Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settore assicurativo

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1 Edizioni Simone - Vol. 24/1 Compendio di diritto delle Assicurazioni Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settore assicurativo Sommario 1. Introduzione L intervento diretto dello Stato: l INA Segue: La SACE S.p.A. Servizi assicurativi del commercio estero La vigilanza sulle imprese di assicurazione Il Ministero dello Sviluppo Economico L ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo). 7. L IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). 8. Le nuove linee guida per il processo ispettivo di vigilanza. 9. Illeciti e sanzioni nel campo assicurativo. 10. La vigilanza sugli assetti proprietari, sul gruppo assicurativo e sui conglomerati finanziari La vigilanza supplementare. 1. Introduzione Il settore assicurativo è da lungo tempo oggetto di disposizioni di controllo e vigilanza, motivate dalla particolare rilevanza che esso assume per il corretto andamento dell economia nazionale. Diverse sono le finalità che il legislatore, definendo le competenze e i poteri degli organi deputati ad esercitare l attività di vigilanza, si ripropone di perseguire (art. 3 Codice delle Assicurazioni): la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo; la stabilità, l efficienza, la competitività ed il buon funzionamento del sistema assicurativo; la tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative; la corretta informazione e la protezione dei consumatori.

2 28 2. L intervento diretto dello Stato: l ina A) Costituzione Uno dei primi interventi statali nel settore assicurativo è sicuramente rappresentato dalla costituzione nel 1912 dell INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni), al quale fu affidato l esercizio esclusivo dell attività assicurativa nel ramo vita. Tale monopolio è cessato nel 1923, allorquando è stato sostituito dal meccanismo della cessione obbligatoria di quota parte dei rischi derivanti dall assicurazione vita: in pratica, le imprese che esercitavano l assicurazione nel ramo vita erano tenute a proporre all INA la cessione di una quota del premio per ogni contratto concluso. Dopo il 1923 l INA, pur continuando ad essere giuridicamente un ente pubblico, iniziò ad operare anche nel settore danni, mediante la costituzione dell Assitalia, e nel settore della riassicurazione tramite l UNIORIAS. Nel corso degli anni all INA sono state affidate altre funzioni di natura pubblicistica coma la gestione del conto consortile, cui le imprese consortili operanti nel settore r.c. auto erano tenute a cedere una quota di ogni rischio assunto, del Fondo di garanzia per le vittime della strada, del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. Nel corso degli anni lo Stato ha avviato una manovra di progressivo disimpegno dall intervento diretto nel settore assicurativo, culminata nel 1994 con la cessione di una rilevante quota azionaria fino ad allora detenuta nell INA. Già nel 1992, in ottemperanza a precisi obblighi derivanti dall appartenenza alla Comunità Europea, era stato abolito l obbligo di cessione di quota parte dei contratti assicurativi (D.Lgs. 515/1992) che costituiva uno dei privilegi di cui godeva l Istituto in quanto ente pubblico. Nello stesso anno fu disposta la trasformazione dell ente in società per azioni (D.L. 333/1992 conv. in L. 359/1992), gettando così le basi per una futura cessione. Nonostante la trasformazione, però, rimanevano diversi vincoli di natura pubblicistica che impedivano una veloce privatizzazione dell Istituto. L inconciliabile coesistenza nell Istituto di attività privatistiche, quali l esercizio dell assicurazione sulla vita in concorrenza con le altre compagnie private, e di funzioni di rilievo pubblicistico, quali la gestione dei fondi di garanzia e di solidarietà ha condotto alla scissione dell Istituto, dalla quale è derivata, in veste di beneficiaria demandata allo svolgimento delle funzioni assicurative pubbliche, la CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), con effetto dal 1 ottobre Nel giugno 1994 è stata portata a termine l offerta pubblica di vendita con la quale è stato collocato sul mercato il 49% delle azioni della società, partecipazione fino ad allora detenuta dal Ministero del Tesoro (attuale Ministero dell Economia e delle finanze). Nel febbraio del 2000 INA e Assitalia sono entrate a far parte del Gruppo Generali e nel dicembre 2006 si è completata la riorganizzazione delle due società, con la fusione per incorporazione di INA Vita S.p.A. e di Assitalia S.p.A. nella compagnia INA Assitalia S.p.A. abilitata ad operare sia nel ramo danni sia nel ramo vita. B) La CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) La CONSAP è una società per azioni, costituita dalla stessa INA e successivamente scorporatasi dall Istituto, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell Economia e delle finanze.

3 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo 29 A questa società sono state trasferite, in regime di concessione, da parte dell autorità ministeriale, tutte le attività di rilievo pubblicistico che già formavano oggetto della concessione legale in capo all INA e non più compatibili con un assetto privatistico dell Istituto. Alle attività ereditate, si sono aggiunte, nel corso del tempo, ulteriori funzioni pubbliche, in quanto reputate dal legislatore strettamente attinenti alle finalità istituzionali della CONSAP. Attualmente, operando una distinzione in base al Ministero competente della concessione, la CONSAP svolge le seguenti attività esercitate: su concessione del Ministero dello Sviluppo economico: a) il fondo gestito dall INA per le cessioni della quota parte dei contratti assicurativi stipulati prima che tale obbligo venisse abolito (cessioni legali); b) la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada; c) la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; d) la gestione del Fondo di previdenza per gli addetti alle cessate imposte di consumo; e) la gestione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione (ex art. 115 Codice delle Assicurazioni); su concessione del Ministero dell Interno: a) la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e dell usura; b) gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; su concessione del Ministero dell Economia e delle finanze: a) la gestione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire; b) la gestione delle funzioni di Organismo di indennizzo (vedi più avanti); c) la gestione della stanza di compensazione prevista dal D.P.R. 254/2006 (vedi più avanti); d) la gestione del Fondo per il credito ai giovani previsto dal D.L. 81/2007 convertito in L. 127/2007. Presso la CONSAP è istituito, ai sensi dell art. 296 del Codice delle Assicurazioni, l Organismo di indennizzo italiano (previsto dalla IV Direttiva Auto 2000/26 CE), incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza in Italia, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall uso di veicoli (art. 297 Codice delle Assicurazioni). L Organismo di Indennizzo interviene in due casi. Innanzitutto, quando il sinistro sia causato da veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (si veda la tabella seguente) e si verifichi una delle seguenti circostanze: l impresa di assicurazione del veicolo condotto dal responsabile abbia omesso di designare in Italia il proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri;

4 30 la stessa impresa o il suo mandatario non abbia fornito, entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato, una risposta motivata circa quanto avanzato nella richiesta stessa. In tali casi, l Organismo di indennizzo interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in un Paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo, il cui Ufficio nazionale abbia aderito al sistema della carta verde (si veda la tabella seguente), purché il veicolo responsabile sia assicurato e stazionante abitualmente in uno Stato dello Spazio Economico Europeo diverso dall Italia. Inoltre, l Organismo interviene quando il sinistro sia causato in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo da: un veicolo di cui risulti impossibile l identificazione; un veicolo di cui risulti impossibile, entro 2 mesi dalla data del sinistro, identificare l impresa di assicurazione. In considerazione della funzione pubblicistica svolta nel sistema assicurativo italiano, alla CONSAP è stata attribuita anche la gestione della Stanza di compensazione, prevista dal regolamento, D.P.R , n. 254 (emanato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico), che dà attuazione alle disposizioni in materia di indennizzo diretto stabilite dal Codice delle Assicurazioni (art. 150). Stanze di compensazione L art. 13, co. 1 e 2, del D.P.R. 254/2006 stabilisce che le imprese di assicurazione stipulino fra loro una convenzione per regolare i rapporti organizzativi e per istituire una stanza di compensazione, a far data dal 1 gennaio 2007, per la regolazione contabile dei rapporti economici intercorrenti tra le imprese, per i sinistri verificatisi a partire dal 1 febbraio La convenzione secondo la disciplina introdotta dal D.P.R , n. 28 (Regolamento recante modifiche al D.P.R , n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale), che ha modificato l art. 13 del D.P.R. 254/2006 cit. deve prevedere che le compensazioni avvengano sulla base di costi medi che possono essere differenziati: per grandi tipologie di veicoli assicurati; per danni a cose e danni alle persone; per macroaree territorialmente omogenee, in numero non superiore a tre, limitatamente ai danni a cose. I predetti criteri possono essere applicati alternativamente o congiuntamente; in entrambi i casi, la loro applicazione non deve determinare un eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l applicazione di franchigie a carico dell impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione. In sintesi le competenze della CONSAP, esercitate in completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi, nel gestire la stanza di compensazione sono: regolare contabilmente i rapporti economici tra le imprese; fornire al Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico i dati per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini della compensazione. Sulla base della Convenzione tra le Imprese (CARD), prevista dal D.P.R. 254/2006 le imprese delegano alla CONSAP la gestione degli adempimenti della stanza di compensazione e la regolazione dei reciproci rapporti, conferendo a tal fine mandato all ANIA per la sottoscrizione di un apposita Convenzione con la stessa CONSAP.

5 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo Segue: La sace S.p.A. Servizi Assicurativi del Commercio Estero A) Evoluzione normativa Nel 1977 con l emanazione della c.d. legge Ossola (L n. 227), che prevedeva incentivi all esportazione per le imprese italiane, veniva anche istituita la SACE (Sezione speciale per l assicurazione del credito all esportazione), alla quale era affidato il compito di fornire copertura assicurativa alle imprese italiane che avessero rapporti commerciali con l estero. La SACE assicurava tutti i rischi che fossero riconducibili all attività del contraente straniero, a quella dello Stato estero in cui si operava o alla situazione economica generale (es.: rischio di cambio). Questa attività si svolgeva sia direttamente, sia mediante la riassicurazione. Le operazioni godevano di un trattamento fiscale agevolato. In genere la SACE copriva il 90-95% dell importo dei crediti; era possibile, tuttavia, una copertura totale per quelle operazioni che rivestissero particolare importanza economico-politica. Al contrario le percentuali di copertura potevano subire abbattimenti, anche di notevole entità, per operazioni in quei Paesi che, a giudizio della stessa società assicuratrice, presentavano un elevato grado di rischiosità. Con il passare del tempo, però, la SACE non si è dimostrata in grado di fornire in maniera adeguata e tempestiva i servizi assicurativi di sua competenza. Le lungaggini burocratiche per le istruzioni delle pratiche e gli ostacoli procedurali si sono rivelati notevolmente dannosi per le imprese assicurate, costrette a fronteggiare l inefficienza operativa dell ente sostenendo elevati costi gestionali e di personale. Ciò ha comportato la necessità di una riforma del sistema dell assicurazione dei crediti all esportazione Successivamente si è giunti all istituzione, ai sensi dell art. 1 co. 1 D.Lgs , n. 143 (come modificato dal D.Lgs , n. 170), dell Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, trasformato, ai sensi dell art. 6 D.L , n. 269 (Decreto legge recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici»), in S.p.A., a far data dal 1 gennaio 2004, con la nuova denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero o più brevemente «SACE S.p.A.». In base alle disposizioni del D.L. 269/2003, convertito in L , n. 326, il nuovo organismo conserva l acronimo SACE e subentra nei rapporti attivi e passivi, nonché negli obblighi e nei diritti della SACE Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (a sua volta succeduto nei rapporti instaurati dalla Sezione speciale per l assicurazione del credito all esportazione) in essere al momento della trasformazione. La SACE conserva le funzioni previste dall art. 2, co. 1 e 2, D.Lgs. 143/1998 e quindi è in grado di rilasciare garanzie ed assume in assicurazione i rischi cui sono esposti gli operatori italiani nelle loro operazioni internazionali. Inoltre, l ente può esercitare, ai sensi dell art. 12 D.L. 269/2003, l attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell Unione europea.

6 32 Attualmente il Gruppo SACE è uno dei protagonisti della gestione del credito in Italia. Il Gruppo offre coperture in ben 155 paesi con oltre 46 miliardi di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il mondo. B) Organizzazione e funzionamento La SACE S.p.A. è un ente pubblico economico con sede in Roma, dotato di propria personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e di gestione. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell Economia e delle finanze, il quale vigila sull operato della società secondo criteri di efficienza ed economicità, nel rispetto delle deliberazioni adottate dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in materia di internazionalizzazione. Il Ministro dell Economia e delle finanze, nell esercitare la sua funzione di controllo, ogni anno (entro il 30 settembre) trasmette al Parlamento una relazione sull attività svolta dalla SACE S.p.A. nell anno in corso e in quello successivo e, inoltre, provvede a comunicare sempre al Parlamento (entro il 30 giugno) il bilancio consuntivo dell Istituto. I principi generali di organizzazione e funzionamento della SACE S.p.A. sono determinati dallo statuto, emanato con decreto del Ministero dell Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Attività produttive (D.M ), così come stabilito dall art. 4, co. 2, D.Lgs. 143/1998. In base a quanto previsto dallo Statuto, che riprende la disciplina contenuta nel Capo I del D.Lgs. 143/1998, l attività della SACE S.p.A. ha per oggetto il rilascio di garanzie e l esercizio dell attività assicurativa per i rischi politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori italiani nella loro attività con l estero (art. 2, co. 1, D.M ). La società ha, inoltre, per oggetto il rilascio, nel rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale, di garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, compresi quelli emessi nell ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, operanti anche attraverso società controllate o collegate di diritto estero (art. 4 dello statuto). Nell esercizio di tali funzioni, la SACE S.p.A. può concludere accordi di co-garanzia, di riassicurazione e coassicurazione con enti ed imprese italiani, autorizzati dalla normativa vigente, nonché con enti ed imprese esteri ed organismi internazionali. Spetta al CIPE, su proposta del Ministro dell Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Attività produttive, stabilire le operazioni che possono essere garantite o assicurate, nonché le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.A. (art. 2, co. 3, D.M ). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A., nello svolgimento dell attività assicurativa, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio statale distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono escluse dall ambito di applicazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni (art. 345, co. 1, lett. c, Codice delle Assicurazioni), eccezion fatta per le previsioni di cui al Titolo VIII, Capi I, II e III, in materia di bilancio di esercizio e consolidato.

7 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo 33 La SACE S.p.A., inoltre, può svolgere l attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell Unione europea. Tale attività, che non beneficia della garanzia dello Stato, è svolta con contabilità separata rispetto alle attività che invece ne beneficiano o costituendo allo scopo una società per azioni. In quest ultimo caso la partecipazione detenuta dalla società assicuratrice non può essere inferiore al 30% e non può essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti. In generale, tutte le attività esercitate dalla SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono integralmente soggette alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. 4. La vigilanza sulle imprese di assicurazione Per garantire il rispetto delle condizioni di esercizio, l attività dell impresa di assicurazione è assoggettata ad una serie di controlli demandati ad organi con poteri di indirizzo e sanzionatori. Tali organi sono: il Ministero dello Sviluppo economico (in passato, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato), al quale sono rimaste, in conseguenza della recente riforma normativa, soltanto residue competenze (sanzionatorie e di vigilanza); l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), subentrato all ISVAP nel suo ruolo istituzionale di autorità di vigilanza del settore, con estesi e incisivi poteri sanzionatori nei confronti delle imprese aventi sede legale in Italia o in un Paese extracomunitario, le quali esercitino nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché nei confronti degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l esercizio dell attività assicurativa. In passato, al Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato e all ISVAP si affiancava il CIPE che svolgeva i seguenti compiti: formulare gli indirizzi della politica assicurativa; verificare lo stato di attuazione di tali indirizzi e, se necessario, provvedere a darvi impulso; esaminare la relazione annuale che il Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato era tenuto a presentare sullo stato della politica assicurativa. Senonché la norma della L , n. 576 (recante disciplina di riforma della vigilanza assicurativa), che assegnava al CIPE le suddette competenze, è stata abrogata dal D.Lgs , n. 373, in conseguenza di un ampio processo di riforma rivolto a concentrare in capo all ISVAP, quale unico organo indipendente, la maggior parte delle funzioni di controllo nel settore assicurativo. Quest ultimo provvedimento, a sua volta, è stato interamente abrogato dal Codice delle Assicurazioni che è divenuto, insieme alle disposizioni rimaste ancora in vigore della L. 576/1982, il riferimento normativo per la disciplina sulla vigilanza nel sistema assicurativo nazionale.

8 34 Attualmente le linee principali della politica assicurativa nel nostro Paese sono determinate direttamente dal Governo. 5. Il Ministero dello Sviluppo economico Il Ministero dello Sviluppo economico (un tempo Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato) è stato gradualmente privato della maggior parte dei poteri e delle funzioni riconosciutegli in passato nel settore assicurativo. Con il D.P.R , n. 385 è stata, infatti, operata un ampia deregolamentazione, completata poi con il D.Lgs , n. 373, che ha comportato il trasferimento all ISVAP di quasi tutte le competenze attribuite all allora Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato. Attualmente al Ministero dello Sviluppo economico spettano esclusivamente i seguenti compiti: esercitare la vigilanza sulla CONSAP; avviare la procedura di amministrazione straordinaria (art. 231 Codice delle Assicurazioni), disponendo lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell impresa di assicurazione o riassicurazione; disporre la revoca dell autorizzazione all esercizio delle imprese di assicurazione (art. 242, co. 4, Codice delle Assicurazioni); autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione o riassicurazione (art. 245, co. 1, Codice delle Assicurazioni). 6. L Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) A) Natura L ISVAP è stato fino al 1 gennaio 2013, allorché è entrato in vigore il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, che ne ha sancito la soppressione, il principale organo di controllo del settore assicurativo da quando la L , n. 576 ha riformato il settore, lasciando al Ministero dello Sviluppo economico i compiti più strettamente di coordinamento e indirizzo della politica assicurativa. I poteri dell ISVAP, originariamente indicati nell art. 4 della legge istitutiva (L. 576/1982) sono stati notevolmente ampliati in seguito alla soppressione del CIP (Comitato Interministeriale Prezzi), disposta con L. 537/1993, all approvazione del decreto di semplificazione delle procedure amministrative nel settore assicurativo (D.P.R , n. 385), all approvazione del D.Lgs. 373/1998 (di razionalizzazione delle norme concernenti l ISVAP) e, infine, all emanazione del Codice delle Assicurazioni che ha abrogato integralmente questi ultimi due provvedimenti, riordinando unitariamente buona parte delle disposizioni riferite a tale organo di vigilanza.

9 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo 35 L Istituto era divenuto, pertanto, una vera e propria authority del settore assicurativo. Funzioni, competenze, poteri e rapporti attivi e passivi di cui esso era titolare sono ora attribuiti all IVASS. B) Destinatari della vigilanza Le funzioni di vigilanza ora attribuite all IVASS sono esercitate nei confronti (art. 6 Codice delle Assicurazioni): a) delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell attività lavorativa; b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile; c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi; d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo. C) Funzioni e poteri Le funzioni sono riconducibili alle tradizionali categorie di vigilanza riscontrabili in tutti i settori in cui è prevista la supervisione di un authority: la vigilanza strutturale, orientata verso interventi sulla struttura del settore assicurativo attraverso i controlli sull assetto organizzativo e morfologico del mercato (controllo sull accesso al mercato, sugli assetti proprietari, sulle politiche di aggregazioni perseguite dalle imprese etc.); la vigilanza prudenziale, volta a garantire la solidità patrimoniale degli operatori e la stabilità del mercato, attraverso il controllo e la delimitazione dei rischi (copertura delle riserve tecniche, definizione e rispetto dei margini di solvibilità); la vigilanza informativa (o fair play regulation), comprendente tutti gli strumenti di comunicazione e informazione che possono contribuire a ridurre le asimmetrie informative (controlli sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti assunti da tutti gli operatori del settore assicurativo, sia nell ambito della loro gestione sia nei rapporti con la clientela);

10 36 la vigilanza protettiva, rappresentata dal sistema di interventi posti a tutela degli interessi del «contraente debole» e, quindi, degli assicurati, degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative e, più in generale, dei consumatori e completata da poteri di intervento in caso di violazione della normativa di settore, sia per evitare che situazioni di momentanea difficoltà possano degenerare in crisi grave, sia per regolare e gestire situazioni in cui la crisi è acclarata e irreversibile. Il Codice delle Assicurazioni attribuisce all authority di vigilanza un duplice ruolo: da un lato di controllore dell efficienza e della stabilità del mercato, dall altro di garante della protezione dei consumatori, mediante l esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle Codice (art. 5, co. 1, Codice delle Assicurazioni). In particolare, l ente provvede: ad autorizzare le imprese all esercizio dell attività assicurativa e/o riassicurativa nei vari rami e all estensione rispetto a quelli già autorizzati; a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tali autorizzazioni, verificando nel tempo la sussistenza delle previste condizioni di esercizio; ad autorizzare le operazioni di fusione, scissione e trasferimento di portafoglio e le operazioni infragruppo. Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo, espletate in conformità alle normative comunitarie e nel rispetto delle linee di politica assicurativa tracciate dal Governo (artt. 4, co. 2, L. 576/1982 e 5 Codice delle Assicurazioni), l authority gode dei seguenti poteri: regolamentare, adotta, infatti, regolamenti per l attuazione delle norme contenute nel Codice delle Assicurazioni, al fine di garantire la sana e prudente gestione delle imprese e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati (art. 191 Codice delle Assicurazioni). È previsto che sia adottato un solo regolamento per ciascun Titolo del Codice (art. 354 Codice delle Assicurazioni); conoscitivo, ha la facoltà di richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità dall Istituto stesso stabilite con regolamento (art. 190 Codice delle Assicurazioni); ispettivo, in quanto può: a) disporre nei confronti di imprese ed enti controllati indagini e ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza (artt. 189 e 307 Codice delle Assicurazioni); b) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l attuario revisore, l attuario incaricato per i rami vita e l attuario incaricato per il ramo r.c. auto (art. 188 Codice delle Assicurazioni); c) ordinare la convocazione degli organi societari delle imprese e degli enti controllati per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge (art. 188 Codice delle Assicurazioni); sanzionatorio, il Codice delle Assicurazioni riconosce all autorità di vigilanza il potere di adottare, quando ne ricorrano i presupposti, nei confronti dell imprese di

11 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo 37 assicurazione e riassicurazione, le necessarie e/o opportune misure di salvaguardia (artt Codice delle Assicurazioni) e di risanamento (artt Codice delle Assicurazioni); propositivo, può avanzare proposte al Ministro dello Sviluppo economico in merito ad alcune norme sanzionatorie, tra cui, come ricordato, la revoca dell autorizzazione, l amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. L esercizio di tali poteri consente all authority di svolgere come previsto del Codice delle Assicurazioni (artt ) il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, nei confronti delle imprese assicurative nazionali ed estere (rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese non appartenente all Unione europea) e riassicurative. La vigilanza a fini di stabilità sulle imprese con sede legale in uno Stato membro dell Unione europea, che esercitano attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, spetta all autorità dello Stato membro d origine (c.d. home country control). 7. L IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) L art. 13 della L , n. 135 di conversione del D.L , n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» (cd. Spending review 2), introduce il nuovo Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) che passa sotto il controllo della Banca d Italia. Si salva la COVIP, che nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge di conversione doveva essere soppressa per la nascita di un unica authority, l IVARP, sotto la Banca d Italia. Ecco di seguito le principali novità. A) Nuovi organi direttivi Gli organi del nuovo ente sono innanzitutto il Presidente, che di diritto è il Direttore Generale della Banca d Italia e il Consiglio, formato dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con un D.P.R. su proposta del Governatore della Banca d Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I due consiglieri restano in carica per sei anni (con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato). Al Consiglio spetta l amministrazione generale dell IVASS. Al Direttorio, integrato con i due consiglieri, spetteranno i veri poteri di indirizzo e direzione strategica dell IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.

12 38 B) Il Presidente dell ISVAP diventa Commissario pro-tempore Alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto gli organi dell ISVAP decadono e il suo Presidente assume le funzioni di Commissario per l ordinaria e straordinaria amministrazione dell ente, mantenendo il trattamento economico connesso all incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento. C) Stop a nuove assunzioni e piano per realizzare risparmi La dotazione organica dell IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l ente soppresso. Entro 120 giorni dalla data di subentro automatico dell IVASS nelle funzioni dell ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell ente soppresso. D) Il trasferimento alla CONSAP del Ruolo dei periti e del Centro di informazione italiano Alla data di subentro dell IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all ISVAP, è trasferita alla CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza spettante all ISVAP in materia e il Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del Codice delle Assicurazioni. E) La gestione del RUI da parte di un Organismo autonomo Entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 95/2012, convetito in L. 135/2012, è disciplinata con regolamento l istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché di vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all iscrizione nel Registro. L Organismo sarà soggetto alla vigilanza dell IVASS. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all IVASS con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 8. Le nuove linee guida per il processo ispettivo di vigilanza Con provvedimento del 14 febbraio 2013 l IVASS ha emanato le nuove linee guida per il processo ispettivo di vigilanza. Come già ricordato il 1 gennaio 2013 l IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP.

13 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo 39 In relazione a ciò è stato avviato un processo di revisione dell organizzazione e delle procedure interne dell Istituto orientato ad una sempre più stretta integrazione dell attività di vigilanza assicurativa con quella del settore bancario. In tale ambito, infatti, sono state emanate linee guida per il processo ispettivo di vigilanza, in considerazione del ruolo che l attività ispettiva riveste nel concorrere al perseguimento degli obiettivi assegnati dall ordinamento all IVASS (sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché trasparenza e correttezza dei comportamenti). Si tratta del primo intervento di un processo di revisione della regolamentazione volto a individuare le metodologie di esame dei rischi e a definire le procedure operative a supporto dell attività di vigilanza a distanza e ispettiva. Le richiamate linee guida delineano criteri di orientamento per lo svolgimento degli accertamenti e i diversi passaggi che contraddistinguono le varie fasi del processo ispettivo. Sono articolate in principi di conduzione delle ispezioni e profili amministrativi. Questi ultimi scandiscono gli adempimenti previsti nelle diverse fasi dell accertamento (preliminare, di conduzione e di rappresentazione dei risultati), definendo i contenuti del rapporto ispettivo e del connesso processo di revisione. In questa fase iniziale, le suddette indicazioni saranno applicate agli accertamenti presso le imprese di assicurazione e riassicurazione, i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime, nonché i soggetti nei confronti dei quali l IVASS esercita il potere di vigilanza ispettiva previsto dagli artt. 86 e 214 del D.Lgs. 209/2005. I principi posti alla base delle linee guida sono la focalizzazione sui rischi, la proporzionalità e oggettività degli interventi sia nella fase di pianificazione che di conduzione degli accertamenti l efficienza e la flessibilità dell azione, oltre che la necessaria integrazione dell attività ispettiva con quella a distanza svolta dai Servizi di Vigilanza. I principali aspetti disciplinati riguardano: la possibilità di effettuare diverse tipologie di accertamenti (a spettro esteso, mirati e di followup); la definizione di indicazioni procedurali per la pianificazione ispettiva, l individuazione del mandato e del gruppo ispettivo e l interlocuzione fra Ispettore e Servizi di Vigilanza; l attribuzione al Capo del gruppo ispettivo della responsabilità di conduzione degli accertamenti e di firma del rapporto; la redazione di un rapporto ispettivo, con l indicazione delle risultanze delle indagini e delle criticità emerse nel corso degli accertamenti; la comunicazione dei risultati al soggetto ispezionato attraverso la consegna del rapporto al legale rappresentante da parte dell Ispettore, di norma nel corso di un apposita riunione alla presenza dell Organo amministrativo, di quello con funzioni di controllo e del Direttore Generale; la previsione che la notifica dell eventuale atto di contestazione, che dà avvio al procedimento sanzionatorio, avvenga contestualmente alla consegna del rapporto ispettivo. Il procedimento in parola si svolge nel rispetto dei principi volti a garantire separatezza fra funzioni istruttorie e decisorie e l effettivo contradditorio fra le parti.

14 40 9. Illeciti e sanzioni nel campo assicurativo L art c.c. disciplina in generale le sanzioni per chi, rivestendo una carica istituzionale, frapponga ostacoli all esercizio delle funzioni di vigilanza. Secondo quanto stabilito dalla norma codicistica, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità, al fine di ostacolare l esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti, concernenti la situazione medesima, che avrebbero dovuto comunicare. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi e la pena è addirittura raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in borsa o in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Al riguardo il Codice delle Assicurazioni interviene per rafforzare il rigore di questa previsione applicabile a tutte le autorità di vigilanza e, quindi, anche all autorità di vigilanza, introducendo una tutela con carattere di sussidiarietà rispetto alla disciplina codicistica, espressamente prevista per l Istituto (così come già avvenuto per la Consob nel Testo Unico Finanziario). Ai sensi dell art. 306 del Codice delle Assicurazioni, infatti, fuori dai casi previsti dall articolo 2638 c.c., è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa da euro a euro chiunque ostacoli le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell accesso ai locali o con il diniego all ordine di esibizione della documentazione concernente l attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell ente di vigilanza incaricati di accertare i fatti che possono configurare l esercizio abusivo dell attività. La tutela del consumatore Nel definire le competenze dell autorità di vigilanza, il Codice assegna all ente di vigilanza, tra le altre cose, una duplice missione, da un lato sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, dall altro tutelare il consumatore, missione, quest ultima, senza dubbio più delicata. Si tratta di due compiti strettamente correlati, in quanto sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, attraverso anche indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l elaborazione delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, costituisce un primo importante strumento di tutela per il consumatore. Inoltre, al fine di promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore, l ente di vigilanza disciplina l informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente e stabilisce le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell offerta e nell esecuzione dei contratti di assicurazione, e ne verifica l adempimento.

15 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo La vigilanza sugli assetti proprietari, sul gruppo assicurativo e sui conglomerati finanziari I poteri di vigilanza dell authority si estendono anche alle società che controllano società assicurative o che sono ad esse collegate, al fine di evitare l aggiramento dei divieti. Ricordiamo che per l art c.c. si considerano controllate: le società in cui la maggioranza del pacchetto azionario è posseduta da un altra società; le società di fatto sotto l influenza dominante di un altra società, ad esempio per vincoli contrattuali. Società controllante è quella che controlla un altra società non solo direttamente, ma anche tramite una società da essa stessa controllata. Sono società collegate, invece, quelle in cui una partecipa all altra nella misura del 10% del capitale, o del 5% se la società è quotata in Borsa. Il Codice delle Assicurazioni all art. 72 precisa la nozione di controllo ampliandola rispetto all art c.c. valida ai fini della disciplina sugli assetti proprietari. Il controllo si considera esistente nella forma dell influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364bis c.c.; b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili o delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 4) l attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 5) l assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione. A questo proposito l authority può verificare, anche avvalendosi della collaborazione della CONSOB (in caso di società con titoli negoziati sui mercati regolamentati), ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti attività assicurativa e di società che, ai sensi della normativa vigente, sono sottoposte, comunque, al controllo dell ente (art. 71 Codice delle Assicurazioni). A) Le partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione L impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero (non vincolato dagli obblighi di riserva), può assumere partecipazioni, anche di controllo,

16 42 in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese. Quando la partecipazione in una società controllata ha carattere di strumentalità o di connessione con l attività assicurativa o riassicurativa, l autorità di vigilanza può chiedere che ciò debba risultare da un programma di attività. Se, però, la partecipazione da acquisire comporta il controllo di una società che esercita attività non consentite alle imprese di assicurazione e riassicurazione, la relativa operazione è soggetta all autorizzazione preventiva dell ISVAP (art. 79 Codice delle Assicurazioni). L impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a comunicare tempestivamente all autorità di vigilanza l intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata (art. 80 Codice delle Assicurazioni). Qualora dall acquisizione della partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell impresa, tenuto conto della natura e dell andamento dell attività svolta dalla società partecipata, nonché della dimensione dell investimento in relazione al patrimonio libero dell impresa, l autorità di vigilanza deve ordinare che la partecipazione sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, fissando un termine compatibile con l esigenza che l operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell impresa di assicurazione o di riassicurazione (art. 81 Codice delle Assicurazioni). B) Le partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione e riassicurazione L acquisizione, a qualsiasi titolo, in un impresa di assicurazione o di riassicurazione, di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un influenza notevole sull impresa, o che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeo pari al 10%, tenuto conto delle azioni già possedute, deve essere autorizzata preventivamente dall autorità di vigilanza, così come ogni successivo aumento della partecipazione (art. 68, co.1, Codice delle Assicurazioni). L acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazioni, anche se effettuata tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona, qualora determini l assunzione di una partecipazione rilevante, è soggetta anch essa all autorizzazione preventiva. L autorità autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20, il 30 o il 50% e, in ogni caso, quando comportano il superamento dei limiti stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell impresa di assicurazione o di riassicurazione (art. 68, co. 2, Codice delle Assicurazioni). L autorizzazione per le partecipazioni rilevanti e il superamento della soglia del 10% è necessaria anche per l acquisizione del controllo di una società che detiene tali partecipazioni, nonché per l acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto (art. 68, co. 3, Codice delle Assicurazioni).

17 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo 43 Le situazioni nelle quali le autorizzazioni al possesso delle partecipazioni rilevanti o superiori alla soglia del 10% non siano state ottenute o siano state sospese o revocate, sono sanzionate con il divieto dell esercizio di voto inerente alle partecipazioni medesime (art. 74 Codice delle Assicurazioni). In caso di inosservanza di tale divieto, la delibera adottata con il voto determinante delle partecipazioni è impugnabile anche su iniziativa dell autorità di vigilanza. È previsto l obbligo di alienazione, entro i termini stabiliti dall authority, delle partecipazioni rilevanti o superiori alla soglia del 10% acquisite senza le autorizzazioni necessarie o in caso di revoca delle autorizzazioni. Per concedere l autorizzazione l authority deve verificare che ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità del progetto di acquisizione avuto riguardo ai possibili effetti dell operazione sulla stabilità, sull efficienza e sulla protezione degli assicurati dell impresa interessata. I criteri di valutazione delle suddette condizioni sono normativamente stabiliti. Al fine di facilitare il controllo sulle assunzioni di partecipazione nel capitale delle imprese assicurative e riassicurative, il Codice delle Assicurazioni prevede che chiunque intenda divenire titolare di una partecipazione rilevante in un impresa di assicurazione o di riassicurazione deve darne comunicazione all autorità di vigilanza. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall Istituto (art. 69 Codice delle Assicurazioni). L eventuale omissione di tali comunicazioni comporta il divieto dell esercizio del diritto di voto e degli altri diritti connessi alle partecipazioni in questione (art. 74 Codice delle Assicurazioni) e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro (art. 311 Codice delle Assicurazioni). L incompletezza o l erroneità delle comunicazioni sono punite, invece, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. C) Gruppo Assicurativo e conglomerati finanziari L authority può esercitare i suoi poteri di vigilanza anche nell ambito del Gruppo assicurativo (si veda Parte I, Cap. 3, 11). Gli interventi normativi previsti dal Codice delle Assicurazioni, rispetto all abrogata L , n. 20, hanno confermato e, ove possibile, reso più incisivi, i poteri di vigilanza in materia di gruppi di società al fine di accertare che il patrimonio sociale non venga sottratto alla garanzia degli assicurati. In particolare, per la verifica dei dati e delle informazioni, l authority può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo (art. 86 Codice delle Assicurazioni). I poteri di indagine nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell esattezza dei dati e delle informazioni utili per l esercizio della vigilanza sul Gruppo assicurativo. Nei confronti delle società appartenenti al Gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, l autorità di vigilanza può richiedere (art. 86, co. 3, Codice delle Assicurazioni):

18 44 l indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione; agli amministratori l indicazione dei soggetti controllanti; Inoltre, al fine di verificare eventuali interrelazioni finanziarie tra le società del Gruppo, l autorità di vigilanza può richiedere informazioni, ordinare l esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società. Nell ambito dell esercizio della sua funzione prudenziale nei confronti del Gruppo assicurativo, l autorità di vigilanza, per assicurare una stabile ed efficiente gestione, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti mirati, disposizioni, riferite al Gruppo complessivamente o a singole società, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, nonché efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno (art. 87 Codice delle Assicurazioni). Quanto al sistema di controllo interno, esso può essere realizzato predisponendo procedure adeguate per la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del Gruppo. In tale ambito, la capogruppo deve adottare provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall autorità di vigilanza e verificarne l applicazione da parte delle imprese del Gruppo, informando al riguardo periodicamente l ente. Destinatari della vigilanza, insieme alle imprese di assicurazione e riassicurazione e ai Gruppi assicurativi, sono anche i conglomerati finanziari (si veda Parte I, Cap. 3, 12) nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione. La nascita del conglomerato finanziario e il suo successivo riconoscimento sotto il profilo normativo (con l emanazione del D.Lgs , n. 142) prendono le mosse dalle strategie di diversificazione adottate in misura crescente, in particolare, da società soggette ad una specifica normativa di settore e solitamente sottoposte ad un regime di vigilanza (si pensi appunto alle banche, alle Compagnie di assicurazione, alle società di intermediazione finanziaria e agli altri intermediari finanziari). Un esempio eloquente nei moderni sistemi economici europei è rappresentato dal cosiddetto fenomeno della «bancassurance», consolidatosi in Francia e diffusosi poi in altri paesi. Inizialmente nata come strategia di diversificazione relativa alla fase di distribuzione dei prodotti, che consentiva alle banche di utilizzare i propri sportelli per la diffusione di prodotti assicurativi, in breve tempo si è caratterizzata per la presenza di accordi più vincolanti e di legami, anche partecipativi, più stretti. In Italia, però, il sistema è ancora poco sviluppato rispetto al resto d Europa e ciò perché non vi sono istituti bancari italiani particolarmente concentrati sul settore danni, senza contare, poi, che la rete bancaria non è strutturata come una rete di vendita. In linea generale, i conglomerati finanziari si distinguono quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: presenza di un forte connotato di diversificazione operativa che riguarda attività tradizionalmente ritenute distinte; gestione delle diverse attività non nell ambito di un unica struttura societaria ma secondo il modello di gruppo polifunzionale;

19 Capitolo 2 L intervento dello Stato e la vigilanza nel settoreassicurativo 45 esercizio all interno del conglomerato (che può essere composto da imprese vigilate e non), in misura significativa e in modo coordinato, di attività finanziarie e, in particolare, di almeno due delle seguenti attività: bancaria, assicurativa e di intermediazione finanziaria. È evidente che in materia di vigilanza una siffatta struttura comporta non pochi problemi di coordinamento delle competenze degli organi di controllo per effetto delle continue intersezioni fra le attività dei diversi comparti. Per tali ragioni, la forte diffusione dei conglomerati finanziari ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla revisione dell architettura e dell organizzazione dei controlli. 11. La vigilanza supplementare Le compagnie di assicurazione, nel gestire enormi masse di capitali, devono essere soggette ad una stringente vigilanza per tutelare gli interessi degli assicurati, che se intaccati potrebbero riflettersi sulla stabilità del sistema economico-sociale di un intero paese. Per questa ragione il Codice delle Assicurazioni prevede un estensione del controllo sul mercato assicurativo, disciplinando la cosiddetta vigilanza supplementare (artt Codice delle Assicurazioni). Tale disciplina distingue la vigilanza supplementare: a) sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, che abbiano sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero in un impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: a queste imprese è fatto obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall authority con regolamento (metodi di calcolo, criteri di valutazione delle attività e delle passività etc.) e di trasmettere all authority, unitamente al bilancio d esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell esercizio; b) sulle imprese di assicurazione o riassicurazione che abbiano sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un impresa di partecipazione assicurativa ovvero da un impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: a queste imprese è fatto obbligo di effettuare una verifica della solvibilità dell impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall authority con regolamento e di trasmettere all authority, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante; c) sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo: a tali

20 46 sedi si applicano le regole riportate al punto precedente, salvo che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall autorità di vigilanza di un altro Stato membro. L ambito di applicazione delineato dalla normativa in esame supera il concetto di Gruppo assicurativo (art. 82 Codice delle Assicurazioni) includendo anche le società partecipanti all impresa assicurativa o riassicurativa o la società stessa partecipata, nonché le imprese soggette a direzione unitaria con l impresa di assicurazione o riassicurazione, situazione quest ultima che si verifica quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone (art. 211 Codice delle Assicurazioni). Per l esercizio della vigilanza supplementare, all autorità di vigilanza sono riconosciuti poteri informativi per disporre dei dati e delle informazioni sull impresa di assicurazione o sul Gruppo assicurativo (art. 213 Codice delle Assicurazioni), nonché poteri ispettivi per l eventuale verifica di tali dati e informazioni (art. 214 Codice delle Assicurazioni). Questionario 1. Quali fondi sono gestiti dall Istituto Nazionale delle Assicurazioni? (par. 2) 2. Quali funzioni sono attribuite alla Consap? (par. 2) 3. Che genere di operazioni garantisce la Sace? (par. 3) 4. Quali compiti ha il Ministero dello Sviluppo economico nel settore delle assicurazioni private? (parr. 4-5) 5. Come si specificano le funzioni di vigilanza attribuite prima all Isvap e ora all Ivass? (par. 6) 6. Quali poteri ha l ente di vigilanza in materia di illeciti commessi dalle imprese di assicurazione e riassicurazione? (par. 9) 7. Che cosa si intende per conglomerato finanziario? (par. 10) 8. Quali acquisizioni azionarie devono essere preventivamente autorizzate dall ente di vigilanza? (par. 10) 9. A cosa si fa riferimento quando, con riguardo ai poteri di vigilanza, si parla di funzione prudenziale? (par. 10) 10. Quali sono le condizioni in presenza delle quali un impresa di assicurazione e/o riassicurazione è sottoposta a vigilanza supplementare? (par. 11)

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