Oggetto: Legislazioni regionali Regioni: a) Friuli-Venezia Giulia, b) Puglia Aggiornamenti

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1 [carta intestata] Ai Sigg. Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori delle Aziende, Società ed Enti associati del settore funerario Alla Commissione Servizi funerari Roma, 28 aprile 2010 Circ. p.n. 2358/10/AG e p.c. Al Consiglio direttivo Alla Confservizi Alle Confservizi regionali Alle Federazioni consorelle All ANCI Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano LORO SEDI Oggetto: Legislazioni regionali Regioni: a) Friuli-Venezia Giulia, b) Puglia Aggiornamenti Si fa seguito alla circolare n. 1539/AG del 20 ottobre 2008, concernente la L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 13 ottobre 2008, n. 11 Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione, per segnalare, ove non già noto, come la regione Friuli-Venezia Giulia, con nota n. 800/SPS/STAGI del 8 aprile 2009 (riportata in Allegato 1) abbia ritenuto di rappresentare indicazioni esplicative. Inoltre, la regione Puglia, con la L. R. (Puglia) 25 febbraio 2010, n. 4 Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali, in particolare con l art. 35 (riportato in Allegato 2), ha disposto talune modifiche alla L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri. In Allegato 3 si formulano alcune considerazione ed esplicazioni in proposito di entrambe. La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, selezionando l area circolari del settore funerario. Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti. Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)

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12 REGIONE PUGLIA Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali (B.U.R. Puglia 02/03/2010, n. 40) (omissis) ARTICOLO 35 Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n Alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell articolo 4 (Funzioni e compiti dei comuni) è sostituito dal seguente: 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all articolo 17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.. b) al comma 1 dell articolo 7 (Regolamenti comunali) dopo le parole apposito regolamento è aggiunta, in fine, le seguente: comunale; c) dopo il comma 1 dell articolo 7 è inserito il seguente: 1 bis Al fine di garantire un applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito regolamento - tipo. I Comuni procedono, entro centottanta giorni dall approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al periodo precedente, ad approvare i rispettivi regolamenti. ; d) all alinea del comma 2 dell articolo 7 dopo le parole Con il regolamento è inserita la seguente: comunale ; e) al comma 2 dell articolo 8 (Organizzazione delle attività di medicina necroscopica) dopo le parole: L accertamento della realtà di morte sono inserite le seguenti: dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e/o private ; f) l articolo 10 è sostituito dal seguente: Art Trasporto di salma 1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all articolo 17. In tali luoghi deve essere

13 portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 e deve essere effettuato l accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l igiene pubblica. 2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma. 4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. 5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all articolo L addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio. 7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell abitazione privata, registra l accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l orario di arrivo e le generalità dell addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio. 8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto. ; g) dopo l articolo 10 sono inseriti i seguenti: Art. 10 bis Trasporto di cadavere 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall uno all altro di questi luoghi. L autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio. 2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio. 3. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dal d.p.r. 285/ Nel caso di decesso verificatosi all interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione

14 sanitaria, in conformità di quanto previsto dall articolo 8, comma 1, secondo periodo. 5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/ Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del d.p.r. 285/1990, nonché dall articolo 15 della presente legge. 7. L addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che: a) l identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate; b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal d.p.r. 285/1990; c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia. 8. L addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell integrità del sigillo. 9. Per il trasporto all estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990. Art. 10 ter - Trasporto di resti umani e prodotti abortivi 1. Il trasporto e le altre attività funebri relative a resti umani e prodotti abortivi rimangono disciplinati da quanto previsto dal d.p.r. 285/1990. ; h) Il comma 2 dell articolo 11 (Passaporto mortuario) è sostituito dal seguente: 2. Il trattamento conservativo, come previsto dall articolo 32 del d.p.r. 285/1990, non si pratica per il trasporto nell ambito del territorio regionale.. (omissis)

15 ALLEGATO 3 Regione Friuli-Venezia Giulia La circolare esplicativa emanata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, fin dall inizio, ripropone gli equivoci derivanti dalle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), innanzitutto considerando come nelle materie oggetto di competenza legislativa regionale, sia essa concorrente che esclusiva, sia venuta meno la potestà regolamentare dello Stato, il ché è riferito specificatamente alla materia della tutela della salute, tra l altro non sottovalutando l incongruità di interventi, nelle materie di competenza legislativa regionale concorrente, con norme di rango primario (legge), in luogo di quelle che avrebbero richiesto avere natura di norme di rango secondario (regolamenti), nonché obliterando ogni riferimento all art. 10 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in relazione al particolare Statuto della regione interessata. Tuttavia non si può omettere di considerare come la materia della cremazione, in quanto regolata dalla L. 30 marzo 2001, n. 130, con gli effetti noti di attuazione derivanti dal rinvio cui ha fatto ricorso il suo art. 3 (che si riflette anche nell antecedente art. 2, a date condizioni), non abbia attinenza, salvo che per aspetti del tutto incidentali, con la materia della tutela della salute, ma piuttosto con la materia del c.d. ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), in particolare per gli aspetti di maggiore rilievo, come tanto per i modi e forme, nonché l individuazione della legittimazione soggettiva, di manifestazione della volontà alla cremazione, quanto per le possibili destinazioni delle ceneri derivate dalla cremazione. Oltretutto, nello specifico, la materia del c.d. ordinamento civile, si intreccia anche con la materia di cui all art. 117, comma 2, lett. m) Cost, quando si constati come le possibili destinazioni delle ceneri non possano riscontrare trattamenti diversificati su base territoriale, richiedendo, in quanto diritti di cittadinanza un trattamento uniforme su base nazionale, in termini di medesimo diritto dei diritti delle persone. La circolare esplicativa considera, correttamente, come la L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 13 ottobre 2008, n. 11 non sia condizionata, nella sua efficacia ed applicabilità, all adozione di Regolamenti comunali, meno ancora all approvazione di uno schema-tipo, in particolare se la predisposizione di questo schema-tipo, sia commesso ad un soggetto terzo, rispetto ai comuni (art. 9), sia per la assoluta carenza della regione, livello di governo posto in posizione di pari ordinazione (art. 114, comma 1 Cost.; tanto che, non a caso, l art. 129 Cost. è stato abrogato dalla stessa L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), sia per l ulteriore carenza di potestà impositiva della regione a determinare un qualche obbligo (art. 9, comma 2) in capo ai comuni ad adottare un Regolamento comunale, meno ancora ad attenersi ad uno schema-tipo predisposto esogenamente, ipotesi che si pone in contrasto (violazione?) della potestà regolamentare spettante ai comuni (nonché ad altri livelli di governo sprovvisti di potestà legislativa) ai sensi dell art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. Ma, rispetto a tale potestà regolamentare dovrebbe essere posta altresì la questione se le indicazioni di materia considerate (cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) attengano alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento di funzioni attribuite ai comuni o, se non attengono ad altro, dovendosi, in tale ultima ipotesi, fare rinvio, non alla potestà regolamentare qui testé considerata, quanto a quella derivante dall art. 7 del testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., per quanto applicabile nella regione Friuli- Venezia Giulia, in relazione allo Statuto di autonomia della regione stessa. Merita di essere apprezzata la considerazione per la quale le autorizzazioni considerate all art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 costituiscano materia estranea ai procedimenti di stato civile, pur se attribuite alla figura dell Ufficiale dello stato civile. Infatti, in poche realtà regionale è stata colta questa differenza, avente origini storiche, tra funzioni proprie del servizio di stato civile e attribuzioni alla figura dell Ufficiale dello stato civile. Si ricorda, a mero titolo di pro-memoria, come il 30 ottobre 2009 sia stata presentata in Consiglio Regionale la P.d.L. n. 89 Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria, a firma dei cons. Venier Romano e Ciani, attualmente trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere.

16 Regione Puglia L art. 35 L. R. (Puglia) 25 febbraio 2010, n. 4 Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali, apporta modifiche alla L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri. (qui citata quale Norme in materia di attività funeraria ). La prima modifica è relativa alle deroghe dall osservanza della fascia di rispetto, ampliandola, in quanto originariamente la deroga era prevista per la costruzione di nuovi cimiteri, l ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, la quale viene estesa anche alle strutture per il commiato. Poiché queste strutture possono essere realizzate sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, vanno fatte alcune considerazioni: a) l indicazione, generica, di soggetti pubblici è tale da non individuare, come avviene per i cimiteri in termini ordinamentali, una loro demanialità, meno ancora il vincolo, per altro presente per i crematori, della loro allocazione all interno delle aree cimiteriali, b) le strutture per il commiato conseguentemente possono essere realizzate da soggetti pubblici anche diversi dai comuni, c) le strutture per il commiato di norma vengono equiparate, ai soli fini della fascia di rispetto ai cimiteri, con la conseguenza che esse devono essere attorniate da una pari fascia di rispetto, salvo non vi siano le condizioni per ottenere una deroga a distanza inferiore a 200 metri dia centri abitati (quali definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif. Nuovo codice della strada, in cui è presente la seguente definizione: 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ne consegue che, se le modifiche alla legge regionale, volevano agevolare la realizzazione delle strutture per il commiato, esse producono tutti altri effetti. La seconda modifica è meramente testuale, e forse anche ridondante, solo che si tenga presenta la rubrica della disposizione modificata. La terza modifica riguarda l introduzione di una previsione della predisposizione, da parte della Giunta regionale, di uno schema-tipo di regolamento comunale, riproducendo una situazione che sopra era stata considerata in relazione all art. 9 L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 13 ottobre 2008, n. 11, e pertanto si rinvia sul punto alle considerazioni precedenti. Si osserva, per altro, e con riferimento ad entrambe, come la mera approvazione (od, adozione ) di un Regolamento comunale non produca, di per sé, le condizioni di efficacia dello strumento regolamentare, la quale (efficacia) è tuttora regolata dalle disposizioni dell art. 345 testo unico, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n e succ. modif. Sulle condizioni e modi di acquisizione dell efficacia dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria non ci si può esimere dal constatare come nessuna delle regioni che, sinora, siano intervenute in materia con proprie leggi regionali abbia in alcun caso affrontato la questione dell efficacia dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, semplicemente ignorando, non affrontando la questione stessa (ad esempio: avrebbero potuto avocare a sé l approvazione, oppure prevedere che l istituto dell approvazione, e della successiva seconda pubblicazione, non fossero più applicabili, oppure adottare altre soluzioni legislative). Dall altra parte, il Ministero della salute tende a non adottare provvedimenti di approvazione in relazione a regolamenti comunali di comuni siti in regioni che abbiano adottato una propria legge regionale (quale ne sia il contenuto, fosse solo pertinente alla destinazione delle ceneri), oppure a far ricorso alla formula: questo Ministero, per quanto di competenza, ove non ostino eventuali norme in materia, di esclusiva competenza regionale, formula (il testo è tratto da nota dell 8 ottobre 2009). La quarta modifica riguarda l accertamento della morte da parte del medico necroscopo nominato tra i medici dipendenti o convenzionati, prevedendolo per i casi di decesso al di fuori di strutture sanitarie od assimilabili, lasciando forse presumere tuttora vigente, nella regione, l art. 4, comma 2 d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, ipotesi argomentabile in relazione all art. 19, comma 2 L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34, ma di fatto ampliato, del tutto implicitamente, anche alle strutture assistenziali, residenziali pubbliche e/o private, cioè bel oltre agli ospedali. Tra l altro, questo aspetto, ma limitatamente ai decessi nelle strutture ospedaliere è considerato dal novello art. 10.bis, comma 4, dove sono del tutto assenti riferimenti alle strutture (non sanitarie di ricovero o assistenziali (es.: le R.S.A.), residenziali pubbliche e/o private. La quinta modifica determina un integrale sostituzione dell art. 10 L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34, in particolare prevedendo la titolarità della funzione di accertamento della morte in capo al medico necroscopo nel luogo dove la salma è stata trasferita. Tra l altro, il novellato art. 10, nel comma 5, si addentra nella qualificazione sull onerosità del trasporto di salme (si abbia sempre presente la

17 distinzione, nella regione, tra salma e cadavere), prevedendolo di norma quale oneroso, salvo casi precisati nel Regolamento comunale. A parte la considerazione che, potendo il trasporto di salma aversi nell ambito del territorio regionale, possono porsi le questioni se si debba fare riferimento al comune di partenza o a quello in cui la salma sia trasportata, va rilevato come tale previsione ammesso che si tratti di materia di competenza regionale solleva altre questioni, in particolare quella che origina nelle situazioni del trasporto di salma in conseguenza di morte sulla pubblica via od in altro luogo pubblico, ipotesi largamente presente (a titolo esemplificativo) in occasione di sinistra stradali o altre evenienze, cioè le fattispecie spesso denominate come recuperi salma, rispetto a cui meritano di essere ricordati sia il parere espresso dal Ministero dell interno, Sportello delle autonomie, prot. n /1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007 (Cfr.: circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007), sia gli orientamenti espressi dal Ministero della giustizia, con nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007 dell Ufficio legislativo (Cfr.: circolare SEFIT n. 1451/AG del 5 marzo 2008), per se questi ultimi risultassero tesi, principalmente, ad escludere ogni onere a carico dell Amministrazione della giustizia. Questa previsione appare foriera della apertura, o ri-apertura, di un contenzioso in materia. La sesta modifica introduce un art. 10.bis, dedicato al trasporto di cadavere, per alcuni versi derivante da una distinta allocazione, in specifico articolo della legge, di quelle che erano le disposizioni dell art. 10, commi 5 e ss. L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34. Per altro, nell innovazione non vi è solo lo scorporo delle disposizioni, ma si interviene individuando una competenza soggettiva al rilascio dell autorizzazione al trasporto di cadavere. Mentre nel testo originario (ex art. 10, comma 6) si richiamava unicamente la necessità di un autorizzazione al trasporto di cadavere, nel novellato art. 10.bis, comma 1, secondo periodo, è individuata la competenza a tale autorizzazione in capo al sindaco. Ora, se, in via generale, la titolarità al rilascio delle autorizzazioni compete al dirigente (o nei comuni privi di figure dirigenziali, a chi ne assolva alle funzioni ai sensi dell art. 109, comma 2 testo unico di seguito richiamato) in applicazione dell art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., in attuazione dei principi di separazione delle funzioni di indirizzo politico-organizzativo rispetto alle funzioni gestionali, funzioni e compiti che spettano in via esclusiva ai dirigenti (o, chi ne assolvano le funzioni), tanto che l art. 107, comma 4 stesso testo unico dispone per la loro inderogabilità, disponendo che: Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative., qui si viene ad avere una disposizione di legge che, di fatto, deroga dai principi di separazione delle funzioni. Ne conseguirebbe che la competenza al rilascio dell autorizzazione al trasporto di cadavere sia unicamente del sindaco, con quanto ne consegua, anche in termini organizzativi, dato che, sembrerebbe, che si tratti di una funzione neppure delegabile (il ché porrebbe la questione dell individuazione dei soggetti potenzialmente destinatari della delega, innanzitutto distinguendo tra funzionari onorari ed dipendenti dal comune), oppure di una attribuzione che consenta, e forse, il solo ricorso alla c.d. delega interna, nella quale l imputazione giuridica dell atto rimane in capo al sindaco (quale titolare della funzione), che ne risponde sempre e comunque, mentre al delegato è rimessa la sola, materiale, sottoscrizione dell atto. Tale attribuzione, oltretutto, fa porre la questione sulla competenza legislativa regionale, in particolare in relazione all art. 117, comma 2, lett. p) Cost. La settima modificazione appare ridondante, in relazione al già richiamato art. 19, comma 2 L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34. L ultima, ed ottava, modifica riguarda l art. 11, comma 2 L. R. 15 dicembre 2008, n. 34, il cui testo originario disponeva l obbligatorietà dei trattamenti conservativi di cui all art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevedendo che tale trattamento non si applichi per il trasporto nell ambito regionale. Tuttavia, la modifica risulta di ben maggiore portata se si considera come venga meno la previsione, antecedente, per la quale:. e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l obbligo della doppia cassa previsto dall articolo 30 del d.p.r. 285/90 può essere assolto con l utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all interno della cassa di legno, che garantisca l impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto., il ché determina che non trovi più applicazione tale agevolazione per cui sussista l obbligo della duplice cassa, in tutti i casi di trasporto di cadavere in altro comune, salvo quando non ricorrano le condizioni derogatorie dell art. 30, comma 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n Viene da chiedersi se questo fosse esattamente il risultato cui si voleva pervenire.

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