FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Infortuni Cumulativa per la copertura dei rischi Morte e Invalidità Permanente in seguito denominato Polizza Infortuni Notai ad adesione facoltativa Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (All. A); b) Condizioni Generali di Polizza Ed. 01/02/2013 (All. B); c) Scheda di adesione fac simile (All. C); d) Nota Informativa Privacy (All. D) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Fascicolo Informativo - Cover Data ultimo aggiornamento : Pag. 1 di 1

2 NOTA INFORMATIVA DANNI Polizza Polizza Infortuni Notai ad adesione facoltativa Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell Assicuratore La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali AIG Europe Limited AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: Fax Sito web: Indirizzo di posta elettronica: infortuni.malattia@aig.com AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall IVASS. Fascicolo Informativo - All. A Pag. 1 di 10

3 LLOYD S a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa 1 AIG Europe Limited AIG Europe Limited ha un patrimonio netto pari ad Euro Milioni ( milioni), di cui Euro 98 Milioni ( 115 milioni) a titolo di capitale sociale e milioni ( milioni) a titolo di riserve patrimoniali. 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre Fascicolo Informativo - All. A Pag. 2 di 10

4 L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. LLOYD S Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2010: Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report ** Tasso di cambio al : EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: ) L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: Italiano/Fascicolo-informativo ( Art. 37, Regolamento IVASS n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e si intende automaticamente cessata alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da ambo le parti. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle condizioni di contratto, l Assicurazione copre gli eventi di morte o invalidità permanente derivanti da infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali ed extraprofessionali. L Assicurazione può essere inoltre estesa al coniuge, al convivente more uxorio e/o ai figli conviventi maggiorenni dell Assicurato, purché da questo nominativamente indicati nella scheda di Adesione. L Assicurazione è ripartita per quote fra le compagnie assicuratrici AIG Europe Limited e LLOYD S, secondo quanto previsto agli articoli 34 e 35 delle condizioni di Assicurazione, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. Si rinvia agli articoli 13, 14 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alla sezione Estensione per il nucleo famigliare coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi maggiorenni, anche del convivente more uxorio per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Il presente contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama Fascicolo Informativo - All. A Pag. 3 di 10

5 l attenzione sul contenuto degli artt. 2, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26 e 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché dell Estensione per il Nucleo famigliare coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi maggiorenni, anche del convivente more uxorio. Avvertenza: Il presente contratto prevede franchigie, limiti di indennizzo e somme assicurate. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli artt. 20 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché dell Estensione per il Nucleo famigliare coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi maggiorenni, anche del convivente more uxorio. Avvertenza: Il presente contratto vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Si rinvia all all art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Di seguito è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limite di indennizzo e somme assicurate usato in polizza: Caso Un Assicurato subisce un infortunio che causa una invalidità permanente accertata pari al 61%. Somma Assicurata con riconoscimento dell invalidità del 100% se pari o superiore al 60% Franchigia IP 3% Grado di IP accertato 61 punti Indennizzo riconosciuto Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio e variazioni nella professione non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art Codice Civile. Nel caso in cui la variazione del rischio e/o della professione comportino invece diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell art del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 2 e 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: STATO DI SALUTE DELL ASSICURATO La sopravvenienza in corso di contratto di una malattia grave o di una invalidità permanente comporta aggravamento di rischio. Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio Fascicolo Informativo - All. A Pag. 4 di 10

6 VARIAZIONE DELL ATTIVITA PROFESSIONALE DICHIARATA Un cambiamento dell attività professionale svolta, che comporti il passaggio da una categoria di rischio più elevato ad una categoria di rischio inferiore (ad esempio da Operaio a Impiegato ) costituisce diminuzione del rischio. 6. Premi Il premio di assicurazione è unico ed è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il Contraente dovrà procedere al pagamento del premio al Broker in un unica soluzione mediante bonifico bancario. Si richiamano gli artt. 30 e 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché l Estensione per il Nucleo famigliare coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi maggiorenni, anche del convivente more uxorio. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell Intermediario. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti automatici di somme assicurate e premio. 8. Diritto di recesso Avvertenza: Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente/Assicurato possono recedere dall Assicurazione con effetto nei confronti della Contraente e di tutti gli Assicurati con un preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. A tal proposito, si precisa che l aliquota fiscale applicata sul premio imponibile è pari al 2,50%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: La denuncia dell Infortunio, con l indicazione del luogo, giorno e ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al Broker, entro trenta giorni dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. A tal proposito si richiama l art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo - All. A Pag. 5 di 10

7 13. Reclami Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, Milano Fax servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma Contestualmente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Fascicolo Informativo - All. A Pag. 6 di 10

8 Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. 14. Arbitrato Avvertenza: In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, la Società e l Assicurato potranno conferire mandato ad un Collegio di tre medici. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. A tal proposito, si richiama l art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Resta salva in ogni caso la possibilità per le Parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Fascicolo Informativo - All. A Pag. 7 di 10

9 GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Polizza. Assicurato Assicurazione Assicurazione infortuni Accessori Bilanci dei membri: Carenza nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Il contratto di assicurazione con il quale l assicuratore si impegna a garantire all assicurato l indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un invalidità permanente a svolgere un attività lavorativa oppure la morte. Maggiorazione del premio netto, espressa in percentuale e/o in cifra assoluta, che pur essendo indicata separatamente, forma parte integrante del premio stesso L utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd s. Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall assicuratore diviene concretamente efficace. Certificato di polizza Il documento, rilasciato dall assicuratore, che attesta l esistenza dell assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l altro, il periodo di assicurazione per il quale l assicurato ha pagato il premio. Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente Danno indennizzabile Denuncia di sinistro Dichiarazioni precontrattuali il soggetto che stipula l assicurazione con la Società e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Avviso che l assicurato deve dare all assicuratore a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l assicurato ne è venuto a conoscenza. Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l assicuratore può chiedere l annullamento del contratto o recedere Fascicolo Informativo - All. A Pag. 8 di 10

10 dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente. Disdetta Franchigia/scoperto Fondi dei membri presso Lloyd s Indennizzo Intermediario IVASS Indennizzo/somma assicurata Nota informativa Periodo di assicurazione Perito Polizza Premio lordo Premio netto Rischio Rivalsa Comunicazione che il contraente deve inviare all assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei Contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro. la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. Il soggetto che interviene nel rapporto contrattuale di assicurazione tra il Contraente e la Società Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. l obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Documento che l assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all Impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.). Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente. il libero professionista incaricato dalla Società di stimare l entità del danno subito dall Assicurato. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall ISVAP. il documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione. il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle prestazioni assicurate Il premio lordo al netto di accessori e delle imposte la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta alla Società nei confronti dell Assicurato e che consente alla Società di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di Fascicolo Informativo - All. A Pag. 9 di 10

11 rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sindacato Sinistro Società Surrogazione è definito Sindacato il membro di Lloyd s o il gruppo di membri di Lloyd s, che assumono i rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council di Lloyd s. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. l impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. la facoltà della Società che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia Dr. Roberto Ferrarini Fascicolo Informativo - All. A Pag. 10 di 10

12 MODULO QUARTO POLIZZA INFORTUNI CONDIZIONI GENERALI DEFINIZIONI: - Contraente/Assicurato: il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente polizza; - Società: l'impresa assicuratrice Delegataria AIG - Broker: Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.; - Scheda di adesione: il documento con il quale il singolo Notaio chiede la copertura assicurativa; - Premio: la somma dovuta dall Assicurato alla Società; - Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; - Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; - Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. - Periodo di Assicurazione: dalle h dell alle h dell ; - Durata della copertura: dalle h del giorno dell adesione alle h dell NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE L Assicurazione ha effetto secondo le modalità previste dal successivo art. 32. ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio ai sensi dell art del C.C. e per gli effetti ivi previsti, fatta salva l ipotesi di cui al successivo art. 24. ART. 3 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data di pagamento o di rifiuto delle prestazioni, la Società nonché l Assicurato avranno la facoltà di far cessare l Assicurazione con preavviso di 30 giorni; nel caso di recesso da parte della Società questa rimborserà la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. ART. 4 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali Assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di persone. ART. 5 - IMPOSTE Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni da parte dell Assicurato o degli aventi diritto devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax al Broker ART. 7 FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria competente nel Distretto Notarile cui appartiene l Assicurato al momento della denuncia del sinistro. ART. 8 - PROVA E a carico di chi domanda l indennità provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 1 di 12

13 ART. 9 - VALIDITÀ TERRITORIALE L Assicurazione vale per il mondo intero, con l intesa che le indennità liquidabili ai termini del contratto saranno corrisposti in Italia in Euro. ART RINNOVO DEL CONTRATTO La presente polizza decorre dalla data prevista al secondo comma dell art. 32 e scade all , senza essere soggetta a tacito rinnovo. Per l Assicurato che compirà il settantacinquesimo anno durante il periodo di Assicurazione, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. ART LIQUIDAZIONE Ricevuta la documentazione di cui all art. 27 e compiuti gli accertamenti del caso la Società liquida l indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennità viene corrisposta in Italia ed in Euro entro 30 gg. dall accettazione. ART RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia a favore dell Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell infortunio per le prestazioni da essi effettuate in virtù del presente contratto. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali dichiarate, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dagli Assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio; - di ogni altra attività svolta che non abbia carattere professionale. E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati infortuni anche: a) le lesioni sofferte in occasione di scioperi o sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni, vandalismo, atti violenti che abbiano anche movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte volontaria o attiva; b) gli infortuni provocati da qualsiasi evento naturale (quali ad esempio: terremoto, tempeste, eruzioni vulcaniche, franamento del terreno e simili); c) gli infortuni derivanti dall uso e guida di veicoli e natanti in genere, compresi mezzi di terzi e/o pubblici (salvo quanto disposto nell art.15/d -15/e Esclusioni); d) gli infortuni che l Assicurato subisca durante viaggi aerei in qualità di puro passeggero; e) i colpi di sole e di calore, l assideramento e il congelamento, le vertigini nonché, in genere, gli effetti della temperatura esterna, degli agenti atmosferici e di altre influenze termiche ed atmosferiche; f) l asfissia dovuta ad involontaria aspirazione di gas o vapori; g) l avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall ingestione accidentale di cibi o dall assorbimento di bevande o sostanze in genere; h) i morsi ed i calci di animali, le morsicature, le punture e le ustioni provocate da animali, insetti e vegetali (con esclusione però delle malattie da essi direttamente o indirettamente provocate); i) le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza; j) l annegamento; k) le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzi (escluso infarto e colpi apoplettici) e le ernie traumatiche; l) l azione del fulmine, la folgorazione e le lesioni provocate da scariche elettriche; m) le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive, nonché le lesioni prodotte da fiamma o da corpi incandescenti; n) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio; o) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza (purchè non alla guida di autoveicoli, o motoveicoli), di malore e di incoscienza; p) gli infortuni subiti dall Assicurato derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave del Contraente/Assicurato; Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 2 di 12

14 q) le lesioni subite in occasione di legittima difesa o di atti compiuti per solidarietà umana. ART ERNIE DA SFORZO Ai fini della garanzia di cui alla presente Assicurazione, si considerano a tutti gli effetti, quali infortuni garantiti, le ernie da sforzo, anche se in presenza di concause patologiche, con l intesa che: a) se l ernia non fosse operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una indennità a titolo di invalidità permanente pari al 10% della somma assicurata per il caso stesso. In caso di contestazione circa l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura stabilita oltre; b) se l ernia risultasse operabile e dopo l intervento residuasse una invalidità permanente, la stessa verrà indennizzata con i normali criteri previsti per i casi di invalidità permanente da infortunio ed entro un massimo del 5% della somma Assicurata a tale titolo. ART ESCLUSIONI Sono esclusi dall Assicurazione gli infortuni derivanti da: a) guerra, insurrezione, invasione, ostilità ed operazioni militari, ammutinamento, guerra civile, rivoluzione, usurpazione di potere, se l Assicurato giunge sul posto quando tali ostilità siano già iniziate; qualora invece tali eventi avessero inizio mentre l Assicurato si trova già sul luogo, la garanzia avrà validità limitatamente ad una durata massima di 15 giorni, purché l Assicurato non vi prenda parte attiva; b) direttamente e/o indirettamente da contaminazione dovuta ad un atto di terrorismo. Agli effetti della presente esclusione per contaminazione si intende l'avvelenamento, l'intossicazione o la contaminazione di persone in seguito all'ingerimento o alla venuta a contatto con agenti chimici, sostanze nucleari o microrganismi biologici. Agli effetti della presente esclusione per atto di terrorismo si intende, a titolo indicativo e non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o della minaccia da parte di ogni persona o gruppo di persone, che siano operanti da sole o per conto od in connessione con organizzazioni o governi, commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per ragioni di carattere etnico, ivi compresa ogni azione intrapresa con l'intenzione di influenzare un governo e/o di terrorizzare la popolazione, in tutto o in parte. Nel caso di reiezione di un sinistro ai sensi della presente esclusione l'onere della prova del contrario sarà posta a carico dell'assicurato. c) trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) abuso di psicofarmaci prescritti da un medico specialista con ricetta o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e) stato di ubriachezza quando l Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; f) dalle conseguenze dirette di una delle seguenti condizioni e/o stati e/o infermità mentali già noti prima della sottoscrizione del presente contratto, in cui l Assicurato si possa trovare al momento del sinistro: alcolismo; tossicodipendenza, epilessia, AIDS o sindromi correlate, schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; g) guida di veicoli o natanti per i quali l Assicurato non sia in possesso della relativa abilitazione o dell età prescritta dalla legge; h) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli e natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; i) pratica, a qualunque titolo, di paracadutismo e sport aerei in genere; j) partecipazione a qualsiasi forma di alpinismo che di norma implichi l uso di ramponi o guide, speleologia, concorsi ippici e la regolare pratica di rugby, boxe; k) ogni forma di malattia non inclusa nel precedente art. 13. ART MORTE Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma Assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati; in difetto di designazione la Società liquida la detta somma agli eredi. Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 3 di 12

15 ART MORTE PRESUNTA Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Tuttavia in caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata la presenza a bordo dell Assicurato, se entro 6 mesi dalla data dell incidente il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà l indennità prevista per il caso di morte. Resta inteso che la Società ha diritto alla restituzione della somma pagata ove risultasse che l Assicurato è vivo dopo che la Società ha pagato l indennità. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità eventualmente subita. ART. 18 PERDITA DELLA FAVELLA A parziale deroga di quanto previsto all art. 19, resta convenuto fra le parti che qualora, a seguito d infortunio, l Assicurato riporti la perdita totale e permanente della favella, il grado d invalidità permanente, liquidabile ai termini di polizza, viene equiparato al 100%. ART INVALIDITÀ PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza un invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida a tale titolo un indennità calcolata sulla somma Assicurata per invalidità permanente totale secondo la sottoriportata tabella delle percentuali di invalidità permanente allegata al regolamento per l esecuzione del D.P.R. 30/06/65 n e con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio. Se l Assicurato muore per causa indipendente da un infortunio di invalidità permanente la cui indennità sia stata concordata nella sua entità, la Società paga agli eredi l importo dovuto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 4 di 12

16 TABELLA INAIL TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITA' PERMANENTE Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, N DESCRIZIONE Percentuale Destro Sinistro Sordità completa di un orecchio Sordità completa bilaterale Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale 8 assoluta unilaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravamente compromessa la funzione masticataria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene superstite Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti 5 del braccio Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio Perdita dell'avanbraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell'indice Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 5 di 12

17 Perdita totale del medio Perdita totale dell'anulare Perdita totale del mignolo Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell'indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio Perdita della falange ungueale dell'anulare Perdita della falange ungueale del mignolo Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11 9 Perdita delle due ultime falangi del medio Perdita delle due ultime falangi dell'anulare Perdita delle due ultime falangi del mignolo Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un 55 apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso Perdita totale del solo alluce Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 6 di 12

18 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MEMOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) 1/10 9/10 1% 2% 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58% 10/ % 65% 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2. La valutazione é riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale. 3. Nei casi in cui la valutazione é riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione. 4. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, é valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5. In caso di afachia monolaterale: con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18% con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32% con visus corretto inferiore a 3/10 35% 6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l asportazione totale. L indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 7 di 12

19 In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di invalidità permanente riferite all arto destro si intendono riferite all arto sinistro e viceversa. ART. 20 FRANCHIGIA Agli effetti dell indennità dovuta per il caso di invalidità permanente si applicheranno le seguenti franchigie: - fino alla concorrenza dell importo di ,00 si applicherà una franchigia del 3%. La Società non corrisponderà quindi alcuna indennità qualora l invalidità permanente non sia di grado superiore al 3%; se l invalidità permanente supererà il 3% della totale verrà corrisposta l indennità solo per la parte eccedente. Qualora l invalidità permanente sia superiore al 5% della totale, la Società liquiderà l indennità senza deduzione di alcuna franchigia; - sui capitali assicurati eccedenti ,00 e fino a ,00 si applicherà una franchigia del 3%. La Società non corrisponderà quindi alcuna indennità qualora l invalidità permanente non sia di grado superiore al 3%; se l invalidità permanente supererà il 3% della totale verrà corrisposta l indennità solo per la parte eccedente. Qualora l invalidità permanente sia superiore al 10% della totale, la Società liquiderà l indennità senza deduzione di alcuna franchigia; - sui capitali eccedenti ,00 si applicherà una franchigia del 5%. La Società non corrisponderà quindi alcuna indennità qualora l invalidità permanente non sia di grado superiore al 5%; se l invalidità permanente supererà il 5% della totale verrà corrisposta l indennità solo per la parte eccedente. ART CUMULO DI INDENNITÀ Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, alle altre persone indicate nell art. 29, la differenza tra l indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non chiede rimborso nel caso contrario. ART CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio; se l infortunio colpisce una persona che non sia fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti. ART ANTICIPO INDENNIZZI Fermo restando quanto disposto dall art. 19, l Assicurato ha diritto di ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00. L obbligo della Società verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. ART BUONA FEDE L omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede, non pregiudicheranno il diritto all indennità, fermo restando il diritto della Società, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). ART LIMITI DI ETÀ Vedere art. 10, secondo comma. ART. 26- DENUNCIA DELL INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un certificato medico, deve essere fatta per iscritto al Broker, entro trenta giorni dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 8 di 12

20 Avvenuto l infortunio, l Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato, fatta eccezione per i medici designati dalla Società. Se dolosamente non vengono adempiuti l obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all indennità; se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. ART. 27 CONTROVERSIE SULL ASSICURABILITÀ DELLE PERSONE E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI In caso di divergenza sull assicurabilità delle persone, sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine di Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nella città sede dell Istituto di medicina legale più vicina all assicurato.. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennità. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. ART. 28 BENEFICIARI Beneficiari in caso di morte e in caso di invalidità permanente si intendono: - in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, salvo diversa dichiarazione sottoscritta dall Assicurato e rilasciata alla Società; - in caso di invalidità permanente l Assicurato stesso. ART. 29 CAPITALI ASSICURATI Ogni Notaio è assicurato per le seguenti somme, a seconda dell opzione indicata nella SCHEDA DI ADESIONE: OPZIONE A) MORTE Euro ,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro ,00 OPZIONE B) MORTE Euro ,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro ,00 OPZIONE C) MORTE Euro ,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro ,00 OPZIONE D) MORTE Euro ,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro ,00 ART. 30 PREMIO Il premio dovuto dall Assicurato è di Euro 480,00 (opzione A) comprensivo di imposte, di Euro 960,00 (opzione B) comprensivo di imposte, di Euro 1.440,00 (opzione C) comprensivo di imposte e di Euro 1.920,00 (opzione D) comprensivo di imposte, per anno assicurativo con scadenza il (primo febbraio) di ogni anno. Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente al l importo dovuto sarà ridotto del 50% e quindi pari a Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 9 di 12

21 Euro 240,00 (opzione A) comprensivo di imposte, di Euro 480,00 (opzione B) comprensivo di imposte, 720,00 (opzione C) comprensivo di imposte e di Euro 960,00 (opzione D) comprensivo di imposte, di Euro Tale premio deve essere versato in un unica soluzione mediante: Bonifico bancario sul conto corrente Banca Passadore Sede di Genova Intestato a: AON S.p.A. IBAN: IT 27 E SWIFT/BIC: PASBITGG ART. 31 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Notaio interessato all Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l apposita SCHEDA DI ADESIONE. La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE, purché venga allegata copia del bonifico bancario disposto alle condizioni di cui al precedente art. 31. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi al primo periodo, l Assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30 giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art C.C. ART. 32 CLAUSOLA DI GESTIONE - LEGITTIMAZIONE Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso. Il CNN, contraente l'accordo quadro con la società/assicuratore, e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo cosi come pervenute agli atti, hanno affidato all intermediario Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a., di seguito nominato broker, il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai. L Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker. Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione della disdetta e/o del rinnovo o della proroga, saranno svolti per conto dell Assicurato da dal broker ed ogni comunicazione data o spedita dall Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa. La Società/l assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente polizza - alla mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa. ART. 33 RIPARTO La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi ripartita tra le seguenti Compagnie Assicuratrici: - CHARTIS Europe S.a. Società Delegatara - quota 50% - Lloyd s Coassicuratrice - quota 50% Totale 100% ART. 34 COASSICURAZIONE E DELEGA L Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie Assicuratrici indicate all art. 34, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. La Compagnia Coassicuratrice dà incarico alla Società di gestire a tutti gli effetti la presente Polizza nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati. Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza devono trasmettersi unicamente per il tramite della Società. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Società nel nome e per conto anche della Coassicuratrice. Ogni modifica alla Polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. La Società è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell esazione dei premi o importi comunque dovuti dall Assicurato in dipendenza della Polizza. L impegno dei Coassicuratori risulta dal Certificato di Polizza emesso e firmato dalla società delegataria anche in loro nome e per loro conto. La gestione dei sinistri spetta alla Società e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite. Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 10 di 12

22 ART ESTENSIONE PER IL NUCLEO FAMIGLIARE CONIUGE O CONVIVENTE MORE UXORIO E FIGLI CONVIVENTI MAGGIORENNI, ANCHE DEL CONVIVENTE MORE UXORIO Premesso che: - Il Contraente/Notaio ha sottoscritto la presente polizza Infortuni e intende estendere la copertura, alle condizioni sotto riportate, al proprio coniuge o convivente more uxorio e/o ai propri figli conviventi maggiorenni, purchè nominativamente indicati nella Scheda di Adesione - Le Condizioni Aggiuntive che seguono prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali della presente polizza. DEFINIZIONI Qualora il Notaio Contraente sottoscriva la presente estensione, per assicurati si intendono: - il Coniuge o Convivente more uxorio - i figli conviventi e maggiorenni del Contraente - i figli conviventi e maggiorenni del convivente more uxorio Purchè vengano nominativamente indicati nella scheda di adesione e sia stato corrisposto il premio con le modalità previste al successivo punto PREMIO PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Notaio interessato all assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l apposita SCHEDA DI ADESIONE. La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della Scheda di adesione, purché venga allegata copia del bonifico bancario disposto alle condizioni di cui al precedente art. 31. A riprova di ciò la Società emetterà un regolare certificato di polizza nel quale saranno indicati i nominativi degli assicurati e le opzioni prescelte FRANCHIGIA IN CASO DI INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO Agli effetti dell indennità dovuta per il caso di invalidità permanente si applicheranno le seguenti franchigie: - fino alla concorrenza dell importo di ,00 si applicherà una franchigia del 3%. La Società non corrisponderà quindi alcuna indennità qualora l invalidità permanente non sia di grado superiore al 3%; se l invalidità permanente supererà il 3% della totale verrà corrisposta l indennità solo per la parte eccedente. - qualora l invalidità permanente sia superiore al 15% della totale, la Società liquiderà l indennità senza deduzione di alcuna franchigia; SOMME ASSICURATE. Ogni Assicurato potrà essere coperto, a seconda dell opzione indicata nella Scheda di Adesione, e come da schema sotto riportato, fino a un massimo di: ,00 per invalidità permanente da infortunio e di ,00 per morte da infortunio per il Coniuge o Convivente more uxorio ,00 per invalidità permanente da infortunio e di ,00 per morte da infortunio per i figli maggiorenni conviventi. Opzione A) Opzione B) Opzione C) Coniuge Morte Euro ,00 Morte Euro ,00 Morte Euro ,00 I.P. Euro ,00 I.P. Euro ,00 I.P. Euro ,00 Figli conviventi Morte Euro ,00 Morte Euro ,00 Morte Euro ,00 maggiorenni I.P. Euro ,00 I.P. Euro ,00 I.P. Euro ,00 Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 11 di 12

23 PREMIO Il premio dovuto dall Assicurato, comprensivo di imposte, è riepilogato nello schema che segue Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente al l importo dovuto sarà ridotto del 50%. Opzione A) Opzione B) Opzione C) Coniuge Euro 160,00 Euro 480,00 Euro 800,00 Figli conviventi Euro 160,00 Euro 320,00 Euro 480,00 maggiorenni Tale premio deve essere versato in un unica soluzione mediante: Bonifico bancario sul conto corrente Banca Passadore Sede di Genova IBAN: IT 27 E Intestato a: RTI AON /banchero costa SWIFT/BIC: PASBITGG DEROGHE Ai fini della presente sezione si intende non operante l Art. 18 PERDITA DELLA FAVELLA. Fascicolo Informativo All. B Data ultimo aggiornamento: Pag. 12 di 12

24 !"#" $%$ &'(!"# )*+,$$+$$)$$-*$*$+,$+$$)$$-*$.),$*$/+$)$0., 2+++$.)++3.4$+.$+$$*$,$*5 1 $%&""'"""("" )%&""'"""("" % #*"("" $%+""'"""("" )%+""'"""("" %,+"("" 1 $%,""'"""("" )%,""'"""("" % '##"("" 1 $%'!""'"""("" )%'!""'"""("" % ',!"("" 5- "'"*'!"&."/ &6'( (78 9$*:/$/,*;$ -$:+$/$/$,::$$2)+/$/,*;$'!"# ) *+ $,$$-,$:+$$ $+ $$)$ $-*$ *$ +, $+ $$)$$-*$.),$*$/+$)$0., 2+++$.)$++3.4$++.4$$+ $*:/$/,*;$ $$,$*5 1 $%""'"""("" )%""'"""("" % +"("" 16 $%&""'"""("" )%&""'"""("" % #*"("" 1 $%.""'"""("" )%.""'"""("" % *""("" <=($:+$/$/ 00.4$$,$*5 1 $%""'"""("" )%""'"""("" % +"("" Fascicolo Informativo All. C Data ultimo aggiornamento: Pag. 1 di 3

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