CONVENZIONE. fra. Alpi Concilia S.r.l. Dott./Sig. [o Società ]

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1 CONVENZIONE fra Alpi Concilia S.r.l. e Dott./Sig. [o Società ] 1

2 CONVENZIONE Con il presente atto sottoscritto in data odierna, tra Alpi Concilia S.r.l., con sede in Trento, via Grazioli 63, C.F. e P.IVA , in persona dell Amministratore Unico Marisa Cornella, nata ad Arco (TN) il 30 aprile 1975 e domiciliato per la carica presso la sede sociale ( Alpi Concilia ) e [dott./sig. ] [Società ], [dati completi Amministratore / Società] (congiuntamente ad Alpi Concilia, le Parti ) premesso che a) Alpi Concilia è una società costituita ai sensi del diritto italiano che presta il servizio di mediazione civile e commerciale in qualità di organismo di conciliazione iscritto al n. 564 del Registro degli organismi di conciliazione istituito presso il Ministero della Giustizia, con sedi accreditate nell ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Veneto; b) con la presente convenzione (la Convenzione ) le Parti sono intenzionate a stipulare un accordo di collaborazione per la prestazione del servizio di mediazione civile e commerciale da parte di Alpi Concilia; Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue: 1. Il Dott./sig. [la Società ] presenterà presso Alpi Concilia le istanze di mediazione relative a controversie in cui sono coinvolti i propri clienti (i Clienti ). 2 A fronte di quanto previsto all Articolo 1 che precede, Alpi Concilia si impegna a riconoscere in favore dei Clienti uno sconto sulle tariffe di cui alla Tabella delle Indennità di Alpi Concilia, allegata sub 1 alla presente Convenzione, pari al 20% del totale dovuto secondo la Tabella delle Indennità. 3. Resta inteso tra le Parti che l agevolazione di cui all Articolo 2 che precede deve intendersi progressiva, e non coinvolge le spese fisse di mediazione, pari ad 40,00 + IVA, di cui al D.M. 180/2010. L agevolazione non si applicherà altresì in caso di mancata adesione di ogni controparte alla procedura di mediazione. In tal caso le indennità dovute, ai sensi dell art. 16, co. 4, lett. e), del D.M. 180/2010, saranno pari ad 40,00 + IVA per il primo scaglione e ad 50,00 + IVA per tutti gli altri scaglioni indicati nella Tabella delle Indennità. Le agevolazioni non sono in ogni caso cumulabili con altre cui le parti della procedura di mediazione, ovvero i legali delle stesse dovessero accedere in forza di altre convenzioni. 2

3 4. La durata della presente Convenzione viene stabilita in 2 anni, decorrenti dal giorno della sottoscrizione. La presente Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata alla scadenza per ulteriori 2 anni, qualora nessuna delle Parti comunichi all altra con un preavviso di 6 mesi, per iscritto e a mezzo raccomandata A/R, l intenzione di non rinnovare la Convenzione. 5. Per tutta la durata della presente Convenzione, Alpi Concilia si impegna: a) a garantire l intervento nelle procedure di mediazione di mediatori altamente qualificati nelle materie oggetto delle controversie; b) a mettere a disposizione del Dott./sig. [della Società ] una piattaforma on-line dedicata per la gestione delle pratiche relative alle procedure di mediazione presentate per conto dei Clienti. 6. Il Dott. [la Società ] dichiara di aver letto e accettato il Regolamento di Alpi Concilia, qui allegato sub 2, e della Tabella delle Indennità. 7. Qualsivoglia modifica alla presente Convenzione sarà efficace qualora approvata per iscritto da entrambe le Parti. 8. Salvo quanto previsto in materia di mediazione civile e commerciale, ogni controversia derivante dall interpretazione e dall esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento. Letto, accettato e sottoscritto. Trento, Alpi Concilia S.r.l. Amm. : Marisa Cornella 3

4 TABELLA DELLE INDENNITA - ai sensi del Capo IV art. 16, commi 12 e 13, del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/ Alpi Concilia S.r.l. si impegna a rendere il servizio di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 presso le proprie sedi, alle indennità di cui alla tabella seguente: - TABELLA TARIFFE - N.B. Tutti gli importi sono al netto di IVA 1). 40,00 SPESE DI AVVIO: Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell adesione al procedimento, a titolo di spese (diritti) di segreteria. 2) SPESE DI MEDIAZIONE Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Le spese di mediazione, dovute prima del primo incontro di mediazione, sono ex lege ridotte di un terzo se rientrano nei settori in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità. N.B. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano un unica parte. Scaglioni valore Tariffa Da a Onorario per parte per le materie non ricomprese nell art. 5, co. 1 del D.Lgs. 28/10 0, ,00 65,00 43, , ,00 130,00 87, , ,00 240,00 160, , ,00 360,00 240, , ,00 600,00 400, , , ,00 667, , , , , , , , , , , , ,00 Oltre , , ,00 In caso di valore indeterminabile Alpi Concilia decide il valore di riferimento, entro il limite di ,00, e lo comunica alle parti. Onorario per parte, diminuito ai sensi dell art. 16, co. 4, lett. d) del D.M. 180/2010 per le materie condizione di procedibilità di cui all art. 5, co. 1 del D. Lgs. 28/2010 In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Ciascuna parte deve corrispondere gli importi di cui alla tabella precedente, in misura non inferiore alla metà (1/2), prima dell incontro di mediazione. Ai sensi dell art. 16, co. 4, lett. e), del D.M. 180/2010, qualora nessuna delle controparti di quella che ha presentato istanza di mediazione partecipi al procedimento, le spese di mediazione a carico dell istante devono essere ridotte ad 40,00 per il primo scaglione e ad 50,00 per 4

5 tutti gli altri scaglioni, salva l applicazione dell aumento pari al 20% in caso di formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 28/ ) EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE Ai sensi dell art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010, le spese di mediazione devono essere aumentate delle seguenti voci, che sono cumulabili: 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della mediazione, che la segreteria comunica alle parti tempestivamente entro il primo incontro di mediazione o anche, prima dei successivi incontri, in base all evolversi del procedimento ed agli elementi acquisiti durante la procedura. In ogni caso, tale aumento non si applica alle mediazioni aventi ad oggetto le materie di cui all art. 5, co. 1, del D.Lgs. 28/2010; 25%, in caso di successo della mediazione; 20%, se il mediatore verbalizza una proposta solutiva. In ogni caso, tale aumento non si applica alle mediazioni aventi ad oggetto le materie di cui all art. 5, co. 1, del D.Lgs. 28/2010. N.B. E facoltà di Alpi Concilia S.r.l. rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti. L eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell incontro, e gli eventuali aumenti di legge di cui alla tabella precedente, devono essere versati prima della chiusura del procedimento di mediazione, (da intendersi prima della redazione e sottoscrizione del processo verbale) e sono condizione per il rilascio del verbale sia positivo che negativo. 4) CREDITO D IMPOSTA Alle parti che corrispondono l indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione,un credito di imposta commisurato all indennità stessa, fino alla concorrenza di 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto alla metà. 5) PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati: - con assegno circolare intestato ad Alpi Concilia S.r.l.; - mediante bonifico bancario in favore di Alpi Concilia, Cassa Rurale di Trento IBAN: IT38C

6 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ART. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento ( Regolamento ): - Organismo di mediazione, o anche Organismo, indica Alpi Concilia S.r.l., iscritta nell apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nell ambito della quale vengono gestite i procedimenti di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/10, del D.M. 180/10 così come modificato dal D.M. 145/11; - Responsabile dell Organismo indica la persona fisica alla quale sono affidati i compiti e le prerogative attribuite a tale soggetto dalla normativa vigente, ovvero i suoi sostituti; - Segreteria indica la struttura all interno di Alpi Concilia S.r.l. cui è affidata la cura e la gestione dei procedimenti di mediazione; la Segreteria fa capo al Responsabile dell Organismo. ART. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica ai procedimenti di mediazione a fini conciliativi ( Mediazione ) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, su invito di un giudice, in virtù di una clausola contrattuale o statutaria, ovvero di propria iniziativa. Il Regolamento si applica ai procedimenti di mediazioni amministrati da Alpi Concilia S.r.l. in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. In caso di sospensione o cancellazione dell Organismo dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono preso l organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. ART. 3) LA SEGRETERIA La Segreteria cura ed amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia e non svolgono attività di mediazione. La Segreteria predispone un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione, tiene un registro, anche informatico, dei procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento, comunicandolo alle parti, qualora: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano trascorsi 120 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salvo diversa concorde volontà delle parti. In ogni caso, la Segreteria dichiara concluso il procedimento, comunicandolo alle parti, allorché l incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte che ha depositato la domanda abbia espressamente richiesto per iscritto una semplice attestazione della Segreteria dalla quale risulti la conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: in tali ipotesi l attestazione di conclusione del procedimento potrà essere rilasciata solo all esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11, co. 4 del D.Lgs. 28/2010. Su richiesta della parte, la Segreteria attesta altresì per iscritto: - l avvenuto deposito della domanda; - l avvenuta chiusura del procedimento. ART. 4) IL MEDIATORE Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per la composizione della stessa. Il mediatore è designato dal Responsabile dell Organismo tra i nominativi inseriti nell elenco di Alpi Concilia S.r.l. e iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La lista dei mediatori iscritti è disponibile sul sito 6

7 I mediatori inseriti nell elenco di Alpi Concilia dovranno essere in possesso di una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi di legge nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. L Organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui al D.M. 180/10 così come modificato dal D.M. 145/11. La designazione dei mediatori ad opera del Responsabile dell Organismo avviene mediante criteri inderogabili, predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale richiesta per la singola procedura di mediazione attivata, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, ovvero dall appartenenza ad uno specifico albo professionale, nonché secondo turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, avuto riguardo dell oggetto e delle parti della controversia, in modo da assicurare l imparzialità e l idoneità al corretto e sollecito espletamento dell incarico. A tal fine, il Responsabile dell Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico scientifica, umanistica, medica, etc.) nonché, all interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, etc.). Nell assegnazione dell incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà in primo luogo a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio si turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà avvenire secondo il criterio della turnazione. L Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche o la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra elencati. Le parti possono individuare il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna della situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge o dal codice etico di cui all Allegato B. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell Organismo può individuare un altro mediatore che affianchi il mediatore designato nell esercizio della sua funzione. In presenza di giustificati motivi, ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell Organismo la sostituzione del mediatore designato. ART. 5) AVVIO DEL PROCEDIMENTO Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un apposita clausola contrattuale o statutaria, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l azione giudiziale. Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una apposita istanza, debitamente compilata, utilizzando i modelli cartacei o disponibili on-line sul sito internet di Alpi Concilia S.r.l., ovvero a disposizione presso le sedi accreditate dell Organismo. L istanza può essere presentata anche in carta semplice, purché contenga gli stessi dati richiesti nell istanza predisposta da Alpi Concilia S.r.l. In ogni caso, nella domanda devono essere indicati: - il nome dell organismo di mediazione (Alpi Concilia S.r.l.); - le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti; - l oggetto della controversia; - le ragioni della pretesa; - il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati dal Codice di Procedura Civile. La Segreteria procede all istruttoria della domanda presentata, comunica l avvenuta ricezione dell istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell Organismo sospende la domanda ed invita la parte istante a provvedere all integrazione della domanda entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali, non si darà corso al procedimento. 7

8 Le parti possono anche depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti. Il Responsabile dell Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o per motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell incontro, ed invia alle altre parti la domanda di mediazione, comunicandone la data del primo incontro, con mezzo idoneo a dimostrarne l avvenuta ricezione. Le parti devono, entro 3 giorni prima della data fissata per l incontro, confermare o meno la partecipazione alla mediazione. La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all incontro, che avrà in ogni caso luogo con le parti che hanno confermato. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso unicamente la parte depositante. Qualora venga a mancare l apposita abilitazione dell Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa tempestivamente le parti e fornisce alle stesse l elenco degli organismi abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento. La Segreteria dell Organismo potrà effettuare le comunicazioni alle parti avvalendosi di qualunque mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. ART. 6) SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE La procedura di mediazione di svolge nelle sedi dell Organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell Organismo. Le parti partecipano all incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, che rimarrà inserita nel fascicolo del procedimento, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato sui fatti e munito dei necessari poteri. Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia. Il mediatore conduce l incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. Su richiesta del mediatore, e d accordo con le parti che si impegnano a sostenerne gli eventuali oneri, il Responsabile dell Organismo individua un consulente tecnico. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale nella cui circoscrizione si svolge la mediazione. Al pagamento del compenso del consulente tecnico provvederanno direttamente le parti. La procedura di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla data di scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza. ART. 7) CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme, secondo quanto previsto dalla legge. Esso dà atto dell esito dell incontro ed eventualmente, dell impossibilità di una parte di sottoscriverlo. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze per l ipotesi di mancata accettazione, formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, a cura della Segreteria. Entro 7 giorni le parti, per iscritto, fanno pervenire alla Segreteria l accettazione ovvero il rifiuto della proposta. In mancanza di comunicazione nel termine, la proposta si considera rifiutata. Salvo diverso accordo tra le parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare alcuna proposta. Al termine del procedimento di mediazione, la Segreteria consegna alle parti la Scheda di Valutazione di cui all Allegato D. Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall accordo raggiunto sono a carico delle parti. ART. 8) INDENNITA L indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare; 8

9 b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro , e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. ART. 9) RISERVATEZZA Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Prima dell inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza, neutralità e riservatezza. I mediatori che svolgono servizi di mediazione per Alpi Concilia S.r.l. devono aderire al codice etico di cui all Allegato B. Chiunque presta la sua opera o il proprio servizio nell Organismo o comunque nell ambito della procedura di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nell ambito della procedura medesima. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell art. 2 del D.M. 145/11. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che sono presenti all incontro sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Allo stesso modo, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti alla Segreteria, che hanno preso parte all incontro di mediazione, devono sottoscrivere un apposita dichiarazione di riservatezza. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, inclusi i mediatori in tirocinio, non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso il cui vi sia il consenso scritto della parte da cui le dichiarazione e le informazioni stesse provengono. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti alla Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio su fatti e circostanze appresi nel corso del procedimento di mediazione stesso. 9

10 ART. 10) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA DELLE PARTI Sono di esclusiva responsabilità delle parti: - la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della pretesa; - la qualificazione della natura della controversia; - la forma ed il contenuto dell atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all articolo 6 del Regolamento; - la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio; - l indicazione del valore della controversia; - l individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata; - la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri organismi la medesima procedura. L Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a: - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell Organismo; - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza e di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza indicazione della data dell incontro. ART. 11) TIROCINIO ASSISTITO DI MEDIATORI L Organismo, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011 offre gratuitamente la possibilità ai mediatori in possesso dei requisiti di cui all art. 4, co. 3, del D.M. 180/2010 di presenziare, in qualità di tirocinanti, alle procedure di mediazione svolte dall Organismo. Il tirocinante potrà assistere alle procedure di mediazione senza svolgere ulteriori attività. Il tirocinante è tenuto agli stesi obblighi di riservatezza, di indipendenza ed imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la Segreteria ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento cui assiste. Su richiesta del tirocinante, la Segreteria rilascerà l attestato di partecipazione alla procedura di mediazione. In ogni caso il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso per la partecipazione alle procedure di mediazione. 1

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