LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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- Violetta Manzi
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1 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento Art. 34 La scuola èaperta a tutti [ ] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2 Il Codice civile L art. 2, 2 comma, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile; Il CCNL 2006/09 Art. 26: La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalitàe degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. La funzione docente si fonda sull autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attivitàindividuali e collegiali e nella partecipazione alle attivitàdi aggiornamento e formazione in servizio. Art. 27: il profilo professionale dei docenti ècostituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologicodidattiche, organizzativo-relazionalie di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica,
3 D.lgs 297/94 art. 395 Funzione docente 1. La funzione docente èintesa come esplicazione essenziale dell'attivitàdi trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivitàconnesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attivitàdidattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi: a) curano il proprio aggiornamentoculturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educativedella scuola, deliberate dai competenti organi; d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; e) partecipano ai lavori delle commissionidi esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
4 DPR 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e disciplinato in base all articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
5 Art. 3 Principi generali (commi 1-2-3) 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e titolare. 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equitàe ragionevolezzae agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possanoostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
6 Art. 3 Principi generali (commi 4-5-6) 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 5. Nei rapporti con i destinatari dell azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, etàe orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
7 Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 1.Il dipendente non chiede, ne sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d uso di modico valore effettuati occasionalmente nell ambito delle normali relazioni di cortesia e nell ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all ufficio, ne da soggetti nei cui confronti e o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valorvalore e si intendono quelle di non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell ente e alla tipologia delle mansioni. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all ufficio di appartenenza. 7. Al fine di preservare il prestigio e l imparzialità dell amministrazione, il responsabile dell ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
8 Art. 11 Comportamento in servizio 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d ufficio.
9 Art. 16 Responsabilitàconseguente alla violazione dei doveri del codice 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d ufficio [ ] essa è fonte di responsabilità disciplinare 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell entitàdella sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravitàdel comportamento e all entitàdel pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità
10 Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare D.lgs 297/94 art. 492 e ss. a) l'avvertimento scritto; b) la censura; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; f) destituzione
11 ART.29 -ATTIVITÀFUNZIONALI ALL INSEGNAMENTO CCNL 2006/09 1. L attivitàfunzionale all insegnamento ècostituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprendetutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
12 ART.29 -ATTIVITÀFUNZIONALI ALL INSEGNAMENTO 2. Tra gli adempimenti individuali dovutirientrano le attivitàrelative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. 3. Le attivitàdi carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attivitàdi programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attivitàeducative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
13 ART.29 -ATTIVITÀFUNZIONALI ALL INSEGNAMENTO b) la partecipazione alle attivitàcollegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attivitàsono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorreràtener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
14 ART.29 -ATTIVITÀFUNZIONALI ALL INSEGNAMENTO 4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalitàorganizzative del servizio, il Consiglio d Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti definisce le modalitàe i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famigliee gli studenti, assicurando la concreta accessibilitàal servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell Istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra Istituto e famiglie. 5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi
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