FASCICOLO INFORMATIVO
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- Camilla Marchese
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1 FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale per i Notai iscritti al Ruolo (Contratto di Assicurazione di secondo rischio) ECCESSO OPZIONE A) AUMENTO DEL MASSIMALE DA EURO ,00 A EURO ,00 Il presente Fascicolo Informativo, formato da 12 pagine, contenente: a) Nota Informativa (pag. da 2 a 8) b) Glossario (pag. da 9 a 10) b) Condizioni di Assicurazione (pag. da 1 a 4) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Il presente fascicolo informativo è aggiornato alla data del 01/04/2016 Pag. 1 di 10
2 i NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/04/2016 Per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo informativo si rinvia al sito internet dell Assicuratore ). La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE Teil B: Informazioni Generali AIG Europe Limited AIG Europe Limited Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero Sede legale: The AIG building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: Fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: fl.italy@aig.com AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall IVASS. LLOYD S a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni Pag. 2 di 10
3 membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. Teil C: Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Assicuratore 1 AIG Europe Limited L ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a 3,458,500,000 ( ,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 197,118,479 ( ,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 1,467,400,000 ( ,69). L indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato (2014). La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2014 Pag. 3 di 10
4 LLOYD S Come riportato a pag. 59 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2014* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 17079%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 24 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2014*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2014: ** Tasso di cambio al : EUR 1 = GBP 0,7789 (fonte: Banca d Italia) L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento IVASS n. 35/2010) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e si intende automaticamente cessato alla sua naturale scadenza. Teil D: Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente polizza di Assicurazione prevede le seguenti garanzie. SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Nei limiti ed alle condizioni di contratto, l Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni importo che questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell esercizio di attività di notaio iscritto al Ruolo in conseguenza a negligenza, imprudenza o imperizia, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori, o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. La presente polizza opera in eccesso rispetto alle polizze: - polizza di primo rischio n. IFL polizza n. IFL innalzando ulteriormente il massimale come già elevato in virtù della predetta polizza n. IFL L Assicurazione è ripartita per quote fra le compagnie assicuratrici AIG Europe Limited e LLOYD S, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 11 delle condizioni di Assicurazione, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. Avvertenza: Poiché la presente polizza è di secondo rischio, condizione essenziale per la validità della garanzia è che la polizza di primo rischio n. IFL e IFL sia validamente operante durante il periodo di efficacia della presente polizza e, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 delle condizioni di Assicurazione, essa è prestata alle stesse condizioni, limitazioni ed esclusioni della polizza di primo rischio n. IFL Pag. 4 di 10
5 Si rinvia all art. 1 delle condizioni di Assicurazione, nonché a quanto rispettivamente previsto nelle condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa della polizza di primo rischio n. IFL e IFL per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Poiché la presente polizza è di secondo rischio, si rinvia a quanto rispettivamente previsto nelle condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa della polizza di primo rischio n. IFL e IFL per gli aspetti di dettaglio, nonché, per le eventuali esclusioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella polizza di primo rischio, agli articoli 1, 2, 5 e 10 delle condizioni di Assicurazione. Avvertenze: La presente garanzia è prestata secondo la modalità claims made. Pertanto, l Assicurazione risponde qualunque sia l epoca in cui la negligenza, l imprudenza o l imperizia, siano stati commessi a condizione che la conseguente richiesta di Risarcimento sia per la prima volta pervenuta all Assicurato durante il periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciata. Si rinvia all articolo 7 delle condizioni di Assicurazione della polizza di primo rischio n. IFL per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. Poiché la presente polizza è di secondo rischio, si rinvia a quanto rispettivamente previsto nelle condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa della polizza di primo rischio n. IFL e IFL per gli aspetti di dettaglio, nonché all Attestato di Assicurazione ed agli articoli 1 e 5 delle condizioni di Assicurazione. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia: Massimale: ,00 Richiesta di risarcimento ,00 Franchigia ,00 Danno liquidabile ,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art Codice Civile. Pag. 5 di 10
6 6. Premi Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso, e verrà corrisposto in un unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nelle condizioni di Assicurazione. A tal proposito, si rinvia all Attestato di Assicurazione ed all art. 7 delle condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell Assicuratore o dell Intermediario. 7. Rivalse Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del risarcimento liquidato per la parte eccedente la franchigia, in tutti i diritti di rivalsa dell Assicurato. Inoltre gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa nei confronti dell Assicurato limitatamente alla franchigia non opposta al terzo danneggiato. Si rinvia all articolo 2, punto II, e 10, delle condizioni di Assicurazione della polizza di primo rischio n. IFL per gli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di recesso Non sono previste ipotesi convenzionali di recesso dal presente contratto di assicurazione 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. 10. Legge applicabile al rapporto con il contraente, al contratto - Lingua delle comunicazioni. La legislazione italiana è quella sulla quale l Assicuratore si basa per instaurare rapporti con il Contraente ed è quella applicabile al contratto. La lingua con la quale sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, è la lingua italiana. L Assicuratore si impegna a comunicare con la medesima lingua con il Contraente per la durata del contratto. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all imposta del 22,25%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. Pag. 6 di 10
7 1. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza all Ufficio Centrale Sinistri, con sede in Roma, via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato. La denuncia della richiesta di Risarcimento deve contenere: la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze, eventuali documenti allegati, il nome ed il domicilio del richiedente e degli altri danneggiati, nonché l indicazione delle conseguenze, del luogo e delle cause della richiesta di Risarcimento. L Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi alla Richiesta di Risarcimento. Allorché l Ufficio centrale Sinistri ritenga la pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla all Assicuratore entro i successivi 15 giorni. Qualora pervenga all Assicurato una citazione giudiziaria, questa dovrà essere trasmessa in fotocopia entro 5 giorni dal ricevimento all Assicuratore ed all Ufficio Centrale Sinistri. L Assicuratore comunica le proprie decisioni in merito al Sinistro all Ufficio Centrale Sinistri ed all interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell avviso di Sinistro e della relativa documentazione. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l Assicurato può opporsi al pagamento dell indennizzo come determinato dall Assicuratore, In mancanza di opposizione, l Assicuratore liquiderà l Indennizzo al terzo danneggiato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l opposizione. Senza il preventivo consenso scritto dell Assicuratore, l Assicurato non deve ammettere alcuna responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. Si rinvia all art. 4 delle condizioni di Assicurazione, nonché agli articoli 8, 8 bis e 9, nonché agli articoli 18, 19, 20 e 21 della delle condizioni di Assicurazione della polizza di primo rischio n. IFL per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, Milano Fax servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma Pag. 7 di 10
8 contestualmente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente a noi e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte nostra o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Non è prevista una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie relative alla presente polizza di assicurazione. Il presente fascicolo informativo è aggiornato alla data del 01/04/2016 Pag. 8 di 10
9 GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato Assicurazione nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente Danno indennizzabile Franchigia Indennizzo IVASS Massimale Polizza Premio il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l Assicuratore non riconosce l indennizzo. la somma dovuta dall Assicuratore all Assicurato in caso di sinistro. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. l obbligazione massima dell Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. il prezzo che il Contraente paga per acquistare la Pag. 9 di 10
10 garanzia offerta dall Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Risarcimento la somma dovuta dall Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio Rivalsa Sinistro la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta all Assicuratore nei confronti dell Assicurato e che consente all Assicuratore di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Assicuratore La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. Surrogazione la facoltà dell Assicuratore che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'italia Il presente fascicolo informativo è aggiornato alla data del 01/04/2016 Pag. 10 di 10
11 MODULO SECONDO OPZIONE A) AUMENTO DEL MASSIMALE DA EURO ,00 A EURO ,00 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSICURAZIONE IN ECCESSO SOCIETÀ: CONTRAENTE/ASSICURATO: BROKER PERIODO DI ASSICURAZIONE: DURATA DELLA COPERTURA: POLIZZA DEL C.N.N.: Nazionale POLIZZA AUMENTO MASSIMALE DA EURO ,00 A EURO ,00 AIG Europe S.a. Il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente polizza. Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.; Dalle h 24 dell alle h. 24 dell Dalle h 24 del giorno dell adesione alle h 24 dell Il contratto n. IFL sottoscritto da AIG e dal Consiglio del Notariato. Il contratto sottoscritto da AIG e dal Notaio OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Premesso che a) Con effetto dall il Consiglio Nazionale del Notariato ha stipulato con la Società una Polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, punto II Indennizzo, Art. 3, un massimale di Euro ,00 per ciascun Assicurato b) l Assicurato ha sottoscritto con la Società la Polizza Aumento del massimale da Euro ,00 a Euro ,00 messa a disposizione in convenzione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la Società a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, art. 1 Oggetto dell Assicurazione l aumento del massimale previsto dalla polizza del CNN da Euro ,00 a Euro ,00 in aggregato La presente polizza opera in eccesso rispetto alle predette Polizze elevando tale massimale a Euro ,00. Le garanzie della presente Polizza verranno prestate alle seguenti condizioni: a) in eccesso al massimale della Polizza Aumento del massimale DM sottoscritta tra il Notaio e la Società, ove questo sia insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri, oppure: b) alle stesse condizioni della predetta polizza Aumento del massimale DM nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto. ART. 2 CONDIZIONE DI VALIDITA E condizione essenziale per la validità della garanzia che la polizza del C.N.N. sia validamente operante durante il periodo di efficacia della presente polizza. Pag. 1 di 4
12 ART. 3 SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta per conto della Società senza il suo preventivo consenso. Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte dell Assicurato potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società. ART. 4 NOTIFICA DI SINISTRO La notifica di sinistro presentata dall Assicurato in conformità a quanto previsto dalla polizza del C.N.N. vale anche ai fini della presente polizza. Qualora il sinistro rimandi a fatti e a circostanze suscettibili di aver causato danni a terzi che erano noti all Assicurato all inizio del Periodo di Assicurazione, l Assicurazione sarà operante a condizione che l Assicurato, nel momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, avesse in vigore: a) Una polizza di assicurazione dell eccesso e/o b) Una polizza individuale operante a primo rischio. L Assicurazione in tal caso opererà nei limiti del massimale in vigore al momento in cui l Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, con il massimo di quanto previsto all articolo 1 della presente polizza. ART. 5 SPECIFICA DELLA COPERTURA La presente Polizza è soggetta alle stesse garanzie, esclusioni, termini, condizioni e definizioni fissate nella polizza del C.N.N. a eccezione di quanto previsto dai successivi articoli 8 e 10 Eventuali modifiche a tale polizza del C.N.N. dovranno essere accettate preventivamente dalla Società. Inoltre, a parziale deroga dell art. 7 lettera b) Sezione Prima della polizza del C.N.N. n. IFL in caso di cessazione dell attività notarile intervenuta nel periodo di assicurazione per cause diverse dalla cancellazione dal Ruolo per provvedimenti disciplinari, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato o ai suoi eredi entro cinque anni dalla cessazione dell attività, fermo il resto. E facoltà dei singoli Notai cessati o degli aventi diritto dei Notai deceduti richiedere alla Società, trascorsi cinque anni dalla cessazione dell attività, la proroga della garanzia postuma fino a dieci anni, fermo il massimale previsto in polizza. La Società si riserva di valutare la richiesta e di determinare il premio della proroga. ART. 6 MODALITA DI ADESIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA Il Notaio interessato all Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l apposita SCHEDA DI ADESIONE. La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di cui al successivo art. 7. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza. ART. 7 PREMIO Il premio annuo dovuto dall Assicurato è di Euro 900,00 comprensivo delle imposte. Tale premio deve essere versato in un unica soluzione mediante: Bonifico bancario sul conto corrente BANCA UNICREDIT Intestato a: AON S.p.A. IBAN: IT 58 B SWIFT/BIC: UNCRITMMOLO ART. 8 RIPARTO La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi ripartita tra le seguenti Compagnie Assicuratrici: Pag. 2 di 4
13 - AIG Europe S.a. Società Delegataria - quota 75% - Lloyd s Coassicuratrice - quota 25% Totale 100% ART. 9 - CLAUSOLA DI GESTIONE LEGITTIMAZIONE Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso. Il CNN, contraente l'accordo quadro con la società/assicuratore, e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo cosi come pervenute agli atti, hanno affidato all intermediario Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a., di seguito nominato broker, il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai. L Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker. Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione di quelli relativi ai sinistri che sono regolati nella Sezione III della polizza C.N.N. richiamata all art. 1, saranno svolti per conto dell Assicurato dal broker ed ogni comunicazione data o spedita dall Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa. La Società/l assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente polizza alla mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa. ART. 10 ESCLUSIONI La Società non indennizza gli Assicurati per: a) perdite, danni, costi e spese di difesa imputabili direttamente o indirettamente, conseguenti o relativi alla estrazione, lavorazione, trasformazione, distribuzione, messa in sicurezza, stoccaggio, eliminazione, vendita, uso o esposizione all asbesto o a materiali o prodotti che lo contengono anche se il danno fosse provocato, esclusivamente, contestualmente o in qualsivoglia sequenza da altra causa; b) perdite, danni, costi, spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relative all esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato. c) La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell Unione Europea o degli Stati Uniti d America. ART. 11 COASSICURAZIONE E DELEGA L Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie Assicuratrici indicate all art. 5, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. La Compagnia Coassicuratrice dà incarico alla Società di gestire a tutti gli effetti la presente Polizza nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati. Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza devono trasmettersi unicamente per il tramite della Società. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Società nel nome e per conto anche della Coassicuratrice. Ogni modifica alla Polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. La Società è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell esazione dei premi o importi comunque dovuti dall Assicurato in dipendenza della Polizza. L impegno dei Coassicuratori risulta dal Certificato di Polizza emesso e firmato dalla società delegataria anche in loro nome e per loro conto. La gestione dei sinistri spetta alla Società e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite. Pag. 3 di 4
14 LA SOCIETA LA COASSICURATRICE IL CONTRAENTE Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza: ART. 2 - Condizione di validità ART. 3 - Spese sostenute ed ammissione di responsabilità ART. 4 - Notifica di sinistro ART. 5 - Specifica della copertura ART. 6 - Modalità di adesione e decorrenza della copertura ART. 8 - Riparto ART. 9 - Clausola di Gestione Legittimazione ART Esclusioni ART Coassicurazione e delega IL CONTRAENTE Pag. 4 di 4
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