I Contratti Tipo. elaborati dalla Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona nei primi dieci anni di attività

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1 I Contratti Tipo elaborati dalla Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona nei primi dieci anni di attività Supplemento del periodico Qui Economia n. 3/2009 dicembre /2010

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3 15/2010 I Contratti Tipo elaborati dalla Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona nei primi dieci anni di attività

4 Supplemento del periodico Qui Economia Qui Economia periodico trimestrale della Camera di Commercio di Ancona Autorizzazione del Tribunale di Ancona n. 211 del 4 giugno 1956 Direttore responsabile Luca Pagliari Comitato di redazione Michele De Vita (Segretario Generale e Direttore Editoriale) Luca Pagliari (Direttore Responsabile) Grazia Capriotti Silvia Veroli Valeria Mozzicafreddo Valentina Giuliodori Andrea Mosconi Ida Simonella Simona Amodio Clizia Cacciamani Redazione: Ufficio Comunicazione della Camera di Commercio di Ancona sito web: comunicazione@an.camcom.it tel fax stampato su carta riciclata

5 Indice Presentazione 7 La Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona 8 Dieci anni di storia 12 Il controllo delle clausole vessatorie 12 La redazione dei contratti tipo Contratti tipo di Subfornitura nelle Attività Produttive Contratto tipo di Agenzia Contratto tipo di Collaborazione Coordinata e Continuativa Contratto tipo di Collaborazione a Progetto o a Programma Contratto tipo di Vendita in Multiproprietà Contratto tipo di Affiliazione Commerciale (Franchising) Contratto tipo di Associazione in Partecipazione Modelli di Statuto di S.r.l Contratti tipo di Licenza e di Cessione di Marchio Contratti tipo per il Settore Immobiliare Condizioni generali di contratto per il Trasporto Marittimo di Persone 135 5

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7 Presentazione La Commissione Contratti, istituita dalla Camera di Commercio di Ancona nel 1999, compie quest anno dieci anni di attività. Con questo organismo l Ente camerale ha inteso offrire agli operatori un prezioso strumento per il miglioramento dell efficienza e della competitività del sistema economico locale e per garantire un equilibrato sviluppo del mercato. Il grande impegno profuso dai suoi componenti sin dalla costituzione ci consente oggi di presentare questo lavoro che raccoglie tutti i modelli contrattuali elaborati dalla Commissione ed accolti con grande favore dagli operatori dei settori interessati che li hanno concretamente applicati nello svolgimento delle loro attività economiche e che continuano a farne richiesta. Gli schemi sono stati predisposti nei dieci anni di attività della Commissione, alternando momenti di ricerca e studio a momenti di discussione e confronto, per rispettare un giusto bilanciamento degli interessi delle parti e realizzare modelli equilibrati e trasparenti; il lavoro svolto ha portato alla messa a punto di contratti privi di clausole vessatorie all interno e conformi alle recenti disposizioni in materia di tutela del consumatore introdotte nell ordinamento italiano. In occasione di questa raccolta, i contratti tipo sono stati aggiornati per tener conto non solo delle novità normative intervenute nei diversi settori ma anche delle pronunce giurisprudenziali emesse. Nel ringraziare dunque il Presidente della Commissione ed i componenti che in questi anni con passione e dedizione hanno lavorato al nostro fianco e al servizio della collettività, mi auguro che la Commissione Contratti possa proseguire anche per il futuro con rinnovato slancio nel cammino intrapreso rappresentando con sempre maggior entusiasmo e consapevolezza un punto di riferimento qualificato per l imprenditoria del territorio e per i consumatori, in grado di fornire strumenti utili per lo sviluppo di un mercato basato su regole trasparenti e condivise. Il Presidente Rodolfo Giampieri 7

8 La Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona Composizione e funzioni Le Camere di Commercio italiane sono chiamate a svolgere nella formulazione delle proprie politiche un importante e incisivo ruolo di garanzia nell ambito dell applicazione di regole e di osservanza di comportamenti, tutti riconducibili alla comune definizione di Regolazione del mercato. Queste funzioni hanno permesso agli Enti camerali di arricchire la propria missione, divenendo un punto di riferimento locale a tutela della correttezza, della trasparenza e del buon funzionamento dei rapporti economici tra gli operatori commerciali, in linea con gli orientamenti dell Unione Europea. I Servizi di Regolazione del Mercato offrono la possibilità di creare un nuovo valore aggiunto per il territorio, accrescendone la competitività e tutelandone la qualità, caratteristiche fondamentali per vincere le attuali sfide dei mercati internazionali e rendono le Camere di Commercio enti nuovi, vicini alla comunità di riferimento per coglierne ed interpretarne le esigenze, mantenendo però, pur nella prossimità, una posizione di assoluta terzietà che consente di conservare una superiore visione dell insieme degli interessi che popolano il mercato. La Camera di Commercio di Ancona ha investito in queste tematiche risorse e professionalità, orientandosi principalmente verso tre obiettivi: La salvaguardia della concorrenzialità e dell efficienza del mercato, della correttezza e della trasparenza delle relazioni commerciali, per uno sviluppo armonico degli scambi economici; La promozione dell innovazione tecnologica e la tutela della proprietà industriale; La valorizzazione degli strumenti di risoluzione del contenzioso alternativi alla giustizia ordinaria (conciliazione ed arbitrato), rapidi, riservati, in grado di consentire il proseguimento delle relazioni economiche. In particolare, al fine di assicurare agli operatori, ai consumatori e quindi ai mercati, in varie forme, l osservanza di regole di correttezza e trasparenza, in grado di prevenire i conflitti o comunque di facilitarne la soluzione, l Ente camerale, in conformità alle disposizioni della legge, si è fatto promotore di un progetto attinente alla fase della contrattazione, che ha portato nel 1999, con Deliberazione della Giunta Camerale n. 113 del 17 maggio 1999, all istituzione della Commissione Contratti. A tale organismo è stato assegnato il compito di: predisporre contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche e per i consumatori ed utenti. Attraverso tale attività, la Commissione intende promuovere l adozione di schemi contrattuali trasparenti ed equilibrati, a garanzia della correttezza delle pratiche negoziali; esercitare, d ufficio o su richiesta delle Associazioni di categoria o dei consumatori ed utenti, forme di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto tra imprenditori e consumatori; fornire pareri sulla interpretazione delle clausole contrattuali, su segnalazione dei consumatori ed utenti o delle Associazioni di categoria; promuovere l azione per la repressione della concorrenza sleale; presentare alla Giunta camerale la documentazione per la valutazione dell esercizio dell azione inibitoria davanti al giudice competente, in caso di diniego da parte del soggetto ad eliminare o correggere le clausole vessatorie; 8

9 presentare alla Giunta camerale la documentazione per la costituzione della Camera di Commercio come parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l economia pubblica, l industria ed il commercio. Nello svolgimento di questi compiti, la Camera di Commercio di Ancona, attraverso la Commissione Contratti, ha sin dall inizio ricercato la collaborazione fra i diversi soggetti economici, nell interesse pubblico di un economia sana che richiede equilibrio di rapporti e di diritti fra chi produce e chi usa. Questa caratteristica si riflette nella struttura dell organismo, composto da un dirigente camerale, da esperti designati dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini professionali e da rappresentanti nominati dalle Associazioni dei consumatori, scelti tra esperti in materie giuridiche. In questi primi dieci anni di attività la Commissione è stata presieduta dal Prof. Avv. Daniele Mantucci, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia Giorgio Fuà dell Università Politecnica delle Marche. Tale composizione ha garantito in ogni attività un confronto e un dialogo aperto tra le varie categorie economiche coinvolte, che hanno permesso di realizzare lavori approfonditi e di qualità; la presenza di un docente universitario ha consentito non solo di garantire la terzietà ma anche di affrontare le questioni e gli aspetti giuridici da un punto di vista sia pratico sia dottrinario. Il rafforzamento del ruolo della Commissione Contratti all interno del territorio provinciale e l accresciuto ricorso ad essa da parte delle Associazioni hanno determinato nel 2003 la necessità di meglio regolamentarne l operato ed il funzionamento. Con Deliberazione n. 172 del 29 maggio 2003 è stato approvato un Regolamento di funzionamento dell organismo, ancora oggi in vigore, composto da 6 articoli. Da questo punto di vista molto importante è stata la previsione, all art. 2, della possibilità di nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo: ciò ha consentito di rendere più efficiente il funzionamento della Commissione e più fluido l operato. Parimenti di notevole rilievo è stata, sempre all art. 2, l introduzione della possibilità di consentire l organizzazione di comitati tecnici più ristretti cui affidare il compito di elaborare pareri sulle singole materie. Ciò ha consentito di ridurre i tempi di risposta della Commissione, accrescendo l efficacia del servizio per il territorio. A questa stessa logica risponde anche la previsione che consente di integrare la Commissione con esperti in possesso di competenze specialistiche di settore a seconda delle specifiche esigenze. Tale disposizione si è rivelata molto utile nella stesura dei contratti tipo permettendo un arricchimento delle competenze e l elaborazione di schemi contrattuali espressione della prassi e degli usi relativi alla particolare materia oggetto di trattazione. Notevoli e di grande rilievo, come si dirà più avanti, sono stati gli interventi realizzati dalla Commissione Contratti nei primi dieci anni di lavoro. Proprio in forza di tale impegno, l Unioncamere Nazionale ha designato la Camera di Commercio di Ancona come componente di un Tavolo nazionale dedicato alle attività in tema di Regolazione del mercato che si pone l obiettivo di migliorare la qualità degli schemi contrattuali offerti dal sistema camerale, abbracciando un ottica nazionale (e non più solo locale) e mettendo a frutto e diffondendo gli esempi di eccellenza. Il Tavolo nel biennio si è occupato della realizzazione di un Progetto dedicato alla Divulgazione a livello nazionale di contratti tipo e verifica sulla presenza delle clausole inique nei contratti per i consumatori, con la finalità di coordinare le attività delle Commissioni Contratti delle Camere di Commercio sotto un duplice profilo: in primo luogo favorendo l interscambio delle notizie e la circolazione delle informazioni utili per la stesura di un contratto tipo in modo da ottenere uno schema contrattuale completo e a valenza nazionale; in secondo luogo evitando duplicazioni nella elaborazione dei modelli contrattuali e sovrapposizioni nei settori di intervento, in modo da consentire l ottimizzazione delle risorse all interno del sistema camerale. Nel 2009 tale attività è proseguita mediante l avvio di nuove iniziative coordinate da realizzare in sinergia. 9

10 Come si dirà più avanti, la Camera di Commercio di Ancona è stata chiamata a partecipare, approfondendo nel 2008 il settore del trasporto marittimo di persone e nel 2009 il tema dell affiliazione commerciale. Si tratta di un importante riconoscimento per l attività e l impegno nella stesura dei numerosi contratti tipo realizzati e messi a disposizione degli operatori economico-commerciali del territorio. Si riporta di seguito il Regolamento: Articolo 1 Istituzione e funzioni 1. In attuazione dell art. 2, comma 4, l. n.580/93, nell adempimento dei propri compiti di regolazione del mercato, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, con deliberazione della giunta camerale n.113 del 17 maggio 1999, ha istituito la Commissione Contratti con le seguenti funzioni: a) promuovere la redazione di modelli contrattuali nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche e per i consumatori; b) esercitare forme di controllo sulla presenza di clausole vessatorie nei contratti; c) predisporre gli atti per l esercizio dell azione inibitoria; d) promuovere azioni di repressione della concorrenza sleale; e) esprimere pareri sulla interpretazione di clausole; f) predisporre gli atti per la costituzione di parte civile della Camera di Commercio nei giudizi per i delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio; g) predisporre gli atti per la segnalazione all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di fattispecie di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita. Articolo 2 Struttura 1. La Commissione Contratti, nominata dalla Giunta camerale, è composta da un Presidente, professore universitario esperto in materie giuridiche o iscritto all Ordine degli Avvocati, da un dirigente camerale e dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria e degli Ordini Professionali così individuati: a) due rappresentanti delle Associazioni degli Industriali b) due rappresentanti delle Associazioni degli Artigiani c) un rappresentante delle Associazioni del Commercio d) due rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori e) un rappresentante dell Ordine degli Avvocati f) un rappresentante dell Ordine dei Consulenti del Lavoro g) un rappresentante dell Ordine dei Ragionieri Commercialisti h) un rappresentante dell Ordine dei Dottori Commercialisti i) un rappresentante delle Associazioni degli Agricoltori 2. Nella sua prima riunione la Commissione nomina al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. 3. I componenti della Commissione Contratti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. 4. La Giunta camerale può dichiarare decaduto dalla carica il componente che risulti ingiustificatamente assente per tre riunioni consecutive. 5. Il Presidente può nominare Comitati Tecnici ristretti con il precipuo compito di elaborazione di pareri giuridici richiesti dalle Associazioni di Categoria, imprese ed utenti sulle singole materie. 6. Ad ogni componente viene corrisposto un gettone di presenza, secondo quanto previsto dalla Camera di Commercio per le partecipazioni a Commissioni e ai Comitati Tecnici. 7. Nei casi di particolare complessità, il Presidente, sentita la Commissione, può procedere alla nomina temporanea di altri esperti, scelti in modo tale che la composizione della Commissione risulti di volta in volta integrata a seconda delle specifiche esigenze. 8. Le funzioni di segreteria sono assolte da un funzionario di categoria D. 10

11 Articolo 3 Riunioni e modalità di attivazione della Commissione Contratti 1. La Commissione Contratti viene convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di tre o più componenti. 2. Chiunque ne abbia interesse può presentare istanza per il controllo sulla sussistenza di clausole inique o abusive presenti nei contratti. 3. Il controllo richiesto può essere esercitato sulla singola clausola, sul contratto e/o sulle condizioni generali. 4. Chiunque può segnalare atti di concorrenza sleale, di pubblicità ingannevole o pubblicità comparativa illecita o la pendenza di giudizi relativi ai delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio. 5. Le istanze e le segnalazioni possono essere inoltrate anche da uffici o da altre Commissioni della Camera di Commercio. 6. Chiunque può chiedere, tramite il Servizio di Tutela del consumatore, approfondimenti e chiarimenti relativamente alle disposizioni normative che riguardano la tutela del consumatore. Articolo 4 Procedimento per il controllo delle clausole vessatorie 1. Quando sono richiesti pareri sulla vessatorietà di clausole presenti nei contratti, al fine di snellire e rendere tempestiva l attività della Commissione il Presidente può affidare l istruttoria ad un componente, che redige una relazione. La relazione viene sottoposta all esame e all approvazione della Commissione, che formula un suo parere. 2. Se la Commissione ritiene che la clausola esaminata sia vessatoria, comunica il parere al richiedente. La Commissione invita altresì l impresa o il professionista predisponenti a modificare o eliminare la clausola o le condizioni inique o abusive. In tal caso può essere aperta una fase di cooperazione tra la Commissione ed i soggetti interessati, che possono essere ascoltati, anche personalmente, ai fini di una corretta riformulazione delle clausole censurate. 3. Nel caso in cui l operatore economico rifiuti di modificare il contenuto della clausola, la Commissione può segnalare il caso alla Giunta camerale, affinché valuti l opportunità di esperire l azione inibitoria ex art sexies cod.civ. Articolo 5 Procedimento in caso di pubblicità ingannevole 1. Le imprese, i consumatori e i componenti, possono sottoporre all attenzione della Commissione le fattispecie ritenute di pubblicità ingannevole o illecita. 2. La Commissione valuta gli atti tenendo conto della gravità della turbativa che essi possono recare al mercato, con particolare riferimento alla tutela del consumatore. 3. Nel caso in cui riconosca il carattere ingannevole del messaggio pubblicitario, la Commissione trasmette gli atti al Garante della Concorrenza e del Mercato e alle altre autorità eventualmente competenti. Articolo 6 Modelli contrattuali 1. La Camera di Commercio, attraverso la Commissione Contratti, con l elaborazione di specifici modelli contrattuali intende offrire alle istituzioni pubbliche, agli operatori economici e a tutti i soggetti interessati uno schema di riferimento dai contenuti certi, chiari e condivisi, idoneo a concorrere alla funzione regolatrice del mercato in rapporti di particolare rilevanza. 2. La Commissione Contratti individua il modello contrattuale da predisporre, tenendo conto delle esigenze manifestate dai consumatori, dalle imprese, dalle Associazioni di Categoria e dagli Ordini Professionali. La Commissione Contratti, dopo aver individuato il modello da predisporre, nomina un relatore, esperto nella specifica materia. Il relatore redige un primo schema, che viene sottoposto all esame della Commissione, anche integrata dagli esperti eventualmente nominati dal Presidente. Possono essere ascoltate le Associazioni di Categoria, nonché enti pubblici o altri soggetti interessati, al fine di valutare eventuali osservazioni. 3. La Commissione, quando ritiene l elaborazione conclusa, sottopone il modello contrattuale all approvazione della Giunta camerale. 11

12 Dieci anni di storia Il controllo delle clausole vessatorie Tra i compiti della Commissione Contratti vi è quello di esercitare, d ufficio o su richiesta delle Associazioni di categoria o dei consumatori ed utenti, forme di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto tra imprenditore e consumatore, cioè di quelle clausole che penalizzano fortemente il consumatore determinando a suo carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi provenienti dal contratto. Qualora nel contratto sia presente una clausola vessatoria, questa deve ritenersi inefficace, non valida, mentre il contratto in cui essa è inserita continua a mantenere la sua validità. Nel caso in cui si ritenga che nel contratto stipulato siano presenti queste clausole poste a esclusivo vantaggio del professionista, i consumatori possono dunque fare una segnalazione alla Camera di Commercio di Ancona. Anche gli operatori economici possono sottoporre all Ente camerale i testi contrattuali che utilizzano nella propria attività per verificare l eventuale presenza di clausole di questo tipo, direttamente presentando apposita richiesta. Tramite la Commissione Contratti si procede ad una valutazione della vessatorietà, tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto stesso o di un altro collegato o da cui dipende, nonché alla eventuale presenza di una trattativa privata. Una volta accertata la presenza di queste clausole, la Camera invita l operatore a correggere il testo contrattuale, suggerendo anche la riformulazione da operare; l Ente è inoltre legittimato, nell ipotesi di inottemperanza alla richiesta di modifica, a richiedere al giudice competente l inibitoria dell uso delle clausole di cui sia accertata la vessatorietà. Questo servizio viene svolto gratuitamente. E sufficente presentare apposita domanda in carta libera, allegando il contratto che si vuole far esaminare. In questi dieci anni di attività sono stati formulati numerosi pareri in materia immobiliare, finanziaria, commerciale, condominiale e in ordine a contratti di vigilanza. La Camera di Commercio di Ancona ha inoltre esercitato una azione inibitoria innanzi al giudice di primo grado, che ha riconosciuto la fondatezza della richiesta e quindi la vessatorietà delle clausole contestate. 12

13 La redazione dei contratti tipo Significativi sono stati i risultati con riferimento all altro grande filone di attività cui la Commissione Contratti si è dedicata nei primi dieci anni della sua storia, la redazione di contratti tipo. Dal 1999 ad oggi sono stati predisposti i seguenti modelli contrattuali: i contratti tipo in materia di subfornitura nelle attività produttive; il contratto tipo di agenzia; il contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa; il contratto tipo di collaborazione nelle modalità a progetto e a programma; il contratto tipo di multiproprietà; il contratto tipo di affiliazione commerciale; il contratto tipo di associazione in partecipazione; i modelli di statuto di società a responsabilità limitata; i contratti tipo di licenza e di cessione di marchio; il formulario tipo per il settore immobiliare; il contratto tipo di trasporto marittimo di persone. La scelta degli elaborati su cui lavorare è stata condotta soprattutto raccogliendo le esigenze del territorio: in questa prospettiva la Camera di Commercio di Ancona si è posta in una situazione di ascolto dei reali bisogni delle imprese e dei consumatori, al fine di individuare le forme contrattuali di maggiore utilità ed attualità. In quest ottica si è provveduto a studiare le tipologie contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione nelle modalità a progetto e a programma, l associazione in partecipazione, tipologie che possono incidere in modo significativo nell organizzazione e nella strategia aziendale delle piccole, medie e grandi imprese nell ambito del processo di pianificazione, flessibilizzazione della struttura e sviluppo dell innovazione delle stesse. In questa medesima prospettiva, si è lavorato sia ai modelli di licenza e cessione di marchio sia al contratto di multiproprietà. Il marchio, infatti, consentendo di individuare la provenienza dei beni da esso contrassegnati da un impresa determinata, rappresenta un valore aggiunto e una risorsa economica, una ricchezza patrimoniale da tutelare con gli strumenti messi a disposizione dalle normative nazionali e comunitarie. Esso incentiva comportamenti commerciali corretti e promuove condotte trasparenti e responsabili nei confronti della collettività, specialmente in merito alle caratteristiche ed alle proprietà dei prodotti medesimi. Il contratto tipo di multiproprietà è invece stato predisposto in relazione alla sua rilevanza sociale e alla sua diffusione presso le famiglie italiane. In alcuni casi è stato l intervento normativo e l introduzione di una nuova disciplina a stimolare la predisposizione dei modelli contrattuali, nell ottica di aiutare gli operatori economico-commerciali a misurarsi con disposizioni nuove e di non facile interpretazione. In questo profilo rientrano i contratti tipo di subfornitura nelle attività produttive, elaborati nel 2000 all indomani dell introduzione della legge n. 192/1998, quello di franchising predisposto nel 2005, a seguito dell emanazione della legge n. 129/2004 e i modelli di statuto di società a responsabilità limitata realizzati subito dopo 13

14 l entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che ha profondamente ridefinito la materia della s.r.l., con riferimento a struttura, funzioni e regole. In altri casi, la scelta degli elaborati su cui lavorare è stata condotta su impulso delle Associazioni di categoria, in base allo spirito di collaborazione e di dialogo con il territorio che la Camera di Commercio di Ancona ha posto a fondamento dell attività della Commissione sin dalla sua costituzione. Sono questi i casi del contratto tipo di agenzia elaborato con la collaborazione della F.N.A.A.R.C. e del formulario destinato agli agenti immobiliari composto dai modelli di proposta irrevocabile di acquisto, foglio di visita, incarico di vendita con esclusiva, incarico di vendita senza esclusiva, incarico a mediare con e senza esclusiva, fortemente richiesto dai rappresentanti delle Associazioni dei mediatori, F.I.M.A.A., F.I.A.I.P. e A.N.A.M.A., che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei modelli, mettendo a disposizione il proprio prezioso bagaglio di conoscenze e il patrimonio di esperienze maturate sul campo. Tutti gli schemi contrattuali sono stati formulati partendo da un approfondito studio del settore e della normativa in vigore ed analizzando l eventuale contenzioso presente. Ciò per individuare i profili più critici e più delicati e le zone d ombra lasciate dal legislatore. Si è provveduto poi a predisporre il modello contrattuale, offrendo soluzioni chiare, razionali ed idonee a garantire un equo contemperamento degli interessi delle parti e quindi a prevenire eventuali liti. Gli elaborati non sono mai stati impostati con soluzioni rigide, ma si è scelto di lasciare ampio spazio all autonomia negoziale per l adozione di soluzioni alternative contrattate con consapevolezza. L operatore può adattarne, dunque, il contenuto secondo le proprie primarie esigenze, attraverso il ricorso alle varie alternative indicate nel modello medesimo. Va inoltre sottolineato che, laddove possibile, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità di ricorrere, per risolvere eventuali controversie tra le parti, agli strumenti della conciliazione e dell arbitrato amministrati da organismi di estrazione camerale, inserendo all interno dei modelli contrattuali, le apposite clausole. Nei casi in cui la legge definisce una competenza territoriale, il riferimento è generale; in altre ipotesi invece le clausole contengono espressamente l indicazione dei Servizi offerti dalla Camera di Commercio di Ancona. L Ente camerale, infatti, nel settore della giustizia alternativa, vanta una robusta e significativa esperienza avendo attivato il proprio Servizio di conciliazione sin dal 1998 e istituito la propria Camera Arbitrale intitolata a Leone Levi nel Le parti potranno così avvalersi, per la risoluzione di ogni problema che possa sorgere durante la relazione commerciale, di strumenti veloci, riservati ma soprattutto di qualità perché garantiti da un Ente terzo come la Camera di Commercio di Ancona, attento a garantire il corretto ed imparziale svolgimento della procedura. Va infine evidenziato che un iter particolare ha avuto il contratto tipo di trasporto marittimo di persone. Tale schema è infatti stato realizzato dalla Commissione, all interno del Progetto per la divulgazione a livello nazionale di contratti tipo e verifica sulla presenza delle clausole inique nei contratti per i consumatori, progetto, come si è detto, promosso dall Unione Italiana delle Camere di Commercio, con l obiettivo di coordinare le attività dei Servizi di Regolazione del Mercato in tema di contrattualistica ed ottenere schemi completi e a valenza nazionale. Nella stesura dell elaborato, pertanto, la Commissione Contratti ha seguito, oltre che il proprio Regolamento, anche le Linee guida fornite dalla stessa Unioncamere nazionale al fine di assicurare una uniformità procedimentale tra gli Enti partecipanti al progetto. Il lavoro è stato quindi lungo e complesso, caratterizzato da momenti di ricerca e studio e momenti di discussione e confronto con le parti coinvolte, al fine di realizzare un modello condiviso da tutti i soggetti. Si è partiti dall esame delle condizioni generali di contratto utilizzate dai principali vettori marittimi operanti in Italia, comparando disposizioni e comportamenti al fine di individuare le prassi 14

15 maggiormente diffuse a livello nazionale. La Commissione si è confrontata poi con le categorie di settore presenti sul proprio territorio a livello locale, ricercando soluzioni nuove per contemperare gli interessi contrapposti e realizzare la piena condivisione del contratto tipo. Il confronto ha riguardato anche le altre Camere di Commercio coinvolte nel progetto e l ISDACI (Istituto per lo studio e la diffusione dell arbitrato e del diritto commerciale internazionale), accogliendo gli spunti migliorativi emersi nella discussione, al fine di una condivisione all interno della rete camerale. Successivamente lo schema è stato portato all attenzione della Commissione Nazionale di Coordinamento istituita presso l Unioncamere e composta da rappresentanti nazionali delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni delle imprese del settore, da esponenti del sistema camerale, da rappresentanti del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: il dibattito ha portato a definire meglio alcune caratteristiche del rapporto contrattuale e a costruire un reticolato espressione delle esigenze dell intero territorio nazionale. Il lungo iter ha consentito dunque alla Commissione di realizzare uno schema chiaro, razionale, elaborato non operando con un ottica unilaterale, ma tenendo conto delle necessità di tutte le parti del rapporto commerciale, non considerando la sola, seppur significativa, realtà locale ma abbracciando una dimensione nazionale, una logica di sistema. Questo stesso percorso, fondato su cinque fasi fondamentali (Istruttoria; Concertazione a livello locale; Condivisione con il Tavolo di Lavoro; Esame della Commissione nazionale di coordinamento; Approvazione definitiva e diffusione) è stato seguito anche per il contratto di affiliazione commerciale. Tale modello, predisposto nel 2005, nel 2009 è stato scelto per essere inserito tra gli elaborati del progetto nazionale. Ciò ha portato la Commissione Contratti ad un approfondito lavoro di riscrittura e di riformulazione dello schema secondo le linee guida nazionali, prendendo in esame le esperienze e i modelli diffusi in tutte le regioni italiane al fine di eliminare i profili più strettamente connessi al territorio provinciale e renderlo applicabile ad ogni realtà. Sul sito dell Unioncamere, all indirizzo è possibile trovare la banca-dati che raccoglie tutti i lavori realizzati secondo le linee guida nazionali e coordinati dall Unione Italiana delle Camere di Commercio. Ricorrere alla Commissione Contratti La Commissione Contratti può essere attivata d ufficio, a richiesta delle Associazioni di categoria, su segnalazione di consumatori ed utenti e delle loro Associazioni. I servizi offerti dalla Commissione sono gratuiti. La Commissione può essere contattata ai seguenti recapiti: Commissione Contratti C/o Camera di Commercio di Ancona Piazza XXIV Maggio, Ancona Tel. 071/ Fax 071/ regolazione.mercato@an.camcom.it 15

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17 1. I Contratti tipo di Subfornitura nelle Attività Produttive

18 Contratti tipo di Subfornitura nelle Attività Produttive Introduzione Prof. Avv. Daniele Mantucci La legge 18 giugno 1998, n. 192 detta una specifica disciplina della subfornitura produttiva. L alternativa organizzativa sintetizzata nella formula make or buy anche nel nostro sistema viene, ormai, sempre più spesso risolta nel senso della c.d. esternalizzazione, cioè con l affidamento ad imprese esterne di talune funzioni aziendali. Con il contratto di subfornitura un imprenditore (subfornitore) si obbliga a realizzare, verso il corrispettivo di un prezzo e secondo specifiche direttive tecniche, una fase del ciclo produttivo di altra impresa (committente). La prestazione del subfornitore può consistere tanto nella lavorazione di materiali forniti dal committente, quanto nella realizzazione di prodotti o nella prestazione di servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell ambito dell attività economica del committente (art. 1, comma 1, l. n. 192/1998). Sotto tale profilo la nuova disciplina ripropone la distinzione, già nota nella pratica degli affari, tra subfornitura di lavorazione, di prodotti e di servizi. L intervento legislativo è principalmente rivolto alla protezione del subfornitore, considerato la parte più debole del rapporto. Talune delle nuove norme sembrano tuttavia ispirate al contemperamento degli interessi in gioco, in una prospettiva di promozione della cooperazione, equa e leale, tra imprese. Il subfornitore può affidare a terzi l esecuzione di una parte delle prestazioni dovute, con l autorizzazione del committente o, nei limiti del 50 per cento del valore della fornitura, anche senza (art. 4 l. n. 192/1998). Secondo l opinione prevalente, le nuove norme non disciplinerebbero uno speciale contratto ma sarebbero riferibili ad un gruppo di contratti (la vendita, l appalto, la somministrazione e il contratto d opera). La configurabilità della subfornitura sarebbe cioè ipotizzabile nell ambito di modelli contrattuali già codificati: nelle singole fattispecie troverebbero pertanto applicazione diretta tanto le regole dettate dalla l. n.192/98 quanto, se compatibili, quelle proprie del tipo ricorrente. Secondo un diverso orientamento le nuove norme regolerebbero uno specifico modello contrattuale, autonomo ed alternativo rispetto ai tipi già disciplinati dal codice civile o da leggi speciali. Il contratto di subfornitura deve essere concluso in forma scritta (art. 2 l. n.192/98). È equiparata la stipula tramite fax o per via telematica. La proposta scritta del committente può essere dal subfornitore accettata iniziando un esecuzione conforme. Il termine per il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente non può, di regola, superare i 60 giorni. Per il caso di mancato rispetto del termine sono previsti interessi legali superiori a quelli ordinari. Se il ritardo si protrae oltre i trenta giorni, si applica una penale pari al 5% dell importo non versato (art. 3 l. n. 192/1998, come modificato dall art.10, primo comma, decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231) La maggior parte delle nuove norme ha carattere imperativo. Le clausole contrattuali difformi sono nulle. Secondo l opinione prevalente si tratterebbe di nullità tendenzialmente parziale (cioè per quanto possibile non estensibile all intero contratto) e relativa (ovvero rilevabile soltanto dalla parte che la norma violata tutela). 18

19 Nella elaborazione dei modelli si è ritenuto di seguire la distinzione legislativa tra subfornitura di lavorazioni, di prodotti e di servizi, proposta dal dettato normativo e senz altro rilevante nella pratica. Nell ambito di ciascuna di tali ipotesi, le possibili varianti vengono evidenziate con l uso del corsivo o nelle note. 19

20 MODELLO I CONTRATTO PER LA SUBFORNITURA DI LAVORAZIONI Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, il giorno dell anno, in TRA del mese di (Ditta del Committente), con sede in, via, n. 1, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. del registro delle imprese, partita I.V.A. n., nella persona del suo titolare 2, di seguito indicata anche come Committente, da una parte E (Ditta del Subfornitore), con sede in, via, n. 3, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. del registro delle imprese, partita I.V.A. n., nella persona del suo titolare 4, di seguito indicata anche come Subfornitore, dall altra parte PREMESSO CHE il Committente esercita una impresa operante nel settore 5 ; il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore 6 ; nello svolgimento della propria attività produttiva il Committente intende avvalersi dell organizzazione imprenditoriale del Subfornitore; in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal Committente medesimo; il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive; entrambe le parti intendono comunque sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese; il presente atto e i rapporti che ne deriveranno sono disciplinati dalle disposizioni dettate nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli artt e ss. c.c. in tema di contratto d opera 7 SI CONVIENE Art. 1 Premesse ed allegati 1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. 1 Eventualmente aggiungere: e domicilio in via, n.. 2 Oppure: nella persona del suo legale rappresentante pro tempore ; oppure: rappresentata da, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data 3 Eventualmente aggiungere: e domicilio in via, n.. 4 Oppure legale rappresentante pro tempore ; oppure: rappresentata da, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data. 5 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.). 6 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.). 7 Oppure, se l impresa del subfornitore è di dimensioni medio-grandi: negli artt e ss. c.c., in tema di contratto d appalto. 20

21 Art. 2 Comunicazioni 1. Le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede 8 della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana 9 e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell art. 4 D.P.R. n. 513/ Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede 10. Art. 3 Obbligazioni del Subfornitore 1. Il Subfornitore si obbliga ad eseguire, a seguito della ricezione degli ordinativi di cui all art. 4, le seguenti lavorazioni: 11 come meglio risulta dal documento denominato Lavorazioni e corrispettivi, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti. Art. 4 Materiali forniti dal Committente 1. Per l esecuzione della subfornitura il Committente fornirà al Subfornitore i seguenti semilavorati 12 : 2. La consegna dei materiali dovrà essere dal Committente effettuata entro il, presso 3. Il Subfornitore dovrà segnalare al Committente ogni difetto o vizio riconoscibile dei materiali stessi entro giorni dalla consegna. I difetti e i vizi non immediatamente riconoscibili dovranno essere segnalati entro giorni dalla scoperta. La tempestiva segnalazione esclude la responsabilità del Subfornitore per le conseguenze che i vizi o i difetti dei materiali possono avere sulla lavorazione 13. Art. 5 Ordinativi e accettazioni 1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati nella forma e con le modalità precisate nell art. 2, comma L ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l accettazione del Subfornitore perviene al Committente nelle forme e nei modi previsti dall art. 2, comma Ai sensi dell art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell ordinativo. In tal caso l ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall art. 2, comma 1, l inizio della esecuzione. 4. L ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto: i requisiti specifici della lavorazione; le quantità richieste; i termini e le modalità di esecuzione; il corrispettivo dovuto dal Committente; i termini e le modalità di pagamento. 8 Oppure: presso il domicilio. 9 Oppure: in lingua. 10 Oppure: di domicilio. 11 Indicare succintamente la lavorazione che dal subfornitore deve essere eseguita. 12 Oppure: le seguenti materie prime. 13 Clausole di analogo contenuto possono essere inserite quando il committente fornisce al subfornitore le attrezzature necessarie per l esecuzione della subfornitura. 21

22 Art. 6 Programmazione 1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato Programmazione, allegato con il n. 3 al presente contratto e controfirmato da entrambe le parti. 2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati. 3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di lavorazioni non inferiore ai limiti minimi. 4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell art c.c., mediante comunicazione al Committente nelle modalità sopra previste dall art. 2, comma 1, salvo comunque il risarcimento del danno 14. Art. 7 Termini di lavorazione e consegna 1. I termini per l esecuzione delle lavorazioni e per la restituzione dei materiali lavorati saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni dal ricevimento dell ordinativo stesso da parte del Subfornitore Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall art c.c., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall art. 2, comma 1, di voler conservare il rapporto. E fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti per la ritardata esecuzione delle lavorazioni o per la risoluzione Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva per l esecuzione della subfornitura su indicazione del Committente. Il Subfornitore è tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo. Art. 8 Modalità di lavorazione 1. Le lavorazioni devono essere dal Subfornitore effettuate presso 2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la seguente assistenza: 3. Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle modalità precisate nel documento denominato Specifiche tecniche, allegato al presente contratto con il n. 2 e controfirmato da entrambe le parti. Il Subfornitore deve comunque osservare la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza. 4. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dall art. 2, comma 1, salva l adeguabilità del corrispettivo ai sensi dell art. 14, comma 2. Art. 9 Modalità di comunicazione dell avvenuta esecuzione 1. La comunicazione dell avvenuta esecuzione della lavorazione dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall art. 2, comma 1. Art. 10 Termini di verifica 1. La verifica della corretta esecuzione dovrà avvenire entro giorni dalla comunicazione della conclusione della lavorazione Oppure: Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al % del corrispettivo delle lavorazioni non richieste. 15 Oppure: e non potranno essere comunque inferiori ai termini indicati nell allegato Programmazione. 16 Oppure: Il Subfornitore è comunque tenuto, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penale pari al % del corrispettivo delle lavorazioni non puntualmente eseguite. In caso di risoluzione, il Subfornitore deve versare una penale pari al % delle lavorazioni non effettuate. 17 Il termine per la verifica potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato dall art. 15 per il pagamento del corrispettivo. 22

23 Art. 11 Modalità di verifica e contestazioni 1. Il Committente è tenuto a verificare, in contraddittorio con il Subfornitore, la corretta esecuzione delle lavorazioni e la conformità alle specifiche tecniche in allegato. 2. Se la verifica si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene effettuata, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi. 3. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi: la lavorazione oggetto di contestazione; i vizi, i difetti o le difformità riscontrate; le unità interessate. 4. L esito negativo della verifica, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del corrispettivo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuata una verifica con esito positivo. 5. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall art. 27. Art. 12 Contestazioni successive alla verifica 1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso della verifica, le contestazioni devono essere dal Committente effettuate, nelle forme e secondo le modalità indicate nell art. 2, comma 1, entro otto giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l azione 18. Art. 13 Eliminazione di vizi, difetti e difformità 1. Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro giorni dalla contestazione. E fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo. Art. 14 Corrispettivi 1. I corrispettivi dovuti dal Committente sono precisati nell allegato denominato Lavorazioni e corrispettivi. 2. Qualora nel corso dell esecuzione vengano apportate, secondo quanto previsto dall art. 25, varianti o modifiche nelle lavorazioni concordate, il Subfornitore potrà pretendere che il corrispettivo sia adeguato all eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall art. 27. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l arbitraggio della Camera Arbitrale Leone Levi, operante presso la Camera di Commercio di Ancona. Art. 15 Termini di pagamento 1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro giorni 19 dalla consegna Se il Committente eseguirà il pagamento prima della consegna, il corrispettivo sarà ridotto nella misura del % per ogni giorno di anticipo. 18 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d opera (e in particolare l art c.c.). Quando l impresa del subfornitore sia medio-grande la denuncia del committente dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna, secondo quanto previsto dall art c.c. in tema d appalto. 19 A norma dell art. 3, comma 2, l. n. 192/98, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell industria e dell artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimenti introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: Su richiesta del committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali. 20 Oppure: dalla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione. 23

24 3. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi annui pari al % 21. Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni, il Committente sarà inoltre tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell importo non corrisposto. E fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore. Art. 16 Modalità di pagamento 1. Il corrispettivo dovrà essere dal Committente pagato mediante Art. 17 Fatturazione 1. La consegna 22 delle lavorazioni oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla fattura relativa. 2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente. Art. 18 Agevolazione I.V.A. 1. A norma dell art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall art. 8 l. n. 192/1998, il Subfornitore effettuerà il versamento dell I.V.A. con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi. Art. 19 Diritti di privativa e proprietà industriale 1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da una parte all altra per l esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell altra parte manifestato nei modi previsti dall art. 2, comma Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per l esecuzione delle lavorazioni, assume ogni responsabilità ed onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa. 3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi nell esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo. La sua determinazione sarà rimessa all autonomia delle parti, le quali dovranno tenere conto del contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Se le parti non raggiungono un accordo sull adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall art. 27. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l arbitraggio della Camera Arbitrale Leone Levi, operante presso la Camera di Commercio di Ancona. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni realizzate senza l utilizzazione di informazioni fornite dal Committente. Art. 20 Accesso e riservatezza del Committente 1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate dall art. 2, comma Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto. 21 A norma dell art. 3, comma 2, l. n. 192/1998, come modificato dall art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il tasso moratorio deve essere pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. 22 Oppure: La comunicazione dell avvenuta esecuzione. 24

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