COMUNE DI SORANO. Regolamento del Sistema museale: Parco Archeologico Città del Tufo Fortezza Orsini di Sorano, Polo Museale di Sovana

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1 COMUNE DI SORANO Allegato alla delibera C.C. n.13/11 Il Segretario Comunale F.to: Sommovigo Maria Pia Regolamento del Sistema museale: Parco Archeologico Città del Tufo Fortezza Orsini di Sorano, Polo Museale di Sovana TITOLO I (Finalità) Il presente regolamento disciplina, le modalità di accesso, le regole di comportamento, la fruizione, la valorizzazione e la tutela dei beni culturali che costituiscono il Sistema museale del Comune di Sorano: Parco Archeologico Città del Tufo, Fortezza Orsini di Sorano e Polo Museale di Sovana più dettagliatamente indicati nel successivo articolo 1). Articolo 1 (Campo di applicazione) Il Parco Archeologico Città del Tufo, la Fortezza Orsini di Sorano e il Polo museale di Sovana sono disciplinati nel loro funzionamento dal presente regolamento. Esso si applica alle seguenti aree: 1. Parco Archeologico Città del tufo : - Necropoli etrusca di Sovana; - Insediamento rupestre di Vitozza; - Insediamento rupestre di San Rocco. 2. Fortezza Orsini di Sorano: - Fortezza - Camminamenti sotterranei; - Porta di accesso al Parco Tematico degli Etruschi; - Museo del Medioevo e del Rinascimento. 3. Polo Museale di Sovana: - Palazzo Pretorio; - Palazzo dell archivio; - Museo di San Mimiliano. Sulla base del regolamento e della normativa vigente nazionale e regionale, la Giunta Comunale predispone la carta dei servizi. Articolo 2 (Competenze) Il presente regolamento si applica nelle aree archeologiche e nelle strutture museali di cui all art. 1). Per alcuni servizi come la manutenzione e la cura dei boschi, della sentieristica, 1

2 del verde e dei Beni culturali posti all interno del Parco Archeologico, il Comune si può avvalere di altri soggetti pubblici (Comunità Montana, etc.) attraverso la stipula di apposite convenzioni. Gli interventi di manutenzione nell ambito del servizio associato per le aree archeologiche svolto dalla Comunità Montana saranno concordati e proposti dal dal tecnico del Comune e dal Responsabile del Servizio. Quest ultimo attraverso le proprie strutture culturali (Parco archeologico, la Fortezza Orsini e il Polo museale) svolge i propri compiti, applicando le normative che regolano la materia e secondo le metodologie definite dai competenti organi statali: propone iniziative volte a formare una cultura dei beni culturali presenti nel territorio comunale attraverso pubblicazioni, convegni, conferenze, seminari, mostre, ricerche archeologiche e ricerche di archivio da svolgersi in collaborazione con le Soprintendenze competenti nonché con Istituti Universitari italiani o esteri e con Enti pubblici e privati che operino nel campo della divulgazione dei Beni Culturali; assicura l inventariazione e catalogazione dei beni posseduti; gestisce l esposizione di materiali di proprietà statale consegnati in deposito al Comune; Articolo 3 (Forme collaborative di gestione) 1. I Beni Culturali di cui all art. 1) dipendono dall Ufficio cultura e turismo del Comune di Sorano e dall Assessore competente in materia. I Beni culturali potranno essere gestiti direttamente dal Comune anche in forma associata con altri Enti pubblici territoriali o da soggetti privati tramite procedure di evidenza pubblica e conseguente stipula di apposito contratto di servizio redatto secondo l art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In questo secondo caso il soggetto gestore dovrà provvedere all apertura e alla manutenzione ordinaria dei beni culturali. Le aperture straordinarie dovranno essere concordate tra il soggetto gestore e il Comune di Sorano. La manutenzione straordinaria delle aree all aperto, degli immobili e delle collezioni sono a carico dell Ente proprietario del bene. Articolo 4 (Assetto finanziario e ordinamento contabile) Il Comune di Sorano provvede al mantenimento delle strutture museali e delle aree archeologiche di cui all art.1) mediante fondi di bilancio ordinari, nonché con contributi ordinari e straordinari che potranno essere concessi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Grosseto, da altri Enti pubblici, da Istituti e Fondazioni bancarie e da eventuali sponsorizzazioni di privati cittadini, enti morali, ditte, organizzazioni o associazioni che liberamente intendono sostenerlo finanziariamente per interventi finalizzati alla manutenzione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Per mantenimento si intende la copertura dei costi inerenti la gestione ordinaria e straordinaria delle strutture museali, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e degli arredi, nonché più genericamente delle spese ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dei fini del presente regolamento. La programmazione finanziaria del Sistema museale è competenza del Responsabile dell Ufficio Cultura, ed opera in collaborazione con l Assessore competente in materia. La contabilità del Sistema Museale può essere curata da: 2

3 - Servizio Economato e Ufficio Ragioneria del Comune di concerto con il Responsabile dell Ufficio Cultura o direttamente dal Responsabile dell Ufficio Cultura (nel caso di gestione diretta del Comune); - Soggetto gestore che entro il mese di febbraio dell anno successivo presenta il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell anno precedente (Gestione di altro Soggetto). In caso di gestione esterna, il Soggetto gestore presenterà entro il 30 novembre di ciascun anno il programma preventivo delle attività pianificate per l anno seguente, unitamente al relativo piano economico comprendente le entrate e le uscite previste. In caso di iniziative straordinarie promosse dal Sistema museale, enti privati, ditte, organizzazioni o associazioni che contribuiscono alla loro realizzazione mediante l erogazione di sovvenzioni e prestazione di beni e servizi, potranno godere di benefici pubblicitari autorizzati dall Amministrazione Comunale. Articolo 5 (Responsabile scientifico) Il Responsabile del Servizio cultura, turismo, beni culturali e Parco archeologico dovendo svolgere le funzioni di Responsabile scientifico (Direttore) deve essere in possesso di diploma di laurea e curriculum che comprovi la preparazione tecnica e scientifica nel settore di attività principale del Sistema museale in conformità con quanto previsto dalla Carta Nazionale delle professioni museali. Al Responsabile del servizio spetta anche la direzione scientifica della ricerca; coordina la struttura operativa del Sistema museale di concerto con il Responsabile della programmazione e gestione finanziaria. Predispone i programmi generali delle attività finalizzate alla valorizzazione e promozione del Sistema museale e ne cura lo svolgimento; assicura l ordinata conservazione del patrimonio; sovrintende le iniziative scientifiche, culturali e didattiche. Alla fine di ogni anno il Responsabile elabora la relazione annuale sulle attività di propria competenza svolte, e sullo stato di tutto il Patrimonio culturale di cui all art.1, sull affluenza di pubblico e sull attività generale; Il Responsabile del servizio, tenuto conto dell entità dell attività da svolgersi, può valersi di personale tecnico scientifico specializzato (studiosi, esperti del settore, restauratori, architetti, fotografi, grafici ecc.) e di collaboratori generici, di cui sotto, per l espletamento delle funzioni di seguito elencate: - promozione e coordinamento delle manifestazioni culturali inerenti il patrimonio turisticoculturale di Sorano, quali mostre, convegni, pubblicazioni, attività didattiche, eventi. - valutazioni delle eventuali donazioni e acquisizioni di beni al patrimonio del Sistema Museale nonché di eventuali beni in convenzione di deposito o di comodato. - programmazione degli interventi di restauro e/o manutenzione dei beni custoditi nei Musei. Articolo 6 (Collaboratori museali) Al fine di assicurare le attività generali dei Beni Culturali di cui all art.1), il personale addetto ai servizi di biglietteria, apertura e assistenza al pubblico, segreteria, custodia, sorveglianza delle sale espositive e dei percorsi archeologici, manutenzione ordinaria dei beni esposti dovrà coadiuvare l attività del Responsabile scientifico. Per le eventuali attività di visite guidate, attività di laboratorio, allestimento mostre temporanee, il personale viene introdotto ed aggiornato sui temi e contenuti trattati nei Musei e nelle aree archeologiche dal Responsabile, ricevendone da esso gli 3

4 indirizzi e le disposizioni necessarie all espletamento delle funzioni previste e all assistenza sotto il profilo tecnico scientifico e operativo. TITOLO II (Criteri e modalità di gestione e cura del patrimonio museale e/o delle collezioni) Articolo 7 (Inventario) I musei che fanno parte del Sistema museale del Comune di Sorano devono essere dotati di un registro inventariale nel quale devono essere debitamente elencate tutte le opere ed i reperti in dotazione al singolo museo. Ogni opera ed ogni reperto che entra a far parte definitivamente della dotazione museale per acquisto, per donazione, per legato o sotto qualsiasi altra forma, deve essere immediatamente registrato dal Conservatore e segnalato alla competente Soprintendenza. Nell'inventario devono essere indicati: numero progressivo di registro, data di entrata, descrizione sommaria di ogni pezzo, misure, quantità dei pezzi (quando si tratta di più frammenti raggruppabili sotto una unica voce), provenienza (ivi compresa l'indicazione di tutte le notizie conosciute circa la originaria collocazione ed i recenti trasferimenti del bene da inventariare), collocazione, riferimento alle schede di catalogazione (o a foto e disegni), annotazioni (situazione di deposito, eventuale numero di inventario delle collezioni di Stato, ecc.). Devono essere, altresì, annotate tutte le eventuali uscite temporanee o definitive dei beni conservati nel museo. La numerazione progressiva originaria di inventario non può essere mutata. Articolo 8 (Catalogo) Delle opere e dei reperti inventariati viene redatta la scheda di catalogazione, possibilmente informatizzata, secondo i criteri seguiti dall'istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e sulla base delle direttive e dei programmi della Regione Toscana. Le schede, la documentazione fotografica ed i supporti informatici sono conservati presso il museo. La richiesta dei numeri di catalogo viene inoltrata alle Soprintendenza competente. Per quanto attiene alle attività di catalogazione finanziate con risorse di provenienza regionale, in forma diretta o indiretta, i catalogatori vengono individuati esclusivamente nell'ambito delle graduatorie, se esistenti, formate a tale scopo. In assenza di dette graduatorie i catalogatori potranno essere reperiti tra i laureati con tesi sostenuta nella disciplina competente. Articolo 9 (Restauri) Al fine di garantire la buona conservazione, il Responsabile, può affidare i vari lavori di restauro dei materiali delle raccolte, a seconda del settore di intervento, a tecnici qualificati. Il restauro dei materiali può essere realizzato solo previa autorizzazione e con la collaborazione della competente Soprintendenza, che vigila altresì sulla sua realizzazione. Articolo 10 (Prestito) Oltre quanto disposto dalle vigenti leggi sulla tutela dei beni di interesse archeologico e storico artistico, nessuna opera e nessun oggetto può essere trasportato fuori dai musei, per mostre o 4

5 iniziative culturali, senza la preventiva autorizzazione, del Responsabile e della competente Soprintendenza. Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a carico dell Ente richiedente per il valore indicato dal Responsabile, concordato con la Soprintendenza competente, nella formula più ampia da chiodo a chiodo; la spedizione potrà aver luogo solo dopo la consegna al museo della polizza relativa. Per il materiale di proprietà statale la materia è regolata dalla vigente normativa. I criteri per gli spostamenti saranno concordati con il Responsabile: comunque i beni dovranno essere rimossi dal luogo abituale di collocazione sotto il suo controllo. Il prestito, per mostre o per manifestazioni, dei beni di proprietà civica facenti parte delle raccolte del museo, potrà essere concesso limitatamente ai musei e agli enti di riconosciuto nome o per manifestazioni di alto valore scientifico. Il Responsabile istruisce la pratica di richiesta di autorizzazione al prestito da inoltrare alla Soprintendenza ai Beni archeologici della Toscana che provvede a corredarla di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, acquisendo i pareri necessari. Le uscite, per finalità di restauro di oggetti di proprietà statale disposti dalla Soprintendenza competente sono soggette alla disciplina del presente articolo ed alla vigente normativa. Articolo 11 (Autorizzazioni) Il Responsabile può concedere, su istanza scritta, l'autorizzazione ad eseguire ricerche, studi e disegni degli oggetti e dei documenti, in base alla normativa vigente, sentito il parere della competente Soprintendenza. Non sono soggette ad autorizzazione e sono gratuite le riproduzioni con apparecchi portatili senza l utilizzo di ponti, lampadine o altri apparecchi d illuminazione. Le riproduzioni dei beni di proprietà statale sottostanno alla normativa vigente. Le riproduzioni dei beni di proprietà comunale o di quelli in deposito sono autorizzate dal Responsabile del Servizio. Le richieste possono essere respinte senza provvedimento motivato. Per i beni di proprietà comunale e statale, la cui ripresa è soggetta ad autorizzazione, devono essere consegnate riproduzioni positive per ogni ripresa, un duplicato delle diapositive, una copia della cine-teleripresa o di altro supporto, salvo diverso parere del Responsabile. Articolo 12 (Magazzini) È vietato agli estranei l'accesso ai locali di deposito del Museo salvo speciale autorizzazione del Responsabile. TITOLO III Regole di accesso al Parco archeologico e norme di comportamento Articolo 13 (Modalità di accesso alle zone a libera circolazione del Parco Archeologico) 1. L accesso dei visitatori all interno del Parco è ammesso solo nelle ore di apertura fissate annualmente dalla Giunta comunale. L orario al pubblico verrà pubblicizzato sia alle biglietterie che all ingresso di tutti i siti del Parco nonché degli uffici turistici locali. Nelle zone di particolare interesse, storico, artistico ed archeologico, l ingresso è ammesso previa richiesta all Ufficio cultura e turismo del Comune almeno tre giorni prima, con indicazione dell orario e dell area da visitare. Per alcune aree con particolare caratteristiche l accesso dei visitatori è consentito solo con l accompagnatore turistico. 2. L accesso alle aree del Parco di titolari di attività mobili commerciali, artigianali o simili, è 5

6 regolamentato da apposita ordinanza del Sindaco in base alle normative vigenti. 3. La circolazione dei mezzi motorizzati all interno del Parco è regolata da modalità previste dal presente regolamento, da ordinanze specifiche è comunque consentita solo per l accesso alle aree a parcheggio, salvo quanto previsto al punto 5). 4. Gli animali d affezione dovranno essere introdotti al guinzaglio, muniti di apposita paletta per la rimozione delle deiezioni. Il transito a cavallo è consentito qualora vi siano percorsi previsti e appositamente segnalati. 5. Per la gestione del Parco, ed in particolare per gli interventi di manutenzione, pulizia, sorveglianza e sicurezza, il Comune o altro soggetto autorizzato, può accedere all interno dell area con motoveicoli e autoveicoli, esclusivamente per il tempo necessario all espletamento dei compiti affidati. 6. Il Comune deve altresì garantire l accesso alle aree archeologiche ai mezzi per il trasporto dei disabili. Articolo 14 (Regolamentazione delle aree di sosta) 1. La circolazione dei veicoli all interno delle aree del Parco Archeologico è regolata da ordinanza del Sindaco, che stabilirà anche le modalità della sosta. 2. Gli utenti delle aree di sosta a pagamento sono tenuti a corrispondere l importo orario relativo alla durata della sosta effettiva. 3. Le tariffe, il calendario di attività e l orario di apertura e chiusura giornaliero dovranno essere approvati ogni anno dall Amministrazione Comunale. 4. Le tariffe per i veicoli dovranno essere pubblicamente esposte all ingresso dell area attrezzata. Articolo 15 (Norme generali di comportamento) 1. I visitatori devono rispettare i camminamenti predisposti all interno del Parco evitando altresì di danneggiare la vegetazione. 2. All interno del Parco è vietato produrre rumori molesti, urla e schiamazzi od altri suoni che possono arrecare disturbo agli animali ed alla quiete dei luoghi. 3. È vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; la sanzione prevista per tale illecito è quella stabilita dal Regolamento di Polizia Locale. 4. Le strutture del Parco sono ad uso pubblico e devono essere utilizzate nel rispetto della loro integrità ed in condizioni di efficienza e decoro. 5. E pertanto vietata la manomissione, il danneggiamento e l uso improprio delle strutture del Parco (recinzioni, edifici e loro pertinenze, servizi igienici, cartellonistica e segnaletica in genere, ecc.) 6. All interno del Parco è vietato il campeggio libero in ogni sua forma; la sanzione prevista per tale illecito è quella stabilita dal Regolamento di Polizia Locale. 7. E ammessa l installazione temporanea di tende o piccole strutture mobili per attività connesse alla ricerca ed alla didattica curate direttamente dal Comune o dalle Università o Istituzioni scientifiche. Possono essere svolte anche dalla Soprintendenza Archeologica previa intesa con il Comune. 8. All interno del Parco è vietata l accensione di fuochi di ogni tipo, gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché altro comportamento che possa generare rischio di incendio. Sono, pertanto, vietati barbecue, torce, fornelli a gas e ad alcool; la sanzione prevista per tale illecito è quella stabilita dal Regolamento di Polizia Locale. E vietata inoltre l introduzione di metal-detectors. 6

7 9. All interno del Parco è vietato danneggiare ed asportare reperti archeologici anche se sporadici. 10. All interno delle strutture museali i visitatori debbono tenere un contegno conforme alle regole della civile educazione. E rigorosamente vietato al pubblico toccare le cose esposte, fumare, mangiare, bere e compiere qualsiasi atto che possa recare danno o mettere in pericolo le cose esposte o recare disturbo agli altri visitatori. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento vengono rispettate:- le disposizioni di legge dello Stato in materia di servizio museale e dei beni soggetti a tutela; - le leggi regionali sul pubblico servizio dei musei e ogni altra norma che abbia riferimento al funzionamento e all attività del Museo stesso. TITOLO IV Regole di salvaguardia del patrimonio culturale Articolo 16 (Compiti istituzionali e finalità) - Il Comune, anche attraverso l adesione a forme associative del settore (Rete museale della Provincia di Grosseto, ecc.), partecipa a varie iniziative culturali promuovendo il territorio in tutti i suoi aspetti archeologico, storico, artistico, etnoantropologico, paesaggistico nel suo insieme; - Assicura la conservazione, l ordinamento, l esposizione e lo studio del patrimonio posseduto e di quello eventualmente ad esso affidato; - Assicura l inventariazione e la catalogazione dei beni di proprietà comunale e su indicazione dell autorità competente; - Sviluppa anche con scavi da compiersi nel territorio comunale a seguito di regolare concessione e/o autorizzazione da parte degli organi competenti, la conoscenza e lo studio del patrimonio archeologico, storico e culturale ai fini della sua tutela e valorizzazione. - Promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio custodito nelle raccolte proprie e di quelle eventualmente in deposito e delle aree archeologiche del Parco e di tutto il territorio comunale; - Organizza mostre, spettacoli, incontri, seminari, convegni, pubblicazioni anche in collaborazione con altre istituzioni comunali; - Svolge attività educativa e didattica in collaborazione con le scuole; - Offre collaborazione agli enti preposti alla divulgazione del patrimonio culturale e turistico avvalendosi anche delle risorse messe a disposizione da enti pubblici e privati. Articolo 17 (Partecipazione e informazione) Il Comune favorisce incontri a carattere divulgativo e scientifico e quanto altro può contribuire a sottolineare e a far conoscere le caratteristiche del Patrimonio culturale, il suo valore a livello culturale, storico, artistico e naturalistico, il suo stretto collegamento con le attività di studio e di ricerca condotte a livello universitario e non solo. In questo ambito il Comune favorisce la costituzione presso la Biblioteca Comunale di una sezione dedicata ai Beni culturali, promuove in particolare scambi di esperienze con gli altri parchi archeologici italiani e stranieri, favorisce lo sviluppo del volontariato nell ambito culturale. 7

8 L accesso agli atti e ai documenti del Parco Archeologico è disciplinato dal Regolamento Comunale sull accesso ai documenti amministrativi tenuto conto anche della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Articolo 18 (Accoglienza e accessibilità) Il Comune si impegna a garantire l accesso a tutte le categorie di utenti. Articolo 19 (Custodia e sorveglianza) Il Comune attiva i servizi di custodia e sorveglianza attraverso il personale di custodia e/o avvalendosi di apparecchiature tecnologiche di cui viene data comunicazione ai visitatori con apposita indicazione posta all ingresso dei siti del Parco. Per le sole attività di sorveglianza il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato dei beni culturali, opportunamente riconoscibile, e del personale della protezione civile. Articolo 20 (Scoperta fortuita) 1. I beni di interesse storico-archeologico indicati dal presente titolo, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, sono di proprietà dello Stato ed appartengono, a seconda che siano beni immobili o mobili, rispettivamente, al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del Codice Civile. 2. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili di interesse storico-archeologico, deve inoltrare immediata denuncia al gestore, ovvero entro ventiquattro al Sovrintendente, al Sindaco, ovvero all Autorità di Pubblica Sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 3. Qualora si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore può rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 4. Allo scopritore si applicano le disposizioni del D.lgs n 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla custodia dei beni storico-archeologici di cui al presente titolo, nonché alla loro conservazione, rimborso delle spese e premio per il ritrovamento. 5. Sono vietate le operazioni di scavo, se non espressamente autorizzate dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologici per la Toscana. Articolo 21 (Periodi apertura ed orari) I periodi di apertura di tutti i siti del Parco nonché delle strutture della Fortezza Orsini e del Polo museale e gli orari saranno disposti annualmente dalla Giunta Comunale che però dovrà garantire gli standard minimi previsti dal Piano Regionale di settore (L.R.21/2010), dal mese di marzo al 8

9 mese di ottobre compresi. Nel restante periodo dell anno l apertura potrà essere limitata ai giorni festivi e prefestivi. La Giunta può inoltre demandare al Sindaco modifiche di dettaglio agli orari e ai periodi di apertura per esigenze contingenti. I musei e le aree archeologiche espongono al pubblico il proprio orario e forniscono preventiva informazione all'utenza per ogni variazione apportata. L orario di apertura deve consentire la fruizione ad un numero maggiore possibile di categorie di utenti. Articolo 22 (Biglietti) L ingresso alle aree archeologiche e ai musei di cui all art.1) è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. Il costo dei biglietti di ingresso è fissato annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto. L ingresso è gratuito per i cittadini residenti nel Comune di Sorano, per gli accompagnatori di gite turistiche (guide), per i docenti che accompagnano gite scolastiche e per i minori di anni dieci accompagnati dai genitori e per le scolaresche del liceo linguistico e dell istituto comprensivo di Sorano accompagnate dai docenti. E inoltre contemplata l esistenza di un biglietto unico che preveda la fruizione di tutto il Patrimonio culturale di cui all art.1. Articolo 23 (Fruizione dei beni culturali) I musei, le aree archeologiche ed i parchi archeologici sono destinati al godimento pubblico. La Carta individua i servizi che il Sistema museale s impegna a erogare sulla base del proprio Regolamento, delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti, la cui soddisfazione costituisce un obiettivo primario. Articolo 24 (Raccolta dati a fini statistici) Ai fini statistici, per la gestione e per la programmazione delle attività dovranno essere raccolti dati sulle presenze nei musei e nella aree archeologiche di cui all art.1 del presente Regolamento giornalmente e riferiti mensilmente all Ufficio cultura e turismo del Comune. All interno di tutte le strutture dovrà essere presente un registro per la raccolta delle firme e una scheda di soddisfazione che il visitatore verrà invitato a compilare sul modello predisposto dalla Regione. TITOLO V (sanzioni) Articolo 25 (Sanzioni amministrative) 9

10 1. Laddove il fatto non costituisca reato o violazione per cui la legge stabilisce una sanzione amministrativa diversa, per i comportamenti vietati dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 50 a Sono competenti alla contestazione del processo verbale di accertata violazione, oltre agli appartenenti alle Forze dell ordine, la Polizia Municipale, le Guardie ambientali volontarie ed il personale dipendente del soggetto gestore, munito di tessera di riconoscimento ed autorizzato alla contestazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 3. I proventi sanzionatori e la procedura del contenzioso sono gestiti dall Amministrazione comunale, secondo le modalità di legge. TITOLO VI (Disposizioni finali e transitorie) Articolo 26 (Concessioni) 1. Il Comune può affidare a terzi la realizzazione e gestione di opere e servizi di pubblica utilità compatibili con le finalità del Sistema museale e del Parco, secondo le disposizioni in materia di concessione. 2. Alla scadenza della concessione le opere realizzate secondo le modalità di cui al comma precedente, saranno acquisite al patrimonio comunale oppure, su richiesta del Comune, rimosse a carico del concessionario. 3. Il Comune può rilasciare concessioni temporanee a terzi di spazi da utilizzare per attività commerciali o promozionali nel rispetto delle finalità dell area protetta e del presente regolamento, fatta salva la normativa in materia di autorizzazioni specifiche. Articolo 27 (Norma di coordinamento) Per quanto riguarda gli interventi edilizi ammissibili nell area protetta e nelle strutture museali di interesse locale si rinvia alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali (ed ove approvati ai Piani Particolareggiati ed alle Norme Tecniche di Attuazione). Articolo 28 (Disposizioni integrative) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. 10

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