Il Commercio su aree pubbliche

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1 Il Commercio su aree pubbliche Le modifiche apportate alla Legge Regionale 6/2010 ad opera della Legge Regionale 10/2016 Docente: Mario Emanuelli Milano, 30 settembre 2016

2 La vendita La Vendita Secondo l art del Codice Civile, la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo

3 La vendita La Vendita La cessione della proprietà di un bene privato o il trasferimento di un diritto proprio verso il corrispettivo di un prezzo non corrisponde ad un commercio ma ad una necessità privata

4 Per esercizio del commercio, si intende l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri Il Commercio

5 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: L attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte

6 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni AREE PUBBLICHE: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

7 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni POSTEGGIO: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale

8 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni MERCATO: l area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all esercizio dell attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi

9 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni Presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività

10 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni Presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione

11 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 La L.R. 10/2016 ha aggiornato la disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di: recepire disposizioni statali e regionali (Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 relativa all assegnazione di nuovi posteggi nei mercati e nelle fiere; Risoluzione del Consiglio regionale n. 28 in materia di sagre contrastare l abusivismo, garantire la leale concorrenza fra tutti gli operatori del settore, nonché tutelare il consumatore; evitare, su alcuni aspetti, interpretazioni di legge, da parte di enti locali e operatori, incerte o difformi sul territorio.

12 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 E stato completamente riscritto l art. 16 della LR 6/2010 integrando o modificando alcune definizioni della legge

13 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 DEFINIZIONI Mercato straordinario l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio Art. 16-2^ comma lettera e)

14 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 DEFINIZIONI - Sagra Ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre Art. 16 comma 2^ l. g)

15 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Art. 16 comma 2^ lettera h) Calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre

16 SAGRE Commercio su Aree Pubbliche Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Per lo svolgimento delle sagre è previsto che i Comuni predispongano un regolamento sulla base di linee guida regionali e che le manifestazioni siano inserite nel Calendario regionale delle sagre e delle fiere. Saranno sanzionati gli organizzatori di sagre che non siano inserite in tale Calendario.

17 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Calendario regionale delle fiere e delle sagre La Giunta regionale pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h). A tal fine i comuni dovranno fissare un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre dovranno depositare la relativa istanza e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigeranno l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.

18 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Calendario regionale delle fiere e delle sagre La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le procedure per l'eventuale integrazione nel calendario di ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale. I comuni provvederanno a trasmettere l'elenco e le eventuali integrazioni alla Regione per l'inserimento nel calendario.

19 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Regolamento delle sagre I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, dovranno predisporre un regolamento delle sagre con il quale definiranno: a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea; b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;

20 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell artigianato locale; d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale e) le indicazioni e i limiti all attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale

21 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Con la DELIBERAZIONE N X / 5519 del 02/08/2016 sono state approvate le Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell art. 18 ter comma 1 della Legge Regionale 6/2010

22 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Sanzioni sagre In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a ,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

23 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 In caso di recidiva, le sanzioni di cui all art. 18 ter commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

24 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Sostituito l art. 72 della L.R. 6/2010 (Attività temporanea di somministrazione) Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.

25 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Sostituito l art. 72 della L.R. 6/2010 (Attività temporanea di somministrazione) Lo svolgimento di queste attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente: a) nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale; b) in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.

26 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Sostituito l art. 72 della L.R. 6/2010 (Attività temporanea di somministrazione) Per lo svolgimento delle attività è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie. L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge

27 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni ATTREZZATURE (DEFINIZIONE INTRODOTTA DA L.R. 3/11 modificata dalla L.R. 10/2016): i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci

28 TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI VEICOLI C.D. AUTONEGOZI (MEZZI SEMPRE DESTINATI FUNZIONALMENTE ALLA VENDITA) OGGETTO DI SEQUESTRO/CONFISCA, SENZA PARTICOLARI ONERI PROBATORI GLI AUTOCARRI UTILIZZATI ANCHE PER L ESPOSIZIONE/VENDITA POSSIBILE OGGETTO DI SEQUESTRO/CONFISCA SOLO CON PARTICOLARI ACCERTAMENTI (UTILIZZO, MODALITA STAZIONAMENTO, AFFLUSSO CLIENTELA ETC.) ED EVENTUALI PARTI DI ESSI GLI AUTOCARRI UTILIZZATI SOLO PER TRASPORTO MERCE MAI OGGETTO DI SEQUESTRO AI FINI DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE

29 MERCATINI Commercio su Aree Pubbliche Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Al fine di evitare il proliferare di pseudomercatini su aree private, che possano fare concorrenza sleale ai mercati regolarmente istituiti, all'articolo 16 è stato aggiunto il comma 3 che prevede che le attività commerciali effettuate su aree private di cui il Comune non abbia la disponibilità, tramite convenzioni o accordi formali, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio, in sede fissa.

30 MERCATINI Commercio su Aree Pubbliche Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Pertanto per limitare la proliferazione delle attività di vendita temporanee su area privata, viene esplicitamente indicato che queste sono soggette alla disciplina dettata dalle norme in materia di commercio in sede fissa, garantendo la conformità urbanistica nonché quella edilizia degli edifici.

31 Commissione Consultiva Art. 19 commi 1 bis e 1 ter Nei comuni di cui al comma 1 che sono suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, è istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità. Nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente superiore a abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio o la polizia locale è istituita un unica commissione consultiva nominata e presieduta dal presidente dell unione o da un suo delegato.

32 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4 bis. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

33 Le Commissioni devono essere sentite a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

34 il comma 8 dell art. 20 della L.R.6/2010 è sostituito dal seguente: Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall eventuale persona preposta all attività commerciale.

35 In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall eventuale altra persona preposta all attività commerciale.

36 Art. 70 comma 5 del D.to L.vo 59/2010 Con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

37 Commercio su Aree Pubbliche La Direttiva Bolkestein D.to L.vo 59/2010 e art. 23 L.R. 6/2010 Possono accedere all attività di commercio sulle aree pubbliche ed ottenere le relative autorizzazioni non solo le persone fisiche e le società di persone, ma anche le società di capitali regolarmente costituite e le cooperative

38 Commercio su Aree Pubbliche Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo Direttiva Bolkestein D.To L.vo 59/2010

39 Si è svolta la conferenza Unificata Stato Regioni mediante la quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per i posteggi inerenti il commercio su aree pubbliche che sostanzialmente sono: Direttiva Bolkestein D.To L.vo 59/2010

40 Le concessioni per l esercizio del commercio devono avere una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l ammortamento degli investimenti; La concessione non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici; I comuni possono stabilire, anche una durata di sette anni nei mercati a carattere turistico, ivi compresi i posteggi isolati

41 NELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 13/009/CR11/C11 DEL 24 GENNAIO 2013 E STATO APPROVATO IL DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L ATTUAZIONE DELL INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATADEL , EX ART. 70, COMMA 5 DEL D.LGS. 59/2010, IN MATERIA DI AREE PUBBLICHE

42 Legge Regionale 29 aprile 2016 n 10 Principali elementi di novità della LR 6/2010: DURATA DELLE CONCESSIONI In attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata, è previsto che i posteggi nei mercati e nelle fiere possano essere dati in concessione per un periodo stabilito dal Comune, compreso tra i 9 e i 12 anni, tenuto conto dell'investimento effettuato. Le regioni hanno proposto di prevedere il termine massimo di 12 anni per la loro riassegnazione

43 All'articolo 21 è stato sostituito il comma 1 con il seguente: Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità: a) su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal comune, compreso tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell investimento effettuato; b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

44 AUTORIZZAZIONE PER POSTEGGIO FISSO LE AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI, ALL INTERNO DEI MERCATI O ESTRAMERCATO SCADUTE DOPO L 8 MAGGIO 2010 SONO STATE RINNOVATE AUTOMATICAMENTE, MA TUTTE SCADRANNO NEL 2017

45 Concessioni scadute prima dell 8 maggio 2010 (es. concessione scaduta il 10/3/2010) Rinnovo automatico all attuale titolare: scadrà nuovamente dopo 10 anni dalla data di rilascio/rinnovo (espresso o automatico) (es. concessione scaduta il 10/3/2010 scadrà il 9/3/2020) Rinnovo decennale

46 Scadute fra l 8 maggio 2010 e il 5 luglio 2012 (es. concessione rinnovata espressamente o tacitamente il 30/4/2011) Rinnovo automatico all attuale titolare: scadrà dopo 7 anni dalla di entrata in vigore del Dlgs 59/2010 (es. concessione rinnovata espressamente o tacitamente il 30/4/2011 scadrà l 8 maggio 2017) Il rinnovo automatico ed il termine dell 8 maggio 2017 vale anche se non è stata inserita la prescrizione nell atto di concessione o vi è stato rinnovo automatico.

47 Scadute dopo il 5 luglio 2012 (quindi dal 6 luglio 2012 compreso) e prima del 5 luglio 2017 (quindi fino al 4 luglio 2017 compreso) (es. concessione rinnovata espressamente o tacitamente il 5/8/2002 e quindi scaduta il 4/8/2012) Rinnovo automatico all attuale titolare: scadrà dopo 5 anni dalla di entrata in vigore dell Intesa e quindi il 5 luglio 2017 (es. concessione rinnovata espressamente o tacitamente il 5/8/2002 scadrà il 5/7/2017 Il rinnovo automatico ed il termine del 5 luglio 2017 vale anche se non è stata inserita la prescrizione nell atto di concessione o vi è stato rinnovo automatico

48 Scadute il 5 luglio 2017 e successivamente rinnovate per la prima volta Seguono il regime ordinario (9 anni o 12 a seconda dei casi) con criterio di preferenza per il soggetto uscente Si applica la nuova disciplina ma è possibile (non obbligatorio) prevedere una preferenza di punteggio per coloro che hanno maggiore presenza sul posteggio (max 40%)

49 Scadute per la seconda volta dopo il 5 luglio 2017 (quindi almeno dopo il 5 luglio 2026) Seguono il regime ordinario (9 anni o 12 a seconda dei casi) senza criterio di preferenza per il soggetto uscente Si applicherà la nuova disciplina senza criteri di preferenza

50 Art. 23- sostituito il comma 1 L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell Intesa della Conferenza unificata di cui all articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e di quelli di cui al comma 1

51 All art. 23 è stato sostituito il comma 11 bis. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento

52 In merito ha emesso la DGR n del 27 giugno 2016, che ha dettato le disposizioni attuative della LR 6/2010, ed introducendo i criteri e le modalità (mutuate dal documento unitario delle regioni e province autonome) per la riassegnazione dei posteggi su aree pubbliche.

53 Indicazioni ai comuni per l individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche Disposizioni concernenti i Mercati -Istituzione e ampliamento dei mercati -Posteggi mercatali -Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

54 Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione: a) titolo in scadenza, ove posseduto; b) carta di esercizio, ove richiesta c) attestazione annuale.

55 Nelle procedure di selezione per l assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri: a) maggiore professionalità dell impresa acquisita nell esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

56 a1) l anzianità dell esercizio dell impresa, comprovata dalla durata dell iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell eventuale dante causa. Punteggi: -anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 -anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 -anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

57 a2) l anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanti la maggiore anzianità di spunta sull intero mercato;

58 b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, 7 punti per l assunzione dell impegno, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata

59 c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

60 -Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione -Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti -Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. -Spunta

61 -Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli -Prestatore proveniente da uno Stato europeo o extra europeo - Revoca dell autorizzazione con concessione di posteggio -Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l attività con il sistema del battitore

62 Disposizioni riguardanti le fiere e iniziative analoghe - Aree per le fiere - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione - Iniziative di carattere internazionale Aree destinate all attività in forma itinerante e aree private - Aree per il commercio in forma itinerante

63 -Aree private -Posteggi isolati -Regolamento dei mercati e delle fiere -Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere -Disposizioni relative alla carta di esercizio -Disposizioni relative alla attestazione -Funzionalità QRcodenelle carte di esercizio ed attestazioni -Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche

64 E stato pubblicato il D.d.u.o. 22 luglio n recante l Approvazione dell avviso di avvio delle procedure di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati

65 Entro il 7 ottobre 2016: Pubblicazione su BURL dell avviso di selezione Il Comune deve essere accredito nel portale dedicato. Serie Avvisi e concorsi, alla voce Varie. Il giorno di pubblicazione è solo il mercoledì: l'ultimo bollettino utile è quello del 05/10/2016. È obbligatoria la pubblicazione su BURL dell'avviso, non del bando (facoltà).

66 Entro il 7 gennaio 2017: pubblicazione del bando e apertura dello stesso. Il bando tipo deliberato da Regione Lombardia deve essere personalizzato dai Comuni rispetto a: Caratteristiche tipiche dei mercati, delle fiere, dei posteggi isolati. Proprie scelte in tema di durata delle concessioni. Criteri particolari adottabili per i posteggi isolati e di nuova istituzione.

67 Inoltre: Pubblicazione del regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche nel quale recepire: Durata delle concessioni. Criteri per il rilascio delle concessioni. Recepimento delle modifiche normative Messa a disposizione delle planimetrie dei mercati che devono essere costantemente aggiornate.

68 Entro l 8 marzo 2017: chiusura del bando + 30 gg istruttoria Entro il 7 aprile 2017: pubblicazione della graduatoria provvisoria + 15 gg istanze di revisione + 15 gg pronuncia Comune e pubblicazione graduatoria definitiva. Entro il 7 maggio 2015: rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio. Se il comune non rilascia entro questa data, l'operatore assegnatario può comunque operare.

69 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno cosiddetta Direttiva Bolkestein ha abrogato parte del D.to L.vo 114/98 inerente i requisiti morali e professionali prevedendone altri parimenti alle attività di somministrazione Requisiti morali

70 Requisiti professionali Sempre il D.to L.vo 59/2010 ha previsto dei requisiti professionali più ampi, rispetto alle norme previgenti, che sono identici per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande

71 Autorizzazione per itinerante L autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività La Direttiva Bolkestein D.to L.vo 59/2010 Art. 24 L.R. 6/2010

72 Autorizzazione per itinerante Comunque non può essere rilasciata allo stesso soggetto, fatto salvo il subingresso, più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante nel territorio lombardo (D.G.R n 1062) La Direttiva Bolkestein D.to L.vo 59/2010 Art. 24 L.R. 6/2010

73 Requisiti professionali I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante in caso di società, oppure da altra persona preposta all'attivita' commerciale

74 Modalità del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ll commercio su aree pubbliche in forma itinerante si deve svolgere con mezzi mobili, con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita Con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Con divieto di tornare sul medesimo punto nell arco della stessa giornata e con divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, già posizionatosi in precedenza

75 Modalità del commercio su aree pubbliche in forma itinerante Chiunque violi tali divieti è punito con la sanzione da 500,00 a 3.000,00 + confisca attrezzature e merce

76 Modalità del commercio su aree pubbliche in forma itinerante E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza Punto?

77 Modalità del commercio su aree pubbliche in forma itinerante Il divieto di tornare nello stesso PUNTO nell arco della stessa giornata è da intendersi su tutta l area individuata dal comune. Ad esempio a Milano metri 100

78 Modalità del commercio su aree pubbliche in forma itinerante Al comma 2 dell art. 20 della L.R. 6/2010, dopo le parole altro operatore itinerante sono inserite le seguenti parole già posizionatosi in precedenza

79 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni Art. 22 comma 4 bis. Il comune, con provvedimento motivato adottato previa consultazione con la commissione consultiva, può prevedere apposite deroghe alle limitazioni nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.

80 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni

81 Art. 22 comma 7 In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

82 Rispetto all attuale scrittura del comma 7 il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri. il comma precedentemente vigente prevedeva che: il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

83 Modalità del commercio su aree pubbliche in forma itinerante Dopo il comma 7 dell art. 20 è stato aggiunto il comma 7 bis: Il titolo autorizzatorio per l esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

84 Modalità del commercio su aree pubbliche in forma itinerante Art ter: Al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, i comuni possono: a) nell ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, determinare le tipologie merceologiche dei posteggi; b) delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate.

85 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni TUTELA DEL CONSUMATORE La nuova legge prevede l'obbligo di informare il cliente su: vendita di merci antiche o usate, prezzo del prodotto, sanificazione delle merci usate vendute. SANZIONI Le sanzioni sono state rideterminate al fine di renderle proporzionali alla gravità della violazione

86 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni 11 ter. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienicosanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l indicazione di prodotto usato o antico.

87 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni 11 ter. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

88 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni 11 ter I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

89 Ambito dell applicazione della normativa e definizioni 11 quater. Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all operatore deve essere assegnato, senza oneri per l amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.

90 All art. 24 il comma 2 è sostituito In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull autorizzazione, l operatore ne deve dare immediata comunicazione al comune che l ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.

91 Il comma 2 bis è sostituito dal seguente: I comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio avvalendosi dell apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.

92 La Carta di eserizio La carta di esercizio ha una finalita` di natura identificativa dell operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

93 La Carta di eserizio IL COMUNE, VERIFICATI I DATI, PROVVEDE ALL INSERIMENTO NEL PROGRAMMA REGIONALE LA VERIFICA DELLA VERIDICITA` DEI DATI SI INTENDE GIA` ASSOLTA QUALORA LA CARTA DI ESERCIZIO FOSSE REALIZZATA DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. NELLA CARTA DI ESERCIZIO DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE I DIPENDENTI NEL FOGLIO AGGIUNTIVO

94 La Carta di eserizio Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel Foglio Aggiuntivo, i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel Foglio Aggiuntivo soci SNC.

95 La Carta di eserizio In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ( Foglio Aggiuntivo ) deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

96 La Carta di eserizio Gli operatori itineranti con autorizzazione rilasciata da altra regione italiana non devono essere in possesso della carta di esercizio mentre invece dovranno esserne in possesso gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio

97 La DGR 5345 del 27 giugno 2016 ha previsto, al paragrafo 10, comma 8 che l attestazione annuale debba essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l attività in Lombardia, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

98 L operatore deve richiedere il rilascio dell attestazione annuale al comune lombardo nel quale intende iniziare l attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l esercizio dell attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni

99 In attesa che venga reso disponibile l aggiornamento dell applicativo informatico, le richieste di attestazione dovranno essere prodotte con il modello cartaceo reso disponibile con la D.d.u.o. 22 luglio 2016 n 7238

100 L Attestazione L assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all art. 21 comma 9^ della legge regionale deve essere verificato annualmente dal comune di residenza dell operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d esercizio

101 L Attestazione L attestazione, deve essere prodotta entro al 31 dicembre, è una sola, anche in caso di titolarita` di piu` autorizzazioni e consiste in una presa d atto della situazione in cui si trova l ambulante nel momento in cui la stessa e` redatta, pertanto deve essere riferita a tale momento.

102 L Attestazione In particolare, la verifica degli obblighi consiste rispettivamente per quelli: Amministrativi: deve risultare dall iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, al momento della redazione; Fiscali: deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d impresa; Previdenziali e Assistenziali: deve risultare dall iscrizione all INPS e all INAIL (qualora dovuta) al momento della redazione dell attestazione.

103 L Attestazione Se l'operatore ha appena iniziato l'attività dovrà comunque produrre l'attestazione, ovviamente non potrà dimostrare di aver adempiuto agli obblighi fiscali, in quanto non avrà ancora presentato la dichiarazione dei redditi, ma ciò non è ostativo al rilascio dell'attestazione medesima

104 Pertanto si deduce che l attestazione per gli esercente titolari delle autorizzazioni rilasciate fuori dalla Regione che intendono esercitare in Lombardia, devono essere in possesso dell attestazione nel momento che iniziano l attività nella nostra regione

105 Battitori Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore possono occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. I comuni con popolazione superiore ai abitanti devono riservare all attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto

106 Battitori Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con popolazione fino a abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi

107 ARTIGIANI EDICOLE- SOMMINISTRAZIONE Ed anche la DGR n del 13 giugno 2016, "Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici": analogamente a quanto previsto per il commercio ambulante, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha esteso i criteri per la riassegnazione delle concessioni su posteggio anche alle attività citate.

108 ARTIGIANI EDICOLE- SOMMINISTRAZIONE Durata delle concessioni. In relazione alla durata delle concessioni di aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall Intesa, le Regioni hanno proposto, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito dall Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.

109 ARTIGIANI EDICOLE- SOMMINISTRAZIONE L anzianità dell esercizio dell impresa, comprovata dalla durata dell iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell eventuale dante causa. Hanno proposto la ripartizione di punteggi: anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

110 ARTIGIANI EDICOLE- SOMMINISTRAZIONE Ulteriore criterio: l anzianità acquisita nell area pubblica alla quale si riferisce la selezione: In fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni hanno proposto di attribuire un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

111 ARTIGIANI EDICOLE- SOMMINISTRAZIONE Per le concessioni di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale si può anche attribuire un punteggio pari a 7 punti per l assunzione dell impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti

112 ARTIGIANI EDICOLE- SOMMINISTRAZIONE Un criterio relativo al possesso, da parte dell impresa partecipante alla selezione per l assegnazione dell area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio: le Regioni hanno proposto di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l impresa in possesso per questa tipologia di certificati.

113 ARTIGIANI EDICOLE- SOMMINISTRAZIONE Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.: Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell Unione.

114 Sanzioni modificate dalla L.R.10/2016 La Legge Regionale 10/2016 ha modificato l art. 27 della Legge Regionale 6/2010 in particolare i commi 6 e 6 bis

115 Art. 27 comma 6 L.R. 6/2010 E punito con la sanzione amministrativa del pagamento i una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque: Occupa oltre un terzo della superficie autorizzata Non assolve all obbligo di esibire le autorizzazioni in originale Non espone un cartello ben visibile al pubblico recante l indicazione di prodotto usato Viola i divieti stabiliti per l esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nei giorni e nelle ore in cui è titolare di posteggio Esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall autorizzazione.

116 Art. 27 comma 6 bis L.R. 6/2010 Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce

117 Art. 27 comma 6 bis L.R. 6/2010 Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolto in violazione di provvedimenti adottati: Per motivi di pubblico interesse; Nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale; Per esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri;

118 Art. 27 comma 6 bis L.R. 6/2010 Art. 22 comma 4^: Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.

119 Art. 27 comma 6 bis L.R. 6/2010 E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce

120 Art. 27 comma 7 L.R. 6/2010 L operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall articolo 21, comma 10, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro

121 Art. 27 comma 7 L.R. 6/2010 I commi 7 bis e 8 sono abrogati Cosa prevedano?

122 Art. 28 L.R. 6/2010 Affidamento servizi mercatali. I comuni possono affidare alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato

123 Art. 29 bis L.R. 6/2010 D.g.r. 18 aprile n. X/5061- Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici, la Giunta regionale ha definito le linee guida di cui all'articolo 29 bis, comma 3, le caratteristiche di tali manifestazioni.

124 Art. 29 bis L.R. 6/2010 Si considerano cessioni ai fini solidaristici le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali

125 Art. 29 quater L.R. 6/2010 Attività occasionali di vendita in manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro Le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate.

126 Art. 33 L.R. 6/ CONFISCA 1.Nei casi in cui è prevista la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.

127 Art. 33 L.R. 6/ CONFISCA 2. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore. 3. Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della l. 689/1981 e della parte III della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1

128 Art. 33 L.R. 6/ CONFISCA 4. Nel caso di cui all'articolo 27, comma 5, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.

129 Art. 33 L.R. 6/ CONFISCA Art. 27 comma 5^ L.R. 6/2010 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro e con la confisca delle attrezzature e della merce

130 Art. 33 L.R. 6/ CONFISCA 5. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.

131 Art. 33 L.R. 6/ CONFISCA 6. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni o altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.

132 Imprenditori agricoli Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.

133 Imprenditori agricoli La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

134 Imprenditori agricoli Nella Regione Lombardia l imprenditore può iniziare l attività presentando una Segnalazione Certificata di Inizio Attività

135 Imprenditori agricoli Tale SCIA, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

136 La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo essere iniziata contestualmente all'invio della SCIA al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione Imprenditori agricoli

137 Imprenditori agricoli Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario

138 Imprenditori agricoli Il ministero delle Politiche agricole (Mipaaf) ha chiarito in una nota il regolamento inerente la vendita di prodotti agricoli, specificando che non ci sono limiti alla vendita diretta di tali prodotti in Italia. Le aziende agricole potranno dunque vendere anche su aree private all aperto, collocate in una zona diversa da quella della sede dell azienda stessa

139 Imprenditori agricoli- L Inizio attività Se invece la vendita è effettuata su posteggio la richiesta deve essere indirizzata al sindaco del comune ove si chiede di esercitare la vendita e nel caso contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo e, se in sede fissa, la SCIA

140 Imprenditori agricoli- L Inizio attività Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'

141 Imprenditori agricoli- L Inizio attività Qualora l ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dall azienda stessa nell anno precedente sia superiore a Euro ,00, per gli imprenditori individuali, ovvero a Euro 4 milioni per le società, si applicano le disposizioni della Legge Regionale 6/2010.

142 Gli imprenditori agricoli I mercati agricoli Ai sensi dell art. 1, comma 1065, della legge Finanziaria 2007 (L , n. 296), nonché dal D.M , dal 13 gennaio 2008 i Comuni possono istituire o autorizzare mercati agricoli riservati alla vendita diretta, da parte degli agricoltori, dei propri prodotti.

143 Gli imprenditori agricoli I mercati agricoli Agli agricoltori diretti continua a non applicarsi la disciplina sul commercio su aree pubbliche ma si applicano le norme igienicosanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004 CE e possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore

144

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