Guida al Naviglio ed alla Proprietà Navale

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1 Capitaneria di Porto Guardia Costiera Genova Guida al Naviglio ed alla Proprietà Navale edizione 2005 a cura del C.F.(CP) Claudio MOLLICA

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3 Guida al Naviglio ed alla Proprietà Navale L Ordinamento, com è noto, attribuisce particolare valore al bene nave, principale vettore di trasporto delle merci nel nostro Paese. Questo particolare riconoscimento si traduce quindi nell assoggettamento ad una speciale disciplina giuridica (regime amministrativo delle navi titolo V del Codice della Navigazione), nella produzione di leggi di settore a favore della cantieristica e dell impresa di armamento, nella previsione di apprestamenti difensivi a bordo per un ipotetico impiego dell unità nel naviglio ausiliario militare. Il rilievo pubblicistico del bene comporta quindi, sin dalla fase della costruzione della nave, l intervento mirato del legislatore finalizzato a regolare l attività di produzione di tale bene, intervento che si concreta con lo stabilire precisi requisiti di idoneità dei costruttori, la registrazione della costruzione in appositi registri, il controllo amministrativo e tecnico sulla esecuzione della costruzione. La seconda fase di questo processo è caratterizzata dal passaggio della costruzione, una volta classificata, al regime amministrativo delle navi vere e proprie una volta individuati i requisiti di identificazione della nave (tipo e caratteristiche principali, stazza, nome o numero, luogo d iscrizione) e dall iscrizione della stessa nelle matricole o nel registro navi minori e galleggianti tenuti dagli Uffici marittimi. Da questa fase si passa poi alla c.d. ammissione della nave alla navigazione che si sostanzia, una volta definita l iscrizione nel registro, nel rilascio del titolo che abilita alla navigazione (atto di nazionalità e licenza di navigazione). Le vicende giuridico formali della nave si esauriscono almeno per ciò che concerne il particolare regime amministrativo che qui interessa con la cancellazione dal registro di appartenenza. Cercheremo, dunque, con la guida, di ripercorrere in modo schematico la genesi tecnico-giuridica del bene nave richiamando le principali norme e circolari di riferimento nell ottica di fornire agli addetti ai lavori un utile strumento di sintesi del complesso ed a volte intricato mondo della Proprietà Navale e del Naviglio. Cominceremo a trattare della COSTRUZIONE DELLA NAVE e degli aspetti tecnici legati alle operazioni di STAZZATURA dell unità per poi passare alla PROPRIETA E COMPROPRIETA DELLA NAVE ed agli aspetti pubblicistici correlati ai relativi atti, esaminando quindi la fase dell ISCRIZIONE e del processo di ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE ed, in conclusione, della DISMISSIONE e della CANCELLAZIONE. Non si è ritenuto, in questa fase, di trattare in modo organico del diporto in quanto, com è noto, materia oggetto di importanti modifiche in sede legislativa intese, fra l altro, all adozione di un codice unico delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto. Ci limiteremo, quindi, ad un semplice sguardo alle principali novità introdotte dal luglio 2003 ad oggi in materia di pubblicità navale sul diporto nautico. 3

4 L ultimo capitolo, infine, è dedicato ad un breve excursus sulle norme di carattere tributario e a quelle sulla semplificazione in materia di documentazione amministrativa. Si ritiene utile ancora riportare, a conclusione di ogni capitolo, dei format - tipo attinti dalle circolari in vigore, dal vademecum del diportista ed alcuni redatti artigianalmente che si propongono come linee guida. IL CAPO SERVIZIO NAVIGLIO E PROPRIETA NAVALE della Capitaneria di Porto di Genova C.F. (CP) Claudio Mollica 4

5 INDICE 1. DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE E DELLE OPERAZIONI DI STAZZATURA 1.1. Della Costruzione Della Stazza 8 2. DELLA PROPRIETA E DELLA COMPROPRIETA DELLA NAVE 2.1. Della Proprietà Della Comproprietà DELL ISCRIZIONE DELLA NAVE 3.1. Disposizioni Comuni. Generalità Delle Navi Maggiori Il Registro Speciale Il Registro Internazionale Iscrizione nel Registro Internazionale e Servizio di Cabotaggio Delle Navi Minori Dei Galleggianti Navigazione ad Uso Privato o in Conto Proprio nelle Acque Marittime Tipi delle Navi DELL ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE 4.1. Disposizioni Comuni e Generalità Dell Atto di Nazionalità Del Passavanti Provvisorio Della Licenza e della Licenza Provvisoria DELL IMPRESA DI NAVIGAZIONE 5.1. Dell Armatore Della Società di Armamento tra Comproprietari DELLA DISMISSIONE E DELLA CANCELLAZIONE 6.1. Della Dismissione della Bandiera e Sospensione temporanea dell Abilitazione alla Navigazione Della Dismissione della Bandiera a Seguito di Aggiudicazione a Soggetto che intende Trasferire la Nave in un altro Registro Proprietà di Stranieri per quote superiori ai diciotto carati (art. 158 C.N.) Proprietà di Stranieri per quote superiori ai diciotto carati (art. 159 C.N.) Demolizione Volontaria della Nave (art. 160 C.N.) Riparazione e Demolizione per ordine dell Autorità o d Ufficio (art. 161 C.N.) Perdita Presunta (art. 162 C.N. e art. 344 Reg. C.N.) Cancellazione della Nave dal Registro d iscrizione (art. 163 C.N. e art. 345 Reg. C.N.) UNO SGUARDO SUL DIPORTO NAUTICO 7.1. L iscrizione delle unità da diporto Tra gli effetti delle novità introdotte dalla 172/2003: la cancellazione dei natanti dai R.I.D Il certificato d uso del motore Noleggio e locazione Modifiche apportate alle imbarcazioni NAVIGLIO E PROPRIETA NAVALE: TRIBUTI, IMPOSTE E NORME IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. BREVI CENNI 8.1. Disciplina dell imposta di bollo: linee generali Agevolazioni per il settore del credito Imposta di Registro Tributi speciali Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Cenni sulla disciplina in materia di protezione dei dati sensibili Sul diritto di accesso 86 5

6 B I B I L I O G R A F I A E S S E N Z I A L E : - R.D. 30 MARZO 1942, N. 327 CODICE DELLA NAVIGAZIONE; - D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328 REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE AL C.D.N.; - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641 DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE; - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642 DISCIPLINA SULL IMPOSTA DI BOLLO; - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N.601 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE; - D.P.R. 26 APRILE 1986, N.131 T.U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L IMPOSTA DI REGISTRO; - LEGGE 07 AGOSTO 1990 N.241: NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; - LEGGE 06 AGOSTO 1991, N.225: POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO; - D.M. 30 MARZO 1994, N.765: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241/90 RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE ADOTTATI I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE; - F. BERLINGIERI ACQUISTO, VENDITA E LOCAZIONE DI NAVE. ASPETTI PUBBLICITARI DA IL DIRITTO MARITTIMO 1996 ; - LEGGE 15 MAGGIO 1997, N.127 MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO; - LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N.340 DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999; - D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; - A. RAIOLA LA PUBBLICITÀ NAVALE ARTICOLO APPARSO SUL NOTIZIARIO DELLA GUARDIA COSTIERA NUMERO 3 DI GIUGNO 2001; - D.LGS. 3 GIUGNO 2003, N.196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - LEGGE 8 AGOSTO 2003 n.172 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO; - M. GRIGOLI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE UTET. - SERGIO M. CARBONE IL DIRITTO MARITTIMO GIAPPICHELLI EDITORE - A. LEFEBVRE D OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO MANUALE DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - M. CALCIANO, LEASING & FACTORING DE VECCHI EDITORE RINGRAZIAMENTI : Si ringrazia in particolare la signora Giovanna de Leva dell Ufficio naviglio della Capitaneria di Porto di Napoli che, con paziente spirito di servizio e profonda conoscenza della materia, ha fornito preziosi ed utili suggerimenti per la redazione della GUIDA, il Capitano di Corvetta (CP) PONZETTO, Capo Ufficio Diporto della Capitaneria di Porto di Genova per la consulenza in materia di diporto nautico ed il GM (CP) Domenico PRIMO per la collaborazione prestata nella rielaborazione e nella veste grafica del presente documento. In copertina : cerimonia del varo del Conte di Savoia il 28 ottobre 1931,tratto da Transatlantici Storia delle grandi navi passeggeri a cura di Maurizio Eliseo e Paolo Piccione, Banca Carige. 6

7 1. DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE E DELLE OPERAZIONI DI STAZZATURA 1.1 Della costruzione. Chiunque intraprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo (cfr. il Format n. 1, art.233 C.N. e 409 del Reg.). Il legislatore ha previsto e regolamentato anche l ipotesi che la suddetta dichiarazione venga resa ad Ufficio non autorizzato a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione (art.410 del Reg. al C.N.). L ufficio prende nota della dichiarazione nel Registro delle navi in costruzione che è tenuto dalle Capitanerie di Porto, dagli uffici Circondariali Marittimi e dagli Uffici Marittimi Minori autorizzati. Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato per legge dal Registro Italiano Navale 1 e l Ufficio Marittimo competente a ricevere la dichiarazione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione 2. Il contratto di costruzione della nave - per le unità superiori alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica o alle venticinque in ogni altro caso - deve essere fatto per iscritto a pena di nullità e deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel Registro delle navi in costruzione. In mancanza la nave si considera fino a prova contraria, costruita per conto dello stesso costruttore.per le unità inferiori ai suddetti limiti di stazza, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata che deve contenere gli elementi del contratto verbale di costruzione ed indicare le quote di partecipazione alla proprietà ( artt. 239 C.N. e 413 del Reg.). Per ciò che concerne la forma del titolo, i documenti da consegnare, l esecuzione della trascrizione ed ancora la forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione, trovano applicazione rispettivamente gli artt. 252 e 249 del Codice della Navigazione (cfr. artt. 239 e 242 C.N.). Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti e deve provvedere a comunicare preventivamente all Ufficio ove la nave in costruzione è iscritta, il giorno e l ora del varo fissati in seguito a tale consenso. L iscrizione nelle matricole, se nave maggiore, o nei registri, se nave minore avviene al momento della consegna che normalmente coincide con quello del trasferimento della proprietà dal costruttore al committente. L Ufficio d iscrizione provvede a riprodurre nei 1 Con appositi Decreti Dirigenziali, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 7, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000,n.169 che ha modificato il D.lvo 3 agosto 1998, n.314 di attuazione delle direttive 94/57/CE e 97/58/CE in materia di organismi riconosciuti, è stata riconosciuta la qualifica di ente tecnico e le medesime funzioni del Rina anche all American Bureau of Shipping, al Bureau Veritas e al Germanischer Lloyd. 2 Ove i cantieri si avvalgano di ingegneri che esercitano la professione autonomamente, oltre alla relativa firma dovrà essere apposto il timbro di appartenenza all ordine di categoria. 7

8 registri previsti dagli artt.146 e 148 del C.N. e ad annotare sull atto di nazionalità le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione. 1.2 Della stazza. La stazza è uno dei requisiti di individuazione della nave (cfr. art.137 C.N) ed il certificato di stazza è uno dei documenti richiesti per l iscrizione della nave (art.315 reg.c.n.) 3. Le operazioni di stazzatura delle navi e dei galleggianti destinati alla navigazione marittima sono eseguite ai sensi dell art.3 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 340/1947, dal Registro Italiano Navale s.p.a., già delegato dall Amministrazione a norma dell art.138 del Codice della Navigazione e dai seguenti Organismi di classifica: Registro Navale S.p.A. Bureau Veritas American Bureau of Shipping Germanischer Lloyd La stazzatura viene eseguita a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori iscritti nell apposito Registro tenuto dagli Uffici Marittimi compartimentali ( art.306 Reg. al C.N.). I certificati di stazza sono compilati in triplice copia - di cui un originale in bollo - su appositi modelli ministeriali su cui il perito trascrive il risultato delle operazioni eseguite. Al certificato di stazza va unito il quadro dei calcoli eseguiti per ottenere la stazza. All atto del deposito dei certificati innanzi all Ufficiale di porto delegato dal Comandante, il perito stazzatore deve prestare giuramento. Il processo verbale redatto a margine del certificato di stazza,va sottoscritto dal perito stazzatore, dal proprietario o dall armatore, dai testimoni ed in ultimo dall Ufficiale di porto che vi appone il bollo d ufficio. I tre certificati sono quindi trasmessi alla Capitaneria di Porto nelle cui matricole o registri la nave è o deve essere iscritta. La Capitaneria annota i certificati in apposito Registro e ne invia tre copie già registrate alla competente Direzione Marittima per la revisione. Due certificati muniti del visto del Direttore Marittimo vengono restituiti alla Capitaneria per la trasmissione al proprietario/armatore della nave e la raccolta agli atti d ufficio. Principali riferimenti normativi sulla costruzione: artt. da 232 a 244 del Codice della Navigazione e da 409 a 413 del relativo Regolamento di esecuzione. Circolari : Mimerc-Direzione Generale Naviglio prot.23593/n in data avente ad oggetto Pubblicità delle dichiarazioni di costruzione in proprio delle navi ; Mimerc Direzione generale Naviglio prot del Dichiarazione di costruzione per conto altrui delle navi ; Mimerc D.G.del N. prot in data 14 luglio 1961 Nuovo modello del Registro delle navi e dei galleggianti in costruzione ; 3 Le norme di riferimento non prevedono il rilascio di un certificato di stazza provvisoria, ancorché sia ragionevole ritenere che i calcoli non possano essere eseguiti subito in maniera definitiva e quindi l Ente tecnico non possa emettere il certificato definitivo a cui i calcoli devono essere allegati. E prassi consolidata accettare,nelle more,apposita Dichiarazione ( o Statement ) in originale dell Ente di classifica da cui risulti che sono in corso i calcoli di stazza in conformità alla Convenzione Internazionale 1969 e che si prevedono,in via di approssimazione,determinati valori di GT e NT. 8

9 Mimerc D.G. del N. prot in data 9 luglio 1985 Progettazione,costruzione e riparazione navi. Composizione delle Commissioni ordinarie d inchiesta formale sui sinistri marittimi ; Mimerc D.G. del N. prot dell Progettazione,costruzione e riparazioni navi ; Mimerc D.G. del n. prot in data Progettazione,costruzione,trasformazione e riparazione navi. Principali riferimenti normativi sulla stazza : artt. 138 e 139 Cod. Nav. e 305 del relativo Regolamento di esecuzione ; Regio Decreto 5 aprile 1928, n. 929 ; Legge n. 958 del di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969; D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46 Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali. Circolari : Mimerc D.G. del N. prot in data Legge 22 ottobre 1973, n. 958 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno Mimerc D.G. del n. prot del Modello del Certificato di Stazza, annesso alla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969 ; Mimerc D.G. del n. prot del convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969 ; Mimerc D.G. del n. prot del 21 giugno 1983 convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969 ; Mimerc D.G. del n. prot del convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969 ; Mimerc D.G. del n. prot del Questioni di massima. Atto di nazionalità e Certificato Internazionale di Stazza: diversità di dati relativi alle dimensioni della nave ; Mimerc D.G.del n. prot del Certificati di Stazza per il transito dei canali di Suez e Panama. Disposizioni ; Mimerc prot del Deposito certificati di stazza per le navi stazzate secondo le regole nazionali - semplificazione delle procedure.; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti TMA2 prot. TMA2/569 del Autorizzazioni degli organismi di classifica American Bureau of Shipping, Bureau Veritas e RINA S.p.A. ai sensi degli artt.1 e 3 del D.L.C.P.S. n.340/1947 ; M.I.T.,TMA2 prot. ex TMA2/760, Circolare n 02/OR/2003 del LEGENDA C.N.: Codice della Navigazione R.C.N.: Regolamento al Codice della Navigazione MIMERC: Ministero della Marina Mercantile D.G.:Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno M.P.A.: Ministero per le Politiche Agricole e Forestali M.T.N.: Ministero dei Trasporti e della Navigazione M.I.T.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9

10 FORMAT 1 (in bollo) OGGETTO: P.V. DI DICHIARAZIONE DI COSTRUZIONE resa ai sensi dell art. 233 Cod. Nav. N / R.N.C Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ditta/società iscritta nel Registro Imprese di al n C.C.I.A.A. C.F. e Partita I.V.A con sede in,via e stabilimento in Via DICHIARA di voler intraprendere, a seguito di regolare commessa da parte della ditta / soc. (si allega contratto di costruzione ovvero dichiarazione unilaterale del costruttore) (1), la costruzione di avente le seguenti caratteristiche: Tipo (2) ; Lunghezza mt. ; Larghezza mt. ; Larghezza di costruzione mt. ; Altezza di costruzione mt. ; Materiale di costruzione ; Apparato motore: - Luogo di costruzione ; - Anno ; - Tipo ; - Potenza ; 10

11 FORMAT 1 (continua 1) La data di presumibile inizio della costruzione, sarà e che se ne prevede la conclusione il ; Si dichiara, altresì, che la costruzione è conforme alle tecniche costruttive previste dalle vigenti leggi in materia ed al progetto sottoscritto dall ing. iscritto, ai sensi dell art. 275 del Regolamento al Codice della Navigazione, nell apposito Registro tenuto dall Autorità Marittima di al N ed al N dell Albo dell ordine professionale di categoria. (3) Si allegano alla presente i progetti approvati dal Registro Italiano Navale attinenti alla sezione maestra, al piano dei ferri, allo sviluppo del fasciame esterno, al piano della capacità di carico ed ai piani generali.(4) Si fa riserva di comunicare, con congruo anticipo, la data del varo dell unità in questione. IN FEDE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA di PORTO di Ufficio Naviglio Si attesta di aver ricevuto la presente DICHIARAZIONE di COSTRUZIONE alle ore del giorno NOTE: (1) In caso di mancata presentazione dell allegato, l unità s intende realizzata per conto del costruttore ai sensi dell art. 238 Cod. Nav.; (2) Motonave, piroscafo, aliscafo, nave nucleare, veliero, motoveliero, veliero con motore ausiliario, aeroscafo, imbarcazioni a remi; (3) L indicazione di appartenenza dell Albo di categoria è obbligatoria nell ipotesi in cui il cantiere si avvalga di ingegneri che esercitano la professione autonomamente; (4) Solo nel caso di scafi metallici privi di mezzi di propulsione e di macchinari in genere, superiori alla stazza lorda di 300 Tonnellate e navi di scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide superiori alla stazza lorda di 100 Tonnellate e con apparato motore di potenza superiore ai 100 cavalli asse. 11

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13 2. DELLA PROPRIETA E DELLA COMPROPRIETA DELLA NAVE 2.1 Della proprietà. Il bene nave in considerazione della sua rilevanza economica, viene dalla legge equiparato, quanto ad alcuni aspetti della disciplina giuridica, ai beni immobili ed incluso nella categoria dei cc.dd. beni mobili registrati. Sotto il profilo pubblicistico, le vicende giuridiche che qui interessano sono rappresentate da tutti gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi e loro carati. (cfr.art. 249 C.N.) e che devono essere fatti per iscritto a pena di nullità nell ipotesi si tratti di unità a propulsione meccanica superiore a dieci tonnellate di stazza lorda o a venticinque in ogni altro caso. La pubblicità degli atti relativi alla proprietà navale, si attua mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull Atto di Nazionalità quando concernono navi maggiori o loro carati e nei rispettivi registri d iscrizione quando invece riguardano navi minori o galleggianti. Nell ipotesi in cui la nave maggiore si trovi fuori del porto d iscrizione e la pubblicità è richiesta a quest ultimo, l ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne da comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all ufficio marittimo o consolare nel quale si trova o verso il quale la nave è diretta, perché vi sia eseguita l annotazione sull atto di nazionalità (art.255 C.N.). L Ufficiale conservatore dei beni della proprietà navale tiene, a tale scopo, un registro generale (il c.d. repertorio degli atti) in cui registra gli atti mano a mano che gli vengono presentati ed il numero d ordine assegnato stabilisce la priorità di una trascrizione ed annotazione rispetto ad un altra. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro d iscrizione. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola ( art. 257 C.N.). Il contenuto della nota (cfr. Format n.2) viene quindi trascritto su registri particolari (matricole, registri navi minori e galleggianti, registri navi in costruzione), facendovi menzione del giorno e dell ora in cui è stata presentata la domanda o questa, nel caso previsto al secondo comma dell art.251 C.N., sia pervenuta all ufficio d iscrizione. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell ufficio nei modi stabiliti dal Regolamento e dell avvenuto adempimento delle suddette formalità, l ufficio fa menzione sull altro esemplare della nota che restituisce al richiedente.(art. 256 C.N.). Le matricole e i registri sono tenuti su base reale, cioè sono ordinati con riferimento ai beni e non ai loro titolari. La trascrizione è un mezzo di pubblicità dichiarativa attraverso il quale si assicura la conoscibilità nei confronti dei terzi delle vicende (ad es. atto di compravendita) relative a tale categoria di beni (mobili registrati), intendendo per terzi quei soggetti che abbiano acquistato dal titolare il medesimo diritto di proprietà o altro diritto reale incompatibile con quello acquistato da altri prima di lui. In sostanza, la trascrizione - che non è un obbligo ma un onere per la parte attribuisce a chi la richiede un vantaggio: lo tutela dal rischio che, ad 13

14 a.es. nell ipotesi. della compravendita, il precedente titolare o suo erede, trasferisca o costituisca ad altri, una seconda volta, il diritto di proprietà già trasferito che, invece, solo se trascritto può essere opposto a terzi. L ultimo comma dell art.250 del C.N., sottolinea poi, che nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione (Libro VI, Titolo I artt Codice Civile). La pubblicità deve essere richiesta all ufficio d iscrizione della nave o del galleggiante (art. 251 C.N.). Per le sole navi maggiori è tuttavia previsto che la pubblicità degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali, possa essere richiesta, in deroga alla regola sopra enunciata, all Ufficio marittimo o consolare in cui la nave stessa si trovi. In tale ipotesi, l Ufficio che la riceve dopo averne preso nota nel repertorio, trasmette immediatamente i documenti presentati all ufficio d iscrizione della nave per la trascrizione nella matricola e provvede all annotazione della pubblicità sull Atto di Nazionalità, informando telegraficamente l ufficio d iscrizione (art.421 Reg al C.N.). In ordine poi alla forma dei titoli richiesti per la pubblicità, l art.252 cod.nav. rimanda a quelli richiesti dall art del codice civile. A riguardo, è bene ricordare come esuli dai poteri del conservatore quello di sindacare la validità sostanziale dell atto presentato per la trascrizione e l annotazione, in quanto l esame operato dall Ufficiale conservatore è esclusivamente finalizzato a controllare che l atto presentato abbia i requisiti prescritti dalla legge 4. Per le unità a propulsione meccanica inferiori a 10 tonnellate di s.l e a 25 t.s.l. in ogni altro caso, è sufficiente per realizzare la pubblicità, una dichiarazione dell alienante con sottoscrizione autenticata.. A questo punto, il codice della navigazione distingue nella pubblicità navale, gli atti tra vivi (art.253 ) dagli acquisti a causa di morte (art.254). Nella prima ipotesi,i documenti richiesti e la nota di trascrizione devono essere quelli previsti dagli artt e 2659 del codice civile. Chi invece domanda la pubblicità di acquisti a causa di morte deve consegnare i documenti rispettivamente richiesti dagli artt.2660, 2661 e 2662 del codice civile per i casi in ciscuno di detti articoli indicati e la nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all art. 253 C.N. integrate con quelle richieste dall art.2660 del cod.civ Della comproprietà. La disciplina della comproprietà navale (artt C.N.) va coordinata con le norme del codice civile relative alla comunione in generale (artt C.C.) Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati (ventiquattro) divisibili in frazioni. 4 I casi di ricusazione delle Note e dei Titoli, sono tassativamente indicati nell art.2674 del codice civile. 5 Per giurisprudenza consolidata (cfr.parere n. 5024/ in data 15/07/1999 reso dall Avvocatura Generale dello Stato) per chiedere il passaggio di proprietà, gli eredi legittimi debbono presentare, oltre al certificato di morte del de cuius, anche un atto espresso di accettazione dell eredità (art.475 c.c.) ovvero un documento che concreti la ipotesi di accettazione tacita dell eredità (art.476 c.c.). 14

15 La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave. In particolare, le decisioni che riguardano la nave comune debbono essere prese all unanimità nel caso riguardino la vendita (art. 264), con la maggioranza di 16 carati nel caso di innovazioni o riparazioni straordinarie (art. 260) e di costruzione di ipoteca, salvo l autorizzazione del tribunale (art. 262), con la maggioranza semplice di (più di) 12 carati negli altri casi. Resta salva la facoltà per ciascun caratista di invocare, in alcuni casi l intervento del Tribunale. Nell ipotesi in cui la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata. Lo scioglimento della comunione è ammesso soltanto in casi eccezionali : - art. 260 C.N.: su richiesta dei dissenzienti, a seguito della delibera di un atto di straordinaria amministrazione anche se gli altri caratisti possono evitare lo scioglimento offrendosi di acquistare a giusto prezzo le quote dei dissenzienti stessi; - art.286 C.N.: in caso di recesso dalla società di armamento e rimborso delle quote (possibile in caso di congedo) per i comproprietari che siano anche componenti dell equipaggio della nave comune. A. Principali riferimenti normativi sulla proprietà: articoli da 245 a 257 del C.N. e da 414 a 421 del relativo Regolamento di esecuzione; Circolari: Mimerc D.G: del N. prot dell ; Mimerc D.G. del n. prot /N del Trascrizione passaggi di proprietà di navi in presenza di omissioni ed inesattezze negli atti presentati ; Mimerc D.G. del N. prot. 8042/N del ; Mimerc D.G. del n. prot. 11/41804 del Trapassi di proprietà delle navi. Segnalazioni agli Istituti di Previdenza Marinara ; Mimerc D.G. del Nav. prot del Quesito: Esecuzione della pubblicità navale: contenuto della nota di trascrizione ; Mimerc D.G. del n. prot del Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi (art.250 e seguenti del Cod.Nav.); Mimerc D.G.del n. prot del ; Mimerc D.G. del n. prot del Trascrizione di atti estintivi di ipoteca navale o di revoca di misure cautelari. Tassa di concessione governativa ; Mimerc D.G. del n. prot del Parere dell Avvocatura dello Stato. Regime fiscale degli atti cautelativi dei procedimenti giurisdizionali in materia di lavoro, presentati per la trascrizione ; Mimerc D.G. del n. prot dell Atti ricevuti e autenticati da notai sammarinesi omissis ; Dp. Maricogecap prot. 82/056855/I in data Pubblicità Navale - Continuità delle trascrizioni. ; Circ. Minitrasnav D.G. del n. prot in data QM- U21 Pubblicità Navale Art.2688 Codice Civile Mancanza della continuità delle trascrizioni ; Dp. Maricogecap prot del Trascrizione nei pubblici registri di sentenze di tribunali stranieri. A. Principali riferimenti normativi sulla comproprietà: articoli da 258 a 264 del C.N. ; Circolari : Mimerc D.G. del n. prot /N del Trascrizione di atti relativi alla proprietà navale. 15

16 FORMAT 2 (in bollo in duplice copia) NOTA DI TRASCRIZIONE (da presentare all Ufficio di iscrizione dell unità) A FAVORE DI (chi ha acquistato) Sig. nato a il legale rappresentante della Società con sede a in Via/Piazza C.F./P.IVA. ( se persona fisica, indicare il regime patrimoniale ) CONTRO (chi ha venduto) Sig. nato a il legale rappresentante della Società con sede a in Via/Piazza C.F./P.IVA.,( se persona fisica,indicare il regime patrimoniale ) Si richiede la trascrizione dell atto (indicare se atto pubblico, scrittura privata o sentenza) in data autenticato dal notaio in data mediante il quale la Società. vende e trasferisce alla Società la nave iscritta al n delle matricole,r.n.m.g./ R.I.D./R.N.D. di, per il prezzo di EURO (1). lì (firma) (2) Note: 1. Se l acquisto è sottoposto a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Copia della nota di trascrizione, munita dell annotazione della ricezione (giorno e ora), è restituita all interessato. 16

17 3. DELL ISCRIZIONE DELLA NAVE 3.1. Disposizioni comuni. Generalità. Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole 6 o nei registri tenuti dagli Uffici competenti ed abilitate nelle forme previste dal Codice. Sono iscritte nelle matricole e nei registri le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità (cfr.format n. 3). A tali effetti ed ad ogni altro effetto di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o numero e dal luogo ove ha sede l ufficio d iscrizione. (art.137 C.N.). L iscrizione della nave avviene di solito nel luogo in cui è domiciliato il proprietario. Tuttavia l art. 147 C.N. da facoltà al proprietario di nave maggiore di iscriverla in un luogo più rispondente alle esigenze della gestione navale del bene purché venga designato un proprio rappresentante ivi residente, presso il quale e nei confronti dell Autorità marittima egli s intende domiciliato. Per le navi minori e i galleggianti, la designazione del rappresentante non è obbligatoria ma può essere richiesta a giudizio discrezionale dell Autorità Marittima. Il rappresentante del proprietario designato deve consegnare all ufficio d iscrizione della nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualità. La dichiarazione è annotata sulla matricola o sul registro d iscrizione. (art. 317 R.C.N.). In caso di mancata designazione di rappresentante laddove prescritto, l ufficio d iscrizione invita il proprietario a provvedere stabilendo un termine, decorso il quale inutilmente, promuove l iscrizione nelle matricole dell ufficio del luogo di domicilio del proprietario producendo a tal fine, l estratto della matricola o del registro e il certificato di stazza (cfr. artt. 318 e 320 R.C.N.). Quando il proprietario chiede il trasferimento della nave o del galleggiante dalle matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all ufficio d iscrizione (art. 319 R.C.N.). L iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti è determinata dal Capo del Compartimento (art. 303 Reg. C.N.) e a tal fine il proprietario per ottenere la destinazione e l iscrizione deve produrre: a) una documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni ed alle sistemazioni riservate all equipaggio; b) una dichiarazione in bollo dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante. Il Capo del Compartimento marittimo quindi, con propria decretazione (cfr. Format n. 4), stabilisce se la nave o il galleggiante deve essere iscritto nelle matricole o nei registri. Avverso il provvedimento del Capo del Compartimento è possibile esperire ricorso al Ministero. 6 L art.5 della legge 8 luglio n.172 Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ha disposto l accentramento delle Matricole e dei Registri corrispondenti (Speciali e Internazionali) tenuti dagli Uffici di compartimento marittimo presso le Direzioni Marittime sovraordinate 17

18 Ottenuta così la destinazione, il proprietario deve presentare all ufficio d iscrizione della nave o del galleggiante, la seguente documentazione (art. 315 R.C.N.): 1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l estratto del registro delle navi in costruzione; 2. il certificato di stazza. Focus Sul Titolo di Proprietà. Il titolo può essere costituito da copia autentica del contratto di costruzione dal quale risulti che il trasferimento della proprietà ha luogo al momento della consegna e da un originale del verbale di consegna con firme autenticate o copia autentica dello stesso. In ambito internazionale il titolo di proprietà è normalmente un Bill of Sale, ossia un atto unilaterale, sottoscritto dal venditore che, anche nella prassi italiana viene considerato sufficiente per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in capo al soggetto che chiede l iscrizione. Il Bill of Sale dovrà poi essere registrato e, come tutti i documenti prodotti in lingua straniera, accompagnato da traduzione asseverata. Per gli atti pubblici formati all estero in Paesi extracomunitari, o comunitari che non abbiano aderito con ratifica alle Convenzioni riguardanti l abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, (cfr. L. 20 Dicembre 1966, n di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell Aja del 5 Ottobre 1961 e L. 24 Aprile 1990, n. 106 di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 25 Maggio 1987) risulta necessaria l apposizione delle apostille. Per la Convenzione di Bruxelles, non è ancora avvenuto il deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri, ma con il nostro Paese sono in vigore specifici accordi bilaterali con l Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania e l Irlanda. Per l iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all estero o provenienti da bandiera estera, l Autorità Consolare deve trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica (vedi Focus); 2. la copia autentica del Passavanti Provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell art.149 del C.N.; 3. il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all estero a norma dell art. 139 del C.N.; 4. il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali 7 ; 5. una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave 8. 7 All attualità non vi è alcuna convenzione internazionale che lo richieda. Tuttavia, essendo tali strumenti basati su principi di diritto internazionale consuetudinario, si deve ritenere, per il nostro Ordinamento, necessaria la produzione del certificato di cancellazione. 8 L Autorità consolare non è tenuta a trasmettere al Ministero la somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave in quanto la norma di cui al punto 5 dell art.315 del Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione, si è svuotata, nel tempo, del relativo contenuto, a seguito del modificato regime fiscale delle navi come sottolineato con circolare prot.n del dell allora Ministero della Marina Mercantile. 18

19 Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai nn. 2) e 3). Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli artt. 143 e 144 del codice della navigazione il certificato di iscrizione nell apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli stessi articoli. L iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l approvazione del nome ai sensi dell art.140 del codice della navigazione Delle navi maggiori. Si definiscono navi maggiori le navi alturiere ovvero quelle che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all equipaggio sono atte a navigazione di altura oltre le 20 miglia dalla costa. In tale categoria comprenderemo, quindi, le navi destinate ad essere iscritte nelle matricole, nei registri speciali e nei registri internazionali tenuti dai Compartimenti marittimi a ciò autorizzati. Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome che deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica. L imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all approvazione del Ministero secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione al C.N.(art.141 C.N.). Per poter ottenere l iscrizione nelle matricole e registri similari, le navi devono rispondere ai requisiti di nazionalità stabiliti dalla Sezione II artt del cod.nav. ed in particolare: a. appartenere per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche o giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell Unione europea; b. per quelle di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenere a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari che assumano direttamente l esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell UE, domiciliata nel luogo d iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti dell Autorità amministrativa e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore. Focus Sulla stabile organizzazione. Nella vigente legislazione il concetto di stabile organizzazione si ritrova nel contesto di norme riguardanti settori di rilevante interesse come la legge istitutiva del Registro Internazionale (cfr. art. 7 DL 457/97), la Tonnage Tax (cfr. dlgs n.344/2003) e nella legge di riforma della nautica da diporto (cfr. art. 7 legge n.172/2003). 19

20 L art comma del citato decreto legislativo n.344 del 12 dicembre 2003, sottolinea come.ai fine delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive di cui al Dlgs 15 dicembre 1997, n.446, l espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. Il comma 8 dello stesso articolo testualmente dispone: nonostante quanto previsto dal comma precedente non costituisce stabile organizzazione dell impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n.135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 13 marzo 1968, n.478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell impresa anche in via continuativa. La suddetta puntualizzazione rileva soprattutto ai fini dell applicazione dell imposta, in quanto nei confronti dei soggetti non residenti, nel nostro Ordinamento, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di impresa derivanti da attività esercitata mediante stabile organizzazione cioè una struttura stabile mediante la quale l impresa estera svolge direttamente in tutto o in parte, la propria attività rappresentata sul territorio dello Stato di persone che esercitano abitualmente poteri di rappresentanza che vincolano contrattualmente l impresa estera. La circostanza, quindi, che figure di raccomandatario marittimo ex legge n.135/77 o di mediatore marittimo ex legge n.478/68 non possono costituire, per legge, stabile organizzazione dell impresa, rappresenta ulteriore incentivo dal punto di vista fiscale per le imprese di navigazione estere ed un maggiore stimolo per gli operatori stranieri ad operare nel nostro Paese. Infatti, non è imponibile l attività posta in essere dall armatore non residente e che esercita attività nel nostro Paese tramite un raccomandatario o mediatore marittimo. Non possono ottenere l iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultano già iscritte in registro straniero. (art.145 C.N.), 3.3. IL REGISTRO SPECIALE: sospensione temporanea della nazionalità italiana per navi locate a conduttore estero e iscrizione temporanea di navi in sospensione da registro estero. Possono, peraltro, ottenere l iscrizione in speciali registri ai soli effetti degli artt. 149 e 155 del C.N. le navi che risultano già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. Gli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n.234, hanno per l appunto introdotto modifiche agli artt.145, 156 e 163 del codice della navigazione, per l attribuzione e la sospensione temporanea dell abilitazione ad inalberare la bandiera italiana; per l applicazione dei suddetti articoli, si è provveduto con apposite norme regolamentari contenute nel D.P.R. 21 febbraio 1990, n

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