BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 41

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1 10 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2016, n D.Lgs. n. 61/2010, art. 12, comma 4. Limitazione dell iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell idoneità alla rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino per le campagne vitivinicole 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta dell assessore Fernanda Cecchini; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio Tutela Vini Montefalco di limitare, ai sensi dell art. 12, comma 4 del D.Lgs n. 61/2010, l iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo regionale ai fini dell idoneità alla rivendicazione delle uve atte ad ottenere i vini a DOCG Montefalco Sagrantino; 3) di limitare la superficie rivendicabile per la DOCG Montefalco Sagrantino per le campagne vendemmiali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 fino al 31 luglio 2019, ai vigneti attualmente esistenti registrati nello schedario viticolo; 4) di stabilire che a seguito della limitazione produttiva di cui al punto 3, possono essere iscritte allo schedario come idonee per la rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino le seguenti superfici vitate: le superfici vitate impiantate con la varietà Sagrantino registrate nello schedario viticolo, anche con anomalie, alla data del presente atto; i vigneti realizzati dopo l adozione del presente atto utilizzando autorizzazioni all impianto/reimpianto in possesso dei produttori che prevedono espressamente il reimpianto per la DOCG Montefalco Sagrantino; 5) di stabilire che a seguito della limitazione produttiva di cui al punto 3, non possono essere iscritte allo schedario come idonee per la rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino le seguenti superfici vitate: i vigneti realizzati con la varietà Sagrantino utilizzando le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto della riserva regionale; i vigneti realizzati con la varietà Sagrantino utilizzando autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate dopo il 1 gennaio 2016 ai sensi dell art. 6 del decreto ministeriale n del 15 dicembre 2015; i vigneti realizzati con la varietà Sagrantino utilizzando autorizzazioni per reimpianto e reimpianto anticipato concesse dopo il 1 gennaio 2016 ai sensi degli artt. 10 e 11 del decreto ministeriale n del 15 dicembre 2015; i vigneti sovrainnestati con la varietà Sagrantino dopo la data di adozione del presente atto; 6) di incaricare il dirigente del competente Servizio regionale di adottare, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e il Consorzio di Tutela Vini Montefalco, gli atti necessari inerenti le modalità per la concessione delle idoneità alla rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, al fine di assicurare una tempestiva ed efficace attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento; 7) di stabilire che, ai fini del monitoraggio dell efficacia del provvedimento adottato con il presente atto, il Consorzio Tutela Vini Montefalco dovrà predisporre ed inviare alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull evoluzione delle produzioni e dell andamento di mercato dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino; 8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. (su proposta dell assessore Cecchini) La Presidente MARINI

2 11 DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: D.Lgs. n. 61/2010, art. 12, comma 4. Limitazione dell iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell idoneità alla rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino per le campagne vitivinicole 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 436/2009, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni; Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Vista la D.G.R. 26 luglio 2000, n. 828 con la quale sono state disciplinate le norme tecniche e procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale; Vista la D.G.R. 9 dicembre 2004, n e successive modifiche, concernente il testo coordinato delle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale; Considerato che l articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2010 autorizza le Regioni su proposta dei competenti Consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine (DO) o indicazioni geografiche (IG) per conseguire l equilibrio del mercato; Atteso che l art. 16 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 relativo alle procedure per la verifica dell idoneità dei vigneti ai fini dell iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO, stabilisce tra l altro quanto segue: le Regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l iscrizione allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO; in relazione alle verifiche di cui al paragrafo precedente, le Regioni stabiliscono le modalità ed i tempi per l eventuale idoneità provvisoria delle unità vitate per la rivendicazione delle DO, nonché le modalità per la relativa verifica; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1992 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG per i vini Montefalco Sagrantino ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. n dell 8 marzo 2016 e relativa relazione tecnica allegata, con la quale il Consorzio Tutela Vini Montefalco chiede alla Regione Umbria, ai sensi dell articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2010, di limitare le superfici rivendicabili per la produzione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino agli impianti attualmente esistenti; Atteso che: l articolo 5, comma 2 del sopra richiamato D.M. 16 dicembre 2010 prevede la possibilità per i Consorzi di Tutela, ai sensi dell art. 14, comma 10 del D.Lgs. n. 61/2010 ed la fine di salvaguardare e tutelare la qualità delle produzioni a DOP/IGP, di formulare alle Regioni preposte relative all attuazione di politiche di governo dell offerta; il Consorzio Tutela Vini Montefalco, con decreto ministeriale 13 gennaio 2013, n. 664, ha ottenuto l incarico a svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 dell art. 17 del D.Lgs 61/2010 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOCG Montefalco Sagrantino (erga omnes); Preso atto che la suddetta richiesta è stata approvata con delibera dell Assemblea dei soci del Consorzio Tutela Vini Montefalco del 7 maggio 2015, ed è supportata da una relazione tecnica conoscitiva della zona di produzione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino che si allega al presente atto; Atteso che la relazione tecnica evidenzia quanto segue. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha istituito da alcuni anni un monitoraggio delle produzioni dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino e delle relative vendite sul mercato. L analisi delle problematiche produttive e dei rapporti con i mercati, rappresenta infatti uno strumento conoscitivo a supporto del Consorzio ai fini della programmazione dell offerta della denominazione anche utilizzando gli strumenti di regolazione dell offerta previsti dalla normativa vigente. Di seguito si ripotano alcuni elementi conoscitivi della DOCG Montefalco Sagrantino. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a DOCG Montefalco Sagrantino comprende per intero il territorio del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell Umbria ubicati nella provincia di Perugia. In tale area sono impiantati circa ettari di vigneti.

3 12 Nella seguente tabella 1) viene riportata la composizione ampelografica di tali superfici vitate suddivisa per i principali vitigni. Tabella 1) Vitigni Ha Sagrantino 764,66 Sangiovese 416,64 Merlot 112,82 Cabernet Sauvignon 30,29 Grechetto 130,64 Trebbiano Spoletino 42,87 Trebbiano Toscano 30,62 Fonte: AGEA (dati settembre 2015) La superficie potenziale della DOCG Montefalco Sagrantino risultante dallo schedario viticolo (al netto degli ex diritti di reimpianto in portafoglio ancora da utilizzare), è pertanto pari ad ettari 764,66. Dall analisi dei dati dello schedario viticolo, è possibile verificare lo stato del Vigneto Sagrantino attraverso la tabella seguente che evidenzia l età degli impianti e la relativa densità media. Anno di impianto Ha % sul totale Tabella 2) Densità media di impianto (ceppi/ha) Fino al ,09 1,06% 1600 circa Dal 1971 al ,57 2,69% 1600 circa Dal 1986 al ,85 10,05% circa Dal 1998 al ,13 75,76% circa Dal 2006 al ,02 10,44% circa Totale 764,66 100,0 Fonte: AGEA Un dettaglio interessante della base produttiva della DOCG Montefalco Sagrantino è evidenziato nella seguente tabella 3), dove è riportata la ripartizione in classi di ampiezza delle aziende produttrici. Classe di azienda per superficie vitata a Sagrantino N. aziende % aziende rispetto al totale Superficie vitata per classi di ampiezza (ettari) Tabella 3) % Superficie vitata rispetto al totale Da 0 a 4,99 ha ,1 320,10 41,9 Da 5 a 9,99 ha 25 5,7 176,31 23,0 Da 10 a 14,99 ha 6 1,4 70,14 9,2 Da 15 ha in poi 8 1,8 198,11 25,9 Totale ,0 764,66 100,0 Fonte: AGEA Dalla lettura della tabella 3) emerge come la gran parte dei produttori (91,1%) sia ricompresa fra una fascia di superficie vitata rivendicabile inferiore a 5 ettari, rappresentando poco meno del 42% della superficie vitata della DOCG. Nella fascia dai cinque a 9,99 ettari, abbiamo il 5,7% dei produttori, che rappresentano il 23% della superficie vitata rivendicabile, e nella fascia da dieci a 14,99 ettari abbiamo circa l 1,4% dei produttori che rappresentano il 9% della superficie vitata rivendicabile a Montefalco Sagrantino. Le aziende con più di 15 ettari sono soltanto 8 (1,8% del totale) ma rappresentano il 26% circa della superficie totale a Sagrantino.

4 13 L analisi dei dati dello schedario viticolo è un elemento interessante per lo studio dell area e della denominazione, ma non esaustivo della realtà della denominazione. Circa 200 ettari impiantati a Sagrantino infatti non sono mai stati rivendicati per la DOCG Montefalco Sagrantino. Tali ettari rappresentano in gran parte la quota destinata a coprire il fabbisogno di Sagrantino previsto nella DOC Montefalco Rosso e in alcuni casi di aziende che hanno rivendicato l uva Sagrantino per la produzione di vini IGT Umbria. È allora necessario effettuare una verifica delle superfici rivendicate annualmente dai produttori per la produzione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino, in modo da confrontare il dato strutturale degli impianti di vigneti a Sagrantino con quello realmente utilizzato per la DOCG. La rivendicazione annuale delle produzioni è infatti una possibilità prevista dall art. 14, comma 3 del D.Lgs n. 61/2010, il quale stabilisce che è consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini DOP e IGP, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura del produttore venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. La superficie rivendicata annualmente dai produttori per la produzione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino è infatti piuttosto diversa rispetto al potenziale produttivo della denominazione, come evidenziato nella seguente tabella 4). Superficie vitata rivendicata a DOCG Montefalco Sagrantino (in ettari) N. viticoltori che hanno rivendicato uva a DOCG Montefalco Sagrantino Annata 2012 Annata 2013 Tabella 4) Annata ,72 303,80 376, Uva rivendicata (in q.li) , , ,25 Vino potenzialmente idoneo a DOCG Montefalco Sagrantino (in hl) Fonte: AGEA , , ,84 Dall analisi dei dati della vendemmia 2014 emerge come siano stati rivendicati a Montefalco Sagrantino DOCG solo ettari 376,84, pari al 49,28% della superficie vitata totale a Sagrantino presente nell areale delimitato dal disciplinare di produzione. Nella seguente tabella 5) sono riportati i dati relativi all andamento della produzione imbottigliata dai produttori. Tabella 5) Anno solare Montefalco Sagrantino: hl vino imbottigliati per tipologia Montefalco Sagrantino passito Montefalco Sagrantino secco , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,271 Fonte: Parco 3A (organismo di controllo)

5 14 Dall esame della tabella risulta una forte contrazione degli imbottigliamenti avvenuta tra il 2009 ed il 2011, così come evidente è il dato 2013 in corrispondenza del quale è stata superata la soglia del hl di vino imbottigliato. Il dato medio degli imbottigliamenti si attesta intorno ai hl. Analizzando gli imbottigliamenti della tipologia passito si può evincere il modesto quantitativo prodotto da tutta l area, che si può dire sia rimasto costante nei 10 anni esaminati. Maggiori invece le produzioni della tipologia secco, come maggiori sono le oscillazioni nei diversi anni solari. Il confezionamento dei vini rappresenta un dato strettamente collegato al numero di contrassegni di Stato (fascette) forniti dall organismo di controllo della denominazione che nel caso della DOCG Montefalco Sagrantino è il Parco 3A. Come si vede dai dati della tabella 6), il 2014 rappresenta un anno di svolta con una decisa impennata nella consegna dei contrassegni di Stato, con una leggera contrazione nel 2015, ma comunque ad un livello decisamente più alto del biennio Anno solare di consegna fascette per tipologia Tabella 6) Numero di contrassegni consegnati/ anno Montefalco Sagrantino passito DOCG Montefalco Sagrantino secco DOCG Fonte: Parco 3A (organismo di controllo) Analizzando tali dati ci troviamo di frequente a delle discrepanze tra il dato dell imbottigliato e quello delle fascette consegnate. Ciò è spiegato dalle seguenti ragioni: le fascette ritirate dai produttori potrebbero non venire apposte tempestivamente alle bottiglie generando così un aspettativa dei volumi di confezionato non corrispondente alla realtà; il Montefalco Sagrantino DOCG ha bisogno di un affinamento in bottiglia di almeno 4 mesi, dopo il quale il vino può essere commercializzato; la comunicazione di avvenuto imbottigliamento viene effettuata dalle aziende che di frequente possono commettere errori nella trasmissione del dato o ometterlo per mera dimenticanza. Dalla relazione del Consorzio emerge altresì un quadro del mondo dell associazionismo in profonda crisi nell area di produzione della DOCG Montefalco Sagrantino. Delle due cantine sociali del territorio ne rimane attiva solo una dopo la messa in liquidazione della Cantina Spoleto Ducale. Dai dati di rivendicazione delle uve 2014 si desume come i soci delle cantine sociali o le cantine sociali stesse rivendichino soltanto l 8,2% delle superfici a Sagrantino e il 9,7% delle produzioni. Un dato destinato a scendere ulteriormente negli anni futuri per la cessata attività della Cantina Spoleto Ducale. Nel periodo 2009/2015 il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha svolto numerose attività volte alla valorizzazione e promozione sui mercati dei Paesi terzi delle denominazioni Montefalco DOC e Montefalco Sagrantino DOCG, all interno di vari progetti annuali cofinanziati dall OCM Vino e dalla Regione Umbria, come si evince dalla seguente tabella 7). ANNUALITA' CONTRATTO N PAESE TOTALE PROGETTO TOTALE FINANZIATO Tabella 7) ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 2010/ USA , , , / USA , , , / USA E CANADA , , , / /2 USA E CANADA , , ,17 TOTALE PROGRAMMI , , ,66 Fonte: Consorzio Tutela Vini Montefalco

6 15 L attività di promozione e valorizzazione non si è limitata a quella finanziata dall OCM Vino, ma sono state attivate numerose altre iniziative talvolta usufruendo di contributi ministeriali e regionali, e in molte altre situazioni, con risorse finanziarie interne poste a carico delle aziende della denominazione aderenti al Consorzio. A titolo esemplificativo, si ricordano la presenza costante alle principali fiere del vino Vinitaly (Verona, Italia) e Prowein (Düsseldorf, Germania), l avvio dell organizzazione di Anteprima Sagrantino a Montefalco, l organizzazione negli ultimi anni dell evento Enologica Montefalco, la partecipazione ed organizzazione di eventi nei principali paesi di riferimento per il mercato nazionale ed internazionale dei vini di Montefalco. Il Consorzio ha altresì ottenuto l approvazione, nell ambito della misura 13 del P.S.R , di un progetto finalizzato alla realizzazione di un adeguata campagna promozionale ed informativa in Germania, principale mercato europeo per le DOC Montefalco e la DOCG Montefalco Sagrantino. Infine il Consorzio ha effettuato la registrazione del marchio Sagrantino ed ha acquisito un servizio di monitoraggio al fine di evitare che tale marchio venga utilizzato evitando confusioni nel consumatore, ma soprattutto aumentandone il suo valore e la sua unicità. In conclusione i dati presentati nella relazione del Consorzio, evidenziano da un lato il notevole trend di crescita della DOCG Montefalco Sagrantino ma dall altro uno squilibrio produttivo che negli anni ha determinato criticità di mercato per la denominazione. Si sottolinea altresì il contributo dato dalla denominazione ai fini della crescita economica dell area della denominazione con particolare riguardo al settore turistico ed enogastronomico. Ala luce della situazione sopra descritta si evidenzia quanto segue. La nuova normativa comunitaria in materia di impianti di vigneti di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede tra l altro, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti in sostituzione del precedente regime dei diritti di reimpianto. Nel suddetto regolamento, in particolare agli articoli 63, 65 e 66, viene data facoltà agli Stati membri di limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) oppure per zone che non hanno un indicazione geografica, sulla base di motivazioni specifiche adeguatamente documentate. A partire dal 1 gennaio 2016 sarà quindi possibile limitare l impianto di vigneti esclusivamente nell ambito della procedura nazionale di cui sopra. Nell ambito del nuovo regime autorizzatorio comunitario, resta immutata la possibilità di regolare la rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini a DOP e IGP sulla base della normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 61/2010, così come precisato nella nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n del 9 dicembre Al riguardo si fa presente che già nel 2005 la Giunta regionale, sulla base della normativa comunitaria e nazionale allora vigente e su richiesta del Consorzio Tutela Vini Montefalco, aveva adottato una delibera che di fatto limitava la realizzazione di nuovi vigneti per la produzione per i vini a DOCGG Montefalco Sagrantino. L adozione del provvedimento era stata richiesta dal Consorzio Tutela Vini Montefalco con l obiettivo di conseguire l equilibrio di mercato attraverso una limitazione della base produttiva della denominazione, notevolmente cresciuta nei precedenti 7 anni. Con D.G.R. n del 23 novembre 2005 fu pertanto disposto di sospendere la deroga al trasferimento dei diritti di reimpianto per la produzione del vino DOCG Montefalco Sagrantino, impedendo quindi ai produttori di acquistare diritti di reimpianto per impiantare vigneti da destinare alla produzione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino. La situazione produttiva della DOCG Montefalco Sagrantino che ha portato all emanazione del suddetto atto evidenziava già allora alcune criticità della denominazione, come di seguito sintetizzato: una crescita considerevole in pochi anni dei vigneti idonei alla produzione del vino DOCG Montefalco Sagrantino; un offerta di prodotto notevolmente in eccesso rispetto alla domanda; una flessione delle vendite del prodotto; l accumulo di considerevoli giacenze di prodotto invenduto con conseguenti difficoltà finanziarie per molte cantine; il crollo del prezzo delle uve; difficoltà ad entrare su nuovi mercati soprattutto quelli esteri. A seguito di tale provvedimento, che è rimasto in vigore fino al termine della campagna vitivinicola 2011/2012, è stato posto un freno sensibile alla possibilità di impiantare nuovi vigneti per la produzione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino e quindi all incremento della base produttiva. Dopo tale provvedimento non sono più stati attivati strumenti normativi tali da limitare la base produttiva. Tuttavia nelle vendemmie 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, su richiesta del Consorzio Tutela Vini Montefalco ai sensi del D.Lgs. n. 61/2010, art. 14, comma 10, la Regione Umbria ha adottato provvedimenti annuali per la riduzione della resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG Montefalco Sagrantino e della resa massima di uva ad ettaro, sempre con l obiettivo di conseguire l equilibrio di mercato. A seguito della nuova normativa comunitaria in materia di impianti di vigneti entrata in vigore il 1 gennaio 2016, la limitazione all impianto di nuovi vigneti attraverso disposizioni normative non è più consentita.

7 16 Tuttavia, tenuto conto delle criticità di mercato della DOCG Montefalco Sagrantino sopra evidenziate, il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha ravvisato la necessità di limitare il potenziale produttivo della DOCG Montefalco Sagrantino, usufruendo della possibilità prevista dall art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 61/2010 il quale autorizza le Regioni, su proposta dei competenti Consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell idoneità alla rivendicazione delle relativa DOP/IGP con l obiettivo di conseguire l equilibrio del mercato. Pertanto con delibera dell Assemblea dei soci del 7 maggio 2015, il Consorzio Tutela Vini Montefalco è stata approvata la richiesta da presentare alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di limitare la superficie rivendicabile per la DOCG Montefalco Sagrantino per il prossimo triennio, agli impianti attualmente esistenti. Obiettivo della richiesta è di attestare la superficie complessiva atta a produrre la predetta denominazione ad un livello pari agli ettari attualmente impiantati a Sagrantino, oltre ai futuri impianti derivanti dall utilizzo di diritti/autorizzazioni in portafoglio dei produttori. La limitazione produttiva della DOCG Montefalco Sagrantino è possibile attraverso l attuazione di un sistema previsto dalla vigente normativa nazionale, il quale da un lato consente la possibilità reimpiantare/impiantare vigneti sulla base di diritti/autorizzazioni in possesso dei produttori, dell altro prevede la possibilità di limitare il diritto di rivendicazione annuale della denominazione di origine (DO) che può essere disciplinato dalle Regioni ai sensi del sopra richiamato D.Lgs. n. 61/2010. Con l adozione del presente atto viene quindi sospesa, per un triennio fino a 31 luglio 2019, la possibilità di iscrivere nuovi vigneti allo schedario viticolo ai fini dell idoneità alla rivendicazione della DOCG Montefalco Sagrantino. In merito al presente atto con nota prot. n del 15 luglio 2016, sono state sentite le organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello regionale. La Confagricoltura Umbria e l Anca Umbria hanno espresso parere favorevole in merito alla richiesta del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale l adozione di conforme provvedimento come di seguito specificato: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione)

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