Giurisdizione del g.o. in tema di indennizzo da occupazione, ai sensi dell art. 42 bis d.p.r. 327/2001

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1 Giurisdizione del g.o. in tema di indennizzo da occupazione, ai sensi dell art. 42 bis d.p.r. 327/2001 Cass., SS.UU., ord. 29 ottobre 2015 n Pres.: ff. Rovelli - Rel.: Di Palma FATTO E DIRITTO Ritenuto che, con ricorso del 25 giugno 2014, G.F. più altri omessi hanno proposto istanza di regolamento di giurisdizione nei confronti del Comune di Melicucco (RC); che tale istanza di regolamento di giurisdizione è proposta in riferimento al giudizio, promosso dai germani G. nei confronti del Comune di Melicucco dinanzi al Tribunale ordinario di Palmi con ricorso del 3 ottobre 2013, ai sensi dell art. 702-bis cod. proc. civ., pendente dinanzi allo stesso Tribunale ordinario di Palmi (r.g. n del 2013); che, con il predetto ricorso, i germani G. hanno chiesto che il Giudice adito indichi in Euro ,86 la misura dell indennizzo dovuto dal detto Comune per il provvedimento acquisitivo dedotto in causa e in Euro ,45, con gli interessi legali dal al soddisfo, l importo ancora a debito del detto Comune dopo la compensazione con quanto pagato in esecuzione della sentenza 696/1998 recte: 696/2008, resa inter partes dal T.A.R. Calabria, sezione di Reggio Calabria, ordinandone il pagamento agli istanti come condizione (espressamente prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche, art. 42-bis) per l efficacia del provvedimento acquisitivo ; che gli odierni ricorrenti, per quanto in questa sede rileva, riferiscono che: a) nel corso di un procedimento avente ad oggetto l espropriazione di un terreno di proprietà di G.G. dante causa degli odierni ricorrenti -, promosso dal Comune di Melicucco con Delib. consiliare 17 ottobre 2000, n. 144 lo stesso Comune, con Delib. consiliare 26 giugno 2013, n. 15 ha disposto l acquisizione (di parte) del detto terreno ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis, inserito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 1, comma 1, determinando l indennizzo in Euro ,50; b) precedentemente: 1) la Corte d Appello di Reggio Calabria, adita dal G. avverso la determinazione dell indennità definitiva di espropriazione, con sentenza n. 119 del 13 marzo 2012, passata in giudicato, aveva determinato unicamente l indennità di occupazione legittima; 2) il T.a.r. per la Calabria, adito dallo stesso G. per il risarcimento del danno da occupazione usurpativa, con sentenza n. 696/2008 del 15 dicembre 2008, aveva liquidato il danno richiesto nella misura di Euro ,00, oltre rivalutazione ed interessi, somma questa pacificamente pagata dal Comune; 3) il Consiglio di Stato, adito in appello dal Comune, con sentenza n. 6066/2013 del 18 dicembre 2013 preso atto dell intervenuta emanazione del predetto provvedimento di acquisizione -, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile l appello, dichiarando altresì improcedibile il ricorso introduttivo; che, tanto riferito, i ricorrenti chiedono che le Sezioni Unite della Corte di cassazione o confermino la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Palmi sulla domanda proposta dagli attuali ricorrenti in ordine alla misura del ristoro loro spettante per il provvedimento acquisitivo pronunziato dal Comune di Melicucco, ovvero si pronunzino in favore della natura risarcitoria della pretesa degli attori e, conseguentemente, dell appartenenza di detta pretesa all ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, instando altresì perchè trovino il modo, nell interesse della certezza del diritto, eventualmente in un semplice obiter dictum, di dirimere anche i dubbi in ordine alla competenza del tribunale o della corte d appello in unico grado ; 1

2 che resiste, con controricorso, il Comune di Melicucco, il quale così conclude: In adesione alla richiesta dei ricorrenti, si chiede che le Sezioni Unite della Cassazione confermino la giurisdizione del Tribunale di Palmi sulla misura dell indennizzo loro dovuto in ragione del provvedimento acquisitivo adottato dal Comune di Melicucco ai sensi dell art. 42-bis oppure si pronuncino in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ; che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del Giudice amministrativo. Considerato che deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia, promossa dagli odierni ricorrenti nei confronti del Comune di Melicucco dinanzi al Tribunale ordinario di Palmi con ricorso del 3 ottobre 2013, ai sensi dell art. 702-bis cod. proc. civ., pendente dinanzi allo stesso Tribunale ordinario di Palmi (r.g. n del 2013), nei sensi della motivazione che segue; che, come già dianzi rilevato, la fattispecie sottostante al presente ricorso sta in ciò, che nel corso di un procedimento avente ad oggetto l espropriazione di un terreno di proprietà di G. G. dante causa degli odierni ricorrenti -, promosso dal Comune di Melicucco con Delib. consiliare 17 ottobre 2000, n. 144 lo stesso Comune, con Delib. consiliare 26 giugno 2013, n. 15 ha disposto l acquisizione (di parte) del detto terreno ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis, inserito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 1, comma 1, determinando l indennizzo dovuto in Euro ,50; che a fronte della domanda proposta dagli odierni ricorrenti nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale ordinario di Palmi: il Giudice adito indichi in Euro ,86 la misura dell indennizzo dovuto dal detto Comune per il provvedimento acquisitivo dedotto in causa e in Euro ,45, con gli interessi legali dal al soddisfo, l importo ancora a debito del detto Comune dopo la compensazione con quanto pagato in esecuzione della sentenza 696/1998 recte: 696/2008, resa inter partes dal T.A.R. Calabria, sezione di Reggio Calabria, ordinandone il pagamento agli istanti come condizione (espressamente prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche, art. 42-bis) per l efficacia del provvedimento acquisitivo la specifica questione oggetto del presente giudizio che, per la prima volta, è sottoposta all esame di queste Sezioni Unite, consiste nello stabilire se la controversia avente ad oggetto la domanda di determinazione e di corresponsione dell indennizzo previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, citato art. 42-bis, quale quella di specie, sia attribuita alla giurisdizione del Giudice ordinario ovvero a quella del Giudice amministrativo; che il quadro normativo di riferimento rilevante per la risoluzione di tale questione di giurisdizione è costituito: a) innanzitutto, dal D.P.R. n. 327 del 2001, stesso art. 42-bis quale inserito dal D.L. n. 98 del 2011, menzionato art. 34, comma 1, che è così tra l altro testualmente formulato: 1. Al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dopo l art. 42 è inserito il seguente: art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). 1. Valutati gli interessi in conflitto, l autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all esproprio, l atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se 2

3 l amministrazione che ha adottato l atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente art.. 3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma. 4. Il provvedimento di acquisizione, recante l indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell atto è liquidato l indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell art. 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all ufficio istituito ai sensi dell art. 14, comma Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.. 7. L autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente art. ne da comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale. 8. Le disposizioni del presente art. trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell interesse pubblico a disporre l acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente art. ; b) in secondo luogo, dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. g), (Codice del processo amministrativo): 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:. g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili anche mediatamente all esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ; e) infine, dal citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, nel testo sostituito dall art. 3, comma 10, dell Allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, il quale dispone: 10. Al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53 è sostituito dal seguente: Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L) ; che tale quadro normativo di riferimento deve essere necessariamente integrato con la recente sentenza n. 71 del 30 aprile 2015 della Corte costituzionale la quale chiamata da queste stesse Sezioni Unite a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, 3

4 in riferimento a molteplici parametri -, tra l altro, ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità i costituzionale del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità Testo A), sollevata, in riferimento all art. 42 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 117 Cost., comma 1 ; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., muovendo peraltro da una puntuale ricostruzione dell istituto; che, in particolare e per quanto in questa sede rileva, il Giudice delle leggi: a) riassunta la disciplina dettata dall art. censurato (Considerato in diritto, n. 2.) e raffrontatala con quella precedente, di cui allo stesso D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 293 dell 8 ottobre 2010, per eccesso di delega (Considerato in diritto, nn. da 6.3. a 6.5.), è giunto alla conclusione che Si è. in presenza di un istituto diverso da quello disciplinato dall art. 43 del T.U. sulle espropriazioni ; b) al riguardo, quanto alla natura di tale nuovo istituto, ha affermato: L art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni ha certamente reintrodotto la possibilità, per l amministrazione che utilizza senza titolo un bene privato per scopi di interesse pubblico, di evitarne la restituzione al proprietario (e/o la riduzione in pristino stato), attraverso un atto di acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile. Tale atto sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni, e si pone, a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sè sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma (Considerato in diritto, n. 6.5.; cfr. anche, tra l altro, il n. 6.7., laddove si ribadisce che la norma censurata delinea pur sempre una procedura espropriativa di carattere eccezionale, come si desume testualmente dal comma 4 dello stesso art. 42-bis); c) inoltre, quanto alle significative differenze del nuovo istituto rispetto a quello di cui all annullato art. 43, ha sottolineato che: 1) La nuova disposizione, risolvendo un contrasto interpretativo insorto in giurisprudenza sull art. 43 appena citato, dispone espressamente che l acquisto della proprietà del bene da parte della pubblica amministrazione avvenga ex nunc, solo al momento dell emanazione dell atto di acquisizione (ciò che impedisce l utilizzo dell istituto in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato) commi 1 e 8 ; 2). la norma censurata impone uno specifico obbligo motivazionale rafforzato in capo alla pubblica amministrazione procedente, che deve indicare le circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio. La motivazione, in particolare, deve esibire le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l emanazione dell atto, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, e deve, altresì, evidenziare l assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione comma 4, primo periodo ; 3). nel computo dell indennizzo viene fatto rientrare non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del 10 per cento del valore venale del bene. Ciò costituisce sicuramente un ristoro supplementare rispetto alla somma che sarebbe spettata nella vigenza della precedente disciplina comma 1 ; 4) Il passaggio del diritto di proprietà. è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, da effettuare entro 30 giorni dal provvedimento di acquisizione comma 4, terzo e quarto periodo ; 5) La nuova disciplina si applica non solo quando manchi del tutto l atto espropriativo, ma anche laddove sia stato annullato o impugnato a tal fine, nel qual caso occorre il previo ritiro in autotutela da parte della medesima pubblica amministrazione l atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all esproprio, oppure la dichiarazione di pubblica utilità dell opera oppure, ancora, il decreto di esproprio comma 2 ; 6) Non è stata più riproposta la cosiddetta acquisizione in via giudiziaria, precedentemente prevista dal comma 3 dell art. 43, ed in virtù della quale l acquisizione del bene in favore della pubblica amministrazione poteva realizzarsi anche per effetto dell intervento di una pronuncia del 4

5 giudice amministrativo, volta a paralizzare l azione restitutoria proposta dal privato ; 7) Non secondaria, nell economia complessiva del nuovo istituto, è. la previsione (non presente nel precedente art. 43) in base alla quale l autorità che emana il provvedimento di acquisizione ne da comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale comma 7 ; che tra queste considerazioni ricostruttive, sostanzialmente condivisibili fatte tuttavia salve ulteriori precisazioni che non rilevano in questa sede -, deve essere segnatamente condivisa quella relativa alla più volte sottolineata natura espropriativa del nuovo istituto, innestato su un precedente procedimento espropriativo irrimediabilmente viziato (commi 1 e 2, primo periodo) o, comunque, fondato su titolo astrattamente annullabile sub judice (comma 2, secondo periodo); che, quanto alla disciplina del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, pertanto, tale natura determina la piena riconducibilità dell istituto alle su menzionate disposizioni di cui all art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., ed al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53; che la complessiva disciplina di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis consente di prefigurare in prima approssimazione e senza pretesa di completezza quantomeno due grandi categorie di controversie, a seconda che il loro oggetto sia costituito dalla denuncia di illegittimità del provvedimento di acquisizione (ad esempio, per incompetenza o per vizi di motivazione del provvedimento: commi 4 e 5) e dalla eventuale consequenziale richiesta di risarcimento del danno (artt. 7 e 30 cod. proc. amm.), oppure dalla domanda di determinazione (ad esempio, controversia sul quantum) o di corresponsione (ad esempio, controversia per omesso o ritardato pagamento) delle indennità in conseguenza dell adozione di atti di natura espropriativa o ablativa : in linea di massima ed in stretta applicazione dell art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 è del tutto evidente che la prima categoria di controversie deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre la seconda deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice ordinario; che al riguardo, in mancanza di precedenti specifici di queste Sezioni Unite, non può non tenersi conto delle elaborazioni giurisprudenziali del Giudice amministrativo, le quali registrano peraltro incertezze e veri e propri contrasti quanto, in particolare, all individuazione delle controversie da attribuire alla competenza giurisdizionale del Giudice ordinario; che, in particolare, il principale argomento per sostenere la natura risarcitoria dell' indennizzo previsto dall art. 42-bis, e per negare quindi tout court la giurisdizione del Giudice ordinario anche relativamente alla su individuata seconda categoria di controversie, sta nel rilievo che il presupposto per l esercizio del potere ablatorio consentito da tale disposizione è il pregresso cattivo uso dell ordinario potere espropriativo (. l autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. : comma 1) e l attuale esigenza dell amministrazione di continuare a mantenere il bene in ragione della perdurante utilizzazione di esso nell interesse pubblico, con la conseguenza che detto indennizzo, in quanto strettamente correlato all illecito risalente alle violazioni commesse dalla stessa amministrazione nell ambito del (precedente) procedimento espropriativo illegittimo, non può che avere natura risarcitoria (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenze nn del 2015 e 993 del 2014); che, tuttavia, tale argomento è stato efficacemente e condivisibilmente confutato sia da successive pronunce del Giudice amministrativo (cfr., ad esempio, T.a.r. Toscana sentenza n. 890 dell 11 giugno 2015), sia dalla stessa Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 71 del 2015; 5

6 che, in particolare, la Corte costituzionale nel dichiarare non fondata la predetta questione di costituzionalità in riferimento all art. 3 Cost., sul rilievo che la norma riserverebbe un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione rispetto a qualsiasi altro soggetto dell ordinamento che abbia commesso un fatto illecito, pur in mancanza di un pregresso effettivo esercizio di funzione amministrativa e, dunque, sulla base della sola qualifica soggettiva dell autore della condotta ha affermato che. se pure il presupposto di applicazione della norma sia l indebita utilizzazione dell area comma 4 ossia una situazione creata dalla pubblica amministrazione in carenza di potere (per la mancanza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità dell opera o per l annullamento o la perdita di efficacia di essa) tuttavia l adozione dell atto acquisitivo, con effetti non retroattivi, è certamente espressione di un potere attribuito appositamente dalla norma impugnata alla stessa pubblica amministrazione. Con l adozione di tale atto, quest ultima riprende a muoversi nell alveo della legalità amministrativa, esercitando una funzione amministrativa ritenuta meritevole di tutela privilegiata, in funzione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del privato cittadino, concludendo nel senso che, Sotto questo punto di vista,., la situazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la P.A. ha una posizione di preminenza in base alla Costituzione non in quanto soggetto, ma in quanto esercita potestà specificamente ed esclusivamente attribuitele nelle forme tipiche loro proprie. In altre parole, è protetto non il soggetto, ma la funzione, ed è alle singole manifestazioni della P.A. che è assicurata efficacia per il raggiungimento dei vari fini pubblici ad essa assegnati (così la sentenza n. 138 del 1981) (Considerato in diritto, n ); che, d altro canto, la su menzionata sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 890 del 2015 ha rilevato che Il punto debole della teoria risarcitoria. risiede nella circostanza che ricollega all agire illecito dell amministrazione anche il rimedio finale previsto dall art. 42-bis., consistente nell emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, mostrando così di ritenere correttamente, come osservato in dottrina che ad essere rilevante non è il complessivo operato pregresso, contra jus, dell amministrazione, bensì, a valle, il provvedimento di acquisizione sanante che sia stato emanato: se è legittimo quest ultimo provvedimento, l indennizzo liquidato non potrà che avere natura indennitaria; con conseguente radicamento della controversia sul quantum in capo al giudice ordinario ; che gli ulteriori argomenti posti a fondamento della teoria risarcitoria cioè l uso, da parte del legislatore, del termine indennizzo anzichè di quello indennità, e la previsione di tale indennizzo per il ristoro anche del pregiudizio non patrimoniale appaiono, anche alla luce delle considerazioni che precedono, intrinsecamente deboli: il primo, perché a prescindere da altre pur possibili osservazioni presuppone una permanente, appropriata e precisa utilizzazione del lessico giuridico da parte del legislatore che, invece ad esempio, nello stesso art. 42-bis, comma 3 richiamando il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 (che reca la rubrica Determinazione dell indennità nel caso di esproprio di un area edificabile ) per la determinazione dell indennizzo in caso di provvedimento di acquisizione di aree edificabili, mostra evidentemente di utilizzare i due termini come sinonimi; il secondo, perché il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, automatico e predeterminato nel quantum in una percentuale del valore venale del bene, è chiaramente misura accessoria inidonea ad incidere, di per se sola, sul riparto di giurisdizione; che, in definitiva alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, di quelle svolte dalla Corte costituzionale con la più volte richiamata sentenza n. 71 del 2015-, può affermarsi che, nella fattispecie delineata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis l illecita o l illegittima utilizzazione di un bene immobile da parte dell amministrazione per scopi di interesse pubblico costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni 6

7 previste da tale art., per l adozione si noti: nell ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della stessa amministrazione (cfr. la più volte citata sentenza della Corte costituzionale, nn e 6.8. del Considerato in diritto) del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto (presupposto da indicare puntualmente nella motivazione di tale provvedimento: il provvedimento di acquisizione, recante l indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio,. : comma 4), con la conseguenza che, ove detto autonomo, speciale ed eccezionale procedimento espropriativo sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, l' indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in quanto previsto dal legislatore per la perdita della proprietà del predetto bene immobile, non può che conferire all indennizzo medesimo natura non già risarcitoria ma indennitaria, con l ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione delle indennità in conseguenza dell adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario; che, nella specie, non v è alcun dubbio tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento espropriativo in questione e, soprattutto, della su riprodotta domanda proposta dagli odierni ricorrenti al Tribunale ordinario di Palmi che la controversia de qua ha ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell indennizzo preteso a seguito dell emanazione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis del provvedimento di acquisizione dell area di proprietà degli stessi ricorrenti da parte del Comune di Melicucco, sicché la competenza giurisdizionale a conoscere la controversia medesima è attribuita al Giudice ordinario; che infine, quanto all ulteriore sollecitazione dei ricorrenti a che queste Sezioni Unite trovino il modo, nell interesse della certezza del diritto, eventualmente in un semplice obiter dictum, di dirimere anche i dubbi in ordine alla competenza del tribunale o della corte d appello in unico grado, a tale istanza non può darsi risposta in questa sede, sia perché trattandosi di procedimento a quo promosso dagli odierni ricorrenti ai sensi dell art. 702-bis cod. proc. civ. (conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29) -, mentre è certo che il Comune di Melicucco è decaduto dal diritto di sollevare l eccezione di incompetenza ai sensi del secondo periodo del quarto comma dello stesso art. 702-bis (cfr. controricorso, pagg. 5 e segg.), non risulta chiaramente dagli atti se il rilievo d ufficio dell eventuale incompetenza del Giudice adito sia, o no, precluso (cfr., ad esempio, sentenza n del 2007); sia perchè, comunque, sulla questione di competenza non risulta instaurato il contraddittorio nè nel giudizio a quo nè in questa sede; sia infine perchè la specifica questione dell individuazione del giudice competente tribunale o corte d appello in unico grado a conoscere le controversie sulla determinazione o sulla corresponsione dell indennizzo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis è stata rimessa all esame di queste Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della 6.1. Sezione n /15 del 28 luglio 2015; che le spese della presente fase del giudizio saranno regolate dal Tribunale ordinario di Palmi, dinanzi al quale le parti sono rimesse. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ordinario di Palmi, che provvederà anche al regolamento delle spese della presente fase del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 luglio

8 Depositata in Cancelleria il 29 ottobre

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