Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

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1 Testo originale Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Concluso il 21 giugno 1999 Approvato dall Assemblea federale l 8 ottobre Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1 giugno 2002 (Stato 1 febbraio 2013) La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», e la Comunità europea 2, in seguito denominata «Comunità», in seguito denominate «parti contraenti», riconoscendo il carattere integrato dell aviazione civile internazionale e perseguendo l armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo; desiderando stabilire norme applicabili all aviazione civile all interno della zona sotto la potestà della Comunità e della Svizzera, senza pregiudizio delle norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE), e in particolare dei poteri spettanti alla Comunità in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato CE e delle regole di concorrenza da essi derivate; convenendo che è opportuno che tali norme si basino sulla legislazione in vigore nella Comunità all atto della firma del presente Accordo; desiderando, nel pieno rispetto dell indipendenza dell autorità giudiziaria, evitare interpretazioni divergenti e pervenire ad un interpretazione più uniforme possibile delle norme del presente Accordo e delle corrispondenti norme di diritto comunitario, che sono riportate sostanzialmente nel presente Accordo, convengono quanto segue: Capo 1 Obiettivi Art Il presente Accordo stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile. Tali norme lasciano impregiudicate le norme del trattato CE, e in particolare i poteri spettanti alla Comunità in virtù delle regole di concorrenza e dei regolamenti RU ; FF Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF dell 8 ott (RU ). 2 Ora: Unione europea (UE). 1

2 Aviazione di applicazione di tali regole, nonché in forza di tutta la legislazione comunitaria pertinente indicata nell allegato del presente Accordo. 2. A tal fine, le norme stabilite dal presente Accordo, nonché i regolamenti e le direttive specificati nell allegato si applicano alle seguenti condizioni. Nella misura in cui sono sostanzialmente identiche alle corrispondenti norme del trattato CE e agli atti adottati in virtù del medesimo trattato, tali norme devono essere interpretate, ai fini della loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità europee emesse anteriormente alla data della firma del presente Accordo. Le sentenze e le decisioni emesse successivamente alla data della firma del presente Accordo saranno comunicate alla Svizzera. Su richiesta di una delle parti contraenti, le conseguenze di queste ultime sentenze e decisioni saranno determinate dal Comitato misto al fine di assicurare la corretta attuazione del presente Accordo. Art. 2 Le disposizioni del presente Accordo e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall allegato del presente Accordo. Capo 2 Disposizioni generali Art. 3 Nel campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità. Art. 4 Nel campo di applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall allegato del presente regolamento, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della CE o della Svizzera nel territorio di ciascuno di tali Stati. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro della CE o di cittadini svizzeri stabiliti nel territorio di uno di tali Stati. La libertà di stabilimento comporta l accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi dell articolo 5, paragrafo 2 alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. 2

3 Trasporto aereo. Acc. con la CE Art Nel campo di applicazione del presente Accordo, le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della CE o alla legislazione svizzera, e aventi la sede sociale, l amministrazione centrale o il centro d attività principale nella Comunità o in Svizzera, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro della CE. 2. Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. Art. 6 Gli articoli 4 e 5 non si applicano, per quanto concerne ciascuna parte contraente, alle attività che in detta parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l esercizio di pubblici poteri. Art. 7 Gli articoli 4 e 5 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza. Art Sono vietati in quanto incompatibili con il presente Accordo tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all interno del territorio a cui si applica il presente Accordo ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto. 3

4 Aviazione 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d imprese, o a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell utile che ne deriva ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Art. 9 È incompatibile con il presente Accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul territorio a cui si applica il presente Accordo o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell imporre direttamente od indirettamente prezzi d acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l oggetto dei contratti stessi. Art. 10 Tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, che abbiano lo scopo ovvero l effetto di impedire, ridurre o distorcere la concorrenza, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che possono incidere solo sul commercio interno della Svizzera, sono regolati dalla legge svizzera e restano di competenza delle autorità svizzere. 4

5 Trasporto aereo. Acc. con la CE Art Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 e controllano le concentrazioni tra imprese in conformità della legislazione comunitaria indicata nell allegato del presente Accordo, tenendo conto dell esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere. 2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che concernono le rotte tra la Svizzera e paesi terzi. Art Gli Stati membri della CE e la Svizzera non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese a cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Accordo. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l applicazione di tali norme non osti all adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti. Art Salvo diversa disposizione del presente Accordo, sono incompatibili con il presente Accordo nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro della CE, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell economia di una parte contraente; 5

6 Aviazione c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Art. 14 La Commissione e le autorità svizzere procedono all esame permanente delle questioni menzionate all articolo 12 e dei regimi di aiuti esistenti rispettivamente negli Stati membri della CE e in Svizzera. Ciascuna parte contraente provvede ad informare l altra parte contraente di qualsiasi procedura avviata per garantire l osservanza delle disposizioni degli articoli 12 e 13 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di una parte contraente, il Comitato misto esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente Accordo. Capo 3 Diritti di traffico Art Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato nell allegato del presente Accordo: ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nella Comunità; due anni dopo l entrata in vigore del presente Accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE. 2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per: «vettore aereo comunitario», un vettore aereo che abbia il centro d attività principale e, eventualmente, la sede legale nella Comunità, e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell allegato del presente Accordo; «vettore aereo svizzero», un vettore aereo che abbia il centro d attività principale e, eventualmente, la sede legale in Svizzera e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell allegato del presente Accordo. 3. Le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all interno della Svizzera e tra punti situati all interno degli Stati membri della CE cinque anni dopo l entrata in vigore del presente Accordo. 6

7 Trasporto aereo. Acc. con la CE Art. 16 Le norme del presente capitolo prevalgono sulle norme disciplinanti la stessa materia contenute in accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri della CE. Tuttavia, i diritti di traffico in vigore, che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano nel disposto dell articolo 15, possono continuare ad essere esercitati, a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distorsioni della concorrenza. Capo 4 Applicazione del presente Accordo Art. 17 Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. Art Fatto salvo il paragrafo 2 e le norme del capitolo 2, ciascuna parte contraente è responsabile nel proprio territorio dell osservanza del presente Accordo, e in particolare dei regolamenti e delle direttive elencati nell allegato. 2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei che devono essere autorizzati ai sensi del capitolo 3, le istituzioni comunitarie esercitano i poteri loro conferiti dalle norme dei regolamenti e delle direttive la cui applicazione è espressamente confermata dall allegato. Tuttavia, se la Svizzera ha adottato o intende adottare misure di tutela dell ambiente ai sensi dell articolo 8, paragrafo 2 o dell articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il Comitato misto, su richiesta di una delle parti contraenti, stabilisce se tali misure siano o meno conformi al presente Accordo. 3. Qualsiasi intervento volto a garantire l osservanza del presente Accordo, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, deve essere attuato secondo le disposizioni dell articolo 19. Art Ciascuna parte contraente dà all altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni, condotte dall altra parte contraente nell ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dal presente Accordo. 2. Quando le istituzioni comunitarie intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente Accordo in questioni in cui la Svizzera abbia interesse e che concernono le autorità svizzere o imprese svizzere, le autorità svizzere devono essere pienamente informate e poste in condizioni di esprimere i loro commenti prima che sia assunta una decisione definitiva. 7

8 Aviazione Art. 20 Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee. Capo 5 Comitato misto Art È istituito un comitato composto da rappresentanti delle parti contraenti, denominato «Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera» (in seguito denominato Comitato misto), demandato a gestire il presente Accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del Comitato misto sono eseguite dalle parti contraenti in conformità alle rispettive legislazioni. Il Comitato misto opera in base al mutuo consenso. 2. Ai fini di una corretta attuazione del presente Accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, a richiesta, si consultano nell ambito del Comitato misto. 3. Il Comitato misto adotta con decisione il proprio regolamento interno che stabilisce, tra l altro, le modalità per la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato di quest ultimo. 4. Il Comitato misto si riunisce secondo necessità ed almeno una volta all anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 5. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro demandati ad assisterlo nell espletamento dei suoi compiti. Art Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti. 2. Se una parte contraente ritiene che una decisione del Comitato misto non sia stata correttamente attuata dall altra parte contraente, può chiedere che la questione sia discussa dal Comitato misto. Se il Comitato misto non riesce a risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata deferita, la parte richiedente può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ogni decisione deve indicare la data prevista per la sua attuazione nelle parti contraenti ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Se necessario, le decisioni sono sottoposte a ratifica o approvazione da parte delle parti contraenti, in conformità delle rispettive procedure interne. 8

9 Trasporto aereo. Acc. con la CE Le parti contraenti si notificano reciprocamente l avvenuto espletamento delle suddette formalità. Decorsi dodici mesi dalla data di adozione di una decisione da parte del Comitato misto senza che tale notifica sia stata fatta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo Fatto salvo il paragrafo 2, se il Comitato misto non addotta una decisione su una questione sottopostagli entro sei mesi dalla data in cui la questione gli è stata deferita, le parti contraenti possono adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi. 6. Per quanto riguarda la legislazione prevista dall articolo 23, adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente Accordo e la sua entrata in vigore e di cui l altra parte contraente è stata informata, la data di riferimento di cui al paragrafo 5, è quella in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il Comitato misto adotta una decisione non può essere anteriore al decorso di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Capo 6 Nuova legislazione Art Il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte contraente, fermo restando l obbligo di osservare il divieto di discriminazione e le norme del presente Accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione su una materia regolata dal presente Accordo. 2. Non appena avviata l elaborazione di un nuovo testo legislativo, ciascuna parte contraente deve consultare informalmente gli esperti dell altra parte contraente. Prima dell adozione formale di un nuovo testo legislativo, le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente nel modo più esauriente possibile. A richiesta di una parte contraente, può aver luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al Comitato misto. 3. Non appena adottata una modifica della propria legislazione, ciascuna parte contraente ne informa l altra parte contraente al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o sulla Raccolta ufficiale delle leggi federali. A richiesta di una parte contraente, il Comitato misto, al più tardi entro sei settimane dalla data della richiesta, tiene uno scambio di opinioni sulle conseguenze di tale modifica per l attuazione del presente Accordo. 4. Il Comitato misto può alternativamente: proporre una revisione delle norme del presente Accordo o adottare una decisione che modifichi l allegato per recepire, eventualmente in base alla reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione considerata; 9

10 Aviazione adottare una decisione sugli effetti da attribuire alle modifiche della legislazione considerata in modo da salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo; stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo. Capo 7 Paesi terzi ed organizzazioni internazionali Art. 24 Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, in tempo utile ed a richiesta, in conformità delle procedure previste dagli articoli, 25, 26 e 27: a) sulle questioni di trasporto aereo trattate nell ambito di organizzazioni internazionali, e b) sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo, nonché sull applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore. Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti. Art I principali obiettivi delle consultazioni previste dall articolo 24, lettera a) sono i seguenti: a) stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune, e b) a seconda della natura di tali problemi: esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l azione delle parti contraenti nell ambito delle organizzazioni internazionali competenti, oppure esaminare congiuntamente ogni altra linea d azione che appaia opportuna. 2. Le parti contraenti si scambiano non appena possibile tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi indicati nel paragrafo 1. Art Il principale obiettivo delle consultazioni previste dall articolo 24, lettera b) è analizzare le questioni rilevanti ed esaminare le linee d azione più opportune. 10

11 Trasporto aereo. Acc. con la CE Ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente tiene informata l altra parte contraente dei possibili sviluppi nel settore del trasporto aereo e dell operatività di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore. Art Le consultazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 hanno luogo in seno al Comitato misto. 2. Se un Accordo tra una delle parti contraenti ed un paese terzo o un organizzazione internazionale reca pregiudizio agli interessi dell altra parte contraente, quest ultima, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato dall allegato, può adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia in materia di accesso al mercato allo scopo di preservare l equilibrio del presente Accordo. Tuttavia tali misure possono essere adottate solo previe consultazioni sul punto in seno al Comitato misto. Capo 8 Disposizioni finali Art. 28 I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale. Art. 29 Ciascuna parte contraente può sottoporre una controversia relativa all interpretazione o all applicazione del presente Accordo al Comitato misto. Il Comitato misto si adopera per risolvere la controversia. Devono essere fornite al Comitato misto tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. In tale ottica, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere la corretta applicazione del presente Accordo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle questioni che sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell articolo 20. Art Se una parte contraente intende procedere a una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato misto. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l espletamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti. 2. Il Comitato misto può, su proposta di una parte contraente e mediante decisione assunta in conformità dell articolo 23, decidere di modificare l allegato. 11

12 Aviazione Art. 31 Se una parte contraente rifiuta di adempiere un obbligo derivante dal presente Accordo, l altra parte contraente può, fatto salvo l articolo 22 e dopo aver espletato ogni altra procedura applicabile prevista dal presente Accordo, adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia al fine di preservare l equilibrio del presente Accordo. Art. 32 L allegato del presente Accordo forma parte integrante dello stesso. Art. 33 Fatto salvo il disposto dell articolo 16, il presente Accordo prevale sulle pertinenti disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati membri della CE, dall altra, concernenti le materie disciplinate dal presente Accordo e dal relativo allegato. Art. 34 Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato CE alle condizioni da esso previste e, dall altra, al territorio della Svizzera. Art In caso di denuncia del presente Accordo ai sensi dell articolo 36, paragrafo 4, i servizi aerei operati in virtù delle disposizioni dell articolo 15 alla data di cessazione dell Accordo possono continuare ad essere operati fino alla fine della stagione aeronautica in corso alla data di cessazione. 2. La denuncia del presente Accordo ai sensi dell articolo 36, paragrafo 4, lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Accordo e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato dall allegato del presente Accordo. Art Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all ultima notificazione del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: Accordo sul trasporto aereo; Accordo sulla libera circolazione delle persone 3 ; Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia 4 ; 3 RS

13 Trasporto aereo. Acc. con la CE Accordo sul commercio di prodotti agricoli 5 ; Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità 6 ; Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici 7 ; Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e si intende automaticamente rinnovato a tempo indeterminato, a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichi la propria intenzione contraria all altra parte contraente, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo La Comunità europea o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica dell intenzione di non rinnovare l Accordo di cui al paragrafo 2 o della denuncia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutte facenti ugualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Pascal Couchepin Joseph Deiss Per la Comunità europea: Joschka Fischer Hans van den Broek 4 RS RS RS RS [RU ] 13

14 Aviazione Allegato 9 Ai fini dell applicazione del presente accordo: a norma del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, l Unione europea sostituisce la Comunità europea; in tutti i casi in cui gli atti, richiamati nel presente allegato, menzionano gli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese; i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 2407/92 e 2408/92 del Consiglio, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008; fatto salvo l articolo 15 del presente accordo, con il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, si intende un vettore aereo detentore di autorizzazione di esercizio e avente il proprio centro di attività principale e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio deve essere inteso come riferimento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; nei testi che seguono, gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo. 1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile N. 1008/2008 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità N. 2000/79 Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all attuazione dell accordo europeo sull organizzazione dell orario di lavoro del personale di volo nell aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) 9 Nuovo testo giusta la Dec. n. 2/2012 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 feb (RU ). 14

15 Trasporto aereo. Acc. con la CE N. 93/104 Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell organizzazione dell orario di lavoro, modificata da ultimo dalla: direttiva 2000/34/CE N. 437/2003 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta N. 1358/2003 Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso N. 785/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da ultimo dal: regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione N. 95/93 Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (art. 1 12), modificato da: regolamento (CE) n. 793/2004 N. 2009/12 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (che la Svizzera deve applicare dal 1 luglio 2011) N. 96/67 Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (Art. 1 9, e 25) N. 80/2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio 15

16 Aviazione 2. Regole di concorrenza N. 3975/87 Regolamento del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (art. 6, par. 3), modificato da ultimo da: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (art e 15 45). N. 1/2003 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (art e 15 45) (Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l applicazione del presente accordo. L aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo). Il regolamento 17/62 è stato abrogato dal regolamento n. 1/2003 ad esclusione dell articolo 8, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime. N. 773/2004 Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione N. 139/2004 Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»). (Art. 1 18, 19, par. 1 e 2 e art ) Con riferimento all articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue: (1) con riferimento a una concentrazione, quale definita all articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione Svizzera, le persone o imprese di cui all articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione; 16

17 Trasporto aereo. Acc. con la CE (2) la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione Svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo; (3) qualora la Confederazione Svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione Svizzera ai sensi del presente paragrafo. Nel rispetto dei termini di cui all articolo 4, paragrafi 4 e 5, all articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni: (1) la Commissione europea trasmette senza indugio all autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell articolo 22, paragrafo 2; (2) i termini di cui all articolo 4, paragrafi 4 e 5, all articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 hanno inizio, per la Confederazione Svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell autorità svizzera della concorrenza. N. 802/2004 Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (art. 1 24), modificato da ultimo da: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione N. 2006/111 Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all interno di talune imprese N. 487/2009 Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all applicazione dell articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei 3. Sicurezza aerea N. 216/2008 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da: regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione 17

18 Aviazione regolamento (CE) n. 1108/2009 L Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento. La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell articolo 11, paragrafo 2, dell articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell articolo 24, paragrafo 5, dell articolo 25, paragrafo 1, dell articolo 38, paragrafo 3, lettera i, dell articolo 39, paragrafo 1, dell articolo 40, paragrafo 3, dell articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell articolo 42, paragrafo 4, dell articolo 54, paragrafo 1 e dell articolo 61, paragrafo 3. Fermo restando l adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell allegato all accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera. Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di trasferire all AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incombono in conformità di tali accordi. Ai fini dell accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue: (a) L articolo 12 è così modificato: (i) al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»; (ii) al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»; (iii) sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2; (iv) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità». (b) All articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. In deroga all articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell Agenzia.» 18

19 Trasporto aereo. Acc. con la CE (c) All articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente: «La Svizzera applica all Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell Unione europea, riportato nell allegato A del presente allegato, in conformità con l appendice dell allegato A.» (d) All articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente: «La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell Unione europea, eccetto il diritto di voto.» (e) All articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente: «12. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente: S (0.2/100) + S [1 (a+b) 0.2/100] c/c dove S = è la parte del bilancio dell Agenzia non coperta dalle tasse e dai corrispettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) a = il numero di Stati associati b = il numero di Stati membri dell UE c = il contributo della Svizzera al bilancio dell ICAO C = il contributo totale degli Stati membri dell UE e degli Stati associati al bilancio dell ICAO.» (f) All articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente: «Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell Agenzia sono stabilite nell allegato B del presente allegato.» (g) L allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione 10 : A/c [HB IDJ] tipo CL600-2B19 A/c [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] tipo Gulfstream G-IV A/c [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] tipo Gulfstream G-V A/c [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] tipo MD GU L 243 del , pag

20 Aviazione N. 1108/2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE N. 805/2011 Regolamento della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio N. 1178/2011 Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione N. 91/670 Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l accettazione reciproca delle licenze per l esercizio di funzioni nel settore dell aviazione civile (Art. 1 8) N. 3922/91 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell aviazione civile (art. 1 3, art. 4, par. 2, art e 13), modificato da: regolamento (CE) n. 1899/2006 regolamento (CE) n. 1900/2006 regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione N. 996/2010 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE N. 2004/36 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (art. 1 9 e 11 14), modificata da ultimo da: direttiva 2008/49/CE della Commissione 20

21 Trasporto aereo. Acc. con la CE N. 351/2008 Regolamento della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari N. 768/2006 Regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo N. 2003/42 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell aviazione civile (art. 1 12) N. 1321/2007 Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio N. 1330/2007 Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell aviazione civile di cui all articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio N. 736/2006 Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell Agenzia europea per la sicurezza aerea per l esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione N. 1702/2003 Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da: regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione 21

22 Aviazione regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2012 della Commissione Ai fini dell accordo le disposizioni del regolamento si intendono così modificate: L articolo 2 è così modificato: ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data «28 settembre 2003» è sostituita dalla «data di entrata in vigore della decisione del comitato Comunità/Svizzera per il trasporto aereo che integra il regolamento n. 216/2008 nell allegato del regolamento». N. 2042/2003 Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da: regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione N. 104/2004 Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell Agenzia europea per la sicurezza aerea N. 593/2007 Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall Agenzia europea per la sicurezza aerea, modificato da ultimo da: regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione regolamento (UE) n. 494/2012 della Commissione N. 2111/2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull identità del vettore aereo effettivo e che abroga l articolo 9 della direttiva 2004/36/CE 22

23 Trasporto aereo. Acc. con la CE N. 473/2006 Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio N. 474/2006 Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da: regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2012 della Commissione 11 N. 1332/2011 Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo N. 646/2012 Regolamento della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio N. 748/2012 Regolamento della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione 4. Protezione della navigazione aerea (aviation security) N. 300/2008 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 N. 272/2009 Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell aviazione civile stabilite nell allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da: 11 Questo regolamento si applica in Svizzera finché rimane in vigore nell UE. 23

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