LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA PER ADULTI: UNA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA PER ADULTI: UNA"

Transcript

1 LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA PER ADULTI: UNA POSSIBILE RISORSA ANCHE PER LE ARCICONFRATERNITE E LE CONFRATERNITE ROMANE INTRODUZIONE Nell ottica della sempre maggiore implementazione del sistema di misure e sanzioni diverse dalla detenzione e della individuazione di progetti sempre più articolati ed individualizzati, soprattutto con l obiettivo del più agevole coinvolgimento delle agenzie pubbliche e private presenti sul territorio, è obiettivo primario del Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità concorrere alla piena applicazione dell istituto della messa alla prova, in modo da favorire l adeguamento dell Italia agli standard dei paesi europei con la più importante tradizione in materia di misure e sanzioni alternative o di comunità (probation). 1. STORIA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E DELLE SANZIONI DI COMUNITÀ (PROBATION) Il probation in Europa nasce, in Inghilterra, nel 1907, dalla messa a sistema del servizio offerto dalle molte associazioni di volontariato di ispirazione cristiana che, motivate dai valori della carità e della misericordia, si preoccupavano di controllare e di favorire il reinserimento sociale dei soggetti appartenenti alle classi sociali più marginalizzate e povere, ammessi a sanzioni diverse dalla detenzione. È dunque comprensibile come, fin dall inizio, il lavoro di probation abbia visto l importante coinvolgimento di volontari ed organizzazioni cristiane. Del resto, l attività del volontariato, specialmente di quello di ispirazione cristiana, in alcuni Stati è quasi esclusiva fino a tempi relativamente recenti. Il probation, almeno in origine, consiste nella sospensione della pronuncia di una condanna a pena detentiva, ovvero in un periodo di prova in cui l'imputato, di cui sia stata accertata la responsabilità penale, ma a cui non sia stata ancora inflitta una condanna, è lasciato in condizione di libertà assistita e controllata sotto la supervisione di un agente di probation (probation officer). John Augustus, un calzolaio di Boston, è accreditato come il "padre del probation". Nel 1841 convinse il Tribunale di Boston a rilasciare un alcolista adulto detenuto in carcere, occupandosi del suo controllo, sostegno e avviamento al lavoro. Gli sforzi effettuati ebbero successo, e ben presto convinsero il giudice a rilasciare altri detenuti per reati lievi (Klein, 1997). In Europa il probation è introdotto nel sistema penale inglese con il Probation Offenders Act del 1907 che prevede la facoltà per il giudice, dopo la pronuncia di colpevolezza, di astenersi dalla condanna alla detenzione e di emanare un ordinanza che sottopone a prova l autore di reato, dopo averne acquisito il consenso. In Europa, dal dopoguerra ad oggi, lo sviluppo del probation è stato significativo in tutti i principali paesi e tra questi anche in Italia.

2 Lo sviluppo del probation è associato ai progressi nella ricerca delle scienze sociali, alle pressioni dei legislatori ad impiegare le risorse economiche pubbliche in modo efficiente ed efficace ed alle aspettative dell opinione pubblica di contrasto alla criminalità. Il successo del probation appare quindi sempre di più legato alle determinazioni di maggiori condizioni di sicurezza per la collettività ed al contenimento del rischio di recidiva. 2. LA STORIA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E DELLE SANZIONI DI COMUNITÀ IN ITALIA. Anche se più lentamente di altri paesi, il sistema di esecuzione penale esterna in Italia continua ad ampliarsi nel tentativo di adeguarsi agli standard europei. In Italia, con l approvazione della Costituzione del 1948, si stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del reo. Con l approvazione della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, vengono introdotte nell Ordinamento penitenziario le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, della detenzione domiciliare, della detenzione domiciliare speciale, dell'assistenza all esterno dei figli minori, della semilibertà e della liberazione anticipata. Il legislatore italiano sceglie il cosiddetto "probation penitenziario", istituto che presuppone l'esistenza di una condanna definitiva e concretizza uno strumento alternativo in fase di esecuzione. Al fine di rendere effettivo tale nuovo approccio nell esecuzione della pena, il legislatore ha previsto la costituzione di apposite strutture operative, oggi denominate Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE). 3. LA LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67 E L ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA. La legge 28 aprile 2014 n.67, introducendo nell ordinamento penale la sospensione del procedimento con messa alla prova dell imputato, ha ulteriormente ampliato l area del probation, portando definitivamente l Italia in Europa anche in questo settore. L istituto della messa alla prova (MAP) per adulti consiste, su richiesta dell imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale. La legge 28 aprile 2014, n. 67, in particolare, introduce modifiche al Codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater; al Codice di procedura penale, con l introduzione degli artt. 646-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l art. 567-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova; alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale; al Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale. 2

3 Andamento statistico della messa alla prova. Negli ultimi anni si registra un incremento significativo e costante del ricorso all istituto della MAP per gli adulti: l incremento dei casi di sospensione del procedimento passa da 503 nel dicembre 2014 a nello stesso mese del 2015 e a fine Al 15 giugno 2017 si registrano procedimenti in corso e istanze pendenti. L incremento del numero di messe alla prova dal 2015 al 2016 è risultato pari al 37%. Nel 2016 solo il 3,70 % delle sospensioni ha avuto un esito negativo, (mancata estinzione del reato e ripresa del processo). La misura può essere concessa dal giudice per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. É esclusa l applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. La messa alla prova è esclusa nei casi in cui l imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, c1, del c.p.p. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. Per accedere alla misura, è indispensabile che l imputato richieda all ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata. 3

4 La richiesta di programma di trattamento deve contenere: l indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente); la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità; la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa; l indicazione sintetica della situazione personale e familiare; l'eventuale attività lavorativa svolta; l indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata. dovranno essere allegati: gli atti relativi al procedimento penale le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l imputato deve reperire. L ufficio avvia un indagine socio familiare finalizzata alla predisposizione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell imputato e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento del danno, e il lavoro di pubblica utilità. L ufficio concorda il programma con l imputato e chiede l adesione degli Enti territoriali coinvolti per lo svolgimento delle attività. Infine, trasmette al giudice l indagine socio familiare, il programma di trattamento e le considerazioni che lo sostengono, comprensive delle notizie relative alla situazione economica e alla possibilità di svolgere l attività riparativa o di mediazione. Il giudice acquisisce le informazioni dall'uepe, dagli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, sente in aula l imputato e la parte offesa. Valuta, con le modalità indicate dall art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l imputato alla prova. Decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall ufficio di esecuzione penale esterna. La misura decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato, presso l UEPE. Durante la fase di esecuzione della prova, l UEPE svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall art.72 della legge n. 354/1975 e, in particolare: riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova; 4

5 redige inoltre la relazione finale. Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall UEPE le informazioni sull andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi. Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l esito della prova e, in caso positivo, dichiara l estinzione del reato. Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni. L istituto giuridico della messa alla prova prevede, pertanto, che l imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato. Inoltre, in un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell imputato e relativi ai rapporti con l ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NELL ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA. Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (di seguito enti). Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di 10 giorni, anche non continuativi e non può superare le 8 ore giornaliere. Il lavoro di pubblica utilità a favore della collettività presenta le seguenti caratteristiche: deve essere una prestazione non retribuita; va determinata tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell imputato; deve avere una durata minima di 10 giorni anche non continuativi; è una prestazione da svolgere in favore della collettività presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, presso le aziende sanitarie o le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, operanti in Italia; deve essere svolta con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell imputato; deve essere svolta in modo da garantire all imputato l esercizio dei fondamentali diritti umani e non deve ledere la dignità umana. 5

6 Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex art.2, c.4 del D.M. 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività: per finalità sociali e socio-sanitarie (alcool e tossico-dipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori); per finalità di protezione civile (anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali); per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale (prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali); per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico (inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche); per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici (ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi - con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e di polizia) inerenti a specifiche competenze e professionalità dell imputato. La normativa di settore prevede, pertanto, la possibilità per le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e, quindi, così come già avviene presso alcune realtà locali, anche per le confraternite ed arciconfraternite, di procedere con la stipula di convenzioni con i tribunali ordinari territorialmente competenti, eventualità espressamente prevista dal D.M. 88/2015, per lo svolgimento presso le proprie strutture di lavori di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi al nuovo istituto della messa alla prova per adulti. Le suddette convenzioni si propongono, in particolare, di favorire nell imputato la realizzazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del vulnus che l illecito ha provocato alla collettività, nonché: - lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi; - lo sviluppo della sensibilità alla cultura e alle tradizioni del Paese, soprattutto per coloro che provengono da condizioni di marginalità sociale e culturale; - l accettazione delle sanzioni in un ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione; - la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale; - la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale. La stipula di convenzioni da parte delle Arciconfraternite e Confraternite romane darebbe alle stesse grande visibilità e lustro, oltre a contribuire alla valorizzazione ed allo sviluppo di tutte le attività sociali, socio sanitarie e culturali ad esse afferenti, nonché favorire l abbattimento del fenomeno della recidiva, soprattutto in giovani e adulti imputati per reati di lieve entità e che, spesso, per la prima volta entrano in contatto con il Sistema della giustizia. 6

7 Si precisa, inoltre, che gli enti (pubblici e privati) che accolgono persone per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (LPU), sono esonerati dalla spesa per la copertura assicurativa a seguito dell incremento, previsto dalla legge di stabilità 2017, di un Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tale riguardo, tuttavia, si deve precisare che l accesso al fondo non è obbligatorio, mentre l assicurazione con l INAIL lo è comunque, che si decida di avvalersi o meno del predetto fondo. La gratuità dell assicurazione INAIL è stata il risultato di un lavoro congiunto tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, l INAIL, il Ministero del Lavoro e quello della Giustizia: nel confermare l obbligatorietà dell assicurazione con l INAIL per il lavoro di pubblica utilità, derivante dalla natura giuridica di lavoro dell istituto, si è estesa la platea degli aventi diritto all assicurazione gratuita, con un emendamento alla legge di stabilità CONCLUSIONE DELLA MESSA ALLA PROVA. L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato. In caso, invece, di esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, il giudice, con ordinanza, dispone la revoca della stessa e la ripresa del procedimento INDICAZIONI UTILI PER LE ARCICONFRATERNITE E CONFRATERNITE ROMANE. Pertanto, le Confraternite ed Arciconfraternite romane che intendano pervenire alla stipula di una convenzione al fine di consentire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le proprie strutture agli imputati ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, potranno indirizzare la propria disponibilità direttamente al Tribunale Ordinario di Roma. Nella richiesta avranno cura di indicare: il numero dei soggetti ai quali si intende consentire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; il numero delle eventuali diverse sedi presso le quali la stessa potrà essere svolta; le mansioni alle quali gli imputati potranno essere adibiti ricomprese nei settori di impiego indicati dall art. 2, c. 4, del D.M. n. 88/2015; il nominativo del referente dell ente. Eventuali, ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al funzionario preposto, dott.ssa Paola Castaldo, paola.castaldo@giustizia.it - Tel.: Per le comunicazioni con l UEPE competente, potranno rivolgersi al Direttore, dott.ssa Paola Ruggeri, scrivendo alla direzione dell Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Lazio, l Abruzzo e il Molise, sito in Via Ostiense, 131L Roma, uepe.roma@giustizia.it uepe.roma@giustiziacert.it - Tel

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE e COMUNE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001. PREMESSO che a norma dell art. 54 del

Dettagli

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ CITTÀ DI REGGIO CALABRIA Ministero della Giustizia CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA E IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (Ai sensi dell art. 8

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE I IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 1 AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE. REQUISITI E PRECLUSIONI La questione... 3 Analisi dello scenario... 3 Inquadramento strategico...

Dettagli

TRIBUNALE DI NOVARA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA (VC) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI

TRIBUNALE DI NOVARA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA (VC) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI TRIBUNALE DI NOVARA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA (VC) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 D.M. GIUSTIZIA 26 MARZO

Dettagli

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO PARTI FIRMATARIE: Presidente del Tribunale di Bolzano; Presidente della Sezione Penale del Tribunale

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA San Polo Te!' 041/ Fax 041/ Presidenza

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA San Polo Te!' 041/ Fax 041/ Presidenza TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA San Polo 119 - Te!' 041/2402199 Fax 041/2402195 Presidenza Prot. n. 1\ /2016 bi dj }'~/lhs;ab Venezia,}.~/) /1..0.. AI Ministero della Giustizia Direzione Generale Affari

Dettagli

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001. CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001. Approvata con Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del

Dettagli

CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI ED AFFIDATI IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI ED AFFIDATI IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI ED AFFIDATI IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE Il COMUNE DI MASSA, rappresentato dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, per la Casa e Pari opportunità

Dettagli

INDICE (*) ISTANZE E IMPUGNAZIONI DELL INTERESSATO O DEL DIFENSORE

INDICE (*) ISTANZE E IMPUGNAZIONI DELL INTERESSATO O DEL DIFENSORE INDICE (*) Prefazione.... Abbreviazioni... V XV ISTANZE E IMPUGNAZIONI DELL INTERESSATO O DEL DIFENSORE Parte IeII-Procedure I 01 Istanza di rilascio copie ex art. 116 c.p.p.... 5 I 02 Istanza di fissazione

Dettagli

CONVENZIONE. tra. Il Ministero della Giustizia nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Renato Bricchetti e

CONVENZIONE. tra. Il Ministero della Giustizia nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Renato Bricchetti e . TRIBUNALE DI LECCO Prati N.. "111 3 1 LUB. 2012 ' " ".",.,. : : TRIBUNALE di LECCO CONVENZIONE tra Il Ministero della Giustizia nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Renato Bricchetti

Dettagli

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. Presidenza COMUNE DI SUMIRAGO. Ufficio del Sindaco SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. Presidenza COMUNE DI SUMIRAGO. Ufficio del Sindaco SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Presidenza E COMUNE DI SUMIRAGO Ufficio del Sindaco SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001. PREMESSO

Dettagli

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia CONVENZIONE TRA TRIBUNALE DI GENOVA COMUNE DI GENOVA UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA SAVONA IMPERIA Il Tribunale di Genova C.F. 80044550103 che interviene al presente

Dettagli

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD) E IL TRIBUNALE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD) E IL TRIBUNALE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ Esente da bollo ai sensi dell art. 16 della tab. All. B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e succ. mod. CONVENZIONE REG. S.P. 1373 DI DATA 18.05.2016 TRA IL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD) E IL TRIBUNALE

Dettagli

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). Proposte di modifica degli artt. 4 bis e 58 ter OP Testo attuale art. 4 bis Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

Dettagli

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato Stati Generali dell Esecuzione Penale TAVOLO 16 Ostacoli normativi alla individualizzazione del trattamento Rapporto di medio termine RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato Testo

Dettagli

186 9 187 8 26/3/2001) PREMESSO

186 9 187 8 26/3/2001) PREMESSO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA (ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001) PREMESSO CHE: L

Dettagli

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13.

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13. Www.carelladarcangelo.com DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13. LE PARTI DEL C.P.P. CONTENENTI NOVITA' (IN GRASSETTO) Articolo 274 Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA. Capitolo Secondo

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA. Capitolo Secondo V INDICE-SOMMARIO Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA 1. L introduzione della misura degli arresti domiciliari con la l. n. 532/1982.... pag. 1 2. Le modifiche

Dettagli

SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI ( USSM ) CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA ( CPA )

SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI ( USSM ) CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA ( CPA ) Area penale esterna SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI ( USSM ) CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA ( CPA ) COMUNITA ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI ( IPM ) D.P.R. 448\88

Dettagli

Tabella Attività dei Tribunali e degli Uffici di sorveglianza nel Distretto della Corte di Appello di Trieste

Tabella Attività dei Tribunali e degli Uffici di sorveglianza nel Distretto della Corte di Appello di Trieste Periodo 1/7/24-3/6/25 Tribunale di Sorveglianza di Trieste Decisioni sui reclami in permessi premio 11 Decisioni sui reclami in permessi 2 Decisioni sui reclami dei detenuti in sorveglianza particolare

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare (art. 438)... 3 1B Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare

Dettagli

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI INDICE Capitolo I INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI 1.1. Misure cautelari personali e reali: premessa........... 1 1.2. La collocazione delle misure cautelari nel codice di procedura penale..................................

Dettagli

Capitolo Primo LA PENA: NOZIONE, FONDAMENTO E FUNZIONI (Paolo Veneziani)

Capitolo Primo LA PENA: NOZIONE, FONDAMENTO E FUNZIONI (Paolo Veneziani) INDICE Capitolo Primo LA PENA: NOZIONE, FONDAMENTO E FUNZIONI 1. Nozione, fondamento e funzioni della pena: note introduttive........... 1 2. La funzione retributiva della pena...........................

Dettagli

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI AGOSTO 2000 N. 274 E DELL ART. 2 DEL DECRETO TRA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI AGOSTO 2000 N. 274 E DELL ART. 2 DEL DECRETO TRA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 TRA L AZIENDA USL DI MODENA (C.F

Dettagli

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio,

Dettagli

. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: DECRETO-LEGGE 01 luglio 2013, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena Modifiche al codice di procedura penale Art. 1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dettagli

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE INDICE SOMMARIO CODICE PENALE 1. Il differimento obbligatorio della pena Codice penale Art. 146. Rinvio obbligatorio dell esecuzione della pena................. 3 Art. 211-bis. Rinvio dell esecuzione delle

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181) DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181) (GU n. 193 del 20-8-2011) IL PRESIDENTE

Dettagli

Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO

Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO Avviso Bando Corso anticorruzione e antimafia Comuni provincia di Roma Frosinone Latina e Viterbo BANDO PER L AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE

Dettagli

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente Articolo 224 - CdS Art. 224 della sospensione e della revoca della patente 1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato o di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Page 1 of 5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 giugno 2015, n. 88 Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE. Articolo 2 Svolgimento del servizio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE. Articolo 2 Svolgimento del servizio Progetto A.R.O. comune di Monreale ALLEGATO 3 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE Fonte normativa : DLgs 152/2006 DLgs 267/2000 Legge 689/1981 Articolo 1 Finalità

Dettagli

Legge 11 agosto 2014, n. 117

Legge 11 agosto 2014, n. 117 Legge 11 agosto 2014, n. 117 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli

Dettagli

Le nuove misure alternative alla detenzione: aspetti sostanziali e processuali alla luce della prassi

Le nuove misure alternative alla detenzione: aspetti sostanziali e processuali alla luce della prassi Università degli Studi di Milano Dipartimento Cesare Beccaria - Sezione Scienze Penalistiche Cattedra di Criminologia e Criminalistica Raffaele Bianchetti, Elena Mariani Le nuove misure alternative alla

Dettagli

DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2067/S e connessi Modifiche al codice penale e al codice di procedura

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:

Dettagli

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART. 38 D.LGS. 163/2006 DICHIARA

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART. 38 D.LGS. 163/2006 DICHIARA Allegato 1 All ASM Terni s.p.a Via B. Capponi, 100 05100 TERNI DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART. 38 D.LGS. 163/2006 Il sottoscritto... C.F. nato a.. il in qualità di dell'impresa.... con sede in...

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO Comune di Marmirolo Provincia di Mantova REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ART. 1

Dettagli

BANDO PER L AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA

BANDO PER L AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA BANDO PER L AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA (con esclusione di Roma Capitale), FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO CODICI

Dettagli

Regolamento dell Organismo di Vigilanza

Regolamento dell Organismo di Vigilanza Regolamento dell Organismo di Vigilanza Allegato n.2 al Modello di organizzazione, gestione e controllo (D. Lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

Dettagli

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72 Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 27 2.

Dettagli

677 a e 678 a Seduta Pubblica

677 a e 678 a Seduta Pubblica SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Mercoledì 14 settembre 2016 alle ore 9,30 e 16,30 677 a e 678 a Seduta Pubblica ORDINE DEL GIORNO Seguito della discussione dei disegni di legge: 1. Deputato COSCIA

Dettagli

Ci stiamo così attrezzando per poter candidarci ad accogliere volontari per il Servizio civile.

Ci stiamo così attrezzando per poter candidarci ad accogliere volontari per il Servizio civile. PER IL BANDO 2016 (CLICCA QUI) La Sezione di Parma del CAI per il Servizio civile volontario Abbiamo sempre ritenuto, e lo sosteniamo in modo chiaro anche nel documento programmatico 2014-2016, che la

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Prot. N. Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd 18.06.2015 IL VICESEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Marcella Seppi TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Presidenza ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL

Dettagli

INDICE SOMMARIO TOMO I

INDICE SOMMARIO TOMO I INDICE SOMMARIO TOMO I Pag. Costituzione (artt. 1-139) (con commento all art. 111).................................. 1 Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)...............................................

Dettagli

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

STALKING E IPOTESI DI CONFINE STALKING E IPOTESI DI CONFINE Introduzione... XIII I GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI 1 L ALTERNATIVITÀ DELLE CONDOTTE. STALKING A DANNO DI PIÙ PERSONE La questione... 3 Analisi

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione.... pag. 7 Avvertenza....» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO (art. 3 e 7 L. 122/1992, DPR 558/1999, L.224/2013) IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE DIA-07 rev. 7 Il/la sottoscritto/a......

Dettagli

CAPITOLO SECONDO I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 1. Premessa. Soggetti e parti... 13

CAPITOLO SECONDO I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 1. Premessa. Soggetti e parti... 13 CAPITOLO PRIMO DIRITTO PROCESSUALE PENALE E PROCESSO PENALE 1. La nozione di diritto processuale penale... 1 2. Il contenuto specifico del diritto processuale penale... 2 3. Diritto processuale penale

Dettagli

Iscrizione di società nell Albo di cui all art. 16 della Legge n. 108/1996 LA SOCIETÀ

Iscrizione di società nell Albo di cui all art. 16 della Legge n. 108/1996 LA SOCIETÀ MOD. UIC/MC - B All Ufficio Italiano dei Cambi Servizio Antiriciclaggio Divisione Mediatori Creditizi Via delle Quattro Fontane 123 00184 ROMA Iscrizione di società nell Albo di cui all art. 16 della Legge

Dettagli

titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) ovvero a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale:

titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) ovvero a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: Appendice terza Elenco dei mediatori Scheda da compilarsi per ciascun soggetto Dati personali Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita Luogo di nascita Stato di nascita C.F. Partita. IVA Cittadinanza Residenza

Dettagli

b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; Messa alla prova: il nuovo regolamento Decreto Ministero Giustizia 08/06/2015 n. 88 di Simone Marani Pubblicato il 09/07/2015 Con il decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88, è stato

Dettagli

SINTESI PROTOCOLLO D INTESA TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGIONE BASILICATA ANCI BASILICATA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA

SINTESI PROTOCOLLO D INTESA TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGIONE BASILICATA ANCI BASILICATA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA SINTESI PROTOCOLLO D INTESA TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGIONE BASILICATA ANCI BASILICATA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA Il protocollo d intesa tra Ministero della Giustizia, Regione Basilicata,

Dettagli

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49 Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO PRIMO Soggetti I - Giudice... 1a 49 Capo I-Giurisdizione... 1 a 3 Capo II - Competenza... 4 a 16 Sezione I-Disposizione generale... 4 Sezione

Dettagli

CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE REGIONE FVG-ENTI LOCALI

CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE REGIONE FVG-ENTI LOCALI AI SENSI DELL ART. 55, COMMA 2 DEL D.LGS. N. SI PUBBLICA IL CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO. LA PUBBLICAZIONE EQUIVALE A TUTTI GLI EFFETTI ALL AFFISSIONE ALL INGRESSO DELLA SEDE DI LAVORO.

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1845 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CAVALLARO, COVIELLO, LIGUORI, CASTELLANI, GAGLIONE, MAGISTRELLI, MONTICONE, GIARETTA, VERALDI, LAVAGNINI e DALLA

Dettagli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TAVOLA N. 1 Art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012 Amministrazioni pubbliche, di cui all art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 Adozione del : Individuare aree

Dettagli

MODELLO A.1.1. DICHIARAZIONE ART. 80, COMMA 1, LETTERE A) - G) del D.LGS. N. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI

MODELLO A.1.1. DICHIARAZIONE ART. 80, COMMA 1, LETTERE A) - G) del D.LGS. N. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI ALLEGATO F 1) MODELLO A.1.1. DICHIARAZIONE ART. 80, COMMA 1, LETTERE A) - G) del D.LGS. N. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER L' AF F ID

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2009, RELATIVA ALL ORGANIZZAZIONE E AL CONTENUTO DEGLI

Dettagli

Politiche sociali per le famiglie. Stefania Mazza 25 marzo 2015

Politiche sociali per le famiglie. Stefania Mazza 25 marzo 2015 Politiche sociali per le famiglie Stefania Mazza 25 marzo 2015 La legge ordinaria legge 26 luglio 1975 n. 354 Norme sull Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

Dettagli

BANDO PER LA SELEZIONE N 1 (UNO) AUTISTA SOCCORRITORE

BANDO PER LA SELEZIONE N 1 (UNO) AUTISTA SOCCORRITORE BANDO PER LA SELEZIONE N 1 (UNO) AUTISTA SOCCORRITORE In ottemperanza alla delibera del Consiglio Direttivo del 27/07/2016 è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria per l assunzione

Dettagli

Il reato di omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale Il reato di omicidio stradale Lo scorso marzo è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali, nonché disposizioni

Dettagli

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio Esecuzione Penale Esterna Pisa -Lucca PROTOCOLLO GIUSTIZIA RIPARATIVA ENTE PROMOTORE: UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI LUCCA

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa 427 Prefazione... p. 9 Capitolo I La Normativa 1. I diritti del minore nelle Convenzioni Internazionali...» 11 2. I diritti del minore nella Costituzione Italiana...» 14 3. I diritti del minore nel Codice

Dettagli

proposta di legge n. 323

proposta di legge n. 323 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 323 a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Cardogna, Traversini, Foschi, Zaffini presentata in data 9 maggio 2013 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 27 2.

Dettagli

Settore Cultura, Centro Donna, Turismo, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali. Delibera C.P. n. 54 del 21 dicembre Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Settore Cultura, Centro Donna, Turismo, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali. Delibera C.P. n. 54 del 21 dicembre Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ LEGGE N. 266 DEL 1991 LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 1996 REGOLAMENTO SULLE "MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO" ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA Settore

Dettagli

LE SANZIONI E LA SOSPENSIONE DELL ATTIVITA Relatore: Maria Capozzi

LE SANZIONI E LA SOSPENSIONE DELL ATTIVITA Relatore: Maria Capozzi ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA www.tavolo494imola.org info@ tavolo494imola.org Atti del convegno DAL D.LGS. 494/96 AL TESTO UNICO DI SICUREZZA: novità e criticità 19 novembre 2008 LE SANZIONI E LA SOSPENSIONE

Dettagli

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ALLEGATO 10 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE Il sottoscritto. nato il.. a.. in qualità di.. dell impresa/società......

Dettagli

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. Il/La sottoscritto/a: Cognome... Nome CHIEDE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. Il/La sottoscritto/a: Cognome... Nome CHIEDE ALLEGATO 2 All Ente/Sede periferica FEDERCONSUMATORI LIGURIA Via.n. c.a.p Località DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Il/La sottoscritto/a: Cognome..... Nome CHIEDE di essere ammesso/a

Dettagli

R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO A SUPPORTO DELL AZIENDA

Dettagli

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Comune di Avigliana. Provincia di Torino Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

ALLEGATO 1.1. Oggetto: dichiarazione relativa all assenza delle cause di esclusione di cui all art. 80 del D. Lgs 50/2016.

ALLEGATO 1.1. Oggetto: dichiarazione relativa all assenza delle cause di esclusione di cui all art. 80 del D. Lgs 50/2016. ALLEGATO 1.1 Oggetto: dichiarazione relativa all assenza delle cause di esclusione di cui all art. 80 del D. Lgs 50/2016. Il/la sottoscritto/a Nato/a a Prov. ( ) il / / C.F. In qualità di: ovvero Procuratore

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO CONSULTA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO CONSULTA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BERGAMO Art. 1 - Costituzione E istituita la Consulta del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Bergamo, con sede presso

Dettagli

LIBRO PRIMO Soggetti

LIBRO PRIMO Soggetti Indice sistematico Costituzione della Repubblica Italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 13» III -

Dettagli

LINEE GUIDA. c) gli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) del Ministero della giustizia;

LINEE GUIDA. c) gli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) del Ministero della giustizia; Allegato alla Delib.G.R. n. 34/20 del 7.7.2015 LINEE GUIDA Disciplina dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone

Dettagli

SCHEMA di INTESA ISTITUZIONALE. Premesso che

SCHEMA di INTESA ISTITUZIONALE. Premesso che Allegato parte integrante schema di intesa istituzionale SCHEMA di INTESA ISTITUZIONALE Premesso che L articolo 27, comma 3 della Costituzione prevede che le pene non possono consistere in trattamenti

Dettagli

OLTRE LA PENA: IL SISTEMA DELLE CASE FAMIGLIA PER DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMA

OLTRE LA PENA: IL SISTEMA DELLE CASE FAMIGLIA PER DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMA OLTRE LA PENA: IL SISTEMA DELLE CASE FAMIGLIA PER DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMA Cooperativa Sociale P.I.D. Pronto Intervento Disagio O.N.L.U.S. - Roma www.pid.coop La cooperativa

Dettagli

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,

Dettagli

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010 Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010 Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale

Dettagli

TRIBUNALE DI FERRARA. Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi

TRIBUNALE DI FERRARA. Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi TRIBUNALE DI FERRARA Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della

Dettagli

Dei reati in generale

Dei reati in generale Indice sistematico Pag. Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali... 11 Parte I - Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 12 Titolo II - Rapporti etico-sociali...

Dettagli

Roma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO

Roma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO Roma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO DM 406/98 Art. 10 Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'albo 2. Per l'iscrizione

Dettagli

ART.! ATTIVITÀ DA SVOLGERE

ART.! ATTIVITÀ DA SVOLGERE '~ CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI THIENE (VI) ED IL TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.lgs. 29 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO

Dettagli

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2457 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE COMUNICATO

Dettagli

U.S.R. Decreto n IL RETTORE

U.S.R. Decreto n IL RETTORE U.S.R. Decreto n. 2622 IL RETTORE VISTO VISTE lo Statuto di Ateneo; le delibere n. 15 del 27.3.2003 e n. 13 del 12.6.2003 con le quali il Senato Accademico ha approvato il Regolamento per la frequenza

Dettagli

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia Protocollo d Intesa tra Ministero della Giustizia Regione Piemonte Tribunale di Sorveglianza di Torino ANCI Piemonte Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive

Dettagli

ALLEGATO 1. Spett.le ACAM AMBIENTE SPA Via A. Picco 22 - La Spezia

ALLEGATO 1. Spett.le ACAM AMBIENTE SPA Via A. Picco 22 - La Spezia ALLEGATO 1 Via A. Picco 22 - La Spezia Oggetto: istanza di ammissione alla gara per l affidamento del servizio di raccolta domiciliare (PAP) utenze dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani nel Comune

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3247-B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati CIRIELLI *, AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE Giorgio, CONTI Giulio,

Dettagli

Legge 26 luglio 1975, n. 354: Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ;

Legge 26 luglio 1975, n. 354: Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ; Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 8 Roma, 17 febbraio 2017 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi

Dettagli

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO Al servizio di gente REGIONE unica FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO UDINE 13/09/2011 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTERAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI Domanda Richiesta

Dettagli

ELENCO DEI MEDIATORI SCHEDA DA COMPILARSI PER CIASCUN SOGGETTO. Sesso: M F Data di nascita Luogo di nascita. Via/Piazza n.

ELENCO DEI MEDIATORI SCHEDA DA COMPILARSI PER CIASCUN SOGGETTO. Sesso: M F Data di nascita Luogo di nascita. Via/Piazza n. ELENCO DEI MEDIATORI SCHEDA DA COMPILARSI PER CIASCUN SOGGETTO Dati personali Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita Luogo di nascita Stato di nascita C.F. Partita. IVA Tel. Indirizzo p.e.c. Cittadinanza

Dettagli

ALLEGATO 1 Spett.le ACAM AMBIENTE S.p.A Via A. Picco 22 La Spezia

ALLEGATO 1 Spett.le ACAM AMBIENTE S.p.A Via A. Picco 22 La Spezia ALLEGATO 1 Oggetto: istanza di ammissione alla gara per l affidamento del servizio di sfalcio e diserbo della vegetazione spontanea presente su Strade Urbane ed Extraurbane del Comune di Ameglia Il sottoscritto..,

Dettagli

COMUNE DI BASALUZZO Provincia di Alessandria

COMUNE DI BASALUZZO Provincia di Alessandria COMUNE DI BASALUZZO Provincia di Alessandria N.39 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BASALUZZO E IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO

Dettagli

I sottoscritt_in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore, altro) Cognome e nome nato a in data carica ricoperta

I sottoscritt_in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore, altro) Cognome e nome nato a in data carica ricoperta Modello A1 DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI E DI PRESENZA/ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE per SOGGETTI IN CARICA (per le dichiarazioni di assenza solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni

Dettagli

(15) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 15 dicembre 2004, n. 49. Art. 2-quinquies Commissioni provinciali.

(15) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 15 dicembre 2004, n. 49. Art. 2-quinquies Commissioni provinciali. Abruzzo - L.R. 13-02-2003, n. 2 Beni ambientali e culturali L.R. 13 febbraio 2003, n. 2(1). Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della parte III del D.Lgs. 22 gennaio

Dettagli

INDICE. I L ILLECITO PENALE 1 Quantità e dose media giornaliera... 3

INDICE. I L ILLECITO PENALE 1 Quantità e dose media giornaliera... 3 INDICE Prefazione...p. XV I L ILLECITO PENALE 1 Quantità e dose media giornaliera... 3 Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.... 7 Istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare ex art. 299 c.p.p....

Dettagli