Regolamento sul diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica

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1 Regolamento sul diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica dossier n 90 - Schede di lettura 14 gennaio 2014 Premessa Nella riunione del 12 dicembre 2013, l Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Agcom) ha approvato il regolamento in materia di tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazioni elettroniche. L entrata in vigore del regolamento è prevista per il 31 marzo Il regolamento rappresenta l'esito della procedura avviata dall'autorità con la delibera n. 452/13/CONS. Con tale delibera è stato infatti sottoposto a consultazione pubblica uno schema di regolamento. Gli esiti della consultazione pubblica, sono consultabili in apposita pagina del sito Internet dell'agcom. L'Autorità, nella precedente consiliatura (l'agcom è stata rinnovata in tutti i suoi componenti nel giugno 2012) aveva già sottoposto a consultazione pubblica il precedente schema di regolamento di cui alla delibera n. 398/11/CONS. A seguito della consultazione pubblica, come si ricava anche dall'audizione del presidente pro tempore dell'agcom del 21 marzo 2012 di fronte alle Commissioni riunite Istruzione e Lavori pubblici del Senato, l'agcom ha deciso di non procedere all'adozione del regolamento in attesa di una modifica legislativa che definisca meglio "la competenza e i poteri nella materia del diritto d'autore". Contenuto L'articolo 1, nell'ambito dei principi generali del Capo I, contiene le definizioni; tra queste si segnalano le seguenti: il "prestatore di servizi": colui che svolge attività di semplice trasporto (mere conduit) o di memorizzazione di informazioni (hosting), come definite rispettivamente negli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 70 del 2003; il "gestore del sito internet": colui che cura la gestione di uno spazio sulla rete internet su cui sono presenti opere digitali o link alle stesse, anche caricati da terzi; il "gestore della pagina internet": colui che nell'ambito di un sito internet cura la gestione di uno spazio in cui sono presenti opere digitali o link anche caricati da terzi; l'opera digitale: un'opera di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla legge sul diritto d'autore e diffusa su reti di comunicazione elettonica. L'adozione del regolamento Il precedente schema di regolamento Definizioni, finalità, principi generali L'articolo 2 reca le finalità e l'ambito di applicazione del Regolamento. Il Regolamento disciplina le attività dell'agcom in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica prevedendo le procedure per l'accertamento e la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. Si esclude espressamente l'applicazione del Regolamento agli utenti finali che fruiscono di opere in downloading o streaming, nonchè alle applicazioni ed ai programmi attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta di opere digitali tra utenti finali. L'articolo 3 reca i principi generali a cui si ispira l'autorità nel Regolamento: l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere, con particolare riferimento ai giovani, la promozione della diffusione legale delle opere digitali, la promozione dell'elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi. L'articolo 4 istituisce il Comitato per lo sviluppo e l'offerta legale di opere digitali, composto da rappresentanti dell'agcom, da un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore interessate (consumatori, autori, artisti, interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi etc.) e dai rappresentanti di organismi già operanti nel settore e presso vari ministeri, quali la SIAE, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, il Comitato tecnico contro la pirateria, il Comitato dei minori, la Polizia Promozione offerta legale

2 postale, il Nucleo speciale della Guardia di Finanza per la radiodiffusione e l'editoria. Il Comitato ha il compito di fungere da promotore di intese tra i soggetti del settore per la semplificazione della filiera digitale e per l'adozione di codici di condotta, nonché di promuovere l'educazione alla legalità nella fruizione delle opere digitali e lo sviluppo delle opere stesse monitorandone anche l'offerta. Gli articoli da 5 a 9 sono dedicati alle procedure a tutela del diritto d'autore on line che possono essere esperite dall'autorità. L'art. 5 prevede che l'agcom intervenga su istanza di parte e l'art. 6 definisce le modalità di presentazione dell'istanza da parte del soggetto legittimato, attraverso un apposito modulo disponibile sul sito dell'agcom, che chieda la rimozione di un'opera digitale resa disponibile in internet in violazione del diritto d'autore. La Direzione Servizi media dell'autorità decide se avviare il procedimento o disporne l'archiviazione entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il procedimento non può essere proposto qualora penda un analogo procedimento davanti all'autorità giudiziaria. Qualora la Direzione decida l'avvio del procedimento, l'art. 7 prevede la comunicazione dell'avvio del procedimento e del termine previsto per la sua conclusione agli interessati, con l'esatta individuazione delle opere digitali che sono assunte in violazione del diritto d'autore e con la menzione della possibilità per i gestori di adeguarsi spontaneamente alla richiesta dell'istante. La Direzione propone quindi all'organo collegiale (la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'autorità che è l'organo competente, esercitando le funzioni di vigilanza e di accertamento per le violazioni in questione) o l'archiviazione o l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto d'autore. I provvedimenti che possono essere assunti a tutela del diritto d'autore sono definiti nell'art. 8: l'organo collegiale può decidere, nel termine di 35 giorni complessivi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'autorità, di disporre l'archiviazione ovvero di esigere, qualora ritenga sussistente la violazione, che i prestatori di servizi impediscano la violazione o vi pongano fineentro tre giorni dalla notifica: qualora il sito sia ospitato su un server nel territorio nazionale, può essere ordinato a coloro che offrono i servizi di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere, ed in caso di violazioni di carattere massivo anche di provvedere alla disabilitazione dell'accesso alle opere digitali; qualora il sito sia ospitato su un server fuori dal territorio nazionale, può essere ordinato a coloro che svolgono attività di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito. In caso di inottemperanza è prevista l'applicazione da parte dell'agcom di sanzioni amministrative pecuniarie, come consentito dall'art. 1, comma 31 della legge istitutiva dell'autorità (legge n. 249/1997). L'art. 9 prevede poi un procedimento abbreviato nell'ipotesi in cui la Direzione che riceve l'istanza ritenga che si possa configurare una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera digitale, ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo. In questo caso i termini del procedimento sono tutti ridotti ed in particolare la decisione dell'organo collegiale deve avvenire entro 12 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il Capo IV, articoli da 10 a 14 contiene le disposizioni per la tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tali disposizioni vanno ad affiancarsi a quelle già previste nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (D.Lgs. n. 177 del 2005 e successive modificazioni), come ulteriore garanzia del diritto d autore in quanto, come sottolineato nella Delibera dell'autorità "la sempre maggiore interconnessione tra ambito radiotelevisivo e internet e la progressiva commistione di ruoli e responsabilità in capo ai diversi soggetti operanti nell uno, nell altro o in entrambi i settori rende necessario disporre di una pluralità di strumenti di intervento adeguati alle molteplici fattispecie che potrebbero verificarsi nel caso concreto". L'art. 10 sancisce pertanto il principio generale dell'obbligo del rispetto del diritto d'autore da parte dei fornitori di servizi di mediaaudiovisivi e radiofonici. L'art. 11 definisce la procedura per l'istanza all'agcom da parte dei soggetti legittimati che ritengano vi sia una violazione causata dalla diffusione di un programma inserito in un palinsesto. Con l'istanza tali soggetti possono chiedere che sia impedita la ulteriore diffusione del programma ovvero, nel caso di fornitura di servizi di media non lineari (quando si mettono a disposizione opere in un catalogo), la rimozione del programma dal catalogo. Anche in questo caso è prevista la non esperibilità di questo tipo di ricorso qualora tra le stesse parti e per il medesimo oggetto sia già in corso un procedimento presso l'autorità giudiziaria. Tutela del diritto d'autore on line Ricorso alternativo a quello giurisdizionale Ingiunzione e ordine di rimozione ai prestatori di servizi Tutela del diritto d'autore sui media audiovisivi Ricorso alternativo a quello 2

3 La Direzione competente, nel termine di sette giorni dalla ricezione delle istanze, può disporre l'archiviazione in via amministrativa, ovvero avviare il procedimento ai sensi dell'art. 12. Il procedimento istruttorio è definito nell'art. 12 e prevede la comunicazione al fornitore di servizi di media dell'avvio del procedimento, con l'esatta individuazione dei programmi che si assumono essere in violazione del diritto d'autore. Sono possibili controdeduzioni, da presentare al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione. La Direzione trasmette quindi gli atti all'organo collegiale (anche in questo caso si tratta della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'autorità, che è l'organo competente), formulando o una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di provvedimentidi diffida o di ordine. L'art. 13 prevede l'esame degli atti da parte dell'organo collegiale, che può terminare: con l'archiviazione; con ladiffida ai fornitori di servizi medialinearidi trasmettere i programmi in violazione della legge sul diritto d'autore; con l'ordine ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, i programmi ritenuti in violazione della stessa legge. Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale è fissato in 35 giorni complessivi dalla ricezione delle istanze da parte dell'autorità. Nel caso di inottemperanza alle diffide ed agli ordini è prevista da parte dell'autorità l'applicazione delle sanzioniamministrative pecuniarie previste dall'art. 1, comma 31 della legge n. 249 del 1997, isitutiva dell'agcom, dandone altresì comunicazione agli organi di polizia giudiziaria. L'art. 14 disciplina la fattispecie delle trasmissioni transfrontaliere, di cui all'art. 1-ter del Testo Unico dei media audiovisivi, prevedendo che qualora si ritenga sussistente una violazione del diritto d'autore da parte di fornitori di servizi di media che siano soggetti alla giurisdizione italiana in base all'art. 1-bis, comma 4 dello stesso Testo Unico o non siano soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'ue, la Direzione possa innanzitutto adottare un formale richiamo al quale può fare seguito, in caso di non ottemperanza, la trasmissione degli atti all'organo collegiale, che può decidere di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi ritenuti in violazione del diritto d'autore. Si ricorda che in base all'art. 1-bis comma 4 citato, si considerano soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media: a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia; b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana. Il termine per l'adozione del provvedimento è in questo caso fissato in complessivi 60 giorni dalla ricezione delle istanze ed è prevista la possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza. Gli articoli da 15 a 19 recano le disposizioni finali. Tra queste, l'art. 17 prevede la possibilità del ricorso al giudice amministrativo avverso i provvedimenti dell'agcom previsti dal regolamento a tutela del diritto d'autore. L'art. 19 dispone l'entrata in vigore del regolamento al 31 marzo La base legale del regolamento La base legale per il regolamento approvato dall'agcom è individuata, nella delibera dell Autorità, principalmente ne: 1. l articolo 182-bis della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d autore), introdotto dall articolo 11 della legge n. 248/2000; 2. l articolo 32-bis del Testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005), introdotto dal decreto legislativo n. 44/2010 (c.d. decreto Romani ); 3. l articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003 recante Attuazione della direttiva 2000/31/UE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. giurisdizionale Diffida e ordine di rimozione ai fornitori di servizi di media Trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria Ricorso al giudice amministrativo La base legale individuata In proposito si ricorda che: l articolo 182-bis della legge n. 633/1941 ha attribuito all'agcom, unitamente alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nell'ambito delle rispettive competenze 3

4 previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della legge, la vigilanza, tra le altre cose, sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; l articolo 32-bis del Testo unico dei media audiovisivi stabilisce da un lato che "I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi e, dall altro lato, che "L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo". Tale disposizione riguarda i soli servizi di media audiovisivi, definizione dalla quale sono esclusi, ai sensi del medesimo testo unico (art. 2), "i servizi prestati nell'esercizio di attività non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio" e "i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale"; la base legale per l'estensione della regolazione più in generale agli Internet Service Provider è invece individuata dall'autorità nell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003 il quale prevede che il prestatore "sia civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto". La qualificazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni come "autorità amministrativa di vigilanza" è desumibile dall'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) che qualifica appunto l'agcom come Autorità nazionale di regolamentazione per tutto il settore delle comunicazioni elettroniche. Al riguardo, merita rilevare che nel corso della consultazione pubblica promossa dall'agcom ai fini dell'emanazione del regolamento, sono stati avanzati alcuni rilievi in ordine alla legittimazione dell'autorità, in forza della base legale individuata, a emanare norme regolamentari che contemplino anche la possibilità di ordinare la rimozione dei contenuti giudicati illegali. In particolare, il Centro di ricerca Nexa Internet e Società del Politecnico di Torino nella memoria depositata presso l'autorità del 23 settembre 2013, ha rilevato l'assenza, nelle disposizioni richiamate dall'agcom, e in generale, nell'ordinamento italiano, della necessaria esplicita previsione legislativa che preveda, in caso di violazione del diritto d'autore on line, l'oscuramento dei siti. Ciò a differenza, ad esempio, di quanto previsto dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), ai commi 2 e 3 dell'articolo 27, in materia di intervento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato per inibire pratiche commerciali scorrette. Non sono infatti ritenuti sufficienti in tal senso né l'articolo 182-bis della legge n. 633/1941 (ritenuto di non diretta attinenza con la materia del diritto d'autore on line e comunque finalizzato all'esercizio di un potere di vigilanza da parte dei funzionari dell'autorità e della SIAE nell'ottica di una successiva trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria), né il richiamo operato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 70/2003 all"autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza" (in quanto si sostiene che il decreto legislativo fa riferimento a una serie di violazioni on line, dalla diffamazione al gioco d'azzardo, per le quali "le previsioni del d. lgs. non possono individuare una specifica autorità"), né infine, l'art. 32-bis del decreto legislativo n. 177/2005 (in quanto la direttiva 2007/65 alla quale la norma dà attuazione non fa riferimento al tema "dell'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale" e comunque la disposizione è limitata ai soli media audiovisivi). In senso favorevole invece all'attribuzione dei poteri all'agcom dei poteri previsti dal regolamento in materia di diritto d'autore, si esprime il parere pro veritate del prof. Valerio Onida depositato da Confindustria cultura nel corso della consultazione sul procedente schema di regolamento predisposto dall'autorità (delibera n. 398/11/CONS). Il parere conclude infatti che "le misure ipotizzabili in tale materia non consistono in interventi diretti dell'autorità sui contenuti di cui si vieta la diffusione [...] (come potrebbe essere un sequestro o misura consimile): misure per le quali si potrebbe forse ritenere necessaria una specifica disposizione di legge. Esse consistono piuttosto in interventi ordinatori diretti a conformare, con la statuizione di "obblighi di fare", l'attività dei soggetti che intervengono nel processo di diffusione [cioé gli Internet Service Provider ndr] [...] si tratta dunque di misure meno "invasive" delle libertà, e tali da assicurare un livello di garanzie, anche procedimentali, sufficiente per i soggetti coinvolti". In proposito, il presidente dell'agcom, nell'audizione di fronte alle Commissioni riunite VII Cultura e IX Trasporti del 17 luglio 2013, ha osservato che l'intervento dell'autorità in materia risulta necessario "innanzitutto dal punto di vista istituzionale, per ottemperare Il dibattito sul punto 4

5 alle previsioni legislative che individuano l Autorità quale soggetto competente alla vigilanza, al fine di prevenire e accertare le violazioni della legge sul diritto d autore, e quindi come autorità amministrativa avente funzione di vigilanza a cui è demandato il compito di richiedere ed eventualmente esigere che i fornitori dei servizi della società dell informazione impediscano o pongano fine alle violazioni medesime". Ciò fermo restando che "qualora il Parlamento intervenisse ad adottare una riforma della legge n. 633 del 1941, che tutela il diritto d autore, per adeguarla alla nuova realtà tecnologica e di mercato, l Autorità sarebbe ben lieta di cedere il passo e, ove previsto, conformare la propria azione alle norme dettate dal legislatore". Sulla questione, nella seduta dell'assemblea della Camera del 15 novembre 2013, il rappresentante del governo, in risposta all'interpellanza urgente , ha espresso condivisione per la base legale individuata dall'agcom nell'adozione del regolamento. In particolare, il rappresentante del governo ha osservato che "la possibilità di attribuire queste funzioni anche a un'autorità amministrativa indipendente ha trovato ulteriore conferma a livello europeo nella direttiva cosiddetta Enforcement /48/UE - che agli articoli dal nono all'undicesimo, nel disciplinare i poteri dell'autorità giudiziaria, non esclude che gli stessi possano essere accordati anche a un'autorità amministrativa, in linea con le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico". Il rappresentante del governo ha inoltre ricordato che il regolamento "assegna un carattere assolutamente prioritario alla lotta contro la pirateria massiva ed esclude dal proprio perimetro d'azione gli utenti finali, operando un giusto bilanciamento [...] si intende colpire soltanto i siti web dedicati alla pirateria e alla contraffazione". Il rappresentante del governo ha infine ricordato che "secondo l'ultimo Report 301, pubblicato a maggio 2013, l'italia resta nella Watch List che segnala i Paesi a più elevato tasso di pirateria". La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea ha recentemente registrato diversi orientamenti in materia di tutela dei diritti d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Da un lato, la sentenza del 12 luglio 2011 nella causa C-324/09 (caso L'Oreal) ha sembrato aprire la strada ad un ampliamento del concetto di responsabilità dell'internet Service Provider per i contenuti veicolati. Infatti, tale sentenza ha stabilito tra le altre cose che: "l'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31/UE (che esonera il prestatore del servizio Internet dalla responsabilità per il contenuto delle informazioni memorizzate) "deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati. Detto gestore svolge un ruolo siffatto allorché presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle"; "quando non ha svolto un ruolo attivo [...] il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita"; "l'art. 11, terza frase, della direttiva 2004/48/UE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (che prevede che "gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale") deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo". Dall'altro lato, la sentenza del 24 novembre 2011 nella causa C-70/10 ha stabilito il principio del contrasto con il diritto dell'unione di una legislazione che imponga ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio. In particolare, la sentenza segnala che le disposizioni di numerose direttive in materia (2000/31/UE; 2001/29/UE; 2004/48/UE; 1995/46/UE e 2002/58/UE) "devono essere interpretate nel senso che ostano ad un'ingiunzione rivolta ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio: di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare La causa C- 324/09 (caso L'Oreal) La causa C- 70/2010 5

6 mediante programmi «peer-to-peer»; che si applica indistintamente a tutta la sua clientela; a titolo preventivo; a sue spese esclusive; senza limiti nel tempo; idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d'autore". Documenti all'esame delle istituzioni dell'unione europea (a cura dell'ufficio Rapporti con l'unione europea) Come preannunciato nella strategia sulla proprietà intellettuale pubblicata il 24 maggio 2011 (COM(2011) 287), l UE sta avviando diverse iniziative per la definizione di un quadro complessivo per il diritto d autore nel mercato unico. In particolare, la Commissione sta conducendo una valutazione sull adeguatezza dell attuale quadro normativo e sulla opportunità di presentare proposte legislative, che dovrebbe concludersi entro la primavera A tal fine, il 5 dicembre 2013 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del diritto d autore che si concluderà il 5 febbraio 2014, in cui invita tutti i soggetti interessati ad esprimere la propria opinione su alcuni aspetti identificati nella comunicazione sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012) 789), vale a dire: territorialità nel mercato interno; armonizzazione, limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore nell'era digitale; frammentazione del mercato del diritto d'autore nell'ue; modi per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione della normativa rafforzandone nel contempo la legittimità nel contesto più ampio di una riforma del diritto d'autore. Su un altro versante è stato condotto su iniziativa della Commissione e a partire da febbraio un dialogo strutturato dei professionisti del settore denominato Licenze per l Europa, allo scopo di individuare e attuare le soluzioni proposte dall'industria per superare gli ostacoli, nel mercato unico, alla libera circolazione e all utilizzo di contenuti protetti da diritto d'autore. Tanto i risultati della consultazione quanto le proposte del dialogo Licenze per l Europa saranno tenute in considerazione nel contesto della revisione del quadro normativo. Nella citata strategia, la Commissione ha inoltre preannunciato l intenzione di rivedere la direttiva 2004/48/UE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riguardo all ambiente digitale. La Commissione esaminerà le modalità di istituzione di un quadro che consenta, in particolare, di lottare più efficacemente contro le infrazioni dei diritti di proprietà intellettuale tramite internet. Secondo la Commissione, eventuali modifiche dovranno essere finalizzate a fermare le violazioni alla fonte e, a tal fine, a promuovere la cooperazione con gli intermediari, come i prestatori di servizi internet, senza interferire con gli obiettivi delle politiche in materia di banda larga e senza danneggiare gli interessi dei consumatori finali. La Commissione garantirà che tali modifiche rispettino tutti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'ue, in particolare i diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla libertà di espressione e di informazione e a un ricorso effettivo. Come parte del processo di valutazione, la Commissione ha tenuto tra novembre 2012 e marzo 2013 una consultazione pubblica sull efficacia del sistema di tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale. Nella relazione del 2013 sull attuazione del piano d azione sull e-commerce, la Commissione ha preannunciato la revisione del funzionamento delle procedure cosiddette di notice-and-action.tali procedure hanno avvio con la notifica da parte di un soggetto ad un intermediario online dell esistenza di un contenuto illegale sul web e si concludono con le azioni adottate dal provider nei confronti del contenuto illegale. Al momento una base per lo sviluppo di tali procedure è contenuta all articolo 14 della direttiva 2000/31/UE sull e-commerce ma, anche sulla base di ampie consultazioni, la Commissione ha ritenuto che tale aspetto dovesse essere meglio disciplinato, anche a causa della grande frammentazione regolamentare. A tale scopo ha avviato una consultazione pubblica tra giugno e settembre Strategia sulla proprietà intellettuale Piano d'azione sull'e-commerce TR0128_0 Servizio Studi - Dipartimento Trasporti st_trasporti@camera.it CD_trasporti La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.i contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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