisposte dall'azienda di promozione turistica. Azione 2.4 Interventi per la realizzazione di nuovi campeggi e pubblici esercizi e recupero, ammodernamento, adeguamento strutturale e riqualificazione dei pubblici esercizi esistenti. La coerenza per i ristoranti, è vincolata all adesione ad un Protocollo d intesa stipulato fra Azienda per il turismo Valle di Non e produttori finalizzato alla promozione e commercializzazione del prodotto locale sia esso agricolo che artigianale. Azione 2.5 Interventi per la realizzazione di esercizi commerciali di prima necessità che integrino la fornitura di beni con servizi collaterali (internet, fotocopie, ecc.) e di tabacchini. Azione 2.6 Interventi per creare o per qualificare o potenziare esercizi di agriturismo; sono parificate le aziende agricole iscritte nella II sezione APIA a quelle iscritte nella I sezione APIA in relazione alle potenzialità di esprimere un offerta qualificata di turismo rurale, in linea con gli obiettivi pattizi. Gli acquisti di attrezzatura sono considerati coerenti solo se connessi alla ristrutturazione ad eccezione degli interventi di completamento e funzionali alla gestione di strutture agrituristiche già attivate o in corso di attivazione con il primo bando. In deroga alla normativa vigente, nel caso di ristrutturazione ai fini agrituristici, non è richiesta la proprietà dell immobile oggetto dell investimento per una spesa inferiore a euro ,00 (cinquantamila/00). La coerenza è vincolata all adesione ad un Protocollo d intesa stipulato fra Azienda per il turismo Valle di Non e produttori finalizzato alla promozione e commercializzazione del prodotto locale sia esso agricolo che artigianale. Azione 2.7 Interventi volti a favorire la creazione ed il miglioramento dei servizi necessari per la creazione di prodotti estivi ed invernali adeguati alle necessità di mercato e per l allungamento delle stagioni quali: - Creazione di parchi gioco e divertimento; - Progetti di animazione, promossi associazioni, società cooperative o altro, finalizzati all animazione dei bambini e dei giovani ed all accompagnamento ambientale e culturale;

22 22 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Attivazione di esercizi per l affitto di attrezzature sportive invernali ed estive quali sci, ciaspole, biciclette - Iniziative finalizzate alla proposta ed all attivazione di progetti di animazione turistica connessi con il piano di marketing. Azione 2.8 Interventi a sostegno delle strutture ed infrastrutture (rifugi, bivacchi, sentieri e vie ferrate) per l attività escursionistica in montagna. ASSE 3: COMPETITIVITÀ ECONOMICA, INNOVAZIONE E QUALITÀ, NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E INTEGRAZIONE FRA SOGGETTI ECONOMICI Obiettivo generale dell Asse è di agire per migliorare il quadro generale delle attività economiche presenti e favorire nuove forme di insediamenti e la nascita di nuove imprese. Le AZIONI individuate sono: SETTORE ARTIGIANATO Azione 3.1 Interventi per i sovraccosti finalizzati alla promozione di misure di protezione ambientali. Azione 3.2 Acquisto attrezzature finalizzate all innovazione tecnologica ed alla sicurezza degli operatori; l intervento minimo previsto è pari ad euro ,00.- per singola voce di investimento; non sono ammessi a valutazione di coerenza gli acquisti di mezzi di trasporto. Azione 3.3 Interventi finalizzati per la nascita di nuove imprese artigiane che offrano prodotti e/o servizi connessi con la manutenzione del territorio, l agricoltura, la filiera del legno ed il turismo. SETTORE AGRICOLTURA Le aziende agricole iscritte alla II sez. dell APIA sono equiparate alle aziende iscritte alla I sez. APIA. Azione 3.4 Interventi rivolti a favorire l introduzione dell innovazione di prodotto e di processo ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza ambientale e degli operatori nelle Aziende agricole sia della I sez. APIA che della II sez. APIA. Sono ammesse a valutazione di coerenza le seguenti attrezzature: Attrezzature/tecnologie per trattamenti antiparassitari a basso impatto ambientale; Attrezzature/tecnologie per la manutenzione dell inerbimento controllato dei frutteti esclusivamente mediante metodi meccanici, efficaci sia sull interfila che sulla fila. In sostanza macchine la cui operatività e automazione consenta di escludere l uso di un controllo chimico delle infestanti; Attrezzature/tecnologie per il trasporto e lo smaltimento delle deiezioni animali con dispositivi per il contenimento dell impatto ambientale. È ammessa a coerenza la costruzione di depositi attrezzi. Per le colture arboree è ammessa la creazione di impianti di piccoli frutti, di specie arboree frutticole diverse dalla mela e di ortaggi. Azione 3.5 Interventi miranti al recupero di varietà autoctone in via d estinzione e di produzioni agro alimentari tradizionali e tipiche. Azione 3.6 Interventi rivolti all introduzione di modalità colturali e di allevamento biologiche certificate. Azione 3.7 Interventi finalizzati allo sviluppo di sistemi e procedure di tracciabilità del prodotto.

23 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Azione 3.8 Interventi diretti a favorire il miglioramento della compatibilità ambientale, di metodi di produzione e della gestione degli scarti di lavorazione. Azione 3.9 Interventi finalizzati alla nascita di imprese agricole che offrano prodotti e/o servizi connessi con la manutenzione del territorio, l agricoltura, la filiera del legno ed il turismo. Azione 3.10 Interventi volti a favorire la nascita di imprese agricole e zootecniche coerenti con le potenzialità produttive del territorio e caratterizzate da impostazioni produttive ecocompatibili o rispettose delle biodiversità. Azione 3.11 Interventi atti a favorire la nascita di imprese operanti nel campo delle produzioni biologiche certificate. Azione 3.12 Interventi atti a promuovere la nascita o il potenziamento di aziende cooperative o consortili o private operanti nel settore agroalimentare o lattiero-caseario e microfiliere, escluse tipologie di produzione coperte da aziende cooperative di trasformazione e commercializzazione già presenti sul territorio. Azione 3.13 Interventi atti a promuovere la nascita di fattorie didattiche e dei parchi agricoli. Azione 3.14 Interventi per l acquisto di attrezzature e/o spese di adeguamento locali e/o altre spese finalizzate all ottenimento e mantenimento dei parametri minimi richiesti da sistemi di certificazione di sistema/prodotto volontari (es. DOP, biologico, Euregap, IFS, ecc...). SETTORE COMMERCIO Azione 3.15 Interventi diretti a favorire la ristrutturazione e la modernizzazione degli esercizi commerciali. Azione 3.16 Interventi atti a favorire lo sviluppo di iniziative finalizzate alla valorizzazione gastronomica dei prodotti tipici trentini, anche attraverso l attuazione di sinergie con la filiera produttiva e con la promozione territoriale. Azione 3.17 Creazione o ammodernamento di esercizi finalizzati alla commercializzazione del prodotto tipico e di creazione di filiere con il settore produttivo e con gli enti di promozione. Azione 3.18 Interventi volti alla ricollocazione in aree commerciali o miste artigianali/commerciali, al fine di risolvere problematiche di carattere ambientale e paesaggistiche, di esercizi commerciali sia al dettaglio che all ingrosso di prodotti connessi all agricoltura o all edilizia. Azione 3.19 Interventi rivolti a favorire la creazione di punti di esposizione e vendita di prodotti tipici trentini e di artigianato tipico locale, anche in sinergia tra più attori locali. AZIONI TRASVERSALI Azione 3.20 Interventi volti a favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile in ogni settore economico. Azione 3.21 Interventi rivolti alla promozione ed al sostegno dell introduzione delle certificazioni di prodotto e di sistema.

24 24 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Azione 3.22 Interventi finalizzati alla creazione di nuove iniziative consortili, di sviluppo di partnership e collaborazioni. Azione 3.23 Interventi volti a favorire, a salvaguardare e a diffondere i prodotti tipici trentini in un ottica di marketing territoriale. Azione 3.24 Interventi finalizzati alla valorizzazione ed al rafforzamento del sistema interfaccia con il mercato (promozione e commercializzazione) dei prodotti del territorio, compresi quelli turistici, con particolare riferimento all integrazione tra i soggetti, purché coerenti con le direttive del piano di marketing territoriale. Azione 3.25 Interventi di sostegno all imprenditoria attraverso studi di marketing, piani finanziari e realizzazioni di siti internet e supporti informatici all azioni gestionali e di commercializzazione delle Aziende. Allegato B PATTO TERRITORIALE DELL ALTA VALLE DI NON BANDO I soggetti privati interessati a realizzare un progetto di investimento nell ambito del patto territoriale possono presentare domanda di agevolazione, esplicitando la richiesta di adesione al patto, entro il termine del: 19 febbraio 2007 Alle domande di agevolazione per gli investimenti privati presentate presso le Strutture competenti si applicheranno le normative vigenti al momento di presentazione delle domande. Il Servizio provinciale competente, o la struttura ricevente, trasmetterà al soggetto responsabile del patto territoriale, entro 10 giorni dal ricevimento, copia della domanda di agevolazione riportante il numero di protocollo, la data con l indicazione dell ora di ricezione, la documentazione necessaria per la valutazione di coerenza (relazione descrittiva dell investimento) nonché la richiesta di adesione al patto. Il soggetto responsabile comunicherà le risultanze della valutazione al richiedente e alla struttura competente dell istruttoria della domanda di agevolazione entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fermo restando quanto disposto in materia di sospensione dei termini dall articolo 3, comma 2 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre Ciascun richiedente potrà presentare non più di due domande di agevolazione per ciascun intervento, o misura, previsti dallo strumento normativo.

25 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO C056 A030 ] 20 ottobre 2006, n Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n del , già modificata con deliberazione n. 76 del 20 gennaio 2006, «Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo a misure di sostegno allo sviluppo rurale - piano di sviluppo rurale - termini, modalità attuative ed ulteriori condizioni di ammissibilità» omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di attribuire, in base alle tipologie di intervento, alle domande sul PSR presentate in data il seguente ordine di priorità: a) interventi volti a ripristinare/mantenere la stabilità dei popolamenti (9.2.4 A schianti, C opere sistematorie estensive ed intensive, B ricostituzione boschiva dopo schianti); b) interventi finalizzati all'obiettivo strategico di mantenimento della gestione attiva dei boschi (9.1.3 A associazionismo pubblico); c) interventi finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico degli ecosistemi forestali e montani (9.2.3 C valorizzazione ecosistemi montani); 2. di fissare, ai sensi delle deliberazioni Gp. n del , n del e n del , i seguenti termini per gli interventi le cui domande sono state presentate il e che saranno finanziati: - inizio lavori entro il ; - completamento lavori entro il ; - rendicontazione opere ed interventi entro il ; 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA M. MORESCHINI [BO C090 ] 3 novembre 2006, n Legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento» - modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 339 e 340 di data 16 febbraio 2001, da ultimo modificate con deliberazione n. 379 di data 20 febbraio 2004, concernenti rispettivamente «Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita» e «Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale» omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera

26 26 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom ) di approvare le modifiche ed integrazioni alle precedenti deliberazioni n. 339 e 340 di data 16 febbraio 2001 concernenti rispettivamente Indirizzi generali per l insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, già modificate con deliberazioni n di data 5 luglio 2002, n di data 19 settembre 2003 e n. 379 di data 20 febbraio 2004, nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 2) di disporre, secondo quanto previsto dall articolo 3, comma 6 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI Art. 1 Modificazioni all allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001 Allegato 1. All'articolo 4 bis è aggiunto il seguente comma: "2. Non sono inoltre sottoposti ai criteri di programmazione di cui al titolo II e ai limiti di sviluppo di cui al titolo III le aperture di medie e grandi strutture con superficie di vendita fino a 800 m2 nei comuni con meno di abitanti e fino a m2 negli altri comuni e gli ampliamenti fino ai predetti limiti, a condizione che tali strutture: a) siano da insediare o già insediate in zone dove è ammesso il commercio al dettaglio ed ulteriori funzioni con esclusione di quella residenziale e, se prevista dal Comune, di quella alberghiera; b) trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, materiali da costruzione ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento e legnami. Le predette strutture sono vincolate all'esercizio esclusivo di tali attività e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle indicate alla lettera a)." 2. Il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato e sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i centri commerciali al dettaglio sono considerati grandi strutture di vendita con superficie computata secondo quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento della legge. L'ampliamento di superficie del centro commerciale al dettaglio è determinato in relazione alla superficie complessiva del centro stesso ed è ripartito proporzionalmente fra i settori merceologici alimentare/misto e non alimentare eventualmente rappresentati all'interno del centro". 3. All'articolo 9, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La sostituzione può essere effettuata unicamente fra esercizi commerciali del medesimo settore merceologico". 4. Il comma 4 dell'articolo 9 è abrogato. 5. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma "2. Nei centri commerciali al dettaglio all'interno dei quali risultino rappresentati i settori merceologici alimentare/misto e non alimentare, ferma restando la superficie di vendita complessiva, è ammessa una variazione di settore merceologico, con le modalità previste all'articolo 14, comma 4 del Regolamento di esecuzione della legge, entro il limite massimo del 10% per ogni anno solare non cumulabile in caso di mancato utilizzo ed applicabile a ciascun settore merceologico con compensazione, rispetto all'altro settore merceologico, della corrispondente superficie di vendita oggetto della variazione merceologica." 6. All'articolo 12, comma 8 dopo le parole "dai commi 1, 2 e 3" viene inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui le superfici autorizzabili siano distinte fra il settore alimentare/misto ed il settore non alimentare, tale suddivisione deve essere mantenuta anche all'interno del centro commerciale al dettaglio eventualmente attivato utilizzando congiuntamente, in tutto o in parte, le superfici assegnate per ogni settore merceologico". 7. Il comma 9 dell'articolo 12 è abrogato e sostituito dal seguente: "9. Nelle grandi strutture equiparate di cui all'articolo 14, comma 10 del regolamento della legge possono essere insediati esercizi di vicinato fino al limite massimo del 25% della superficie complessiva degli esercizi commerciali al dettaglio destinati a costituire la grande struttura equiparata stessa. Nelle medesime strutture nelle quali risultino già attivati esercizi di commercio al dettaglio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di determinare il limite massimo da destinare all'insediamento di nuovi esercizi di vicinato, la superficie da prendere a riferimento è quella complessiva degli esercizi commerciali al dettaglio già attivati prescindendo dalla loro tipologia dimensionale."

27 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma "5. I complessi commerciali, attivati prima della data del 24 maggio 2000, suscettibili di rientrare nella tipologia dei centri commerciali al dettaglio come definiti con l'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, hanno titolo ad ottenere, con la procedura indicata all'articolo 9 della legge stessa e con le modalità ed i criteri stabiliti con l'articolo 14 del relativo regolamento di esecuzione, la corrispondente autorizzazione commerciale da parte del comune competente per territorio. I medesimi complessi commerciali costituiti da un unico edificio, con caratteristiche architettoniche e funzionali unitarie, all'interno del quale risultino attivati alla data del 24 maggio 2000 esercizi commerciali che costituiscono più di un centro commerciale suscettibile di rientrare nella tipologia dei centri commerciali al dettaglio come definiti con l'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 hanno titolo ad ottenere, con le stesse modalità e procedure, un'unica autorizzazione commerciale a condizione che venga presentata, entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente disposizione, domanda per l'ottenimento del titolo autorizzatorio edilizio finalizzato unicamente alla realizzazione di spazi coperti destinati alla sosta e al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia che colleghino i vari esercizi commerciali in essa già presenti in modo da riqualificare, razionalizzare ed ottimizzare l'accessibilità e l'usufruibilità. La superficie di vendita è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali già attivati alla data del 24 maggio 2000 che costituiscono il centro commerciale al dettaglio, distinguendo fra il settore alimentare/misto e non alimentare. Le autorizzazioni sono rilasciate prescindendo eventualmente anche dalla conformità ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 della legge." 9. All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma "6. Le autorizzazioni relative ai centri commerciali al dettaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono modificate d'ufficio distinguendo il settore alimentare/misto dal settore non alimentare in relazione alla somma delle superfici dei singoli esercizi commerciali appartenenti al relativo settore merceologico già autorizzati all'interno del centro commerciale stesso". Art. 2 Modificazioni all'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio All'articolo 3, comma 6, lettera b) dopo le parole "sportive e ricreative" sono aggiunte le seguenti: "nonché attività di commercio all'ingrosso". 2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma "8. Nelle zone commerciali specializzate e nelle aree commerciali integrate, di cui al comma 6, lettere a) e b), è ammessa una quota residenziale corrispondente ad una unità non eccedente i 400 metri cubi per ogni insediamento commerciale. Per insediamento commerciale si intende l'insieme degli edifici realizzati su ogni zona commerciale specializzata o area commerciale integrata individuata dal PRG comunale. Qualora però le dimensioni dell'area eccedano i m2 e gli interventi facciano riferimento a lotti funzionalmente autonomi, sono ammesse ulteriori unità abitative nel numero massimo di una ogni m2". 3. All'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera "f) nelle zone dove è ammesso il commercio al dettaglio ed ulteriori funzioni con esclusione di quella residenziale e, se eventualmente prevista da parte del Comune in sede di revisione del proprio strumento urbanistico, di quella alberghiera. Restano in ogni caso ferme le previsioni insediative previste in relazione alle altre singole zone. È ammessa una quota residenziale corrispondente ad una unità non eccedente i 400 metri cubi per ogni insediamento commerciale. Per insediamento commerciale si intende l'insieme degli edifici realizzati su ogni area individuata dal PRG comunale. Qualora però le dimensioni dell'area eccedano i m2 e gli interventi facciano riferimento a lotti funzionalmente autonomi, sono ammesse ulteriori unità abitative nel numero massimo di una ogni m2". 4. All'articolo 5, comma 4 dopo le parole "nelle zone indicate al comma 2" vengono aggiunte le seguenti ", al comma 3, lettera f)". 5. All'articolo 5, comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è inoltre ammesso nelle zone indicate al comma 3, lettera f)." 6. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma "10. Le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, materiali da costruzione ivi compreso materiale per le coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento, legnami sono insediabili, in deroga a quanto stabilito dai commi 5 e 6 anche nelle zone di cui al comma 3, lettera f). 7. All'articolo 11, comma 3 le parole "purché permanentemente asservita alla" sono sostituite dalle seguenti "purché venga garantita la disponibilità esclusiva con".

28 28 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom All'articolo 11, comma 11, lettera a) dopo le parole "grandi strutture di vendita non alimentari di livello inferiore" vengono aggiunte le seguenti "e le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 5, commi 9 e 10 anche se costituenti la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 5". 9. All'articolo 11, comma 11, lettera f) le parole "e strutture equiparate di cui all'articolo 3, comma 5" sono abrogate. 10. All'articolo 11, comma 11 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera "g) strutture equiparate di cui all'articolo 3, comma 5: va richiesta una dotazione di m2 1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita. Per le medesime strutture, con superficie di vendita complessiva inferiore a m nei comuni con popolazione residente inferiore a abitanti e con superficie di vendita complessiva inferiore a m nei restanti comuni, va richiesta una dotazione di m2 1,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita". 11. All'articolo 11, comma 12 le parole "a quelli stabiliti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n di data 17 febbraio 1992, n di data 3 settembre 1993 e n di data 16 giugno 2000" sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "a m2 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita". 12. All'articolo 11, comma 12, secondo capoverso, le parole "dalle predette deliberazioni" sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "dalla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm.". 13. All'articolo 11, comma 13, dopo le parole "qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire i relativi spazi" vengono aggiunte le seguenti"; in tali ipotesi si applicano le disposizioni stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale ai sensi degli articoli 73 e 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm." 14. Il comma 14 dell'articolo 11 è abrogato. 15. All'articolo 11, commi 16, primo e terzo periodo, e 20 le parole "intermedio e" sono abrogate. 16. All'articolo 15 le parole "nelle deliberazioni della Giunta provinciale n di data 17 febbraio 1992, n di data 3 settembre 1993 e n di data 16 giugno 2000" sono abrogate e sostituite dalle seguenti "nella deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm.". [BO A030 ] 3 novembre 2006, n Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 301 del 16 febbraio 2004 avente ad oggetto «Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» - articolo 3 - termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità» omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di apportare all'allegato Sub parte I, al Titolo I di competenza del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 301 del 16 febbraio 2004, così come da ultimo modificata con deliberazione n del 18 giugno 2006, avente ad oggetto «Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" - articolo 3 - termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità», le seguenti modifiche: Il punto n. 8 è sostituito con il seguente punto: n. 8 Termini di avvio, completamento e rendicontazione 1. Sono fissati i seguenti termini: * il termine per l'avvio e il completamento dell'intervento coincide con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento; * termine per la rendicontazione dell'attività: sei mesi dal termine del completamento. 2. È prevista la possibilità di prorogare tali termini per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

29 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso. 2) di applicare le modifiche ai criteri di cui al punto 1), anche alle domande presentate prima della data del presente provvedimento e non ancora definite; 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI [BO E020 ] 24 novembre 2006, n Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. - art individuazione di unità immobiliari destinate ad uso non abitativo da cedere in proprietà a privati omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di individuare, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell art. 36 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 e s.m.i., i garage e i posti auto pertinenziali, di proprietà dell ITEA, locati ad assegnatari che hanno già acquistato l alloggio o che hanno in corso le pratiche per l acquisto, indicati nell allegato elenco A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di autorizzare l ITEA a provvedere alla vendita dei suddetti immobili a mezzo trattativa privata riservata al solo locatario, subordinando la cessione del garage alla proprietà dell alloggio per gli assegnatari che devono ancora perfezionare l atto di acquisto; 3. di fissare il termine per la presentazione delle domande, da parte degli interessati all acquisto, che dovranno essere inoltrate all ITEA, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del prezzo da parte dell ITEA; 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto- Adige/Südtirol. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI

30 30 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Allegato A PIANO DI CESSIONE DI GARAGES E POSTI AUTO LOCALITA INDIRIZZO NOME ASSEGNATARIO P.ED. Castello Fiemme Via Hollnaider, 4 Cavada Mario 940 Castello Fiemme Via Hollnaider, 4 Lozzer Aurelia 940 Castello Fiemme Via Hollnaider, 4 Demattio Dario 940 Volano Via Roma, 64/A-B-C Mazzurana Giuseppe 652 Volano Via Roma, 64/A-B-C Slaifer Gabriella 652 Volano Via Roma, 64/A-B-C Borz Bruna 652 Trento Via Doss Trento, 45-45/1 Cappelletti Remo 5620 Trento Via Doss Trento, 45-45/1 Daprà Aldo 5620 Trento Via Doss Trento, 45-45/1 Carner Fabio 5620 Trento Via Doss Trento, 45-45/1 Belli Bruno 5620 Trento Via Doss Trento, 45-45/1 Monsorno Rita 5620 Trento -Garniga Fraz. Lago, 30 Marchelli Giuliano 311 Pomarolo Via Pasini, 6 Brun Mario 436 Brentonico Via F. Roberti, 7 Sartori Adriana 1938 Brentonico Via F. Roberti, 7 Andreolli Luigi (c.u ) 1938 Brentonico Via F. Roberti, 7 Andreolli Luigi (c.u ) 1938 Brentonico Via F. Roberti, 7 Meneghini Giovanni 1938 Brentonico Via F. Roberti, 7 Gabrielli Gabriella 1938 Brentonico Via F. Roberti, 7 Roversi Bruno 1938 Brentonico Via F. Roberti, 7 Agnolin Graziano 1938 Brentonico Via F. Roberti, 7 Eccheli Maurizio 1938 Brentonico Via F. Roberti, 7 Civettini Carlo 1938 Rovereto Via Livenza, 32 - Lizzana Filzi Renato 1142 Rovereto Via Livenza, 32 - Lizzana Massa Antonio 1142 Rovereto Via G. A. Prato, 81 Stevanin Simonetta 2382 Rovereto Via G. A. Prato, 81 Sant Romana 2382 Rovereto Via G. A. Prato, 81 Bettega Gisella 2382 Rovereto Via G. A. Prato, 81/A Robol Arnaldo 2382 Rovereto Via G. A. Prato, 81/A Robol Alessandro 2382 Rovereto Via G. A. Prato, 81/A Borghesi Anna 2382 Predazzo Via degli Alpini, 26 Giacomelli Arnaldo Romiro 2388 Baselga di Piné Miola -Loc. Pontara, 34/1A-1/B Plancher Romana 1413 Bedollo Via Verdi, 25 Toniolli Lorenzo 1200 Lavarone Viale Dolomiti, Bertoldi Sandra 1210 Lavarone Viale Dolomiti, Bertoldi Silvano 1210 Lavarone Viale Dolomiti, Osele Renzo 1210 Lavarone Viale Dolomiti, Giongo Maria Lucia 1210 Lavarone Viale Dolomiti, Nicolussi Anzolon Aldo 1210 Lavarone Viale Dolomiti, Borroni Antonio 1210 Trento Via Chiesa Lievore Severino 2566 Trento Via Chiesa Detassis Mirta ved. Degasperi 2566 Trento Via Chiesa Forti Ornella 2566 Trento Via Chiesa Lamonica Angela 2566 Trento Via Chiesa Fabiani Lorenzo e Fabiani Stefano 2566 (usufruttuario Fabiani Fortunato) Trento Via Chiesa Rizzoli Piermarco 2566

31 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO S120 V015 ] DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA 13 novembre 2006, n. 31 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Lavori di allargamento della retta di Ospedaletto tra loc. Barricata d Agnedo e loc. Barricata di Sotto - SS 47 della Valsugana» - Screening n. 24/2006S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale omissis omissis IL DIRETTORE DELL AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE determina a. che il progetto Lavori di allargamento della retta di Ospedaletto tra loc. Barricata d Agnedo e loc. Barricata di Sotto - SS 47 della Valsugana. presentato in data 22 giugno 2006 dall ing. Luciano Martorano, in qualità di sostituto dirigente del Sevizio opere stradali della Provincia Autonoma di Trento, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: Prescrizioni: 1. (Servizio comunicazione e trasporti) Al fine di garantire la regolarità e la sicurezza della fermata del servizio di trasporto extraurbano, denominata Ospedaletto (SS/FS), la sistemazione e lo spostamento della stessa dovrà essere stabilito d intesa con il Servizio comunicazione e trasporti e la società trentino trasporti. 2. (Servizio bacini montani) Il nuovo alveo del Rio Sasso, nella parte che scorre a fianco del tratto di strada statale soggetto ad allargamento, va riproposto analogamente alla situazione attuale, con la semplice traslazione verso monte dell alveo e il mantenimento delle condizioni di naturalità del fondo e delle sponde, ricreando un alveo naturale a cielo aperto e limitando la copertura ai soli tratti interessati agli attraversamenti stradali e agli accessi ai piazzali. 3. (Servizio geologico) Si dovranno evitare dispersioni di acque raccolte dalla piattaforma stradale nell area individuata come biotopo di interesse comunale. Per questo breve tratto sarà sufficiente raccoglierle in una canaletta a margine della strada e smaltirle all esterno dell area a biotopo. 4. (Servizio utilizzazione acque pubbliche) In considerazione della presenza di un pozzo ad uso irriguo nelle vicinanze dello svincolo per Ospedaletto (p.f. 679 CC Ospedaletto ), i lavori in oggetto dovranno essere realizzati senza comprometterne la funzionalità. 5. (Servizio foreste e fauna) Si dovrà adottare idonea segnaletica stradale per ridurre il rischio di investimenti della fauna. 6. (APSS UO prevenzione ambientale) Come richiesto dall Agenzia provinciale per i servizi sanitari nel parere di competenza, la progettazione esecutiva dovrà analizzare in modo dettagliato e puntuale le problematiche legate a rumore, inquinamento atmosferico e sicurezza per gli edifici posti lungo la SS 47, e individuare soluzioni appropriate (coinvolgendo anche i proprietari degli edifici interessati) che eliminino od almeno riducano al minimo le problematiche di carattere igienico-sanitarie e non ultimo le problematiche legate alla sicurezza. Particolare attenzione deve essere posta all edificio in p.ed. n. 165 CC di Villa Agnedo, in quanto l allargamento della sede stradale implica l avvicinamento all edificio fino ad una distanza inferiore al metro, individuando una soluzione appropriata e non ultimo valutando, se tecnicamente fattibile, la possibilità di un arretramento dell edificio stesso od in alternativa l allargamento della SS 47 verso la ferrovia della Valsugana. 7. (Settore tecnico APPA - UO aria e agenti fisici) Per quanto riguarda gli interventi a protezione acustica del ristornate Il Mulino il proponente, sentiti anche i gestori dell attività, dovrà individuare una tipologia di intervento adatta all esigenze del luogo (es. barriera trasparente con parte bassa in materiale fonoassorbente). Inoltre in merito alla necessità di proteggere l edificio in p.ed. n. 165, CC di Villa Agnedo e alla difficoltà di conseguire il rispetto dei limiti con l impiego di sole barriere, dovrà essere approfondita la questione nelle successive fasi di progettazione degli interventi di risanamento acustico.

32 32 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Raccomandazioni: 1. (Comune di Ospedaletto) Si raccomanda di esaminare nelle successive fasi progettuali lo spostamento e ricollocazione della condotta del collettore fognario comunale, che affianca la statale nel tratto dalla stazione ferroviaria di Ospedaletto fino al Ristorante al Mulino. Inoltre si invita a considerare (anche contattando i privati) l adozione delle misure idonee a ridurre il più possibile i disagi e/o le ripercussioni negative sulle attività economiche a seguito dell eliminazione degli accessi diretti alla statale. Si suggerisce di analizzare la possibilità di porre in opera una delimitazione fisica tra le due corsie di marcia, al fine di evitare il ripetersi della casistica di molti gravi incidenti accaduti. 2. (Settore tecnico APPA) Per quanto riguarda le operazioni di costruzione si dovranno rispettare gli orari e le prescrizioni che saranno impartite dall autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell articolo 11 del DPGP 23 dicembre 1998, n /Leg. Per quanto concerne l inquinamento atmosferico, in linea generale si raccomanda di adottare, durante le operazioni di cantiere, tutte le cautele e gli accorgimenti atti a contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa. 3. (Servizio parchi e conservazione della natura) Si fa presente che nella zona interessata ai lavori vi è un biotopo di interesse comunale, la cui gestione e tutela spettano al comune. Si ricorda che qualsiasi eventuale destinazione d uso del biotopo, diversa da quanto sancito dal PRG in vigore, dovrà essere preventivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico. b) Che il contenuto integrale della presente decisione venga comunicato al proponente e per conoscenza ai seguenti Enti o Servizi: Servizio urbanistica e tutela del paesaggio; Servizio geologico; Servizio utilizzazione delle acque pubbliche; Servizio parchi e conservazione della natura; Servizio foreste e fauna; Servizio bacini montani; Servizio comunicazione e trasporti; Servizio motorizzazione civile e infrastrutture ferroviarie; Servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario; Soprintendenza per i beni archeologici; Soprintendenza per i beni architettonici; Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente - settore tecnico; APSS UO prevenzione ambientale; Comune di Villa Agnedo e Comune di Ospedaletto. c) Che la presente decisione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL DIRETTORE F. BERLANDA [BO V015 ] DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA 16 novembre 2006, n. 32 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Realizzazione di una nuova centrale di cogenerazione a ciclo combinato e teleriscaldamento - Comune di Riva del Garda» - Screening n. 32/2006S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale omissis omissis IL DIRETTORE DELL AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE determina 1. che il progetto di cui sopra, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale; 2. che la suddetta esclusione dalla procedura di VIA è peraltro subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

33 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Prescrizioni L attività è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 59/2005; ove si tratti di modifica sostanziale dell attuale centrale termica, l autorizzazione ambientale integrata vigente è sottoposta a riesame secondo le procedure previste dall art. 9 del richiamato D.Lgs. n. 59/2005. Il gestore dell impianto; dovrà presentare specifica domanda, corredata da una relazione di aggiornamento delle informazioni sull impianto in progetto [APPA - settore tecnico]. Tenuto conto dell incertezza intrinseca nell impiego dei modelli di calcolo previsionali dell inquinamento acustico, al termine dei lavori di realizzazione della nuova centrale dovrà essere eseguita una campagna di misura in situ con gli impianti funzionanti a regime [APPA - settore tecnico]. o La progettazione dovrà essere supportata da idonea relazione geologico-geotecnica ed in fase esecutiva è necessaria la presenza di un geologo [Servizio geologico]. L attività è soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco. o Il titolare pertanto, ai sensi della vigente normativa, dovrà avviare il procedimento per l ottenimento del certificato di prevenzione incendi. o Sarà tenuta in considerazione la presenza di gas combustibile in media pressione e saranno individuati i dispositivi di sicurezza necessari. La valutazione del rischio comprenderà la definizione degli scenari incidentali ragionevolmente ipotizzabili, ai quali saranno associate le opportune misure di mitigazione [Servizio antincendi e protezione civile]. Ai fini della tutela dei beni archeologici eventualmente sepolti, tutti i lavori di scavo e movimento terra, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono subordinati ad un controllo archeologico. o Tale controllo, con supervisione da parte di un tecnico archeologo, dovrà essere affidato a ditta e- sterna specializzata in materia direttamente dall ente appaltante, e condotto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici, alla quale dovrà essere fornito il curriculum della ditta incaricata. Per tale ragione tempi e modalità del cantiere dovranno essere concordati con detta Soprintendenza. o Alla Soprintendenza per i beni archeologici dovrà essere consegnata tutta la documentazione grafica, fotografica correlata alle schede stratigrafiche e relazione finale relativa alle indagini. o Per effetto del combinato disposto dell art. 91 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e degli artt. 1 e 3 del DPR 1 novembre 1973, n. 690, tutti i materiali d interesse archeologico eventualmente recuperati sono di proprietà della Provincia Autonoma di Trento [Soprintendenza per i beni archeologici]. L intervento in progetto interferisce, soprattutto per quanto riguarda la nuova cabina per il gas metano, con la fascia di rispetto della viabilità di progetto di terza categoria inserita nel sistema infrastrutturale del PUP. Con riferimento alla normativa vigente (DGP n. 909 dd recentemente aggiornata con DGP n. 80 dd ) tale spazio va riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche della viabilità od a possibili interventi di miglioramento o equipaggia-mento della medesima. Si prescrive pertanto che la collocazione dei manufatti della nuova centrale di cogenerazione avvenga all esterno di tale fascia di rispetto [Servizio opere stradali]. Raccomandazioni Nella gestione dei cantieri per la realizzazione dell infrastruttura e della rete di teleriscaldamento, dovranno essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti atti a contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa che potrà essere causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con particolare riguardo alle abitazioni, nonché alle attività commerciali, artigianali e ricettive presenti nella zona oggetto degli interventi. Si dovrà, altresì, prestare particolare attenzione alla produzione di rifiuti ed al loro corretto smaltimento, evitando fenomeni di abbandono degli stessi, ed attenendosi all osservanza dei criteri contenuti nella delibera della Giunta provinciale del 19 luglio 2004 n. 1616, per quanto attiene la gestione delle terre e rocce da scavo [APPA - settore tecnico]. La posa della rete di teleriscaldamento lungo le strade statali e provinciali andrà realizzata utilizzando in via preferenziale il sedime del marciapiede in fregio alla carreggiata [Servizio gestione strade]. Per gli interventi relativi all apertura di nuovi accessi, alla modifica degli accessi esistenti e/o alla costruzione di sottoservizi e simili che interessano tratti di strade statali e provinciali di competenza della PAT, dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni ai fini della viabilità, sulla base dei relativi progetti definitivi e/o esecutivi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti [Servizio gestione strade].

34 34 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Relativamente all aspetto architettonico, entrambe le soluzioni proposte (tradizionale ed innovativa) vengono ritenute paesaggisticamente compatibili, anche se la seconda, seppur più impegnativa, potrebbe dar luogo ad un intervento architettonicamente più interessante e forse più sfuggente all interno del contesto urbano di zona. Per quanto riguarda il materiale di copertura le proposte avanzate (membrana e lamiera di alluminio) sono ritenute entrambe compatibili, pur constatando che la seconda risulta più collaudata tecnicamente [Servizio urbanistica e tutela del paesaggio]. Nell ambito dei centri abitati di Riva del Garda ed Arco, interessati dalla realizzazione della rete di teleriscaldamento, sussistono molteplici vincoli di tutela diretta ed indiretta di beni architettonici, rilevabili tavolarmente, ma non esplicitati nella documentazione progettuale presentata. Inoltre, a prescindere dall intavolazione del vincolo, ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, eventuali immobili di proprietà pubblica o di istituti senza fini di lucro la cui esecuzione risalga a più di cinquant anni, sono sottoposti alla verifica d interesse culturale. Fra essi sono compresi anche pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico che potrebbero essere interessati dal progetto (art. 10, comma 4, lettera g)). Per i lavori di scavo e reinterro sono comunque fatte salve le eventuali richieste autorizzative in ambiti già vincolati o verificati di interesse [Soprintendenza per i beni architettonici]; 3. che il contenuto integrale della presente decisione venga comunicato al proponente e per conoscenza al Servizio energia, al Servizio industria, al Servizio geologico, al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio utilizzazione delle acque pubbliche, al Servizio gestione strade, al Servizio opere stradali, al Servizio antincendi e protezione civile, al Servizio parchi e conservazione della natura, alla Soprintendenza per i beni archeologici, alla Soprintendenza per i beni architettonici, all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente - settore tecnico, all Azienda provinciale per i servizi sanitari - UO prevenzione ambientale, al Comune di Riva del Garda ed al Comune di Arco; 4. che la presente decisione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL DIRETTORE F. BERLANDA [BO E020 ] COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA Legge provinciale 18 giugno 1990, n articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «generalità» - approvazione della «quarta graduatoria definitiva» per il settimo biennio delle domande presentate nel primo semestre 2005 LA COMMISSIONE COMPRENSORIALE Premesso che la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni prevede all'articolo 4 che la Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane nominata con provvedimento della Giunta comprensoriale n. 127 di data 22 dicembre 2005, adotti i provvedimenti necessari per l'approvazione delle graduatorie semestrali permanenti di edilizia abitativa pubblica per anziani comprendente le nuove domande, gli aggiornamenti, nonché le domande già collocate nell'eventuale precedente graduatoria permanente; preso atto che il Presidente Vito Oliari ha delegato il vicepresidente del Comprensorio Alto Garda e Ledro Signor Fravezzi Vittorio, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2006, quale componente la Commissione comprensoriale per l edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane prevista dall articolo 4 - comma 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, con le connesse funzioni di Presidente della stessa; preso atto che nel corso del primo semestre 2005 sono state presentate quindici nuove domande di edilizia pubblica per persone anziane e nessuna richiesta di variazione di edilizia abitativa pubblica per persone anziane; visto il verbale della Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane n. 10/2006 di data 14 settembre 2006, con il quale è stata approvata la "quarta graduatoria provvisoria di merito" del settimo biennio delle domande di edilizia abitativa pubblica per anziani - generalità - a valere per il primo semestre 2005, composta da novantotto domande ritenute ammissibili;

35 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom preso atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 la graduatoria provvisoria di cui sopra è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 40 di data 3 ottobre 2006 parte prima e seconda ed inviata a tutti i Comuni del Comprensorio Alto Garda e Ledro a disposizione del pubblico; preso atto che ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è stato comunicato con lettera raccomandata a tutti i richiedenti che abbiano presentato nuove domande o eventuali aggiornamenti che entro quindici giorni dal ricevimento della stessa possono presentare alla commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane controdeduzioni scritte e la documentazione che le suffragano. Trascorso il suddetto termine la commissione esamina le controdeduzioni e formula la graduatoria definitiva; preso atto che entro il termine di cui sopra non sono pervenute controdeduzioni scritte; vista ora ed esaminata la graduatoria predisposta assegnando ai richiedenti i punteggi previsti dalle "norme regolamentari" della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e secondo quanto previsto con deliberazione della Commissione comprensoriale, n. 1/2005 di data 17 febbraio 2005 per quanto riguarda il punteggio previsto dall'articolo 6 - comma 1 punto 9) delle norme regolamentari, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e dimostrati con la documentazione conservata in atti; vista l'urgenza di provvedere; vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni; vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e seguenti modifiche ed integrazioni; visti i regolamenti di attuazione delle leggi di cui sopra; ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera 1. di prendere atto che entro i termini previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 non sono pervenute controdeduzioni scritte avverso la graduatoria provvisoria di edilizia pubblica per anziani - generalità - a valere per il primo semestre 2005; 2. di non dovere apportare, per le motivazioni esposte in premessa narrativa, variazioni alla graduatoria provvisoria per il primo semestre 2005; 3. di approvare la "quarta graduatoria definitiva" per il settimo biennio delle domande presentate al Comprensorio Alto Garda e Ledro nel primo semestre 2005 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - generalità - ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, composta da novantotto domande, come risulta dall'allegato 1) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 4. di pubblicare la graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione del punteggio specifico, e di inviarne copia ai Comuni del Comprensorio a disposizione del pubblico. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE V. FRAVEZZI IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE M. TRENTI

36 36 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom

37 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom

38 38 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO E020 ] COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA Legge provinciale 18 giugno 1990, n articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «immigrati stranieri» - approvazione della «quarta graduatoria definitiva» per il settimo biennio delle domande presentate nel primo semestre 2005 LA COMMISSIONE COMPRENSORIALE Premesso che la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni prevede all'articolo 4 che la Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane nominata con provvedimento della Giunta comprensoriale n. 127 di data 22 dicembre 2005, adotti i provvedimenti necessari per l'approvazione delle graduatorie semestrali permanenti di edilizia abitativa pubblica per anziani comprendente le nuove domande, gli aggiornamenti, nonché le domande già collocate nell'eventuale precedente graduatoria permanente; preso atto che il Presidente Vito Oliari ha delegato il vicepresidente del Comprensorio Alto Garda e Ledro Signor Fravezzi Vittorio, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2006, quale componente la Commissione comprensoriale per l edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane prevista dall articolo 4 - comma 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, con le connesse funzioni di Presidente della stessa; premesso inoltre che ai sensi del coma 6 dell articolo 38 delle legge 6 marzo 1998, n. 40, possono accedere alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; preso atto che per effetto di quanto previsto dall articolo 2 - comma 5 del regolamento di attuazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 la Commissione sopra citata è tenuta secondo le disposizioni contenute nello stesso regolamento a predisporre graduatorie separate per gli anziani immigrati stranieri; preso atto che nel corso del primo semestre 2005 è stata presentata una nuova domanda e nessuna richiesta di variazione di edilizia pubblica per persone anziane; visto il verbale della Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane n. 11/2006 di data 14 settembre 2006, con il quale è stata approvata la "quarta graduatoria provvisoria di merito" del settimo biennio delle domande di edilizia abitativa pubblica per anziani immigrati stranieri a valere per il primo semestre 2005, composta da due domande ritenute ammissibili; preso atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 la graduatoria provvisoria di cui sopra è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 40 di data 3 ottobre 2006 parte prima e seconda ed inviata a tutti i Comuni del Comprensorio Alto Garda e Ledro a disposizione del pubblico; preso atto che ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è stato comunicato con lettera raccomandata a tutti i richiedenti che abbiano presentato nuove domande o eventuali aggiornamenti che entro quindici giorni dal ricevimento della stessa possono presentare alla commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane controdeduzioni scritte e la documentazione che le suffragano. Trascorso il suddetto termine la commissione esamina le controdeduzioni e formula la graduatoria definitiva; preso atto che entro il termine di cui sopra non sono pervenute controdeduzioni scritte; vista ora ed esaminata la graduatoria predisposta assegnando ai richiedenti i punteggi previsti dalle "norme regolamentari" della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e secondo quanto previsto con deliberazione della Commissione comprensoriale, n. 1/2005 di data 17 febbraio 2005 per quanto riguarda il punteggio previsto dall'articolo 6 - comma 1 punto 9) delle norme regolamentari, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e dimostrati con la documentazione conservata in atti; vista l'urgenza di provvedere; vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni; vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e seguenti modifiche ed integrazioni; visti i regolamenti di attuazione delle leggi di cui sopra; ad unanimità di voti espressi in forma palese

39 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom delibera 1. di prendere atto che entro i termini previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 non sono pervenute controdeduzioni scritte contro la graduatoria provvisoria di edilizia pubblica per anziani immigrati stranieri a valere per il primo semestre 2005; 2. di non dovere apportare, per le motivazioni esposte in premessa narrativa, variazioni alla graduatoria provvisoria per il primo semestre 2005; 3. di approvare la "quarta graduatoria definitiva" per il settimo biennio delle domande presentate al Comprensorio Alto Garda e Ledro nel primo semestre 2005 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane Immigrati stranieri ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, composta da due domanda, come risulta dall'allegato 1) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 4. di pubblicare la graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione del punteggio specifico, e di inviarne copia ai Comuni del Comprensorio a disposizione del pubblico. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE V. FRAVEZZI IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE M. TRENTI

40 40 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Comune di ARCO [BO C110 C090 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 novembre 2006, n. 67 Piano commerciale del Comune di Arco CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Norme di attuazione Articolo 1 Contenuti e fonti normative 1. Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di medie strutture di vendita, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" ed agli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita" approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 339 di data 16 febbraio 2001, e successive modifiche. 2. La disciplina contenuta nelle presenti disposizioni si intende regolata dalle seguenti fonti normative: a) dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" e successive modifiche; b) dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n /Leg. di data 18 dicembre 2000 "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, modificato con DPGP /Leg. di data 1 luglio 2002 e DPGP /Leg. di data 12 agosto 2003; c) dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 339 e n. 340 di data 16 febbraio 2001, concernenti rispettivamente gli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita" ed i "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale", e successive modifiche. 3. Nell'adottare i criteri per l'insediamento sul proprio territorio delle medie strutture di vendita, il Comune intende perseguire gli obiettivi individuati nell'art. 5, comma 1, della deliberazione della GP n. 339/2001. Articolo 2 Insediamento di medie strutture di vendita 1. L'apertura di nuove medie strutture di vendita del settore alimentare e/o misto e non alimentare nel Comune di Arco è disciplinata tenendo conto del criterio dei limiti di sviluppo previsto dall'articolo 5, comma 3 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio Nel corso del triennio decorrente dalla data di efficacia del presente atto, le aperture di nuove medie strutture di vendita saranno consentite entro i limiti di sviluppo di seguito specificati: a) m2 400 relativamente al settore alimentare o misto; b) m relativamente al settore non alimentare. 3. Le superfici autorizzabili ai sensi del comma precedente sono ripartite nelle seguenti quote nell'arco del triennio decorrente dalla data di efficacia del presente atto, e cioè: a) settore alimentare o misto 1 anno m anno m2 === 3 anno m2 === b) settore non alimentare 1 anno m anno m2 === 3 anno m2 600

41 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Eventuali quote di superficie residue relative al primo anno, non utilizzate, potranno essere sommate alle quote relative al medesimo settore merceologico, riferite al periodo successivo. 5. Le quote di superficie non superiori a m2 150 che dovessero eventualmente residuare al termine del triennio per ciascun settore merceologico non potranno essere utilizzate per l'apertura di nuove strutture di vendita. Articolo 3 Criteri di priorità nell'assegnazione dei contingenti di superficie per le nuove aperture 1. Le quote di superficie individuate nel comma precedente per l'apertura di nuove medie strutture di vendita vengono assegnate ai richiedenti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, attestato dalla data di protocollo delle stesse. 2. In caso di domande protocollate nella stessa giornata e riferite al medesimo settore merceologico, il Comune stabilisce le priorità attribuendo un punteggio alle soluzioni proposte sulla base dei seguenti criteri di preferenza: a) recupero degli edifici esistenti dismessi, con particolare apprezzamento del recupero del centro storico o, in alternativa, istanza riferita ad edifici muniti di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento - punteggio massimo 20; b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standards e riservati alla clientela - punteggio massimo 15; c) numero di occupati - punteggio massimo 10; d) minor impatto ambientale e presenza di spazi a verde come da norme in vigore - punteggio massimo 5. Articolo 4 Ampliamenti di superficie 1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 2, dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001 e successive modifiche, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è autorizzato nell'arco di ciascun triennio decorrente dalla data di efficacia dei presenti criteri. 2. Per ciascuna media struttura di vendita è possibile autorizzare l'ampliamento con riferimento ai valori sotto indicati. Il limite massimo di ampliamento, riferito alla superficie di vendita precedentemente autorizzata, è consentito entro le percentuali di ampliamento di seguito specificate: Superficie precedentemente autorizzata Percentuale massima di ampliamento consentita da m2 151 a m % da m2 351 a m % da m2 551 a m % 3. Le strutture di vendita che per effetto dell'ampliamento ottenuto entro i limiti disposti dal comma 2 abbiano oltrepassato la soglia prevista dall'articolo 2 comma 1 lettera b) della legge, non possono successivamente beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno un triennio. 4. Le strutture di vendita autorizzate sulla base dei contingenti di superficie di cui all'articolo 2 del presente atto, non possono successivamente beneficiare degli ampliamenti previsti dal precedente comma 2, per almeno un triennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Articolo 5 Concentrazione di medie strutture di vendita La concentrazione fra medie strutture di vendita preesistenti, è possibile alle seguenti condizioni: a) la concentrazione sarà ammessa esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla data di entrata in vigore dei presenti criteri; b) non sarà consentito il cumulo fra gli ampliamenti concessi ai sensi dell'art. 4 e la concentrazione di cui al presente articolo;

42 42 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom c) la nuova struttura di vendita non potrà avere una superficie superiore alla somma delle superfici di vendita degli esercizi preesistenti e in ogni caso non potrà eccedere il limite previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge (m2 800); d) la concentrazione dovrà comportare l'impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare; detto impegno sarà assunto mediante apposita convenzione da stipulare fra il comune e l'impresa che attua la concentrazione e da sottoporre al visto del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma. Non sarà ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata all'attivazione di nuove medie strutture di vendita. Articolo 6 Validità dei criteri comunali 1. Il provvedimento di approvazione dei presenti criteri per l'insediamento sul territorio comunale delle medie strutture di vendita diviene efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Decorso il periodo di tre anni dalla data di efficacia dei presenti criteri, si procederà all'aggiornamento dei medesimi secondo quanto previsto dagli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali approvati dalla Giunta provinciale e dagli eventuali aggiornamenti dei medesimi. 3. Il presente atto sarà in ogni caso efficace anche dopo la decorrenza di cui al comma 2, fino alla data di efficacia del provvedimento di aggiornamento. 4. Il presente atto potrà comunque essere modificato ed integrato anche prima della naturale scadenza in conformità ad eventuali modifiche o integrazioni degli indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita approvati dalla Giunta provinciale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4. Comune di Levico Terme (Trento) [BO P025 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 novembre 2006, n. 36 Art. 42 bis LP 22/91 e s.m: rettifiche per errori materiali del piano regolatore generale del Comune di Levico Terme IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 30 luglio 2004 con cui è stata approvata la variante al piano regolatore generale del Comune di Levico Terme; Rilevato che la deliberazione di approvazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 33, supplemento n. 2 del 17 agosto 2004 e pertanto la variante è entrata in vigore il 18 agosto 2004; Accertato d'ufficio che nel corso della redazione dello strumento urbanistico in oggetto; nonché con le successive modificazioni ed adeguamenti previsti dal procedimento di cui agli artt. 40 e 41 della LP n. 22, sono stati effettuati alcuni errori materiali come puntualmente definiti nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento; Visto l'art. 42 bis della LP 22/1991, introdotto dalla LP 22 marzo 2001 n. 3, che prevede la possibilità di apportare correzioni ad errori materiali accertati nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano regolatore approvato, senza ricorrere alla procedura di variante del piano prevista dall art. 42 della legge citata; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 25 maggio 2001 con cui è stato approvato l'elenco della documentazione prevista dall'articolo 42 bis LP 22/91 e s.m. per le ipotesi di modifica ai piani regolatori generali di cui al medesimo articolo che di seguito si riporta: A) Articolo 42 bis comma 1, lettere a) e b) correzione errori materiali e relativi adeguamenti: - relazione dettagliata con specificazione degli errori materiali rilevati e descrizione della situazione di contrasto intervenuta oltre ad un adeguato chiarimento delle ragioni che hanno determinato l'errore nel corso del procedimento di adozione del piano;

43 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom cartografia che raffronti la situazione del piano regolatore vigente con le modifiche apportate al piano; - cartografia definitiva riportante l'uso del suolo pianificato così come risulta dalle modifiche cartografiche introdotte. B) Articolo 42 bis comma 4, adeguamento ai sensi di legge o a seguito di avvenuta esecuzione di progetti infrastrutturali: - relazione dettagliata con indicazione dei riferimenti legislativi in base ai quali l'approvazione dei piani, programmi e progetti costituisce variante urbanistica al piano regolatore generale; - relazione documentata sull'avvenuta esecuzione di opere infrastrutturali che risultano da potenziare o di progetto nel piano regolatore generale e che sono ora, a tutti gli effetti, esistenti; nel caso di opere stradali la ridefinizione delle fasce di rispetto, comportando la modifica delle contestuali destinazioni di zona, laddove queste non siano già rappresentate attraverso il sistema del doppio retino, va risolta adottando destinazioni urbanistiche coerenti con il quadro urbanistico immediatamente circostante e non contrastanti con i vincoli e con l'impianto complessivo del piano urbanistico provinciale; - cartografia che raffronti la situazione del piano regolatore vigente con le modifiche apportate al piano; - cartografia definitiva riportante l'uso del suolo pianificatorio così come risulta dalle modifiche cartografiche introdotte. Esaminata la documentazione predisposta dal Servizio tecnico comunale, composta da: - relazione tecnica; - tavola unica riportante situazione vigente, raffronto e situazione corretta); - cartografia definitiva, composta da n. 5 tavole di PRG in scala 1:2000 e n. 6 tavole di PRG in scala 1:5000, costituenti trascrizione delle variazioni accertate in rapporto agli errori materiali, sull'originale del piano regolatore. Rilevato che la presente proposta è stata illustrata alla Commissione consiliare competente per materia in data Ritenuto di apportare le rettifiche alle previsioni del vigente PRG meglio illustrate nella relazione tecnica di cui sopra per le motivazioni ivi indicate. Dato atto che si tratta di modifiche non normative ma esclusivamente di natura cartografica, pienamente rientranti nelle fattispecie previste per l'istituto di cui all'art. 42 bis della LP 22/1991, in quanto tendenti, in parte ad ovviare a errori materiali contenuti nella cartografia di piano, ed in parte necessitate dalla intervenuta realizzazione di opere stradali che comportano un obbligo di adeguamento da parte del Comune ai sensi del comma 4 del citato art. 42 bis. Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnicoamministrativa, ai sensi art. 81, 1 comma del TULLRROC approvato con DPReg. n. 3/L, espresso in data Accertato che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile dato il contenuto del presente provvedimento. Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire, con sollecitudine, la trasmissione della documentazione oggetto del presente provvedimento al Servizio urbanistica della PAT per i provvedimenti di competenza. Visti gli artt. 26, 78, 79 e 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con DPReg n. 3/L. Vista la legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 Ordinamento urbanistico e tutela del territorio e in particolare l'art. 42 bis Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale. Richiamate le circolari della PAT dd. 19 ottobre 2001 prot. 2021/01-Segr e dd. 28 marzo 2001, prot. n. 2017/01-13-II-PGM avente ad oggetto: Indirizzi per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di urbanistica recate dalla collegata 2001 nonché di altre norme in materia di urbanistica. Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta; con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dei n. 19 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l assistenza degli scrutatori signori Giancarlo Tognoli e Elio Franceschetti, previamente nominati; delibera 1. di approvare la rettifica delle previsioni del piano regolatore generale del Comune di Levico Terme ai sensi dell art. 42 bis comma 1 lettere a) e b) della LP n. 22/1991 e s.m., per errori materiali, come riportato in premessa e motivato nella relazione tecnica; 2. di dare atto che gli elaborati tecnici, che, dimessi in atti benché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono costituiti da: - relazione tecnica;

44 44 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom tavola unica riportante situazione vigente, raffronto e situazione corretta; - cartografia definitiva, composta da n. 5 tavole di PRG in scala 1:2000 e n. 6 tavole di PRG in scala 1:5000, costituenti trascrizione delle variazioni accertate in rapporto agli errori materiali, sull'originale del piano regolatore. 3. Di trasmettere copia della delibera e della documentazione tecnica annessa, al Servizio Provinciale competente in materia di urbanistica, ai sensi dell art. 42 bis della LP n. 22/1991 e s.m., dando atto che spetta alla PAT provvedere alla pubblicazione della presente sul BU della Regione TAA. Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma del TULLRROC approvato con DPReg n. 3/L, con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l assistenza degli scrutatori signori Giancarlo Tognoli e Elio Franceschetti, previamente nominati. IL PRESIDENTE L. LUCCHI IL VICESEGRETARIO L. ZANON PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO V015 ] 9 ottobre 2006, n Progetto per la costruzione di un centro tecnico di guida sicura in località «Ischia Frizzi» nei Comuni di Vadena e Laives - parziale approvazione di alcune varianti [AM V015 ] vom 9. Oktober 2006, Nr Projekt für den Bau eines technischen Zentrums für sicheres Fahren in der Örtlichkeit «Frizzi Au» in den Gemeinden Pfatten und Leifers - Teilweise Genehmigung einiger Varianten omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE a maggioranza dei voti legalmente espressi con 2 voti contrari e 3 astensioni delibera 1. di approvare le proposte varianti al progetto per la costruzione di un centro tecnico di guida sicura in località Ischia Frizzi nei Comuni di Vadena e Laives alla condizione di cui nelle premesse; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. beschließt DIE LANDESREGIERUNG nach Anhören des Berichterstatters in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmenmehrheit, bei 2 Gegenstimmen und 3 Stimmenthaltungen 1. die beantragten Abänderungen am Projekt für den Bau eines technischen Zentrums für sicheres Fahren in der Örtlichkeit Frizzi Au in den Gemeinden Pfatten und Leifers unter der in den Prämissen angeführten Bedingung zu genehmigen; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

45 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO T040 ] 9 ottobre 2006, n Determinazione dei criteri per l agevolazione della fusione di associazioni turistiche - proroga termine (LP , n. 33) [AM T040 ] vom 9. Oktober 2006, Nr Festlegung der Kriterien zur Förderung des Zusammenschlusses von Tourismusverein - Terminverlängerung (LG vom , Nr. 33) omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera Il termine previsto dal comma 4 della deliberazione n del per il finanziamento particolare per fusioni di assocciazioni turistiche è prorogato fino al 31 dicembre IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. beschließt DIE LANDESREGIERUNG Der von Absatz 4 des Beschlusses Nr vom vorgesehene Termin für die Sonderfinanzierung der Zusammenschlüsse von Tourismusvereinen ist bis zum 31. Dezember 2008 verlängert. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 9 ottobre 2006, n Comune di Varna: inserimento di una variante alla SP 33 (Novacella) e cancellazione di una pista ciclabile nonché strada pedonale - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva [AM P025 ] vom 9. Oktober 2006, Nr Gemeinde Vahrn: Eintragung einer Variante zur LS 33 (Neustift) und Streichung eines Rad- bzw. Fußweg - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung Visto il piano urbanistico vigente del Comune di Varna; Vista la propria delibera n del , concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Varna, mediante sistemazione e rettifica della SP 33 (Novacella) - Variante, secondo l'allegato grafico in scala 1:5.000; Constatato, che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal nella segreteria del Comune di Varna e presso la sede dell'amministrazione provinciale; Che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, su due quotidiani ed un settimanale; Constatato, che durante questo periodo nè al Comune di Varna, né all'amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico; Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Vahrn; Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr vom , betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Vahrn durch Ausbau und Begradigung der LS 33 (Neustift) - Variante, gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1:5.000; Nach Feststellung, dass der oben erwähnte Beschluss für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem im Sekretariat der Gemeinde Vahrn, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt worden ist; dass der Zeitpunkt der Auflegung vorher durch Anzeigen im Amtsblatt der Region, in zwei Tageszeitungen und einer Wochenzeitung bekannt gegeben worden ist; Nach Feststellung, dass während dieser Frist weder bei der Gemeinde Vahrn, noch bei der Landesverwaltung Einwände oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen sind;

46 46 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Vista la delibera consiliare del Comune di Varna n. 54 del , con cui è stato espresso parere positivo alla proposta di modifica del piano urbanistico; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, seduta del e quello della Commissione urbanistica provinciale integrata ai sensi dell'articolo 2 comma 8 della legge urbanistica provinciale LP n. 13 del e succ. modifiche; Constatato che la pista cicalbile nonché strada pedonale attualmente inserite nel Piano urbanistico vigente dalla foce del torrente Scaleres e per una lunghezza di ca 500 m è da cancellare in quanto urbanisticamente insignificante; Visto l'articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 54 vom der Gemeinde Vahrn, mit welchem ein positives Gutachten zur beantragten Bauleitplanänderung abgegeben worden ist; Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom und jenes der erweiterten Landesraumordnungskommission im Sinne des Artikel 2 Absatz 8 des Landesraumordnungsgesetzes, LG Nr. 13 vom i.g.f.; Nach Feststellung, dass der im geltenden Bauleitplan eingetragene Rad- bzw. Gehweg von der Mündung des Schaldererbaches in einer Länge von ca 500 m zu streichen ist da von keiner urbanistischen Bedeutung; Nach Einsichtnahme in den Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes; Dies vorausgeschickt, beschließt delibera DIE LANDESREGIERUNG ad unanimità di voti legalmente espressi 1. di modificare il piano urbanistico del Comune di Varna, mediante inserimento di una variante alla SP 33 (Novacella) e la cancellazione di una pista ciclabile nonché strada pedonale, come specificato nelle premesse; 2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. den Bauleitplan der Gemeinde Vahrn, durch Eintragung einer Variante zur LS 33 (Neustift) und Streichung eines Rad- bzw. Fußweg wie in den Prämissen angegeben, abzuändern; 2. Für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 23 ottobre 2006, n Comune di Corvara: rettifica di errori materiali effettuati con la rielaborazione del piano urbanistico e revoca della propria delibera n del 2 ottobre 2006 [AM P025 ] vom 23. Oktober 2006, Nr Gemeinde Corvara: Richtigstellung materieller Fehler bei der Überarbeitung des Bauleitplanes und Widerruf des eigenen Beschlusses Nr vom 2. Oktober 2006 Visto il piano urbanistico vigente del Comune di Corvara, proposto con delibera consiliare n. 35 del 16 ottobre 2002 ed approvato con delibera della Giunta Provinciale n del 10 novembre Constatato che con la rielaborazione del piano urbanistico comunale sono stati effettuati i seguenti errori materiali nella parte grafica e in quella normativa: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Corvara, beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 35 vom 16. Oktober 2002 und genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr vom 10. November Festgestellt, dass bei der Überarbeitung des Bauleitplanes irrtümlicherweise folgende materielle Fehler im grafischen und im normativen Teil unterlaufen sind:

47 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Parte grafica Evidenziazione con asterisco di edificio sottoposto a tutela monumentale sulla p.ed. 36 del CC Corvara anziché sulla p.ed. 38 del CC Corvara in conformità all elenco degli edifici sottoposti a vincolo monumentale. Classificazione di due superfici residue a forma triangolare inserite erroneamente come zona di completamento B sulle pp.ff. 105/2, 106/1, 154/1 e 154/2 CC Corvara sul lato est del parcheggio pubblico con iniziativa privata Sassonger anziché come verde agricolo - zona con particolare vincolo paesaggistico con la trasposizione digitale del piano di zonizzazione. Parte normativa Errata numerazione degli articoli delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale. Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi Grafischer Teil Kennzeichnung mit dem Symbol Gebäude unter Denkmalschutz auf der Bp. 36 der KG Corvara anstatt auf der Bp. 38 der KG Corvara laut dem Verzeichnis der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude. Klassifizierung bei der Digitalübertragung des Flächenwidmungsplanes als Auffüllzone B von zwei dreiecksförmigen Restflächen auf den Gp. 105/2, 106/1, 154/1 und 154/2 K.G. Corvara anstatt als landwirtschaftliches Grün - Zone mit besonderer landschaftlicher Bindung. Diese befinden sich auf der Ostseite des öffentlichen Parkplatzes mit Privatinitiative Sassonger. Normativer Teil Falsche Nummerierung der Artikel der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13. Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form delibera di rettificare il piano urbanistico comunale rielaborato di Corvara (delibera della Giunta provinciale n del 10 novembre 2003) come segue: Parte grafica Stralcio dell asterisco sulla p.ed. 36 ed inserimento del simbolo Edificio sottoposto a tutela monumentale sulla p.ed. 38 del CC Corvara in conformità all elenco degli edifici sottoposti a vincolo monumentale. Stralcio delle due superficie residue previste come zona di completamento B sulle pp.ff. 105/2 e 106/1, 154/1 e 154/2 CC Corvara sul lato est del parcheggio pubblico con iniziativa privata Sassonger e classificazione delle stesse come verde agricolo - zona con particolare vincolo paesaggistico in conformitá alla delibera del consiglio comunale n. 35 del 10 ottobre Parte normativa Rinumerazione progressiva degli articoli delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale. den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Corvara (Beschluss der Landesregierung Nr vom 10. November 2003) wie folgt richtig zu stellen: Grafischer Teil Streichung auf der Bp. 36 des Symbols Gebäude unter Denkmalschutz und Einfügung dieses Symbols auf der Bp. 38 der KG Corvara laut dem Verzeichnis der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude. Streichung der zwei dreiecksförmigen Restflächen einer Auffüllzone B, welche auf den Gp. 105/2, 106/1, 154/1 und 154/2 KG Corvara auf der Ostseite des öffentlichen Parkplatzes mit Privatinitiative Sassonger vorgesehen sind und Klassifizierung derselben als landwirtschaftliches Grün - Zone mit besonderer landschaftlicher Bindung in Anlehnung an den Ratsbeschluss Nr. 35 vom 10. Oktober Normativer Teil Fortlaufende Nummerierung der Artikel der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. Di revocare la propria delibera n del 2 ottobre 2006 di pari oggetto, in quanto errata; Den eigenen Beschluss Nr vom 2. Oktober 2006 gleichen Gegenstandes zu widerrufen, da er fehlerhaft ist;

48 48 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 30 ottobre 2006, n Comune di Dobbiaco: approvazione di modifiche al piano urbanistico [AM P025 ] vom 30. Oktober 2006, Nr Gemeinde Toblach: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di Dobbiaco. Constatato che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati: Nach Einsichtnahme in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Toblach. Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen laut Unterlage zum Bauleitplan beantragt: Delibera consiliare n. 40 del 15 giugno 2006 Ratsbeschluss Nr. 40 vom 15. Juni 2006 Trasformazione di bosco in verde agricolo in località San Silvestro (ca. 320 m2). Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet in Wahlen (ca. 320 m2). Delibera consiliare n. 41 del 15 giugno 2006 Ratsbeschluss Nr. 41 vom 15. Juni 2006 Modifica della delimitazione della zona residenziale di completamento B3 Pellegrini a Dobbiaco. Änderung der Abgrenzung der Wohnbau Auffüllzone B3 Pellegrini in Toblach. Constatato che avverso le suddette delibere consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni. Sentiti i pareri della Commissione urbanistica provinciale nonché i pareri distinti della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge provinciale dell , n. 13, espressi nella seduta del 12 ottobre 2006, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detti pareri. Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell , n. 13. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden. Gestützt auf die Gutachten der Landesraumordnungskommission sowie auf die gesonderten Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesgesetzes vom , Nr. 13, welche in der Sitzung vom 12. Oktober 2006 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung den genannten Gutachten entsprechen. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom , Nr. 13. Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

49 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Delibera consiliare n. 40 del 15 giugno 2006 Ratsbeschluss Nr. 40 vom 15. Juni 2006 di approvare la trasformazione di bosco in verde agricolo nei pressi del maso Neuhaus in località San Silvestro (ca. 320 m2) in adeguamento allo stato di fatto. die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet in der Nähe der Hofstelle Neuhaus in Wahlen (ca. 320 m2) zu genehmigen, da es sich um die Anpassung an den tatsächlichen Bestand handelt. Delibera consiliare n. 41 del 15 giugno 2006 Ratsbeschluss Nr. 41 vom 15. Juni 2006 Di approvare la modifica della delimitazione della zona residenziale di completamento B3 Pellegrini a Dobbiaco per consentire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche confinanti (pista ciclabile e incrocio) nonché l edificazione razionale della zona stessa; Die Änderung der Abgrenzung der Wohnbau Auffüllzone B3 Pellegrini in Toblach zu genehmigen, um die Realisierung der angrenzenden öffentlichen Infrastrukturen (Fahrradweg und Straßenkreuzung) zu ermöglichen und eine rationelle Verbauung der Zone zu gewährleisten; di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 30 ottobre 2006, n Comune di San Martino in Badia: rigetto di una modifica al piano urbanistico [AM P025 ] vom 30. Oktober 2006, Nr Gemeinde St. Martin in Thurn: Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di San Martino in Badia. Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde St. Martin in Thurn. Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde, laut grafischer Unterlagen beantragt: Delibera consiliare n. 43 del 30 novembre 2005 Ratsbeschluss Nr. 43 vom 30. November 2005 Inserimento di una zona per impianti turistici ristorativi (p.f del CC San Martino in Badia) in località Passo delle Erbe. Constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni. Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, nonché il parere distinto negativo della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge provinciale dell , n. 13, espressi nella seduta del 5 ottobre 2006, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale. Ciò premesso, Eintragung einer Zone für touristische Einrichtungen - Restauration (Gp der KG St. Martin in Thurn) in der Örtlichkeit Würzjoch. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind. Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, sowie auf das gesonderte negative Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom , Nr. 13, welche in der Sitzung vom 5. Oktober 2006 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entspricht. Dies vorausgeschickt,

50 50 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi von 1 astensione delibera di rigettare la modifica al piano urbanistico comunale proposte dal Comune di San Martino in Badia come segue: beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form bei 1 Stimmenthaltung die von der Gemeinde St. Martin in Thurn beantragte Abänderung zum Bauleitplan wie folgt abzulehnen: Delibera consiliare n. 43 del 30 novembre 2005 Ratsbeschluss Nr. 43 vom 30.November 2005 L inserimento di una zona per impianti turistici ristorativi (p.f del CC San Martino in Badia) in località Passo delle Erbe è respinto in conformità ai pareri negativi Natura 2000 della Ripartizione natura e paesaggio (lettera del 24 luglio 2006, prot. n. 5489) e dell Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 4 ottobre 2006, prot. n ). L area in oggetto si trova all interno del Parco Naturale Puez-Odle. La previsione di una zona turistico-ristorativa all interno del parco e dell area Natura 2000 contrasta sia con la normativa del parco naturale che con gli obiettivi di conservazione di questa area protetta e quindi non è conforme alle leggi vigenti; Die Eintragung einer Zone für touristische Einrichtungen - Restauration (Gp der KG St. Martin in Thurn) in der Örtlichkeit Würzjoch wird in Anlehnung an die negativen Gutachten Natura 2000 der Abteilung Natur und Landschaft (Schreiben vom 24. Juli 2006, Prot. Nr. 5489) und des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 4. Oktober 2006, Prot. Nr ) abgelehnt. Die gegenständliche Fläche befindet sich innerhalb des Naturparks Puez-Geisler. Die Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen - Restauration innerhalb des Naturparks und des Gebietes von Natura 2000 steht im Widerspruch sowohl mit der Bestimmung des Naturparks als auch mit den für dieses Schutzgebiet vorgesehenen Erhaltungsmaßnahmen und entspricht somit nicht den geltenden Gesetzesbestimmungen; di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO S020 ] 30 ottobre 2006, n Definizione dei tetti di spesa per l anno 2006 [AM S020 ] vom 30. Oktober 2006, Nr Festlegung der Ausgabenhöchstgrenzen für das Jahr 2006 omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt delibera 1. Si confermano i criteri per la contrattazione con le strutture private accreditate nell ambito DIE LANDESREGIERUNG 1. Die Richtlinien für die Verhandlungen mit den privaten akkreditierten Einrichtungen im Rah-

51 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom dell assistenza ospedaliera in regime di ricovero e della specialistica ambulatoriale, contenuti nelle deliberazioni della GP. n. 834 del , n. 859 del , n del e n del Si ribadisce il criterio di remunerazione delle prestazioni oltre il tetto di spesa nel seguente modo: REMUNERAZIONE DA RICONOSCERE OLTRE IL TETTO DI SPESA 1.1 La remunerazione da riconoscere alle strutture una volta superato il tetto di spesa è articolata, di norma, su due gradienti regressivi, via via più elevati: a) il primo si applica oltre il tetto di spesa, fino ad una certa percentuale stabilita in maniera diversa a seconda della tipologia di assistenza/branca specialistica; b) il secondo si applica oltre la percentuale stabilita al punto precedente. 1.2 I gradienti regressivi vengono determinati annualmente dalla Provincia, possono differenziarsi tra assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero. È possibile modificarli durante l anno su specifica richiesta motivata di una Azienda Sanitaria, purché accolta da tutte le altre Aziende Sanitarie. 1.3 La regressione nel settore ambulatoriale sarà applicata dalle Aziende Sanitarie secondo le modalità riportate di seguito: men der stationären und der fachärztlichen ambulatorischen Betreuung, die in den Beschlüssen der LR Nr. 834 vom , Nr. 859 vom , Nr vom und 5936 vom enthalten sind, werden bestätigt. Des weiteren werden auch die Vergütungskriterien der Leistungen, welche die Ausgabenhöchstgrenze überschreiten, folgendermaßen festgelegt: ANERKANNTE VERGÜTUNG BEI ÜBERSCHREITEN DER AUSGABENHÖCHSTGRENZE 1.1 Die Vergütung, die den Einrichtungen bei Überschreiten der Ausgabenhöchstgrenze anzuerkennen ist, wird in der Regel auf zwei Regressionsprozentsätze, progressiv steigend, eingestuft, und wie folgt unterteilt: a) der erste wird nach Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze ange- wandt, und zwar bis zu einem Prozentsatz, der je nach Betreuungsart/Fachbereich unterschiedlich festgesetzt wird; b) der zweite wird nach Überschreitung des unter dem vorhergehenden Punkt festgesetzten Limits angewandt. 1.2 Die Regressionsprozentsätze werden jährlich von der Landesverwaltung festgelegt und können hinsichtlich fachärztlichambulatorischer und stationären Betreuung unterschiedlich gestaltet sein. Sie können im Laufe des Jahres auf Antrag eines Sanitätsbetriebes und im vorherigen Einverständnis aller anderen Sanitätsbetriebe abgeändert werden. 1.3 Der Regressionsprozentsatz im ambulatorischen Bereich wird von den Sanitätsbetrieben wie folgt angewandt: ESEMPLIFICAZIONE APPLICAZIONE REGRESSIONE TARIFFARIA BEISPIEL FÜR DIE ANWENDUNG DER TARIFREGRESSION Senza regressione tariffaria Ohne Tarifregression Con regressione del 50% della tariffa Mit Regression des Tarifs von 50% Importo tariffario/tarifbetrag 51,65 Euro Importo tariffario con regressione/ Tarifbetrag mit Regression 25,82 Euro Ticket incassato/ticketeinnahme 36,15 Euro Ticket incassato/ticketeinnahme 36,15 Euro Debito AS/Schuldbetrag SB 15,49 Euro Debito/Credito AS Schuld - Kreditbetrag SB/ 0 Euro Per quanto concerne la remunerazione delle strutture ove queste abbiano superato i tetti di spesa programmati, si applicano le seguenti regressioni tariffarie: Was die Vergütung der Einrichtungen im Falle einer Überschreitung der geplanten Ausgabenhöchstgrenzen betrifft, werden folgende Tarifregressionen angewandt:

52 52 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom MODELLO PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI REGRESSIONE TARIFFARIA, UNA VOLTA SUPERATO IL TETTO DI SPESA MODELL ZUR FESTLEGUNG DES SYSTEMS DER TARIFREGRESSION NACH ÜBERSCHREITEN DER AUSGABENHÖCHSTGRENZE Limiti/Grenzen 1. Fino a un +5% (105%) del tetto di spesa 2005 Bis zu +5% (105%) der Ausgabenhöchstgrenze Oltre il +5% (105%) del tetto di spesa 2005 Über +5% (105%) der Ausgabenhöchstgrenze 2005 Assistenza in regime di ricovero/krankenhausaufenthalte Percentuali della tariffa da riconoscere Prozentsatz des anzuerkennenden Tarifs 50% della tariffa 50% des Tarifs 15% della tariffa 15% des Tarifs Assistenza specialistica ambulatoriale/fachärztliche ambulatorische Betreuung Percentuali della tariffa da riconoscere Limiti/Grenzen Prozentsatz des anzuerkennen Tarifs Diverse a seconda della branca specialistica 1. Fino a un +10% (110%) del tetto di spesa 2005 (si veda ALLEGATO 1) Bis zu +10% (110%) der Ausgabenhöchstgrenze Je nach Fachbereich verschieden 2005 (siehe ANLAGE 1) 2. Oltre il +10% (110%) del tetto di spesa 2005 Über +10% (110%) der Ausgabenhöchstgrenze % della tariffa (ove previsto) 15% des Tarifes (wo vorgesehen) 2. Nell Allegato, parte integrante della presente deliberazione, sono definiti i tetti di spesa 2006 sostenibili con il FSP. 3. Con riguardo all assistenza sia in regime di ricovero sia ambulatoriale, le prestazioni erogate ai non residenti in provincia di Bolzano sono escluse dal pagamento, qualora non riconosciute dalle Regioni o Stati debitori in conseguenza di contestazioni, cui non segua da parte dell Azienda Sanitaria territorialmente competente una conferma dell addebito. 4. Per quanto concerne l acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati, le Aziende Sanitarie previa autorizzazione della Provincia Autonoma di Bolzano, possono prevedere delle deroghe al tetto di spesa fissato dall amministrazione provinciale sulla base di un maggiore fabbisogno o di modificate condizioni produttive (es. adeguamento a parametri di personale più elevati, adeguamenti contrattuali, variazione di altri fattori che influenzano fortemente i fattori produttivi, effettuazione di parte dell attività in regime diurno, apertura dello spettro di prestazioni erogabili per conto e a carico del SSP, etc.). 5. L ingresso nel sistema di nuovi soggetti erogatori o il riconoscimento di ampliamenti e modificazioni dell attività di soggetti già presenti possono essere ammessi anche durante l anno, in casi di motivata urgenza, su iniziativa sia delle A- ziende Sanitarie, sia della Provincia. Sugli atti delle Aziende Sanitarie la Provincia dovrà esprimere parere preventivo. Il finanziamento avviene 2. In der Anlage, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt, werden die vom Landesgesundheitsfonds tragbaren Ausgabenhöchstgrenzen für das Jahr 2006 festgelegt. 3. Im Rahmen der Krankenhausaufenthalte und der fachärztlichen ambulatorischen Betreuung sind die Leistungen für nicht Ansässige der Provinz Bozen von der Bezahlung ausgeschlossen, falls sie von den Schuldnerregionen oder -staaten in Folge von Anfechtungen nicht anerkannt werden, und von Seiten des territorial zuständigen Sanitätsbetriebes keine Bestätigung der Lastschrift folgt. 4. Was den Ankauf von Leistungen von den privaten akkreditierten Leistungserbringern betrifft, können die Sanitätsbetriebe Abweichungen von den von der Landesverwaltung festgelegten Ausgabenhöchstgrenzen aufgrund des gestiegenen Bedarfs oder der veränderten Produktionsbedingungen (z.b. Anpassung an höhere Personalmaßstäbe, Vertragsangleichungen, Änderungen anderer Faktoren, die schwerwiegend die Produktionsfaktoren beeinflussen, Ausführung eines Teils der Tätigkeit im Rahmen des Day-Hospitals, Erweiterung des Leistungsumfanges für und zu Lasten des LGD, usw.) vorsehen. 5. Der Eintritt neuer Leistungserbringer in das System oder die Anerkennung von Erweiterungen oder Abänderungen der Tätigkeit von bereits vertragsgebundenen Leistungserbringern ist in Fällen begründeter Dringlichkeit auf Veranlassung der Sanitätsbetriebe oder der Landesverwaltung auch im Laufe des Jahres zulässig. Die Verträge der Sanitätsbetriebe müssen im Vorhin-

53 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom comunque all interno degli importi assegnati a ciascuna Azienda Sanitaria nell ambito della quota capitaria. 6. I soggetti erogatori di prestazioni in regime di ricovero sono tenuti a rispettare i parametri del personale fissati dalla GP con delibera n del , n. 379 del e n del Qualora i parametri di cui sopra non venissero rispettati, spetta alle Aziende sanitarie tenerne conto nella remunerazione. 7. La Giunta provinciale si riserva altresì la possibilità di modificare il presente provvedimento, in caso di scostamenti consistenti tra risultati attesi ed effettivi in termini di spesa sostenibile e/o in seguito al verificarsi di qualsiasi nuovo evento di rilievo che renda il presente atto inadeguato. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. ein von der Landesverwaltung begutachtet werden. Die Finanzierung wird jedenfalls innerhalb der zugewiesenen Anteile im Rahmen der Pro- Kopf-Quote erfolgen. 6. Die Leistungserbringer im Rahmen stationärer Betreuung sind verpflichtet, die mit den Beschlüssen der LR Nr vom , Nr. 379 vom und Nr vom festgesetzten Parameter bezüglich des Personals zu berücksichtigen. Falls diese Parameter nicht eingehalten werden, obliegt es den Sanitätsbetrieben, diesem Umstand bei der Auszahlung Rechnung zu tragen. 7. Die Landesregierung behält sich die Möglichkeit vor, diese Maßnahme im Falle von beträchtlichen Abweichungen des tatsächlichen Leistungs- und Ausgabenumfanges von den erwarteten Ausgaben und/oder beim Eintreten von Ereignissen, die eine sinnvolle Anwendung dieser Maßnahme nicht mehr zulassen, abzuändern. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. Anlage - Allegato Tabelle 1: Ausgabenhöchstgrenzen 2006 private akkreditierte Einrichtungen für die Aufenthaltsbetreuung Tabella 1: Tetti di spesa 2006 strutture private accreditate per l assistenza ospedaliera in regime di ricovero PRIVATKLINIKEN CASE DI CURA PRIVATE Villa St. Anna Villa Sant'Anna ABTEILUNG REPARTO AUSGABENHÖCHST-GRENZE 2005 TETTO DI SPESA 2005 AUSGABENHÖCHST-GRENZE 2006 TETTO DI SPESA , ,06 Villa Melitta , , , ,37 Villa Melitta - gesamt/villa Melitta - totale , ,15 Casa di Cura Bonvicini , ,66 Bonvicini Privatklinik , ,61 Bonvicini - gesamt/bonvicini - totale , ,27 Martinsbrunn / , ,96 F. S. Martino , ,20 Martinsbrunn - gesamt F.S.Martino - totale , ,16 GESAMTBETRAG AUF LANDESEBENE TOTALE PROVINCIALE Per quanto riguarda i tetti di spesa delle Case di Cura di cui sopra sono inclusi i ricoveri di non residenti in provincia (mobilità sanitaria interregionale). Sono invece esclusi dall importo i ricoveri di lungodegenti stabilizzati (reparto 60.01) e di radioterapia (reparto 60.02) , ,64 Bei der Ausgabenhöchstgrenze der oben genannten Privatkliniken sind die Krankenhausaufenthalte der Personen, die nicht in der Provinz ansässig sind (interregionale Mobilität), inbegriffen. Vom Betrag ausgeschlossen sind hingegen die im Rahmen stabilisierter Langzeitpflege (Abteilung 60.01) und Strahlenbehandlung (Abteilung 60.02) durchgeführten Krankenhausaufenthalte.

54 54 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Il tetto di spesa 2006 per Fonte San Martino è stato adeguato proporzionalmente alla variazione dei posti letto. Die Ausgabenhöchstgrenze für Martinsbrunn ist im Verhältnis zur Abänderung der Bettenanzahl neu festgelegt wurden. PRIVATKLINIKEN CASE DI CURA PRIVATE Martinsbrunn / F. S. Martino ABTEILUNG REPARTO BETTENANZAHL 2005 POSTI LETTO fino al/bis zum dal / ab fino al/bis zum dal / ab fino al/bis zum Martinsbrunn - gesamt F.S.Martino - totale dal / ab BETTENANZAHL 2006 POSTI LETTO Tabelle 2: Ausgabenhöchstgrenzen 2006 für die privaten Einrichtungen im Rahmen der fachärztlichen ambulatorischen Betreuung Tabella 2: Tetti di spesa 2006 strutture private accreditate per l assistenza specialistica ambulatoriale Einrichtung/ Struttura Fachbereich/ Ambito Ausgabenhöchstgrenze/ Tetto di spesa Jahr/Anno 2005 Tarif über den Ahg/ Tariffa oltre il tetto bis zu/ fino al 110% über/ oltre il 110% Ausgabenhöchstgrenze/ Tetto di spesa bis zu/ fino al 110% über/ oltre il 110% S. Maria Labor/laboratorio ,32 75% 15% ,32 75% 15% Druso Labor/laboratorio ,98 75% 15% ,98 75% 15% Isarco + Sabin Labor/laboratorio ,12 75% 15% ,12 75% 15% Dr. Bonvicini Radiologie/radiologia ,40 50% 15% ,40 50% - Dr. Bonvicini MR/RM oben inbegr oben inbegr - - Villa Melitta Rehabilitation/riabilitazione ,00 60% 15% ,00 60% 15% Fisiocenter Rehabilitation/riabilitazione ,00 60% 15% ,00 60% 15% Mayr Rudi Rehabilitation/riabilitazione ,00 60% 15% ,00 60% 15% Cadamuro Rehabilitation/riabilitazione ,00 60% 15% ,00 60% 15% Lo Faro Rehabilitation/riabilitazione ,00 60% 15% ,00 60% 15% Cure Fisiche Gries Rehabilitation/riabilitazione ,00 60% 15% ,00 60% 15% Europa Center Rehabilitation/riabilitazione ,00 60% 15% ,00 60% 15% Bonvicini Rehabilitation/riabilitazione 0,00 0% 0% ,00 60% 15% Villa Melitta HNO/otorinolaringoiatria 4.474,38 50% 15% 2.000,00 50% 15% Dr. Pellegrini HNO/otorinolaringoiatria ,63 50% 15% ,00 50% 15% Centro Emodialisi AA Hämodialyse/emodialisi ,00 30% ,00 50% - Centro Iperbarico Anästhesie/anestesia ,00 50% ,00 50% - Centro Iperbarico (emergenze) Anästhesie/anestesia ,47 oben inbegr - - TOT SB BOZEN / AS BOLZANO , ,82 Martinsbrunn solo punto di prelievo per S.Maria Labor/laboratorio ,06 75% 15% ,06 75% 15% S. Anna Labor/laboratorio ,08 75% 15% ,08 75% 15% Martinsbrunn/Fonte S. Martino Radiologie/radiologia ,15 50% 15% ,15 50% 15% S. Anna Radiologie/radiologia ,60 50% 15% ,60 50% 15% S. Anna CB/TAC ,00 80% 15% ,00 80% 15% Martinsbrunn/Fonte S. Martino Rehabilitation/riabilitazione 642,29 60% 15% 642,29 60% 15% Martinsbrunn/Fonte S. Martino Kardiologie/cardiologia ,10 50% 15% ,10 50% 15% S. Anna Kardiologie/cardiologia ,17 50% 15% ,17 50% 15% S. Anna Gastroent./gastroenterol ,65 60% 15% ,65 60% 15% Dr. Regele Sportmedizin/medicina dello sport ,47 60% 15% ,47 60% 15% S. Anna Neurologie/neurologia 709,07 50% 15% 709,07 50% 15% TOT SB MERAN / AS MERANO , , % 0% 0,00 TOT SB BRIXEN / AS BRESSANONE 0,00 0, % 0% - TOT SB BRUNECK / AS BRUNICO 0,00 0,00 Jahr/Anno 2006 Tarif über den Ahg/ Tariffa oltre il tetto STRUTTURE PRIVATE - TOTALE PROVINCIA , ,46

55 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom I tetti di spesa 2006 ed i relativi gradienti regressivi sono stati calcolati riconfermando sostanzialmente i valori del 2005, tranne che per alcune strutture (radiologia Bonvicini, riabilitazione Villa Melitta, studio di fisiochinesiterapia Lo Faro, riabilitazione Bonvicini, ORL-Villa Melitta, ORL-Dr. Pellegrini, Centro E- modialisi Alto Adige) per le quali è stata riportata la decisione dell Azienda sanitaria territorialmente competente. Per quanto concerne l Istituto Iperbarico, il tetto di spesa 2006 scaturisce da una lunga trattativa che si è protratta nel corso del Die Berechung der Ausgabenhöchstgrenze 2006 und der entsprechenden Regressionsprozentsätze bestätigt im Großen und Ganzen die Werte 2005 ausser für einige Einrichtungen (Radiologie Bonvicini, Rehabilitation Villa Melitta, Physiokinesiotherapeutische Praxis Lo Faro, Rehabilitation Bonvicini, HNO Villa Melitta, HNO Dr. Pellegrini, Hämodialysezentrum Alto Adige), für welche die Entscheidungen der gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbetriebe angeführt wurden. Die Ausgabenhöchstgrenze 2006 für das Hyperbarische Institut ist das Ergebnis einer langen Verhandlung, die sich übers Jahr 2005 hinausgezogen hatte. [BO S020 ] 30 ottobre 2006, n Determinazione delle rette omnicomprensive per la riabilitazione cardiologica presso il Centro di riabilitazione «Salus Center Srl» - Prissiano a partire dall [AM S020 ] vom 30. Oktober 2006, Nr Festlegung der allumfassenden Tagessätze für die kardiologische Rehabilitation im Rehabilitationszentrum «Salus Center GmbH» - Prissian ab omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. Le rette giornaliere omnicomprensive per la sezione di riabilitazione cardiologica presso il Centro di Riabilitazione Salus Center Srl di Prissiano con decorrenza vengono determinate nella misura pari a: beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. Die allumfassende Tagessätze für die Abteilung der kardiologischen Rehabilitation bei dem Rehabilitationszentrum Salus Center GmbH in Prissian werden ab folgendermaßen festgesetzt: Descrizione della prestazione Beschreibung der Leistung 1. Trattamento con degenza diurna giornaliera (semi-internato) Behandlung bei Tagesaufenthalt, pro Tag 2. Trattamento con degenza a tempo pieno, giornaliera (internato) Behandlung bei Vollzeitaufenthalt, pro Tag Tariffa Tarif 66,00 109,00 2. Di prevedere per la trasmissione dei dati della scheda di dimissione ospedaliera come identificativo il codice 5608 Reparto di riabilitazione cardiologica ex art. 26 della legge n. 833/ La Provincia si riserva la possibilità di modificare e di aggiornare il presente provvedimento, in caso di variazioni delle modalità organizzative della struttura, della programmazione sanitaria provinciale nel settore della riabilitazione e in seguito al verificarsi di qualsiasi nuovo evento di 2. Für die Übermittlung der Daten des Krankenhausentlassungsbogens ist der Kode 5608 Abteilung für die kardiologische Rehabilitation ex Art. 26 des Gesetzes Nr. 833/78 vorgesehen. 3. Die Landesregierung behält sich die Möglichkeit vor, die gegenständliche Maßnahme im Falle einer Änderung der organisatorischen Bedingungen der Einrichtung oder der Landesgesundheitsplanung im Bereich der Rehabilitation abzuändern und anzupassen; von der besagten Mög-

56 56 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom rilievo che comporta delle modifiche nella politica tariffaria. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. lichkeit kann auch beim Eintreten von schwerwiegenden Ereignissen Gebrauch gemacht werden, die eine Änderung der Tarifpolitik mit sich bringen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Tirolo: circonvallazione nordovest di Merano con collegamento della Val Passiria con la MEBO - variante - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Tirol: Nordwestumfahrung Meran mit Anbindung des Passeiertales an die ME- BO - Variante - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung Visto il piano urbanistico vigente del Comune di Tirolo; Vista la propria delibera n dell concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Tirolo, mediante l'inserimento di una variante alla circonvallazione nord-ovest di Merano, secondo l'allegato grafico in scala 1: 5.000; Constatato che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal nella segreteria del Comune di Tirolo e presso la sede dell'amministrazione provinciale; Constatato che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, su due quotidiani ed un settimanale; Constatato che durante questo periodo né al Comune di Tirolo, né all'amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico; Vista la delibera consiliare del Comune di Tirolo, n. 28 del con cui viene dato parere positivo alla proposta di modifica del piano urbanistico; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del e quello della Commissione urbanistica provinciale integrata ai sensi dell'articolo 2 comma 8 della legge urbanistica provinciale n. 13 dell e succ. modifiche; Costatato che la proposta di modifica del piano urbanistico è da approvare ai sensi del parere della Commissione urbanistica provinciale; Visto l'articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale; Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Tirol; Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr vom betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Tirol, durch Eintragung einer Variante zur Nordwestumfahrung Meran, gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: 5.000; Nach Feststellung, dass der oben erwähnte Beschluss für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem im Sekretariat der Gemeinde Tirol sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt worden ist; Nach Feststellung, dass der Zeitpunkt der Auflegung vorher durch Anzeigen im Amtsblatt der Region, in zwei Tageszeitungen und einer Wochenzeitung bekanntgegeben worden ist; Nach Feststellung, dass während dieser Frist weder bei der Gemeinde Tirol, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen sind; Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 28 vom der Gemeinde Tirol mit welchem ein positives Gutachten zur beantragten Bauleitplanänderung abgegeben worden ist; Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom und jenes der erweiterten Landesraumordnungskommission im Sinne des Artikel 2 Absatz 8 des Landesraumordnungsgesetzes Nr. 13 vom i.g.f.; Festgestellt, dass die beantragte Bauleitplanänderung gemäß Gutachten der Landesraumordnungskommission zu genehmigen ist; Nach Einsichtnahme in den Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes;

57 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera ad unanimità di voti legalmente espressi 1. di modificare il piano urbanistico del Comune di Tirolo, mediante l'inserimento di una variante alla circonvallazione nord-ovest di Merano; 2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. Den Bauleitplan der Gemeinde Tirol, durch Eintragung einer Variante zur Nordwestumfahrung Meran, abzuändern; 2. Für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comuni di Bressanone e Varna: inserimento di una variante alla circonvallazione - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinden Brixen und Vahrn: Eintragung einer Variante zur Umfahrungsstraße - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung Visti i piani urbanistici vigenti dei Comuni di Bressanone e Varna; Vista la propria delibera n. 147 del , concernente una modifica d'ufficio ai piani urbanistici dei Comuni di Bressanone e Varna,mediante inserimento di una variante alla circonvallazione, secondo l'allegato grafico in scala 1:5.000; Constatato, che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal nella segreteria dei Comuni di Bressanone e Varna e presso la sede dell'amministrazione provinciale; Constatato, che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, su due quotidiani ed un settimanale; Constatato, che durante questo periodo né ai Comuni di Bressanone e Varna, né all'amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico ai sensi dell'art 7, comma 2 della legge urbanistica provinciale; Vista la delibera consiliare del Comune di Varna n. 55 del con cui è stato dato parere positivo in merito alla proposta di modifica al piano urbanistico. Il prolungamento della galleria nell'ambito della Nach Einsichtnahme in die geltenden Bauleitpläne der Gemeinden Brixen und Vahrn; Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 147 vom betreffend eine Abänderung von Amts wegen der Bauleitpläne der Gemeinden Brixen und Vahrn, durch Eintragung einer Variante zur Umfahrungsstraße, gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: 5.000; Nach Feststellung, dass der oben erwähnte Beschluss für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem im Sekretariat der Gemeinden Brixen und Vahrn, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt worden ist; dass der Zeitpunkt der Auflegung vorher durch Anzeigen im Amtsblatt der Region, in zwei Tageszeitungen und einer Wochenzeitung bekanntgegeben worden ist; Nach Feststellung, dass während dieser Frist, im Sinne des Art. 7 Absatz 2 des Landesraumordnungsgesetzes, weder bei den Gemeinden Brixen und Vahrn, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen sind; Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 55 vom der Gemeinde Vahrn mit welchem ein positives Gutachten zur beantragten Bauleitplan abgegeben wird. Die Verlängerung des Tunnels im Be-

58 58 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom caserma Verdone non è possibile per ragioni di sicurezza della viabilità; Vista la lettera del Sindaco del Comune di Bressanone del ; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del e quello della Commissione urbanistica provinciale integrata ai sensi dell'articolo 2 comma 8 della legge urbanistica provinciale n. 13 del e succ. modifiche; Visto l'articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera ad unanimità di voti legalmente espressi 1. di modificare i piani urbanistici dei Comuni di Bressanone e Varna, mediante inserimento di una variante alla circonvallazione; 2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. reich Verdone-Kaserne kann aus Verkehrsicherheitsgründen nicht verlängert werden; Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Bürgermeisters der Gemeinde Brixen vom ; Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom und jenes der erweiterten Landesraumordnungskommission im Sinne des Artikel 2 Absatz 8 des Landesraumordnungsgesetzes Nr. 13 vom i.g.f.; Nach Einsichtnahme in den Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. die Bauleitpläne der Gemeinden Brixen und Vahrn, durch Eintragung einer Variante zur Umfahrungsstraße, abzuändern; 2. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Funes: approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d ufficio [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Villnöss: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen von Amts wegen Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Funes. Constatato che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Villnöss. Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt: Delibera consiliare n. 28 del 10 maggio 2006 Ratsbeschluss Nr. 28 vom 10. Mai 2006 Previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca m2) tramite trasformazione di parcheggio e zona di completamento B1, nonché rettifica della delimitazione verso la p.f. 1147/2 del CC Funes a S. Maddalena. Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (ca m2) durch Umwidmung von Parkplatz und Auffüllzone B1, sowie Richtigstellung der Abgrenzung zur Gp. 1147/2 der KG Villnöss in St. Magdalena.

59 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Delibera consiliare n. 37 del 14 giugno 2006 Ratsbeschluss Nr. 37 vom 14. Juni 2006 Trasformazione (ca m2) della p.f del CC Funes da bosco in zona di verde agricolo. Umwidmung (ca m2) der Gp der KG Villnöss von Wald in Landwirtschaftsgebiet. Constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni. Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta del 19 ottobre 2006, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono al parere della Commissione urbanistica provinciale. Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind. Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 19. Oktober 2006 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entsprechen. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13. Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form di approvare con correzioni d ufficio le modifiche al piano urbanistico comunale proposte dal Comune di Funes come segue: die von der Gemeinde Villnöss beantragten Änderungen am Bauleitplan mit Korrekturen von Amts wegen wie folgt zu genehmigen: Delibera consiliare n. 28 del 10 maggio 2006 Ratsbeschluss Nr. 28 vom 10. Mai 2006 La previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (ca m2) tramite trasformazione di parcheggio e zona di completamento B1, nonché la rettifica della delimitazione verso la p.f. 1147/2 del CC Funes a S. Maddalena sono approvate per risistemare il piazzale del centro di S. Maddalena e quindi per poter sfruttare lo stesso per manifestazioni pubbliche. D ufficio però viene stabilito di ridurre per la zona in oggetto la densità edilizia massima da 2,50 m3/m2 a 1,00 m3/m2. L art. 18 Zona per attrezzature collettive - Amministrazione e servizi pubblici delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene quindi integrato con il seguente comma: Per la zona sulla p.f. 1147/2 del CC Funes in località S. Maddalena vale il seguente indice: densità edilizia massima: 1,00 m3/m2 Die Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (ca m2) durch Umwidmung von Parkplatz und Auffüllzone B1, sowie die Richtigstellung der Abgrenzung zur Gp. 1147/2 der KG Villnöss in St. Magdalena werden genehmigt, um den Dorfplatz von St. Magdalena neu gestalten zu können und somit denselben für öffentliche Veranstaltungen zu nutzen. Von Amts wegen wird jedoch festgesetzt, dass in der gegenständlichen Zone die Baumassendichte von 2,50 m3/m2 auf 1,00 m3/m2 herabgesetzt wird. Der Art. 18 Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird somit mit folgendem Absatz ergänzt: Für die Zone auf der Gp. 1147/2 der KG Villnöss in der Örtlichkeit St. Magdalena gilt folgende Bauvorschrift: höchstzulässige Baumassendichte: 1,00 m3/m2

60 60 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom L Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 18 ottobre 2006, prot. n ) ha espresso parere favorevole in merito; l Ufficio sistemazione bacini montani nord (lettera del 14 settembre 2006, prot. n. 7204) in merito ha espresso altresì parere favorevole con prescrizioni. Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 18. Oktober 2006, Prot. Nr ) hat das Vorhaben befürwortet; das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord (Schreiben vom 14. September 2006, Prot. Nr. 7204) hat das Vorhaben ebenfalls mit Vorschriften befürwortet. Delibera consiliare n. 37 del 14 giugno 2006 Ratsbeschluss Nr. 37 vom 14. Juni 2006 La trasformazione della p.f del CC Funes da bosco in zona di verde agricolo è approvata parzialmente in conformità al parere della Commissione urbanistica provinciale, nonché al parziale accoglimento del parere dell Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 18 ottobre 2006, prot. n ) mantenendo lungo il torrente una fascia boschiva della larghezza di ca. 10 m a protezione dell argine. Anche il Comitato forestale provinciale ha espresso parere favorevole in merito al cambio di coltura con deliberazione n. 26 del 28 marzo 2006; Die Umwidmung der Gp der KG Villnöss von Wald in Landwirtschaftsgebiet wird in Anlehnung an das Gutachten der Landesraumordnungskommission, sowie durch die teilweise Annahme des Gutachtens des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 18. Oktober 2006, Prot. Nr ) teilweise genehmigt, wobei aus landschaftsökologischen Gründen entlang des Baches ein ca. 10 m breiter Ufergehölzstreifen erhalten bleiben muss. Auch das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 26 vom 28. März 2006 positives Gutachten zur gegenständlichen Kulturänderung erteilt; di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Ortisei: approvazione di una modifica al piano urbanistico con prescrizioni d ufficio [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde St. Ulrich: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Vorschriften des Amtes Visto il piano urbanistico comunale vigente di Ortisei; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde St. Ulrich; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Delibera consiliare n. 25 del Ratsbeschluss Nr. 25 vom Inserimento di un collegamento tra la parte ovest della via Scurcià e la parte nord della via Tinderla (a nord della p.ed. 988/20), secondo l allegato grafico. Detto è necessario, in quanto l esistente strada pubblica Tinderla presenta una fortissima pendenza e le case di civile abitazione circostanti, d inverno sono difficilmente accessibili sia a piedi che in macchina. Eintragung einer Verbindung zwischen dem Westende der Scurciàstraße und dem Nordende der Tinderlastraße (nördlich der Bp. 988/20), gemäß graphischer Unterlage. Dies ist erforderlich, da die bestehende Straße Tinderla eine sehr starke Neigung aufweist und die angrenzenden Wohnhäuser im Winter zu Fuß und mit dem Auto schwer erreichbar sind.

61 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Vista la delibera consiliare n. 53 del , con la quale il Comune ha preso posizione su tre osservazioni, presentate avverso la succitata delibera consiliare; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell , n. 13, espressi nella seduta del , facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell , n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 53 vom , mit welchem die Gemeinde zu drei Einwänden Stellung genommen hat, die gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurden; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13, die in der Sitzung vom erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. di approvare l inserimento di un collegamento tra la parte ovest della via Scurcià e la parte nord della via Tinderla (a nord della p.ed. 988/20), proposto dal Comune di Ortisei con delibera consiliare n. 25 del , con la prescrizione, che dev essere concordato uno scambio di aree con l Istituto per l edilizia agevolata e che pure il lotto Kostner venga raggiunto, occupando anche terreno di pertinenza di detta casa. La modifica richiesta è giustificata, in quanto l esistente strada pubblica Tinderla presenta una fortissima pendenza e le case di civile abitazione circostanti, d inverno sono difficilmente accessibili sia a piedi che in macchina. Dell osservazione, presentata dalla signora Carmen Kostner, si tiene in parte conto con la prescrizione sopraccitata. L osservazione presentata dal signor Schmalzl Anton si riferisce a un dettaglio nell esecuzione ed è quindi da prendere in considerazione in fase esecutiva. Le osservazioni in merito presentate dal signor Messner Wilhelm vengono accettate, in conformità alle conclusioni motivate del Consiglio comunale, che la Giunta provinciale fa proprie. Concludendo viene annotato, che il Comune con del. cons. n. 52 del ha esaminato un alternativa, confermando infine però il tracciato precedentemente deliberato. L ispettorato forestale Bressanone, con decreto n. 20 del ha autorizzato il relativo cambio di coltura sulla p.f. 988/1; 1. die von der Gemeinde St. Ulrich mit Ratsbeschluss Nr. 25 vom beantragte Eintragung einer Verbindung zwischen dem Westende der Scurciàstraße und dem Nordende der Tinderlastraße (nördlich der Bp. 988/20), zu genehmigen, mit der Vorschrift, dass mit dem Wohnbauinstitut ein Flächenaustausch zu vereinbaren ist und dass ebenso das Grundstück Kostner erreicht wird, wofür auch Zubehörsflächen dieses Hauses beansprucht werden können. Die beantragte Änderung ist gerechtfertigt, da die bestehende Straße Tinderla eine sehr starke Neigung aufweist und die angrenzenden Wohnhäuser im Winter zu Fuß und mit dem Auto schwer erreichbar sind. Dem Einwand von Frau Carmen Kostner wird mit obiger Vorschrift teilweise Rechnung getragen. Der Einwand des Herrn Schmalzl Anton bezieht sich auf ein Detail in der Ausführung und ist daher dort zu berücksichtigen. Die diesbezüglich eingebrachten Einwände des Herrn Messner Wilhelm werden mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates angenommen, die sich die Landesregierung zu Eigen macht. Abschließend wird vermerkt, dass die Gemeinde mit RB 52 vom eine Alternative geprüft und schließlich die zu erst beschlossene Trasse bestätigt hat. Das Forstinspektorat Brixen hat mit Dekret Nr. 20 vom , die entsprechende Kulturänderung auf Gp. 988/1 ermächtigt;

62 62 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Nova Ponente: approvazione di modifiche al piano urbanistico [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Visto il piano urbanistico comunale vigente di Nova Ponente; Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Deutschnofen; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt: Delibera consiliare n. 38 dell Ratsbeschluss Nr. 38 vom Trasformazione da zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive di un area di m2 ca., situata sulla p.f. 2357, destinata all ampliamento del centro di riciclaggio a Nova Ponente, secondo l allegato grafico; Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen einer Fläche von rund m2 auf Gp. 2357, zwecks Erweiterung des Recyclinghofes in Deutschnofen, gemäß graphischer Unterlage; Delibera consiliare n. 47 del Ratsbeschluss Nr. 47 vom Integrazione dell art. 12 zona residenziale D, delle norme di attuazione del piano urbanistico nel senso che per la zona residenziale Tischlerwiese vale la densità edilizia massima di 1,8 m3/m2 e l altezza massima di 8,5 m. Detto in quanto la cubatura esistente supera già la densità edilizia massima consentita; l aumento dell altezza è necessario in considerazione della particolare morfologia del terreno. Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge urbanistica provinciale, LP dell , n. 13, espressi nella seduta del , facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell , n. 13; Ciò premesso, Ergänzung des Art. 12 Wohnbauzone D, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan in dem Sinne, dass für die Wohnbauzone Tischlerwiese eine höchstzulässige Baumassen-dichte von 1,8 m3/m2 und eine höchstzulässige Gebäudehöhe von 8,5 m gilt. Dies da die bestehende Baumasse bereits die zulässige Baumassendichte überschreitet; die Anhebung der Gebäudehöhe ist auf Grund der besonderen Geländeeigenschaften erforderlich. Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13, die in der Sitzung vom erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt,

63 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Nova Ponente, come segue: beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. die von der Gemeinde Deutschnofen beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen: Delibera consiliare n. 38 dell Ratsbeschluss Nr. 38 vom Viene approvata la trasformazione da zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive di un area di m2 ca., situata sulla p.f Si tratta dell ampliamento della zona per attrezzature collettive esistente che è giustificato, al fine di poter sistemare il centro di riciclaggio. Die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen einer Fläche von rund m2 auf Gp. 2357, wird befürwortet. Es handelt sich um die Erweiterung der bestehenden Zone für öffentliche Einrichtungen was gerechtfertigt ist, um den Recyclinghof ausbauen zu können. Delibera consiliare n. 47 del Ratsbeschluss Nr. 47 vom Viene approvata l integrazione richiesta dell art. 12 zona residenziale D, delle norme di attuazione del piano urbanistico. Per la zona residenziale Tischlerwiese viene quindi aumentata la densità edilizia massima da 1,6 m3/m2 a 1,8 m3/m2 in quanto la cubatura esistente supera già la densità edilizia massima consentita. Viene pure accettato l aumento dell altezza massima da 7,5 m a 8,5 m. Il testo da aggiungere è quindi il seguente: Per la zona residenziale denominata Tischlerwiese vale la densità edilizia massima di 1,8 m3/m2 e l altezza massima di 8,5 m. ; Die beantragte Ergänzung des Art. 12 Wohnbauzone D, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, wird befürwortet. Für die Wohnbauzone Tischlerwiese wird dabei die höchstzulässige Baumassendichte von 1,6 m3/m2 auf 1,8 m3/m2 angehoben, da die bestehende Baumasse bereits die zulässige Baumassendichte überschreitet. Auch die Anhebung der Gebäudehöhe von 7,5 auf 8,5 m wird befürwortet. Der anzufügende Text lautet somit wie folgt: Für die Wohnbauzone Tischlerwiese gilt eine hochstzulässige Baumassendichte von 1,8 m3/m2 und eine höchstzulässige Gebäudehöhe von 8,5 m. ; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Castelrotto: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Kastelruth: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Visto il piano urbanistico comunale vigente di Castelrotto; Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Kastelruth; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:

64 64 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Delibera consiliare n. 38 del Ratsbeschluss Nr. 38 vom Cambio di destinazione da bosco a zona di verde agricolo sulle pp.ff. 684/1 e 685 in località Tiosels, secondo l allegato grafico. Si tratta in parte di una rettifica (2.430 m2 ca.) ed in parte del cambio di coltura di un area di bosco (2.090 m2 ca.), che per la maggior parte è circondata da prati. L Ispettorato forestale Bressanone, con decreto n. 9 del ha autorizzato il relativo cambio di coltura. Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf Gp. 684/1 und 685 in der Örtlichkeit Tiosels, gemäß graphischer Unterlage. Dabei handelt es sich teils um eine Richtigstellung (rund m2) teils um eine Kulturumwidmung (rund m2), wobei das betroffene Waldstück fast zur Gänze von Wiesen umgeben ist. Das Forstinspektorat Brixen hat mit Dekret Nr. 9 vom , die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. Delibera consiliare n. 53 del Ratsbeschluss Nr. 53 vom Trasformazione da zona per attrezzature collettive - impianti sportivi con iniziativa privata (art. 16 LUP n. 13/1997) in zona residenziale B1 e zona di verde pubblico - strada pedonale, e da zona residenziale B1 in zona di verde pubblico - strada pedonale, p.ed nella frazione di Roncadizza, secondo l allegato grafico. In sostanza si tratta dell ampliamento della zona residenziale B1 di 558 m2 ca., con relativa riduzione della zona per il minigolf e quale compensazione viene previsto l allargamento della zona di verde pubblico sulla p.f. 7421/2 - passeggiata, di circa 210 m2. Umwidmung von Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen mit Privatinitiative (Art. 16 LROG Nr. 13/1997) in Wohnbauzone B1 und öffentliche Grünfläche - Fußweg sowie von Wohnbauzone B1 in öffentliche Grünfläche - Fußweg, Bp. 2238, in der Fraktion Überwasser, gemäß graphischer Unterlage. Im wesentlichen sollen die Wohnbauzone B1 um rund 558 m2 vergrößert, die Zone für den Minigolf entsprechend verkleinert und im Gegenzug die öffentliche Grünfläche auf Gp. 7421/2 - Promenade, um rund 210 m2 vergrößert werden. Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge urbanistica provinciale, LP dell , n. 13, espressi nella seduta del , facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell , n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13, die in der Sitzung vom erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: 1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Castelrotto, come segue: 1. die von der Gemeinde Kastelruth beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:

65 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Delibera consiliare n. 38 del Ratsbeschluss Nr. 38 vom Viene approvato, in gran parte, il cambio di destinazione da bosco a zona di verde agricolo sulle pp.ff. 684/1 e 685 in località Tiosels. La stretta striscia di bosco che sporge nella rimanente area di bosco, viene d ufficio conservata come bosco, in conformità al parere dell ufficio ecologia del paesaggio (nota del prot. n ). Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf Gp. 684/1 und 685 in der Örtlichkeit Tiosels, wird großteils befürwortet. Die schmale Waldzunge, die in den verbleibenden Wald hineinreicht, wird in Anlehnung an das Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom , Prot. Nr ) von Amts wegen als Wald beibehalten. Delibera consiliare n. 53 del Ratsbeschluss Nr. 53 vom La richiesta di ampliamento della zona di completamento non può essere accettata, in quanto l area prevista ex novo non è edificata, si trova al di fuori del centro abitato delimitato a norma dell articolo 125 della legge urbanistica provinciale e secondo l articolo 36 della legge urbanistica provinciale non può essere quindi destinata a zona di completamento. Viene quindi rigettata l intera delibera; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. Der Antrag auf Erweiterung der Auffüllzone kann nicht befürwortet werden, da das neu ausgewiesene Grundstück unverbaut ist, außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt, welche nach Artikel 125 des Landesraumordnungsgesetzes abgegrenzt wurde und somit laut Artikel 36 des Landesraumordnungsgesetzes nicht als Auffüllzone ausgewiesen werden kann. Der gesamte Beschluss wird daher zurückgewiesen; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO P025 ] 6 novembre 2006, n Comune di Marlengo: approvazione di una modifica al piano urbanistico [AM P025 ] vom 6. November 2006, Nr Gemeinde Marling: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Visto il vigente piano urbanistico del Comune di Marlengo; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Marling; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Delibera consiliare n. 26 del 26 maggio 2006 Ratsbeschluss Nr. 26 vom 26. Mai 2006 Trasformazione di ca m2 delle pp.ff. 670, 671, 672/1 e 674, CC Marlengo da bosco in zona di verde agricolo Constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il distinto parere della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge urbani- Umwidmung von ca m2 der Gp.en 670, 671, 672/1 und 674, KG Marling von Wald in Landwirtschaftsgebiet Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Nach Einsichtnahme in das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des

66 66 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom stica provinciale , n. 13, espressi nella seduta del 26 ottobre 2006, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale , n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. di approvare, secondo l allegato grafico del parere dell Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 7 agosto 2006, prot. n. 9552), la trasformazione di ca m2 delle pp.ff. 670, 671, 672/1 e 674, CC Marengo da bosco in zona di verde agricolo, proposta dal Comune di Marlengo con delibera consiliare n. 26 del 26 maggio 2006, e cioè, la superficie agricola utile deve essere limitata alle aree ubicate sotto l esistente strada d accesso; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13, die in der Sitzung vom 26. Oktober 2006 erteilt wurden, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. die von der Gemeinde Marling mit Ratsbeschluss Nr. 26 vom 26. Mai 2006 beantragte Umwidmung von ca m2 der Gp.en 670, 671, 672/1 und 674, KG Marling von Wald in Landwirtschaftsgebiet gemäß beiliegender grafischer Unterlage des Gutachtens des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 7. August 2006, Prot. Nr. 9552) zu genehmigen und zwar hat sich die landwirtschaftliche Nutzfläche auf die Flächen unterhalb des bestehenden Zufahrtsweges zu beschränken; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO L015 C080 ] 13 novembre 2006, n Ricostituzione della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Brunico [AM L015 C080 ] vom 13. November 2006, Nr Neueinsetzung der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Bruneck omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. Le seguenti persone vengono nominate membri della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Brunico: - Presidente: Dr. Helmuth Sinn (ted.) - direttore della Ripartizione lavoro o un suo delegato 1. Folgende Personen werden als Mitglieder der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Bruneck ernannt: - Vorsitzender: Dr. Helmuth Sinn (dt.) - Direktor der Abteilung Arbeit oder ein von ihm Bevollmächtigter

67 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Rappresentanti dei lavoratori - xxx xxx l'asgb - membro effettivo - xxx xxx per l'asgb - membro supplente - xxx xxx per la CGIL/AGB -membro effettivo - xxx xxx per la CGIL/AGB -membro supplente - xxx xxx per la SGB/CISL - membro effettivo - xxx xxx per la SGB/CISL - membro supplente - xxx xxx per la UIL/SGK - membro effettivo xxx xxx per la UIL/SGK - membro supplente Vertreter der Arbeitnehmer - xxx xxx für den ASGB - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den ASGB - Ersatzmitglied - xxx xxx für den AGB/CGIL - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den AGB/CGIL - Ersatzmitglied - xxx xxx für den SGB/CISL -ordentliches Mitglied - xxx xxx für den SGB/CISL - Ersatzmitglied - xxx xxx für den SGK/UIL - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den SGK/UIL - Ersatzmitglied Rappresentanti dei datori di lavoro - Sig. Manfred Oberjakober (...) per l Assoimprenditori Alto Adige - membro effettivo - Dr. Michael Ploner (...) per l Assoimprenditori - membro supplente - Sig. Helmuth Taschler (...) per l Associazione provinciale degli artigiani - membro effettivo - Sig. Peter Tratter (...) per l Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi - membro supplente - Sig. Rudolf Monauni (...) per l Unione commercio, turismo e servizi - membro effettivo - Dr. Walter Hintner (...) per l Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi - membro supplente - Sig.ra Gabriela Künig (...) per l Unione albergatori e pubblici esercenti - membro effettivo - Sig.ra Olga Hilpold Salzburger (...) per l Unione albergatori e pubblici esercenti - membro supplente Vertreter der Arbeitgeber - Herr Manfred Oberjakober (...) für den Unternehmerverband Südtirol - ordentliches Mitglied - Dr. Michael Ploner (...) für den Unternehmerverband Südtirol - Ersatzmitglied - Herr Helmuth Taschler (...) für den Landesverband der Handwerker - ordentliches Mitglied - Herr Peter Tratter (...) für den Landesverband der Handwerker - Ersatzmitglied - Herr Rudolf Monauni (...) für den Verband für Kaufleute und Dienstleister - ordentliches Mitglied - Dr. Walter Hintner (...) für den Südtiroler Bauernbund - Ersatzmitglied - Frau Gabriela Künig (...) für den Hotelierund Gastwirteverband - ordentliches Mitglied - Frau Olga Hilpold Salzburger (...) für den Hotelier- und Gastwirteverband - Ersatzmitglied 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

68 68 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO L015 C080 ] 13 novembre 2006, n Ricostituzione della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Merano [AM L015 C080 ] vom 13. November 2006, Nr Neueinsetzung der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Meran omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. Le seguenti persone vengono nominate membri della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Merano: - Presidente: Dr. Helmuth Sinn (...) - direttore della Ripartizione lavoro o un suo delegato Rappresentanti dei lavoratori - xxx xxx per l'asgb - membro effettivo - xxx xxx per l'asgb - membro supplente - xxx xxx per la CGIL/AGB - membro effettivo - xxx xxx per la CGIL/AGB - membro supplente - xxx xxx per la CISL/SGB - membro effettivo - xxx xxx per la CISL/SGB - membro supplente - xxx xxx per la UIL/SGK - membro effettivo - xxx xxx per la UIL/SGK- membro supplente beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. Folgende Personen werden als Mitglieder der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Meran ernannt: - Vorsitzender: Dr. Helmuth Sinn (...) - Direktor der Abteilung Arbeit oder ein von ihm Bevollmächtigter Vertreter der Arbeitnehmer - xxx xxx für den ASGB - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den ASGB -Ersatzmitglied - xx xxx für den AGB/CGIL ordentliches Mitglied - xxx xxx für den CGIL/AGB - Ersatzmitglied - xxx xxx für den SGB/CISL -ordentliches Mitglied - xxx xxx für den SGB/CISL - Ersatzmitglied - xxx xxx für den SGK/UIL -ordentliches Mitglied - xxx xxx für den SGK/UIL - Ersatzmitglied Rappresentanti dei datori di lavoro - Dr. Stephan Schwarz (...) per l Assoimprenditori Alto Adige - membro effettivo - Dr. Franz Josef Spinell (...) per l Assoimprenditori Alto Adige - membro supplente - Sig. Thomas Mur (...) per l Associazione provinciale degli artigiani - membro effettivo - Sig.ra Astrid Tribus (...) per l Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi - membro supplente - Dr. Peter Kirchlechner (...) per l Unione commercio, turismo e servizi - membro effettivo - Sig. Walter Holzeisen (...) per l Unione commercio, turismo e servizi - membro supplente Vertreter der Arbeitgeber - Dr. Stephan Schwarz (...) für den Unternehmerverband Südtirol - ordentliches Mitglied - Dr. Franz Josef Spinell (...) für den Unternehmerverband Südtirol - Ersatzmitglied - Herr Thomas Mur (...) für den Landesverband der Handwerker - ordentliches Mitglied - Frau Astrid Tribus (...) für den Südtiroler Bauernbund - Ersatzmitglied - Dr. Peter Kirchlechner (...) für den Verband für Kaufleute und Dienstleister - ordentliches Mitglied - Herr Walter Holzeisen (...) für den Verband für Kaufleute und Dienstleister - Ersatzmitglied

69 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Sig. Wilfried Albenberger (...) per l Unione albergatori e pubblici esercenti - membro effettivo - Sig.ra Gabriele Widmann (...) per l Unione albergatori e pubblici esercenti - membro supplente 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. - Herr Wilfried Albenberger (...) für den Hotelier- und Gastwirteverband - ordentliches Mitglied - Frau Gabriele Widmann (...) für den Hotelier- und Gastwirteverband - Ersatzmitglied 2. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO L015 C080 ] 13 novembre 2006, n Ricostituzione della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l'ufficio servizio lavoro di Bolzano [AM L015 C080 ] vom 13. November 2006, Nr Neueinsetzung der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. Le seguenti persone vengono nominate membri della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l Ufficio servizio lavoro di Bolzano: - Presidente: Dr. Helmuth Sinn (...) - direttore della Ripartizione lavoro o un suo delegato Rappresentanti dei lavoratori - xxx xxx per l'asgb - membro effettivo - xxx xxx per l'asgb - membro supplente - xxx xxx per la CGIL/AGB - membro effettivo - xxx xxx per la CGIL/AGB - membro supplente - xxx xxx per la CISL/SGB - membro effettivo - xxx xxx per la CISL/SGB - membro supplente - xxx xxx per la UIL/SGK - membro effettivo - xxx xxx per la UIL/SGK - membro supplente beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. Folgende Personen werden als Mitglieder der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen ernannt: - Vorsitzender: Dr. Helmuth Sinn (...) - Direktor der Abteilung Arbeit oder ein von ihm Bevollmächtigter Vertreter der Arbeitnehmer - xxx xxx für den ASGB - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den ASGB - Ersatzmitglied - xxx xxx für den AGB/CGIL - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den AGB/CGIL - Ersatzmitglied - xxx xxx für den SGB/CISL - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den SGB/CISL - Ersatzmitglied - xxx xxx für den SGK/UIL - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den SGK/UIL - Ersatzmitglied Rappresentanti dei datori di lavoro - Dr. Franz Josef Spinell (...) per l Assoimprenditori Alto Adige - membro effettivo Vertreter der Arbeitgeber - Dr. Franz Josef Spinell (...) für den Unternehmerverband Südtirol - ordentliches Mitglied

70 70 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Sig.ra Agnes Gurndin (...) per l Associazione provinciale degli artigiani - membro supplente - Sig.ra Anna Maria Losavio (...) per l Associazione provinciale degli artigiani - membro effettivo - Dr. Andrea Marsonet (...) per l Assoimprenditori Alto Adige - membro supplente - Dr. Alberto Petrera (...) per l Unione commercio, turismo e servizi - membro effettivo - Sig.ra Antonella Scoccia Fait (...) per l Unione commercio, turismo e servizi - membro supplente - Sig. Wilfried Albenberger (...) per l Unione albergatori e pubblici esercenti - membro effettivo - Dr. Christian Marcadella (...) per l Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi - membro supplente. - Frau Agnes Gurndin (...) für den Landesverband der Handwerker - Ersatzmitglied - Frau Anna Maria Losavio (...) für den Landesverband der Handwerker - ordentliches Mitglied - Dr. Andrea Marsonet (...) für den Unternehmerverband Südtirol - Ersatzmitglied - Dr. Alberto Petrera (...) für den Verband für Kaufleute und Dienstleister - ordentliches Mitglied - Frau Antonella Scoccia Fait (...) für den Verband für Kaufleute und Dienstleister - Ersatzmitglied - Herr Wilfried Albenberger (...) für den Hotelier- und Gastwirteverband - ordentliches Mitglied - Dr. Christian Marcadella (...) für den Südtiroler Bauernbund - Ersatzmitglied. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 2. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO L015 C080 ] 13 novembre 2006, n Ricostituzione della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Bressanone [AM L015 C080 ] vom 13. November 2006, Nr Neueinsetzung der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Brixen omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. Le seguenti persone vengono nominate membri della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso il Centro di mediazione lavoro di Bressanone: - Presidente: Dr. Helmuth Sinn (ted.) - direttore della Ripartizione lavoro o un suo delegato 1. Folgende Personen werden als Mitglieder der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsvermittlungszentrum Brixen ernannt: - Vorsitzender: Dr. Helmuth Sinn (dt.) - Direktor der Abteilung Arbeit oder ein von ihm Bevollmächtigter Rappresentanti dei lavoratori Vertreter der Arbeitnehmer - xxx xxx per l'asgb - membro effettivo - xxx xxx für den ASGB - ordentliches Mitglied

71 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom xxx xxx per l'asgb - membro supplente - xxx xxx per la CGIL/AGB - membro effettivo - xxx xxx per la CGIL/AGB - membro supplente - xxx xxx per la CISL/SGB - membro effettivo - xxx xxx per la CISL/SGB - membro supplente - xxx xxx per la UIL/SGK - membro effettivo - xxx xxx per la UIL/SGK - membro supplente - xxx xxx für den ASGB - Ersatzmitglied - xxx xxx für den AGB/CGIL - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den AGB/CGIL- Ersatzmitglied - xxx xxx für den SGB/CISL - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den SGB/CISL -Ersatzmitglied - xxx xxx für den SGK/UIL - ordentliches Mitglied - xxx xxx für den SGK/UIL - Ersatzmitglied Rappresentanti dei datori di lavoro - Sig. Paul Bachmann (...) per l Assoimprenditori Alto Adige - membro effettivo - Dr. Franz Josef Spinell (...) per l'assoimprenditori Alto Adige - membro supplente - Sig. Josef Morandell (...) per l Associazione provinciale degli artigiani - membro effettivo - Sig.ra Ingrid Müller (...) per l Associazione provinciale degli artigiani - membro supplente - Herr Michael Kerschbaumer (...) per l Unione commercio, turismo e servizi - membro effettivo - Dr. Christian Marcadella (...) per l'unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi - membro supplente - Sig. Patrick Costadedoi (...) per l Unione albergatori e pubblici esercenti - membro effettivo - Sig. Jürgen Gebhard (...) per l Unione albergatori e pubblici esercenti - membro supplente Vertreter der Arbeitgeber - Herr Paul Bachmann (...) für den Unternehmerverband Südtirol - ordentliches Mitglied - Dr. Franz Josef Spinell (...) für den Unternehmerverband Südtirol - Ersatzmitglied - Herr Josef Morandell (...) für den Landesverband der Handwerker - ordentliches Mitglied - Frau Ingrid Müller (...) für den Landesverband der Handwerker - Ersatzmitglied - Herr Michael Kerschbaumer (..) für den Verband für Kaufleute und Dienstleister - ordentliches Mitglied - Dr. Christian Marcadella (...) für den Südtiroler Bauernbund - Ersatzmitglied - Herr Patrick Costadedoi (...) für den Hotelier- und Gastwirteverband - ordentliches Mitglied - Herr Jürgen Gebhard (...) für den Hotelierund Gastwirteverband - Ersatzmitglied 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

72 72 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom [BO A030 ] 13 novembre 2006, n Introduzione di nuove misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo [AM A030 ] vom 13. November 2006, Nr Einführung von neuen phytosanitären Maßnahmen zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera - di revocare per i motivi di cui nelle premesse la succitata propria deliberazione n del 29 maggio 2006; - di approvare il nuovo programma per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma) nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, come allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante; - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. beschließt DIE LANDESREGIERUNG - den eigenen Beschluss Nr vom 29. Mai 2006 aus den in den Prämissen genannten Gründen zu widerrufen; - das Programm zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht (Apple Proliferation Phytoplasma) im Südtiroler Landesgebiet, wie es dieser Maßnahme als wesentlicher Bestandteil beiliegt, in seiner neuen Fassung zu genehmigen; - die gegenwärtige Maßnahme im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. Programma per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma) nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano Programm zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht (Apple Proliferation Phytoplasma) im Südtiroler Landesgebiet 1. Piante sintomatiche 1. Symptomatisch erkrankte Pflanzen 1.1 Ai fini dell applicazione del decreto ministeriale 23 febbraio 2006 concernente misure per la lotta obbligatoria contro gli scopazzi del melo si considerano sintomatiche le piante con scopazzi oppure con almeno due dei seguenti sintomi della malattia: a) stipole ingrossate; b) formazione di piccoli frutti; c) ripresa vegetativa anticipata; d) colorazione rossastra anticipata delle foglie. 1.1 Für die Anwendung des Ministerialdekretes vom 23. Februar 2006 betreffend Maßnahmen zur obligatorischen Bekämpfung der Apfeltriebsucht gelten jene Pflanzen als symptomatisch erkrankt, die so genannte Hexenbesen oder wenigstens zwei der folgenden Krankheitssymptome aufweisen: a) vergrößerte Nebenblätter, b) Kleinfrüchtigkeit, c) vorzeitiger Austrieb, d) frühzeitige Rotverfärbung der Blätter. 2. Definizione dell area 2. Einstufung des Gebietes 2.1 Ai fini dell applicazione del presente programma rientra nella zona di insediamento di cui all articolo 5 del succitato decreto ministeriale tutto il territorio provinciale. 2.1 Für die Anwendung dieses Programms ist das gesamte Landesgebiet ein Befallsgebiet im Sinne von Artikel 5 des oben genannten Ministerialdekretes.

73 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Obbligo di denuncia 3. Meldepflicht 3.1 Qualsiasi proprietario o conduttore di un impianto intensivo di melo è obbligato di comunicare - anche tramite l assistenza delle organizzazioni cooperativistiche - il numero delle piante sintomatiche esistenti nel proprio impianto entro il 15 novembre di ogni anno all Ufficio frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale agricoltura, di seguito chiamato semplicemente Ufficio. 3.2 La comunicazione deve avvenire utilizzando il modulo a tal fine predisposto dall Ufficio. 3.3 In sede di prima applicazione il termine per la presentazione della comunicazione di cui al punto 3.1 è il 31 dicembre Qualora il grado di infezione in un frutteto con piante della stessa età e varietà è superiore al 20 % deve essere presentato in aggiunta alla comunicazione di cui al punto 3.1 una relativa attestazione rilasciata dal Centro di consulenza per la frutti-viticoltura. 3.1 Alle Eigentümer oder Bewirtschafter von Apfel- Intensivanlagen sind verpflichtet - auch mit Beistand der genossenschaftlichen Organisationen - jährlich innerhalb 15. November die Anzahl der symptomatisch erkrankten Pflanzen in ihren Obstanlagen dem Amt für Obst- und Weinbau bei der Landesabteilung Landwirtschaft, in der Folge einfach Amt genannt, zu melden. 3.2 Die Mitteilung muss mittels Benützung des zu diesem Zweck durch das Amt vorbereiteten Vordrucks erfolgen. 3.3 In erster Anwendung gilt der 31. Dezember 2006 als Termin für die Vorlage der unter Punkt 3.1 vorgesehenen Meldung. 3.4 Liegt der Befallsgrad in einer gleichaltrigen Obstanlage mit derselben Sorte über 20 %, muss zusätzlich zur Meldung laut Punkt 3.1 eine entsprechende Bestätigung seitens des Südtiroler Beratungsringes für Obst- und Weinbau vorgelegt werden. 4. Misure fitosanitarie contro la diffusione 4. Phytosanitäre Maßnahmen gegen die Verbreitung 4.1 Qualsiasi proprietario o conduttore di un impianto intensivo di melo è obbligato di estirpare nel proprio impianto le piante sintomatiche ivi esistenti nel più breve tempo possibile e comunque prima dell inizio del periodo vegetativo immediatamente successivo. 4.2 Qualora l obbligato all estirpazione ai sensi del punto 4.1 rimane inattivo, l Ufficio può nell ambito delle sue competenze nel settore del servizio fitosanitario e in considerazione del rischio fitosanitario provvedere all estirpazione delle piante sintomatiche imputando le spese a carico dell inadempiente. 4.3 Qualora la presenza di piante sintomatiche viene accertata d ufficio, il proprietario o conduttore dell impianto colpito viene intimato dall Ufficio di estirpare le relative piante ai sensi del punto 4.1. Qualora l interessato non adempie tale intimazione, l Ufficio procede ai sensi del punto Sono esenti dall obbligo di estirpazione gli impianti frutticoli destinati dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg alla sperimentazione sugli scopazzi del melo e comunicati all Ufficio. 4.1 Alle Eigentümer oder Bewirtschafter von Apfel- Intensivanlagen sind verpflichtet, die symptomatisch erkrankten Pflanzen in ihren Anlagen ehestens und jedenfalls vor Beginn der darauf folgenden Vegetationsperiode zu roden. 4.2 Bleibt der im Sinne von Punkt 4.1 Verpflichtete untätig, kann das Amt im Rahmen seiner Zuständigkeiten im Bereich des Pflanzenschutzdienstes und in Abwägung des phytosanitären Risikos die Rodung der symptomatisch erkrankten Pflanzen auf Kosten des Säumigen verfügen. 4.3 Wird das Vorhandensein der befallenen Pflanzen von Amts wegen festgestellt, fordert das Amt den Eigentümer oder Bewirtschafter der betroffenen Anlage auf, die entsprechenden Pflanzen im Sinne von Punkt 4.1 zu roden. Folgt der Betroffene dieser Aufforderung nicht, geht das Amt im Sinne von Punkt 4.2 vor. 4.4 Ausgenommen von der Rodungspflicht sind die Obstanlagen, welche vom Land- und Forstwirtschaftlichen Versuchszentrum Laimburg für Versuchszwecke zur Apfeltriebsucht bestimmt und dem Amt mitgeteilt sind. 5. Misure concernenti i vivai 5. Maßnahmen betreffend Baumschulen 5.1 In un raggio di almeno 500 m da impianti di melo con piante sintomatiche è vietata la produzione di qualsiasi materiale di moltiplicazione del melo destinato alla commercializzazione. 5.1 Im Umkreis von mindestens 500 Metern zu Apfelanlagen mit symptomatisch erkrankten Bäumen ist die gewerbliche Produktion jeglichen Vermehrungsmateriales für Apfelbäume verboten.

74 74 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Ulteriori misure 6. Weitere Maßnahmen 6.1 L Ufficio può, sentito il Centro di consulenza per la frutti-viticoltura e la Ripartizione sperimentazione agraria e forestale, adottare ulteriori misure agronomiche. 6.1 Das Amt kann nach Anhören des Südtiroler Beratungsrings für Obst- und Weinbau und der Abteilung Land- und forstwirtschaftliches Versuchswesen weitere agronomische Maßnahmen erlassen. [BO C240 ] 13 novembre 2006, n Istituto per l educazione musicale in lingua italiana - sostituzione di un membro del Consiglio d amministrazione [AM C240 ] vom 13. November 2006, Nr Institut für Musikerziehung in italienischer Sprache - Ersetzung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di sostituire la dimissionaria dott.ssa Marisa Giurdanella con la dott.ssa Cristina Alietti, all interno del Consiglio d amministrazione dell Istituto per l educazione musicale in lingua italiana; 2. che la presente deliberazione non comporta spesa. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. die zurück getretene Mitgliederin, Dr. Marisa Giurdanella durch Dr. Cristina Alietti in dem Verwaltungrati des Institutes für Musikerziehung, zu ersetzen;. 2. dass Beschluss keine Ausgabe mit siche bringt. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. [BO T020 A110 ] 13 novembre 2006, n Aggiornamento della quota base per l anno 2007 e delle tariffe per il pagamento delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari con decorrenza , ai sensi del «Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali», emanato con DPGP 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni [AM T020 A110 ] vom 13. November 2006, Nr Neufestsetzung des Grundbetrages für das Jahr 2007 und der Tarife für die Bezahlung der ambulanten Dienste und Hausdienste ab , im Sinne der «Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste» laut DLH vom 11. August 2000, Nr. 30, in geltender Fassung omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt

75 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom delibera 1. di fissare la quota base, prevista dall articolo 14 del DPGP 11 agosto 2000, n. 30, in 373,00 Euro con decorrenza 1 gennaio 2007; 2. di approvare gli importi espressi in Euro, indicati nell'allegata tabella "A", la quale forma parte integrante della presente deliberazione; 3. di approvare l allegata tabella B, parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono definite le tariffe minime e massime per il pagamento dei servizi ambulatoriali e domiciliari a partire dall ; 4. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa. DIE LANDESREGIERUNG 1. den im Artikel 14 des DLH vom 11. August 2000, Nr. 30, angegebenen Grundbetrag mit Gültigkeit ab 1.Jänner 2007, auf 373,00 Euro festzusetzen; 2. die in der Tabelle A angegeben Beiträge in Euro zu genehmigen. Die Tabelle bildet wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlusses; 3. die beiliegende Tabelle B zu genehmigen, welche integrierender Bestandteil dieses Beschlusses bildet, und in welcher die Mindest- und Höchsttarife für die Bezahlung der ambulanten Dienste und Hausdienste ab dem festgesetzt sind; 4. festzustellen, dass dieser Beschluss mit keiner Ausgabenzweckbindung verbunden ist. DER LANDESHAUPTMANN DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

76 76 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom

77 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom

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