Pareri autorizzazioni in deroga per rumore
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- Sibilla Mura
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1 in deroga per
2 2 di 11 Matrice della Redazione e Revisione Fasi Responsabilità Responsabilità (Nome) Data (Funzione) Redazione R.U.F. ISP zona aretina M. Teresa Maurello 01/10/2008 Revisione D.U.O. Gabriella Bidini 23/10/2008 Approvazione Direttore Dipartimento Gabriella Bidini 24/10/2008 Diffusione Copia non controllata La versione ufficiale del documento è depositata nella Intranet della ASL 8 di Arezzo all'indirizzo Responsabile Archiviazione Luogo di archiviazione Data di archiviazione Gruppo Comunicazione 25/11/2008 na.it/
3 3 di 11 1) Figure professionali interessate Dirigente medico: RUF o suo incaricato (obbligatorio) Tecnico della ISP (facoltativo) Amministrativo (obbligatorio) 2) Scopo delle istruzioni operative e campo di applicazione Uniformare i criteri per il rilascio di parere per autorizzazione in deroga non semplificata per attivita' temporanea con impiego di impianti rumorosi, di cui al DPCM 01/03/91- art.1 comma 4, Del. CRT n 77/00 - parte 3- punto 3.3) 3) Obiettivi specifici Indicare i contenuti minimi che debbono essere inseriti nel parere fornire criteri di valutazione in relazione alla natura dell'attività temporanea 4) Premessa Il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valore limite dettati dal D.P.C.M. 14 dicembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Le tipologie di attività temporanea da autorizzare in deroga sono essenzialmente 2: 1. cantieri 2. manifestazioni in luogo pubblico e spettacoli Le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate specificatamente nella zonizzazione acustica del territorio comunale, devono svolgersi in accordo dello specifico regolamento del comune, se tali attività non comportano il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene o di quelli eventualmente indicati dal regolamento per l'area. Se al contrario le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti di zona acustica all'interno dell'area o di quelli specifici dell'area eventualmente individuati dal regolamento, sono sottoposte a specifica autorizzazione.
4 4 di 11 Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge n. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga. Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie di tipo semplificato, come identificate dalla DCR 77/00 punto 3.2, il Comune deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 89/1998, che contenga quanto indicato nell'allegato 1. 5) Riferimenti alla documentazione e/o alle norme applicabili DPCM 01/03/1991, art,1 comma 4 L. 447/95, art. 6 punto h Del. CRT n 77/2000 parte 3 punto 3.3 Regolamenti Comunali sulle attività rumorose 6) Descrizione delle Attività l'amministrativo protocolla la richiesta di parere sanitario al fine del rilascio dell'autorizzazione in deroga non semplificata ai limiti acustici di zona, inviata dall'amministrazione Comunale l'amministrativo verifica il pagamento diritti sanitari e provvede alla richiesta se non è stato effettuato, quindi passa la richiesta al RUF o suo delegato. Il RUF o suo delegato verifica la completezza della documentazione prevista dalla DCR 77/00 punto 3.3. Richiede integrazioni al Tecnico Competente se necessarie. Il RUF o suo delegato valuta l'opportunità di predisporre un sopralluogo in proprio o da parte di un Tecnico della Il RUF o suo delegato valta sesprime il parere e lo invia al Comune.
5 5 di 11 CRITERI PER LA VALUTAZIONE: la valutazione dell'adeguatezza dei limiti proposti dal Tecnico Competente riveste carattere di discrezionalità; applicare i limiti massimi previsti dai regolamenti comunali per le attività rumorose non appare opportuno dal momento che risultano spesso variabili da Comune a Comune e difficilmente adattabili alle varie situazioni (localizzazione, durata dell'evento rumoroso). Linee guida per i limiti acustici massimi: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E/O MUSICALI : se dura un giorno unico: fino ad un massimo di 80 dba se dura più giorni per una sola volta per anno: fino ad un massimo di 75 dba. Se la durata risulta superiore a 3-4 giorni oppure se nello stesso luogo si ripetono più manifestazioni, è opportuno adottare limiti proporzionalmente più bassi. Le deroghe vengono concesse fino alle 24. E' opportuno derogare da questa regola solo in occasione di manifestazioni di particolare importanza (vedi fac simile allegato) CANTIERI si danno prescrizioni per ridurre l'impatto sui recettori sensibili (vedi fac simile allegato) qualora i limiti richiesti superino i 90 dba in facciata dei recettori più esposti, se i valori non sono riducibili in altro modo, valutare la possibilità di apposizione di barriere anti, eventualmente in collaborazione con il Dipartimento Provinciale ARPAT.
6 6 di 11 Allegato 1: contenuti minimi della relazione del tecnico abilitato: 1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione; 2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; 3. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica ( D. Lgs n.262/2002) 4. durata della manifestazione o del cantiere; 5. l'eventuale articolazione temporale e la durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere; 6. i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste. 7.
7 7 di 11 Allegato 2 Fac Simile parere cantiere PARERE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA NON SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' TEMPORANEA CON IMPIEGO DI IMPIANTI RUMOROSI ( DPCM 01/03/91- art.1 comma 4, Del. CRT n 77/00 - parte 3- punto 3.3) Prot. Luogo,data Al Sindaco del Comune di Al Dipartimento Provinciale ARPAT V.le Maginardo, 1 Arezzo Oggetto: Deroga limiti acustici lavori edili in V. Con riferimento alla richiesta di parere da voi inoltrata il relativa alla domanda presentata dal Sig. in qualità di Legale Rappresentante della ditta con sede legale in V. per l attività rumorosa a carattere temporaneo di cantiere edile in località : con durata superiore a 20 giorni : da a con orario di lavoro: giorni di lavoro: dal lunedì al venerdì presa visione della relazione tecnica redatta dal : si esprime parere favorevole alla deroga dai limiti previsti dal DPCM 14/11/97 con le seguenti condizioni e prescrizioni: 1. che siano rispettati accorgimenti tecnici e procedurali per la riduzione del disturbo 2. che sia limitato l utilizzo contemporaneo di più attrezzature rumorose 3. che le attrezzature più rumorose siano collocate, se possibile, distanti rispetto ai recettori più esposti
8 8 di che vengano utilizzate esclusivamente attrezzature conformi alle norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore 5. che il limite massimo in facciata presso le abitazioni potenzialmente più disturbate dall attività di cantiere sia, negli orari e giorni di lavoro sopraindicati, : 6. dba per le fasi che comportano l'uso di ( gg. non consecutivi) 7. dba per le fasi di (durata prevista giorni non consecutivi) dba durante le fasi rimanenti. Il Responsabile della U.F. Igiene e Sanità Pubblica
9 Fac Simile parere festa/concerto PARERE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA NON SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' TEMPORANEA CON IMPIEGO DI IMPIANTI RUMOROSI ( DPCM 01/03/91- art.1 comma 4, Del. CRT n 77/00 - parte 3- punto 3.3) prot. Arezzo, Al Sindaco del Comune di Ufficio Ambiente V. Al Dipartimento Provinciale ARPAT V.le Maginardo, 1 Arezzo Oggetto: Deroga limiti acustici manifestazione musicale Concerto di Con riferimento alla richiesta di parere da voi inoltrata il relativa alla domanda presentata dal signor in qualità di della ditta con sede la manifestazione temporanea : manifestazione musicale Concerto di prevista per il/i giorno/i: in località : presa visione della relazione tecnica redatta dal : si esprime parere favorevole alla deroga dai limiti previsti dal DPCM 14/11/97 con le seguenti condizioni e prescrizioni: che siano rispettati gli accorgimenti tecnici e procedurali indicati in relazione tecnica per la riduzione del disturbo, che il limite massimo presso la facciata delle abitazioni potenzialmente più disturbate dalla manifestazione sia dba fino alle ore 24 che l'attività musicale cessi entro le ore 24. Il presente parere è relativo esclusivamente alla valutazione del disturbo proveniente dall'attività in oggetto contemplata ed esula dalla valutazione del disturbo, potenzialmente presente e caratteristico di tali manifestazioni, dovuto a schiamazzi o traffico veicolare, che non è di competenza di questa U.F. Il Responsabile della U.F. Igiene e Sanità Pubblica
10 Flow chart n 1: DEROGHE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO ( De. C. R. n 77 del 22/02/2000) CANTIERI EDILI Interventi d'urgenza di pubblica utilità : Esonerati Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree non protette (classi III-V) : Deroga semplificata ( solo Comune) se le attività rumorose: giorni : feriali, escluso il sabato orario : dalle 8:00 alle 19:00 (salvo riduzioni e/o distinzioni stagionali del Comune ) limiti : 70 db(a) ; se ristrutturazioni interne 65 db(a) nelle abitazioni durata : 20 giorni lavorativi ; de dura più di 5 giorni documentazione sui macchinari, accorgimenti tecnici, pianta con abitazioni disturbate altrimenti, se non rispettato anche 1 dei punti precedenti, necessita anche parere USL su richiesta corredata da relazione del tecnico competente in acustica contenente elementi di valutazione e mitigazione (punto 3.3 Del. 77/00).
11 FLOW CHART N 2 DEROGHE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DI ATTIVITA TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI. Si svolgono nelle aree destinate ad attività temporanee e manifestazioni rumorose individuate nel piano di classificazione acustica? SI Sono rispettati i criteri generali previsti nel Regolamento Comunale ed i limiti delle zone limitrofe (escluso il differenziale? NO Sono rispettati i limiti ed i tempi previsti per la deroga semplificata (3.2.3 parte III del DCR 77/00) - durata dalle 10:00 alle 24:00; - limiti: 70 db dalle 10:00 alle 22:00; 60 db dalle 22:00 alle 24:00; - durata max 30 gg cumulativi nel luogo SI Autorizzazione concessa mediante procedimento semplificato, secondo Regolamento Comunale NO Non si può attivare la procedura semplificata La domanda al Comune deve essere corredata dai documenti di cui al punto 3.3. della de. 77/00. Deve essere chiesto parere al Dipartimento di, che può chiedere una valutazione tecnica all ARPAT. Limiti e condizioni sono valutati caso per caso NO SI SI La durata della manifestazione è <3gg (anche per sorgenti ed eventi diversi?) Autorizzazione concessa, sembra solo dietro domanda con autocertificazio ne di quanto sopra detto NO Deve essere presentata domanda con redazione di un tecnico e planimetrie, ma non è previsto parere AUSL (Asseverazione) Autorizzazione concessa
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