DELIBERAZIONE N X / 6293 Seduta del 06/03/2017
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- Chiara Valli
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1 DELIBERAZIONE N X / 6293 Seduta del 06/03/2017 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI LUCA DEL GOBBO Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA MASSIMO GARAVAGLIA MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Su proposta dell'assessore Massimo Garavaglia Oggetto NUOVI CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: La Dirigente Lucia Marsella Il Direttore Centrale Manuela Giaretta L'atto si compone di 10 pagine di cui 7 pagine di allegati parte integrante
2 VISTO l art. 91 della l.r. n. 10/2003, come modificato dall art. 2 della l.r. n. 35/2016, recante la disciplina per la rateizzazione dei tributi; CONSIDERATO che il citato articolo 2, di modifica dell art. 91, ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti che intendono beneficiare della rateizzazione e ha dato mandato alla Giunta regionale di stabilire i criteri operativi per l attuazione delle procedure di rateizzazione, oltreché l eventuale maggiorazione dell interesse di dilazione dei debiti tributari; CONSIDERATO che la modifica normativa è originata dalla consapevolezza che in un contesto di grave e perdurante crisi economica e sociale, come quella che attraversa il nostro Paese, la regolarità e puntualità nel pagamento dei tributi è sempre più difficoltosa e che, per tale ragione, anche l Agenzia delle Entrate ha messo in atto misure che hanno consentito di dilatare in maniera significativa i tempi di pagamento e di facilitare considerevolmente l accesso alla rateizzazione, grazie all eliminazione degli oneri documentali a carico dei cittadini e alla revisione dei requisiti minimi di accesso; VALUTATA, per quanto sopra, la necessità di rendere più sostenibile il debito tributario e di non aggravare le condizioni di rateizzazione con l applicazione di maggiorazioni rispetto alla misura di legge prevista per gli interessi connessi alla dilazione dei pagamenti; RITENUTO di definire, nell allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le regole disciplinanti i tempi e i modi per la rateizzazione dei debiti tributari e di demandare al dirigente competente in materia tributaria l adozione di eventuali atti di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura; RITENUTO altresì doveroso subordinare la rateizzazione dei debiti tributari di importo superiore a ,00 alla presentazione di un idonea garanzia fideiussoria, che presenti gli elementi inderogabili indicati nello schema di polizza di cui all allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto; TENUTO conto che le il monitoraggio della procedura di rateizzazione e dei conseguenti riversamenti è assicurata mediante l'applicativo gestionale dei tributi regionali al fine di garantirne la puntuale verifica alle scadenze previste; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n del 20 dicembre 2013, Determinazioni in merito alla rateizzazione delle entrate tributarie regionali ai sensi degli artt. 88 e 91, comma 4 e 7 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che deve 1
3 ritenersi oramai superata per effetto della sopravvenuta normativa di modifica del già citato articolo 91 della l.r. n. 10/2003; VISTA la l.r. 34/1978 nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione e di assestamento; VERIFICATA da parte della Dirigente della UO Tutela delle entrate tributarie regionali la regolarità dell istruttoria della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare i nuovi criteri e le modalità per l applicazione dell istituto della rateizzazione dei debiti tributari, ai sensi dell articolo 91 della legge regionale 14 luglio 2003 come descritti nell allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare lo schema di polizza fideiussoria assicurativa e bancaria di cui all allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di demandare al dirigente competente in materia di tributi regionali l adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura; 4. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce e revoca la precedente deliberazione della Giunta regionale n. X/1174 del 20 dicembre 2013, oramai superata dalla normativa regionale sopravvenuta; 5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia e sui mezzi di comunicazione, come previsto dall art. 10, comma 2, della l.r. 10/2003. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 2
4 Allegato A MODALITA E CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL ART. 91 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 14 LUGLIO 2003 I. Rateizzazione automatica entro l anno solare I tributi regionali possono essere pagati in forma rateale, a condizione che l importo dovuto sia superiore a 2.000,00 per ogni singolo rapporto tributario e per annualità. Il contribuente deve far pervenire alla Regione Lombardia, per ogni singola posizione tributaria, preferibilmente entro il 20 giorno del mese di scadenza del pagamento, la comunicazione con la quale esprime la volontà di esercitare il diritto alla rateizzazione, corredata dal piano di rateizzazione. Modalità di presentazione La comunicazione può essere presentata con una delle seguenti modalità: attraverso l area personale del portale dei tributi di Regione Lombardia ( con accesso mediante autenticazione forte (CRS/CNS, OTP, SPID); recandosi presso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR, i cui indirizzi sono consultabili sul portale di Regione Lombardia) ove verrà acquisita la comunicazione e raccolti i dati necessari per il piano di rateizzazione. Nell area pubblica del portale dei tributi sono pubblicati i modelli di comunicazione. Pagamenti Per definire l importo delle singole rate occorre computare nella somma da rateizzare l interesse per dilazione di pagamento, in misura pari a quella fissata dall articolo 21 del d.p.r. 602/1973, come richiamato dall art. 91, comma 2, l.r. 10/2003; Le rate mensili di pari importo devono essere versate, secondo il piano di rateizzazione, entro l ultimo giorno di ciascun mese a partire dal mese di scadenza dell obbligazione tributaria; Il pagamento della somma complessivamente dovuta deve essere comunque completato entro il 31 dicembre dell anno nel quale si è costituita l obbligazione; Il contribuente ha facoltà di estinguere anticipatamente l intera obbligazione rateizzata, versando a saldo le somme residue ancora dovute; Il mancato pagamento di una rata in scadenza può essere recuperato procedendo al versamento del dovuto entro i trenta giorni successivi, purché ciò non comporti slittamenti rispetto al suddetto termine del 31 dicembre dell anno nel quale si è costituita l obbligazione; Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione quando: a. la somma dovuta non è stata completamente versata nel termine ultimo del 31 dicembre dell anno in cui si è costituita l obbligazione; b. è stato omesso il pagamento di due rate consecutive;
5 Allegato A In caso di decadenza si applica quanto previsto nel titolo V della l.r. n.10/2003. Modalità di pagamento specifiche Bollo auto (art. 38 e seg. l.r. 10/2003) Il pagamento rateale della tassa automobilistica può essere effettuato esclusivamente presso i punti di riscossione autorizzati, mediante l apposita funzionalità attiva sui sistemi regionali; Ecotassa (art. 50 e seg. l.r. 10/2003) Il pagamento rateale può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a REGIONE LOMBARDIA, IBAN IT02A , indicando nella causale Ecotassa Nome Azienda n rata, n trimestre, anno ; Tasse sulle concessioni regionali (art. 34 e seg. l.r. 10/2003). Il pagamento rateale può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a REGIONE LOMBARDIA, IBAN IT88Z , indicando nella causale Tassa concessione Nome Azienda n rata, anno ;
6 Allegato A II. Rateizzazione di somme tributarie su richiesta del contribuente oltre l anno solare Al di fuori dell ipotesi di rateizzazione automatica di cui al punto 1, la rateizzazione può essere richiesta dal contribuente nei seguenti casi: a) in presenza di un atto di contestazione (ad esempio avviso di accertamento od ordinanza ingiunzione); se la richiesta non perviene entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, e comunque prima che l atto sia consegnato al concessionario, si procederà alla rideterminazione degli oneri accessori; b) in assenza di un atto di contestazione, a condizione che il singolo rapporto tributario sia superiore a 2.000,00. Il contribuente deve far pervenire a Regione Lombardia, per ogni singola posizione tributaria ed annualità, la domanda di rateizzazione con la quale esprime la volontà di avvalersi della possibilità di dilazionare il pagamento, corredata dal piano di rateizzazione complessivo. La rateizzazione non può essere accordata se: - in relazione allo stesso debito, è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione; - in relazione al medesimo debito, il richiedente non rinuncia formalmente all impugnativa dell atto di contestazione o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente; - è in corso una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, etc.). Modalità di presentazione La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità: attraverso l area personale del portale dei tributi di Regione Lombardia ( con accesso mediante autenticazione forte (CRS/CNS, OTP, SPID); recandosi presso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) ove verrà acquisita la richiesta e raccolti i dati necessari per il rilascio del piano di rateizzazione. Garanzia fidejussoria La rateizzazione di somme superiori a ,00 è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione, costituita da: a) polizza fideiussoria assicurativa, stipulata con società assicuratrice autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, assoggettata al controllo di IVASS ed abilitata ad operare sul territorio italiano per il ramo 15 cauzione; b) fideiussione stipulata con Agenzia di Credito iscritta all'albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi o stipulata da società finanziaria iscritta all albo di cui all art. 106 del D. Lgs 385/93, autorizzate al rilascio delle cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici. E fatta salva la facoltà dell Ufficio regionale competente di non accettare la garanzia proposta in presenza di segnalazioni di criticità pubblicate sui siti degli enti istituzionalmente preposti al controllo. La durata della garanzia finanziaria prestata deve coprire l importo complessivo risultante dal piano di rateizzazione per tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.
7 Allegato A Sul Portale dei Tributi di Regione Lombardia ( è presente lo schema tipo della garanzia fidejussoria di cui all allegato B al provvedimento in esame. Esiti dell istanza Dal momento della presentazione dell istanza il termine del pagamento del debito tributario è sospeso, sino al ricevimento della comunicazione del piano di rateizzazione. Il mancato rispetto dei termini previsti per la richiesta o il difetto di uno dei presupposti sostanziali per la concessione della rateizzazione comporta il rigetto dell istanza. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente ha facoltà di presentare osservazioni in merito e di ricorrere contro il medesimo avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n Interessi e sanzioni Gli importi da rateizzare includono il tributo ed eventuali sanzioni, oneri accessori e interessi maturati alla data di presentazione della domanda. Sull importo complessivo così determinato sono dovuti anche gli interessi di dilazione di cui all art. 21, D.P.R. n. 602/1973 in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, in attuazione di quanto previsto dall art. 91 della l.r. 10/2003. Pagamenti: il pagamento della prima rata e di quelle successive, deve avvenire alle scadenze indicate nel piano di rateizzazione; il contribuente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo; in ipotesi di mancato pagamento di una sola rata, l importo della stessa deve essere versato entro i trenta giorni successivi. La durata della rateizzazione, ovvero il numero di rate mensili di importo costante, è commisurata all entità del debito complessivo, come segue: a. Rateizzazione di somme tributarie su richiesta del contribuente al quale sia stato notificato un atto di contestazione (avviso di accertamento od ordinanza ingiunzione). fino a 500,00 - max 6 rate; oltre 500,00 fino a 1.000,00 - max 10 rate; oltre 1.000,00 fino a 3.000,00 - max 15 rate; oltre 3.000,00 fino a ,00 - max 24 rate; oltre ,00 e fino a max 30 rate oltre fino a 72 rate. b. Rateizzazione di somme tributarie su richiesta del contribuente in assenza di atti di contestazione. da 2.000,00 fino a 3.000,00 - max 15 rate; oltre 3.000,00 fino a ,00 - max 24 rate;
8 Allegato A oltre ,00 e fino a max 30 rate oltre fino a 72 rate. In entrambi i casi l importo delle rate mensili non può essere inferiore a 50,00. Modalità di pagamento specifiche Bollo auto (art. 38 e seg. della l.r. 10/2003) Il pagamento rateale della tassa automobilistica può essere effettuato esclusivamente presso i punti di riscossione autorizzati, mediante l apposita funzionalità attiva sui sistemi regionali; Ecotassa (art. 50 e seg. della l.r. 10/2003) Il pagamento rateale può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a REGIONE LOMBARDIA, IBAN IT07E , indicando nella causale Ecotassa Nome Azienda; atto n ; anno, n rata, ; Tasse sulle concessioni regionali (art. 34 e seg. l.r. 10/2003). Il pagamento rateale può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a REGIONE LOMBARDIA, IBAN IT30D030A , indicando nella causale Tassa concessione Nome Azienda; n rata; anno ; Decadenza dal pagamento rateale Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta le seguenti conseguenze: a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; b) la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata; c) il contribuente deve estinguere in un unica soluzione il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell ultima rata non pagata; d) se entro trenta giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l intero importo residuo viene riscosso tramite escussione della garanzia fidejussoria ove presente, oppure tramite le ordinarie procedure coattive.
9 MODELLO DI GARANZIA FIDEJUSSORIA (carta intestata della Banca/assicurazione/società finanziaria) 1 Allegato B Premesso che o la Società /il Sig., con sede/residente in ( ), Via n. partita iva/codice fiscale, è debitore nei confronti della Regione Lombardia della somma complessiva di euro,00 a titolo di. oppure risultante dall avviso di accertamento/ingiunzione di pagamento n del o la Società / il Sig. in data ha presentato istanza di rateizzazione dell importo dovuto; o trattandosi di importi dovuti superiori ad euro ,00, il contribuente è tenuto a prestare una garanzia fideiussoria, rilasciata da primaria società assicurativa, bancaria, o finaziaria per l'intero periodo di rateazione aumentato di sei mesi. TUTTO CIO PREMESSO ART. 1 la sottoscritta (Banca/Società di assicurazione/finanziaria in seguito denominata GARANTE ) Filiale di con sede in tel fax Pec Partita IVA/codice fiscale n. (Agenzia di ) autorizzata al rilascio di fideiussione bancaria/polizza assicurativa a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della l. 10 giugno 1982 n. 348, con provvedimento n. del.., abilitata ad operare sul territorio italiano anche per il ramo 15 cauzione verso lo Stato e gli enti pubblici, nella persona di - (chi firma per conto del garante e suo ruolo), iscritta al 2, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art e seg. del cod. civ., si costituisce fideiussore di con sede legale/residenza nel Comune di Via n. (di seguito denominato CONTRAENTE), a favore della Giunta Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia, 1 - C.F. n (di seguito denominata BENEFICIARIO), a garanzia del pagamento degli importi dovuti a titolo di oppure derivanti dall Avviso di Accertamento/Ingiunzione di pagamento di cui in premessa, maggiorato degli interessi di cui all'art.91 l.r. 10/2003, come da piano di rateizzazione, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente al pagamento della somma garantita pari a,, : ART.2 la presente garanzia fideiussoria ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al sesto mese successivo alla data di scadenza dell ultima rata indicata nel piano di rateizzazione e comunque cessa solo dal momento dell accertamento da parte del BENEFICIARIO dell avvenuta estinzione del debito, finalizzato al conseguente svincolo; Il GARANTE rinuncia ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell art del codice civile. ART. 3 Il GARANTE pagherà l importo dovuto dal CONTRAENTE su semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli 1 Banca: impresa autorizzata all esercizio dell attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 385/93, in regola con il disposto della L.10/06/1982, n.348; Società di assicurazione: impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa nel ramo al n. 15 (cauzione) dell allegato al D. Lgs. 17/3/1995, n. 175, in regola con il disposto della L. 10/06/1982 n. 348; Intermediario finanziario: società iscritta nell albo di cui all art. 106 del D.Lgs 01/09/1993, n Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all albo delle banche presso la Banca d Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all elenco delle imprese autorizzate all esercizio del ramo cauzioni presso l IVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all albo ex art. 106 del nuovo TUB 1
10 Allegato B elementi in suo possesso per l escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE e senza obbligo, da parte del beneficiario, di preventiva costituzione in mora. Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione o cessato. Il GARANTE non potrà opporre al BENEFICIARIO il mancato pagamento del premio dovuto dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia. Il GARANTE rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all art.1944 del c.c.. ART. 4 Tutte le comunicazioni tra GARANTE, CONTRAENTE e BENEFICIARIO dovranno essere effettuate in lingua italiana. Le comunicazioni dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con le seguenti modalità: - al GARANTE, con lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede del GARANTE all indirizzo o mediante Posta Elettronica Certificata (ai sensi del Dlgs n. 82/2005 e smi) all indirizzo - al CONTRAENTE, con lettera raccomandata a/r all indirizzo Via n., o mediante PEC - al BENEFICIARIO con lettera raccomandata a/r indirizzata all indirizzo ; Piazza Città di Lombardia n Milano o mediante PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it; ART. 5 Il GARANTE conviene che la presente garanzia fideiussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO solo a seguito di un espressa lettera di accettazione e conferma della stessa. ART. 6 Il GARANTE accetta che nella richiesta di escussione effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente e IBAN, aperto presso la Tesoreria Regionale, sul quale dovranno essere versate le somme da rimborsare. ART. 7 Il GARANTE accetta, quale foro competente in via esclusiva, per le controversie con il BENEFICIARIO, l'autorità Giudiziaria di Milano, ove ha sede l'ente BENEFICIARIO. ART. 8 Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge Luogo e data firma CONTRAENTE firma GARANTE 2
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