Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
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- Alessia Mattioli
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1 Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE PROPOSTA DI LEGGE PROVVIDENZE A FAVORE DI FAMILIARI O ACCOMPAGNATORI RESIDENTI IN BASILICATA DI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE PARTICOLARMENTE GRAVI E/O INVALIDANTI, TALI DA RICHIEDERE CURE PRESSO STRUTTURE NON REGIONALI Consigliere Regionale Gianni Rosa 1
2 Art. 1 Finalità 1. La Regione Basilicata si fa carico di elargire un rimborso finalizzato ad offrire un aiuto temporaneo e forfettario, onde superare quelle difficoltà economiche conseguenti alla permanenza fuori Regione di un accompagnatore, supporto indispensabile dal punto di vista morale e psicologico per il paziente e per collaborare con il centro sanitario che eroga le cure. 2
3 Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il rimborso di cui all art. 1 tende a favorire i nuclei familiari residenti in Basilicata al cui interno sia presente un componente, affetto da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, come quelle oncologiche e di oncologia pediatrica, tali da richiedere inderogabilmente interventi di tipo diagnostico e/o terapeutico e/o chirurgico, presso centri sanitari altamente specializzati, ubicati fuori del territorio regionale e dei quali la Basilicata sia sprovvista. 3
4 Art. 3 Ammissibilità 1. Al fondo possono accedere un familiare o un accompagnatore autorizzato formalmente dal paziente e, nel caso di minori, uno dei genitori o il tutore giudiziario dei soggetti affetti da patologie acute, croniche, acquisite o congenite, costretti inderogabilmente a recarsi fuori Regione per comprovate necessità connesse con la malattia. 2. Il contributo è concesso per le spese affrontate da un solo accompagnatore per ogni trasferta. La richiesta di contributo, ferma restando la misura massima concedibile di cui al successivo articolo 5, può riferirsi a più trasferte. 4
5 Art. 4 Procedura 1. La Giunta Regionale attraverso gli Uffici del Dipartimento di Sicurezza Sociale sulla base dell apposito stanziamento in Bilancio eroga il contributo alle Aziende Sanitarie Provinciali le quali provvedono al rimborso ai cittadini aventi diritto, con priorità a quei nuclei familiari in cui il componente affetto da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti sia minore, secondo le modalità previste dall apposito Regolamento emanato dalla Giunta in attuazione della presente legge. 2. Il contributo, ad istruttoria espletata, è erogato sulla base di una apposita graduatoria annuale, resa pubblica attraverso il sito istituzionale dell Azienda, nella quale le domande dei richiedenti vengono inserite tenendo conto dell indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto che deve ricorrere alle cure sanitarie 5
6 Art. 5 Ammontare del contributo 1. Il contributo giornaliero per trasferte nell ambito del territorio nazionale, di tipo forfettario, è fissato in.80,00 pro-die ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta dall accompagnatore (trasporto, vitto, alloggio) che sia stata debitamente documentata. 2. L ammontare complessivo del contributo erogato nell anno solare non può comunque superare l importo di.2.000,00. 6
7 Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Per la concessione dei rimborsi di cui alla presente legge è autorizzata per l anno 2014 la spesa di euro ,00; per gli anni successivi l entità dello stanziamento sarà stabilita con la legge di approvazione del relativo Bilancio di previsione. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le risorse stanziate nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione della Regione Basilicata. 7
8 Art. 7 Disposizioni finali 1. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all adozione di apposito regolamento per l attuazione della presente legge. 8
9 Art. 8 Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 9
10 Relazione illustrativa Le problematiche destate da patologie particolarmente gravi ed invalidanti che interessano i cittadini residenti sul territorio regionale sono fortemente sentite, essendo patologie che arrecano disagi sia dal punto di vista fisico, che morale e psicologico. Durante il percorso diagnostico e/o terapico e/o chirurgico si ha la necessità di avere al proprio fianco un accompagnatore che svolga un ruolo di supporto, indispensabile non solo per l assistenza morale al malato ma anche per la collaborazione materiale e le interazioni burocratiche con il centro sanitario che eroga le cure. Le Regione Basilicata promuove e tutela il diritto alla salute di tutti, diritto costituzionalmente garantito, e garantisce ad ogni persona il diritto all assistenza medica e sanitaria. Per adempiere tali compiti e per sopperire alla mancanza di strutture regionali, anche diagnostiche, la Regione si fa carico di sostenere gli accompagnatori dei soggetti che si sottopongono a cure specifiche fuori dal territorio regionale, attraverso un rimborso finalizzato ad offrire un aiuto temporaneo e forfettario. Con la previsione di questo rimborso, si intende aiutare le famiglie residenti in Basilicata, che sono obbligate, per l assenza di strutture nel territorio regionale, a recarsi presso centri specializzati fuori Regione. Una particolare attenzione viene data a quei nuclei familiari che hanno al proprio interno minori affetti da gravi patologie, costretti ad emigrare per ottenere prestazioni che non sono fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale, come ad esempio per le prestazioni inerenti l oncologia pediatrica è superfluo sottolineare che in caso di minori malati la presenza di un accompagnatore è indispensabile. La presente legge si allinea alla normativa già esistente in altre Regioni (tra le altre, L.R. 28 giugno 1993, n. 16 delle Marche; L.R. N. 8/99 della Calabria). Aspetti finanziari Si ritiene di poter attingere le risorse per finanziare la presente legge dalla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione della Regione Basilicata. Potenza, 20 marzo
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