CONTRATTO-TIPO VENDITE A DOMICILIO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONTRATTO-TIPO VENDITE A DOMICILIO"

Transcript

1 CONTRATTO-TIPO VENDITE A DOMICILIO MARZO 2003

2 PERCHÉ L ACCORDO Abbiamo il piacere di presentare agli Operatori ed ai Consumatori questa nuova iniziativa che prosegue l attività camerale intrapresa a partire dal 1996 allo scopo di apportare trasparenza nei rapporti tra gli imprenditori e gli utilizzatori finali. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, adeguandosi alle indicazioni contenute nella legge di riforma dell Istituto 580/93, rilevata una situazione di sofferenza in un settore particolarmente delicato come quello delle vendite a domicilio, origine spesso di diatribe tra le parti per scarsa chiarezza, vera o presunta, nei testi contrattuali, ha ritenuto di poter dare un concreto contributo riunendo attorno ad un tavolo rappresentanti delle principali Associazioni degli Imprenditori commerciali e dei Consumatori della provincia per stilare un testo contrattuale, ed unitamente ad esso una serie di regole di corretto comportamento che, come fatto negli accordi precedenti, contemperino equamente le esigenze di certezza giuridica per l impresa e rispetto della libera volontà dell acquirente. Da tale franco ed aperto confronto è nato questo prodotto che ci auguriamo sia bene accolto e adottato dalle Imprese che operano nel difficile settore delle vendite fuori dai locali commerciali, in particolare le vendite a domicilio. Il testo é disponibile e scaricabile dal sito INTERNET -della Camera di Commercio, ed è a disposizione di Imprese e Consumatori presso le sedi camerali e quelle delle Associazioni firmatarie dell accordo. Come sempre tuttavia potrà essere adottato, liberamente e gratuitamente, e la Camera di Commercio se lo augura vivamente come forma di apprezzamento particolarmente significativa, da qualunque Impresa, in provincia o fuori provincia, iscritta o meno ad una delle Associazioni firmatarie dell accordo. Attiriamo infine l attenzione di chi deciderà di conformarsi al testo concordato qui presentato sull agevolazione rappresentata dalla possibilità, qualora nonostante tutto una controversia dovesse insorgere, di poter ricorrere per risolverla in breve ed a costi estremamente ridotti al servizio di conciliazione operante presso la Camera di Commercio. Le Associazioni aderenti: dei Consumatori ADICONSUM, via Barbaroux 38, Torino tel FEDERCONSUMATORI, via Pedrotti 25, Torino tel degli Imprenditori API-TORINO, via Pianezza 123, Torino tel ASCOM-TORINO, via Massena 20, Torino tel CONFESERCENTI, corso Principe Eugenio 7/D tel

3 LE BUONE REGOLE DI COMPORTAMENTO REGOLE CUI ISPIRARSI PER UN CORRETTO RAPPORTO FRA IMPRESA MANDANTE, MANDATARI E CONSUMATORI. L Impresa si impegna a svolgere la propria attività commerciale, compresa quella promozionale e di prodotto, secondo criteri di qualità che rispettino le esigenze e le aspettative del Consumatore, attenendosi ai principi di correttezza e trasparenza. 1. CHIAREZZA DELL OFFERTA I termini dell offerta debbono essere chiari, affinché il Consumatore possa capire esattamente la natura di ciò che gli si offre, che cosa compra e per quale importo complessivo. L Impresa e il Mandatario devono assicurarsi che tutti i termini dell offerta siano comunicati al Consumatore per iscritto, in modo chiaro e non ambiguo. Il prezzo e le condizioni di pagamento, la descrizione della merce e la quantità acquistata, debbono essere chiaramente precisati sul modulo numerato d ordine, insieme alla natura di eventuali spese addizionali postali, di consegna, amministrative, fiscali, ecc. e, dove possibile, all ammontare di tali spese. Gli stampati promozionali, gli annunci pubblicitari o il materiale postale e comunque ogni documento o opuscolo rilasciati al Consumatore non devono contenere descrizioni, affermazioni o illustrazioni del prodotto che siano ingannevoli o fuorvianti, e su di essi devono apparire la denominazione e l indicazione della sede dell Impresa cui far capo per ogni comunicazione, il numero di telefono, fax e , il numero REA di iscrizione alla competente Camera di Commercio. NON POSSONO ESSERE INDICATE PIÙ SEDI PERCHÉ IL CONSUMATORE POTREBBE CADERE IN CONFUSIONE. PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO D AFFARI VALE L INDIRIZZO RIPORTATO SULLA COPIA D ORDINE A MANI DEL CONSUMATORE FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO RECESSO. IN SEGUITO OGNI VARIAZIONE DI INDIRIZZO DOVRÀ ESSERE COMUNICATA AL CONSUMATORE CON LETTERA RACCOMANDATA A.R. 2. IL DIRITTO DI RECESSO L Impresa deve assicurarsi che sui documenti contrattuali utilizzati nei rapporti con il Consumatore, le cui copie devono essere lasciate allo stesso, sia indicata la clausola che conferisce al Consumatore il diritto di recedere entro il termine di sette giorni,

4 secondo quanto prescritto dal d.lgs. 50/92, ottenendo il rimborso di ogni acconto corrisposto a qualsiasi titolo. Ad evitare ogni possibilità di errore o confusione, al contratto deve essere allegato un esempio di lettera prestampata contenente le indicazioni necessarie per esercitare il diritto di recesso, ed in ogni caso deve essere consigliato al Consumatore di allegare alla lettera di recesso la fotocopia dell'ordine. 3. L IDENTITA DEL MANDATARIO I mandatari devono specificare la ragione della loro visita ed esibire un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Impresa mandante. Nel tesserino devono essere riportati: il nome del Mandatario, la fotografia, il numero di matricola, la data di rilascio, la scadenza, l Impresa rappresentata ed il suo marchio. 4. L ATTIVITA DEL MANDATARIO Il Mandatario deve operare nel massimo rispetto del Consumatore. Soprattutto nelle vendite a domicilio il Mandatario è chiamato a rispettare l ambiente in cui è accolto, la riservatezza del Consumatore e a porsi in modo discreto e non invadente rispettando il diritto del Consumatore di rifiutare il proseguimento dell incontro. E dovere del Mandatario accertarsi che il Consumatore abbia compreso correttamente le informazioni comunicategli, comprese quelle riguardanti il diritto di recesso, e rendersi totalmente disponibile per chiarimenti, dubbi e perplessità riguardanti i beni e l offerta. Il Mandatario deve concedere al Consumatore il tempo necessario per una lettura tranquilla e attenta dell intero contratto prima della sottoscrizione. 5. RAPPORTI FRA IMPRESA MANDANTE E MANDATARIO L Impresa mandante ha la responsabilità di sensibilizzare il Mandatario affinché operi secondo la presente guida appellandosi sempre ai principi etici sopra riportati. L Impresa deve impegnarsi ad adottare tutte le misure idonee per prevenire, o in caso occorra far cessare, tutti i comportamenti che non rispettino le regole qui enunciate. Tra l Impresa ed il Mandatario deve intercorrere un contratto scritto firmato dalle due parti, l Impresa inoltre deve informare i funzionari di vendita dei loro obblighi legali, ivi comprese pertinenti autorizzazioni, registrazioni e obblighi fiscali. L Impresa deve fornire gli strumenti lavorativi al Mandatario, dandogli tutte le informazioni utili per svolgere al meglio il proprio operato (conoscenza del bene, del mercato di riferimento, delle tecniche lavorative), consentendogli di poter usufruire di una formazione permanente, supportata da testi e riunioni periodiche.

5 IL CONTRATTO Intestazione della Impresa proponente il contratto con indirizzo e almeno indicazione della CCIAA di iscrizione con sigla automobilistica (es. CCIAA/TO) e n. REA Numero ordine : Io sottoscritto titolo cognome e nome data di nascita luogo di nascita professione codice fiscale o partita IVA residenza e/o domicilio: comune, provincia, via e numero civico, telefono luogo di consegna: comune, provincia, via, numero civico, telefono Preferenze per la consegna L M M G V fascia oraria 9/13 14/18 Telefonata per appuntamento Esaminato il prospetto dell offerta commerciale oggetto del presente ordine e il relativo materiale illustrativo sottopostomi in visione dal Vs. locale Mandatario, della cui identità ho preso visione.. Cognome e nome matricola Mi impegno ad acquistare i sottoelencati beni alle condizioni specificate (tutti gli importi sono IVA compresa): 1. Cod/rif. descriz importo Cod/rif. descriz importo Cod/rif. descriz importo Cod/rif. descriz importo Cod/rif. descriz importo Cod/rif. descriz importo Cod/rif. descriz importo TOTALE importo Eventuali note di specificazione Versamento a titolo di acconto, alla firma dell ordine, pari a euro..a mezzo ( ) Contante ( ) Assegno circolare o bancario s.b.f. ( ) Carta di credito n mese scadenza.. anno scadenza La somma rimanente potrà essere versata: a) in unica soluzione a saldo alla consegna ( ) in contanti ( ) con assegno circolare o bancario b) a mezzo di n....rate mensili consecutive di...cadauna da versare a mezzo ( ) rid bancario a favore di... ( ) bollettino postale a favore di... ( )...

6 I suddetti beni saranno consegnati all indirizzo indicato come segue: secondo quanto stabilito all art. 7 delle condizioni contrattuali entro il secondo le seguenti modalità concordate Località e data Firma del cliente Dichiaro di ricevere copia del presente ordine conforme all originale, di aver preso visione della data di sottoscrizione, della scheda tecnica descrittiva del prodotto e di aver letto ed accettato tutte le condizioni di vendita sul retro del presente ordine, nonché, ai sensi e agli effetti degli art C.C., di approvare specificamente le clausole n. 2 (diritto di recesso), n. 3 (modifiche), n. 5 (cessione del credito), n.. 7 (patto di riservato dominio), n. 8 (variazione indirizzo), n. 9 (inadempimento), n. 12 (conciliazione), oltre ad essere stato informato sul diritto di recesso a me spettante e sulle relative modalità di esercizio. Località e data Firma del cliente Informativa ai sensi art. 10 legge 675/96 Spett.le Cliente, La presente per informarla che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto della legge 675/96, i quali saranno inseriti all'interno della banca dati della nostra azienda. In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art.10 la informiamo che i dati sono raccolti al fine della regolare costituzione del contratto ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non potere dare seguito alla regolare costituzione del contratto. I suoi dati sono stati acquisiti (indicare come e da chi) e verranno comunicati a (società finanziarie e banche) e diffusi a nessuno. Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 13 della legge n. 675/96, cioè la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati, l ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Il titolare del trattamento è l'impresa scrivente (inserire denominazione ed indirizzo). Il responsabile del trattamento è (inserire riferimento, ad es. il direttore generale con nome e cognome). L'elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede dell'impresa e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al responsabile sopra indicato. Al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96 potrà rivolgersi a (nome, indirizzo, casella di posta elettronica) Consenso. Il Cliente , acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 675/96, è informato sul trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell'informativa che dichiara di avere ricevuto e letto. Barrando le successive caselle, il Cliente esprime liberamente il Suo consenso per l'utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere i nuovi servizi e beni offerti dal Venditore. In particolare acconsente che i Suoi dati siano utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte: (segnare con una crocetta): SI ( ) NO ( ) luogo...data...cognome...nome firma leggibile...

7 CONDIZIONI DI VENDITA 1. ORDINE Il Consumatore, con la firma del presente contratto, di cui detiene copia ed in cui il prodotto è dettagliatamente descritto, dichiara di aver preso adeguata conoscenza delle caratteristiche dei beni richiesti e delle relative condizioni di garanzia, del prezzo e delle condizioni di vendita, nonché dei tempi di produzione e di consegna dei beni. 2. DIRITTO DI RECESSO ( decreto legislativo n. 50/1992 ) Il Consumatore ha facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o telegramma confermati da raccomandata con avviso di ricevimento entro le successive 48 ore, atti a consentire l identificazione del Consumatore e del contratto, da inviare alla sede dell impresa venditrice quale risultante nell intestazione del modulo d ordine. Il recesso è efficace solo se esercitato entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell ordine. L impresa, a tutela della propria immagine di assoluto rispetto della libertà di scelta del Consumatore e conscia della validità dei beni offerti, allegato all ordine fornisce un esempio di lettera di recesso che può servire da guida per esercitare tale diritto. In ogni caso si consiglia di allegare alla lettera di recesso fotocopia della lettera d ordine. In caso di recesso l impresa è tenuta a restituire integralmente l eventuale acconto entro i termini di legge (30 giorni). Decorso il termine di sette giorni entro cui può essere esercitato il diritto di recesso, l ordine diviene vincolante per il Consumatore. 3. MODIFICHE Le Parti convengono l obbligatorietà della forma scritta per la stipulazione di qualsiasi patto diverso da quelli contenuti nel presente contratto. Eventuali patti aggiuntivi avranno valore solo se scritti sull originale e sulle copie del contratto e sottoscritte a margine da entrambe le Parti. 4. PREZZO I prezzi di vendita sono soltanto quelli risultanti dal listino della Impresa. I prezzi sono comprensivi di IVA, di spese d imballaggio e di spedizione in Italia. Il sottoscrittore è tenuto a versare l eventuale acconto. Il pagamento può essere effettuato tramite: Assegno non trasferibile all ordine dell impresa (gli assegni bancari e postali saranno accettati salvo buon fine); Richiesta di addebito del dovuto sul proprio conto corrente bancario, ove titolare di carta di credito. In contanti direttamente al nostro Mandatario. 5. MODALITA DI PAGAMENTO RATE CESSIONE DI CREDITO Il Consumatore, qualora scelga l opzione del pagamento rateale, prende atto della facoltà dell Impresa di cedere il credito a società finanziarie, a sensi art C.C. 6. CONSEGNA MERCE La consegna dei singoli beni all acquirente, salva l ipotesi di immediata loro disponibilità su piazza, verrà effettuata man mano che si renderanno disponibili. Nel caso di consegne parziali dei beni ordinati, la Impresa si riserva la facoltà di completare la fornitura entro ulteriori... giorni, a decorrere dall ultima consegna effettuata. La/e consegna/e avverrà/anno mediante affidamento al vettore postale, ovvero a primario spedizioniere per il recapito della merce al consumatore, quest ultimo si accerterà dell integrità della stessa. Le spese di trasporto e assicurazione sono a carico della Impresa, comprese quelle per la restituzione del

8 bene danneggiato o non conforme all ordinazione. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, l'impresa sarà responsabile a' sensi art C.C. 7. PATTO DI RISERVATO DOMINIO In caso di vendita rateale il Consumatore acquisterà la proprietà del bene col pagamento dell ultima rata, e se ne assume i rischi a sensi art C.C. 8. VARIAZIONE DI INDIRIZZO Le Parti si impegnano a comunicare, a mezzo di raccomandata A.R., qualsiasi variazione di indirizzo. In mancanza, ogni comunicazione o notificazione di atti, anche giudiziari, si intenderanno validamente effettuati presso l indirizzo indicato nel modulo d ordine. 9. INADEMPIMENTO La morosità nel pagamento di almeno due rate, darà alla Impresa il diritto di chiedere l immediato versamento dell intero residuo prezzo della merce in un unica soluzione in applicazione dell art C.C. 10. GARANZIA Nel caso di difetti di produzione e/o lavorazione si applicano le norme di cui all art bis e segg. C.C. 11. FORO Per eventuali controversie originate dal presente contratto è foro competente quello di domicilio o residenza del Consumatore. 12. CONCILIAZIONE Le parti tuttavia, in caso di disaccordi, per addivenire ad un componimento amichevole, privilegeranno la via della Conciliazione presso le C.C.I.A.A., con l eventuale assistenza delle associazioni dei consumatori e degli imprenditori promotrici del presente contratto-tipo. Esempio di lettera di recesso Esempio di una lettera di recesso contenente gli elementi che permettono alla Impresa di procedere ad una sollecita individuazione dell ordine ed alla conseguente risoluzione del contratto (allegare ad ogni buon conto anche fotocopia dell ordine). Spettabile...(intestazione Impresa) (copiare esattamente nome e indirizzo della Impresa venditrice quale risulta nell intestazione della copia d ordine) allegati: (si consiglia vivamente di allegare fotocopia contratto) ogg.: esercizio diritto di recesso a sensi d.lgs 50/92 In data odierna il sottoscritto...comunica che, avvalendosi della clausola di ripensamento prevista dal d.lgs. 50/92, recede dall ordine di acquisto n.... sottoscritto in data... Chiede inoltre la restituzione delle somme già versate. Firma (spedire come raccomandata con avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di acquisto)

9 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE O DI LEGGE CITATI Art C.C.) DECADENZA DEL TERMINE. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse. Art C.C.) DELLA CESSIONE DEI CREDITI. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato espressamente dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. Art C.C.) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente provate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria. Art C.C.) CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI. Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell articolo precedente. Art C.C.) RISOLUBILITA PER INADEMPIMENTO. Nei contratti con prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l altro può a sua volta chiedere l adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l adempimento; ma non può più chiedersi l adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Art bis C.C.) (DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO) - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul

10 bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. Art ter) CONFORMITÀ AL CONTRATTO Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Art quater) DIRITTI DEL CONSUMATORE Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

11 a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Art quinquies) DIRITTO DI REGRESSO Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Art sexies) TERMINI Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Art septies) GARANZIA CONVENZIONALE La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. Art octies) CARATTERE IMPERATIVO DELLE DISPOSIZIONI È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'unione europea.

12 Art nonies) TUTELA IN BASE AD ALTRE DISPOSIZIONI Le disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. Art C.C.) (DELLA VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETA ) PASSAGGIO DELLA PROPRIETA E DEI RISCHI Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. D.Lgs n. 50) COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. G. U , n. 27 s. o. Art. 1) Campo di applicazione. 1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale. 2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale. Art. 2) Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale; b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale. Art. 3) Esclusioni. 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili; b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari; c) i contratti di assicurazione; d) i contratti relativi ai valori mobiliari. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.

13 Art. 4) Diritto di recesso. 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti. Art. 5) Informazione sul diritto di recesso. 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b). 2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore. 3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore. 4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione. 5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine. Art. 6) Esercizio del diritto di recesso. 1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono: a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto; b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto. 2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma 1 è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni. 3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex e fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

14 4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta. Art. 7) Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso. 1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza. 2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite. Art. 8) Effetti dell'esercizio del diritto di recesso. 1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico del consumatore. 3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. Art. 9) Altre forme speciali di vendita. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici. 2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce. Art. 10) Irrinunciabilità del diritto di recesso. 1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile. 2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto. Art. 11) Sanzioni. 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

15 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale. Art. 12 Foro competente. 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Art. 13 Disposizioni transitorie e finali. 1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o in altro documento consegnato al consumatore. 3. È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso, purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima. LEGGE 675/96 SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI (COSIDDETTA PRIVACY) Art. 10 Informazioni rese al momento della raccolta. 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. 2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Art. 13. Diritti dell'interessato.

a. beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

a. beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: Le normative della garanzia Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali

Dettagli

Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24: Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 57 del 8 marzo 2002) IL PRESIDENTE

Dettagli

Estratto degli articoli del codice civile disciplinanti gli aspetti relativi alla garanzia

Estratto degli articoli del codice civile disciplinanti gli aspetti relativi alla garanzia Estratto degli articoli del codice civile disciplinanti gli aspetti relativi alla garanzia Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune

Dettagli

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ DIRITTI DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ (D.LGS. 206/2005 C ODICE DEL CONSUMO) Gentile Cliente, vogliamo informarti dei tuoi diritti nel caso in

Dettagli

Diritto Privato Europeo

Diritto Privato Europeo Garanzia dei beni di consumo (Traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti Garanzia beni di consumo Direttiva 1994/44/CE, 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di

Dettagli

DIRITTI DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ (D.lgs. 206/2005 Codice del Consumo)

DIRITTI DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ (D.lgs. 206/2005 Codice del Consumo) DIRITTI DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ (D.lgs. 206/2005 Codice del Consumo) Gentile Cliente, vogliamo informarti dei tuoi diritti nel caso in cui i prodotti acquistati presso

Dettagli

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO. I.- La garanzia di conformità

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO. I.- La garanzia di conformità 1 DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico 2012-2013 LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO * * * * * LA TUTELA DEL CONSUMATORE Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "CODICE DEL CONSUMO" I.- La garanzia

Dettagli

Testo integrale della legge. LEGGE 1999/44 CE SENATO DELLA REPUBBLICA XIV Legislatura

Testo integrale della legge. LEGGE 1999/44 CE SENATO DELLA REPUBBLICA XIV Legislatura Testo integrale della legge LEGGE 1999/44 CE SENATO DELLA REPUBBLICA ------- XIV Legislatura ------- N.59 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante attuazione

Dettagli

DIRITTO DI RECESSO erboristeriaweb

DIRITTO DI RECESSO erboristeriaweb DIRITTO DI RECESSO erboristeriaweb CHE COSA E IL DIRITTO DI RECESSO Il Codice del Consumo ha riconosciuto al consumatore, per i contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, il diritto

Dettagli

FAC SIMILE OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI A CONVERSIONE OBBLIGATORIA IN AZIONI ORDINARIE RISANAMENTO S.P.A.

FAC SIMILE OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI A CONVERSIONE OBBLIGATORIA IN AZIONI ORDINARIE RISANAMENTO S.P.A. OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI A CONVERSIONE OBBLIGATORIA IN AZIONI ORDINARIE RISANAMENTO S.P.A. Il/La sottoscritto/a (cognome, nome o denominazione sociale) codice fiscale/p.iva nato/a il cittadinanza

Dettagli

Mod. 195 TI. (Banca) SOTTOSCRIVE N. (C) = ((A+B)/1x7) Azioni Carige, prive dell indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 1,17 cadauna

Mod. 195 TI. (Banca) SOTTOSCRIVE N. (C) = ((A+B)/1x7) Azioni Carige, prive dell indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 1,17 cadauna Mod. 195 TI Mittente Spett.le (Banca) OFFERTA in OPZIONE agli AZIONISTI ORDINARI e DI RISPARMIO BANCA CARIGE S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA ( CARIGE ) di Azioni ordinarie Banca Carige S.p.A.

Dettagli

OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE GreenergyCapital S.p.A. EX ART. 2441 C.C.

OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE GreenergyCapital S.p.A. EX ART. 2441 C.C. OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE GreenergyCapital S.p.A. EX ART. 2441 C.C. Il/La sottoscritto/a cognome, nome o denominazione sociale codice fiscale/p. IVA nato/a il cittadinanza / nazionalità residente

Dettagli

Cosa ti assicura la garanzia legale

Cosa ti assicura la garanzia legale I maggiori e i più diffusi marchi offrono un assistenza clienti completa e costante: 24 mesi di garanzia sull elettrodomestico acquistato per tutti i difetti di conformità. Per usufruire della garanzia

Dettagli

Fonte:

Fonte: Fonte: http://www.normattiva.it/atto/caricadettaglioatto?atto.datapubblicazionegazzetta=2003-07- 29&atto.codiceRedazionale=003G0218&currentPage=1 DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia

Dettagli

Legge 31 dicembre 1996 n Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Legge 31 dicembre 1996 n Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Legge 31 dicembre 1996 n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Art. 1 - Finalità e definizioni CAPO I PRINCIPI GENERALI 1. La presente legge garantisce

Dettagli

LA GARANZIA LEGALE E LE GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

LA GARANZIA LEGALE E LE GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO Libretto Garanzie-Consumo 19-03-2007 15:47 Pagina 1 1955 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE LOMBARDO E PROVINCIALE DI MILANO LA GARANZIA LEGALE E LE GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

Dettagli

Libertà e diritti dei cittadini

Libertà e diritti dei cittadini Libertà e diritti dei cittadini Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, 14 Febbraio 2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi 1

Dettagli

LOCALITA CAP PROVINCIA TELEFONO FAX. Modello Codice Quantità

LOCALITA CAP PROVINCIA  TELEFONO FAX. Modello Codice Quantità MODULO RICHIESTA D ORDINE CON IVA AGEVOLATA 4% 1. DATI DI FATTURAZIONE NOME CODICE FISCALE COGNOME INDIRIZZO LOCALITA CAP PROVINCIA EMAIL TELEFONO FAX 2. INDIRIZZO DI CONSEGNA (solo se diverso) NOME INDIRIZZO

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO , n.24 Attuazione della Direttiva 1999/44/CE su Taluni Aspetti della Vendita e delle Garanzie di Consumo.

DECRETO LEGISLATIVO , n.24 Attuazione della Direttiva 1999/44/CE su Taluni Aspetti della Vendita e delle Garanzie di Consumo. DLGS 24_02 Pag: 1 DECRETO LEGISLATIVO 2 2 2002, n.24 Attuazione della Direttiva 1999/44/CE su Taluni Aspetti della Vendita e delle Garanzie di Consumo. in G.U. n. 57 del 8-3-2.002 sommario Art. 1. Disciplina

Dettagli

IL DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI E A DISTANZA

IL DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI E A DISTANZA Libretto Recesso OK 19-03-2007 15:46 Pagina 1 1955 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE LOMBARDO E PROVINCIALE DI MILANO IL DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

Dettagli

Il rapporto tra ITALPROTEZIONE S.r.l. e l'acquirente è regolamentato dalla seguente norma.

Il rapporto tra ITALPROTEZIONE S.r.l. e l'acquirente è regolamentato dalla seguente norma. DIRITTO DI RECESSO Il rapporto tra ITALPROTEZIONE S.r.l. e l'acquirente è regolamentato dalla seguente norma. D.Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 (in G.U. del 3-2-1992, n. 27) Attuazione della direttiva CEE n.

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Dettagli

(indicare il numero della parte inserito nel modulo della domanda di mediazione)

(indicare il numero della parte inserito nel modulo della domanda di mediazione) ALL ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di ORISTANO ISCRITTO AL N. 760 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE LA MEDIAZIONE TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA VIA CARDUCCI

Dettagli

ISCRIZIONE CORSI A MERCATO A DISTANZA - CORSI A MERCATO

ISCRIZIONE CORSI A MERCATO A DISTANZA - CORSI A MERCATO Pagina 1 Spett.le Officine Formazione di Fabbri Luca con sede in Imola (Bo), Viale Marconi 131, P.IVA 01050140399 Reg. Imprese BO C.F. FBBLCU64B09D458W, il sottoscritto Cognome (*): Nome(*): Quadro 1 Dati

Dettagli

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. Pubblicato su: S.O. n. 40/L alla G.U. n. 57, 08/03/2002 Riguardante:

Dettagli

DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE in materia civile e commerciale su diritti disponibili

DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE in materia civile e commerciale su diritti disponibili DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE in materia civile e commerciale su diritti disponibili Persona fisica (in caso di più parti compilare l intercalare A1) Prima parte richiedente Via/piazza civico altro P.

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA 1. VALIDITA Salvo diversa pattuizione espressa, per tutti i negozi giuridici tra Pierre Lang Europe Società commerciale a responsabilità limitata (di seguito abbreviato

Dettagli

Chiede di essere iscritto al. Corso di. Livello. Ore. Costo. Costo promozione Welcome day. Data inizio Corso

Chiede di essere iscritto al. Corso di. Livello. Ore. Costo. Costo promozione Welcome day. Data inizio Corso Il sottoscritto (nome e cognome) Ragione sociale Luogo di nascita Data di nascita Indirizzo di residenza (via, n. civico, c.a.p., comune) Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza) Codice fiscale

Dettagli

Depositata in data DOMANDA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Depositata in data DOMANDA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Domanda N. A cura di Depositata in data ALLA SEGRETERIA DELLA DE JURE CONCILIANDO DOMANDA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE I sottoscritto: Cognome Nome nato a il residente in via Telefono

Dettagli

Modulo da compilare per la richiesta di utilizzo delle sale della Provincia di Udine

Modulo da compilare per la richiesta di utilizzo delle sale della Provincia di Udine Modulo da compilare per la richiesta di utilizzo delle sale della Provincia di Udine Al Presidente della Provincia di Udine Piazza Patriarcato, 3 33100 UDINE Il/La sottoscritt nat a il residente in via

Dettagli

Organismo di Mediazione Forense di Pordenone P.le Giustiniano Pordenone N. 395 del Registro degli Organismi di Mediazione

Organismo di Mediazione Forense di Pordenone P.le Giustiniano Pordenone N. 395 del Registro degli Organismi di Mediazione ADESIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 1 SEZIONE 1 PARTI (se le parti sono più di una compilare anche l allegato C) Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel.

Dettagli

ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE

ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE Non è obbligatorio recarsi presso la sede dell Ordine per la presentazione dei documenti. Gli stessi possono essere spediti tramite raccomandata o trasmessi per consegna

Dettagli

MASTER IN EUROPROGETTAZIONE

MASTER IN EUROPROGETTAZIONE AICCRE Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d Europa MASTER IN EUROPROGETTAZIONE Centro di Formazione in Europrogettazione Iscrizioni I campi obbligatori sono segnati con un asterisco

Dettagli

Organismo di Mediazione iscritto presso il Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n. 788

Organismo di Mediazione iscritto presso il Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n. 788 Organismo di Mediazione iscritto presso il Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n. 788 DOMANDA DI MEDIAZIONE SEZIONE 1 PARTI DELLA CONTROVERSIA PARTE ISTANTE Il sottoscritto/a

Dettagli

Informativa privacy concorso a premi Ti aspettiamo in Sardegna 2017

Informativa privacy concorso a premi Ti aspettiamo in Sardegna 2017 Informativa privacy concorso a premi Ti aspettiamo in Sardegna 2017 Informativa ai sensi dell art 13 del D.Lgs. 196/03 La informiamo che i dati necessari per partecipare al concorso potranno essere trattati

Dettagli

DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Mod 2014 AI SENSI DEL D. LGS N. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE

DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Mod 2014 AI SENSI DEL D. LGS N. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Mod 2014 AI SENSI DEL D. LGS N. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE All del Consiglio dell Ordine di TREVISO (OMF) Il sottoscritto PERSONA FISICA COG Nato

Dettagli

I contratti on line con i consumatori

I contratti on line con i consumatori I contratti on line con i consumatori Lezione n. 4 Claudio Di Cocco 1 La tutela del consumatore Trattato istitutivo Comunità europea TITOLO XIV (ex titolo XI) PROTEZIONE DEI CONSUMATORI Articolo 153 1.

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 Come e' noto a molti, esiste una certa confusione in relazione alla durata della garanzia, a seguito dell'entrata in vigore del DLgs n. 24 del 2-2-2002, che prevede una durata minima di DUE anni per la

Dettagli

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE tra Nuova C.S. Srl, (di seguito Nuova C.S. o Fornitore ) con sede legale in Segrate via degli Alpini n. 34, iscritta presso il Registro Imprese

Dettagli

Spett.le Organismo di mediazione SVS GESTIONE SERVIZI SRL Sede legale: Via San Giovanni, Livorno

Spett.le Organismo di mediazione SVS GESTIONE SERVIZI SRL Sede legale: Via San Giovanni, Livorno Spett.le Organismo di mediazione SVS GESTIONE SERVIZI SRL Sede legale: Via San Giovanni, 30-57123 Livorno ISTANZA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE (in caso di più parti istanti, ciascuna di

Dettagli

PER LE VENDITE AI CONSUMATORI

PER LE VENDITE AI CONSUMATORI PER LE VENDITE AI CONSUMATORI PREMESSE...1 LE CONDIZIONI DI GARANZIA (B2C)...4 CONSEGUENZE DELLA GARANZIA LEGALE DEL CO NSUMATORE NEL RAPPORTO PRODUTTORE/ VENDITORE...10 ALLEGATI...11 ALLEGATO 1 D.LGS.

Dettagli

REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE

REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE Il presente documento si costituisce di n.4 pagine compresa la presente e dovrà essere compilato e trasmesso all amministratore del Condominio. COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.

Dettagli

INFORMATIVA BENEFICIARI

INFORMATIVA BENEFICIARI INFORMATIVA BENEFICIARI Gentile signore/a, relativamente ai dati che la riguardano, di cui la FONDAZIONE GELD ONLUS entrerà in possesso, La informiamo, ai sensi dell articolo 13 del Codice in materia di

Dettagli

DA COMPILARE SE LA PARTE RICHIEDENTE INTENDE FARSI ASSISTERE NELLA PROCEDURA Cognome e nome dell assistente di parte

DA COMPILARE SE LA PARTE RICHIEDENTE INTENDE FARSI ASSISTERE NELLA PROCEDURA Cognome e nome dell assistente di parte Spett.le Organismo di mediazione SVS GESTIONE SERVIZI SRL Sede legale: Via San Giovanni, 30-57123 Livorno ISTANZA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE (in caso di più parti istanti, ciascuna di

Dettagli

Allegato 9) Modello informativa clienti e fornitori

Allegato 9) Modello informativa clienti e fornitori Allegato 9) Modello informativa clienti e fornitori Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 sulla Privacy. Val d Orcia s.r.l.- PRIVACY POLICY / REV. Del 07/08/2008 La Val d Orcia s.r.l. ha come obiettivo

Dettagli

Nato a Prov il. Via/Piazza n. cap. Tel/cell . Ente presso il quale svolge l attività come operatore di Cure Palliative CHIEDE DICHIARA

Nato a Prov il. Via/Piazza n. cap. Tel/cell  . Ente presso il quale svolge l attività come operatore di Cure Palliative CHIEDE DICHIARA MODULO D ISCRIZIONE I CONCORSO FOTOGRAFICO SCATTI EMOTIVI S.I.C.P. - PUGLIA (da inviare unitamente alla stampa e alla copia del documento d identità) Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO) Cognome

Dettagli

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO ALL ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO DA ALTRO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO ALL ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO DA ALTRO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DOCUMENTI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO ALL ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO DA ALTRO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC (da presentare in Segreteria oppure da anticipare con PEC all indirizzo oappc.como@archiworldpec.it

Dettagli

Centro Cinofilo Dog Paradise A.S.D

Centro Cinofilo Dog Paradise A.S.D Centro Cinofilo Dog Paradise A.S.D CONTRATTO D ISCRIZIONE PER CORSO ADDESTRATORI ENCI SEZ. 1 RAVENNA (23/24 SETTEMBRE 2017 ESAME 23/24 GIUGNO 2018) TRA CENTRO CINOFILO DOG PARADISE A.S.D. (P.IVA: 02419580390),

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Igea Banca S.p.A. Indirizzo Sede legale e Direzione Generale: Via Paisiello, 38-00198 Roma Codice

Dettagli

O.T.I. srl Officine Terapie Innovative S.S. Tiburtina Valeria km CARSOLI (L Aquila) ACCORDO DI ADESIONE AL SERVIZIO GENOTYPE

O.T.I. srl Officine Terapie Innovative S.S. Tiburtina Valeria km CARSOLI (L Aquila) ACCORDO DI ADESIONE AL SERVIZIO GENOTYPE ACCORDO DI ADESIONE AL SERVIZIO GENOTYPE TEST GENETICI E BIOCHIMICI PRELIEVO CAMPIONI BIOLOGICI REDAZIONE REFERTO CONSIGLI TERAPEUTICI Tra : O.T.I. Officine Terapie Innovative s.r.l. in persona del legale

Dettagli

OGGETTO: Ente - Istanza di rateizzazione di sanzione amministrativa pecuniaria e contestuale dichiarazione sostitutiva unica

OGGETTO: Ente - Istanza di rateizzazione di sanzione amministrativa pecuniaria e contestuale dichiarazione sostitutiva unica All ATS della Città Metropolitana di Milano (inserire l indirizzo indicato nell Ordinanza Ingiunzione) OGGETTO: Ente - Istanza di rateizzazione di sanzione amministrativa pecuniaria e contestuale dichiarazione

Dettagli

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA Allegato 2 SEZIONE 1 PARTI A) Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel. cellulare mail fax (barrare una delle seguenti opzioni) in proprio quale

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI (Allegato A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE Al Direttore del Dipartimento delle scienze giuridiche nazionali e internazionali dell'università degli Studi di Milano Bicocca Il/la sottoscritto/a

Dettagli

MODULO ISCRIZIONE VI CORSO PER MEDIATORI / CONCILIATORI PROFESSIONISTI ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO ISCRIZIONE VI CORSO PER MEDIATORI / CONCILIATORI PROFESSIONISTI ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI MODULO ISCRIZIONE VI CORSO PER MEDIATORI / CONCILIATORI PROFESSIONISTI ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI Al Magnifico Rettore Università LUM Jean Monnet Casamassima Il Signor/La Signora Cognome............................

Dettagli

Il credito al consumo

Il credito al consumo Il credito al consumo A cura di Silvia Volpicelli Docente: Silvia Mignani Aprile 2013 Un prodotto multimediale ideato da IFOAP Edizione 2009. Tutti i diritti riservati 1 1 di 33 Introduzione In questa

Dettagli

Mediazione ADR Pescara

Mediazione ADR Pescara Mediazione ADR Pescara Organismo di mediazione iscritto con P.D.G. del 17 giugno 2011 al n. 392 del Registro degli Organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia. DOMANDA DI MEDIAZIONE

Dettagli

RICHIESTA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

RICHIESTA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE 1 RICHIESTA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Il sottoscritto nato il a C.F. residente a prov. e residente in Via/Piazza n. in qualità di persona fisica rappresentante legale dell impresa/società/ente

Dettagli

Comune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA

Comune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA Comune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA Piazza Vittorio Veneto, 16 CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 Fax 0984.442185 www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it

Dettagli

DIPENDENTI Sussidi & Contributi anno in corso FONDO DI RICONVERSIONE O RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

DIPENDENTI Sussidi & Contributi anno in corso FONDO DI RICONVERSIONE O RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DIPENDENTI Sussidi & Contributi anno in corso FONDO DI RICONVERSIONE O RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE Destinatari: Dipendenti di aziende iscritte all Ente in caso di sospensione del rapporto di lavoro dovuto

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto di revoca) Progetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio

Dettagli

I TIPI DI GARANZIE. Monografia Legale Asso Service PREMESSA.

I TIPI DI GARANZIE. Monografia Legale Asso Service PREMESSA. PREMESSA. I TIPI DI GARANZIE Troppo spesso si parla di garanzia senza conoscere a fondo la differenza tra Garanzia Legale e Garanzia Commerciale. Gli stessi venditori non informano adeguatamente l'acquirente

Dettagli

MODULO DI RISPOSTA AD ISTANZA DI MEDIAZIONE

MODULO DI RISPOSTA AD ISTANZA DI MEDIAZIONE ETICAMENTE S.r.l. Via G. Grabinski, 1 40122 Bologna, Italy PI: 03205801206 T: +39 051 9919226 F: +39 051 9919225 info@eticamenteadr.it www.eticamenteadr.it MODULO DI RISPOSTA AD ISTANZA DI MEDIAZIONE ALL

Dettagli

ECOCERVED S.c.a.r.l. MODULO ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

ECOCERVED S.c.a.r.l. MODULO ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ECOCERVED S.c.a.r.l. MODULO ISCRIZIONE ALBO FORNITORI Iscrizione Albo Fornitori Pag 1 Domanda di iscrizione INFORMAZIONI SOCIETARIE Ragione Sociale Natura Giuridica Codice Fiscale Partita IVA SEDE LEGALE

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Privacy INFORMATIVA SULLA PRIVACY Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge suddetto, INFORMIAMO che

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015

Dettagli

DOMANDA DI CONCILIAZIONE

DOMANDA DI CONCILIAZIONE Alla CAMERA DI MEDIAZIONE DI PADOVA (già Camera di mediazione di Padova e Rovigo) Organismo iscritto al n. 14 del Registro degli organismi di mediazione Min. Giustizia DOMANDA DI CONCILIAZIONE Sezione

Dettagli

dell affiliazione commerciale"

dell affiliazione commerciale Legge 6 maggio 2004, n. 129 "Norme per la disciplina dell affiliazione commerciale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 Art. 1 (Definizioni) 1. L affiliazione commerciale (franchising)

Dettagli

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA BASIC EASY Posta Easy Basic senza fattura

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA BASIC EASY Posta Easy Basic senza fattura Modulo di adesione Posta Basic Easy Pagina1di5 MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA BASIC EASY Posta Easy Basic senza fattura DATI ANAGRAFICI (A CURA DEL CLIENTE) Rappresentante legale Impresa NOME...

Dettagli

1. Libro soci. A. Modulo o scheda di nuova adesione B. Modulistica Privacy C. Scheda personale nominativa

1. Libro soci. A. Modulo o scheda di nuova adesione B. Modulistica Privacy C. Scheda personale nominativa 1. Libro soci A. Modulo o scheda di nuova adesione B. Modulistica Privacy C. Scheda personale nominativa A Il / la sottoscritto/a... nato a... Provincia (... ) Il... di nazionalità... Domiciliato (Residente)

Dettagli

(Mod. ONERI 05giu2014) Marca da bollo

(Mod. ONERI 05giu2014) Marca da bollo (Mod. ONERI 05giu2014) Marca da bollo CITTÀ DI RONCADE PROVINCIA DI TREVISO 31056 RONCADE - Via Roma n 53 - tel. 0422/8461 : 80009430267 -P.IVA 00487110264 www.comune.roncade.tv.it - : edilizia@comune.roncade.tv.it

Dettagli

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo PROPOSTA New Pramerica Valore Certo Pramerica Life S.p.A. Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico Filiale Intermediario Codice PROPOSTA N. PROPOSTA

Dettagli

Centro Diurno Integrato Il Girasole (Domanda di ammissione)

Centro Diurno Integrato Il Girasole (Domanda di ammissione) Centro Diurno Integrato Il Girasole (Domanda di ammissione) IL/LA SOTTOSCRITTO/A: NATO/A A PROV. IL RESIDENTE A VIA N TELEFONO N DOMICILIO (se diverso dalla residenza) VIA N TELEFONO N RECAPITI TELEFONICI

Dettagli

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI MODULO NUOVA ISCRIZIONE SEZIONE A COD. OIMD.07.02 DATA REV 07 DEL 27.06.13 PAG. 1 DI 2 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Marca da bollo da 16,00 Il sottoscritto...

Dettagli

COLLEGIO SAN PAOLO. DOMANDA DI AMMISSIONE Anno 2006/2007 da compilarsi con grafia leggibile. Io sottoscritto cognome nome.

COLLEGIO SAN PAOLO. DOMANDA DI AMMISSIONE Anno 2006/2007 da compilarsi con grafia leggibile. Io sottoscritto cognome nome. FONDAZIONE LA VINCENZIANA Piazza Fontana, 2-20122 Milano COLLEGIO SAN PAOLO Via Statuto, 4 20121 MILANO tel. 02 632401 fax 02 29005961 e-mail: sanpaolo.direzione@vincenziana.it e sanpaolo.segreteria@vincenziana.it

Dettagli

DICHIARAZIONE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) UTENZE DOMESTICHE

DICHIARAZIONE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) UTENZE DOMESTICHE 51037 DICHIARAZIONE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) UTENZE DOMESTICHE 1. OPERAZIONE RICHIESTA DATA DECORRENZA OPERAZIONE DENUNCIA

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (Legge 8 Agosto 1985, N. 443 e successive modificazioni)

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (Legge 8 Agosto 1985, N. 443 e successive modificazioni) PARTE RISERVATA ALL UFFICIO N. Albo Data Iscrizione BOLLO Data Domanda Data acquisizione requisiti artigiani DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (Legge 8 Agosto 1985, N. 443 e successive

Dettagli

Consumare ad occhi aperti (edizione 2013/2014) L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. La garanzia di conformità Il diritto di recesso Le clausole vessatorie

Consumare ad occhi aperti (edizione 2013/2014) L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. La garanzia di conformità Il diritto di recesso Le clausole vessatorie L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI La garanzia di conformità Il diritto di recesso Le clausole vessatorie L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI La garanzia di conformità Il diritto alla garanzia nell acquisto di beni

Dettagli

PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA. Camera dell Economia

PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA. Camera dell Economia PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA Camera dell Economia PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI 1

Dettagli

Convenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda

Convenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda Convenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda -------------------------------------------- per la concessione d uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran

Dettagli

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ASSOCIARSI

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ASSOCIARSI DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ASSOCIARSI Scheda di adesione La società in franchising interessata a diventare socio franchisor della Federazione Italiana del Franchising Confesercenti deve compilare la

Dettagli

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART 13 DEL D. LGS: 196/03

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART 13 DEL D. LGS: 196/03 INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART 13 DEL D. LGS: 196/03 Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano

Dettagli

BANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO I edizione ( )

BANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO I edizione ( ) BANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO I edizione (2009-2010) 1. Il Premio Un calcio al razzismo. Il Centro UNESCO di Torino bandisce, con il patrocinio di Juventus Football Club S.p.A.,

Dettagli

Diritti dei cittadini e dei consumatori

Diritti dei cittadini e dei consumatori Diritti dei cittadini e dei consumatori Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, Torino, 14.03.2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi

Dettagli

BANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO VI edizione 2015/2016

BANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO VI edizione 2015/2016 BANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO VI edizione 2015/2016 1. Il Premio Un Calcio al Razzismo Il Centro UNESCO di Torino bandisce, con il patrocinio ed il contributo di Juventus Football

Dettagli

VADEMECUM SINISTRI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI TESSERATI

VADEMECUM SINISTRI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI TESSERATI VADEMECUM SINISTRI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI TESSERATI Compilare il modulo di denuncia responsabilità civile contro terzi in ogni sua parte in stampatello ed inviare lo stesso a mezzo raccomandata

Dettagli

Il sottoscritto. nato a Prov. il. in qualità di. del Centro per il recupero degli animali selvatici / Organizzazione di Volontariato

Il sottoscritto. nato a Prov. il. in qualità di. del Centro per il recupero degli animali selvatici / Organizzazione di Volontariato Allegato B Spett.le Regione Emilia-Romagna Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca Viale della Fiera, 8 40127 - Bologna OGGETTO: Manifestazione di

Dettagli

TRASFERIMENTO DELL ISCRIZIONE

TRASFERIMENTO DELL ISCRIZIONE ORDINE DEI FARMACISTI Delle Province Novara e V.C.O. 28100 NOVARA V.le Kennedy 27 Tel. 0321/452738 Fax. 0321/459945 - C.F. 80009750037 TRASFERIMENTO DELL ISCRIZIONE Il farmacista iscritto all Ordine delle

Dettagli

PER LA VENDITA DELLE RETI E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

PER LA VENDITA DELLE RETI E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ALLEGATO D ACCORDO DI RISERVATEZZA PER LA VENDITA DELLE RETI E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) PUBBLICO INCANTO PER IL GIORNO... Con riferimento

Dettagli

DOMANDA DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER NECESSITA A TEMPO DETERMINATO. Documenti necessari da allegare in copia alla domanda:

DOMANDA DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER NECESSITA A TEMPO DETERMINATO. Documenti necessari da allegare in copia alla domanda: Osservatorio Casa DOMANDA DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER NECESSITA A TEMPO DETERMINATO Documenti necessari da allegare in copia alla domanda: - Carta d Identità in corso di validità e Codice Fiscale

Dettagli

Proposta di Cessione del Contratto Mobile

Proposta di Cessione del Contratto Mobile di nascita / / Documento d Identità di rilascio / / Numero Naz. Luogo e del Titolare della carta Il Cedente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente

Dettagli

Sig. Via/Piazza. OGGETTO : Raccolta Dati Registro Anagrafe Condominiale

Sig. Via/Piazza. OGGETTO : Raccolta Dati Registro Anagrafe Condominiale Sig. Via/Piazza Cap Città OGGETTO : Raccolta Dati Registro Anagrafe Condominiale L Amministrazione Condominiale deve istituire il Registro di Anagrafe Condominiale previsto dalla nuova formulazione dell

Dettagli

Novità IVA 2013 e dichiarazione annuale

Novità IVA 2013 e dichiarazione annuale Evento formativo Novità IVA 2013 e dichiarazione annuale Lecco, 5 febbraio 2013 Pordenone, 6 febbraio 2013 Vicenza, 7 febbraio 2013 Lucca, 12 febbraio 2013 ORARIO 14.30 18.30 PROGRAMMA Comunicazione e

Dettagli

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m . SPAGNA TUTELA DEL CONSUMATORE IN SPAGNA di Avv. Francesco Misuraca www.smaf-legal.com Premessa Le garanzie nella vendita al consumatore sono disciplinate dalla legge 23/2003, del 10 luglio 2003 e sono

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Postel DISPOSIZIONI GENERALI 1. Postel S.p.A. (d ora innanzi indicata come POSTEL) definisce la procedura di Conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento in materia

Dettagli

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. All'Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata. Il sottoscritto. Cognome Nome. Residente in Via/piazza

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. All'Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata. Il sottoscritto. Cognome Nome. Residente in Via/piazza ADESIONE ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE All'Organismo di Conciazione del Foro di Macerata Il sottoscritto PERSONA FISICA (da compare con caratteri leggibi) ema) PERSONA GIURIDICA (da compare con caratteri

Dettagli