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1 GRUPPO ASSICURATRICE MILANESE FASCICOLO INFORMATIVO ULTIMO AGGIORNAMENTO 12/2015 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE a) NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO b) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE c) INFORMATIVA PRIVACY DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, San Cesario Sul Panaro (Mo) tel fax Iscritta al numero dell Albo delle Imprese di Assicurazione. Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero Registro Imprese Tribunale di Modena C.F. e P. IVA Sede e Direzione - R.E.A. Generale: Corso Cap. Libertà, Soc , San i. v. Cesario Riserva Sul Sovrapprezzo Panaro (Mo) azioni tel ,00 i. v. fax Impresa autorizzata PEC: all esercizio assicuratricemilanese@legalmail.it delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Iscritta Commercio al numero e dell Artigianato dell Albo delle del Imprese 13/12/1988 di Assicurazione. (G.U. 21/12/1988 Capogruppo n. 298) del Società Gruppo soggetta Assicuratrice a controllo Milanese, e direzione iscritto all Albo unitaria dei di gruppi Modena assicurativi Capitale al SpA numero C.F. 009 e - Registro P. IVA Imprese Tribunale Cap. di Soc. Modena ,00 C.F. e P. IVA i v. Ris. Sovr. - Az. R.E.A , i. v. Cap. Soc ,48 i. v. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A. C.F. e P. IVA Cap. Soc i. v. 2 Ufficio atti privati demanio

2 NOTA INFORMATIVA (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) Contratto di assicurazione di responsabilità civile professionale RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Assicuratrice Milanese S.p.A., Società di assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009, soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A. b. Sede legale e Direzione Generale: Corso Libertà, San Cesario sul Panaro (MO) ITALIA c. Recapito telefonico: Fax: Sito internet indirizzi di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it assicuratricemilanese@legalmail.it d. Autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero dell Albo delle imprese di Assicurazione 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all ultimo bilancio approvato relativo all esercizio 2014 Patrimonio netto Euro ,00 Capitale sociale* Euro ,48 Totale delle riserve patrimoniali Euro ,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,88 tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente *Post aumento di capitale sociale di Euro ,48 deliberato dall Assemblea straordinaria del 30/04/2015. La conseguente modifica dello statuto è stata autorizzata da Ivass con Provvedimento del 05/06/2015 e iscritto al Registro delle Imprese in data 08/06/2015 RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 1 di 9

3 B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il presente contratto ha durata annuale senza possibilità di tacito rinnovo. AVVERTENZA Rinnovo del contratto il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto così come dettagliatamente previsto dagli articoli 1/2 Durata del contratto e 1/3 Rinnovo del contratto, delle Condizioni Generali di Assicurazione, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni A) FURTO TOTALE, PARZIALE E RAPINA La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo / natante assicurato derivanti da furto o rapina consumati o tentati compresi i danni subiti dal veicolo nell esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Si rimanda per maggior dettaglio all articolo 2/13 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza ed all Articolo 3/1 Garanzie Incendio, Furto e Rapina, delle Condizioni di polizza. B) INCENDIO, SCOPPIO E RICORSO TERZI La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo / natante assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione e scoppio del veicolo. Si rimanda per maggior dettaglio all articolo 2/15 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza ed agli Articoli 3/1 Garanzie Incendio, Furto e Rapina e 3/2 Ricorso terzi da incendio. C) ATTI VANDALICI La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato: in conseguenza di vandalismo Si rimanda per maggior dettaglio all Articolo 2/18 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza. D) EVENTI SOCIOPOLITICI EVENTI NATURALI La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato: in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio causati da grandine, tempeste, uragani, trombe d aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, caduta neve, eruzioni vulcaniche, terremoti od anche a causa di fenomeni naturali definibili eccezionali in rapporto la luogo e tempo dell evento. Si rimanda per maggior dettaglio all Articolo 2/20 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza. E) CRISTALLI La garanzia qui descritta consiste in una assicurazione a tutela dell Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi Si rimanda per maggior dettaglio all Articolo 2/22 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza. F) KASKO La garanzia qui descritta consiste in un assicurazione a tutela dell Assicurato per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Collisione, urto, urto con altro veicolo identificato, uscita di strada, ribaltamento verificatosi durante la circolazione L Assicurato può scegliere la forma di assicurazione in base alle proprie esigenze specifiche. Si rimanda per maggior dettaglio all Articolo 2/24 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza. G) INFORTUNI DEL CONDUCENTE La garanzia qui descritta riguarda esclusivamente gli infortuni connessi alla circolazione del veicolo assicurato, ed è operante nei confronti del conducente, chiunque esso sia. Si rimanda per maggior dettaglio all Articolo 2/26 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza. H) TUTELA GIUDIZIARIA La garanzia qui descritta consiste in una assicurazione a tutela dell Assicurato per la quale la Società assume a proprio carico l onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Si rimanda per maggior dettaglio all Articolo 2/39 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza. RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 2 di 9

4 I) RITIRO PATENTE La garanzia qui descritta consiste in una assicurazione a tutela dell Assicurato per il rimborso delle spese sostenute per frequentare un corso di recupero presso un autoscuola abilitata per il ripristino dei punti persi o per sostenere nuovamente la prova d esame della patente di guida. L Assicurato può scegliere la forma di assicurazione in base alle proprie esigenze specifiche. Si rimanda per maggior dettaglio all Articolo 2/46 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni di Polizza. J) ASSISTENZA La garanzia qui descritta consiste in una serie di prestazioni di assistenza al veicolo ed alla persona. Si rimanda per maggior dettaglio a quanto previsto alla Garanzia 11 Assistenza Assimil Card ed a tutti gli articoli ivi contenuti. E inoltre possibile scegliere, in base ad esigenze specifiche, alcune estensioni di garanzia a pacchetto, tra quelle previste nelle garanzie accessorie, operanti solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio. Si rimanda per maggior dettaglio alla sezione Garanzia 12 Garanzie accessorie, delle Condizioni di Polizza. AVVERTENZA Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per le esclusioni generali consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Polizza: Art. 1/1 Pagamento del premio Art. 2/2 Altre assicurazioni Art. 2/3 Estensione territoriale Art. 2/4 Decorrenza dell assicurazione Art. 2/6 Rischi esclusi Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste in ciascuna delle garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali, per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Polizza. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche. Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite la Società si obbliga a rispondere, nei confronti dell Assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia. Franchigia Esempio 1) Danno Euro Franchigia Euro 250 Risarcimento Euro 750 Esempio 2) Danno Euro 200 Franchigia Euro 250 Risarcimento nessun risarcimento è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia. RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 3 di 9

5 Scoperto Esempio 1) Danno Euro Scoperto 10% con il minimo di Euro 250 Risarcimento Euro % = Euro Esempio 2) Danno Euro Scoperto 10% con il minimo di Euro 250 Risarcimento Euro = Euro 750 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) Massimale Somma assicurata Esempio Somma assicurata Euro Danno Euro Risarcimento Euro Assicurazione parziale La somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L indennizzo è pari all ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Esempio Somma assicurata Euro Valore della cosa assicurata Euro Danno Euro Risarcimento Euro Si rimanda, per gli aspetti di dettaglio, agli Articoli 2/8 Determinazione del danno, 2/9 Scoperto e franchigia e 2/10 Assicurazione parziale, delle Condizioni di Polizza. 4. Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, fatta salva la facoltà della Società di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Per maggiori dettagli consultare l articolo 2/1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni di Polizza, nonché agli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 4 di 9

6 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai sensi dell articolo 2/5 Variazioni del rischio, delle Condizioni di Polizza, nonché degli Articolo 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se la Società fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l avrebbe stipulata a condizioni diverse, la Società a seguito della comunicazione dell Assicurato può recedere dal contratto. Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso alla Società o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, la Società può non pagare l indennizzo qualora l aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso la Società avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. In caso di diminuzione del rischio, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, la Società a seguito della comunicazione dell Assicurato, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima. Alcuni ESEMPI di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio Acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato Installazione di un antifurto satellitare Disattivazione dell antifurto satellitare 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. La Società si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3% quadrimestrali con applicazione di una maggiorazione del 4% trimestrali con applicazione di una maggiorazione del 5% pagamenti in un'unica soluzione e coperture temporanee Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento: Assegni bancari e circolari Bonifici bancari Bollettini postali Strumenti elettronici di pagamento AVVERTENZA La Società o l intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, la cui misura e modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima. RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 5 di 9

7 7. Rivalse AVVERTENZA Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatti salvi eventuali ipotesi previsti dalla legge 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con Assicuratrice Milanese, per consentire di stipulare un nuoco contratto con altra Compagnia, Assicuratrice Milanese manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale del contratto stesso. Il presente contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro sia in favore del Contraente sia in favore della Società. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti dell Assicurato derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario. Ipotesi di decadenza contemplate in polizza Decadenza dal diritto all indennizzo in caso di denuncia presentata oltre il termine indicato in polizza. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all Articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella Italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio versato per il presente contratto è gravato da un imposta sulle assicurazioni, quantificata secondo la normativa in vigore al momento della redazione del presente contratto, ed indicata in polizza/preventivo nello specifico campo. RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 6 di 9

8 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA In caso di sinistro il Contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previste e regolate da: Articolo 2/7 Denuncia dei sinistri (Norme comuni) Articolo 2/30 Obbligo di denuncia del sinistro (Infortuni) Articolo 2/44 Denuncia del sinistro (Tutela giudiziaria) Istruzioni per la richiesta di assistenza (Assistenza al veicolo) Articolo3/5 Modalità della denuncia di sinistro obblighi relativi (Natanti) AVVERTENZA La gestione dei sinistri relativi alla sezione tutela giudiziaria è assunta dalla Società senza pertanto alcun affidamento di tale gestione a impresa terza. Si rimanda per maggior dettaglio all Articolo 2/45 Gestione del sinistro, delle Condizioni di Polizza. La gestione dei sinistri relativi alla sezione assistenza al veicolo è affidata a EUROPE ASSISTANCE S.p.A. Piazza Trento, Milano. In caso di necessità l Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa di Europe Assistance S.p.A. Si rimanda, per aspetti di dettaglio, alla sezione assistenza al veicolo Istruzioni per la richiesta di assistenza, delle Condizioni di Polizza. 13. Reclami Il reclamo è, ai sensi dell art. 2 lettera t-bis) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece intendersi un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l assicurato, il beneficiario e il danneggiato. La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale. I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all attenzione dell Ufficio Reclami, Corso Libertà, San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it Via fax al numero Con il servizio postale Ai reclami pervenuti viene dato riscontro da parte dell anzidetta funzione aziendale entro e non oltre il termine di 45 giorni. Se l impresa non fornisce risposta, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, Roma Fax o PEC: ivass@per.ivass.it RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 7 di 9

9 I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico L individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato Breve descrizione del motivo di doglianza Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo Non rientrano nella competenza dell IVASS: I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. I reclami per i quali sia già stata adita l Autorità Giudiziaria Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione Reclami, è messo a disposizione degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all Istituto di Vigilanza 14. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, ferma l esistenza di sistemi alternativi di risoluzione della controversia. In particolare, il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell ordinamento italiano l istituto della negoziazione assistita, rendendone l esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall art. 3 del decreto citato. A norma dell art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati. L art. 3 prevede quindi che chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive invece che chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia ex plurimis di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento istituito in attuazione dell articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Anche in tale caso, l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il presente contratto non prevede la possibilità di Arbitrato. SI RINVIA AL SITO INTERNET PER LA CONSULTAZIONE DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL FASCICOLO INFORMATIVO NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 8 di 9

10 GLOSSARIO Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione dei rischi diversi veicoli / natanti Apparecchi audiofonovisivi Apparecchi radio, lettori CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi Assicurato la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall assicurazione Codice (Codice delle Assicurazioni Private) il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni Contraente la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione Degrado d uso deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà Denuncia avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall Assicurato all Assicuratore Franchigia importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato per ogni singolo sinistro Furto la sottrazione del veicolo assicurato commessa mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura del veicolo stesso Incendio combustione con sviluppo di fiamma Infortunio - il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una un inabilità temporanea. Intermediario la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 Premio il costo della copertura assicurativa Rapina sottrazione del veicolo mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene Risarcimento Indennizzo la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro Scoperto parte del danno che rimane a carico dell Assicurato espressa in una percentuale dell importo liquidato per il danno stesso Sinistro evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione Società la Società Assicuratrice Milanese S.p.A. Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione dei rischi di assistenza al veicolo Guasto danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l Assicurato l Utilizzo dello stesso in condizioni normali Incidente sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norma o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali Prestazione l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell Impresa, tramite la Struttura Organizzativa in caso di sinistro Sinistro Guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell Assicurato Struttura organizzativa e la struttura di Europe Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento Milano costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Assicuratrice Milanese provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Assicuratrice Milanese stessa, le prestazioni previste in polizza Veicolo autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta, che non superi il peso complessivo a pieno carico di chilogrammi e di altezza non superiore a metri 2,80 regolarmente assicurato con polizza della Società. Assicuratrice Milanese è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa Il rappresentante Legale Daniele Camarda RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI Pagina 9 di 9

11 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1/1 Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto (articolo 1188 del Codice Civile), la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa specifica pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. Nel caso di danno totale assicurato dalle garanzie incendio, furto o kasko, il premio è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate. Art. 1/2 Durata del contratto Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno. La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Art. 1/3 Rinnovo del contratto La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art. 1/4 Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. Art. 1/5 Oneri a carico del Contraente Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall Impresa. Art. 1/6 Rinvio alle norme di Legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. CGA RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI 1/17

12 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI VEICOLI NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE (Salvo quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie) Art. 2/1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2/2 Altre assicurazioni Il Contraente deve dare comunicazione ad Assicuratrice Milanese della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la polizza. L Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni (articolo 1910 del Codice Civile). Art. 2/3 Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l assicurazione di Responsabilità Civile Auto. Per i sinistri verificatisi all estero, il pagamento dell indennizzo verrà effettuato in Italia nella valuta corrente. Art. 2/4 Decorrenza dell assicurazione L assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prima rata di premio. Per le rate successive è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio se avvenuto entro sei mesi dal giorno in cui il primo premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite (articolo 1901 del Codice Civile). Art. 2/5 Variazioni di rischio Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni dei dati di rischio dichiarati in polizza, il Contraente deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, l Impresa ha diritto di chiedere le relative modifiche delle condizioni in corso. Se l Assicurato non accetta le nuove condizioni, l Impresa ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (articolo 1891 del Codice Civile). Art. 2/6 Esclusioni L assicurazione non copre i danni: a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto e delle garanzia accessorie), del Contraente, dell Assicurato e delle persone con loro coabitanti; b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto, kasko e delle garanzie accessorie), dei Dipendenti del Contraente/Assicurato o delle persone, dagli stessi incaricati, alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; d) in occasione di trasporto merci infiammabili o esplodenti e) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni f) verificatisi in conseguenza di esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive g) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali; h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; i) verificatisi quando il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione j) verificatisi quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti o che si trovi in stato di ebbrezza per bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. Art. 2/7 Denuncia dei sinistri L Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto all Impresa o all Agenzia presso cui è appoggiato il contratto, entro tre giorni dal fatto, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle indispensabili alla messa in circolazione del veicolo, prima che i danni siano stati rilevati dal perito dell Impresa. Se si tratta di furto o incendio, la denuncia deve essere corredata da una copia della denuncia fatta all Autorità competente, nonché, in caso di furto totale, dalla serie originale di chiavi in dotazione al veicolo. La mancata restituzione anche di una sola chiave può comportare la presunzione di furto con uso di chiavi vere, evento non coperto dalla garanzia FURTO, di cui all Articolo CGA RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI 2/17

13 2/14 Esclusioni. In caso di incendio o furto totale l Assicurato è tenuto, prima di ottenere la liquidazione del danno, a produrre la scheda di perdita di possesso e l estratto cronologico. E facoltà dell Impresa di richiedere idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo nonché fattura d acquisto indicante la descrizione e il valore degli eventuali accessori non di serie. In caso di ritrovamento del veicolo indicato in polizza, l Assicurato si impegna a fornire all Impresa la procura a vendere il veicolo, prima della liquidazione del danno da parte dell Impresa stessa. E fatto obbligo all Impresa di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusura inchiesta, fatto salvo quanto disposto al successivo periodo. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all articolo 642 del Codice Penale, limitatamente all ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusura inchiesta. Art. 2/8 Determinazione del danno Degrado d uso In caso di danno totale subito dal veicolo entro i primi 6 mesi dalla data della sua prima immatricolazione, l Impresa risarcisce il danno per intero, sotto deduzione dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza, in base al prezzo di acquisto indicato in fattura. Trascorso tale periodo l ammontare del danno è determinato dal valore del veicolo, indicato dalla pubblicazione QUATTRORUOTE, dedotto il valore dell eventuale relitto. In caso di danno parziale, che si verifichi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, l indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado dell autovettura e delle sue parti (ad eccezione dei pneumatici, batteria, parti del motore, freni, frizione, ammortizzatori e comunque degli organi meccanici in genere) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale. Quanto sopra è applicabile solamente alle autovetture. Sono, pertanto, esclusi tutti gli altri veicoli ai quali si applica il normale degrado percentuale, risultante dalla differenza tra il valore a nuovo ed il valore del veicolo al giorno del sinistro. L Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l indennizzo. Art. 2/9 Scoperto e franchigia In caso di sinistro, l Impresa corrisponderà all Assicurato, nei limiti del valore assicurato, la somma liquidabile a termini di polizza previa deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti. Art. 2/10 Assicurazione parziale Qualora il valore del veicolo dichiarato in polizza sia inferiore all effettivo valore al giorno del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione dei valori suddetti (art del Codice Civile). Art. 2/11 Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all articolo 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche. In caso di altre assicurazioni, l Impresa provvede al pagamento dell indennizzo, entro l ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori. Nel caso la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Art. 2/12 Controversie sulla liquidazione del danno In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell agenzia che gestisce la polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le parti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il rischio della Responsabilità Civile (art. 2/16). CGA RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI 3/17

14 CONDIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE Garanzia 2 Furto totale, Parziale e Rapina Art. 2/13 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, nel limite del valore assicurato, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non anch essi in dotazione di serie e purché stabilmente fissati sul veicolo, derivanti da furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni subiti dal veicolo nell esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. L Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10. Art. 2/14 Esclusioni Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, l assicurazione non comprende i danni: Ad apparecchiature ed impianti audiofonovisivi non di serie Alle cose trasportate Sono altresì esclusi i danni verificatisi in occasione di furto del veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso presso l abitazione dell assicurato e che lo stesso ne abbia fatto denuncia alle competenti Autorità. Garanzia 3 Incendio, Scoppio e Ricorso terzi Art. 2/15 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, nel limite del valore assicurato, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non anch essi in dotazione di serie e purché stabilmente fissati sul veicolo, derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione e scoppio del veicolo o di parti di esso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio. L Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10. Art. 2/16 Ricorso terzi da incendio L Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell art. 2/15. La garanzia è operante: in tutti i casi di responsabilità civile dell Assicurato che non debbano essere coperti dall assicurazione obbligatoria; nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall art. 129 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), entro il limite di Euro Art. 2/17 Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie alle cose trasportate derivanti da incendio doloso alle cose trasportate anche di terzi Garanzia 4 Atti vandalici Art. 2/18 Oggetto dell assicurazione A parziale deroga di quanto previsto dall art. 2/6, l Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie, in conseguenza di atti vandalici. In caso di sinistro l Assicurato deve darne denuncia all Autorità, inoltrandone copia, vistata dall Autorità stessa, all Impresa. L Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8 e 2/10, nel limite del 20% del valore assicurato, per ogni sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti. Art. 2/19 Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie CGA RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI 4/17

15 Garanzia 5 Eventi sociopolitici Eventi naturali Art. 2/20 Oggetto dell assicurazione A parziale deroga di quanto previsto all Art. 2/6, l Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, nel limite del valore assicurato, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie: 1. in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. In caso di sinistro l Assicurato deve darne denuncia all Autorità, inoltrandone copia, vistata dall Autorità stessa, all Impresa. 2. durante la circolazione dello stesso causati da grandine, tempeste, uragani, trombe d aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, caduta neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, od anche a causa di fenomeni naturali definibili eccezionali in rapporto al luogo e tempo dell evento. In relazione all evento grandine, la garanzia opera fino alla concorrenza del 50% del valore del mezzo al momento dell evento stesso, indipendentemente dal numero degli eventi che diano origine alla garanzia. L Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10. Art. 2/21 Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: i danni alle apparecchiature ed attrezzature particolari non espressamente dichiarate in polizza. ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie Garanzia 6 Cristalli Art. 2/22 Oggetto dell assicurazione L Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti all Assicurato, comprese le spese d installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi. La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dai cristalli rotti, non potrà essere superiore a: Euro 750 per gli autocarri ed autobus Euro 500 per tutti gli altri veicoli La garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di: Euro 150 per gli autocarri ed autobus Euro 100 per tutti gli altri veicoli Tuttavia la franchigia di Euro 100 sopra prevista per gli altri veicoli non viene applicata in caso di ricorso ai riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde convenzionati con l Impresa, sempre che al momento del sinistro tale convenzione sia operante. Art. 2/23 Esclusioni L assicurazione non comprende: Le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza Le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento Le rotture conseguenti ad atti vandalici I danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli I danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni Garanzia 7 kasko La garanzia è operante nella forma indicata in polizza Art. 2/24 Oggetto dell assicurazione Kasko totale L Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie, in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione. L Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10. Kasko parziale (collisione) L Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie, in conseguenza di urto accidentale con altro veicolo identificato. L identificazione del veicolo spetta all Assicurato ed è obbligatoria per la validità della garanzia. L Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8, 2/9 e 2/10. CGA RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI 5/17

16 Art. 2/25 Esclusioni La garanzia non è operante se il sinistro si verifica quando il veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: causati da oggetti, materiali od animali trasportati da operazioni di carico e scarico alle cose trasportate subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione fuori strada cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere conseguenti a furto e rapina consumati o tentati e derivanti da atti vandalici conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti all Oggetto dell assicurazione di cui all Art. 2/24 ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie Garanzia 8 Infortuni del conducente Art. 2/26 Oggetto dell assicurazione L assicurazione riguarda esclusivamente gli infortuni connessi alla circolazione dell autovettura assicurata indicata in polizza. La garanzia è operante nei confronti del conducente, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal proprietario dell autovettura. Art. 2/27 Estensione dell assicurazione L assicurazione comprende gli infortuni subiti: in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell Assicurato in occasione di tumulti popolari e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale ( quali ad esempio attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; in stato di malore od incoscienza Art 2/28 delimitazione dell assicurazione L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; se l utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti; per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi; se il sinistro avviene durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti; per gli infortuni sofferti in relazione ad azioni delittuose compiute o tentate dall Assicurato; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; da infarti miocardici per le persone di età superiore a 80 anni se il sinistro deriva direttamente o indirettamente da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Art. 2/29 Estensione territoriale L assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata, con il presente contratto, l assicurazione obbligataria. Art. 2/30 Obbligo di denuncia del sinistro In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art Codice Civile. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire all Impresa le indagini e gli accertamenti necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa. Art. 2/31 Criteri di indennizzabilità L Impresa corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. CGA RISCHI DIVERSI VEICOLI / NATANTI 6/17

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