Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO"

Transcript

1 Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile Autorità: Cassazione civile sez. un. Data: 25/10/2004 n Classificazioni: GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - - autorità giudiziaria ordinaria REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere - Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere - Dott. VARRONE Michele - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere - Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere - Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 13, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LARUSSA, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro F.LLI ROMANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 139/03 della Corte d'appello di CATANZARO, depositata il 13/03/03; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/04 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI; uditi gli Avv.ti Claudio LARUSSA e Fabrizio CRISCUOLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o.. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Fratelli Romano s.p.a., esercente servizi di trasporti in concessione, con ricorso depositato il 27 maggio 1998 otteneva dal presidente del tribunale di Catanzaro decreto, col quale veniva ingiunto alla Regione Calabria il pagamento della somma di lire , a titolo d'interessi sui contributi tardivamente erogati dallo stesso ente ai sensi della legge n. 151 del 10 aprile 1981 e della legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, il cui art. 8 stabiliva che il pagamento dei detti contributi andava effettuato con decreto del Presidente della Giunta Regionale a trimestralità anticipate, da corrispondere nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno. La Regione proponeva opposizione con atto notificato il 7 luglio 1998, deducendo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in

2 materia di pubblico servizio in concessione, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa. Il tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, osservando che la posizione dell'impresa in relazione all'erogazione e determinazione del contributo doveva qualificarsi come interesse legittimo, essendo previsto un procedimento amministrativo volto alla quantificazione dei contributi, nel quale erano attribuiti alla Giunta Regionale poteri discrezionali di valutazione, parametrati ad una generalizzata e standardizzata rilevazione dei costi e ricavi del servizio e delimitati, comunque, dalle disponibilità finanziarie. Alla determinazione della Giunta, da considerarsi come provvedimento interno, doveva seguire un atto del Presidente di quell'organo, necessario per spiegare efficacia nei confronti dei terzi. Nella specie, inoltre, le somme - secondo la previsione del citato art. 8 - erano state erogate a titolo di acconto, non essendo ancora stato determinato il corrispettivo dagli organi della Regione. Tale sub- procedimento non faceva mutare la posizione soggettiva dell'impresa, configurabile come interesse legittimo, sia in relazione ai contributi, sia in relazione agli interessi. Non poteva neppure configurarsi un diritto soggettivo, del tutto autonomo, in relazione alla corresponsione degli acconti, in quanto questi, per legge, dovevano esser pagati sempre su decreto del Presidente, prescindendosi dalla cadenza temporale trimestrale cui l'impresa faceva, invece, riferimento. Con sentenza 3-13 marzo 2003 la corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame della Comem s.p.a., dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al giudice di primo grado, con la seguente motivazione: negli articoli 8 e 5 della l.r. 24 marzo 1982, n. 7, modificata dalla l.r. 11 luglio 1983, n. 22, era contemplato un sistema di erogazione ordinario che, all'esito di un procedimento e sulla scorta di criteri di valutazione - non automatici - previsti dalla legge determina annualmente i contributi da erogare alle imprese. I provvedimenti terminali sono adottati dalla Giunta Regionale, che stabilisce la quota di contributi spettante per ciascuna impresa e per ciascun anno, mentre l'erogazione avviene con decreto del Presidente della Giunta, a trimestralità anticipate; accanto a tale procedimento ne è previsto un altro, autonomo e distinto, per l'erogazione di acconti, non inserentesi in quello principale e ad esso alternativo, il quale, pur costituendo un rimedio eccezionale, era divenuto per diversi lustri il normale modus operandi. L'art. 8, nel testo modificato dalla l.r. n. 22 del 1983, stabiliva che "nelle more della determinazione dei costi standardizzati consuntivi e della quantificazione dei contributi di cui al precedente articolo 5, gli acconti vengono erogati sulla scorta di un piano di riparto approvato dalla Giunta Regionale sulla base degli standards determinati in via preventiva, delle percorrenze autorizzate, e del maggiore costo derivante dall'applicazione del contratto unico, rapportandone l'entità ai finanziamenti annui". Anche in tal caso l'erogazione avveniva con decreto del presidente della Giunta; le sovvenzioni di esercizio devono ritenersi - secondo la giurisprudenza di legittimità - ricomprese negli "altri corrispettivi" di cui all'art. 5 della legge n. 1034/71, per cui le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria, costituendo la sovvenzione un'attribuzione patrimoniale erogata in forza dello svolgimento del servizio; per quanto riguarda la posizione soggettiva del concessionario relativamente alla erogazione degli acconti, una volta adottato il piano di riparto i la discrezionalità da parte della Giunta Regionale si era consumata, con conseguente attribuzione del contributo e la sua quantificazione; e tale posizione è da configurarsi come diritto soggettivo, essendo la successiva attività del tutto vincolata; il rapporto tra concessionario beneficiario e amministrazione era, così, configurabile come

3 rapporto obbligatorio, al quale era indifferente la forma richiesta per la concreta erogazione, non discutendosi sulla determinazione del contributo; nella specie i pagamenti relativi agli anni erano stati effettuati e gli atti esecutivi - e vincolati - dei piani di riparto facevano a questi ultimi riferimento. Circa l'esistenza dei detti piani non vi era alcuna contestazione, facendo la Regione questioni solo sulla mancanza del decreti presidenziali e sulla mancanza di determinazione del contributo in via ordinaria, fattispecie estranea alla presente causa; non assumeva alcun rilievo la l.r. n. 12 del 1997, prevedente la possibilità della Regione di destinare le disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale ai contributi alle imprese concessionarie dei servizi di trasporto per la copertura dei disavanzi di esercizio dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre Ciò incideva, infatti, su un aspetto diverso del rapporto, regolato dall'art. 8, comma 7, della l.r. n. 7 del 1982, secondo il quale le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali restavano a carico delle singole imprese. La disposizione, espressamente finalizzata al risanamento dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, concerneva, non l'ordinarietà della gestione e della remunerazione del servizio in concessione, ma incideva sui disavanzi che dovessero essersi verificati a cagione della differenza tra l'importo delle sovvenzioni e i costi effettivamente sostenuti dall'impresa. Si trattava, in sintesi, di attività politica diretta a sanare una non corretta amministrazione del settore, destinando le disponibilità finanziarie alla copertura di voci estranee allo specifico oggetto del rapporto. Avverso tale sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre mezzi di annullamento, coi quali viene riproposta, sotto diversi profili, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Fratelli romano s.p.a. resiste con controricorso. 2. I motivi di ricorso Col primo motivo la Regione Calabria denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 8 della l.r. 24 marzo 1982, n. 7, modificata dalla l. r. 11 luglio 1983, n. 22; violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 5 l. n del 1971; violazione dei principi in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo; omessa, insufficiente, erronea motivazione circa il contenuto dei documenti e degli atti di causa ai fini del riparto della giurisdizione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, 3 e 5, cod. proc. civ. Deduce la ricorrente: la determinazione annuale dei contributi per ciascuna azienda viene stabilita, secondo l'art. 5 della legge regionale n. 7 del 1982, in base ad una serie di criteri; secondo l'art. 8, comma 5 della stessa legge, nelle more della determinazione dei contributi potevano essere erogati acconti, sulla base di un piano di riparto approvato dalla Giunta Regionale, sulla base degli standards approvati in via preventiva delle percorrenze autorizzate e del maggior costo derivante dal contratto unico, rapportandone l'entità ai finanziamenti annui. Sulla base degli elementi raccolti, la Giunta deliberava i recuperi o i contributi a conguaglio. Secondo la Regione, l'ampia discrezionalità che connota l'azione complessiva dell'amministrazione aveva giustamente determinato il primo giudice a intravedere nell'iter previsto dall'art. 8, comma 5, il carattere di subprocedimento inserito in quello più generale per l'erogazione dei contributi, subprocedimento che non faceva acquistare in capo alle imprese alcuna posizione di diritto soggettivo. All'epoca, il procedimento disciplinato dagli articoli 3 e 5 non si era ancora concluso. viene evidenziata la natura strettamente dipendente dei due procedimenti, nascente dall'ultimo inciso dell'art. 8, comma 5, il quale, stabilendo lo stretto rapporto tra entità degli acconti e quella dei finanziamenti annui, costituiva una subordinazione della concessione dell'acconto a quella successiva del contributo. Non si poteva parlare, quindi, di nascita del diritto soggettivo sulla base del mero versamento degli acconti, né poteva ipotizzarsi l'esistenza di pretese risarcitorie in relazione al versamento di un acconto, quando non si conosce l'esatto ammontare della somma da anticipare. Solo a seguito delle deliberazioni previste dal comma 7 dell'art. 8, con

4 le quali viene definitivamente determinata l'entità del contributo, sussiste la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, da cui far scaturire l'affermato danno da ritardo Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 8 l.r. n. 7 del 1982 e delle norme e principi in tema di riparto della giurisdizione, nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione, in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 1, 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la corte di merito avrebbe erroneamente affermato l'esistenza di un diritto soggettivo, sulla base della mera constatazione del pagamento di acconti, ritenendo che lo stesso diritto nasceva dalla legge, e non dalla conclusione del procedimento amministrativo. Viene, inoltre, censurata la motivazione della sentenza nella parte in cui è stato affermato che la Regione non aveva svolto alcuna contestazione circa l'esistenza delle deliberazioni relative ai piani di riparto degli acconti. Deduce, in proposito, la Regione che, fin dall'atto di costituzione in giudizio, era stata contestata la mancanza dei provvedimenti formali richiesti dalla legge, e precisamente le deliberazioni della Giunta Regionale sui costi standardizzati in via preventiva e i relativi piani di riparto, e i decreti del Presidente della Giunta di erogazione degli acconti Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 8 della l.r. n. 7 del 1982 e delle norme e principi sul riparto della giurisdizione, nonché omessa, insufficiente motivazione, in relazione all'articolo 360, n. 1, 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la sentenza non abbia adeguatamente valutato e considerato il meccanismo di concessione delle sovvenzioni, alla luce dei principi - generali e specifici - che regolano la materia. È sempre necessario, infatti, l'estrinsecarsi della volontà dell'ente pubblico attraverso atti formali, considerando che l'attività in questione trova un limite nell'esistenza di fondi appositamente stanziati. Nella specie, i contributi e gli acconti sono condizionati alla capienza del fondo nazionale per i trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n Sarebbe, per conseguenza, erroneo ritenere l'esistenza di un rapporto obbligatorio sulla base dell'emissione dei mandati di pagamento. La ricorrente richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, e in particolare la sentenza 25 aprile 2000, n. 288, secondo la quale, fino a quando l'amministrazione non abbia emanato il provvedimento che la renda debitrice, e cioè l'atto finale del procedimento, il privato non è titolare di un diritto soggettivo. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure della Regione ricorrente, che devono essere congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse tra loro, non meritano accoglimento. Per risolvere la questione di giurisdizione sono necessari alcuni brevi richiami alla disciplina della materia. È da premettere che deve essere condivisa la statuizione della sentenza - peraltro non specificamente censurata dalla ricorrente - con la quale gli acconti erogati a titolo di contributo di esercizio sono stati definiti "corrispettivi" ai sensi dell'art. 5 della legge n del 1971, con la conseguente sottrazione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi. Si tratta, indubbiamente, di prestazioni incombenti all'amministrazione, non nei confronti della generalità, ma a favore di concessionari di pubblico servizio di trasporti, che trovano la loro causa genetica nel rapporto intercorrente tra la stessa amministrazione concedente e concessionario, e sono destinate a indennizzare i concessionari di particolari costi sostenuti per la prestazione del servizio. Il regime giuridico vigente sulla tutela giurisdizionale delle situazioni che scaturiscono da tale rapporto obbligatorio si estende, ovviamente, agli interessi di mora, che costituiscono accessori del debito

5 principale dell'amministrazione. Pertanto, la questione di giurisdizione deve essere risolta alla stregua del criterio generale di riparto, fondato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, secondo le regole elaborate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di sovvenzioni. Secondo la Regione, applicando tali regole, la posizione del concessionario in relazione all'erogazione di acconti sui contributi si configurerebbe come interesse legittimo, non essendosi esaurito il relativo procedimento. Secondo la disciplina dettata dalla legge regionale n. 7 del 1982, modificata dalla legge regionale n. 22 del 1983, i contributi, anche in forma di acconto, sono erogati, previa determinazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, atto che, nella specie, non risulterebbe emanato. La tesi dell'amministrazione, pur partendo da un'esatta enunciazione di principio, non tiene conto della specifica disciplina che regola la materia, disciplina che è stata correttamente interpretata dalla corte di merito, le cui argomentazioni devono, in sostanza, essere condivise. Secondo l'art. 8 della legge regionale n. 7 del 1982, la determinazione degli acconti dovuti alle singole imprese è rimessa ad apposito atto della Giunta regionale, col quale viene formato un piano di riparto, sulla base di alcuni standards valutativi. Il comma terzo dello stesso articolo prevede che l'erogazione del contributo, a titolo definitivo o di acconto, sia effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il procedimento per la determinazione dei contributi a titolo di acconto ricalca lo schema di quello previsto per i contributi a titolo definitivo, in relazione ai quali, secondo l'art. 5, è rimessa ad apposito atto della Giunta regionale la concreta determinazione del contributo dovuto a ciascuna impresa. Pertanto, una volta individuate dalla Giunta regionale le imprese che hanno diritto al contributo, a titolo di acconto o definitivo, e determinata con lo stesso atto la misura dei contributi dovuti, in sede di concreta erogazione al Presidente della Giunta non è attribuita alcuna valutazione discrezionale. Deve, pertanto, condividersi la decisione impugnata, là dove ha affermato che l'amministrazione regionale, attraverso l'emanazione degli atti che gli articoli 5 e 8 della legge, ha consumato ogni spazio di discrezionalità. Tale considerazione, peraltro, non sarebbe sufficiente a fondare l'esistenza di un diritto soggettivo dell'impresa concessionaria all'erogazione del contributo e, quindi, al pagamento degli interessi di mora. Infatti, ove la determinazione della Giunta costituisse soltanto un atto interno, inserito in un complesso procedimento il cui atto finale è quello di concreta erogazione rimesso al Presidente della Giunta, la nascita del diritto sarebbe indubbiamente ricollegata a tale atto. Ma tale lettura della legge non può essere condivisa. La formazione dei piani da parte della Giunta per la determinazione dei contributi concretamente dovuti, a titolo definitivo o di acconto, è l'atto conclusivo di un distinto procedimento che viene avviato e concluso indipendentemente dalla domanda delle imprese interessate. Con tale atto l'amministrazione pone in essere in un unico contesto una autolimitazione del proprio potere discrezionale, nella quale vengono espresse anche valutazioni relative alle disponibilità di bilancio. È, pertanto, a tale atto che deve essere ricollegata la nascita del diritto dell'impresa all'erogazione del contributo, la quale potrà avvenire soltanto quando l'impresa ne faccia apposita richiesta e fornisca la dimostrazione dei requisiti stabiliti. L'atto del Presidente della Giunta regionale ha, pertanto, l'unica funzione di verificare l'esistenza di tali requisiti, senza che a tale organo siano attribuiti, in tale contesto, spazi di discrezionalità. Si tratta, pertanto, di un mero atto esecutivo, la cui funzione è soltanto quella di verifica di requisiti predeterminati dalla legge e da un precedente atto dell'amministrazione, non ricollegabile ad un unico procedimento di cui la determinazione della Giunta costituirebbe un mero atto preparatorio o strumentale. Pertanto, l'applicazione dei criteri elaborati da una consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui nei confronti di un atto vincolato della p.a. non può ipotizzarsi una situazione di interesse

6 legittimo, conduce a ritenere che il possesso dei requisiti stabiliti nell'atto della Giunta regionale fonda il diritto al contributo - sia esso definitivo o a titolo di acconto - indipendentemente dall'emanazione del decreto presidenziale. Anzi, la tutela che il giudice ordinario può accordare all'impresa avente diritto può comprendere anche la condanna dell'amministrazione ad emettere l'atto concreto di erogazione. Da quanto premesso consegue che non può essere condiviso il giudizio del giudice di primo grado, secondo cui il diritto soggettivo potrebbe configurarsi soltanto nei confronti dei contributi definitivi, essendo il procedimento per l'erogazione di acconti soltanto un subprocedimento di quello principale, destinato all'erogazione del contributo in via definitiva. La situazione soggettiva configurantesi in relazione ai procedimenti di determinazione o di erogazione di una sovvenzione deve essere ricostruita in base alle norme che regolano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione senza che abbia alcun rilievo il fatto che l'attribuzione di acconti avvenga secondo una valutazione provvisoria, dovendo l'amministrazione procedere a conguagli o a recuperi a seguito delle verifiche definitive, si aggiunga che, come rilevato dalla sentenza impugnata senza alcuna contestazione da parte della Regione, il pagamento per acconti era divenuto il modo normale per l'erogazione dei contributi di esercizio, non avendo l'amministrazione, per diversi anni, definito le ordinarie procedure di erogazione. Gli stessi dubbi avanzati sulla regolarità del procedimento non possono condurre ad escludere l'esistenza del diritto, una volta constatato l'avvenuto pagamento degli acconti. In particolare, la censura relativa alla affermata mancanza dei piani di riparto investe accertamenti di fatto del giudice di merito e, in ogni caso, non può superare il fondamentale rilievo dell'assenza di contestazioni circa l'importo erogato a titolo di acconto. Del resto, la stessa difesa dell'amministrazione non spiega attraverso quali procedure gli acconti siano stati stabiliti e pagati, limitandosi a negare genericamente l'assenza dei piani di riparto e dei provvedimenti del presidente della Giunta regionale. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Ricorrono le ragioni per compensare le spese dell'intero giudizio. PQM P.Q.M. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite; rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il giorno 8 luglio DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 OTT Note Utente: Univ. degli Studi di Bologna Univ. degli Studi di Bologna Copyright Giuffrè Tutti i diritti riservati. P.IVA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - 15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 23708 Anno 2014 Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE Data pubblicazione: 06/11/2014 a 2014 2063 SENTENZA sul ricorso 14696-2009 proposto da: Soc.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 21625 Anno 2015 Presidente: DI BLASI ANTONINO Relatore: ZOSO liana maria teresa Data pubblicazione: 23/10/2015 SENTENZA sul ricorso 12934-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio Cassazione penale, n. 32947/10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell art. 22 del TU n. 380/2001 in cui la DIA si pone come titolo abilitativo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. U Num. 16419 Anno 2017 Presidente: CANZIO GIOVANNI Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO Data pubblicazione: 04/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 7000-2015 proposto da: DE MARCHI IMPIANTI S.R.L., SOIMPER

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,

Dettagli

Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza

Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco - Presidente - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio - Presidente - Dott. CHINDEMI Domenico -

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 8884 Anno 2015 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 04/05/2015 SENTENZA sul ricorso 22156-2008 proposto da: COMUNITA' MONTANA ZONA ALTO E MEDIO

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 20068 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 06/10/2016 SENTENZA sul ricorso 9590-2015 proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona dei

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott.

Dettagli

- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia professionale ( Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 16798 Anno 2016 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 09/08/2016 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28742/2013 R.G. proposto da TELECOM ITALIA

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 4256 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PARZIALE IPPOLISTO Data pubblicazione: 03/03/2015 SENTENZA sul ricorso 28497-2012 proposto da: HAJDERI SONILA HJD SNL 77C50

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N. 11523: lavori edilizi in zona sismica. «Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in

Dettagli

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cassazione civile sez. I 30/06/2014 n. 14790 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato - Presidente - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dettagli

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2008, n. 14024: in materia di formulari e registri di carico e scarico dei rifiuti è inammissibile l impugnazione dei verbali di contestazione A cura della Dott.ssa

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 7883 Anno 2016 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/04/2016 SENTENZA sul ricorso 12779-2010 proposto da: LA GONA ALESSANDRO domiciliato

Dettagli

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 9081 Anno 2013 Presidente: BANDINI GIANFRANCO Relatore: BANDINI GIANFRANCO Data pubblicazione: 15/04/2013 SENTENZA sul ricorso 14042-2008 proposto da: MISITI ASSUNTA, nella qualità

Dettagli

C "" Dott. FELICE MANNA - Consigliere - [Id. 14/07/2016

C  Dott. FELICE MANNA - Consigliere - [Id. 14/07/2016 o REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto OWORta PVrir; *CONTRATT E OBBLI ZIONI GENERE R.G.N.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20213 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 9962-2013 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, società

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

«La Cassazione sul rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo. aziendale»

«La Cassazione sul rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo. aziendale» «La Cassazione sul rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo aziendale» (Cassazione civile sez. lav., 15 settembre 2014 n. 19396) LAVORO SUBORDINATO (Contratto collettivo di) -

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 9595 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 11/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2604-2012 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dettagli

/.41W2h. -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

/.41W2h. -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA /.41W2h -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magistrati : Dott. Camilla Di Iasi Dott. Biagio Virgilio

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESNTEH&A. Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: v> %%} i-.t: \y FJ & m. Opposisiane acrlx atti asecotivi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESNTEH&A. Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: v> %%} i-.t: \y FJ & m. Opposisiane acrlx atti asecotivi A i - * * * * * * * - ^ 1... -..^ ^ L -A r ^ ^ L Jfa... v> %%} i-.t: \y FJ & m î i i. J.lr Ì f Ï REPUBBLICA XTHLXM& IN NOME DEL POPOLO IT K L im O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SKSIOHB CIVILS Composta

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Cassazione Civile, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22093 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 31/10/2016 ORDINANZA sul ricorso 20852-2015 proposto da: RICUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato

Dettagli

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile Sentenza del 31 ottobre 2005, n

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile Sentenza del 31 ottobre 2005, n Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile Sentenza del 31 ottobre 2005, n. 21155 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 22884 Anno 2016 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2016 SENTENZA sul ricorso 3273-2013 proposto da: GALLUZZI CORRADO GLLCRD70D221726M,

Dettagli

Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016

Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016 Civile Sent. Sez. 5 Num. 22224 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016 SENTENZA sul ricorso 28113-2012 proposto da: COMUNE DI PESCARA in persona

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 12766 Anno 2015 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 19/06/2015 SENTENZA sul ricorso 6387-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T 13483 / 16 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR ACCERTAMENTO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

Dettagli

SENTENZA. ha pronunciato la seguente SEZIONE TRIBUTARIA R.G REP. UDIENZA OGGETTO: redditi. Dott. MICHELE D'ALONZO CONSIGLIERE

SENTENZA. ha pronunciato la seguente SEZIONE TRIBUTARIA R.G REP. UDIENZA OGGETTO: redditi. Dott. MICHELE D'ALONZO CONSIGLIERE Magistrati: Composta dai R 9 SEZIONE TRIBUTARIA R.G.7317.02 CRON. /C3 oo$ Dott. UGO RIGGIO Dott. MONACI STEFANO Dott. MICHELE D'ALONZO CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIERE REP. UDIENZA 4.5.2005 OGGETTO:

Dettagli

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n www.lex24.ilsole24ore.com Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29128 Integrale - TRIBUTI LOCALI - IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITà PRODUTTIVE) REPUBBLICA

Dettagli

avverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/02/2012 R.G.N. 1280/2011;

avverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/02/2012 R.G.N. 1280/2011; Largo F. Richini, 2-20122 Milano Tel. +39.02.87212139 - Fax. +39.02.58437596 Info@dnlex.com - www.dnlex.com LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n. 14350 Svolgimento del processo e Motivi della decisione La dott.ssa C.M., a seguito di concorso pubblico, il 18 settembre 2000 fu assunta con contratto

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 20718 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 14/10/2015 SENTENZA sul ricorso 14066-2010 proposto da: COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE, in persona

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 Stranieri - Matrimonio - Cittadinanza italiana - Separazione di fatto Irrilevante Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza

Dettagli

Per l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato

Per l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato Pagina 1 di 5 Per l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato Il testo integrale SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Sentenza 7 dicembre 2011,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

«Il danno alla reputazione va provato da chi ne chiede il risarcimento» (Cassazione civile sez. III, 30 settembre 2014, n )

«Il danno alla reputazione va provato da chi ne chiede il risarcimento» (Cassazione civile sez. III, 30 settembre 2014, n ) «Il danno alla reputazione va provato da chi ne chiede il risarcimento» (Cassazione civile sez. III, 30 settembre 2014, n. 20558) danni reputazione risarcimento prova - in genere Il danno alla reputazione

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.

Dettagli

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro, 19576/15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI-2 SEZIONE CIVILE R.G.N.29410/14 Composta dagli Illmi Sigg.ri, Magistrati: cron. )9 Dott. Stefano PETITTI Dott. Felice MANNA Dott. Pasquale D'ASCOLA Dott. Alberto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 2 I 1 7 e.z{ Oggetto Dott. MARCELLO IACOBELLIS Dott. MAURO MOCCI - Presidente - - Consigliere - IRPEG

Dettagli

Lavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità

Lavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità Lavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16/05/2017 n 12106 La scrittura con la quale sia intimato il licenziamento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 265 49/ 14 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Dott. FEDERICO ROSELLI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-01-2014, n. 172 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE

Dettagli

contro ha pronunciato la presente SENTENZA

contro ha pronunciato la presente SENTENZA N. 00211/2011 REG.PROV.COLL. N. 00024/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

- controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso depositato in data 3 dicembre Udita la relazione della causa svolta

- controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso depositato in data 3 dicembre Udita la relazione della causa svolta 1360 5113 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luigi Antonio ROVELLI - Presidente R.G. 14468/12

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22867 Anno 2014 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 28/10/2014 ORDINANZA sul ricorso 19776-2013 proposto da: RUSSIT,T,0 FELICETTO RSSFCT33P06A615U,

Dettagli

- Malattie Professionali

- Malattie Professionali Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 maggio 2014, n. 12201 - Sussistenza della malattia professionale e sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità riscontrata ed il servizio espletato - Malattie Professionali

Dettagli

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16 Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima ca tegoria non è più lieve della seconda, non potendosi

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 20722 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 14/10/2015 SENTENZA sul ricorso 19913-2011 proposto da: SESA S.P.A. SOCIO UNICO (già SESA

Dettagli

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009 04674.15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto., IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 18669/2009 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati : C.ron.4 ~ l'-; Rep. Dott. GA3RIELLA

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza - Datore di Lavoro - Macchina ed Attrezzatura di Lavoro - Lavoratore Responsabilità della amministratrice

Dettagli

PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA

PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA Con la modifica introdotta all'art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 dal D. L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, è stata attribuita la competenza in materia di fermo amministrativo all Autorità Giudiziaria

Dettagli

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica - Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica - La prova che il titolo esecutivo non sia stato notificato unitamente al precetto spetta all opponente, soprattutto se la presenza

Dettagli

GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE (PATROCINIO DEI NON ABBIENTI).

GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE (PATROCINIO DEI NON ABBIENTI). GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE (PATROCINIO DEI NON ABBIENTI). CASS. CIV., SEZ. II, 23 NOVEMBRE 2011. Il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino

Dettagli

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 3652 Anno 2016 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: MATERA LINA Data pubblicazione: 24/02/2016 SENTENZA sul ricorso 12454-2011 proposto da: EMILIOZZI ROMEO MLZRM047R24G865Y,

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN

Dettagli

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 19394 Anno 2014 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 15/09/2014 SENTENZA sul ricorso 13162-2008 proposto da: GEYMONAT S.P.A. C.F. 00192260602,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA N. 08565/2011 REG.PROV.COLL. N. 12202/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 17435 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 28235-2013 proposto da: DEL NATALE ROBERTO C.F. DLNRRT61H501M,

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 7 ottobre 2014 n. 21093 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - DISCIPLINARE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA

Dettagli

Giudice Amministrativo

Giudice Amministrativo la giustizia e il POTERE Giudice Amministrativo dalla LAC alla costituzione della IV Sezione la legge n. 5992 del 1889 la Legge n. 638 del 1907 istituisce la V Sezione nel 1907, con il R.D. n. 642, fu

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 10252 Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: BRONZINI GIUSEPPE Data pubblicazione: 18/05/2016 SENTENZA sul ricorso 19210-2013 proposto da: METRO ITALIA CASH AND CARRY

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità Il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonchè

Dettagli

La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito.

La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. Corte di Cassazione - Sezione VI Civile - Sentenza N.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 6022 Anno 2017 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: D'ARRIGO COSIMO Data pubblicazione: 09/03/2017 SENTENZA sul ricorso 22524-2015 proposto da: DEL PAPA GIORGIO, GESTOIL SRL IN

Dettagli

e 5 REPUBBLICA ITALIANA

e 5 REPUBBLICA ITALIANA e 5 REPUBBLICA ITALIANA 114 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonino Di Blasi Presidente Oggetto Contributi consortili.

Dettagli

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Autorità: Cassazione civile sez. VI Autorità: Cassazione civile sez. VI Data: 18/07/2014 Numero: 16498 Classificazioni: REVOCATORIA ORDINARIA (Azione) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale 1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 1985 Anno 2014 Presidente: AMATUCCI ALFONSO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 29/01/2014 SENTENZA sul ricorso 11387-2008 proposto da: EQUITALIA E.TR. S.P.A.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016 Numero 01105/2016 e data 05/05/2016 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016 NUMERO AFFARE 01983/2015 OGGETTO: Ministero della salute - Direzione Generale

Dettagli