REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

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1 REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 - Applicazione del Regolamento Articolo 2 Luogo della Mediazione Articolo 3 Avvio della procedura di Mediazione Articolo 4 Nomina del Mediatore e comunicazioni Articolo 5 La procedura di Mediazione Articolo 6 Conclusione della Mediazione Articolo 7 - Diritto di accesso agli atti Articolo 8 - Dovere di Riservatezza Articolo 9 - Sanzioni Articolo 10 - Inutilizzabilità e segreto professionale Articolo 11 Indennità di Mediazione Articolo 12 Responsabilità delle parti Articolo 13 - Cancellazione o sospensione dal Registro degli Organismi di Mediazione Articolo 14 - Valutazione del servizio Articolo 15 - Tirocinio assistito Articolo 16 Modifiche del Regolamento Articolo 17 Allegati al Regolamento

2 REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 - Applicazione del Regolamento Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione (ai sensi del Decreto 18 ottobre 2010 n.180 come modificato dal Decreto 6 luglio 2011 n. 145) per la risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, sottoponendole a Mediazione e Servizi ADR S.r.l. ( Mediazione e Servizi ADR ). Articolo 2 Luogo della Mediazione La Mediazione si svolge nelle sedi di Mediazione e Servizi ADR. In alternativa, Mediazione e Servizi ADR, ai sensi dell articolo 7, comma 1 del Decreto del 18 ottobre 2010 n.180, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del Mediatore. In ogni caso il servizio verrà espletato in locali idonei allo svolgimento dei procedimenti di Mediazione, sia sotto il profilo della sicurezza delle strutture, sia sotto il profilo della riservatezza tanto delle trattative quanto della conservazione della documentazione. In ogni caso, il personale addetto ai compiti di segreteria garantisce la corretta tenuta dei fascicoli e di tutta la documentazione comunque afferente al procedimento di mediazione, curandone il successivo deposito presso la sede operativa principale, per gli adempimenti di legge. Articolo 3 Avvio della procedura di Mediazione La parte che intende avviare la procedura di Mediazione può farlo depositando o inviando con lettera raccomandata A/R, via fax o per posta elettronica, l istanza di avvio predisposta da Mediazione e Servizi ADR, disponibile presso le sedi di Mediazione e Servizi ADR o scaricabile dal sito web Così come previsto dall articolo 4 comma 1 del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, Mediazione e Servizi ADR potrà accettare le istanze relative alle controversie solo se presentate presso una delle sedi operative nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e dovrà contenere: a) Il nome dell Organismo di Mediazione; b) Il luogo prescelto ove svolgere la Mediazione; c) Il nome, i dati identificativi ed i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni; d) L'oggetto della lite; e) Le ragioni della pretesa; f) Il valore della lite individuato a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, Mediazione e Servizi ADR decide il valore di riferimento, sino al limite di 250,000), e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento; g) L accettazione del presente Regolamento e degli allegati che lo compongono.

3 Alla funzionalità del procedimento di Mediazione sovrintende il Responsabile dell Organismo per la sede specifica investita della domanda di Mediazione o, in sua mancanza, il Responsabile dell Organismo per la sede principale, coadiuvato dal personale addetto ai compiti di segreteria. Il Responsabile dell Organismo per la sede principale è il legale rappresentante di Mediazione e Servizi ADR ovvero un suo delegato. I Responsabili dell Organismo per le sedi periferiche sono Mediatori accreditati negli elenchi di Mediazione e Servizi ADR e presenti stabilmente sul territorio ove è ubicata la sede secondaria, nominati con apposito incarico fiduciario dal legale rappresentante di Mediazione e Servizi ADR. Qualora la domanda non sia congiunta, Mediazione e Servizi ADR notifica, nei termini più brevi ed al massimo entro cinque giorni dalla data di ricezione della domanda, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di telefax alle altre parti, i cui estremi completi debbono essere forniti dalla parte richiedente, l assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell organismo, l avvenuto deposito dell istanza di mediazione, indicando: a) gli estremi completi della parte richiedente e del suo rappresentante nel procedimento, in caso di persona giuridica; b) l oggetto in merito al quale è stata richiesto il servizio di mediazione; c) l indicazione degli eventuali documenti depositati, che potranno essere consultati dopo l avvenuta adesione, e dando termine di cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per comunicare l eventuale adesione. la data ed il luogo del primo incontro. Dell eventuale intenzione di aderire alla domanda, Mediazione e Servizi ADR si potrà accertare anche mediante comunicazione telefonica o per telefax. La domanda e la data del primo incontro possono essere comunicate all altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Articolo 4 Nomina del Mediatore e comunicazioni All'atto della ricezione dell istanza di Mediazione, il Responsabile dell'organismo, valutata la natura della controversia e la complessità dell affare di mediazione, designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra quelli inseriti nella propria lista, consultabile sul sito e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. I mediatori inseriti nell elenco dell organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all articolo 18 del Decreto 18 ottobre 2010 n.180 modificato con Decreto 6 luglio 2011 n. 145, nonché avere partecipato nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del Decreto 6 luglio 2011 n. 145, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminali e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore,desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

4 A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico - economica, tecnico - scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell organismo. Il Mediatore designato dovrà accettare esplicitamente l incarico, entro e non oltre cinque giorni liberi dal ricevimento della nomina, effettuata con qualunque mezzo idoneo, anche tramite o telefax ove l urgenza del caso lo richiedesse. Qualora l accettazione della nomina dovesse richiedere un preventivo approfondito esame della documentazione depositata in segreteria, anche al fine dell accertamento di eventuali ipotesi di incompatibilità, che non appaiano di immediata soluzione, il predetto termine si sposta da cinque giorni liberi a dieci giorni liberi. L accettazione può avvenire con qualunque mezzo idoneo, purché ne risulti evidenza scritta. Trascorso inutilmente il termine concesso, l incarico si intende declinato. Il Mediatore designato, prima dell inizio dell incontro di mediazione deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza, sottoscrivendo una dichiarazione di imparzialità, ai sensi dell articolo 14 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, senza la quale l incontro di mediazione non può avere inizio. La dichiarazione di imparzialità va depositata in segreteria contestualmente all accettazione dell incarico, e successivamente consegnata a ciascuna delle parti prima dell inizio del procedimento. Non possono essere designati mediatori coloro i quali, in uno specifico affare di mediazione, si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all articolo 51 del codice di procedura civile.

5 A procedimento iniziato, qualora il Mediatore informi Mediazione e Servizi ADR di qualsiasi fatto sopravvenuto che possa portare un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, l Organismo informerà le parti e procederà alla sua sostituzione. Su istanza di parte, il Responsabile dell'organismo, verificando la sussistenza di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, provvede alla eventuale sostituzione del Mediatore. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell Organismo, sulla sostituzione decide il legale rappresentante di Mediazione e Servizi ADR. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari, o avvalersi, ai sensi dell articolo 8 comma 4 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, di Esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali. In questo ultimo caso, il Responsabile dell Organismo per la sede specifica investita della domanda di Mediazione o, in sua mancanza, il Responsabile dell Organismo per la sede principale, su richiesta del mediatore e previo accordo delle parti, autorizza la nomina dell Esperto e provvede a formalizzare l incarico. Il compenso di eventuali Esperti viene determinato secondo le tariffe professionali se esistenti o, diversamente, concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti in via paritetica e, comunque, con vincolo di solidarietà dalle parti. Il compenso dell Esperto, i tempi per la consegna della relazione ed ogni eventualità ulteriore, vengono indicati in un separato documento, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dall Esperto che ha accettato l incarico. Articolo 5 La procedura di Mediazione Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, a decorrere dal deposito dell istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza. Il termine non è comunque soggetto a sospensione feriale. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l assistenza dell avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Alle parti, se si tratta di persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. Se si tratta di persone giuridiche, è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; Il procedimento si svolge senza formalità di procedura. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ma si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. A tal fine sente le parti

6 congiuntamente e separatamente. L andamento e/o l eventuale alternarsi di questi tipi di riunione sono stabiliti o su richiesta anche di una sola parte, o direttamente dal Mediatore, che mantiene comunque sempre il potere decisionale sulla gestione del procedimento di mediazione. Il Mediatore pianifica, d accordo con le parti, lo svolgimento delle sessioni successive alla prima, tenuto conto che comunque l intero procedimento non potrà eccedere la durata di tre mesi, a meno che le parti non concordino per un termine più breve. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Articolo 6 Conclusione della Mediazione Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Al mediatore e' fatto obbligo di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. La stessa può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se è raggiunto l'accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Qualora il Mediatore constati l assenza ingiustificata di una parte alla sessione, provvederà alla richiesta urgente di chiarimenti tramite la segreteria. Nel caso in cui la parte richiesta non faccia pervenire idonea giustificazione entro tre giorni dal ricevimento del messaggio, ovvero se abbia confermato di voler abbandonare il procedimento, il Mediatore riconvocata una successiva sessione e verificata la presenza dell istante, redige il verbale negativo del tentativo di conciliazione, valido per i fini previsti dalla legge.

7 Articolo 7 - Diritto di accesso agli atti Le parti hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione, che il Responsabile dell Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo, anche virtuale, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per il tempo richiesto dalla legge e comunque non inferiore a tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Articolo 8 - Dovere di Riservatezza Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Le parti ed ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati ed i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione. Mediazione e Servizi ADR garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei dati personali inviati dalle parti ed il rispetto della normativa in materia (Decreto Legislativo n.196 del 2003). È consentita solo la divulgazione di dati statistici da cui non si possa risalire all identità delle parti, salva diversa volontà delle parti. Articolo 9 - Sanzioni La violazione dell obbligo di riservatezza della procedura e dell imparzialità della nomina dei Mediatori comporta l applicazione delle sanzioni disciplinari della sospensione o esclusione degli incarichi di Mediatore e/o dalla lista dei Mediatori, nonché da eventuali altri ruoli ricoperti nell ambito di Mediazione e Servizi ADR. Le decisioni sono prese dal legale rappresentante di Mediazione e Servizi ADR, previa verifica delle ragioni degli interessati. Articolo 10 - Inutilizzabilità e segreto professionale Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

8 Articolo 11 Indennità di Mediazione I costi di mediazione da corrispondere a Mediazione e Servizi ADR, che comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione sono quelli in vigore al momento del deposito della domanda di mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti. Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, l importo dovuto è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione, ed è condizione per l avvio della procedura, e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle Tabella A e Tabella B dell Allegato 1 al presente Regolamento. Nel caso di mancato accordo all esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l organismo di mediazione. Le spese di mediazione sono corrisposte, se dovute, prima dell'inizio del secondo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà, e comunque saldate prima della stesura definitiva del verbale. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un Collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. Articolo 12 Responsabilità delle parti Le parti rispondono personalmente di tutte le comunicazioni effettuate nei confronti di Mediazione e Servizi ADR o delle eventuali omissioni che: a) possono inficiare la validità della procedura di Mediazione; b) danno diritto alle agevolazioni di cui all articolo 17 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Articolo 13 - Cancellazione o sospensione dal Registro degli Organismi di Mediazione In caso di cancellazione o sospensione di Mediazione e Servizi ADR dal Registro degli Organismi di Mediazione, ai sensi dell articolo 10 del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180, il Responsabile dell Organismo, non oltre cinque giorni dopo aver avuto conoscenza della cancellazione o sospensione, la comunicherà alle parti con procedimenti di mediazione in corso. In tal caso, Mediazione e Servizi ADR deve restituire alle parti il materiale e le informazioni scritte precedentemente consegnate e quanto ricevuto a titolo di indennità. Articolo 14 - Valutazione del servizio Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente Regolamento (Allegato 3).

9 Copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l indicazione delle sue generalità, viene trasmessa per via telematica al Responsabile della tenuta del registro e dell elenco presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. Articolo 15 - Tirocinio assistito Mediazione e Servizi ADR consentirà, ai sensi dell articolo 4 comma 3 lettera b) del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180, il tirocinio gratuito assistito, ai mediatori che ne faranno richiesta. La richiesta dovrà pervenire su apposito modulo predisposto dall organismo, che il mediatore potrà scaricare dal sito o ritirare presso una delle segreterie di Mediazione e Servizi ADR. La richiesta, sottoscritta dal richiedente, dovrà contenere: a) cognome e nome del mediatore; b) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica presso cui effettuare le dovute comunicazioni; c) il nome dell Organismo o degli Organismi di Mediazione presso i quali risulta accreditato; d) Il luogo prescelto, tra le possibili sedi di Mediazione e Servizi ADR, ove svolgere il tirocinio assistito; e) l indicazione dei giorni e degli orari in cui lo stesso è disponibile per lo svolgimento del tirocinio; f) l accettazione del presente Regolamento, con specifico riferimento agli articoli 8, 9 e 10, e degli allegati che lo compongono. Ricevuta la richiesta del mediatore, il Responsabile dell Organismo, dopo aver verificato il programma delle mediazioni da svolgere, decide e comunica al mediatore una o più date disponibili per il tirocinio assistito. Le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione. Articolo 16 Modifiche del Regolamento Mediazione e Servizi ADR può modificare il Regolamento rispettando gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di riferimento, ma le modifiche non hanno effetto sulle procedure in corso. Il Regolamento è quello applicabile è quello in vigore al momento in cui la parte istante deposita l istanza di mediazione. Articolo 17 Allegati al Regolamento Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati: Allegato 1 Indennità; Allegato 2 Codice etico; Allegato 3 - Modello scheda di valutazione del servizio

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